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- I. Attestato di insolvenza dopo il fallimento
- II. Eccezione derivante dal mancato ritorno alla solvibilità
- Bibliografia
- I Materiali
I. Attestato di insolvenza dopo il fallimento
A. Nozione
1 L'attestato di insolvenza dopo il fallimento è un certificato avente valore di atto pubblico ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LP, rilasciato al termine del fallimento dall'amministrazione fallimentare a ciascun creditore che non è stato interamente soddisfatto al termine della procedura di fallimento ordinaria (art. 221 segg. LP) o sommaria (art. 231 LP; cfr. N. 5 in caso di sospensione del fallimento per mancanza di beni). Essa indica precisamente e attesta l'importo di ciascun credito definitivamente collazionato che non è coperto dal ricavato della liquidazione, comprese le spese di esecuzione e gli interessi maturati fino al giorno dell'apertura del fallimento (art. 209 LP). Consente ai creditori che hanno subito una perdita di avviare nuove esecuzioni contro il debitore fallito al fine di ottenere il saldo dei loro crediti (cfr. N. 17; N. 22 ss per la condizione del ritorno a una situazione finanziaria migliore per continuare tali esecuzioni).
2 Il diritto alla consegna di un atto di insolvenza dopo il fallimento spetta a tutti i creditori di una persona fisica o giuridica che hanno presentato il loro credito entro il termine di presentazione durante la convocazione dei creditori (art. 232 cpv. 2 n. 2 LP) e il cui credito non è stato definitivamente respinto. I creditori privilegiati hanno un diritto corrispondente, in particolare i creditori di alimenti che, sebbene collocati in prima classe ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 lett. c LP, non siano stati integralmente soddisfatti. Questo diritto sussiste anche per i creditori pignoratizi; un certificato di insufficienza del pegno ai sensi dell'art. 158 LP non viene rilasciato al termine della procedura di fallimento per questa categoria di creditori (cfr. art. 219 cpv. 1 LP per il diritto preferenziale dei creditori pignoratizi sul ricavato della realizzazione; cfr. art. 89 cpv. 2 ORFI per l'esecuzione del pegno nei confronti del terzo proprietario in caso di scomparsa della persona giuridica a seguito del fallimento). Il creditore di un debitore deceduto o assente ha anche diritto al rilascio di un atto di insolvenza. In tal caso, il decesso o la assenza devono essere espressamente menzionati nell'attestato. I creditori il cui credito è soggetto a una condizione sospensiva o la cui scadenza è incerta ai sensi dell'art. 264 cpv. 3 LP ricevono un atto di insolvenza solo al momento della nascita del loro diritto. Poiché il fallimento ha l'effetto di rendere esigibili i debiti del fallito che non lo sono ancora (art. 208 cpv. 1 LP), verrà rilasciato un atto di insolvenza «ordinario» per i crediti che non erano ancora esigibili prima dell'apertura del fallimento.
3 La consegna dell'atto di insolvenza è concomitante alla distribuzione di un eventuale dividendo ai creditori (cfr. art. 266 LP per la distribuzione di dividendi provvisori). Essa avviene d'ufficio, senza che sia necessaria una richiesta in tal senso da parte dei creditori, non appena l'importo della perdita è stato stabilito e l'amministrazione fallimentare si è assicurata che non sia stato presentato alcun ricorso contro il quadro di distribuzione (art. 88 OAOF) . È possibile il rilascio in formato elettronico. È possibile presentare reclamo ai sensi dell'art. 17 LP qualora l'ufficio rifiuti, ritardi o ometta di rilasciare l'atto di insolvenza. Le spese per la redazione e la consegna dell'atto sono incluse nelle spese di liquidazione del fallimento (art. 262 cpv. 1 LP). In caso di smarrimento, l'ufficio rilascia un duplicato su richiesta motivata del creditore.
