Un commentario di Danielle Schneider / Carl Jauslin
Editato da Thomas Steiner / Anne-Sophie Morand / Daniel Hürlimann
Art. 72a Disposizione transitoria relativa al rapporto di lavoro dell’Incaricato
Il rapporto di lavoro dell’Incaricato costituito secondo il diritto anteriore è retto dal diritto anteriore.
In breve
Con la revisione totale della LPD, l'Assemblea federale diventa il corpo elettorale e il datore di lavoro del Commissario. Ciò ha implicazioni per il rapporto di lavoro. Le nuove disposizioni sul rapporto di lavoro dell'Incaricato si applicheranno solo dopo la prima elezione da parte dell'Assemblea federale unita. Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dei dati, il 1° settembre 2023, la legge precedente continuerà quindi ad applicarsi al rapporto di lavoro fino all'elezione del Commissario da parte dell'Assemblea federale unitaria.
I. Aspetti generali
1 Con la revisione totale della LPD, l'Assemblea federale diventa l'organo elettivo e il datore di lavoro dell'Incaricato. È quindi responsabile della regolamentazione del suo rapporto di lavoro (cfr. art. 43 cpv. 3bis LPD). Nell'ambito dell'iniziativa parlamentare SPK-N 21.443, ha emanato le relative disposizioni attuative. Inoltre, la LPD contiene anche diverse norme sul rapporto di lavoro del commissario, in particolare per quanto riguarda la durata del mandato e la sua cessazione (art. 44 LPD), il diritto disciplinare (art. 44a LPD) o il lavoro accessorio (art. 47 LPD). L'art. 72a LPD chiarisce quando queste nuove disposizioni si applicano al Commissario.
II. Disposizioni transitorie relative al rapporto di lavoro del commissario
2 L'elezione del commissario e la cessazione del suo mandato sono ancora soggetti alla legge precedente fino alla fine della legislatura in cui entra in vigore la LPD (art. 72 cpv. 1 LPD). Solo quando il commissario sarà eletto dall'Assemblea federale unitaria, il suo rapporto di lavoro potrà essere regolato dalla nuova legge. L'art. 72a LPD prevede quindi che il rapporto di lavoro del commissario instaurato in base alla legge precedente sia regolato dalla legge precedente.
3 Ciò significa che, dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dei dati il 1° settembre 2023, la legge precedente continua ad applicarsi al rapporto di lavoro dell'Incaricato fino alla prima elezione da parte dell'Assemblea federale unitaria. Successivamente, si applicheranno le disposizioni totalmente riviste o create ex novo sul rapporto di lavoro dell'Incaricato.
Le opinioni espresse riflettono il parere personale degli autori e non sono vincolanti per l'Ufficio federale di giustizia.
Materiali
Bericht der SPK-N vom 27.1.2022 zur parlamentarischen Initiative 21.443 «Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Leiterin oder des Leiters des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten» (BBl 2022 S. 345).
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