-
- Art. 3 Cost.
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 13 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 26 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 96 cpv. 1 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123a Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 130 Cost.
- Art. 166 Cost.
- Art. 178 Cost.
- Art. 191 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 97 CO
- Art. 98 CO
- Art. 99 CO
- Art. 100 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 633 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
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- Art. 45 LDP
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- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
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- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
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- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b LDP
- Art. 59c LDP
- Art. 60 LDP
- Art. 60a LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 64 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 4 LPD
- Art. 5 lett. d LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 3-5 LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 52 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 55 LPD
- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 16 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 18 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 27 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 28 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 cpv. 1 LRD
- Art. 2a cpv. 1-2 and 4-5 LRD
- Art. 3 LRD
- Art. 7 LRD
- Art. 7a LRD
- Art. 8 LRD
- Art. 8a LRD
- Art. 14 LRD
- Art. 11 LRD
- Art. 15 LRD
- Art. 20 LRD
- Art. 23 LRD
- Art. 24 LRD
- Art. 24a LRD
- Art. 25 LRD
- Art. 26 LRD
- Art. 26a LRD
- Art. 27 LRD
- Art. 28 LRD
- Art. 29 LRD
- Art. 29a LRD
- Art. 29b LRD
- Art. 30 LRD
- Art. 31 LRD
- Art. 31a LRD
- Art. 32 LRD
- Art. 38 LRD
COSTITUZIONE FEDERALE
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
I. Introduzione
A. Considerazioni generali
1 Il presente articolo 633 CO riguarda il conferimento, qualora questo avvenga in denaro, e in particolare il suo versamento. L'art. 633 CO riveste rilevanza pratica in caso di «liberazione parziale o totale in contanti del capitale azionario in occasione della costituzione e, secondo il rinvio di cui all'art. 652c CO, anche in occasione dell'aumento ordinario e autorizzato del capitale».
2 «Lo scopo è garantire che i fondatori adempiano effettivamente alle loro promesse di pagamento». Uno dei principi più importanti del diritto azionario è la tutela del capitale, «che si applica in particolare alla costituzione e all'aumento di capitale, nel senso che il capitale proprio della società comunicato agli operatori economici nello statuto e nel registro di commercio deve essere effettivamente messo a disposizione nella sua totalità».
B. Revisione del diritto azionario
3 La disposizione dell'art. 633 cpv. 1 e 2 CO è stata modificata con la revisione del diritto azionario al 1° gennaio 2023, in quanto la terminologia è stata adeguata alla terminologia della legge sulle banche (LBCR; RS 952.0). In tale contesto, come termine generico non deve essere utilizzato «istituto», bensì «banca». La modifica non dovrebbe tuttavia avere effetti sostanziali.
4 Dall'entrata in vigore della revisione del diritto azionario il 1° gennaio 2023, l'art. 633 cpv. 3 CO contiene diversi aspetti relativi alla costituzione e alla liberazione in contanti: secondo la prima parte della frase, sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella valuta in cui è denominato il capitale azionario, ad esempio la liberazione di un capitale azionario in euro con questa valuta. Secondo la seconda parte della frase, anche i versamenti in altre valute liberamente convertibili nel capitale azionario sono considerati conferimenti in denaro. Una situazione del genere si verifica, ad esempio, quando un capitale azionario in franchi viene liberato in dollari statunitensi ed euro. Ciò corrisponde alla prassi delle autorità del registro di commercio dal 1999 per quanto riguarda il rapporto tra valuta estera e capitale azionario in franchi.
5 Il progetto preliminare conteneva un'altra frase che stabiliva che i conferimenti in denaro dovevano coprire l'importo di emissione al momento della decisione di constatazione. Non è necessario ripetere questa indicazione. Nell'ambito dell'atto costitutivo, i fondatori devono constatare, ai sensi dell'art. 629 cpv. 2 n. 3 CO, che i requisiti statutari e legali relativi ai conferimenti effettuati sono soddisfatti al momento dell'atto costitutivo. In caso di conferimenti in una valuta diversa da quella in cui è denominato il capitale azionario, essi devono quindi accertare che questi, tenendo conto del tasso di cambio corrente, coprano almeno l'importo dei conferimenti da effettuare. Il versamento mediante valuta estera va distinto dalla nuova possibilità di capitale azionario in valuta estera.
