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- Art. 18 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 8 LRD
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- Art. 15 LRD
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- Art. 24a LRD
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- Art. 26a LRD
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COSTITUZIONE FEDERALE
LEGGE FEDERALE SULL’IMPOSTA FEDERALE DIRETTA
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
LEGGE SUGLI AGENTI TERAPEUTICI
LEGGE FEDERALE SULL’ARMONIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE DEI CANTONI E DEI COMUNI
I. Genesi
1 L’art. 64, cpv. 1, della Costituzione del 29 maggio 1874 (aCst.) ha conferito per la prima volta alla Confederazione la competenza a legiferare in determinati ambiti del diritto civile o del diritto privato «materiale», vale a dire la capacità civile, tutte le materie giuridiche relative al commercio e alle transazioni mobiliari (diritto delle obbligazioni, compreso il diritto commerciale e il diritto cambiario), la proprietà letteraria e artistica, nonché l’esecuzione per debiti e il fallimento. La competenza della Confederazione a legiferare in materia di tutela delle invenzioni applicabili all’industria, compresi i disegni e i modelli, si è aggiunta a ciò nel 1887 e nel 1905. Nel 1898, la Confederazione ha inoltre ottenuto la competenza a legiferare su «le altre materie del diritto civile [materiale]» (art. 64 cpv. 2 aCost.) . L’entrata in vigore dell’art. 64 cpv. 1 aCost. nel 1874 ha consentito l’adozione dell’aCO del 14 giugno 1881 nonché della Legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e il fallimento (LEF). L’introduzione dell’art. 64 cpv. 2 aCst. nel 1898 è servita invece ad adottare il Codice civile del 10 dicembre 1907 (CC) nonché a rivedere l’aCO, portando all’adozione del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO).
2 L’art. 64 cpv. 3 aCst. prevedeva che la procedura civile rimanesse di competenza cantonale. Lo stesso valeva per l’organizzazione giudiziaria e l’amministrazione della giustizia.
3 In occasione della revisione costituzionale totale che ha portato alla Costituzione del 18 aprile 1999, l’art. 64 aCst. è stato sostituito dall’art. 122. Il suo capoverso 1 prevedeva che la legislazione in materia di diritto civile «materiale» fosse di competenza federale. L’art. 122 cpv. 2 stabiliva invece che l’organizzazione giudiziaria, il procedimento e l’amministrazione della giustizia in materia di diritto civile fossero di competenza dei Cantoni. L’art. 122 cpv. 3 prevedeva infine che le sentenze civili aventi forza di cosa giudicata fossero esecutive in tutta la Svizzera.
4 A seguito della riforma della giustizia del 1999, la Confederazione ha ottenuto la competenza di legiferare in materia di procedura civile. In occasione di tale riforma, il cpv. 3 dell’art. 122 Cost. – la cui utilità era diventata discutibile a seguito dell’unificazione del diritto civile sostanziale (N. 1) – è stato abrogato. L’art. 122 nella sua forma attuale è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e prevede ormai che «la legislazione in materia di diritto civile e di procedura civile è di competenza della Confederazione» (cpv. 1) e che «l’organizzazione giudiziaria e l’amministrazione della giustizia in materia di diritto civile sono di competenza dei Cantoni, salvo diversa disposizione di legge» (cpv. 2).
II. Contesto
5 Lo sviluppo graduale (N. 1–4) dell’unificazione del diritto civile (sostanziale e procedurale) illustra perfettamente la concezione svizzera del federalismo, secondo la quale la sovranità originaria appartiene ai Cantoni e non alla Confederazione. Questi ultimi delegano i propri poteri alla Confederazione solo se ciò è assolutamente necessario. Il fatto che la sovranità originaria appartenga ai Cantoni è del resto espresso nell’art. 3 Cost. (integrato dagli artt. 42–43a Cost.) nonché nell’art. 5a Cost. La Confederazione dispone solo delle competenze che le sono attribuite dalla Costituzione e i Cantoni esercitano tutte le prerogative che non sono delegate alla Confederazione. Lo stesso principio prevale, ad esempio, in Germania o in Austria, mentre, ad esempio, il Canada conosce proprio un meccanismo inverso.
