-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 166 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
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- Art. 20 LDP
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- Art. 62 LDP
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- Art. 67 LDP
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- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Generalità
- II. Atti processuali (cpv. 1)
- III. Osservazioni scritte (cpv. 2)
- IV. Invio elettronico (cpv. 3)
- V. Presentazioni a un'autorità incompetente (cpv. 4)
- VI. Pagamenti (cpv. 5)
- Bibliografia
- I Materiali
I. Generalità
1 Disposizioni analoghe all'art. 91 CPC si trovano in tutte le leggi procedurali (cfr. art. 143 CPC, art. 21 PA, art. 39 LPGA, art. 48 LTF). In particolare, l'art. 91 CPP si basa strettamente sull'art. 48 LTF. L'art. 91 CPP si applica alle parti e ai partecipanti al procedimento. La disposizione si applica anche alle autorità quando esse stesse agiscono come parti o altri partecipanti al procedimento, ad esempio la Procura della Repubblica nei procedimenti di appello.
2 La disposizione sul "rispetto dei termini" disciplina il rispetto dei termini per gli atti processuali (cpv. 1), per il deposito tradizionale su carta (cpv. 2), per il deposito elettronico (cpv. 3) e per l'effettuazione dei pagamenti (cpv. 5). Inoltre, la disposizione contiene una norma relativa alla conservazione dei termini nel caso di una presentazione a un'autorità svizzera non competente (cpv. 4).
3 Sebbene l'art. 91 CPP faccia riferimento alle "autorità penali" o alle "autorità", si applica anche alla presentazione ai tribunali. Le autorità penali cui ci si rivolge sono la polizia, le procure e le autorità penali per i reati minori, ad esempio gli uffici del governatore del Cantone di Zurigo (cfr. art. 12 CPP).
4 La prossima revisione del Codice di procedura penale, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, non apporterà alcuna modifica all'art. 91 CPP.
II. Atti processuali (cpv. 1)
5 Le parti e i partecipanti al procedimento possono rispettare i termini se l'atto procedurale richiesto viene compiuto presso l'autorità competente l'ultimo giorno del termine.
6 Ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, del CPP, per "atto processuale" si intende qualsiasi atto, ad eccezione della presentazione di un'istanza (per posta o per via elettronica, cfr. paragrafi 2 e 3) o dell'effettuazione di un pagamento (cfr. paragrafo 5). Il paragrafo 1 si applica quindi in particolare alle osservazioni orali che dovrebbero o devono essere presentate entro il termine. Un esempio è il deposito orale di un appello presso il tribunale di prima istanza (cfr. art. 399 cpv. 1 CPP).
7 In linea di principio, gli atti processuali possono essere compiuti fino alla fine dell'ultimo giorno del termine. Tuttavia, se devono essere compiuti presso l'autorità competente, sono limitati dagli orari di apertura della stessa.
III. Osservazioni scritte (cpv. 2)
A. Generalità
8 Il paragrafo 2 si riferisce alle comunicazioni scritte in forma cartacea, non a quelle elettroniche (cfr. paragrafo 3) o orali (cfr. paragrafo 1). La formulazione dell'art. 91 cpv. 2 CPP è identica a quella dell'art. 48 cpv. 1 LTF; di conseguenza, la giurisprudenza sull'art. 48 cpv. 1 LTF si applica per analogia.
9 Come per gli atti processuali, la consegna di una memoria è possibile fino alla fine dell'ultimo giorno del termine.
10 Il termine può essere rispettato consegnando la memoria all'autorità giudiziaria penale, al servizio postale svizzero, a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera o, nel caso eccezionale di una detenzione, alla direzione dell'istituto. Ai fini dell'osservanza del termine non è rilevante la ricezione dell'esposto da parte dell'autorità giudiziaria penale, ma l'invio o la consegna dell'esposto entro il termine attraverso uno dei canali previsti.
B. Autorità penali
11 Le parti o i partecipanti al procedimento non hanno il diritto assoluto di consegnare personalmente le loro osservazioni alle autorità giudiziarie penali durante l'intero periodo. La presentazione deve essere effettuata durante l'orario d'ufficio in cambio di una conferma di ricezione per garantire la prova. Se la presentazione viene inserita direttamente nella cassetta delle lettere dell'autorità giudiziaria penale o dei tribunali, vi è una presunzione (che può essere ribaltata) che la presentazione sia avvenuta il giorno corrispondente alla data di ricezione (cfr. n. 13).