II. Versamento del conferimento (in denaro)
A. Versamento
1. Entità del capitale da depositare
6 Nella dottrina è da tempo controverso se l'obbligo di deposito si applichi solo al valore nominale delle azioni sottoscritte o all'intero importo di emissione (capitale nominale più aggio):
7 Secondo la dottrina più rigorosa e anche secondo il Tribunale federale, il testo dell'art. 633 cpv. 1 CO si riferisce a tutti i conferimenti in denaro e non solo ai conferimenti sul valore nominale. Oggetto del versamento sono quindi sia il valore nominale che l'aggio, e la conferma del versamento del capitale deve riferirsi di conseguenza all'intero importo di emissione.
8 La dottrina prevalente e la prassi del registro di commercio ritengono invece sufficiente il deposito del valore nominale. Ciò appare più appropriato, poiché nel registro di commercio viene pubblicato solo l'importo nominale e corrisponde anche alla prassi del registro di commercio che al momento dell'iscrizione venga verificato solo il deposito del valore nominale. In definitiva, il deposito serve a proteggere i terzi che non si aspettano versamenti superiori al capitale nominale iscritto nel registro di commercio. Il fatto che per la società sia più vantaggioso disporre direttamente di denaro piuttosto che di un credito che potrebbe non essere interamente esigibile non cambia nulla, poiché si tratta di un problema legato alla scadenza differita dell'aggio e non al versamento su un conto bloccato.
9 È possibile dichiarare l'agoio esigibile in un momento successivo nell'atto costitutivo autenticato. In tal caso, esso deve essere versato solo alla scadenza. Secondo una parte della dottrina, tuttavia, anche il sovrapprezzo versato successivamente deve essere depositato su un conto vincolato di una banca, che deve rilasciare una conferma di versamento di capitale per l'importo del sovrapprezzo versato successivamente. Finché il sovrapprezzo non è stato interamente versato, devono essere rispettate le disposizioni relative alle azioni parzialmente liberate.
2. Contributi non qualificabili come conferimenti in denaro
10 Le criptovalute o i token di pagamento come Bitcoin (BTC) o Ether (ETH) o le stablecoin come USD Coin (USDC) non sono considerati mezzi di pagamento legali o valute legali in Svizzera. Di conseguenza, è esclusa la liberazione in criptovalute o stablecoin mediante conferimento in contanti. Di conseguenza, anche secondo la legislazione vigente, una società per azioni non può costituire un capitale azionario denominato in criptovalute (token di pagamento) o stablecoin.
11 È invece possibile liberare il capitale azionario mediante criptovalute o token di pagamento come stablecoin come conferimento in natura, purché siano soddisfatti i requisiti pertinenti nel singolo caso.
12 Nel 2018, a seguito del forte aumento delle richieste di assoggettamento relative alle Initial Coin Offerings («ICO»), la FINMA ha dichiarato che nella classificazione dei token segue un approccio basato sulla funzione economica. Secondo la FINMA, alla «categoria “token di pagamento” (equivalente a “criptovalute” pure)» sono assegnati «i token che sono effettivamente o, secondo l'intenzione dell'organizzatore, destinati ad essere accettati come mezzo di pagamento per l'acquisto di beni o servizi o che servono al trasferimento di denaro e valori». Gli esempi più noti di token di pagamento o criptovalute sono Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH).