6 Data la sua fondamentale importanza nell’esercizio delle attività economiche private, a nostro avviso è giustificato che il diritto civile (al pari del diritto penale [art. 123 Cost.]) sia oggetto di una regolamentazione unificata a livello federale piuttosto che essere soggetto a 26 regimi cantonali disparati. Nel campo del diritto civile, tuttavia, la Confederazione gode solo di una «competenza legislativa concorrente e non limitata ai principi» o di una «competenza concorrente con potere derogatorio successivo» ([konkurrierende] Bundeskompetenz mit nachträglich derogierender Kraft/nachträglich derogierende Bundeskompetenz) . Ciò significa che il semplice fatto di attribuire alla Confederazione la competenza a legiferare in materia di diritto civile (sostanziale e procedurale) non comporta immediatamente la cessazione della competenza cantonale in questo ambito. Come vedremo, la Confederazione ha fatto pieno uso della propria competenza sia in materia di diritto civile sostanziale (N. 7) che di procedura civile (N. 22).
III. Commento vero e proprio
A. Competenza della Confederazione in materia di diritto civile (art. 122 cpv. 1, 1a parte, Cost.)
1. Considerazioni generali
7 Come abbiamo visto (N. 1 e N. 3), dal 1898 la Confederazione è pienamente competente a legiferare in materia di diritto civile sostanziale. La Confederazione ha esercitato appieno la propria competenza in materia, emanando il CC e il CO, nonché varie altre leggi speciali in materia di diritto privato (ad es. la Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi [LPM] o la Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale [LCD]).
8 D’ora in poi, i Cantoni possono quindi adottare norme di diritto civile solo nella misura in cui il diritto civile federale riservi (esplicitamente o implicitamente) la competenza legislativa cantonale (art. 5 cpv. 1 CC). Tali riserve attributive a favore del diritto cantonale figurano, ad esempio, nell’art. 688 CC, che autorizza i cantoni a determinare la distanza che i proprietari sono tenuti a rispettare nelle loro piantagioni, oppure nell’art. 359 cpv. 2 CO, che obbliga i cantoni a emanare contratti-tipo di lavoro per i lavoratori agricoli e il personale domestico.
9 Per contro, i cantoni rimangono in linea di principio competenti ad adottare norme di diritto pubblico cantonale (art. 6 cpv. 1 CC). Le leggi civili della Confederazione lasciano quindi in essere le competenze cantonali in materia di diritto pubblico. Sebbene non possa essere ridotto a questa sola funzione, l’art. 6 cpv. 1 CC ha quindi un valore dichiarativo, nella misura in cui ribadisce il principio sancito dall’art. 3 Cost., secondo cui i Cantoni sono sovrani nella misura in cui la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale. Il diritto pubblico cantonale non può tuttavia contravvenire allo spirito e allo scopo del diritto civile federale né tantomeno ostacolarne l’applicazione.
10 È quindi importante distinguere chiaramente tra diritto privato e diritto pubblico per poter definire ciò che rientra nella competenza federale e ciò che rientra in quella cantonale.
2. I criteri generali di distinzione tra diritto civile e diritto pubblico
11 Al fine di distinguere tra norme di diritto privato e norme di diritto pubblico, la giurisprudenza e la dottrina hanno sviluppato diversi criteri generali di distinzione, ovvero:
Il criterio degli interessi. Secondo tale criterio, le norme che hanno lo scopo di tutelare esclusivamente o principalmente l’interesse pubblico rientrano nel diritto pubblico. Le disposizioni il cui obiettivo esclusivo o principale è la tutela di interessi privati rientrano invece nel diritto privato. Ad esempio, l’art. 18 della Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro [LTr]) rientra nel diritto pubblico, poiché mira a tutelare l’interesse generale dei lavoratori prevedendo un divieto di principio di lavorare la domenica. Al contrario, gli articoli 21 CO e 23–31 CO sono norme di diritto privato, poiché mirano a tutelare gli interessi particolari delle persone che stipulano un contratto.
Il criterio funzionale. Secondo questo criterio, che si avvicina al criterio degli interessi, una norma rientra nel diritto pubblico quando disciplina direttamente l’esecuzione di un compito pubblico. Rientrano quindi nel diritto pubblico le norme che disciplinano l’attività dei notai nell’esercizio dei compiti pubblici loro conferiti (ad es. la redazione di atti in forma autentica).
