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ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia delle origini
- II. Significato della disposizione
- III. Elezioni senza liste
- Bibliografia e materiali
I. Storia delle origini
1 Un regolamento per la procedura in caso di mancata presentazione di liste elettorali in una circoscrizione elettorale a rappresentanza proporzionale per il rinnovo del Consiglio nazionale faceva già parte dei lavori per la promulgazione della Legge federale sull'elezione del Consiglio nazionale 1918/1919. Il progetto prevedeva già che in questo caso si sarebbe dovuta svolgere un'elezione libera secondo una maggioranza relativa. Nelle deliberazioni dettagliate del Consiglio nazionale, il relatore ha sottolineato che la costellazione di liste non compilate in un distretto elettorale si sarebbe verificata solo raramente. È stato inoltre spiegato che l'intenzione era quella di seguire la regola del voto a maggioranza nei collegi uninominali con una maggioranza relativa, al fine di mantenere la regola il più semplice possibile e di consentire una decisione al primo scrutinio. Il progetto non ha sollevato obiezioni in Consiglio nazionale. Al Consiglio degli Stati, la disposizione corrispondente è stata approvata senza discussione, per poi essere inserita nella Legge sulla rappresentanza proporzionale all'art. 22 cpv. 3.
2 Nell'ambito dei lavori sulla Legge federale sui diritti politici, la disposizione sulla "rappresentanza proporzionale" senza liste è stata inserita nella bozza senza modifiche sostanziali. Anche questa volta la disposizione è rimasta incontestata ed è stata ancorata all'art. 46 LDP in una forma semplicemente rivista dal punto di vista editoriale. Da allora, l'articolo è rimasto invariato, ad eccezione di una revisione terminologica del paragrafo 2, priva di significato in termini di contenuto.
II. Significato della disposizione
A. Aspetti generali
3 L'art. 46 LDP disciplina il caso in cui non vengano presentate liste elettorali per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale in una circoscrizione plurinominale. La norma si riferisce solo alle elezioni per il rinnovo generale del Consiglio nazionale. Disposizioni procedurali speciali si applicano alle modifiche della composizione del Consiglio nazionale durante il mandato (art. 54 e segg. LDP).
4 Come nel materiale legislativo, anche la rappresentanza proporzionale senza liste è descritta nella letteratura come un caso puramente teorico. Finora ciò si è dimostrato vero, perché dall'introduzione della rappresentanza proporzionale a livello federale non si è verificato alcun caso di applicazione dell'art. 46 CPD. È inoltre difficilmente ipotizzabile che in futuro non venga presentata una sola candidatura valida per diversi seggi del Consiglio nazionale in palio. Tuttavia, poiché la procedura di rappresentanza proporzionale prevede che il voto possa essere validamente espresso solo per i candidati legittimamente nominati (art. 38 cpv. 1 lett. a CPD), è logico prevedere una procedura di elezione suppletiva nel caso in cui non vengano presentate candidature. A questo proposito, sembra comunque discutibile che numerosi Cantoni non prevedano un regolamento corrispondente per l'elezione proporzionale dei loro Parlamenti cantonali.
B. Confronto giuridico
5 Alcuni Cantoni hanno previsto disposizioni anche per il caso in cui non vengano presentate proposte elettorali nell'elezione proporzionale dei loro Parlamenti cantonali in una circoscrizione. Dal punto di vista del contenuto, queste disposizioni sono in gran parte parallele al diritto federale. Al posto della rappresentanza proporzionale, in assenza di proposte elettorali, si svolge una procedura maggioritaria con maggioranza relativa dei voti, in cui ogni persona eleggibile può essere votata. Il Cantone di Ginevra, invece, ha adottato un regolamento un po' insolito. Se non vengono presentate liste elettorali per un'elezione, si procede ugualmente a un'elezione a maggioranza relativa, per la quale però devono essere nuovamente presentate le candidature. La semplificazione rispetto alla procedura elettorale originale consiste nel fatto che non sono richieste liste elettorali e di conseguenza non è necessario raccogliere le 50 firme altrimenti necessarie per una proposta elettorale. Se non si ricevono candidature nemmeno in questa cosiddetta elezione supplementare, spetta al Consiglio di Stato stabilire le modalità dell'elezione o della nomina.