13 La FINMA si è già espressa più volte anche in merito alla classificazione giuridica e, in particolare, ai rischi e ai requisiti relativi alle stablecoin. Le stablecoin si differenziano dagli altri token in quanto utilizzano un «meccanismo di stabilizzazione sotto forma di collegamento a uno o più valori patrimoniali sottostanti, come ad esempio le valute nazionali». Se hanno una funzione di mezzo di pagamento comune nella pratica, le stablecoin si qualificano come token di pagamento. Gli esempi più noti di tali stablecoin denominate in dollari statunitensi sono Tether (USDT) e USD Coin (USDC).
3. Deposito
a. Banche e istituti fintech
14 Già prima della revisione del diritto azionario del 1° gennaio 2023, era relativamente indiscussa l'opinione maggioritaria secondo cui il deposito doveva essere effettuato presso un istituto in possesso di un'autorizzazione bancaria ai sensi della legge sulle banche. Il testo in vigore dal 1° gennaio 2019 fino alla revisione del diritto azionario del 2023 comprendeva infatti, oltre alle banche, anche le persone di cui all'art. 1b della legge sulle banche (i cosiddetti istituti fintech). Fino al 31 dicembre 2022 era in vigore il testo dell'art. 633 aOR, che parlava di «un istituto soggetto alla legge sulle banche dell'8 novembre 1934», che avrebbe quindi ammesso anche le conferme di versamento di capitale da parte di istituti fintech ai sensi dell'art. 1b LBCR. La dottrina riteneva (ancora) prevalentemente che il versamento dei depositi potesse essere effettuato solo su un conto presso una banca; la prassi del registro di commercio in materia era disomogenea.
15 La revisione del diritto azionario del 1° gennaio 2023 aveva rafforzato questa opinione (maggioritaria) modificando l'art. 633 cpv. 1 CO, il cui nuovo testo recita: «presso una banca ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge sulle banche dell'8 novembre 1934». Secondo il messaggio, questa modifica del testo precedente, che parlava di «istituti soggetti alla legge sulle banche dell'8 novembre 1934», non avrebbe dovuto avere alcun effetto sostanziale. Secondo un'interpretazione grammaticale, le società fintech ai sensi dell'art. 1b LBCR non sono banche e non possono quindi essere ricondotte all'art. 633 cpv. 1 CO.
16 Il messaggio relativo alla modifica della legge sulle banche del 6 settembre 2023 mira a garantire una maggiore certezza del diritto in vista dell'introduzione di una garanzia di liquidità statale in questo settore e propone una modifica dell'art. 633 cpv. 1 CO e dell'art. 653e cpv. 2 CO. Ai sensi dell'art. 633 cpv. 1 CO, i versamenti di capitale devono poter essere depositati presso una «banca ai sensi dell'articolo 1a della legge sulle banche dell'8 novembre 1934 (LBCR) o presso una persona ai sensi dell'articolo 1b LBCR». Poiché una persona ai sensi dell'articolo 1b LBCR può già fornire servizi bancari alle imprese e non vi sono ostacoli materiali all'accettazione di depositi ai sensi dell'articolo 633 CO, al fine di evitare ambiguità occorre precisare che tale compito può essere svolto non solo da una banca in senso stretto, ma anche da persone ai sensi dell'articolo 1b LBCR. Seguendo la stessa logica, nell'art. 653e cpv. 2 CO sarebbe opportuno inserire un riferimento a queste persone in relazione alla prestazione di depositi in caso di aumento del capitale condizionato.
17 Con la comunicazione pratica del 30 novembre 2023, l'Ufficio federale del registro di commercio («UFRC») ha confermato, ancora prima della modifica legislativa sopra menzionata, che «le conferme di versamento di capitale da parte di istituti fintech devono essere accettate dalle autorità del registro di commercio».
18 È insufficiente, ad esempio, il deposito del contributo in denaro presso un organo della società in fase di costituzione o su un conto cliente di un notaio o su un conto di una banca all'estero che non dispone di un'autorizzazione della FINMA.
