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- Art. 3 LRD
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- Art. 7a LRD
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- Art. 8a LRD
- Art. 9 LRD
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- Art. 15 LRD
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LEGGE FEDERALE SULL’IMPOSTA FEDERALE DIRETTA
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
LEGGE SUGLI AGENTI TERAPEUTICI
LEGGE FEDERALE SULL’ARMONIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE DEI CANTONI E DEI COMUNI
LEGGE SULLE BANCHE
- I. Considerazioni generali
- II. Elementi oggettivi del reato
- III. Elementi soggettivi del reato
- IV. Illecito (cpv. 4)
- V. Concorrenza di reati e riserve (cpv. 5)
- VI. Sanzione
- Bibliografia
- I materiali
I. Considerazioni generali
A. Cronistoria
1 L’art. 321ter del CP è stato inserito nel diritto penale sostanziale del CP con l’emanazione della nuova legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997. Fino al 1° gennaio 1998, la tutela penale del segreto postale e delle telecomunicazioni era disciplinata dal diritto penale accessorio: il segreto postale era sancito dall’art. 57 della legge sul traffico postale del 2 ottobre 1924 (aPVG), mentre il segreto delle telecomunicazioni era disciplinato, dal 1991, dall’art. 53 in combinato disposto con l’art. 15 dell’allora legge sulle telecomunicazioni (aFMG). Con la liberalizzazione del mercato postale e delle telecomunicazioni, le norme penali in materia sono state trasferite nel diritto penale di base senza sostanziali modifiche sostanziali. Il Consiglio federale ha motivato questo cambiamento con la «crescente importanza del segreto delle telecomunicazioni».
2 Con la fine del monopolio delle PTT e l’ammissione di operatori privati, l’obbligo di riservatezza – e le relative sanzioni penali – ha dovuto essere esteso a una cerchia di destinatari notevolmente ampliata. La disposizione si applica quindi a tutti i collaboratori di operatori concessionari e non concessionari, nella misura in cui questi forniscano servizi postali o di telecomunicazione. Rispetto al segreto professionale, l’art. 321ter CP rappresenta un’estensione specifica che colloca la tutela delle telecomunicazioni, dal punto di vista penale, a un livello di protezione paragonabile a quello previsto dall’art. 321 CP.
B. Bene giuridico tutelato
3 L’art. 321ter CP garantisce sia la tutela istituzionale delle comunicazioni postali e delle telecomunicazioni in quanto sistema, sia la sfera privata dei singoli partecipanti alla comunicazione. Il Tribunale federale afferma esplicitamente nella sentenza TF 6B_182/2018 che la disposizione tutela «in riferimento all’art. 321 CP […] anche la sfera privata» dei soggetti che comunicano.
4 Oggetto di tutela sono «i dati relativi al traffico postale, ai pagamenti o alle telecomunicazioni della clientela». La formulazione comprende sia le informazioni relative ai contenuti sia quelle relative alle abitudini di comunicazione o di pagamento. Con l’inclusione del traffico postale di pagamento, il legislatore – andando oltre il contenuto costituzionale essenziale del segreto delle telecomunicazioni (art. 13 cpv. 1 Cost.) – ha operato un ravvicinamento al segreto bancario ai sensi dell’art. 47 LBCR.
5 La norma penale conferisce una controparte penale alla tutela della corrispondenza epistolare, postale e delle telecomunicazioni garantita dall’art. 13 cpv. 1 Cost. Il Tribunale federale, nella sua giurisprudenza in materia di sorveglianza nel processo penale, ha chiarito che il segreto delle telecomunicazioni sancito dalla Costituzione comprende anche la corrispondenza via e-mail e che gli interventi – in particolare la raccolta di metadati – richiedono una base legale e un’autorizzazione giudiziaria. Nella sentenza BGE 144 I 126, il Tribunale federale ha confermato questi principi per i dati accessori delle telecomunicazioni e ha stabilito che è tutelato «non solo il contenuto della comunicazione; sono infatti compresi anche i dati accessori del processo di comunicazione».
6 La tutela di cui all’art. 321ter riguarda innanzitutto e indiscutibilmente i dati di contenuto della comunicazione e della transazione finanziaria. Sono altrettanto chiaramente compresi i dati accessori – ovvero le informazioni relative al processo di comunicazione stesso (mittente, destinatario, tipo, durata e frequenza dei contatti). Già Rehberg aveva dedotto dall’espressione «informazioni relative al […] traffico della clientela» che anche i dati di connessione o accessori rientrano nella norma penale. La dottrina più recente segue all’unanimità questa visione e il Tribunale federale ha espressamente confermato il collegamento costituzionale nella sentenza BGE 144 I 126, consid. 4.1.