4 Le statistiche relative al numero di procedure di fallimento aperte in Svizzera e in ogni cantone sono disponibili sul sito dell'Ufficio federale di statistica. In Svizzera, nel 2024 sono stati aperti 1'425 fallimenti riguardanti persone fisiche e 7'743 riguardanti persone giuridiche insolventi (<https://www.bfs.admin.ch/ bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees.assetdetail.34907026.html>, consultato il 20.10.2025). Ai sensi dell'art. 8 Oform a contrario, i Cantoni hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di tenere un registro degli atti di insolvenza. Di conseguenza, non sempre sono disponibili statistiche cantonali sul numero di atti di insolvenza emessi.
5 L'atto di insolvenza non viene rilasciato al creditore quando il debitore non è fallito, quando la procedura di fallimento ordinaria o sommaria non è ancora stata liquidata, per i debiti della massa fallimentare, nel caso teorico in cui il ricavato della liquidazione non sia sufficiente a coprire le spese procedurali da coprire in primo luogo (art. 262 cpv. 1 LP) o quando il fallimento è sospeso per mancanza di beni (art. 230 LP). In quest'ultimo caso, le esecuzioni avviate prima dell'apertura del fallimento riprendono dopo la sospensione del fallimento (art. 206 e 230 cpv. 4 LP). I creditori hanno quindi la possibilità di perseguire il debitore mediante pignoramento entro due anni dalla sospensione della liquidazione (art. 230 cpv. 3 LP), nel qual caso otterranno un atto di insolvenza dopo il pignoramento (cfr. N. 11 ss per le differenze con l'atto di insolvenza dopo il fallimento). La questione se tale possibilità spetti anche ai creditori di una persona giuridica il cui fallimento è sospeso per mancanza di beni è controversa. A mio avviso, la risposta è negativa nella maggior parte dei casi. Infatti, l'art. 159a cpv. 1 lett. a ORC prescrive la cancellazione d'ufficio della persona giuridica il cui fallimento è sospeso per mancanza di beni quando non è stata presentata alcuna opposizione motivata entro il termine di due anni sopra indicato. L'art. 230 cpv. 3 LP è quindi applicabile solo nei rari casi in cui la persona giuridica non sia stata cancellata o sia stata reiscritta nel registro di commercio (ad esempio in caso di scoperta di nuovi beni). Anche le comunicazioni speciali ai creditori relative al deposito della tabella di distribuzione, che riportano i crediti ammessi allo stato di collazione dal debitore fallito, non costituiscono atti di insolvenza dopo il fallimento ai sensi dell'art. 265 cpv. 1 LP.
6 I crediti che non sono stati presentati entro il termine di cui all'art. 232 cpv. 2 n. 2 LP o tardivamente ai sensi dell'art. 251 LP sono assimilati a quelli attestati da un atto di insolvenza e soggetti alle stesse restrizioni (art. 267 LP). Essi non producono più interessi. Il proseguimento è subordinato al ritorno alla migliore fortuna del debitore (cfr. OK-Constantin, art. 267 LP N. 10) . Anche dopo la completa ripartizione dei beni del debitore fallito, il creditore (tardivo) può avere interesse a collocare il proprio credito per preservare i diritti previsti dagli art. 265 e 269 LP, in particolare il diritto al rilascio di un atto di insolvenza.
B. Effetti
1. Somiglianze con l'atto di insolvenza dopo il pignoramento
7 Gli effetti dell'atto di insolvenza dopo il fallimento sono disciplinati dall'art. 265 cpv. 1 e 2 LP. Questo articolo rimanda in parte agli effetti giuridici dell'atto di insolvenza dopo il pignoramento (art. 265 cpv. 2, 1a frase LP e il rinvio agli articoli 149 capoverso 4 e 149a LP).