19 Il 22 ottobre 2025 il Consiglio federale ha annunciato che le modifiche all'LIsFi mirano a rafforzare le condizioni quadro per le tecnologie finanziarie innovative, in particolare nel settore delle criptovalute, delle stablecoin e dei servizi di pagamento, garantendo al contempo la protezione dei clienti, degli investitori e del mercato. In tal modo, l'«autorizzazione Fintech» ai sensi dell'art. 1b LBCR sarà trasferita alla LIsFi e sostituita dalla categoria di autorizzazione «istituto di pagamento». Si precisa inoltre che, in questo contesto, dovrebbe essere giustificato poter depositare i propri fondi ai sensi dell'art. 633 e dell'art. 653e CO non solo presso le banche, ma anche presso gli istituti di pagamento. Il progetto fa parte della consultazione, che durerà fino al 6 febbraio 2026.
20 Per istituto di pagamento ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. f. VE-LIsFi in combinato disposto con l'art. 51a cpv. 1 VE-LIsFi si intende «chi, senza disporre di un'autorizzazione come banca ai sensi della LBCR, opera principalmente nel settore finanziario e accetta a titolo professionale fondi di clienti o si propone pubblicamente a tal fine, ma non li remunera con interessi e li investe solo come previsto dall'articolo 51i».
b. Banche autorizzate dalla FINMA o istituti fintech
21 Dal riferimento contenuto nell'art. 633 cpv. 1 CO, secondo cui il versamento su un conto di deposito in capitale presso una banca (o un istituto fintech) deve avvenire in conformità alla legge sulle banche, deriva l'obbligo di deposito presso un istituto con sede in Svizzera ai sensi della LBCR. Ciò comprende anche le «banche estere in Svizzera» ai sensi dell'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera (ordinanza sulle banche estere-FINMA; RS 952.111), purché queste dispongano di un'autorizzazione FINMA come succursale ai sensi dell'art. 4 OBE-FINMA.
22 In sintesi, il deposito del capitale versato è possibile presso:
una banca con sede in Svizzera e autorizzata o un istituto fintech con sede in Svizzera e autorizzato; oppure
una banca estera con sede all'estero tramite la sua filiale con sede in Svizzera e autorizzata dalla FINMA.
23 Non soddisfano i requisiti di cui all'art. 633 CO i versamenti di capitale effettuati presso:
banche estere;
rappresentanze svizzere di banche estere; o
altri istituti finanziari svizzeri soggetti a leggi sui mercati finanziari diverse dalla LBCR.
24 Per verificare nella pratica se un istituto soddisfa i requisiti di cui all'art. 633 cpv. 1 CO, è possibile consultare gli elenchi pubblici della FINMA:
Elenco FINMA «Banche e case di effetti autorizzate», dal quale risultano anche le succursali di banche estere (le rappresentanze ai sensi dell'art. 14 OSE-FINMA non sono invece elencate);
Elenco delle persone autorizzate dalla FINMA ai sensi dell'art. 1b LBCR (cosiddetta autorizzazione Fintech).
25 I due elenchi ufficiali della FINMA – «Banche e case di investimento autorizzate» e «Persone autorizzate dalla FINMA ai sensi dell'art. 1b LBCR (autorizzazione fintech)» – vengono aggiornati continuamente dalla FINMA, ogni volta che è necessario e in caso di modifiche dello status di autorizzazione. In pratica, il modo più semplice per trovare questi elenchi è utilizzare la funzione di ricerca sul sito web della FINMA, inserendo i termini «Elenco banche» o «Elenco fintech». Entrambi gli elenchi sono disponibili al pubblico in formato PDF ed Excel per la consultazione e il download.
