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CODICE DI PROCEDURA PENALE
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LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
I. STORIA
A. Sistema dell'alternativa pura (fino al 1988)
1 Nella sua versione originale, valida fino al 1988, l'art. 76 LDP strutturava il voto su un'iniziativa e un controprogetto sotto forma di "alternativa pura". Le due proposte erano sottoposte a votazione simultanea. Ogni scheda poteva respingere entrambe le proposte, accettarne una e respingere l'altra, oppure rimanere in bianco. L'approvazione di entrambe le proposte, invece, comportava l'invalidità della scheda (divieto di doppi sì). La maggioranza assoluta veniva calcolata per entrambe le proposte insieme.
2 Questo sistema è stato oggetto di molte critiche, che sono aumentate alla fine degli anni '70 dopo tre votazioni in cui un'iniziativa e un controprogetto sono stati respinti anche se insieme avevano ottenuto più voti dello status quo.
B. Sistema di domande sussidiarie (dal 1988)
1. Status quo in caso di disaccordo tra popolo e cantoni (fino al 2003)
a. Revisione costituzionale
3 Nel 1984, in risposta a queste critiche e alle richieste di cambiamento, il Consiglio federale propone di modificare le modalità della procedura di voto in modo che i cittadini possano d'ora in poi votare a favore sia dell'iniziativa che del controprogetto (consentendo un doppio sì) e indicare la graduatoria tra i due rispondendo a una domanda di ballottaggio.
4 I Consiglieri federali adottano questo sistema di doppia votazione con quesito di ballottaggio (chiamato "Haab" dal nome del suo principale ideatore), ma lo approvano sotto forma di emendamento alla Costituzione (art. 121bis aBV). Tale emendamento è stato adottato dal popolo e dai Cantoni il 5 aprile 1987 ed è entrato in vigore un anno dopo.
b. Adattamento della LDP alla nuova legislazione
5 Invece di rivedere l'art. 76 LDP in linea con il nuovo art. 121bis aBV, l'Assemblea federale ha successivamente abrogato questa disposizione il 1° gennaio 1989 nel corso di una revisione, il cui oggetto principale era la struttura della procedura di voto su un'iniziativa e un controprogetto nei Consigli.
6 Solo nel 2000, in occasione di un pacchetto di modifiche legislative a seguito dell'entrata in vigore della nuova Costituzione federale, l'Assemblea federale ha adottato un nuovo art. 76 LDP, che concretizza i requisiti costituzionali (ora sanciti dall'art. 139b Cost.).
2. Regola della somma più alta delle percentuali di voto popolare e popolare (dal 2003)
a. Revisione della Costituzione
7 Il sistema di votazione di un'iniziativa e di un controprogetto subisce una revisione definitiva nel 2003 con l'introduzione della cosiddetta regola della "somma delle percentuali" (art. 139b cpv. 3 Cost.). Questa regola ha lo scopo di evitare la situazione di stallo che si era creata fino a quel momento se, al momento di rispondere alla domanda sulla scheda, la maggioranza del popolo vota a favore dell'iniziativa e la maggioranza dei Cantoni vota a favore del controprogetto, o viceversa (cpr Art. 121bis cpv. 3 terza frase cpv.; Art. 139 cpv. 6 Cost. nella versione fino al 31 luglio 2003). In caso di disaccordo tra Popolo e Cantoni sulla questione del ballottaggio, viene adottato il progetto di legge che riceve la somma più alta dei voti del Popolo e dei Cantoni, espressa in percentuale (art. 139b cpv. 3 Cost.).
b. Nessun effetto sulla LDP
8 La modifica della Costituzione in direzione della regola della percentuale non viene trasferita all'art. 76 LDP. Poiché questa disposizione non afferma esplicitamente che il dissenso tra popolo e Cantoni nella questione del ballottaggio impedisce l'adozione della modifica costituzionale, la sua modifica è apparsa probabilmente superflua.
