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LEGGE SULLA TRASPARENZA
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- I. Sospensione dei termini (art. 145 cpv. 1 CPC)
- II. Eccezioni (art. 145 cpv. 2 CPC)
- III. Obbligo di informazione (art. 145 cpv. 3 CPC)
- IV. Sospensione dei termini per le azioni ai sensi della LEF (art. 145 cpv. 4 CPC)
- Bibliografia
- I materiali
I. Sospensione dei termini (art. 145 cpv. 1 CPC)
A. Vacanze giudiziarie
1 In linea di principio, per tutti i termini procedurali civili – sia legali che giudiziari, calcolati in giorni, settimane, mesi o in altro modo, termini supplementari, prorogati o ripristinati – devono essere rispettate le vacanze giudiziarie elencate in modo esaustivo nell'art. 145 cpv. 1 CPC. Ciò in contrasto con l'art. 46 cpv. 1 LTF, secondo cui le vacanze giudiziarie nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale devono essere prese in considerazione solo per i termini determinati in giorni.
2 Le vacanze giudiziarie durano:
Dal settimo giorno prima di Pasqua fino al settimo giorno dopo Pasqua compreso (per un totale di 15 giorni), dove fa fede la domenica di Pasqua e le vacanze iniziano quindi la domenica prima di Pasqua (cioè la Domenica delle Palme) e durano fino alla domenica dopo Pasqua compresa;
Dal 15 luglio al 15 agosto compreso (per un totale di 32 giorni);
Dal 18 dicembre al 2 gennaio compreso (per un totale di 16 giorni).
3 Tappy ritiene che il tribunale o la direzione del procedimento, nel fissare un termine giudiziario, in particolare nel caso della fissazione di un breve termine supplementare ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 o dell'art. 223 cpv. 1 CPC o la fissazione di un breve termine di emergenza in caso di rigetto di una richiesta di proroga, possa prevedere espressamente l'esclusione della sospensione dei termini. Lo stesso dovrebbe essere possibile anche con il consenso delle parti e tacitamente in caso di fissazione di un termine orario. Tali considerazioni non sono condivise in considerazione del chiaro testo dell'art. 145 cpv. 1 e 2 e dell'art. 146 cpv. 2 CPC e per motivi di certezza del diritto e di facilità d'uso del CPC.
B. Effetti
4 Durante le vacanze giudiziarie i termini sono sospesi, vale a dire che l'inizio di un termine è sospeso e i termini già in corso sono sospesi.
1. Sospensione dell'inizio del termine
5 Durante le vacanze giudiziarie possono verificarsi senza impedimenti fatti che determinano l'inizio di un termine. Le notifiche giudiziarie (di comunicazioni e decisioni che determinano l'inizio di un termine) sono quindi possibili anche durante le vacanze giudiziarie. Durante questo periodo, un termine semplicemente non inizia a decorrere, anche se è già stato determinato. La sospensione dei termini ha quindi effetto solo sul decorrere di un termine concreto e non sulla sua determinazione. Il primo giorno di un termine legale o giudiziario che, ai sensi dell'art. 142 cpv. 1 CPC, decorre durante le ferie giudiziarie cade sempre il primo giorno dopo la fine della sospensione dei termini o delle ferie, indipendentemente dal fatto che si tratti di un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto. Lo stesso vale anche se il fatto che fa scattare il termine si verifica l'ultimo giorno prima delle vacanze giudiziarie. È irrilevante che si tratti di un termine giornaliero, settimanale, mensile o annuale. In linea di principio, le parti sono libere di compiere l'atto processuale richiesto già prima dell'inizio del termine.
6 Esempi: una comunicazione che fa scattare il termine viene notificata alla parte il 14 luglio. A causa delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto e della conseguente sospensione dei termini, il termine decorre solo dal 16 agosto, che può essere un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto. Lo stesso vale se la comunicazione che fa decorrere il termine fosse notificata alle parti il 18 luglio.
2. Proroga dei termini già in corso
7 Un termine già iniziato prima delle ferie giudiziarie è sospeso durante le stesse e viene prorogato per la durata della sospensione.