8 Come nell'atto di insolvenza dopo il pignoramento, il credito non produce più interessi (art. 149a capoverso 4 LP in combinato disposto con l'art. 265 capoverso 2 LP; cfr. N. 6) e si prescrive nei confronti del debitore fallito in vent'anni dalla consegna dell'atto di insolvenza (art. 149a cpv. 1 LP in combinato disposto con l'art. 265 cpv. 2 LP) e in un anno dall'apertura della successione nei confronti degli eredi del fallito (art. 149a cpv. 1 LP in combinato disposto con l'art. 265 LP e gli art. 586 cpv. 2 e 567 CC, che prevedono una sospensione del termine di prescrizione durante la redazione dell'inventario o il termine di rinuncia). Dopo la prescrizione, l'atto di insolvenza non ha più alcun effetto. Gli articoli 127 segg. CO e i termini di prescrizione ordinari rimangono invece applicabili ai coobbligati e ai garanti del debitore fallito, che non sono interessati dai termini speciali di cui all'articolo 149a capoverso 1 LP. Il termine di prescrizione si calcola conformemente agli articoli 76-78 e 132 CO e può essere interrotto con i mezzi previsti dall'articolo 135 CO.
9 Anche il possesso di un atto di insolvenza costituisce un caso di sequestro (art. 265 cpv. 2 i.i. e 271 cpv. 1 n. 5 LP; cfr. N. 25 ss per il criterio del ritorno alla fortuna; cfr. anche art. 265a LP N 9). Una richiesta di sequestro fa parte degli atti esecutivi che possono interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 135 cpv. 2 CO, a meno che il sequestro non sia nullo.
10 Infine, il rinvio dell'art. 265 cpv. 2 LP riguarda anche la cancellazione dell'atto di insolvenza. Ai sensi dell'art. 149a cpv. 2 LP, in combinato disposto con l'art. 265 cpv. 2 LP (N. 7), il debitore può in qualsiasi momento riscattare l'atto di insolvenza pagando tutto o parte del credito all'ufficio che ha emesso l'atto. In tal caso, l'ufficio trasmette l'importo al creditore o lo deposita presso la cassa depositi e prestiti. L'atto di insolvenza è cancellato dal registro degli atti di insolvenza tenuto dall'ufficio se il debitore fallito ha pagato l'intero credito (art. 149a cpv. 3 LP in combinato disposto con l'art. 265 cpv. 2 LP) e a condizione che tale registro esista (cfr. art. 8 Oform a contrario; N. 4). La cancellazione viene comunicata al debitore fallito che ne fa richiesta (art. 149a cpv. 3 LP in combinato disposto con l'art. 265 cpv. 2 LP). In assenza di iscrizione dell'atto di insolvenza nel registro delle esecuzioni, nel quale sono iscritte solo le esecuzioni con l'indicazione del loro esito ai sensi dell'art. 10 Oform, l'ufficio non può cancellare l'iscrizione dell'atto di insolvenza in tale registro. Il Tribunale federale ha recentemente precisato che un atto di insolvenza dopo pignoramento prodotto nel fallimento e oggetto di un atto di insolvenza dopo fallimento non deve essere incluso nella rubrica «Atti di insolvenza a seguito di un pignoramento non estinti negli ultimi 20 anni» del registro delle esecuzioni. Solo il saldo dovuto risultante dagli atti di insolvenza dopo il pignoramento che non sono stati prodotti nel fallimento deve essere menzionato.
2. Differenze con l'atto di insolvenza dopo il pignoramento
11 A causa delle differenze intrinseche tra la natura di un pignoramento (esecuzione speciale) e di un fallimento (esecuzione generale), l'atto di insolvenza dopo il fallimento differisce dall'atto di insolvenza dopo il pignoramento nei cinque punti seguenti.