7 L'art. 76 LDP ha subito un leggero adeguamento nel 2010, di natura giuridica più che sostanziale. L'Assemblea federale le ha dato il titolo di "controprogetto diretto" in occasione della revisione della LDP, che ha introdotto la possibilità di ritirare un'iniziativa a condizione che entri in vigore un controprogetto indiretto (art. 73a LDP).
II. SIGNIFICATO DELLA DISPOSIZIONE
A. Aspetti generali
1. Premessa
10 L'art. 76 LDP si trova nel quinto titolo della LDP, dedicato all'iniziativa popolare. Concretizza l'art. 139b della Cost. che stabilisce i principi della procedura di referendum su un'iniziativa e un controprogetto.
11 Come indica il titolo, l'art. 76 LDP si applica solo al voto su (un'iniziativa e) un controprogetto diretto. Il controprogetto è un atto adottato dall'Assemblea federale in alternativa all'iniziativa. È "diretto" se rappresenta un'alternativa non solo in termini di contenuto ma anche formalmente, ossia se si oppone all'iniziativa in una procedura al termine della quale un solo atto giuridico entra nell'ordinamento giuridico. In confronto, il controprogetto "indiretto", che non è interessato dall'art. 76 LDP, propone una regolamentazione sostanzialmente alternativa, ma non si pone in una relazione formalmente alternativa all'iniziativa.
12 La procedura di votazione di un'iniziativa e di un controprogetto diretto riguarda solo le iniziative che mirano a una revisione parziale della Costituzione e sono redatte ex novo. Secondo l'opinione prevalente, le altre iniziative (volte a una revisione totale della Costituzione o formulate in termini generali) non possono essere oggetto di un controprogetto diretto (art. 139 cpv. 5 Cost., identico all'art. 101 ParlG).
13 La procedura di voto su un'iniziativa e un controprogetto secondo il sistema "Haab", concretizzato nell'art. 76 LDP, è rilevante se l'iniziativa non viene ritirata dopo l'accettazione del controprogetto (art. 73 LDP). Le autorità sono allora obbligate a mettere in votazione l'iniziativa e il controprogetto (cfr. art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.). In questo caso, l'art. 139b Cost. ordina una votazione simultanea sui due progetti di legge (cpv. 1), ne consente la doppia adozione e stabilisce che saranno decisi con un voto di ballottaggio se entrambi ottengono una doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni (cpv. 2). L'art. 76 LDP concretizza queste regole specificando i quesiti di voto (cpv. 1), il calcolo delle maggioranze (cpv. 2) e la determinazione del risultato della votazione in caso di doppia adozione di iniziativa e controprogetto (cpv. 3). Il testo contiene quindi regole sia sul modo in cui i cittadini possono esprimere la loro volontà, sia sul modo in cui i loro voti vengono presi in considerazione per determinare un risultato.
2. Funzioni
14 Quando l'Assemblea federale si oppone a un'iniziativa con un controprogetto diretto, gli elettori devono votare un'alternativa con tre termini: Status quo, iniziativa o controprogetto. L'Art. 76 LDP, che concretizza l'Art. 139b Cost. L'esistenza di tali norme generali-astratte, che stabiliscono le modalità del voto in modo sufficientemente chiaro e preciso, è essenziale per garantire che il voto possa essere sottoposto a un controllo di regolarità e che il suo esito possa essere considerato un'espressione fedele e certa della volontà popolare (art. 34 cpv. 2 Cost.).