6 Tuttavia, numerosi Cantoni, anche se l'elezione dei loro parlamenti avviene con il sistema della rappresentanza proporzionale, non prevedono un regolamento esplicito su come procedere in caso di liste mancanti. Tuttavia, questa lacuna non ha avuto finora alcuna rilevanza pratica, poiché, a quanto risulta, non si è ancora verificato un caso in cui non siano state presentate liste elettorali, nemmeno nelle elezioni parlamentari cantonali.
III. Elezioni senza liste
A. Procedura in assenza di liste elettorali (cpv. 1)
7 Se in una circoscrizione elettorale a rappresentanza proporzionale mancano tutte le liste, può essere votata qualsiasi persona che soddisfi i requisiti di eleggibilità ai sensi dell'art. 136 cpv. 1 della Costituzione federale, secondo l'art. 46 cpv. 1 della Costituzione federale. In via eccezionale, quindi, invece della rappresentanza proporzionale in una circoscrizione plurinominale, si procede a un'elezione a maggioranza relativa, ossia le persone con il maggior numero di voti vengono elette già al primo scrutinio.
8 La decisione a favore di un'elezione maggioritaria è ovvia in mancanza di liste elettorali, poiché la procedura di rappresentanza proporzionale dipende dalle proposte elettorali. Se non ci sono liste elettorali, la rappresentanza proporzionale non è fattibile. La conseguenza di fatto delle elezioni maggioritarie nei collegi plurinominali, tuttavia, è che possono portare a una frammentazione della maggioranza e, nella distribuzione dei seggi, a distorsioni politiche ancora maggiori, con una scarsa rappresentanza delle minoranze rispetto alla procedura maggioritaria nei collegi uninominali.
9 Seguendo la procedura elettorale nei collegi uninominali (art. 47 cpv. 1 LDP), il legislatore ha deciso di non adottare una procedura elettorale maggioritaria con un requisito di maggioranza assoluta al primo scrutinio. Ciò è sorprendente in quanto la forma di maggioranza più comune in Svizzera è quella con il requisito della maggioranza assoluta al primo scrutinio. Ci sono persino dubbi isolati sulla costituzionalità del voto a maggioranza relativa. In ogni caso, sembra indiscutibile che una procedura elettorale maggioritaria con un requisito di maggioranza assoluta al primo scrutinio contribuirebbe meglio alla conservazione del principio di maggioranza, perché tale procedura aumenta la probabilità che le persone elette "appaiano almeno alla maggioranza degli elettori come il "male minore" tra le alternative esistenti". Inoltre, il voto a maggioranza assoluta rende meglio giustizia al principio della libertà di voto, poiché gli aventi diritto al voto possono esprimere il loro voto al primo scrutinio liberi da considerazioni di strategia elettorale. Solo nel secondo scrutinio, quando le possibilità di elezione dei singoli candidati possono essere meglio valutate sulla base dei risultati del primo scrutinio, il requisito della maggioranza relativa crea un incentivo a votare principalmente per i candidati più promettenti, in modo che il proprio voto non rimanga inefficace. Di conseguenza, la ragione della decisione a favore del voto a maggioranza relativa va probabilmente ricercata nella necessità di armonizzare le procedure elettorali. Poiché nei collegi plurinominali con rappresentanza proporzionale non sono previsti per legge secondi scrutini e nei collegi uninominali non sono previsti secondi scrutini (art. 47 cpv. 1 LDP), con un'elezione a maggioranza assoluta ci sarebbe il rischio che il secondo scrutinio possa essere pregiudicato dai risultati elettorali dei primi (e unici) scrutini negli altri Cantoni. Da questo punto di vista, l'attuazione di un'elezione a maggioranza relativa sembra logica.