Il criterio della subordinazione. Secondo questo criterio, rientrano nel diritto pubblico le norme che conferiscono a una parte una posizione giuridica superiore rispetto all’altra, mentre le norme di diritto privato instaurano rapporti in cui le parti agiscono giuridicamente su un piano di parità. Pertanto, l’art. 319 CO rientra, ad esempio, nel diritto privato, poiché tale disposizione disciplina una situazione in cui le parti trattano formalmente da pari a pari (e ciò indipendentemente dal fatto che, nei fatti, una parte [nella fattispecie, il datore di lavoro] abbia una posizione dominante rispetto all’altra [nella fattispecie, il lavoratore]).
Il criterio modale (o criterio della sanzione). Secondo questo criterio, una norma rientra nel diritto privato o nel diritto pubblico a seconda che la sua violazione comporti una sanzione di diritto privato (ad es. la nullità di un atto giuridico) o una sanzione di diritto pubblico (ad es. la revoca di un’autorizzazione). L’art. 26 cpv. 2 lett. a della Legge del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di immobili da parte di persone all’estero (LFAIE) rientra quindi nel diritto privato, poiché tale norma prevede che un atto giuridico compiuto senza autorizzazione sia nullo.
12 Secondo il Tribunale federale, «nessuna di queste teorie prevale a priori sulle altre […]. Occorre piuttosto esaminare in ogni singolo caso quale criterio di distinzione sia più adeguato alle circostanze concrete».
13 Possiamo citare anche altri criteri di distinzione tra diritto privato e diritto pubblico. Tali criteri sono tuttavia oggi un po’ superati e rivestono quindi soprattutto un interesse storico:
Il criterio fiscale. Secondo tale criterio, le controversie patrimoniali che oppongono i cittadini al potere pubblico rientrano nel diritto privato, mentre le altre controversie rientrano nel diritto pubblico.
Il criterio dei soggetti. Secondo tale criterio, sussiste un rapporto di diritto pubblico quando lo Stato o un ente di diritto pubblico è parte di tale rapporto.
Il criterio del diritto imperativo. Secondo questo criterio, le norme dispositive appartengono al diritto privato, mentre le norme imperative sono di diritto pubblico.
3. La distinzione tra diritto civile e diritto pubblico basata sulla teoria dell’ambito di applicazione
14 Il diritto privato può essere distinto dal diritto pubblico anche mediante la teoria cosiddetta dell’«ambito di applicazione» (Sachbereichstheorie). Tale teoria consiste nel delimitare gli ambiti che rientrano nel diritto civile senza soffermarsi sulle norme specifiche — che possono quindi essere di diritto privato o di diritto pubblico — che devono poi consentire la realizzazione di detti ambiti. Tale tecnica è stata utilizzata nell’art. 64 cpv. 1 aCst., il quale elencava gli ambiti che appartenevano al diritto privato e la cui legislazione era di competenza della Confederazione (N. 1).
15 La tecnica che consiste nel delimitare il diritto civile in funzione dei suoi ambiti di applicazione presenta il vantaggio di corrispondere alla realtà pratica del diritto privato. Infatti, il diritto privato contiene una moltitudine di norme che, sebbene formalmente riconducibili al diritto civile, rientrano materialmente nel diritto pubblico. A questo proposito si parla di «diritto civile formale» o di «diritto pubblico accessorio » (formelles Zivilrecht o ergänzendes öffentliches Recht). Ad esempio, il diritto civile delle fondazioni di cui agli articoli 80–89a CC comprende anche disposizioni relative alla vigilanza statale sulle fondazioni di diritto privato, vale a dire gli articoli 84–84b CC, che rientrano formalmente nel diritto pubblico.