8 Per il calcolo dei termini giornalieri si conta fino all'ultimo giorno prima delle ferie giudiziarie o della sospensione dei termini e si continua a contare dal primo giorno successivo per il numero di giorni che erano ancora aperti prima dell'inizio della sospensione dei termini. Se la scadenza così calcolata cade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il termine scade il giorno lavorativo successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Esempio: l'11 luglio (venerdì) viene notificata alla parte una comunicazione che fa scattare il termine. Il termine è di 10 giorni e decorre dal 12 luglio. Fino alle vacanze giudiziarie sono trascorsi tre giorni (dal 12 al 14 luglio). Il 16 agosto il termine riprende a decorrere (giorno 4), con ancora sette giorni di tempo a disposizione. Il termine scade il 22 agosto (venerdì). Se l'ultimo giorno del termine cade il 17 dicembre (domenica), esso viene prorogato fino al giorno lavorativo successivo (lunedì 18 dicembre) ai sensi dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Poiché tale giorno cade durante le vacanze giudiziarie, il termine scade il 3 gennaio o, al massimo, il giorno lavorativo successivo.
9 I termini mensili vengono calcolati in una prima fase ai sensi dell'art. 142 cpv. 2 CPC, senza tenere conto, per il momento, delle vacanze giudiziarie. Successivamente vengono aggiunti i giorni di chiusura dei tribunali durante i quali il termine è stato sospeso. Se l'ultimo giorno così calcolato cade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il termine scade il giorno lavorativo successivo. Lo stesso vale analogamente anche per i termini settimanali. Esempio: una comunicazione che fa scattare il termine viene notificata alla parte il 13 dicembre (venerdì). Il termine è di tre mesi e decorre dal 14 dicembre (sabato). Senza tenere conto delle vacanze giudiziarie dal 18 dicembre al 2 gennaio, il termine scadrebbe il 13 marzo (giovedì). Tenendo conto delle ferie giudiziarie per un totale di 16 giorni (calcolati a partire dal 14 marzo), il termine scade quindi solo il 29 marzo (sabato) o, ai sensi dell'art. 142 cpv. 3 CPC, il giorno lavorativo successivo (lunedì 31 marzo), a condizione che tale data non cada durante le vacanze di Pasqua.
10 Per il calcolo dei termini annuali non sembra opportuno prorogarli per la durata delle vacanze giudiziarie, analogamente ai termini mensili e settimanali. Tuttavia, occorre tenere conto della sospensione dei termini all'inizio e alla scadenza del termine.
11 Se la scadenza del termine – anche nel caso di termini fissati (consapevolmente o involontariamente) in un determinato giorno di calendario durante la sospensione dei termini o dei termini annuali – cade durante le vacanze giudiziarie, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla scadenza della sospensione dei termini, eventualmente fino al giorno lavorativo successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Lo stesso vale anche se il termine scade di sabato, domenica o in un giorno festivo e il giorno lavorativo successivo cade durante le vacanze giudiziarie. Se il tribunale o la direzione del procedimento fissa la scadenza del termine in un determinato giorno di calendario al di fuori delle vacanze giudiziarie (ad es. il 5 gennaio), le vacanze giudiziarie non hanno alcuna influenza.
II. Eccezioni (art. 145 cpv. 2 CPC)
12 L'art. 145 cpv. 2 CPC elenca in modo esaustivo i procedimenti in cui i termini non sono sospesi durante le vacanze giudiziarie.
A. Procedimento di conciliazione
13 Durante il procedimento di conciliazione ai sensi dell'art. 202 segg. CPC non si applicano le vacanze giudiziarie. Nella DTF 138 III 615, il Tribunale federale si è espresso sulla portata dell'esclusione della sospensione dei termini per la procedura di conciliazione, limitandola in linea di principio agli art. 202-207 CPC del capitolo 2, intitolato «Procedura di conciliazione».
14 Sulla base di ciò, il termine per la presentazione della domanda al tribunale ai sensi dell'art. 209 cpv. 3 e 4 CPC non fa più parte della procedura di conciliazione. Se ciò comporta l'avvio di un procedimento ordinario (o anche semplificato) dinanzi al tribunale, occorre tenere conto delle vacanze giudiziarie.
15 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche la sospensione dei termini durante le vacanze giudiziarie deve essere presa in considerazione nel calcolo del termine per respingere la proposta di sentenza dell'autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 211 cpv. 1 CPC.
16 Anche la procedura decisionale dinanzi all'autorità di conciliazione su richiesta della parte attrice ai sensi dell'art. 212 CPC non fa più parte della procedura di conciliazione. Se non si tratta di una procedura sommaria, occorre quindi tenere conto delle vacanze giudiziarie.
B. Procedura sommaria
17 Anche nella procedura sommaria ai sensi dell'art. 248 segg. CPC sono escluse le vacanze giudiziarie. La procedura sommaria è applicabile, ad esempio, alle misure cautelari (anche durante la procedura di divorzio), alla protezione del matrimonio e dell'unione domestica registrata, al gratuito patrocinio (comprese le procedure di pagamento a posteriori), alle richieste di ricusazione, alla tutela giuridica in casi chiari, ai divieti giudiziari e alle questioni di giurisdizione volontaria.