15 Il sistema stabilito dall'art. 139b Cost. e dall'art. 76 CPD garantisce l'uguaglianza procedurale tra le tre opzioni di status quo, iniziativa o controproposta. In altre parole, garantisce che la procedura non influenzi l'esito del voto, ma rimane neutrale nel senso che garantisce aritmeticamente le stesse possibilità di successo per l'iniziativa e il controprogetto e non rende più difficile rovesciare lo status quo rispetto ad altri emendamenti costituzionali. Tuttavia, come qualsiasi altro emendamento costituzionale, sia l'iniziativa che il controprogetto devono essere approvati da una doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni per essere validi (art. 140 cpv. 1 lett. a, 142 cpv. 2 Cost.). La procedura garantisce quindi il rispetto del federalismo in occasione di una votazione su revisioni costituzionali alternative.
16 La procedura ai sensi dell'art. 139b Cost. e dell'art. 76 LDP consente inoltre ai cittadini di votare l'iniziativa e il controprogetto in modo così differenziato da poter essere interpretato come un'espressione (formale) della loro volontà (sostanziale). Combinando due votazioni principali e un quesito di ballottaggio, ogni cittadino può esprimere con il proprio voto ciascuno dei 13 ordini di preferenza non contraddittori che possono regolare il rapporto tra il controprogetto, l'iniziativa e lo status quo. Collegando i quesiti tra loro, si evita anche che il voto porti a un risultato complessivo contraddittorio. Questa disposizione serve quindi non solo alla libertà (individuale) del contenuto del voto, ma anche alla protezione (collettiva) dell'espressione fedele e sicura della volontà popolare, entrambe derivanti dalla garanzia dei diritti politici (art. 34 cpv. 2 Cost.).
B. Diritto cantonale comparato
17 In quasi tutti i Cantoni, il sistema di votazione di un'iniziativa e di un controprogetto corrisponde mutatis mutandis (senza il requisito della doppia maggioranza) a quello della Confederazione (ad esempio, art. 36 Cost.; art. 60 cpv. 2 BV/BE; art. 125 cpv. 5 LDP/FR; art. 33 cpv. 3 LDP/VD; art. 34 cpv. 4 LDP/VS; art. 113 LDP/NE; art. 63 cpv. 3 LDP/GE). Solo due cantoni, Giura e Argovia, si distinguono su questo punto.
18 Nel Canton Giura, l'iniziativa e il controprogetto vengono contrapposti allo status quo anche indipendentemente l'uno dall'altro in una doppia votazione principale simultanea. Tuttavia, se sia l'iniziativa che il controprogetto vengono accettati, non c'è ballottaggio. Viene accettata la proposta di legge che ha ricevuto più voti (art. 76 cpv. 5 Cost./JU, art. 93 cpv. 2 LDP).
19 Per quanto riguarda il Cantone di Argovia, esso prevede una votazione simultanea sull'iniziativa e sul controprogetto, ma il voto sull'iniziativa è un voto principale, mentre il voto sul controprogetto è un voto contingente (Art. 65 cpv. 3 KV/AG). Il voto sulla controproposta viene preso in considerazione solo se l'iniziativa viene respinta. Pertanto, se entrambi i progetti raggiungono la maggioranza assoluta, solo l'iniziativa viene accettata (art. 59 cpv. 2 GPR/AG).
III. COMMENTO
A. Questioni da votare in una votazione su un'iniziativa e un controprogetto (paragrafo 1)
1. Scheda elettorale uniforme
20 L'art. 76 cpv. 1 LDP concretizza le modalità di voto in caso di votazione su un'iniziativa e un controprogetto diretto, specificando che tre domande (diverse) devono essere poste su una (sola) scheda elettorale. In tal modo, si attua la prima istruzione dell'art. 139b cpv. 1 Cost. secondo cui gli elettori votano l'iniziativa e il controprogetto nella stessa scheda ("simultaneamente"). Lo scopo di questa simultaneità è garantire la parità di opportunità tra l'iniziativa e il controprogetto.
