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CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
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CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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CODICE CIVILE
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CODICE PENALE
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ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
LEGGE SUGLI AGENTI TERAPEUTICI
I. Introduzione
A. In generale
1 L’art. 54 AIMP disciplina l’estradizione semplificata (denominata anche “consegna senza formalità”), ossia la consegna della persona perseguita allo Stato richiedente con il suo consenso. In tal caso, la consegna del ricercato è effettuata senza avviare una procedura formale d’estradizione.
2 La possibilità di optare per l’estradizione in via semplificata è una facoltà conferita all’individuo ricercato. Tuttavia, se l’estradizione è richiesta al contempo da più Stati per diversi reati (concorso di domande), la procedura semplificata non attribuisce all'estradando il diritto di scegliere lo Stato al quale desidera essere consegnato
3 Dal momento che le persone di cittadinanza svizzera non possono essere estradate a un’autorità estera senza il loro consenso (artt. 25 cpv. 1 in fine Cost.
4 Sul piano del diritto convenzionale, l’estradizione semplificata è prevista segnatamente dal Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione del 10 novembre 2010
B. Scopo e genesi della norma
5 Lo scopo dell’art. 54 AIMP è quello di accelerare notevolmente l’estradizione dell’individuo ricercato
6 La procedura accelerata era già prevista nella legge federale sull’estradizione agli Stati stranieri del 22 gennaio 1892
II. Commento dell'articolo
A. Rinuncia all’attuazione della procedura ordinaria d’estradizione (cpv. 1)
7 L’art. 54 cpv. 1 AIMP prevede che se, secondo il verbale steso da un’autorità giudiziaria, la persona perseguita rinuncia esplicitamente all’attuazione della procedura d’estradizione, l’UFG, salvo che speciali considerazioni vi si oppongano, autorizza la consegna.
1. Consenso all’estradizione semplificata
8 L’autorità giudiziaria
9 Il consenso all’estradizione in via semplificata deve essere libero e informato, nel senso che la persona perseguita deve prendere la decisione senza subire pressioni ed essere informata, in una lingua a lei comprensibile, degli effetti e della portata del suo consenso
10 Se acconsente all’estradizione semplificata, la persona perseguita deve essere avvertita della possibilità di revocare il consenso e del termine concessole a tal fine (art. 6 1a frase OAIMP
2. Autorizzazione alla consegna
11 Se, nel corso dell’interrogatorio, l’interessato esprime il suo consenso all’estradizione in via semplificata, l’UFG deve autorizzarne immediatamente
12 L’UFG autorizza la consegna della persona perseguita mediante uno scritto indirizzato al Ministero della giustizia dello Stato richiedente, senza emettere alcuna decisione impugnabile
3. Motivi di rifiuto dell’estradizione semplificata
13 L’art. 54 cpv. 1 in fine AIMP prevede che speciali considerazioni possono eccezionalmente opporsi al rilascio dell’autorizzazione alla consegna dell’estradando da parte dell’UFG. Poiché anche l’estradizione con il consenso della persona perseguita costituisce un atto di sovranità della Svizzera, essa è possibile solo se non è contraria all’ordine pubblico svizzero
14 Per questo motivo, prima di autorizzare la consegna in estradizione in virtù del consenso dell’interessato, l’UFG è comunque tenuto a verificare che le ulteriori condizioni formali e materiali per l’estradizione siano adempiute, segnatamente il requisito della doppia punibilità – secondo cui il reato ascritto alla persona perseguita deve essere punibile anche secondo il diritto svizzero – e la prescrizione. L’UFG non si limita quindi a controllare l’esistenza di una valida dichiarazione di rinuncia alla procedura ordinaria d’estradizione, ma è altresì tenuto ad effettuare un esame materiale sommario. La consegna della persona perseguita allo Stato richiedente viene autorizzata solo se non sussistono particolari motivi che ne impediscano l’estradizione.
15 Il legislatore ha rinunciato a fornire un elenco esemplificativo delle speciali considerazioni che possono ostare al rilascio dell’autorizzazione alla consegna. La dottrina individua tra le possibili cause di impedimento, ad esempio, i motivi di rifiuto assoluti dell’assistenza giudiziaria ai sensi degli art. 2 e 3 AIMP, l’impunità del fatto in Svizzera oppure, in determinate circostanze, considerazioni di carattere politico
16 Per quanto riguarda i motivi d’irricevibilità della domanda d’estradizione ai sensi degli artt. 2 e 3 AIMP
B. Revoca della rinuncia all’attuazione della procedura ordinaria d’estradizione (cpv. 2)
17 Giusta l’art. 54 cpv. 2 AIMP, la rinuncia all’attuazione della procedura ordinaria d’estradizione può essere revocata fintanto che l’UFG non abbia autorizzato la consegna. Il momento determinante è quello in cui l’autorizzazione alla consegna in estradizione viene indirizzata al Ministero della giustizia dello Stato richiedente
18 Considerato che l’autorizzazione alla consegna in estradizione interviene senza indugio, la persona perseguita dispone quindi, di regola, di poco tempo per revocare il consenso all’estradizione in via semplificata. Per questo motivo, l’individuo ricercato può chiedere, in occasione della sua audizione dinanzi all’autorità giudiziaria, che gli venga concesso un termine di riflessione per confermare la rinuncia alla procedura formale di estradizione
19 La revoca della rinuncia all’attuazione della procedura formale è definitiva
C. Effetti e condizioni dell’estradizione semplificata (cpv. 3)
20 Ai sensi dell’art. 54 cpv. 3 AIMP, l’estradizione semplificata ha gli stessi effetti di un’estradizione e soggiace alle medesime condizioni. Lo Stato richiedente dev’esserne reso attento.