18 Per i procedimenti dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti (e dinanzi all'autorità di ricorso contro le sue decisioni), i Cantoni possono dichiarare applicabile la procedura sommaria o escludere esplicitamente la sospensione dei termini o l'applicazione delle vacanze giudiziarie. Ad esempio, il Cantone di Turgovia ha dichiarato applicabili, per analogia, le disposizioni del CPC relative al procedimento sommario, salvo disposizioni particolari. Il CPC si applica quindi come diritto cantonale sussidiario ed esclude l'applicazione delle vacanze giudiziarie. Alcuni Cantoni, come Berna e Lucerna, in base alla competenza legislativa concessa dall'art. 450f CC, dichiarano applicabili le disposizioni della legge cantonale sulla procedura amministrativa, motivo per cui occorre consultare in primo luogo queste ultime o le eventuali norme in esse contenute relative alla sospensione dei termini. Tra i Cantoni che hanno espressamente escluso la sospensione dei termini nel diritto cantonale figurano Argovia, Appenzello Esterno, Friburgo, Sciaffusa, San Gallo e Zurigo. Se i Cantoni non prevedono alcuna regolamentazione, in particolare nei procedimenti di ricorso contro le decisioni dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti non si deve tenere conto delle vacanze giudiziarie.
19 Se, a seguito di una procedura sommaria, viene avviato o fissato un termine per l'avvio di una procedura ordinaria (o semplificata) (il cosiddetto termine di prosecuzione), occorre tenere conto delle vacanze giudiziarie nel calcolo del termine. Il termine per l'azione legale in caso di adozione di misure cautelari prima della pendenza del giudizio ai sensi dell'art. 263 CPC è quindi sospeso durante le vacanze giudiziarie. Al contrario, il termine di 30 giorni per l'opposizione al non riconoscimento di un divieto giudiziario fa ancora parte del procedimento sommario, motivo per cui le vacanze giudiziarie non devono essere prese in considerazione. Va inoltre sottolineato che le disposizioni del CPC – e quindi anche l'art. 145 CPC – non sono applicabili ai termini di diritto sostanziale del CC e del CO, anche se riguardano azioni giudiziarie. Di conseguenza, le vacanze giudiziarie non hanno alcuna validità in questo contesto.
20 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'esclusione della sospensione dei termini per la procedura sommaria ai sensi dell'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC si applica anche ai ricorsi cantonali.
III. Obbligo di informazione (art. 145 cpv. 3 CPC)
21 Ai sensi dell'art. 145 cpv. 3 CPC, il tribunale o la direzione del procedimento è tenuto, a differenza di quanto previsto dal campo di applicazione della LTF, a informare le parti delle eccezioni alla sospensione dei termini di cui all'art. 145 cpv. 2 lett. a e b CPC. Questo obbligo giudiziario costituisce una norma di validità. In mancanza di una corrispondente indicazione, le parti non possono subire alcun svantaggio e i termini restano sospesi durante le vacanze giudiziarie come se non sussistesse alcuna eccezione ai sensi dell'art. 145 cpv. 2 CPC. È irrilevante che il destinatario sia una parte esperta in materia giuridica o rappresentata da un avvocato che ha riconosciuto o avrebbe dovuto riconoscere la lacuna.
22 L'indicazione corrispondente deve essere fornita in linea di principio con la fissazione concreta del termine; non è sufficiente un'indicazione generica che nelle procedure di conciliazione o sommarie non si applicano le vacanze giudiziarie. Nel caso di termini legali, in determinate circostanze può essere sufficiente che l'indicazione sia fornita con la prima decisione processuale. Le parti devono almeno poter riconoscere che la loro controversia concreta è esclusa dalla sospensione dei termini. Anche un'indicazione errata o incompleta ha gli stessi effetti di un'indicazione mancante.
IV. Sospensione dei termini per le azioni ai sensi della LEF (art. 145 cpv. 4 CPC)
23 Dal 1° gennaio 2025, le disposizioni del CPC relative alla sospensione dei termini sono applicabili a tutte le azioni ai sensi della LEF che devono essere presentate dinanzi a un tribunale. Questa nuova regolamentazione serve a migliorare il coordinamento della sospensione dei termini tra i procedimenti civili e quelli esecutivi. Sono interessati tutti i termini di ricorso della LEF nel campo delle procedure ordinarie e semplificate, come ad esempio il termine per la presentazione dell'azione di revoca, i termini per la presentazione dell'opposizione, dell'azione di adesione o di collazione, dell'azione di separazione o di prosecuzione dell'arresto e i relativi termini di ricorso. Contrariamente alla giurisprudenza federale precedente, è irrilevante che il termine di ricorso corrispondente sia stato attivato o meno da un atto esecutivo.