21 Tuttavia, gli elettori votano su due oggetti diversi. Ogni cittadino vota in primo luogo sull'iniziativa (art. 76 cpv. 1 lett. a LDP) e sul controprogetto (art. 76 cpv. 1 lett. b LDP), e in secondo luogo sulla sua preferenza tra l'iniziativa e il controprogetto se entrambi sono adottati (art. 76 cpv. 1 lett. c LDP). L'Assemblea federale decide altrimenti sull'iniziativa e sul controprogetto sotto forma di due decreti federali separati (art. 101 cpv. 2 LParl).
2. Questioni principali (lettere a e b)
a. Votazioni indipendenti
22 Le prime due domande sulla scheda elettorale consentono a ciascun elettore di esprimersi sull'iniziativa e sul controprogetto come se gli fossero stati sottoposti separatamente (art. 76 cpv. 1 lett. a e b LDP). Nello specifico, le domande sono le seguenti: a) Accettate l'iniziativa popolare "[titolo]"? b) Accettate il decreto federale del [data] riguardante [titolo tematico del contro-decreto come controprogetto"]?
23 Sia l'iniziativa che il controprogetto sono diretti contro l'attuale regolamentazione (lo status quo). Per rovesciare lo status quo, entrambe devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti del popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. a, 142 cpv. 2–4 Cost.). In caso contrario, la proposta di legge viene respinta.
24 Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto sono quindi indipendenti l'una dall'altra. Ogni punto può essere accettato o respinto. Se entrambi vengono respinti, non vi è alcuna modifica costituzionale. Ciò avviene in particolare se una proposta di legge viene accettata dalla maggioranza del popolo e l'altra dalla maggioranza dei Cantoni. Se solo una delle proposte viene accettata, la Costituzione viene rivista in questo senso. Se sia l'iniziativa che il controprogetto vengono accettati, sarà un'eventuale votazione di ballottaggio tra le due proposte a decidere, evitando così una doppia modifica costituzionale.
b. Consentire una doppia approvazione
25 L'art. 76 LDP, come l'art. 139b cpv. 2 Cost. consente ai cittadini di votare a favore sia dell'iniziativa che del controprogetto ("ogni elettore può dichiarare senza riserve"). Pertanto, l'approvazione di una delle proposte di legge non è più un prerequisito per votare l'altra proposta di legge. L'Assemblea federale stessa può raccomandare il doppio consenso (art. 102 cpv. 1 lett. b ParlG). In particolare, le schede elettorali possono contenere 9 combinazioni: Sì/Sì; No/No; Sì/No; No/Sì; Bianco/Sì; Bianco/No; Sì/Bianco; No/Bianco; Bianco/Bianco; Bianco/Bianco.
26 Grazie alla possibilità del "doppio sì", i cittadini possono esprimere la loro preferenza per una delle due revisioni (iniziativa o controproposta) rispetto allo status quo. In combinazione con il calcolo separato della maggioranza, questa modalità permette di esprimere nove preferenze tra iniziativa, controprogetto e status quo. La domanda laterale permette di esprimere le restanti 4 delle 13 possibili preferenze non contraddittorie.
27 In confronto, nel sistema alternativo puro, le schede che erano d'accordo sia con l'iniziativa che con la controproposta non erano valide e di conseguenza non venivano prese in considerazione per determinare il risultato del voto. Un voto in bianco che si riferiva a una sola delle proposte di legge significava di fatto il rifiuto di quella proposta. Questo sistema non consentiva un voto sufficientemente differenziato, che poteva anche avere un effetto distorsivo sul risultato complessivo del voto e promuovere lo status quo al di là dei requisiti comuni per qualsiasi emendamento costituzionale. Infatti, dei 13 ordini di preferenza possibili tra iniziativa, controprogetto e status quo, solo 4 potevano essere effettivamente espressi. In queste circostanze, era possibile che l'iniziativa e il controprogetto venissero respinti anche se la maggioranza degli elettori avrebbe voluto un emendamento costituzionale.