4. La prassi federale in materia di diritto privato basata sul metodo tipologico
16 I criteri generali sopra esposti (N. 11) non consentono di distinguere efficacemente tra le norme che rientrano nel diritto privato e quelle che rientrano nel diritto pubblico. Infatti, nessuno di questi criteri è di per sé sufficiente, come del resto riconosce il Tribunale federale (N. 12). D’altra parte, l’utilizzo di un criterio può portare ad attribuire una norma al diritto privato, mentre l’utilizzo di un altro criterio porterà a ritenere che quella stessa norma rientri nel diritto pubblico. Così, ad esempio, l’art. 8 LCD è una norma di diritto privato secondo il criterio della subordinazione, poiché riguarda una situazione in cui nessuna delle parti è giuridicamente subordinata all’altra. Al contrario, l’utilizzo del criterio degli interessi porterà piuttosto a qualificare l’art. 8 LCD come norma di diritto pubblico, dato che tale disposizione mira generalmente a tutelare i consumatori dai rischi dei contratti prestampati dai professionisti.
17 Anche la teoria dell’ambito di applicazione (N. 14) non è del tutto soddisfacente. Infatti, tale teoria presuppone innanzitutto che gli ambiti ai quali si applica il diritto privato siano enumerati con precisione. Inoltre, se storicamente la teoria dell’ambito di applicazione poteva basarsi sull’art. 64 aCst., la nuova formulazione dell’art. 122 cpv. 1 Cost. le priva di ogni fondamento.
18 Per questo motivo le autorità federali non si basano né sui criteri generali né sulla teoria dell’ambito di applicazione per delimitare la competenza della Confederazione rispetto al diritto pubblico dei Cantoni. Infatti, l’Ufficio federale di giustizia, il cui approccio è fatto proprio dal Consiglio federale, interpreta la competenza federale in materia di diritto civile secondo il metodo cosiddetto «tipologico» (typologische Methode). Secondo questa concezione, che costituisce un metodo intermedio, una norma è di diritto privato – e rientra quindi nella competenza federale fondata sull’art. 122 cpv. 1 Cost. – quando definisce le condizioni per l’autonoma regolamentazione del diritto privato, è tradizionalmente connessa alla codificazione del diritto privato e persegue obiettivi tipicamente propri del diritto privato. Sono inoltre considerate di diritto privato tutte le norme volte ad attenuare le disuguaglianze strutturali tra le parti contraenti (tutela della parte più debole). I settori estranei alle finalità del diritto civile non rientrano quindi nella competenza federale in materia di diritto civile e richiedono pertanto una base costituzionale specifica per giustificare un intervento della Confederazione.
19 Il metodo tipologico si basa quindi su criteri simili a quelli alla base della teoria degli interessi (N. 11). Questo metodo deve essere approvato poiché la delimitazione tra diritto pubblico e diritto privato richiede necessariamente un approccio modulato e pragmatico. E tenendo conto dello scopo perseguito dalla norma in questione, il metodo tipologico si inserisce maggiormente in questo approccio.
20 Il metodo tipologico può, ad esempio, spiegare perché la Confederazione abbia fondato la Legge federale sull’acquisto di immobili da parte di persone all’estero (LFAIE) sulla competenza federale di legiferare in materia di diritto privato. Infatti, nel messaggio relativo alla LFAIE, il Consiglio federale sottolinea che le restrizioni contenute nella LFAIE sono sufficientemente legate a un settore classico del diritto privato, vale a dire la proprietà, affinché tale legge possa essere fondata sull’art. 64 cpv. 2 aCost. (ora art. 122 cpv. 1, 1a parte, Cost.) .
21 A nostra conoscenza, il metodo tipologico non sembra tuttavia essere stato (ancora) espressamente ripreso nella giurisprudenza federale. Tuttavia, il Tribunale federale, nonostante non avalli formalmente tale metodo, adotta comunque un ragionamento che vi si avvicina fortemente. Infatti, oltre a rifiutarsi di considerare un unico criterio di distinzione, la nostra Alta Corte esamina il contesto in cui si inserisce una norma per poterla qualificare come norma di diritto privato o di diritto pubblico.