C. Servizi postali e di corriere (svizzeri)
12 Il termine si considera rispettato se l'invio viene consegnato alla Posta al più tardi l'ultimo giorno del termine. Il timbro postale certifica l'ora di spedizione e stabilisce una presunzione sull'ora di consegna. La datazione tramite macchina affrancatrice, invece, è una mera asserzione di parte, in quanto l'affrancatura potrebbe essere già avvenuta in anticipo.
13 La parte o il soggetto processuale che intende trarre diritti dal proprio invio ha l'onere della prova della sua tempestività. Il mittente ha il diritto di confutare la presunzione derivante dal timbro postale con tutte le prove idonee. Tra le possibili prove idonee vi sono, ad esempio, testimoni o video. L'offerta di prove deve essere non richiesta e fatta prima della scadenza, ad esempio tramite un'annotazione sulla busta. Nel caso dei testimoni, la vicinanza alla parte o alla parte del procedimento è una questione di valutazione delle prove. La credibilità della deposizione del testimone deve essere esaminata alla luce di tutte le circostanze. Se la controprova non ha successo, la parte interessata si assume il rischio della prova per il distacco effettivo. L'onere della prova può essere derogato solo se la parte o la parte processuale non è in grado di dimostrare la tempestività dell'invio per motivi di responsabilità dell'autorità giudiziaria penale. Ciò avviene, ad esempio, se l'autorità non include nel fascicolo la busta con il relativo timbro postale.
14 La consegna dell'invio a un'azienda postale estera non ha l'effetto di preservare il termine; ad eccezione dell'invio presso la Liechtensteinische Post AG. Per il distacco presso un'azienda postale estera non è rilevante la data di spedizione, ma il momento in cui l'invio viene consegnato alla Posta per il successivo trasporto. Si deve quindi tenere conto della durata corrispondente. Tuttavia, l'art. 91 cpv. 2 CPP può essere invocato nei confronti di una parte residente all'estero o di una parte processuale solo se questa è stata esplicitamente informata del fatto che solo la consegna dell'invio al servizio postale svizzero è vincolata al tempo. Questo requisito di istruzione non si applica nel caso della rappresentanza legale (straniera). Quest'ultima deve dichiarare di essere a conoscenza del diritto svizzero se accetta un tale mandato.
15 I servizi di corriere devono essere considerati come persone ausiliarie del loro cliente: La loro colpa è quindi imputata alla persona che presenta l'atto come se fosse la propria. La consegna della memoria da parte della parte o della parte processuale a un servizio di corriere non ha l'effetto di preservare il termine. Il termine è rispettato solo se il corriere consegna l'invio al destinatario prima della scadenza del termine o lo consegna alla Posta per l'inoltro. Il termine è invece rispettato se l'invio è consegnato alla Posta prima della scadenza del termine, ma la Posta si avvale di terzi per l'elaborazione dell'ordine, ossia questi terzi agiscono per conto della Posta (e non del mittente).
D. Rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
16 La consegna a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera è equiparata alla consegna alle autorità giudiziarie o alla Posta. Questa disposizione deriva dalla LDIP ed è volta a garantire la parità di trattamento tra le parti e i partecipanti ai procedimenti all'estero e quelli in Svizzera. Anche in questo caso, analogamente alla consegna alle autorità penali, la consegna personale così come l'invio nella cassetta delle lettere è da considerarsi come il mantenimento del termine, per cui la parte o il partecipante al procedimento ha il rischio, in caso di invio nella cassetta delle lettere, che il timbro di ricezione possa riportare solo la data del giorno successivo. La presentazione deve avvenire presso una rappresentanza ufficiale svizzera. La presentazione ai consolati onorari, che non hanno poteri consolari ufficiali, non è da considerarsi come rispetto del termine in mancanza di tali poteri.