3. Domanda secondaria
a. Esclusione di una doppia modifica costituzionale
28 Poiché è consentito votare a favore sia dell'iniziativa che del controprogetto, è possibile – anche se non è mai accaduto prima – che entrambe le proposte ottengano una doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni e che quindi vengano adottate entrambe (art. 142 cpv. 2 Cost.). Tuttavia, poiché l'iniziativa e il controprogetto si trovano in una relazione (materiale e formale) alternativa l'uno con l'altro, è escluso che questa doppia approvazione porti a una doppia modifica costituzionale.
b. Espressione di una preferenza tra l'iniziativa e il controprogetto in caso di doppia approvazione
29 Per attuare questo limite, l'art. 139b cpv. 2 Cost. e l'art. 76 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 LDP prevedono che le due proposte siano direttamente contrapposte in una terza domanda sussidiaria e simultanea, separata dalle domande principali, che chiede ai cittadini "quale dei due testi debba entrare in vigore se il popolo e i Cantoni preferiscono i due testi al regolamento attuale" (art. 76 cpv. 1 lett. c LDP). La domanda è in particolare: c) Se il popolo e i Cantoni adottano sia l'iniziativa popolare "[titolo]" sia il controprogetto (decreto federale del [data] su [titolo tematico del decreto opposto come controprogetto]): Deve quindi entrare in vigore l'iniziativa popolare o il controprogetto?
30 A differenza del voto sull'iniziativa o sul controprogetto, le risposte che i cittadini possono dare alla domanda chiave non sono "sì" o "no" (o un voto in bianco), ma "iniziativa" o "controprogetto" (o un voto in bianco). Il quesito di ballottaggio porta quindi inevitabilmente a una scelta tra queste due proposte. Se una proposta riceve la maggioranza (dalla somma dei voti del popolo e dei cantoni), l'altra inevitabilmente riunisce solo una minoranza. Ad esempio, se l'iniziativa riceve il 51% dei voti, il controprogetto ha il 49%. Non è quindi possibile, come nel caso delle votazioni principali, che entrambe le proposte ottengano la maggioranza del popolo e dei cantoni.
31 La risposta alla domanda chiave è indipendente dalle risposte alle domande principali sull'iniziativa e sul controprogetto. È possibile non rispondere o rispondere solo a questa domanda (cfr. anche l'art. 76 cpv. 2 frase 2 LDP). Questo sistema consente di esprimere i 13 possibili ordini di preferenza non contraddittori tra l'iniziativa, il controprogetto e lo status quo, compresi i 4 che indicano una preferenza tra l'iniziativa e il controprogetto se entrambi sono preferiti allo status quo o viceversa se lo status quo è preferito ad essi.
B. Calcolo delle maggioranze (paragrafo 2)
1. Calcolo separato
32 L'art. 76 cpv. 2 LDP attua il sistema del doppio voto su iniziativa e controprogetto con un quesito di ballottaggio stabilendo che i voti sono contati e le maggioranze assolute sono calcolate separatamente per ogni argomento (1° p.) e che le domande senza risposta non sono prese in considerazione (2° p.). Ciò significa che un voto in bianco su una delle domande (scheda bianca parziale), ad esempio la preferenza tra iniziativa e status quo, non viene preso in considerazione nel calcolo della maggioranza richiesta per rispondere a quella domanda. Tuttavia, sarà preso in considerazione nel calcolo della maggioranza richiesta per rispondere alle altre domande se esprime un'opinione su tali domande.
33 A titolo esemplificativo, se su un totale di 2.600.000 schede in questione, 50.000 schede non vengono espresse a favore dell'iniziativa e 70.000 non vengono espresse a favore del controprogetto, la maggioranza assoluta del popolo è già raggiunta con 1.275.000 voti a favore ([2.600.000-50.000] : 2) per l'iniziativa, mentre per il controprogetto è già raggiunta con 1.265.000 voti a favore ([2.600.000-70.000] : 2).