12 In primo luogo, esso non vale come riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 82 LP, e quindi titolo di sospensione provvisoria, solo se il credito è stato riconosciuto dal debitore durante la verifica dei crediti, indipendentemente dal fatto che il credito sia stato collocato dall'amministrazione fallimentare o sia oggetto di una decisione giudiziaria che ne stabilisce la collocazione ai sensi dell'art. 250 LP (art. 265 cpv. 1, 3a frase e 244, 2a frase LP, art. 55 OAOF). Per questo motivo, ogni atto di insolvenza menziona se il credito attestato è stato riconosciuto o contestato dal debitore fallito. L'atto di insolvenza che omette di menzionare, anche dopo che è stato conosciuto il diritto di contestare lo stato di collocazione, se il debitore fallito riconosce o contesta il credito non vale come riconoscimento del debito. Diverso è il caso del pignoramento, procedura che presuppone in linea di principio che il creditore procedente continui l'esecuzione avvalendosi di un ingiunzione di pagamento (art. 88 segg. LP; art. 149 cpv. 3 LP per l'esonero dall'ingiunzione di pagamento). In una procedura di pignoramento, il riconoscimento da parte del debitore è privo di efficacia e l'atto di insolvenza vale come riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 149 cpv. 2 LP.
13 Se il debitore fallito contesta il credito, l'atto di insolvenza prova solo che l'amministrazione fallimentare o una decisione giudiziaria ha ammesso la produzione contro il parere contrario del debitore fallito (cfr. art. 245 e 250 LP) . In tal caso, il creditore potrà comunque richiedere e ottenere la revoca sulla base degli altri titoli di revoca elencati agli articoli da 80 a 82 LP; il debitore conserva i suoi mezzi di difesa ai sensi di tali articoli. Se il credito si basa su una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LP, il creditore avrà addirittura tutto l'interesse a valersene direttamente, senza menzionare l'atto di insolvenza nella richiesta di esecuzione (OK-Constantin, art. 265a LP N. 7), per richiedere la revoca definitiva in caso di opposizione.
14 Anche se l'ha riconosciuto al momento del fallimento, il debitore conserva la facoltà di contestare il credito in un procedimento successivo mediante un'azione di liberazione dal debito (art. 83 cpv. 2 LP) o un'azione di annullamento dell'esecuzione (art. 85 segg. LP). Infatti, il suo «riconoscimento» equivale al riconoscimento del debito senza costituirne uno in senso tecnico, poiché il debitore non interviene nella redazione dell'atto di insolvenza e non emette alcuna dichiarazione di volontà relativa al merito del diritto.
15 Il riconoscimento del credito da parte del debitore non costituisce una prova certa della sua esistenza, ma solo una presunzione confutabile della stessa. L'atto di insolvenza dopo il fallimento (così come l'atto di insolvenza dopo il pignoramento) non comporta tuttavia una novazione del credito ai sensi dell'art. 116 CO né la creazione di un nuovo rapporto giuridico che si aggiungerebbe a quello precedente e da cui potrebbe nascere un diritto di azione distinto.
16 Un atto di insolvenza per un credito di diritto pubblico non costituisce quindi un titolo di sospensione provvisoria, poiché non vi è alcun cambiamento nella natura del credito (N. 15). La natura fiscale dei crediti menzionati nell'atto di insolvenza non cambia. Il titolo di sospensione (definitiva) rimane in questo caso la decisione o la sentenza che fonda il credito di diritto pubblico.
17 In secondo luogo, dopo il fallimento, è necessaria una nuova esecuzione, tenuto conto dell'estinzione delle esecuzioni del fallito ai sensi dell'art. 206 cpv. 1 LP e per rispettare il periodo di tregua voluto dal legislatore a favore del debitore che è stato oggetto di una procedura di esecuzione generale (N. 23). L'avvio di una nuova esecuzione è subordinato alla notifica di un ingiunzione di pagamento, poiché l'art. 265 cpv. 2 LP non rimanda all'art. 149 cpv. 3 LP (cfr. art. 69 cpv. 2 LP per il contenuto dell'ingiunzione di pagamento). L'esonero dall'ingiunzione di pagare ai sensi dell'art. 149 cpv. 3 LP (N. 12) a favore del creditore che prosegue l'esecuzione entro sei mesi dal ricevimento dell'atto di insolvenza si applica esclusivamente dopo una procedura di pignoramento. Non si applica in caso di fallimento.