E. Gestione istituzionale
17 Poiché in genere non hanno accesso alla cassetta delle lettere della Posta e non possono consegnare personalmente le loro istanze alle autorità giudiziarie penali o a una rappresentanza svizzera, i detenuti possono consegnare le loro istanze alla direzione dell'istituto entro il termine previsto. Il termine "direzione del carcere" deve essere interpretato in senso lato: un detenuto non ha alcuna influenza sul personale del carcere con cui entra in contatto. Non può nemmeno influenzare le modalità e la velocità con cui la sua posta viene trattata internamente. Il fatto che la direzione del carcere consegni alla Posta l'invio ricevuto il giorno stesso non è determinante. Il termine si considera rispettato se l'invio viene consegnato alla direzione dell'istituto. Nel caso di un invio ricevuto in ritardo dall'autorità giudiziaria penale o dal tribunale, è necessario stabilire quando è stato consegnato alla direzione del carcere. Se tale prova non è possibile e la petizione stessa è datata entro il termine, si deve presumere che la persona detenuta abbia utilizzato tutto il tempo a sua disposizione per consegnare la petizione la sera dell'ultimo giorno del termine. Riedo ritiene giustamente che il termine "detenuto" ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 CPP non si applichi solo alle persone che si trovano in esecuzione di una pena o di una misura o comunque in stato di detenzione, ma anche alle persone la cui libertà di movimento è limitata in altro modo dallo Stato - come, ad esempio, nel caso di persone che si trovano in custodia cautelare (art. 426 e segg. CPP) o di minori che sono collocati in un istituto privato.
IV. Invio elettronico (cpv. 3)
A. Forma di trasmissione
18 Le comunicazioni elettroniche a un'autorità devono essere inviate al suo indirizzo ufficiale sulla piattaforma di consegna riconosciuta da essa utilizzata. Le parti e gli altri partecipanti al procedimento non possono inviare comunicazioni elettroniche a indirizzi di posta elettronica noti, ad esempio, dell'ufficio di un tribunale competente per il loro procedimento o del pubblico ministero competente. Ciò non si applica nemmeno se l'invio è effettuato tramite una piattaforma riconosciuta. Un elenco di tutti gli indirizzi delle autorità per l'invio di documenti elettronici nei procedimenti civili e penali sulle piattaforme di servizio riconosciute che utilizzano è disponibile online all'indirizzo https://www.ch.ch/de/e-justice. I requisiti del VeÜ-ZSSV non escludono che le autorità utilizzino altri indirizzi ufficiali che non pubblicano nell'elenco pubblico, ma che comunicano solo tra le autorità, ad esempio. Si pensi, ad esempio, ai tribunali per le misure coercitive, nei cui procedimenti relativi alle misure coercitive occulte solo il pubblico ministero è parte in causa fin dall'inizio.
19 La piattaforma di servizi riconosciuta rilascia immediatamente una ricevuta che attesta il momento della ricezione di una richiesta e dei documenti trasmessi. Ai sensi dell'art. 91 cpv. 3 CPP, in caso di presentazione elettronica di un'istanza, il momento in cui viene rilasciata la ricevuta che attesta che tutte le fasi necessarie alla trasmissione da parte della parte sono state completate è decisivo per il rispetto di un termine. La concretizzazione segue nell'art. 8b VeÜ-ZSSV: "Il momento in cui la piattaforma di consegna utilizzata dalle parti del procedimento rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell'istanza all'attenzione dell'autorità (ricevuta di consegna) è determinante per l'osservanza di un termine".
20 Il momento in cui l'autorità giudiziaria penale apre il documento e ne prende effettivamente atto è irrilevante. Quando è stata emanata la disposizione originaria dell'art. 91 cpv. 3 CPP, si presumeva che ogni tribunale o autorità avrebbe sviluppato e utilizzato un proprio sistema di consegna, che avrebbe rilasciato le relative ricevute. Il termine era rispettato "se la ricezione da parte dell'autorità giudiziaria penale era confermata dal suo sistema informatico al più tardi l'ultimo giorno del termine". In pratica, tuttavia, è stato implementato un sistema con diverse piattaforme di consegna riconosciute che emettono le ricevute e notificano alle autorità gli invii. Ciò ha portato a un'incertezza giuridica nella pratica, motivo per cui le leggi procedurali (art. 91 cpv. 3 CPP, art. 143 cpv. 2 CPC e art. 21a cpv. 3 PA) sono state modificate con la legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (ZertES) nella sua versione attuale.