34 Per rendere possibile questo calcolo, il numero di voti sì, il numero di voti no e il numero di schede non risposte sono indicati separatamente per ogni quesito principale nel protocollo di voto, così come il numero di voti rispettivi per l'iniziativa o il controprogetto e il numero di schede bianche per il quesito di ballottaggio. Il numero di schede non ammissibili (completamente bianche o completamente nulle) deve essere indicato in una voce separata (Art. 4 cpv. 1 ODP e Allegato 1b ODP).
2. Espressione di indifferenza tra una voce e lo status quo.
35 Il calcolo separato della maggioranza consente di votare in bianco solo sull'iniziativa o sulla controproposta, senza che il voto in bianco venga interpretato come un rifiuto di quel punto. In questo modo, è possibile essere d'accordo o in disaccordo con una voce ed esprimere indifferenza tra l'altra voce e lo status quo. Ogni voce ha la stessa possibilità di essere approvata come se fosse messa ai voti da sola.
36 A titolo di confronto: nel vecchio sistema, la maggioranza assoluta veniva calcolata congiuntamente per l'iniziativa e per il controprogetto. Nel calcolo della soglia di maggioranza congiunta si teneva conto delle schede parzialmente bianche. Un voto in bianco su una sola delle proposte significava de facto che si rifiutava quella proposta, poiché la scheda aumentava comunque la soglia di maggioranza assoluta anche per quella proposta. Questo sistema impediva i quattro ordini di priorità tra iniziativa, controproposta e status quo, esprimendo indifferenza tra lo status quo e uno dei punti. Più in generale, distorceva l'espressione della volontà popolare, in quanto le schede parzialmente bianche contribuivano ad innalzare la soglia della maggioranza assoluta per un punto al quale, tuttavia, quelle schede avevano dato la stessa preferenza dello status quo.
C. Risultato della votazione in caso di doppia accettazione dell'iniziativa e del controprogetto (paragrafo 3)
1. Ambito del quesito di ballottaggio (1a frase)
a. Possibile ambito di applicazione
37 Come già detto, l'ammissibilità della doppia adozione dell'iniziativa e del controprogetto significa che è possibile che entrambi questi oggetti siano adottati dal popolo e dai Cantoni. Poiché la Costituzione non può essere rivista in queste due direzioni che si escludono a vicenda, l'attuale sistema di voto contrappone direttamente l'iniziativa e il controprogetto in un quesito di ballottaggio che permette ai cittadini di esprimere la loro preferenza tra queste due proposte se entrambe sono adottate (art. 139b cpv. 2 LDP cum 76 cpv. 1 lett. c LDP).
38 La natura sussidiaria della questione della preferenza tra l'iniziativa e il controprogetto risulta già dalla formulazione dell'art. 76 cpv. 1 lett. c LDP ("se il popolo e i Cantoni preferiscono i due testi al sistema in vigore"). L'art. 76 cpv. 3, prima frase. LDP conferma la possibile importanza del voto di ballottaggio affermando che "se vengono adottati sia l'iniziativa popolare sia il controprogetto, il risultato ottenuto dalle risposte alla terza domanda fa fede della decisione". Quindi, a differenza delle votazioni principali, il voto sul quesito di ballottaggio non viene preso in considerazione incondizionatamente. Il suo potenziale significato si concretizza solo se vengono adottate sia l'iniziativa che la controproposta in risposta alle domande principali. In tutti gli altri casi, solo i risultati delle votazioni principali sono decisivi. Tuttavia, il risultato del voto di ballottaggio sarà determinato in tutti i casi, compresi quelli in cui solo i voti principali sono decisivi.
b. Condizione aggiuntiva per l'adozione dell'iniziativa o del controprogetto
39 Il sistema del ballottaggio subordina l'adozione di una modifica costituzionale alla sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.) se vengono adottate sia l'iniziativa che il controprogetto. In questo caso, l'emendamento costituzionale non solo deve essere stato accettato dal popolo e dai Cantoni in risposta alle votazioni principali – condizione sufficiente per l'accettazione di un emendamento costituzionale in tutti gli altri casi – ma deve anche essere stato preferito in risposta al quesito di ballottaggio.
