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Commento su
Art. 28 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])

Un commentario di Julian Mausbach

Editato da Damian K. Graf

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I. Orientamento

1 L'articolo 28 mira a garantire l'assistenza giudiziaria, concedendo al contempo restrizioni all'uso delle informazioni o del materiale. In tal modo, la parte richiesta è messa in grado di fornire informazioni o materiale particolarmente sensibili solo a determinate condizioni. Tale protezione può consistere nel limitare l'uso delle informazioni allo scopo per cui è stata concessa l'assistenza o nel definire la cerchia dei destinatari, stabilendo che le informazioni o il materiale forniti non possono essere diffusi al di fuori delle autorità di polizia giudiziaria della parte richiedente. In questo senso, l'articolo 28 va inteso come una norma di mediazione classica, che da un lato è vincolata allo scopo fondamentale dell'assistenza giudiziaria e dall'altro agli interessi legittimi alla protezione (dei dati) delle informazioni e dei materiali in questione.

2 L'approccio di mediazione è garantito dal fatto che l'articolo 28 prevede un obbligo di riservatezza. Secondo tale disposizione, l'autorità ricevente è tenuta a trattare in modo riservato le informazioni ricevute da un altro Stato. Ciò significa che le informazioni non possono essere rese pubbliche o trasmesse a terzi non autorizzati.

3 Esiste inoltre il principio della destinazione specifica. In base a tale principio, lo Stato ricevente può utilizzare le informazioni solo per gli scopi per cui sono state originariamente trasmesse. Ciò significa che le informazioni non possono essere utilizzate per altri scopi o in altri procedimenti senza il consenso dello Stato che le ha trasmesse.

4 A ciò si aggiunge il fatto che anche le deroghe alla destinazione specifica sono soggette al consenso. Se lo Stato ricevente intende utilizzare le informazioni per scopi diversi da quelli previsti dalla destinazione, deve ottenere il consenso dello Stato che le ha trasmesse. Si garantisce così che il controllo sull'utilizzo delle informazioni rimanga nelle mani dello Stato che le ha originariamente fornite.

5 L'articolo 28 può quindi essere considerato un elemento centrale della cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità informatica. Esso garantisce che le informazioni scambiate tra Stati siano trattate in modo confidenziale e utilizzate solo per lo scopo previsto. L'articolo 28 crea quindi una base per lo scambio internazionale di informazioni in un clima di fiducia e sostiene il rispetto delle norme nazionali e internazionali in materia di protezione dei dati.

II. Ambito di applicazione (art. 28 cpv. 1)

6 L'art. 28 si applica solo se non esiste alcun trattato di assistenza giudiziaria o accordo basato su norme uniformi o reciproche tra la parte richiedente e la parte richiesta. Gli accordi e i trattati di assistenza giudiziaria esistenti, con particolare riferimento all'assunzione di prove, in particolare la Convenzione dell'8 novembre 1990 relativa al riciclaggio, all'identificazione, al sequestro e al confiscazione dei proventi di attività criminali, la Convenzione europea del 20 aprile 1959 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale o il Secondo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale devono essere osservati ai sensi del cpv. 1 e comportano che l'art. 28 sia sostituito da questi ultimi in non pochi procedimenti di assistenza giudiziaria.

7 Se è in vigore un tale trattato o accordo, le disposizioni in materia di riservatezza e di limitazioni dell'uso sostituiscono l'art. 28. Ciò vale in ogni caso, a meno che le parti non abbiano espressamente convenuto l'applicazione dell'art. 28 cpv. 2-4. Per la maggior parte delle procedure di assistenza giudiziaria che coinvolgono le autorità svizzere, si presume che l'assistenza giudiziaria ai sensi del cpv. 1 sia fornita in base alle convenzioni e ai trattati di assistenza giudiziaria pertinenti.

8 Se e in che modo esista altrimenti un accordo tra la Svizzera e altri Stati non partecipanti alle convenzioni sull'assistenza giudiziaria citate, che escluda l'applicabilità dell'art. 28, stabilisca proprie norme di riservatezza o ricorra comunque all'art. 28 cpv. 2-4, deve essere verificato caso per caso in base alle specificità di ciascun Paese. A tal fine è utile consultare l'elenco dei trattati bilaterali e multilaterali in materia di assistenza giudiziaria penale redatto dall'Ufficio federale di giustizia.

9 Se esiste una regolamentazione tra le parti, si applica esclusivamente questa. In questo modo, grazie alla chiara disposizione del cpv. 1, si evitano sovrapposizioni con altri trattati bilaterali e multilaterali di assistenza giudiziaria esistenti e accordi analoghi, cosicché nella pratica le autorità competenti possono attenersi alla regolamentazione consueta e non è necessario chiarire il rapporto tra convenzioni concorrenti o addirittura contraddittorie.