B. Competenza federale in materia di procedura civile (art. 122 cpv. 1, 2a parte, Cost.)
22 A partire dalla riforma della giustizia avviata nel 1999 (N. 4), la Confederazione è competente a legiferare in materia di procedura civile. Come già accennato (N. 6), la competenza della Confederazione non è parallela a quella dei Cantoni. Al contrario, si tratta di una competenza concorrente con conseguente potere derogatorio. La Confederazione ha esercitato pienamente tale competenza emanando il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC). Prima che la Confederazione ottenesse la competenza a legiferare in materia di procedura civile, esisteva tuttavia già un « procedura civile federale non scritta» (ungeschriebenes Zivilprozessrecht des Bundes) che derivava dalla giurisprudenza del Tribunale federale nonché da varie disposizioni procedurali sparse nella legislazione federale. Tali norme si fondavano sul principio costituzionale non scritto secondo cui la Confederazione aveva la competenza di legiferare in materia di procedura civile, nella misura in cui ciò fosse indispensabile per l’attuazione del diritto civile sostanziale.
23 Per procedura civile non si deve intendere solo il procedimento volto a statuire con autorità di cosa giudicata su diritti privati relativi o assoluti e che si svolge in contraddittorio, ovvero il procedimento civile contenzioso (in genere preceduto da una fase di conciliazione tra le parti) (art. 1 lett. a CPC), ma anche le norme volte a garantire l’esecuzione delle sentenze che non riguardano prestazioni pecuniarie o la costituzione di garanzie (l’esecuzione delle decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o alla costituzione di garanzie è disciplinata dalla Legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento [LEF] [art. 38 cpv. 1 LEF]). Rientrano altresì nel procedimento civile – e quindi nella competenza della Confederazione in materia – le norme applicabili alle decisioni giudiziarie in materia civile della giurisdizione di merito (art. 1 lett. b CPC).
24 Anche l’arbitrato – sia esso interno (cfr. art. 1 lett. d e 353 segg. CPC) o internazionale (cfr. art. 176 segg. della Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato [LDIP]) – rientra nel procedimento civile. Per contro, la mediazione civile non fa parte del procedimento civile. Ciò è del tutto logico, nella misura in cui queste due modalità alternative di risoluzione delle controversie perseguono finalità diverse: mentre l’arbitrato sfocia in una decisione vincolante che risolve una controversia, la quale sarà equiparata a una sentenza dei tribunali statali e produrrà gli stessi effetti (in particolare l’autorità di cosa giudicata e la forza esecutiva [per l’arbitrato interno, cfr. art. 387 CPC e, per l’arbitrato internazionale, cfr. art. 190 cpv. 1 e 193 cpv. 2 LDIP]), la mediazione ha invece l’obiettivo di trovare un accordo amichevole in una controversia. Pertanto, i cantoni rimangono in linea di principio competenti a legiferare in materia di mediazione civile. Alcuni cantoni (ad es. Ginevra o Neuchâtel) hanno del resto già adottato normative speciali al riguardo. Nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze normative, i cantoni devono tuttavia garantire il rispetto dei requisiti del diritto federale di cui agli art. 213 e segg. CPC, e in particolare quello di non limitare la libertà delle parti nell’organizzazione della mediazione (cfr. art. 215 CPC).
25 I cantoni possono ormai emanare norme di procedura civile solo se ciò è espressamente previsto dal CPC. Tali riserve espresse figurano, ad esempio, nell’art. 4 CPC (competenza materiale e funzionale dei tribunali), nell’art. 6 CPC (possibilità di istituire un tribunale commerciale), nell’art. 68 cpv. 2 lett. b CPC (rappresentanza professionale da parte di agenti d’affari e agenti giuridici abilitati) o ancora nell’art. 96 CPC (cpv. 1: determinazione delle spese giudiziarie e delle spese processuali e cpv. 2: possibilità di prevedere la ripartizione delle spese a favore degli avvocati).
26 I cantoni rimangono invece pienamente competenti a disciplinare il procedimento amministrativo che deve essere condotto dinanzi a un’autorità cantonale. Lo stesso vale per il procedimento relativo a una materia civile che deve essere trattata da un’autorità amministrativa cantonale (art. 54 cpv. 3 Tit. fin. CC). Ad esempio, i cantoni sono competenti a disciplinare il procedimento relativo al cambio di nome (art. 30 CC) o all’adozione (art. 268 CC), nella misura in cui l’autorità cantonale competente sia un’autorità amministrativa.