Attualmente, le due piattaforme PrivaSphere Secure Messaging di PrivaSphere AG e IncaMail della Posta Svizzera sono definitivamente riconosciute per il servizio sicuro nel contesto dei procedimenti legali.
21 La ricevuta con cui la piattaforma di consegna utilizzata dal mittente certifica l'ora in cui l'invio è stato trasmesso con successo alla piattaforma è quindi decisiva per determinare la tempestività di un invio. A differenza delle comunicazioni scritte (art. 91 cpv. 2 CPP), non è decisivo il momento dell'invio (principio della spedizione), ma piuttosto la reazione corrispondente nell'ambiente del destinatario sotto forma di una conferma di ricezione (principio della ricezione). Il mittente corre quindi il rischio di non rispettare la scadenza se la ricevuta non viene emessa in tempo. In questo caso, deve inoltre inviare la sua richiesta a tempo debito per posta o con successo (cioè con una ricevuta) per via elettronica. In questo modo si garantisce che il rischio di inadempienza rimanga solo - ma sempre - in capo al mittente, che può controllarlo e sapere immediatamente se deve agire ulteriormente per rispettare le scadenze. Di conseguenza, il mittente deve tenere conto di tutte le mancanze che gli vengono segnalate direttamente con la ricevuta di consegna della sua piattaforma. In questo contesto, i problemi tecnici non costituiscono un motivo per ripristinare il termine.
22 Se il mittente non ha utilizzato una piattaforma di consegna riconosciuta, l'invio si considera non effettuato fin dall'inizio. Non esiste un errore (formale) migliorabile che dia diritto a un periodo di tolleranza. A questo proposito, la giurisprudenza qualifica l'utilizzo di una piattaforma di consegna riconosciuta come un requisito di validità (e non solo come un requisito puramente normativo).
23 A quanto pare, la letteratura e la giurisprudenza non hanno ancora risposto alla domanda su cosa succede se una comunicazione di per sé formalmente valida, cioè correttamente firmata elettronicamente, viene inviata tramite una piattaforma di consegna riconosciuta, ma non viene emessa alcuna ricevuta di consegna (ad esempio perché è stato selezionato solo il tipo di spedizione "confidenziale" invece di "raccomandata" [designazione con IncaMail] o "raccomandata eGov" [designazione con PrivaSphere]), ma la comunicazione è arrivata all'autorità entro la scadenza. A nostro avviso, l'autorità cadrebbe in un eccessivo formalismo se qualificasse tale invio come non pervenuto entro il termine, solo per il fatto che non è stata emessa alcuna ricevuta di presentazione. Analogamente alla giurisprudenza sugli invii postali, anche la prova della tempestività dovrebbe essere possibile con tutti i mezzi di prova ammissibili. Inoltre, il DFGP ha specificato i requisiti di tale ricevuta solo nell'allegato all'ordinanza sul riconoscimento delle piattaforme per il recapito sicuro negli atti giudiziari del 16 settembre 2014 n. 5. In assenza di pubblicazione di questo allegato nel SA o nella RS, sembra quantomeno discutibile che questo elenco di criteri possa avere effetti giuridici generali.
24 Di conseguenza, esiste una responsabilità causale procedurale, che è ovviamente voluta dal legislatore. Tuttavia, finché le parti devono sostenere il rischio di un errore tecnico non solo con se stesse e con i propri sistemi utilizzati, ma anche con le piattaforme di consegna riconosciute, ciò è tutt'altro che favorevole ai negozi giuridici elettronici.
B. Tempo di trasmissione
25 Mentre per gli invii scritti la determinazione dell'ultimo giorno è sufficiente per determinare la tempestività, per gli invii elettronici il tempo deve essere definito al secondo. L'art. 110 cpv. 6 CP stabilisce che un giorno è composto da 24 ore consecutive. Ciò implica che un nuovo giorno inizia dopo la scadenza di queste 24 ore. Di conseguenza, l'ultimo giorno di un termine inizia alle 00.00 (mezzanotte) e termina con il compimento dell'ultimo secondo di quel giorno, ovvero con il compimento del 59° secondo delle 23.59. Questo punto nel tempo viene nuovamente indicato come ore 00.00 e segna l'inizio del giorno successivo. La formulazione prevalentemente utilizzata dalla Corte Suprema Federale e dalla letteratura (in relazione alle comunicazioni scritte), secondo cui un giorno termina alle 24.00, è superata e non è (più) ammissibile oggi secondo lo standard internazionale "ISO 8601".