III. Condizioni restrittive (art. 28 cpv. 2)

10 Il cpv. 2 consente alla Parte contraente richiesta di porre due tipi di condizioni. Essa può innanzitutto fornire le informazioni o i documenti a condizione che questi rimangano riservati se e nella misura in cui la richiesta non possa essere soddisfatta in altro modo (lett. a; paragonabile alla riservatezza dell'identità di un informatore).

11 Inoltre, può essere imposta la condizione che le informazioni o i documenti trasmessi non possano essere utilizzati per indagini o procedimenti diversi da quelli indicati nella richiesta (lett. b).

12 La limitazione dell'uso delle informazioni e dei documenti trasmessi deve essere espressamente richiesta dalla parte contraente richiesta. Ciò vale anche per la condizione del trattamento riservato, come risulta già dal testo della norma, che prevede che la trasmissione sia subordinata a una condizione e che quindi si attenda un'attività da parte della parte richiesta.

13 Se non viene espressamente dichiarata tale condizione, la parte richiedente non è soggetta ad alcuna restrizione.

14 In particolare, con la seconda condizione, il principio di specialità sancito dall'articolo 67 AIMP, che riveste un'importanza fondamentale nella prassi, trova riscontro anche nell'articolo 28. Secondo tale principio, gli atti e le informazioni trasmessi non possono essere utilizzati nello Stato richiedente in procedimenti relativi a fatti per i quali l'assistenza giudiziaria non è ammessa, né per l'inchiesta né come prova. In Svizzera, tale divieto si estende anche e in particolare ai reati che, secondo la concezione svizzera, hanno carattere politico, militare o fiscale.

15 Nel quadro dei negoziati sulla Convenzione sulla criminalità informatica sono state riconosciute due eccezioni alla possibilità di limitare l'utilizzo. Queste sono quindi implicitamente contenute nelle disposizioni del capoverso e, in tal senso, sono a loro volta limitative, in quanto non comportano una restrizione dell'utilizzo.

16 La prima limitazione deriva dai principi giuridici fondamentali di molti Stati, che esigono che le informazioni e il materiale che costituiscono prove a discarico di un imputato siano comunicati alla difesa o a un'autorità giudiziaria. Se le informazioni o il materiale forniti costituiscono tali prove, non si può prevedere né esigere una violazione dei principi giuridici fondamentali.

17 Analogamente, una limitazione non si estende ai procedimenti giudiziari pubblici. Il materiale trasmesso nell'ambito di accordi di assistenza giudiziaria e destinato ad essere utilizzato in un procedimento giudiziario che è normalmente pubblico non può essere oggetto di una restrizione di utilizzo corrispondente.

IV. Impossibilità di soddisfare le condizioni (art. 28 cpv. 3)

18 Il cpv. 3 stabilisce invece l'obbligo della parte richiedente di reagire immediatamente a una condizione qualora non possa soddisfarla. La parte richiedente deve comunicare senza indugio tale circostanza alla parte richiesta. Quest'ultima ha il diritto di verificare e decidere se intende comunque fornire le informazioni, pur essendo a conoscenza dell'impossibilità di soddisfare la condizione, quindi in ultima analisi a titolo incondizionato. A questo proposito, si potrà pretendere il rispetto dei principi dell'assistenza giudiziaria, il che, alla luce della decisione, significa che, nell'ottica della comprensibilità per la parte richiesta, essa ha il diritto di avvalersi del margine di discrezionalità di cui dispone anche in questo caso.

19 Se non viene comunicato immediatamente che una condizione non può essere soddisfatta, tale condizione è valida come condizione vincolante, come nel caso di un'accettazione esplicita della condizione.

V. Informazioni sull'utilizzo (art. 28 cpv. 4)

20 Il cpv. 4 costituisce un livello di controllo. La parte che trasmette le informazioni o il materiale ha la possibilità di farsi un'idea dell'utilizzo delle informazioni e dei materiali messi a disposizione in base a una condizione di cui al cpv. 2. A tal fine, la parte richiesta può esigere dalla parte contraente richiedente che fornisca indicazioni sull'utilizzo delle informazioni o dei documenti. Tali informazioni devono essere sufficientemente dettagliate e complete da consentire almeno la verifica del rispetto delle condizioni.

21 In definitiva, ciò non serve solo al controllo della parte richiedente, ma garantisce anche che la parte richiesta possa adempiere agli obblighi che le incombono, in particolare quello di garantire che non vi sia violazione dell'art. 67 AIMP.

I materiali

Botschaft über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarates über die Cyberkriminalität, BBl 2010 4697 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2010/813/de, zuletzt besucht am 19.2.2025 (zit. Botschaft CCC).

Explanatory Report to the Convention on Cybercrime Budapest, 23.XI.2001, https://rm.coe.int/16800cce5b, zuletzt besucht am 19.2.2025 (zit. Explanatory Report).

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DOI (Digital Object Identifier)

10.17176/20250506-192535-0

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