26 Non è necessario che il deposito del versamento avvenga presso una banca o un istituto fintech con sede o succursale nello stesso luogo o nello stesso Cantone in cui ha sede la società di nuova costituzione. Per motivi pratici, le società di nuova costituzione scelgono di norma già per il versamento del capitale un istituto attraverso il quale intendono successivamente anche effettuare le operazioni di pagamento o usufruire di altri servizi bancari per loro rilevanti. Non vi è alcun obbligo o restrizione in tal senso. Ciò presenta tuttavia il vantaggio che la procedura di apertura del conto deve essere espletata solo presso un istituto e non presso due.
c. Modelli tariffari
27 Nella pratica, le banche e gli istituti fintech tendono ad applicare diversi modelli di pricing per i conti di versamento del capitale:
Le banche tendono (almeno attualmente) ad applicare commissioni percentuali dello 0,1-0,5% del capitale versato, con commissioni minime di CHF 200-300 e commissioni massime di CHF 2'000-5'000 (con eccezioni di singole banche che mettono a disposizione conti di deposito in capitale gratuitamente);
Gli istituti fintech che offrono conti di versamento del capitale tendono ad applicare approcci diversi, con commissioni fisse che vanno da CHF 249 a offerte gratuite (in caso di apertura di ulteriori conti).
B. Rilascio del versamento
1. Contenuto (minimo) della conferma di versamento
28 Dopo il deposito del versamento, la banca o l'istituto fintech rilascia un certificato formale, la cosiddetta conferma di versamento. Ai fini della protezione del capitale, tale conferma di versamento deve contenere i seguenti elementi (minimi):
«la società da costituire deve essere chiaramente identificabile;
deve essere indicata la somma depositata (in caso di liberazione in valuta estera con controvalore in franchi svizzeri); e
deve essere espressamente indicato che la somma è depositata su un conto bloccato a favore della società».
2. Prassi
29 «L'art. 633 cpv. 2 CO prescrive che l'importo versato possa essere sbloccato solo dopo che la società è stata iscritta nel registro di commercio. Lo stesso vale anche per l'aumento di capitale.»
30 Il rilascio dell'importo ai sensi dell'art. 633 cpv. 2 CO avviene in pratica di norma già prima della pubblicazione dell'iscrizione nella Gazzetta ufficiale svizzera del commercio (GUSC), e precisamente già dopo la presentazione dell'estratto giornaliero del registro disponibile presso l'Ufficio cantonale del registro di commercio e dopo la conferma dell'UCC che nulla ostacola l'iscrizione. Su richiesta, l'Ufficio cantonale del registro di commercio informa le persone che hanno presentato la domanda non appena l'iscrizione è stata approvata dall'UFFT.
31 La maggior parte delle banche accetta anche gli estratti del registro giornaliero autenticati dall'Ufficio cantonale del registro di commercio prima della pubblicazione nella FOSC e dell'inserimento nel registro principale. Si tratta di informazioni che, ai sensi dell'art. 34 ORC, vengono comunicate su richiesta alle persone che hanno presentato la relativa domanda di iscrizione nel registro di commercio non appena l'UFRC ha approvato l'iscrizione. Ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 ORC, questi estratti giornalieri recano la dicitura «Approvazione URAF» e vengono inviati dagli uffici del registro di commercio competenti, dietro pagamento di una tassa supplementare, anche per e-mail in formato PDF.
3. Rimborso del capitale depositato in caso di mancata costituzione o aumento di capitale
32 Non esiste alcuna disposizione legale per il caso in cui, dopo il deposito del versamento a disposizione esclusiva della società, la costituzione non venga portata a termine. In pratica, la banca o l'istituto fintech deve restituire gli importi ai depositanti non appena riceve una dichiarazione del pubblico ufficiale incaricato in merito al fallimento della costituzione.
33 Tuttavia, l'ufficiale pubblico può rilasciare alla banca o all'istituto fintech una dichiarazione in tal senso solo se è effettivamente disponibile solo una conferma di versamento del capitale in originale. Se il versante dispone di un ulteriore originale, la banca o l'istituto fintech si assume il rischio, in caso di rimborso, che nel frattempo sia stata ottenuta fraudolentemente la costituzione. Per contrastare tale rischio, una banca o un istituto fintech rilascia di norma un unico certificato di versamento in originale, indicando un periodo di validità.