V. Presentazioni a un'autorità incompetente (cpv. 4)
26 Se una parte o un partecipante al procedimento presenta le proprie osservazioni a un'autorità svizzera non competente o le indirizza a tale autorità, l'art. 91 cpv. 4 CCP obbliga l'autorità non competente a inoltrare senza indugio l'osservazione in questione all'autorità competente. In base a questa eccezione, la presentazione di una domanda a un'autorità non competente - a condizione che il termine sia stato rispettato e che la domanda sia stata presentata nella forma corretta - si prescrive. Il Tribunale federale ha riconosciuto questa procedura come un principio procedurale generale che si applica a tutti i settori del diritto; deriva dalle regole di buona fede e si applica a tutti i settori del diritto.
27 Tuttavia, questo principio si applica solo se l'autorità incompetente è stata adita per errore o per dubbi sulla giurisdizione o per informazioni errate sul diritto di ricorso. Non si applica se l'autorità incompetente è stata adita deliberatamente e con la consapevolezza del difetto di giurisdizione. Se un'autorità incompetente o un'autorità che si ritiene incompetente viene deliberatamente adita, ma la parte chiamante o la parte in causa è convinta che sia l'autorità competente, si applica il cpv. 4. In tal caso, è improbabile che si tratti di un abuso di diritto, che non meriterebbe protezione legale - ad eccezione dei casi in cui la parte o la parte del procedimento insiste per essere trattata dall'autorità (erroneamente) chiamata.
28 Tutte le autorità penali ai sensi degli artt. 12 e segg. CPP, nonché le autorità giudiziarie e amministrative federali, cantonali e comunali sono tenute a trasmettere una petizione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'istanza deve essere inoltrata all'autorità competente entro due o tre giorni.
VI. Pagamenti (cpv. 5)
A. Generalità
29 Il cpv. 5 della disposizione disciplina il termine per i pagamenti alle autorità penali. La disposizione corrisponde essenzialmente alle disposizioni dei procedimenti civili e amministrativi, nonché a quelle dei procedimenti dinanzi al Tribunale federale.
30 Secondo la formulazione della disposizione, essa si applica solo ai pagamenti per i quali un'autorità penale ha fissato un termine per il pagamento alle persone soggette alla legge o ha ordinato loro di pagare. Di conseguenza, la disposizione si applica solo ai pagamenti il cui fondamento giuridico deriva dal CPP, ma non ai pagamenti nel contesto dell'esecuzione.
B. Rispetto del termine
31 Secondo la disposizione, il termine fissato dall'autorità giudiziaria penale per il pagamento di una somma di denaro si considera inizialmente rispettato in tempo utile se l'intero importo è stato consegnato alla Posta a beneficio dell'autorità giudiziaria penale al più tardi entro l'ultimo giorno del termine. Il fattore decisivo per il rispetto del termine non è quindi la ricezione del pagamento da parte dell'autorità giudiziaria penale (principio della ricezione), ma il momento della consegna o dell'addebito.
32 Questa variante di pagamento entro il termine significa consegnare l'importo richiesto alla Posta o a Postfinance. Questa operazione può essere effettuata direttamente allo sportello dell'ufficio postale mediante pagamento in contanti o con carta e ha l'effetto di preservare il termine, a condizione che il pagamento sia effettuato l'ultimo giorno del termine, per cui si deve tenere conto del timbro postale o della ricevuta.
