-
- Art. 5a Cost.
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CODICE DI PROCEDURA PENALE
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LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia delle origini
- II. Significato della disposizione
- III. Candidature multiple
- Bibliografia
- I materiali
I. Storia delle origini
1 La legge federale sull'elezione del Consiglio nazionale del 14 febbraio 1919 stabiliva già che nessuno poteva candidarsi in più di un Cantone. Il divieto di candidarsi al Consiglio nazionale in più di un Cantone, invece, è stato introdotto solo nel 1939. Fino ad allora era consentito candidarsi in più circoscrizioni. Il divieto è stato introdotto in seguito alle discussioni sorte dopo l'elezione di Gottlieb Duttweiler (LdU) nel 1935 in tre cantoni. Duttweiler accettò l'elezione nel Cantone di Berna e rinunciò al mandato nei Cantoni di Zurigo e San Gallo. Il divieto di candidature multiple era ora inteso a prevenire il passaggio di bandwagons politici come cattura voti. La LDP del 1976 adottò questa regola.
2 Secondo le regole in vigore dal 1919 o dal 1939, i candidati multipli dovevano prima essere invitati dal Cantone o dalla Confederazione a dichiarare, entro un termine stabilito per legge, su quale proposta elettorale dovesse comparire il loro nome. In caso di mancata dichiarazione, la decisione veniva presa per sorteggio. La Legge federale sui diritti politici del 1976 ha modificato la regola. Se la persona nominata non faceva la dichiarazione desiderata entro il termine stabilito, il suo nome veniva cancellato da tutte le proposte elettorali. Con la revisione del 1994, da un lato è stata aperta una finestra di due mesi per i Cantoni per determinare il termine per la registrazione, dall'altro è stata introdotta la dichiarazione di candidatura. Da allora, le candidature multiple all'interno di un Cantone devono essere cancellate da tutte le proposte elettorali del Cantone senza ulteriori indagini. Nel caso di candidature multiple in più Cantoni, la Cancelleria federale cancella da tutte le altre candidature i candidati il cui nome compare già in una lista o in una candidatura di un altro Cantone.
II. Significato della disposizione
A. Generale
3 Nessuna persona può candidarsi in più di un Cantone e all'interno di uno stesso Cantone su più di una proposta elettorale. La disposizione vieta, da un lato, la candidatura di una persona in più Cantoni (circoscrizioni) e, dall'altro, la candidatura di una persona su più proposte elettorali all'interno di una circoscrizione. Specifica la procedura da seguire nel caso in cui vengano individuate candidature multiple.
4 Secondo la Cancelleria federale, nelle elezioni del Consiglio nazionale del 2011, 2015, 2019 e 2023 non sono state individuate candidature multiple in diversi Cantoni. Anche le candidature multiple all'interno dei Cantoni sono rare nella pratica.
B. Confronto giuridico
5 I Cantoni hanno normative ampiamente comparabili per le loro elezioni parlamentari. Vietano la candidatura in più circoscrizioni (se il loro parlamento è eletto in più circoscrizioni) e vietano la candidatura di una persona su più proposte elettorali all'interno di una stessa circoscrizione. Fa eccezione il Cantone di Glarona, dove una persona può candidarsi in più circoscrizioni per le elezioni del Landrat.
III. Candidature multiple
A. Soppressione da parte del Cantone (cpv. 1)
6 La disposizione vieta le candidature multiple all'interno di un Cantone. Una persona che si candida può farlo solo su una candidatura della circoscrizione. Se un nome compare su più di una proposta della circoscrizione elettorale, l'autorità elettorale cantonale lo cancella da tutte le proposte.
7 Per i candidati ufficialmente cancellati, i rappresentanti di una proposta elettorale possono notificare proposte sostitutive entro il periodo di purificazione nell'ambito della procedura di correzione dei difetti (art. 29 LDP). In base a ciò, è consentito rinominare una persona che è stata rimossa da tutte le candidature a causa di candidature multiple come candidato sostitutivo.
8 Se, nel singolo caso, una candidatura multipla viene scoperta troppo tardi (cioè solo dopo la scadenza del periodo di purificazione o solo dopo la stampa delle liste), dal 2014 può comunque essere ufficialmente dichiarata invalida a posteriori. L'invalidazione avviene mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale cantonale e nel Foglio federale; i nomi in questione vengono cancellati da tutte le schede elettorali durante lo spoglio (art. 29 cpv. 4, 32a e 38 cpv. 2 LDP, cfr. le spiegazioni nell'OK-Wyler, art. 32a LDP).
B. Cancellazione da parte della Cancelleria federale (cpv. 2)
9 La disposizione dell'art. 2 vieta le candidature multiple in più Cantoni. Tuttavia, è consentito candidarsi in un Cantone diverso da quello di residenza (cfr. OK-Wyler, art. 22 LDP).
10 Il regolamento prevede che la Cancelleria federale controlli a livello centrale tutte le candidature dei Cantoni a rappresentanza proporzionale. La Cancelleria federale elimina immediatamente da una proposta elettorale le persone il cui nome è già presente in una lista o in una proposta elettorale di un altro Cantone. Così facendo, lascia una persona che è stata nominata più di una volta nella proposta elettorale che riceve per prima (art. 8d cpv. 2 VPR).
11 Il regolamento si spiega con le diverse scadenze di registrazione (scaglionate) nei Cantoni (cfr. OC-Wyler, art. 21). Se in un Cantone la liquidazione delle proposte elettorali è già stata completata e, se necessario, anche le liste sono già state stampate, le persone che si candidano più di una volta non possono più essere cancellate dalla lista in quel Cantone. La cancellazione è quindi limitata alle proposte elettorali dei cantoni in cui le liste non sono ancora state eliminate al momento della scoperta della candidatura multipla. Si tratta di una soluzione pragmatica. Come ha osservato il Consiglio federale nel suo messaggio, la condotta deliberatamente illegale dei candidati interessati giustificherebbe anche la cancellazione da tutte le proposte elettorali; dopo tutto, ogni persona proposta deve confermare la propria proposta elettorale con una firma.
12 Affinché la Cancelleria federale possa cancellare le candidature multiple, è necessario che i Cantoni le trasmettano senza indugio le proposte elettorali ricevute (cfr. OK-Wyler, art. 21 cpv. 3 LDP).
13 Anche per le candidature multiple in più Cantoni vale quanto segue: se una di esse viene scoperta troppo tardi, può comunque essere successivamente dichiarata nulla (cfr. sopra, n. 7).
C. Notifica (cpv. 3)
14 Ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LDP, la Cancelleria federale notifica immediatamente ai Cantoni interessati le proprie cancellazioni. Questa regola è chiarita dall'art. 8d cpv. 3 CPD, secondo cui la Cancelleria federale notifica al Cantone le cancellazioni "entro 72 ore dal ricevimento della sua proposta elettorale" per via elettronica.
Bibliografia
Biaggini Giovanni, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2017.
Bisaz Corsin, Wahlorgan, Wählbarkeit und Wahlkreise, in: Glaser Andreas (Hrsg.), Das Parlamentswahlrecht der Kantone, Zürich et al. 2018, S. 33–56.
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021.
I materiali
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975 (BBl 1975 I 1317).
Botschaft des Bundesrates über eine Teiländerung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 1.9.1993 (BBl 1993 III 445).
Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 29.11.2013 (BBl 2013 9217).
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 19.10.2022 über die Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 22.10.2023 (BBl 2022 2547) (zit. Kreisschreiben BR NRW 20239).