18 In terzo luogo, il debitore fallito ha il diritto di opporsi al comando di pagare avvalendosi dell'eccezione di non ritorno alla fortuna conformemente alla procedura prescritta dall'art. 265a LP (OK-Constantin, art. 265a LP N. 2 ss). Una volta chiuso il fallimento, è possibile avviare una nuova esecuzione in qualsiasi momento. Essa avrà esito positivo e potrà essere proseguita solo se il debitore è tornato in possesso di un patrimonio sufficiente (art. 265 cpv. 2 e 265a–b LP). Il debitore ha quindi interesse a che il creditore ottenga un atto di insolvenza per opporre nei procedimenti esecutivi successivi il mancato miglioramento della sua situazione finanziaria. Diverso è il caso in cui il procedimento esecutivo si basi su un atto di insolvenza dopo pignoramento, nel qual caso il debitore può opporre i mezzi di difesa «ordinari» per contestare il credito ai sensi degli art. 80 segg. LP, ma non l'eccezione di mancato miglioramento della situazione finanziaria (OK-Constantin, art. 265a LP N. 38 segg.).
19 Quando una nuova esecuzione avviata dopo il fallimento e effettuata mediante pignoramento è totalmente o parzialmente infruttuosa, gli effetti dell'atto di insolvenza dopo il fallimento rimangono acquisiti. Alcuni autori romandi ritengono, sulla base di una vecchia sentenza del Tribunale federale redatta in italiano, che in questo caso l'ufficio emetta un nuovo atto di insolvibilità dopo il pignoramento con la menzione espressa che il saldo del credito si riferisce a un atto di insolvibilità dopo il fallimento. Alcuni autori germanofoni sono dell'opinione che l' l'ufficio dovrebbe limitarsi a correggere l'importo indicato sull'atto di insolvenza dopo il fallimento preesistente senza rilasciare un atto di insolvenza dopo il pignoramento. Quest'ultima opinione mi convince. Ha il vantaggio di di evitare qualsiasi confusione sulla natura dell'atto di insolvenza. La situazione è diversa da quella in cui i beni sfuggiti alla liquidazione vengono scoperti dopo la chiusura del fallimento (art. 269 LP). In quest'ultimo caso, gli atti di insolvenza devono essere restituiti all'amministrazione fallimentare prima della distribuzione del ricavato per essere ridotti in misura corrispondente. L'atto di insolvenza rimarrà valido per l'importo corretto (art. 150 cpv. 2 per analogia LP).
20 In quarto luogo, solo l'amministrazione fallimentare (o eventualmente uno o più creditori cessionari ai sensi dell'art. 260 LP) è legittimata a intentare l'azione revocatoria (art. 285 cpv. 2 LP). Tale azione non può essere intentata in proprio nome e per proprio conto dal creditore titolare di un atto di insolvenza dopo il fallimento, anche nel caso in cui l'atto revocabile sia scoperto dopo la chiusura del fallimento (art. 269 cpv. 3 e 285 cpv. 2 n. 1 a contrario LP). L'atto di insolvenza non conferisce quindi al suo titolare i diritti di cui all'art. 285 LP, contrariamente a quanto avviene in caso di pignoramento infruttuoso (art. 149 cpv. 2 i.f. LP). In caso di cessione dei diritti ai sensi dell'art. 260 LP, il creditore cessionario riceve un atto di insolvenza solo dopo aver informato l'ufficio dell'esito del processo e a condizione che non sia stato interamente disinteressato (N. 1).
21 In quinto luogo, il dies a quo dei termini di prescrizione invocabili nei confronti delle azioni contro terzi per il danno subito dal creditore decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dalla consegna dell'atto di insolvenza (per un esempio: cfr. art. 52 LAVS per quanto riguarda l'azione della cassa pensioni contro gli amministratori).