B. Voti in soprannumero sulle schede elettorali (cpv. 2)
10 Il comma 2 dell'art. 46 CPD regola la procedura nel caso in cui la scheda elettorale di un avente diritto al voto contenga un numero di nomi superiore ai mandati da assegnare. Questa disposizione è di importanza decisiva per la determinazione del risultato elettorale. Essa prevede che gli ultimi nomi elencati vengano cancellati. A questo proposito, si basa sullo stesso presupposto della disposizione parallela dell'art. 38 cpv. 3 LDP, ossia che gli ultimi nomi elencati corrispondono in ogni caso alle persone meno favorite dagli aventi diritto di voto e che una cancellazione è quindi nel loro interesse.
C. Riferimento alle elezioni maggioritarie nei collegi uninominali (cpv. 3)
11 Il terzo paragrafo fa riferimento alle disposizioni del procedimento elettorale maggioritario applicabili ai collegi uninominali per le altre modalità di elezione senza liste. Poiché la legge prevede l'applicazione mutatis mutandis delle norme corrispondenti, occorre decidere separatamente per ciascuna disposizione relativa all'elezione maggioritaria se e in che misura essa sia applicabile all'elezione senza liste.
12 Il termine per la consegna delle schede elettorali da parte dei Cantoni può essere applicato senza ulteriori modifiche anche alle elezioni senza liste (art. 48 in combinato disposto con l'art. 46 cpv. 3 LDP).
13 Anche la regolamentazione del sorteggio in caso di parità di voti non presenta problemi. Poiché in un'elezione senza liste ci sono sempre più seggi da assegnare, questa disposizione può essere applicata solo se l'ultimo o gli ultimi seggi da assegnare sono in parità tra più candidati rispetto ai seggi vacanti. Se, ad esempio, si devono assegnare due seggi e c'è un pareggio tra i candidati con il secondo miglior risultato, si deve decidere per sorteggio (art. 47 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 46 cpv. 3 LDP). Se, invece, c'è parità di voti tra i due candidati con il miglior risultato, entrambi sono eletti e i restanti candidati sono esclusi.
14 Tuttavia, la disposizione sulla nullità delle schede elettorali contenenti nomi di persone diverse (art. 49 cpv. 1 lett. a CPD) non si applica alle elezioni senza liste. Per ovvie ragioni, nei collegi plurinominali è inevitabile e persino auspicabile che più persone siano nominate su un'unica scheda elettorale. Gli altri motivi di invalidità dell'elezione maggioritaria nei collegi uninominali (art. 49 cpv. 1 lett. b-d LDP) sono in ogni caso gli stessi dei collegi plurinominali e quindi, in base all'art. 46 cpv. 3 LDP, si applicano anche alle elezioni senza liste.
