-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
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- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
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- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
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- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
I. Storia delle origini
1 La formulazione secondo cui le proposte elettorali epurate sono chiamate liste e l'obbligo di assegnare alle liste un numero d'ordine erano già contenuti nella Legge sulle elezioni del Consiglio nazionale del 1919 e sono stati incorporati senza modifiche nella LDP nel 1976. Secondo la Legge sulle elezioni del Consiglio nazionale, le liste erano numerate "secondo l'ordine in cui erano state ricevute". Nella CPD si è rinunciato a questo passaggio "per evitare la competizione spesso esagerata secondo i primi numeri delle liste", come scrisse il Consiglio federale nel suo messaggio. Da allora, è stato lasciato ai Cantoni il compito di decidere in base a quali regole assegnare i numeri di lista.
II. Significato della disposizione
A. Generale
2 La disposizione prevede che le proposte elettorali rivedute siano chiamate liste e che, per motivi di organizzazione elettorale, siano dotate di numeri di serie. Le norme che regolano l'assegnazione dei numeri di serie sono di competenza della legge cantonale.
B. Confronto tra le leggi
3 I Cantoni di lingua tedesca hanno adottato la formulazione della LDP, in base alla quale le proposte elettorali scartate sono designate come liste. Nelle elezioni parlamentari cantonali, alle liste vengono assegnati anche numeri d'ordine. I criteri utilizzati sono solitamente la forza del partito (che viene definita in modo diverso) e/o il momento in cui vengono ricevute le candidature; in alcuni casi, si procede anche a un sorteggio. I Cantoni di Glarona, Ticino, Vaud e Ginevra adottano una procedura di sorteggio puro, in cui tutti i numeri delle liste vengono estratti a sorte. Esistono anche altri modelli, ad esempio nel Cantone di Zugo le liste sono numerate in ordine alfabetico in base al nome.
III. Liste
A. Terminologia (cpv. 1)
4 La disposizione stabilisce che le "proposte elettorali" devono essere denominate "liste" dopo essere state chiarite. Questa terminologia corrisponde a un uso ufficiale o accademico. In pubblico, nelle comunicazioni dei partiti e nei media, le "proposte elettorali" sono già indicate come "liste". Si parla di presentazione di liste, di liste maschili e femminili di un partito, di numeri di lista, di responsabili di lista, ecc. Nel testo giuridico francese, le proposte elettorali sono chiamate "listes de candidatures" e le liste "listes électorales", in pubblico si parla semplicemente di "listes" e anche nella legge elettorale parlamentare cantonale, prima e dopo la fase di depurazione, si parla spesso di "listes" senza un'aggiunta chiarificatrice.
B. Numeri d'ordine (cpv. 2)
5 Secondo questa disposizione, le liste devono essere dotate di numeri d'ordine (numeri di lista). Ciò è necessario per motivi organizzativi: I numeri di lista sono determinanti per l'ordine di pubblicazione delle liste, per l'ordine delle liste nel blocco delle schede elettorali, per la registrazione delle liste nel sistema informatico elettorale, ecc. Inoltre, i numeri di lista servono anche a orientare l'elettorato.
6 Le regole per l'assegnazione dei numeri di lista nelle elezioni del Consiglio nazionale sono stabilite dalla legge cantonale e sono varie. I criteri sono solitamente (in forme diverse) la forza del partito e/o il momento di ricezione delle proposte elettorali; in alcuni casi si ricorre anche a procedure di sorteggio (anche queste in forme diverse).
7 DDi seguito sono riportate le regole per l'assegnazione dei numeri di lista in alcuni Cantoni selezionati (una panoramica delle elezioni del Consiglio nazionale del 2023 è disponibile sul sito web della Cancelleria federale).