II. Eccezione derivante dal mancato ritorno alla solvibilità
A. Considerazioni generali
22 Il debitore fallito che non è stato cancellato dal registro di commercio (persona fisica) riacquista la libera disponibilità dei propri beni dopo la chiusura del fallimento. I creditori titolari di atti di insolvenza dopo il fallimento (art. 265 LP) o quelli che non hanno partecipato alla procedura di fallimento (art. 267 LP) potranno quindi avviare nuove esecuzioni per un credito precedente al fallimento. Tale esecuzione potrà essere proseguita solo a condizione che il debitore fallito abbia recuperato la solvibilità o che non si opponga all'esecuzione contestando il recupero della solvibilità (N 18; art. 265a LP N 2 ss; cfr. art. 80 ss LP per la revoca dell'opposizione «ordinaria»). L'eccezione può essere invocata solo dall'ex debitore fallito (art. 265a LP N 2). I suoi eredi che hanno accettato la successione non possono avvalersene e possono essere perseguiti sulla base di un atto di insolvenza post-fallimentare emesso nei confronti del de cujus (OK-Constantin, art. 265a LP N. 2 i.f.) .
23 Lo scopo è quello di consentire al debitore fallito di risanarsi, ovvero di costruirsi una nuova esistenza dopo il fallimento senza il timore costante di essere oggetto di azioni esecutive. Viceversa, rende possibile il pagamento dei crediti se il debitore ha risanato la propria situazione economica dopo il fallimento evitando lo sperpero del proprio patrimonio netto (N. 28). La norma ha come conseguenza quella di avvantaggiare coloro che sono diventati creditori del debitore dopo il fallimento, nei confronti dei quali l'eccezione di non non ritorno a una situazione finanziaria migliore non è ammissibile.
24 L'eccezione di non ritorno a una situazione finanziaria migliore non potrà essere invocata dal debitore il cui fallimento è stato sospeso per mancanza di beni (art. 230 LP; N. 5). In questo caso, il fallimento viene chiuso, senza che venga rilasciato alcun atto di insolvenza ai creditori, con la conseguenza che le esecuzioni riprendono (art. 230 cpv. 4 LP). L'eccezione non è ammissibile nemmeno in caso di crediti esteri relativi a un'esecuzione avviata e liquidata all'estero senza alcun nesso con un fallimento svizzero (cfr. art. 166 LDIP; OK-Constantin, art. 265a LP N. 11).
B. Determinazione del «patrimonio migliore»
25 L'art. 265 cpv. 2 LP precisa che i valori di cui il debitore dispone economicamente sono considerati come patrimonio migliore (cfr. N. 31–32). Il «patrimonio migliore» non è definito dalla legge. Il concetto rientra nel diritto federale. Esso costituisce la differenza tra le attività acquisite dopo il fallimento e che superano le nuove passività, escluse le debiti oggetto del fallimento precedente. L'ex fallito ha riacquistato una migliore situazione patrimoniale se, al momento dell'apertura della procedura di esecuzione, ha costituito, da solo o con il coniuge, oltre a una nuova esistenza economica, dei risparmi che costituiscono un nuovo patrimonio netto che gli consente di reinserirsi socialmente e di condurre una nuova esistenza conforme alle sue aspirazioni personali. Non è sufficiente che le risorse del debitore fallito superino il minimo vitale di cui agli articoli 92 e 93 LP senza costituire un patrimonio netto che gli consenta di risparmiare.
26 I beni e il patrimonio (ad esempio eredità, vincite alla lotteria o prestazioni di assicurazione sulla vita) che spettano al debitore ex fallito dopo la chiusura del fallimento possono costituire un nuovo patrimonio netto. Anche il reddito da lavoro è un patrimonio netto se supera l'importo necessario al debitore per condurre, al momento dell'esame della questione, una vita conforme alla sua condizione e di realizzare risparmi, al netto di una «riserva di emergenza» eventualmente presa in considerazione dalle prassi cantonali (cfr. anche N. 29). Lo stesso vale per i redditi derivanti da un'attività sotto forma di ditta individuale, o addirittura di reddito unico del debitore.