C. Competenza cantonale in materia di organizzazione giudiziaria e di amministrazione della giustizia civile (art. 122 cpv. 2 Cost. )
1. Contenuto
27 A partire dalla riforma della giustizia del 1999 (N. 4), abbiamo visto che la Confederazione ha ottenuto la competenza a legiferare in materia di procedura civile in senso stretto. La competenza a legiferare in materia di organizzazione giudiziaria e di amministrazione della giustizia in materia di diritto civile è tuttavia rimasta di competenza dei cantoni.
28 A nostro avviso, l’amministrazione della giustizia in materia di diritto civile non ha un significato autonomo rispetto all’organizzazione giudiziaria, nella misura in cui la prima deriva da quest’ultima ed è quindi compresa in tale nozione. Certo, il testo tedesco dell’art. 122 cpv. 2 Cost., che parla di «Rechtsprechung in Zivilsachen», potrebbe a prima vista far pensare che quest’ultimo concetto abbia un’esistenza propria rispetto all’organizzazione giudiziaria. È del resto questa la concezione sostenuta da alcuni autori. Tuttavia, un esame più approfondito mette in luce anche il nesso di causa-effetto con l’organizzazione giudiziaria civile: infatti, sembra logico che i tribunali civili – organizzati secondo il diritto cantonale – debbano, al termine del processo civile, «pronunciare» il diritto civile.
29 La competenza cantonale in materia di organizzazione giudiziaria – che è ribadita anche nell’art. 3 CPC – significa che i cantoni sono competenti, in particolare, a disciplinare le seguenti materie:
la composizione dei tribunali, ovvero la questione se il tribunale sia costituito da un unico giudice (come spesso accade in 1a istanza per le «piccole» cause, ovvero quelle che non presentano grandi difficoltà giuridiche), oppure se si tratti di un’autorità collegiale (come avviene di norma in 2a istanza e in 1a istanza per le cause più complesse);
la formazione professionale necessaria per poter esercitare la funzione di giudice, sebbene il diritto costituzionale federale non imponga che un magistrato debba necessariamente possedere una formazione giuridica. I cantoni sarebbero quindi liberi di istituire un percorso formativo specifico per i magistrati di carriera sul modello di una scuola di magistratura;
le modalità di elezione dei giudici. I cantoni possono quindi stabilire liberamente i requisiti di eleggibilità dei giudici (ad es. padronanza delle lingue ufficiali del cantone, domicilio, ecc.) nonché designare le autorità (popolo, Parlamento cantonale, Governo cantonale o tribunale superiore) incaricate di eleggere i giudici;
l’attribuzione delle cause all’interno dei diversi tribunali cantonali, ad esempio l’assegnazione di determinate controversie complesse a una sezione specializzata all’interno di un tribunale ordinario o la creazione di tribunali speciali per determinate materie (ad esempio tribunali del lavoro, tribunali delle locazioni o tribunali commerciali [nei limiti stabiliti dall’art. 6 CPC]); oppure
l’organizzazione territoriale (ad es. in circoscrizioni o distretti) e la denominazione dei tribunali (ad es. «giudice di pace», «tribunale cantonale», «corte di giustizia», ecc.).
2. Limitazioni
a. In generale
30 In linea generale, l’organizzazione giudiziaria dei cantoni deve consentire l’applicazione del diritto civile (sostanziale e procedurale). Di conseguenza, i cantoni non possono emanare norme di organizzazione giudiziaria che impediscano l’applicazione del diritto civile.
b. Limitazioni costituzionali e convenzionali
31 Anche la Cost. e la Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) contengono diverse disposizioni che limitano la competenza cantonale in materia di organizzazione giudiziaria civile. Possiamo citare, ad esempio, le seguenti norme:
l’art. 29 cpv. 1 Cost., che impone ai cantoni di istituire un’organizzazione giudiziaria sufficientemente efficace da soddisfare il principio di celerità;
l’art. 29a Cost., che garantisce a ogni persona il diritto a che la propria causa sia giudicata da un’autorità giudiziaria dotata di pieno potere di esame in fatto e in diritto;
l’art. 30 cpv. 1 Cost. e l’art. 6 § 1 CEDU, che prevedono che ogni persona la cui causa debba essere giudicata in un procedimento giudiziario abbia diritto a che la propria causa sia sottoposta a un tribunale istituito dalla legge, indipendente e imparziale; oppure
l’art. 191b cpv. 1 Cost. – che concretizza l’art. 29a Cost. – il quale impone ai Cantoni di istituire autorità giudiziarie per trattare le controversie di diritto civile; i Cantoni non possono quindi affidare la trattazione di tali controversie ad autorità amministrative. Tale disposizione non apporta tuttavia ulteriori restrizioni alla sovranità cantonale in materia di organizzazione giudiziaria (N. 27).