Zurigo: i numeri di lista vengono inizialmente assegnati in base alla forza dei partiti, prima alle liste rappresentate in Consiglio nazionale in base ai voti di partito ottenuti nelle ultime elezioni del Consiglio nazionale nel Cantone (la lista con il maggior numero di voti riceve il numero 1), poi alle liste non rappresentate in Consiglio nazionale ma rappresentate nel Consiglio cantonale in base ai voti di partito ottenuti nelle ultime elezioni del Consiglio cantonale, seguite come terza categoria dalle liste (precedentemente non prese in considerazione) che sono in collegamento sub-lista con una lista rappresentata in Consiglio nazionale, sempre in base ai voti di partito ottenuti nelle ultime elezioni del Consiglio nazionale. I numeri delle liste rimanenti vengono estratti a sorte.
Berna: le liste sono numerate in base al numero di voti di partito ottenuti nelle ultime elezioni del Consiglio nazionale, sommando i voti di partito di più liste dello stesso raggruppamento politico. Le liste dello stesso raggruppamento politico sono numerate progressivamente. Le liste che si candidano per la prima volta ricevono un numero di lista assegnato.
Argovia: le liste sono numerate in base alla forza del partito (numero di voti del partito nell'ultima elezione del Consiglio nazionale) con numeri, le liste dello stesso raggruppamento politico sono inoltre contrassegnate da una lettera (lista 1a, 1b, 1c ecc.). I numeri di lista per le nuove liste presentate vengono estratti a sorte.
San Gallo: Le liste sono numerate in base alla forza del partito (numero di voti del partito nell'ultima elezione del Consiglio nazionale) con numeri, le liste dello stesso raggruppamento politico sono inoltre contrassegnate da una lettera (lista 1a, 1b, 1c ecc.). I numeri di lista per le liste appena presentate sono assegnati in base all'ordine di ricezione delle liste; i numeri di lista per le liste ricevute nello stesso giorno sono assegnati per sorteggio.
Turgovia: le liste vengono assegnate in base all'ordine di ricezione delle proposte elettorali. Tra le proposte elettorali ricevute nello stesso giorno, il numero di lista viene estratto a sorte.
Ticino, Vaud, Ginevra: i numeri di lista di tutte le liste sono estratti a sorte.
Basilea Città: le proposte elettorali di partiti e gruppi che hanno partecipato alla precedente elezione proporzionale con lo stesso nome o "con una pretesa di successione incontestata" ricevono un numero ordinale tradizionale.
Zug: le liste sono numerate in ordine alfabetico secondo le lettere iniziali dei titoli (nomi delle liste).
8 Le regole per l'assegnazione dei numeri di lista sono un argomento costante nei dibattiti sulla legge elettorale. Sebbene non sia chiaramente dimostrabile, si presume, almeno in alcuni partiti, che un numero di lista basso possa dare un vantaggio elettorale. In base a questo presupposto, la distribuzione dei numeri di lista in base alla forza del partito disturba la parità di trattamento di tutti i gruppi di candidati che deve essere garantita dall'autorità elettorale, poiché favorisce i grandi partiti. L'assegnazione dei numeri in base al momento di ricezione delle proposte elettorali ha lo svantaggio che, come dimostra la pratica, ci sono continue discussioni sul tipo di modifiche che fanno perdere il numero assegnato a una proposta e la fanno considerare come nuova. Una numerazione consecutiva delle liste dello stesso raggruppamento rende più chiaro il tableau delle liste, ma rafforza anche i punti deboli di entrambi i modelli (forza dei partiti o data di ricezione). In definitiva, la soluzione dei Cantoni Ticino, Vaud e Ginevra, in cui tutti i numeri di lista sono determinati per sorteggio, sembra essere la più equa, soprattutto per quanto riguarda le pari opportunità per partiti e gruppi.
I materiali
Beschluss des Regierungsrats des Kantons Bern vom 12.8.1987 «betreffend die Nummerierung der Listen bei den Nationalratswahlen» (BSG 141.122).
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975 (BBl 1975 I 1317).