27 Il nuovo reddito da lavoro è pignorabile fino al minimo vitale, senza applicazione di un minimo vitale di secondo grado, quando il debitore è considerato tornato in condizioni economiche migliori. L'ex debitore fallito è quindi trattato alla pari con tutti gli altri debitori dall'ufficio chiamato a determinare la quota pignorabile dopo che è stata accertata l'esistenza di un nuovo patrimonio (art. 265a LP; N. 34). Nel quadro della procedura di pignoramento successiva, il ritorno a una situazione finanziaria migliore non è quindi più rilevante.
28 Secondo il principio dell'accumulo teorico, il reddito potrà essere pignorato indipendentemente da un effettivo accumulo da parte del debitore, in particolare se lo ha speso in modo abusivo e con l' riconoscibile intenzione di danneggiare i creditori titolari di atti di insolvenza dopo il fallimento. Il giudice determina in linea di principio l'entità del miglioramento della situazione patrimoniale capitalizzando i redditi del debitore durante un periodo di dodici mesi precedente la richiesta di esecuzione, ovvero calcolando la media dei redditi realizzati durante il periodo determinante. Quando la nuova esecuzione ha luogo meno di un anno dopo il fallimento, il periodo determinante per il calcolo dell'accumulo teorico rimane di un anno a partire dal deposito della richiesta di esecuzione; il reddito del debitore non rientra nella massa. La questione se il pignoramento sia possibile con effetto retroattivo fino al momento della chiusura della liquidazione fallimentare che ha dato luogo all'emissione dell'atto di insolvenza è controversa. Un pignoramento con effetto retroattivo dovrebbe essere possibile in caso di sperpero abusivo per tenere conto delle circostanze concrete. Il Tribunale federale non è stato finora chiamato a pronunciarsi su un caso del genere, poiché la giurisprudenza si limita a una capitalizzazione sull'anno precedente la richiesta di esecuzione. In un caso di accaparramento teorico, il patrimonio del debitore spesso non è sufficiente a soddisfare i creditori. Il pignoramento riguarderà quindi i redditi futuri, per un periodo massimo di un anno, tenuto conto del limite temporale fissato dall'art. 93 cpv. 2 LP. Il pignoramento dell'importo mensile determinante avrà luogo nel corso dell'anno successivo, conformemente al suddetto articolo. In caso di diminuzione del reddito durante il periodo in questione, l'ufficio adeguerà il pignoramento su richiesta mediante una decisione suscettibile di ricorso ai sensi dell'art. 17 LP.
29 La soglia del ritorno alla fortuna migliore si calcola tenendo conto dell'importo di base per il calcolo del minimo vitale, aggiungendovi le spese indispensabili ai sensi dell'articolo 93 LP, le spese incomprimibili, le spese usuali e un supplemento ammissibile secondo il criterio del tenore di vita conforme alla situazione attuale del debitore, che gli consenta in particolare di risparmiare. Quest'ultimo importo aggiuntivo deve essere stimato secondo il potere discrezionale del giudice dopo una valutazione individualizzata di ciascuna situazione e non può dipendere da criteri schematici stabiliti dai Cantoni. È escluso il ricorso a statistiche che riflettono l'andamento dei salari o del costo della vita. Le pratiche cantonali che tenevano conto in modo uniforme di una certa percentuale supplementare (dal 50% al 66,6% o addirittura 100%) dell'importo base del minimo vitale per tutti i debitori del cantone sono state giudicate arbitrarie dal Tribunale federale. È tuttavia ammessa una «forfetizzazione limitata», in particolare se il giudice fissa l'importo supplementare sotto forma di percentuale (ad esempio del 50% o del 66,6% ) applicata all'importo base del minimo vitale dopo aver valutato le circostanze particolari del caso specifico. Quando le spese del debitore e della sua famiglia sono state calcolate in modo ampio per tenere conto del tenore di vita, il Tribunale federale ritiene eccessivo raddoppiare l'importo base applicando un supplemento del 100% e ha ridotto l'aumento a una percentuale del 50%. La giurisprudenza ammette anche di tenere conto delle spese di viaggio e di rappresentanza quando queste comprendono in particolare le spese di vitto e vestiario in relazione alle voci di mantenimento di base. L'indennità versata dal datore di lavoro che serve esclusivamente a coprire l'affitto degli uffici del debitore, le spese di segreteria o di funzionamento non costituisce un reddito e deve essere esclusa dal calcolo. Quando il debitore ha un coniuge o un partner registrato, la soglia del ritorno alla fortuna viene determinata secondo le regole per determinare il minimo vitale di un debitore sposato.