24 Particolare attenzione va prestata alle cause sommarie in materia di esecuzione ai sensi dell'art. 251 CPC: Nella dottrina è controverso se in questo caso sia applicabile l'art. 145 cpv. 4 CPC, poiché in tal caso, a causa della sospensione dei termini durante le vacanze giudiziarie nel procedimento sommario ai sensi dell'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC, i termini relativi alle decisioni concernenti la revoca della sospensione o l'apertura del fallimento decorrerebbero o continuerebbero a decorrere anche durante le vacanze di Pasqua, Natale e Capodanno o durante le vacanze estive e le disposizioni dell'art. 56 segg. LEF relative alle vacanze esecutive e alla sospensione dei termini non sarebbero applicabili. Per motivi di tutela del debitore, si deve partire da un'interpretazione restrittiva e letterale dell'art. 145 cpv. 4 CPC (con applicazione solo alle «azioni» e non alle «domande» ai sensi dell'art. 252 CPC). Non è comprensibile perché proprio per gli atti esecutivi giudiziari, come le decisioni relative alla revoca della sospensione o all'apertura della procedura di fallimento, non si applichino né la sospensione dei procedimenti giudiziari né quella dei procedimenti esecutivi, mentre per atti esecutivi meno invasivi, come la notifica di un pignoramento, tali sospensioni si applichino. Ciò non può essere voluto dal legislatore. Si deve accettare che le cause sommarie in materia di esecuzione siano trattate in modo diverso dalle altre cause sommarie, come ad esempio gli sfratti di inquilini ai sensi dell'art. 257 CPC, per quanto riguarda la sospensione dei termini ai sensi della LEF. Di conseguenza, le richieste relative a procedimenti sommari in materia di esecuzione ai sensi dell'art. 251 CPC non rientrano nella nozione di «azioni ai sensi della LEF» di cui all'art. 145 cpv. 4 CPC. Per le cause sommari in materia di esecuzione ai sensi dell'art. 251 CPC, in caso di atto esecutivo devono quindi essere osservate le disposizioni dell'art. 56 segg. LEF relative alla sospensione dell'esecuzione e alla sospensione dei termini.
25 Per il ricorso in materia di esecuzione dinanzi all'autorità di sorveglianza in materia di esecuzione e fallimento ai sensi dell'art. 17 segg. LEF, non sono applicabili le disposizioni del CPC relative alla sospensione dei termini. Va notato che il CPC non si applica comunque alle questioni non giudiziarie in materia di esecuzione e fallimento. Ciò riguarda, ad esempio, anche il ricorso in materia di esecuzione ai sensi dell'art. 17 segg. LEF, che non è rivolto a un tribunale, ma all'autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. È irrilevante che l'autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento sia di fatto un tribunale.
26 L'art. 145 cpv. 4 CPC non è contenuto nella disposizione transitoria dell'art. 407f CPC, motivo per cui tale disposizione si applica solo ai procedimenti pendenti dal 1° gennaio 2025.
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Staehelin Daniel/Von Mutzenbecher Florence, Die Revision der ZPO vom 17.3.2023, in: SJZ 119 (2023), S. 815 ff.
Sutter-Somm Thomas/Seiler Benedikt, Kommentierung zu Art. 145 ZPO; in: Sutter-Somm Thomas/Seiler Benedikt (Hrsg.), Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021 (zit. CHK-Sutter-Somm/Seiler).
Tanner Martin, Kommentierung zu Art. 142, 145 und 146 ZPO, in: Brunner Alexander/Schwander Ivo/Vischer Moritz (Hrsg.), Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2024.
Tappy Denis, Kommentierung zu Art. 142, 145 und 146 ZPO, in: Bohnet François/Haldy Jacques/Jeandin Nicolas/Schweizer Philippe/Tappy Denis, Commentaire romand Code de procédure civile, 2. Aufl., Basel 2019 (zit. CR-Tappy).
I materiali
Protokoll der Sondersession des Nationalrats vom 10.5.2022 (Zweitrat), Amtliches Bulletin 2022 S. 669 ff., abrufbar unter https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=56920, besucht am 14.9.2025.