7 Più complesso è il trattamento dei dati di inventario (identificazione dell’abbonato, titolarità dell’allacciamento, elenco statico degli indirizzi). Secondo Hansjakob e Simmler, i dati anagrafici non rientrano nel segreto delle telecomunicazioni e quindi non sono disciplinati dall’art. 321ter CP, purché non si tratti di dati relativi al traffico delle telecomunicazioni vero e proprio, ovvero a una comunicazione, ma esclusivamente di dati relativi al rapporto contrattuale dell’interessato con un fornitore di servizi di telecomunicazione. Questa distinzione può presentare difficoltà nella pratica. Simmler lo illustra con l’esempio degli indirizzi IP: l’indirizzo IP utilizzato per la registrazione presso un fornitore di servizi di telecomunicazione è un dato anagrafico, mentre l’indirizzo IP utilizzato per una successiva comunicazione con un terzo tramite il servizio di telecomunicazione è un dato accessorio. Esiste tuttavia anche un terzo caso, ovvero l’indirizzo IP tramite il quale una persona ha effettuato l’ultimo accesso al servizio di telecomunicazione: se l’accesso è correlato alla gestione dell’account utente, si tratta di un dato di inventario; nel caso di una comunicazione con un terzo, invece, si tratta di un dato accessorio. Le misure di sorveglianza delle telecomunicazioni che richiedono informazioni sui dati dell’ultimo accesso, ma che indirettamente portano a una sorveglianza dei dati accessori senza autorizzazione giudiziaria, sono quindi problematiche in relazione alla tutela del segreto delle telecomunicazioni.
8 Seguendo la distinzione operata da Simmler, sosteniamo la seguente posizione: nella misura in cui i dati di inventario riguardano esclusivamente l’attribuzione di un allacciamento o di una trasmissione a una persona, senza fornire informazioni su un concreto processo di comunicazione, essi esulano dal «traffico della clientela» tutelato dall’art. 321ter e la loro protezione è garantita in primo luogo dal diritto generale in materia di protezione dei dati contenuto nella LPD. Non appena, tuttavia, i dati di inventario vengono collegati a un concreto processo di comunicazione – chi è il mittente di una determinata trasmissione o l’utente di una connessione identificata –, essi si trasformano in dati marginali e rientrano nella protezione dell’art. 321ter.
9 A questo proposito si rimanda alla giurisprudenza del Tribunale federale nella sentenza BGE 144 I 126 relativa alla conformità costituzionale della conservazione dei dati marginali per sei mesi senza motivo specifico ai sensi della LSCPT. Il Tribunale federale precisa che la mera raccolta e conservazione dei dati da parte dei soggetti tenuti a collaborare non costituisce ancora una sorveglianza soggetta ad autorizzazione giudiziaria ai sensi del CPP; le autorità di perseguimento penale non potrebbero «accedere direttamente ai dati raccolti dai fornitori di servizi di telecomunicazione», ma solo nella fase successiva della sorveglianza vera e propria – e in tale fase solo previa autorizzazione giudiziaria. Questa separazione tra raccolta privata dei dati e accesso da parte dello Stato è criticabile: l’obbligo di collaborazione ha origine in un provvedimento statale, per cui l’ingerenza nei diritti fondamentali è imputabile allo Stato già a partire dalla fase di raccolta – uno spostamento dell’inizio della tutela all’atto di accesso successivo oscura tale imputabilità. Il chiarimento definitivo dovrebbe arrivare dal procedimento n. 47351/18 (Glättli e altri contro la Svizzera), pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), intentato dai membri dell’associazione Digitale Gesellschaft. Per l’applicazione penale dell’art. 321ter, tuttavia, da questa riserva non deriva alcuna limitazione: purché i fornitori procedano alla raccolta sulla base di un fondamento giuridico sufficiente, la conservazione di per sé non costituisce reato; tuttavia, la trasmissione dei dati accessori raccolti a terzi al di fuori delle norme di legge in materia di informazione viola comunque l’art. 321ter CP. Va sottolineato che la tutela dell’art. 321ter CP riguarda solo i dati di contenuto e quelli accessori. A ciò non mutano nemmeno le disposizioni della LSCPT relative ai dati di inventario, anche se la loro comunicazione è soggetta a procedure particolari ai sensi degli articoli 15, 21 e 22 LSCPT.
