-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
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- Art. 42 Cost.
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- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
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- Art. 75b Cost.
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- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
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- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
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- Art. 90 LDP
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- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
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- Art. 12 LPD
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- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
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- Art. 47a LPD
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- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
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- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
I. Generale
1 Se alla prima udienza il tribunale ritiene che l'imputato non sia comparso senza giustificato motivo nonostante sia stato regolarmente convocato, fissa una seconda udienza principale. Se l'imputato non si presenta senza giustificato motivo anche a questa udienza, il procedimento in contumacia può essere condotto nella seconda udienza principale. L'articolo 367 del Codice di procedura penale riguarda le modalità di svolgimento del procedimento in contumacia in occasione di questa seconda udienza principale.
II. Svolgimento del procedimento in contumacia
A. Concessione dei diritti delle parti (par. 1)
2 I diritti processuali delle parti devono essere garantiti, per quanto possibile, anche nello svolgimento del procedimento in contumacia. Qualsiasi ulteriore discriminazione nei confronti dell'imputato assente non sarebbe più in linea con le idee attuali o con i requisiti internazionali di un processo equo ai sensi dell'articolo 6 della CEDU.
3 Se si procede in contumacia, l'imputato assente ingiustificato deve avere la possibilità di presentare istanze nel procedimento attraverso la difesa, che è garantita dalla legge all'art. 367 comma 1 c.p.p. ammettendo le parti e la difesa a presentare le proprie ragioni. L'imputato deve quindi avere la possibilità di chiedere l'accesso ai fascicoli o di presentare ricorso e/o chiedere riparazione contro gli atti procedurali o contro la sentenza che conclude il procedimento.
4 Lo stesso vale per le altre parti, i cui diritti nel procedimento in contumacia devono essere garantiti per quanto possibile. Il diritto della parte civile privata a un (rinnovato) interrogatorio pubblico dell'imputato nel corso dell'udienza principale o a ricevere il diritto di porre domande ai sensi dell'articolo 147 del codice di procedura penale non può, per sua natura, essere soddisfatto in assenza dell'imputato. Tali limitazioni dei diritti processuali delle parti sono subordinate all'assenza e devono essere accettate nei limiti di quanto costituzionalmente consentito.
B. Elementi di prova su cui si basa la sentenza (par. 2)
5 Ai sensi dell'art. 367 comma 2 c.p.p., il tribunale giudica sulla base delle prove raccolte nel procedimento preliminare e nel procedimento principale. A tal fine, possono essere prese in considerazione anche le prove anticipate raccolte ai sensi dell'art. 332 comma 3 del Codice di procedura penale. In applicazione del principio istruttorio, il giudice è poi libero di assumere ulteriori prove durante l'udienza principale, ad esempio per interrogare i testimoni, le persone che forniscono informazioni o i periti, per modificare i documenti, per far redigere perizie, ecc. Tuttavia, le parti non hanno il diritto di condurre un procedimento probatorio ai sensi degli articoli 341 e seguenti. La StPO, tuttavia, non esiste.
6 Ciononostante, sembra opportuno che il tribunale non conduca un processo di puro fascicolo, ma piuttosto una procedura probatoria completa con l'eccezione dell'interrogatorio dell'imputato. Questo perché già dall'art. 366 comma 4 lett. b c.p.p. si evince che per un giudizio in contumacia deve esistere una base fattuale liquida, cioè deve essere maturo per il giudizio. In altre parole, il tribunale deve essere in grado di emettere un giudizio basato sulle prove disponibili. Se il fascicolo e le prove che ne derivano non consentono di giudicare senza la presenza dell'imputato, l'udienza deve essere interrotta e deve essere convocata una nuova udienza o il procedimento deve essere sospeso.