2. Risultato del voto di ballottaggio (2a frase)
a. Requisito (artificiale) della doppia maggioranza
40 Secondo la volontà del legislatore, la preferenza per l'iniziativa o il controprogetto espresso in risposta alla domanda principale deve ottenere una doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni per trionfare sulla sua alternativa. Art. 76 cpv. 3 seconda frase. La LDP stabilisce che entra in vigore il progetto di legge che "attira il maggior numero di voti elettorali e il maggior numero di voti degli Estati". Tuttavia, questa norma deve essere letta insieme all'art. 139b cpv. 3 Cost. per comprenderne la portata.
41 Fino al 2003, non veniva adottata alcuna modifica costituzionale se, nella risposta al quesito di ballottaggio, una proposta otteneva la maggioranza del voto popolare e l'altra la maggioranza dei voti degli Estates. Questo blocco favoriva lo status quo e distorceva la volontà popolare. Per rimediare a questa situazione, l'art. 139b cpv. 3 della Cost. attenua ora le conseguenze di una divergenza tra popolo e Cantoni. Come espresso nell'art. 76 cpv. 3, seconda frase. LDP ("il maggior numero di voti elettorali e il maggior numero di voti cantonali" [corsivo aggiunto]), tuttavia, la doppia maggioranza assoluta del popolo e dei cantoni rimane implicitamente la regola di base per rispondere al ballottaggio.
42 A nostro avviso, tuttavia, questa distinzione tra una regola ordinaria quando una risposta raggiunge una doppia maggioranza e una regola speciale quando non la raggiunge è artificiale. Il fatto è che l'art. 139b cpv. 3 Cost. rinuncia al requisito della doppia maggioranza e prevede invece un altro criterio – la maggioranza della somma dei voti del popolo e dei cantoni – che consente di decidere tra un'iniziativa e un controprogetto in tutte le situazioni. Infatti, un progetto di legge che raggiunge la maggioranza popolare e cantonale (ad esempio, il 51% del voto popolare e 12 cantoni [52,17%]) riceve necessariamente la somma maggiore delle percentuali dei voti popolari e cantonali (103,17% contro 96,83%). La maggioranza assoluta calcolata secondo l'art. 139b cpv. 3 Cost. è quindi rilevante in tutti i casi, non solo nel caso di differenze tra popolo e cantoni. Invece del progetto di legge che raccoglie "il maggior numero di voti elettorali e il maggior numero di voti degli Estati" (cfr. art. 76 cpv. 3 frase 2 LDP), risulta vincitore il progetto di legge con il maggior numero di voti elettorali e il maggior numero di voti degli Estati (cfr. anche la versione italiana: "il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni").
b. Requisito (effettivo) della più alta somma di voti popolari e cantonali.
43 Da quanto detto sopra si evince che l'esito della votazione sulla questione sussidiaria – se deve dispiegare la sua portata – è determinato da una maggioranza speciale: Viene adottato il progetto di legge che raccoglie la somma più alta dei voti degli elettori e dei Cantoni (art. 76 cpv. 3 seconda frase LDP cum 139b cpv. 3 Cost.).
44 Se una risposta alla domanda principale riceve la maggioranza del voto popolare e la maggioranza dei voti dei cantoni, riceve necessariamente anche la maggioranza della somma del voto popolare e dei voti dei cantoni. In questo caso, che è il caso normale secondo la concezione del legislatore costituzionale e del legislatore, non è necessario alcun calcolo aggiuntivo.