C. Rapporto con norme correlate
10 L’articolo 321ter CP è strettamente correlato ad altre norme in materia di segreto e di ingerenza. All’interno del CPP, gli articoli 320 (segreto d’ufficio), 321 (segreto professionale), 179 (violazione del segreto della corrispondenza) e 179bis e seguenti (sorveglianza tecnica) costituiscono i punti di riferimento più importanti. Nel campo del diritto penale accessorio si aggiungono l’art. 43 e l’art. 49 e segg. della LTC (Legge sulle telecomunicazioni) e le disposizioni della LSCPT (Legge sulla sorveglianza delle telecomunicazioni). L’obbligo di segretezza di cui all’art. 43 della LTC costituisce il fondamento dell’obbligo professionale nel settore delle telecomunicazioni; la Legge sulle poste non prevede un simile obbligo di segretezza, ma entrambe le violazioni sono comunque punite dall’art. 321ter del CP.
II. Elementi oggettivi del reato
A. Cerchia degli autori
11 L’art. 321ter CP costituisce un vero e proprio reato speciale. È autore idoneo solo chi è funzionario, dipendente o ausiliario di un’organizzazione che fornisce servizi postali o di telecomunicazione. Il testo non opera alcuna distinzione tra, da un lato, i fornitori soggetti a concessione o all’obbligo di registrazione e, dall’altro, i fornitori di servizi puramente privati, cosicché, secondo la dottrina prevalente, la norma penale si applica a tutti i collaboratori operanti nel settore dei servizi postali e di telecomunicazione – a prescindere dalla qualificazione giuridica dell’impresa.
12 Rehberg ha sottolineato che l’estensione del segreto postale al personale di organizzazioni che offrono servizi non riservati e non sono soggette ad alcun obbligo di concessione o di notifica è costituzionalmente (art. 36 cpv. 4 aBV; oggi art. 13 cpv. 1 Cost.) discutibile. In particolare per i collaboratori dei servizi di corriere privati e delle organizzazioni di distribuzione di invii non indirizzati, l’obbligo di riservatezza ai sensi del diritto penale sarebbe dubbio. La dottrina più recente, probabilmente prevalente, non segue questa interpretazione restrittiva e fa riferimento alla formulazione ampia.
13 In linea con gli altri obblighi di riservatezza tutelati dal diritto penale, la violazione del segreto postale e delle telecomunicazioni è punibile anche dopo la cessazione del rapporto d’ufficio o di servizio.
B. Fatto punibile (cpv. 1)
14 Cpv. 1 comprende (i) la comunicazione di «dati […] della clientela» a un terzo, (ii) l’apertura di un invio sigillato o l’accertamento del suo contenuto e (iii) il fornire a un terzo l’opportunità di compiere tali atti. È irrilevante la modalità con cui avviene la trasmissione delle informazioni: oralmente, per iscritto, per via elettronica, mediante la presentazione di documenti o concedendo l’accesso a sistemi informatici.
15 Dalla seconda variante del reato («apertura di una spedizione sigillata») non si deve dedurre che la divulgazione del contenuto di una spedizione aperta – ad esempio una cartolina postale – da parte di collaboratori di un’organizzazione postale sia esente da pena. Tale fattispecie rientra piuttosto nella prima variante del reato (divulgazione di «dati relativi al […] traffico della clientela»).
16 La terza variante del reato («o offre a un terzo l’opportunità») comprende, secondo la dottrina prevalente, anche l’omissione di intervenire contro le indagini di terzi volte a violare il segreto. A tal proposito, l’art. 321ter CP prevede una tipizzazione dell’inazione contraria ai doveri che manca nell’art. 320 CP e nell’art. 321 CP.
C. Autoria indiretta (cpv. 2)
17 Nel caso di reati speciali veri e propri, un estraneo (Extraneus), privo di un obbligo speciale, non può di norma essere punito come autore diretto. Nel caso di reati speciali veri e propri, l’estraneo (extraneus) non può essere punito come autore indiretto nemmeno se utilizza l’intraneus soggetto all’obbligo di segretezza – ad esempio mediante inganno – come strumento che agisce senza dolo; gli manca infatti la qualità speciale richiesta per la costituzione del reato. A differenza degli articoli 320 e 321 del CPP, il cpv. 2 colma espressamente questa lacuna per quanto riguarda la violazione del segreto postale e delle telecomunicazioni: chi induce con l’inganno il soggetto soggetto all’obbligo di segretezza a violare tale segreto è soggetto alla stessa pena prevista per l’intraneus.