C. Giudizio in contumacia o sospensione (par. 3)
7 Se tutti i requisiti sono soddisfatti, il tribunale può emettere una sentenza in contumacia o sospendere il procedimento. Trattandosi di una disposizione "facoltativa", il tribunale ha discrezionalità nella scelta della procedura. Secondo il dispaccio, una sentenza deve essere pronunciata in genere se vi è un interesse pubblico a una conclusione immediata del caso penale, ad esempio se i termini di prescrizione per l'azione penale stanno per scadere o nel caso di un caso che ha suscitato scalpore nell'opinione pubblica. Inoltre, secondo l'opinione espressa in questa sede, i procedimenti pendenti devono essere conclusi con una sentenza ogni volta che sia possibile. Il tribunale è vincolato dall'obbligo di accelerazione previsto dall'art. 5 del Codice di procedura penale e deve portare a termine il procedimento penale senza ritardi ingiustificati. Potrebbe addirittura configurarsi un diniego di giustizia se, dati i presupposti di una sentenza contumaciale, il procedimento venisse sospeso e infine interrotto per intervenuta prescrizione dell'azione penale.
8 Nella scelta di un ulteriore procedimento, si deve tenere conto degli interessi di eventuali vittime o parti lese. Anche dal punto di vista dell'espiazione e della punizione per il torto commesso dall'imputato, quest'ultimo ha interesse a che il procedimento penale si concluda con una sentenza definitiva.
9 D'altra parte, la sospensione appare sempre appropriata se si può presumere che il procedimento ordinario possa essere condotto entro un periodo di tempo ragionevole - vale a dire almeno prima che inizi a decorrere la prescrizione dell'azione penale - preservando i diritti di partecipazione dell'imputato. Questo è il caso, ad esempio, se l'imputato si trova semplicemente in vacanza all'estero.
10 Le disposizioni relative al procedimento principale di primo grado di cui al comma 1 si applicano anche alla notificazione della sentenza pronunciata ai sensi del comma 3, ai sensi degli articoli 82 e seguenti. Codice di Procedura Penale, nonché per quanto riguarda la forza giuridica di questa sentenza, che si verifica secondo i consueti requisiti dell'art. 437 e seguenti del Codice di Procedura Penale, ma è una forza giuridica meramente risolutiva (risolutiva). L'efficacia giuridica definitiva della decisione pronunciata in contumacia entra in vigore solo se la persona condannata non richiede una nuova valutazione entro 10 giorni dalla notifica personale della decisione o se questa viene respinta dal tribunale. Ciò richiede che sia possibile stabilire il luogo in cui si trova l'imputato o che sia stato consegnato in altro modo.
11 Sono possibili ricorsi e reclami contro una decisione pronunciata in contumacia, così come l'ulteriore rimedio di una nuova valutazione ai sensi dell'articolo 368 del Codice di procedura penale.
D. Disposizioni procedurali applicabili (par. 4)
12 Ai sensi dell'art. 367 cpv. 4 c.p.c., i procedimenti in contumacia sono disciplinati in linea di principio dall'art. 367 c.p.c. e - laddove questa norma non contenga una disposizione speciale - in via sussidiaria dalle disposizioni sul procedimento principale in prima istanza ai sensi degli artt. 335 e segg. c.p.c.. Naturalmente, per lo svolgimento del procedimento in contumacia, devono essere soddisfatti i requisiti procedurali generalmente applicabili, quali la competenza locale, per materia e funzionale, la denuncia penale in caso di reati di petizione, l'assenza di altre cause di litispendenza o di giudicato, ecc. e le parti devono essere debitamente convocate sia alla prima che alla seconda udienza principale. In caso di mancata comparizione del difensore o di una parte del procedimento, il giudice deve esaminare anche alla seconda udienza se si tratta di una mancata comparizione non scusata o se è necessario un ulteriore rinvio dell'udienza. In caso di difesa necessaria ai sensi dell'art. 130 c.p.p., l'udienza può svolgersi solo in presenza di un avvocato; se anche il difensore non compare, l'udienza deve essere nuovamente rinviata.
Bibliografia
Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085 ff.
Maurer Thomas, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014.
Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. Zürich/St.Gallen 2017 (zit. Handbuch).