33 Inoltre, ai sensi dell'art. 91 cpv. 5 CPP, un pagamento si considera effettuato entro il termine se l'importo è stato addebitato su un conto postale o bancario in Svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. In base alla disposizione, i conti bancari nazionali sono quindi equiparati ai conti postali svizzeri. Il termine è rispettato se l'addebito sul conto associato all'elaborazione dell'ordine di pagamento o all'effettiva liberazione del debitore è avvenuto l'ultimo giorno del termine. Tuttavia, l'ordine di pagamento o l'istruzione di pagamento alla banca o all'ufficio postale non rispetta il termine se il pagamento non viene elaborato entro il termine. In questo caso, è responsabilità del debitore assicurarsi che la banca o l'ufficio postale esegua l'ordine di pagamento secondo le sue istruzioni entro il termine. Il debitore deve assumersi la responsabilità di un eventuale errore della banca ai sensi della giurisprudenza sugli ausiliari per quanto riguarda l'eventuale ripristino del termine. Se il pagamento viene ricevuto sul conto di un'autorità giudiziaria penale dopo la scadenza del termine, l'autorità deve fissare un termine entro il quale il debitore deve dimostrare che il pagamento o l'addebito è stato effettuato in tempo. L'onere della prova del rispetto del termine spetta al debitore.
34 A nostro avviso, il momento rilevante per il rispetto del termine nelle operazioni di pagamento elettronico corrisponde a quello dell'invio elettronico, secondo le spiegazioni di cui sopra. Di conseguenza, solo i pagamenti effettuati prima della fine dell'ultimo giorno del periodo di scadenza (entro le 23.59) hanno l'effetto di rispettare la scadenza.
C. Domande individuali
35 La legge non disciplina esplicitamente il trattamento dei pagamenti dall'estero o da conti bancari esteri. Sebbene non sia esplicitamente previsto, i pagamenti tempestivi da conti bancari esteri devono essere possibili, soprattutto perché non si può pretendere che una persona coinvolta in un procedimento penale apra un conto in Svizzera per tutelare i propri diritti. Soprattutto nel caso di persone di nazionalità straniera o domiciliate all'estero, è probabile che ciò sia possibile solo in condizioni difficili o, in determinate circostanze, non lo sia affatto. Il Tribunale federale accetta anche pagamenti dall'estero. Nel caso di pagamenti da conti esteri, la giurisprudenza del Tribunale federale - a differenza di quanto avviene per i conti nazionali - non si concentra sull'addebito del conto della persona tenuta al pagamento, ma piuttosto sulla ricezione del pagamento. Pertanto, è necessario che l'importo richiesto sia stato accreditato sul conto dell'autorità competente entro il termine stabilito o che "sia almeno entrato nella sfera di influenza della persona ausiliaria designata dall'autorità (banca o Posta)".
36 Analogamente, la disposizione non si esprime sui pagamenti presso l'autorità giudiziaria penale locale e non precisa se l'autorità sia obbligata ad accettare pagamenti in contanti o con carta. Dato che la disposizione si applica solo ai pagamenti effettuati su richiesta dell'autorità, l'autorità competente deve disporre di infrastrutture e risorse per elaborare i pagamenti. Di conseguenza, a nostro avviso, deve essere possibile consegnare contanti o - se è disponibile la relativa infrastruttura sotto forma di terminale di pagamento - pagamenti elettronici direttamente all'autorità in loco. Naturalmente, questo non protegge i comportamenti abusivi, come il pagamento di una cauzione giudiziaria con monete da 5 centesimi. Tuttavia, per ragioni di praticabilità e di lotta al riciclaggio di denaro, un limite massimo per i pagamenti in contanti dovrebbe essere consentito in singoli casi.
37 Infine, si pone la questione se l'art. 91 cpv. 4 CPP debba essere applicato per analogia ai pagamenti all'autorità incompetente. In linea di principio, ciò deve essere negato, soprattutto perché il soggetto obbligato al pagamento deve essere esplicitamente invitato dall'autorità competente a pagare a quest'ultima e quindi sono improbabili pagamenti errati. Inoltre, anche la posizione sistematica del paragrafo 4, che fa riferimento ai precedenti paragrafi 1-3, è contraria. Un certo rigore è certamente giustificato da questo, ma i richiedenti legali non dovrebbero essere privati della valutazione della loro richiesta senza necessità. Sembra quindi convincente la proposta di Stoll, che vede la possibilità di preservare il termine almeno nel caso di un pagamento errato al tribunale inferiore nel procedimento di appello. Se l'autorità stessa ha causato l'errore, ciò non dovrebbe andare a scapito della persona tenuta al pagamento.
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