C. Prevenzione dei rischi di abuso
30 In combinazione con la dichiarazione di insolvenza (art. 191 LP), l'eccezione di mancato ritorno alla fortuna presenta un potenziale di abuso. La revisione del 1994 ha introdotto due misure per prevenire tale rischio, consentendo il pignoramento dei beni di terzi a determinate condizioni (infra 1) e imponendo che sia un giudice a decidere in merito alla ricevibilità dell'opposizione per mancato ritorno alla prosperità (infra 2).
1. Pignorabilità dei beni appartenenti a terzi
31 La valutazione del ritorno alla fortuna tiene ora conto dei valori di cui il debitore dispone economicamente (art. 265 cpv. 2 i.f. LP). Lo scopo è quello di prevenire l'abuso di diritto tenendo conto del criterio oggettivo della realtà economica per evitare che l'ex debitore fallito costituisca una nuova fortuna a nome di un terzo (coniuge, genitore, ecc.) comportandosi come il vero proprietario di essa. Il giudice potrà quindi dichiarare pignorabili i beni appartenenti a terzi quando il debitore ex fallito ne ha il controllo economico e il diritto del terzo è stato costituito con l'intenzione riconoscibile da parte del terzo di impedire il ritorno alla fortuna (art. 265a cpv. 3, 2a frase LP; cfr. OK-Constantin, art. 265a LP N. 32 ss). In applicazione dell'art. 95 cpv. 3 LP, la pignorabilità di tali beni entra tuttavia in gioco solo in via sussidiaria, se il debitore non dispone di un patrimonio pignorabile proprio (OK-Constantin, art. 265a LP N. 35). Sono ad esempio pignorabili i valori acquisiti a nome della moglie separata dal debitore ex fallito, il quale gestisce a nome di quest'ultima una nuova attività commerciale.
32 Secondo una parte della dottrina, non è necessario che il comportamento del debitore costituisca un abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC per pignorare beni che gli appartengono sul piano economico. La giurisprudenza, alla quale mi associo, sembra attenersi al fatto che l'art. 265 cpv. 2 i.f. LP concretizza il divieto di abuso di diritto. Lo stesso vale per il messaggio dell'8 maggio 1991, con cui il Consiglio federale qualifica l'art. 265 cpv. 2 LP come concretizzazione del divieto di abuso di diritto. A mio avviso, il pignoramento di beni di terzi è quindi possibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2 cpv. 2 CC.
33 Il terzo non è parte nel procedimento in cui il giudice esamina la ricevibilità dell'opposizione per ritorno alla fortuna migliore. Nella fase di pignoramento, il terzo dovrà quindi far valere i propri diritti mediante rivendicazione (art. 106-109 LP; OK-Constantin, art. 265a LP N. 37).
2. Ruolo del giudice
34 La revisione ha anche migliorato la posizione del creditore nella procedura. Infatti, l'opposizione per mancato ritorno a migliori condizioni finanziarie deve essere dichiarata ammissibile dal giudice (art. 265a cpv. 2 e 3 LP; cfr. in particolare OK-Constantin, art. 265a LP N. 17 ss).
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