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Commento su
Art. 29b LRD

Un commentario di Tina Triller

Editato da Damian K. Graf / Doris Hutzler

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I. Introduzione

1 Con l'introduzione dell'art. 29b LRD, lo scambio nazionale di informazioni è stato logicamente esteso agli organismi di autodisciplina e di vigilanza (le cosiddette autorità di vigilanza parastatali), che possono scambiare con l'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della LRD. Questa estensione della legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, rafforza la cooperazione nazionale e garantisce la conformità con le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). La formulazione dell'art. 29b LRD è praticamente identica alla disposizione sullo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LRD, motivo per cui le seguenti spiegazioni fanno spesso riferimento a OK-Triller, art. 29 LRD, n. 9 segg.

II. Scambio di informazioni con gli organismi di autodisciplina (OAD) e gli organismi di vigilanza (OEs) (art. 29b cpv. 1 LRD)

2 L'art. 29b LRD costituisce la base legale per lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e gli organismi di autodisciplina (OAD) e gli organismi di vigilanza (OEs). Dal punto di vista del contenuto, questo scambio di informazioni è sostanzialmente allineato all'art. 29 cpv. 1 LRD, poiché anche gli OAD e gli OEs, in quanto autorità di vigilanza parastatali, devono avere accesso alle informazioni disponibili presso l'Ufficio di comunicazione. L'assistenza amministrativa è reciproca.

A. Istituti che possono beneficiare dell'assistenza amministrativa

3 L'art. 29b cpv. 1 LRD si applica agli OAD riconosciuti. Secondo l'art. 24 LRD, sono considerati tali gli OAD riconosciuti e sorvegliati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che dispongono inoltre di una competenza legale in materia di regolamentazione e vigilanza nei confronti degli intermediari finanziari affiliati. Tutti gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD (art. 14 cpv. 1 LRD) devono essere affiliati a un OAD.

4 Oltre agli OAD, l'Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni anche con le OEs. In qualità di autorità di vigilanza parastatale, un'OEs deve essere autorizzata dalla FINMA a svolgere la propria attività di vigilanza in materia di mercati finanziari e ad attuare il mandato legale. Tutti i gestori patrimoniali indipendenti e i trustee soggetti all'obbligo di assoggettamento devono affiliarsi a un'OEs (art. 5 in combinato disposto con l'art. 61 LIsFi).

B. «Disposizione potestativa»

5 Analogamente all'art. 29 cpv. 1 LRD, la regolamentazione dello scambio di informazioni con gli organismi di autodisciplina e di vigilanza è una «disposizione potestativa». La decisione di prestare assistenza amministrativa spetta al MROS, rispettivamente agli OAD o agli OEs.

6 L'assistenza amministrativa può essere fornita su richiesta specifica o spontaneamente.

C. Scambio di «informazioni»

7 Analogamente all'art. 29 cpv. 1 LRD, l'Ufficio di comunicazione e le autorità di vigilanza parastatali possono scambiare solo informazioni, ma non documenti. Ciò significa che le informazioni trasmesse devono essere fornite in forma di rapporto e senza l'invio di documenti (originali).

8 Per ulteriori spiegazioni sul riferimento alla pratica e sulle relative problematiche nella trasmissione di «informazioni», si rimanda a OK-Triller, art. 29 LRD, n. 13 e segg.

D. La destinazione vincolata come limite allo scambio di informazioni

9 Lo scambio di informazioni tra MROS e gli organismi di autodisciplina e di vigilanza è limitato all'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro. Questa limitazione di scopo specifica quali informazioni possono essere scambiate tra le autorità.

10 Analogamente all'art. 29 cpv. 1 LRD, l'articolo sulla finalità della LRD comprende tutte le informazioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro, alla lotta contro il finanziamento del terrorismo e alla garanzia di diligenza nelle operazioni finanziarie. Quest'ultimo comprende anche gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari o gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (cfr. anche OK-Triller, art. 29 LRD, n. 12 segg.).

III. Consenso delle autorità di perseguimento penale (art. 29b cpv. 2 LRD)

11 A differenza dell'assistenza amministrativa tra l'Ufficio di comunicazione e le autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LRD, l'Ufficio di comunicazione può trasmettere informazioni alle OAD e alle OEs solo con il loro esplicito consenso.

12 Nel rapporto sui risultati della consultazione sulla modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è stato stabilito che questa disposizione tiene conto di eventuali conflitti di interesse e mira a un adeguamento alle norme relative alle unità di informazione estere. L'obiettivo finale è la parità di trattamento tra le autorità di vigilanza parastatali e le unità di informazione estere (art. 30 cpv. 5 LRD).

IV. Limitazione dell'uso in caso di trasmissione di informazioni estere (art. 29b cpv. 3 LRD)

13 Analogamente alla disposizione dell'art. 29 cpv. 2ter della LRD, le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri possono essere trasmesse all'OAD e all'OEs solo con il loro esplicito consenso. Inoltre, l'art. 29b cpv. 3 LRD fa esplicito riferimento alle disposizioni dell'art. 29 cpv. 2bis della LRD e quindi all'applicazione per analogia dell'art. 30 cpv. 2-5 LRD.

14 Per spiegazioni dettagliate sulle relative questioni interpretative, si rimanda al OK-Triller, art. 29 LRD, n. 47 e segg.

Bibliografia

Nägeli Vera, Kommentierung zu Art. 29 GwG, in: Hsu Peter Ch./Flühmann Daniel, Basler Kommentar, Geldwäschereigesetz, Zürich 2021.

I Materiali

Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes vom 26.6.2019, BBl 2019, abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2019/1932/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2019-1932-de-pdf-a.pdf, besucht am 27.8.2024 (zit. Botschaft GwG 2019).

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz), Ergebnisbericht vom 26.6.2019, abrufbar unter https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/57537.pdf, besucht am 27.8.2024 (zit. Ergebnisbericht 2019).

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DOI (Digital Object Identifier)

10.17176/20250423-190206-0

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