1. Principio della specialità
21 L’autorizzazione per l’estradizione semplificata indirizzata al Ministero della giustizia dello Stato richiedente deve contenere un rinvio alle condizioni enumerate nell’art. 38 AIMP, che sancisce la riserva della specialità (art. 21 OAIMP), secondo cui la persona estradata non può essere perseguita, posta in detenzione o riestradata a uno Stato terzo per un atto commesso prima della sua consegna e per il quale l’estradizione non è stata autorizzata.
22 Tuttavia, in occasione della sua audizione dinanzi all’autorità giudiziaria, alla persona perseguita è chiesto se rinuncia al beneficio del principio della specialità (v. art. 38 cpv. 2 lett. a AIMP). Questa rinuncia non è uno scenario insolito nella pratica, poiché spesso l’individuo perseguito che acconsente all’estradizione in via semplificata ha il desiderio di regolare “una volta per tutte” e rapidamente i procedimenti penali che lo vedono coinvolto nello Stato richiedente
23 Una particolarità relativa al principio della specialità emerge nei rapporti d’estradizione con gli Stati Uniti: l’art. 18 in fine del relativo Trattato prevede che, se l’estradizione semplificata è accordata dalla Svizzera, è applicabile il principio della specialità. La precisazione contenuta nell’ultima frase dell’art. 18 del Trattato implica, a contrario, che quando l’estradizione in via semplificata è concessa dagli Stati Uniti, la regola della specialità non si applica
2. Ricorso contro l’autorizzazione alla consegna
24 Di regola, la concessione dell’estradizione in via semplificata non può essere impugnata, in quanto l’estradando non ha un interesse giuridicamente protetto o un interesse a ricorrere, avendo egli stesso espresso il consenso alla sua consegna allo Stato richiedente
3. Domanda d’estradizione successiva
25 Quando l'esecuzione della decisione d’estradizione in via semplificata – ovvero la consegna della persona perseguita – è sospesa ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 AIMP in quanto l'interessato è oggetto di un procedimento penale in Svizzera per altri reati, nulla impedisce all'UFG, adito successivamente con una domanda d’estradizione concorrente, di concedere la priorità all’estradizione verso l’altro Stato richiedente
4. Spese della procedura
26 La procedura ordinaria d’estradizione è soggetta a spese e la proprietà privata della persona perseguita può essere impiegata per sopperire alle spese in quanto non debba essere consegnata allo Stato richiedente (art. 62 cpv. 2 AIMP). Tuttavia, se l’individuo perseguito fornisce il consenso all’estradizione semplificata subito dopo il suo arresto, l’UGF può rinunciare, per motivi di proporzionalità, a riscuotere le spese cagionate dalla procedura d’estradizione
L’autore è Assistente procuratore federale presso il Ministero pubblico della Confederazione a Berna. L’autore esprime la sua opinione personale, che non è vincolante per l’Autorità presso la quale svolge la sua funzione.
Bibliografia
Bomio Giorgio/Glassey David, La qualité pour recourir dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, Jusletter 13 dicembre 2010.
Heimgartner Stefan, Auslieferungsrecht, Zurigo 2002.
Knodel Tanja/Glenck Johannes, Commento dell’art. 54 AIMP, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (edit.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basilea 2015.
Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Précis de droit suisse, Basilea 2018.
Ludwiczak Glassey Maria, Commento dell’art. 54 AIMP, in: Ludwiczak Glassey Maria/Moreillon Laurent (edit.), Petit commentaire, Loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale, Basilea 2024.
Popp Peter, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2000.
Riedo Christof/Fiolka Gerhard/Niggli Marcel Alexander, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2011.
Zimmermann Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz., Berna 2024.
Documenti ufficiali
Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale per una legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale e per un decreto federale sulle riserve alla convenzione europea di estradizione dell’8 marzo 1976, FF 1976 II 443 (citato: Messaggio 1976).
Messaggio sul trattato di estradizione con gli Stati Uniti d’America del 21.11.1990, FF 1991 I 81 (citato: Messaggio 1990).
Messaggio concernente la modificazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale e della legge federale relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale nonché un decreto federale concernente una riserva alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 29.3.1995, FF 1995 III 1 (citato: Messaggio 1995).
Ufficio federale di giustizia, Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Wegleitung, 10a ediz., 2025, disponibile sul sito dell’UFG: https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/strafrecht/wegleitungen.html (citato: UFG, Wegleitung).
Ufficio federale di giustizia, Esposto sulla procedura svizzera in materia d’estradizione del 25.5.2016, disponibile sul sito dell’UFG: https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/rechtshilfe/strafsachen/auslieferung.html (citato: UFG, Esposto).