15 Non è chiaro, tuttavia, se l'art. 46 cpv. 3 LDP consenta anche un'applicazione analoga delle disposizioni sul silenzio elettorale nei collegi uninominali (art. 47 cpv. 2 LDP). Da un punto di vista procedurale, ciò sarebbe possibile, dal momento che la scadenza per le proposte elettorali nei Cantoni a rappresentanza proporzionale è al massimo l'ultimo lunedì di agosto (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP). Se entro questa data non sono pervenute proposte elettorali, la legge prevede un'elezione a maggioranza relativa (art. 46 cpv. 1 LDP). Nei collegi uninominali, la legge cantonale può prevedere un'elezione silenziosa se all'autorità cantonale competente è pervenuta una sola candidatura valida entro il settimo lunedì precedente l'elezione, che ha luogo la penultima domenica di ottobre (art. 19 cpv. 1 LDP e art. 47 cpv. 2 LDP). Un'applicazione analoga alle elezioni senza liste significherebbe che i Cantoni potrebbero prevedere un'elezione silenziosa se l'autorità elettorale cantonale riceve, tra il termine di registrazione elettorale per la procedura di rappresentanza proporzionale e il settimo lunedì precedente l'elezione, un numero di candidature pari o inferiore a quello dei mandati da assegnare. Poiché l'elezione tacita è consentita dalla legge federale sia nei collegi plurinominali che in quelli uninominali, si potrebbe supporre che in linea di principio i Cantoni dovrebbero poterla prevedere nella legge cantonale anche per le elezioni senza liste. Al contrario, nelle spiegazioni del messaggio sui singoli articoli è stato espressamente indicato che il silenzio elettorale non è ammissibile nel caso di elezioni senza liste. Questa decisione non è stata esplicitamente motivata, ma è stato fatto un parallelo con le circoscrizioni uninominali, in cui anche le elezioni silenziose erano all'epoca fuori questione a causa della mancanza di una procedura di proposta. Tuttavia, dal 15 novembre 1994 le elezioni silenziose sono consentite anche nei collegi uninominali, a condizione che il Cantone interessato le preveda per legge (art. 47 cpv. 2 CPD), e non è chiaro se e in che misura ciò possa ora valere anche per le elezioni senza liste. In ogni caso, è di fatto quasi inconcepibile che, dopo che non sono state ricevute proposte elettorali per la rappresentanza proporzionale, nel giro di una settimana possa essere presentato un numero sufficiente di proposte elettorali legalmente valide per un'elezione silenziosa. Anche queste considerazioni sono di natura teorica, poiché nei Cantoni non esiste una base giuridica corrispondente.
16 Il fatto che non fossero disponibili liste elettorali per l'elezione originaria comporta anche alcune peculiarità per quanto riguarda un'eventuale vacanza durante il mandato. Ad esempio, un seggio divenuto vacante non può essere occupato da sostituti della stessa lista, come avviene di solito nelle circoscrizioni con più seggi del Consiglio nazionale (art. 55 CPD). Anche l'elezione suppletiva silenziosa ai sensi dell'art. 56 LDP, in cui i tre quinti dei firmatari della lista corrispondente, o il comitato esecutivo del partito cantonale, propongono un sostituto e quest'ultimo viene dichiarato eletto (art. 56 cpv. 1 e 2 LDP), è fuori questione per ovvie ragioni. In teoria, sarebbe concepibile che, anche in assenza di liste elettorali, il posto vacante venga occupato facendo avanzare la persona che ha ottenuto il successivo miglior risultato elettorale nell'elezione di maggioranza. Tuttavia, il sistema di avanzamento mira a mantenere i rapporti di forza tra i partiti esistenti al momento delle elezioni di rinnovo e quindi la distribuzione dei seggi tra i partiti durante il mandato. Tuttavia, questo ha senso solo nel contesto di un'elezione a rappresentanza proporzionale, in cui l'affiliazione partitica dei candidati è di importanza decisiva. In un'elezione maggioritaria senza liste elettorali, invece, la lista o l'affiliazione partitica di un candidato non ha alcun significato giuridico, motivo per cui lo spostamento verso l'alto nelle elezioni maggioritarie sarebbe completamente estraneo al sistema e non può essere giustificato alla luce del requisito dell'elezione popolare diretta di cui all'articolo 149 cpv. 2 della Costituzione federale. In base a quanto detto, il riferimento all'art. 46 cpv. 3 LDP deve estendersi anche all'art. 51 LDP, che prevede che nelle elezioni del Consiglio nazionale a maggioranza, anche le eventuali elezioni suppletive si svolgano secondo le stesse disposizioni, ossia sempre a maggioranza. Di conseguenza, se un seggio in una circoscrizione plurinominale è stato eccezionalmente assegnato in un'elezione maggioritaria a causa della mancanza di liste elettorali, e se questo seggio si rende vacante durante la legislatura, deve essere nuovamente assegnato in un'elezione maggioritaria.
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