45 Al contrario, se un progetto di legge raggiunge la maggioranza popolare e l'altro la maggioranza dei cantoni (entrambi i progetti di legge hanno raggiunto una doppia maggioranza in risposta al quesito principale), l'art. 139b cpv. 3 Cost. prescrive un metodo noto come "somma delle percentuali", in cui i voti elettorali e cantonali ricevuti da ciascun progetto di legge vengono convertiti in percentuali e poi sommati.
46 Secondo questo metodo, ogni cantone vale circa il 4,348% e ogni "mezzo cantone" vale circa il 2,174%. La somma totale dei voti popolari e cantonali è pari al 200% (100% dei voti dei cittadini e 100% dei voti dei cantoni). Da questo totale si calcola la maggioranza assoluta. Essa è quindi raggiunta dalla proposta per la quale la somma dei voti convertiti in percentuale supera il 100 %, indipendentemente dal fatto che questa proposta abbia ricevuto almeno più del 50 % dei voti popolari e più del 50 % dei voti dei cantoni. In altre parole, la proposta di legge vincente è quella che riceve la somma più alta dei voti popolari e dei voti dei Cantoni espressi in percentuale.
47 A titolo di esempio, si può immaginare che, rispondendo a un quesito sussidiario con un totale di 2.500.000 risposte, un'iniziativa riceva 13 cantoni, 4 "mezzi cantoni" e 1.200.000 voti popolari, mentre il suo controprogetto riceva 7 cantoni, 2 "mezzi cantoni" e 1.300.000 voti. Convertendo questi risultati in percentuali, l'iniziativa riceve circa il 65,22% dei voti cantonali e il 48% dei voti popolari, mentre il controprogetto riceve circa il 34,78% dei voti cantonali e il 52% dei voti popolari. In totale, quindi, l'iniziativa riceve il 113,22% dei voti popolari e cantonali e il controprogetto l'86,78%. In questo caso, quindi, è l'iniziativa a raggiungere la maggioranza, poiché ha ricevuto più del 100% dei voti (e logicamente una percentuale più alta del controprogetto).
48 Il criterio della somma delle percentuali è neutrale nei confronti dell'iniziativa e del controprogetto. Rispetta l'uguaglianza tra queste due proposte ed evita che lo status quo sia indebitamente favorito, anche se sia l'iniziativa che il controprogetto sono stati adottati da una doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni in risposta alle domande principali. A nostro avviso, tuttavia, questa maggioranza speciale costituisce un'interferenza ingiustificata nell'uguaglianza dei diritti di voto. Essa conferisce maggiore influenza ai (cittadini di alcuni) cantoni rispetto agli elettori (di altri cantoni). Tuttavia, questa influenza sbilanciata non può essere giustificata da un punto di vista costituzionale nella fase della questione sussidiaria. Dopo tutto, il voto sul quesito sussidiario non riguarda l'accettazione (> 50%) o il rifiuto (< 50%) di un articolo, ma la decisione tra due emendamenti costituzionali che sono già stati accettati secondo le modalità di un referendum obbligatorio. Pertanto, non rientra nel campo di applicazione della regola della doppia maggioranza (art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.). Anche il criterio della somma più alta dei voti del popolo e dei cantoni si discosta dal significato della doppia maggioranza. Non si tratta più di riunire un numero minimo di organi che concordano su un argomento (art. 142 cpv. 2 Cost.), ma di concedere ai Cantoni un'influenza matematica sulla risposta alla questione sussidiaria. Tuttavia, tale influenza dei Cantoni non trova alcuna giustificazione né nel principio del federalismo né in altri principi generali.
49 Secondo il presente commento, quindi, solo la maggioranza del popolo dovrebbe essere determinante per l'esito del voto sul quesito di ballottaggio, come previsto dalle autorità anche nella revisione totale della Costituzione. Tuttavia, un tale cambiamento di paradigma richiede una revisione dell'art. 139b cpv. 3 Cost. e dell'art. 76 cpv. 3 frase 2 LDP.
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