c. Limitazioni derivanti dalle leggi federali
32 Restrizioni specifiche alla competenza dei Cantoni in materia di organizzazione giudiziaria civile possono infine derivare da una legge federale formale ai sensi dell’art. 164 Cost.. Infatti, l’art. 122 cpv. 2 Cost. prevede espressamente che l’organizzazione giudiziaria sia di competenza dei Cantoni «salvo diversa disposizione di legge ». Tale riserva a favore della Confederazione non deve tuttavia essere intesa come un’autorizzazione illimitata che le consenta di intervenire a proprio piacimento nell’organizzazione giudiziaria dei Cantoni. Infatti, la Confederazione può intervenire nell’organizzazione cantonale solo nella misura in cui ciò sia necessario per garantire un’applicazione uniforme del diritto civile (sostanziale o procedurale). In altre parole, se intende legiferare in materia di organizzazione giudiziaria civile, la Confederazione deve nutrire legittimi timori che l’organizzazione cantonale possa impedire o almeno rendere più difficile l’applicazione del diritto civile federale. Il semplice fatto che un’armonizzazione a livello federale sia auspicabile o più adeguata non basterebbe quindi di per sé a giustificare un intervento del legislatore federale. Del resto, il legislatore federale può solo limitare – e non abolire totalmente – la competenza cantonale in materia di organizzazione giudiziaria civile. Possiamo citare in particolare i seguenti esempi di restrizioni legali federali alla competenza dei Cantoni in materia di organizzazione giudiziaria civile:
l’art. 75 cpv. 2 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), che impone ai Cantoni di istituire un doppio grado di giudizio in materia civile;
l’art. 200 CPC, che impone ai Cantoni di prevedere autorità paritetiche di conciliazione nelle controversie relative ai contratti di locazione o di affitto di abitazioni o di locali commerciali, nonché nelle controversie che rientrano nell’ambito di applicazione della legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità tra donna e uomo (Legge sulla parità [LEg]);
l’art. 5 cpv. 1 CPC, che obbliga i Cantoni a istituire un’unica istanza giudiziaria in determinati ambiti;
l’art. 6 cpv. 2 CPC, che definisce le condizioni affinché una controversia sia considerata commerciale e possa quindi essere sottoposta a un tribunale commerciale, potendo i Cantoni attribuire ai propri tribunali commerciali anche determinate controversie commerciali internazionali (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c CPC);
l’art. 8 cpv. 1 CPC, che stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un’azione possa essere proposta direttamente dinanzi al tribunale cantonale superiore; oppure
l’art. 47 CPC, che prescrive i motivi di ricusazione dei giudici.
33 Va infine osservato che, sebbene non intervengano direttamente nelle organizzazioni giudiziarie cantonali, le modifiche al CPC introdotte dall’ultima revisione del CPC (miglioramento della praticabilità e dell’applicazione del diritto) ed entrate in vigore il 1er gennaio 2025 potranno talvolta richiedere adeguamenti in questo ambito (ad es. nei cantoni che dispongono già di tribunali commerciali) . Tali modifiche sono quindi costituzionali poiché si basano sulla competenza esaustiva della Confederazione in materia di procedura civile e rispettano la competenza cantonale di principio per quanto riguarda l’organizzazione dei tribunali civili.
Informazioni sull’autore
Damien Oppliger, Dr. iur. e titolare del brevetto di avvocato, lavora come collaboratore scientifico presso l’Unità Diritto civile e procedura civile dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) a Berna.
L’autore desidera ringraziare il sig. Philipp Weber, lic. iur., avvocato, capo dell’Unità Diritto civile e procedura civile presso l’UFG, per i suoi preziosi commenti e osservazioni. Si precisa tuttavia che le opinioni espresse nel presente commento sono personali dell’autore e non impegnano l’UFG.
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