34 Non esiste nemmeno una prassi notarile uniforme secondo cui sono accettabili solo conferme di versamento di capitale che, ad esempio, non siano più vecchie di tre mesi. La banca o l'istituto fintech può quindi bloccare il denaro anche per un periodo più lungo, ovvero fino a quando il rischio di un rimborso può essere considerato accettabile sulla base delle dichiarazioni del versante.
C. Versamento in valuta estera
1. Codificazione della prassi
35 La nuova disposizione dell'art. 633 cpv. 3 CO codifica la prassi precedente dell'EHRA, secondo la quale sono considerati conferimenti in denaro non solo i versamenti nella valuta in cui è denominato il capitale azionario, ma anche le valute liberamente convertibili nel capitale azionario. Il versamento non deve quindi essere effettuato in una valuta essenziale per l'attività commerciale né in una valuta ammessa dal Consiglio federale per il capitale nominale ai sensi dell'art. 621 cpv. 2 CO. Il versamento in valuta estera è una prassi consolidata dal 2004. Secondo il messaggio relativo alla revisione del diritto azionario del 1° gennaio 2023, questa dovrebbe essere una prassi delle autorità del registro di commercio già dal 1999.
36 Le valute che possono essere utilizzate come capitale azionario sono elencate nell'allegato 3 dell'ordinanza sul registro di commercio. Attualmente sono le seguenti:
Sterlina britannica / GBP;
Euro / EUR;
dollaro statunitense / USD;
yen giapponese / JPY.
37 Le seguenti valute sono generalmente considerate pienamente convertibili:
dollaro statunitense / USD;
euro / EUR;
franco svizzero / CHF;
sterlina britannica / GBP;
yen giapponese / JPY;
dollaro canadese / CAD;
dollaro australiano / AUD;
dollaro neozelandese / NZD;
corona norvegese / NOK;
corona svedese / SEK;
corona danese / DKK;
dollaro di Singapore / SGD;
dollaro di Hong Kong / HKD;
won sudcoreano / KRW.
2. Rispetto del controvalore minimo di CHF 100 000
38 Il progetto preliminare del messaggio conteneva un'altra frase che stabiliva che i depositi in denaro dovevano coprire l'importo di emissione al momento della decisione di constatazione. Non è necessario ripetere questa indicazione. Il messaggio precisa inoltre che, nell'atto costitutivo, i fondatori devono attestare, conformemente all'articolo 629 cpv. 2 numero 3 CO, che i requisiti statutari e legali relativi ai conferimenti effettuati sono soddisfatti al momento dell'atto costitutivo. In caso di conferimenti in una valuta diversa da quella in cui è denominato il capitale azionario, essi devono quindi accertare che questi coprano almeno l'importo dei conferimenti da effettuare, tenendo conto del tasso di cambio corrente.
39 In caso di versamenti in valuta estera, nella pratica possono verificarsi casi in cui la «correzione del tasso di cambio con il margine di sicurezza» comporta il versamento sul conto di deposito del capitale di un importo superiore all'importo di emissione. La situazione è simile se la valuta estera continua ad apprezzarsi fino al momento della registrazione. Secondo la dottrina tradizionale, l'«eccedenza» deve confluire nelle riserve occulte come aggio e rimanere nella società. Secondo la prassi più recente, invece, l'importo in eccesso deve essere assegnato alla riserva legale di capitale.
3. Le criptovalute non sono valute estere
40 Le criptovalute non sono considerate depositi in denaro o in contanti, ma possono essere apportate tramite conferimento in natura.
D. Iscrizione nel registro di commercio
41 Al momento della registrazione di una costituzione presso l'ufficio del registro di commercio devono essere presentati numerosi documenti giustificativi. Uno di questi è la conferma o l'attestato di versamento dell'istituto. Tuttavia, questo non deve essere presentato se l'istituto è menzionato nell'atto costitutivo.
Ringraziamenti
Un ringraziamento speciale va a Gilles Quetting per il prezioso supporto nella ricerca per questo articolo.
La presente pubblicazione riflette esclusivamente l'opinione personale degli autori e non vincola la FINMA.
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