18 Se l’autore del reato, soggetto all’obbligo di cui al cpv. 1, viene indotto a commettere un atto doloso, si configura un caso di istigazione, da valutare secondo le norme generali (art. 24 in combinato disposto con l’art. 321ter del CPP). Il cpv. 2 trova applicazione solo se l’inganno esclude il dolo dell’intraneus e l’extraneus agisce quindi come autore indiretto.
III. Elementi soggettivi del reato
19 È punibile solo la commissione dolosa, per la quale è sufficiente il dolo eventuale.
IV. Illecito (cpv. 4)
20 Cpv. 4 dichiara non punibile la violazione del segreto postale e delle telecomunicazioni, nella misura in cui essa sia necessaria per l’identificazione dell’avente diritto. Il principale caso pratico di applicazione è l’apertura di invii non recapitabili, i cui destinatari o mittenti non potrebbero altrimenti essere identificati.
21 Fino al 30 giugno 2023, il cpv. 4 comprendeva inoltre la «prevenzione di danni». Tale estensione era stata criticata dalla dottrina in quanto estranea al sistema e troppo indeterminata, poiché stabiliva una clausola di giustificazione generica al di là delle norme generali sullo stato di necessità (art. 17 segg. CP). Con l’armonizzazione delle pene del 2021/2023, il legislatore ha soppresso tale clausola, accogliendo così le critiche della dottrina – il Consiglio federale aveva espressamente affermato nel messaggio che le situazioni in questione erano «già coperte dalle norme generali sullo stato di necessità (artt. 17 e 18 CP)». Nella misura in cui si prendano in considerazione fattispecie che esulano da questa ristretta clausola di legittimazione di cui al cpv. 4, occorre ricorrere ai motivi generali di giustificazione e alla ponderazione degli interessi sviluppata a tal fine.
V. Concorrenza di reati e riserve (cpv. 5)
A. Concorrenza di reati
22 In quanto estensione specifica della tutela del segreto epistolare, l’art. 321ter CP prevale sul reato generale di violazione del segreto della corrispondenza (art. 179 CP), nella misura in cui l’autore del reato agisca in qualità di collaboratore di un’organizzazione postale o di telecomunicazioni. A differenza dell’art. 179 CP, l’art. 321ter CP non presuppone inoltre che l’invio venga aperto con l’intento di prenderne visione.
23 Se l’autore del reato è un funzionario pubblico ai sensi dell’art. 110 cpv. 3 CP, l’art. 321ter CP prevale sul segreto d’ufficio (art. 320 CP) in quanto lex specialis.
24 Sussiste una concorrenza reale con gli articoli 162 (violazione del segreto di fabbricazione o d’affari), 179novies (acquisizione non autorizzata di dati personali) e 283 CP (violazione del segreto di voto e elettorale), nonché con i reati di appropriazione indebita.
B. Riserva a favore dell’art. 179octies e dell’obbligo di testimoniare e di fornire informazioni
25 Cvp. 5 chiarisce che restano riservati l’art. 179octies nonché le disposizioni federali e cantonali relative all’obbligo di testimoniare e di fornire informazioni. Per la sorveglianza statale del traffico postale e delle telecomunicazioni si applicano gli art. 269 e seguenti del Codice di procedura penale (CPP) nonché la LSCPT; il Tribunale federale, nella sentenza BGE 126 I 50, ha sottolineato la fondamentale distinzione tra i poteri di intervento dello Stato e la tutela degli obblighi professionali prevista dall’art. 321ter del Codice penale (CP). La riserva non ha alcun effetto giustificativo autonomo; si limita a rimandare alle pertinenti norme di diritto processuale in materia di intervento.
VI. Sanzione
26 Si tratta di un delitto punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). L’art. 321ter CP è un reato perseguibile d’ufficio; non è quindi necessaria una denuncia e l’azione penale viene avviata d’ufficio. Il tentativo e la partecipazione sono disciplinati dagli art. 22 e seguenti del CP.
Bibliografia
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I materiali
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