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Art. 47a LPD
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In breve

L'art. 47a LPD chiarisce la questione di chi decide sulla ricusazione del commissario in caso di controversia. Il compito è assegnato al presidente della sezione del Tribunale amministrativo federale competente per la protezione dei dati. Questa soluzione preserva l'indipendenza dell'Incaricato e il fatto che non è vincolato da istruzioni.

I. Storia delle origini

1 L'art. 47a LPD è stato inserito nella LPD completamente rivista nell'ambito dell'iniziativa parlamentare SPK-N 21.443. Durante la stesura delle disposizioni di attuazione sul rapporto di lavoro del commissario, il Parlamento ha notato che non era chiaro chi avrebbe deciso sulla ricusazione del commissario in caso di controversia.

2 Le consuete competenze previste dal diritto del personale federale (superiore ai sensi dell'art. 94a cpv. 3 dell'UFAP) e dal diritto processuale amministrativo (autorità di vigilanza o autorità collegiale che esclude il membro interessato ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 della PA) erano fuori questione a causa della posizione speciale del commissario. Anche l'Assemblea federale unitaria o la Commissione giudiziaria, che in linea di principio sono responsabili delle decisioni del datore di lavoro nei confronti dell'Incaricato (cfr. art. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 17 giugno 2022 sul rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e delle informazioni; di seguito "ordinanza sul rapporto di lavoro dell'Incaricato"), erano fuori questione come organi decisionali a causa dell'indipendenza dell'Incaricato o del fatto che non è vincolato da istruzioni.

3 Il Parlamento ha colmato questa lacuna affidando al presidente della sezione del Tribunale amministrativo federale competente per la protezione dei dati la decisione su un licenziamento contestato del commissario. Questa competenza è ovvia, dal momento che il presidente della prima divisione del Tribunale amministrativo federale svolgeva già compiti speciali nel settore della protezione dei dati ai sensi della legge precedente (cfr. art. 30 cpv. 2 e art. 33 cpv. 2 aDPR).

II. Motivi di ricusazione del commissario

4 I motivi di ricusazione dell'Incaricato sono disciplinati in linea di principio dalla legge federale sul personale (art. 43 cpv. 3, prima frase, LPD in combinato disposto con. Art. 1 cpv. 2 dell'Ordinanza sul rapporto di lavoro del Commissario). Secondo l'art. 94a cpv. 1 dell'UFAP, il commissario deve astenersi dall'agire se potrebbe essere parziale in una questione a causa di un interesse personale o per altri motivi. È sufficiente l'apparenza di parzialità (art. 94a cpv. 1 UFAP). L'art. 94a cpv. 2 UFAP elenca (in modo non esaustivo) i seguenti motivi di parzialità:

  • il particolare rapporto di prossimità o di amicizia o inimicizia personale con persone fisiche e giuridiche coinvolte o interessate da una transazione o da un processo decisionale (lett. a) e

  • l'esistenza di un'offerta di lavoro da parte di una persona fisica o giuridica coinvolta o interessata da una transazione o da un processo decisionale (lett. b).

5 Per contro, nel contesto di un'indagine su una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati, si applicano le disposizioni del diritto processuale amministrativo e quindi i motivi di ricusazione di cui all'art. 10 cpv. 1 LPD sono applicabili (art. 94a cpv. 4 UFAP e art. 52 cpv. 1 LPD). Questi includono, tra l'altro

  • un interesse personale nella questione (art. 10 cpv. 1 lett. a LPD),

  • il matrimonio, l'unione domestica registrata o la convivenza di fatto con una parte (art. 10 cpv. 1 lett. b LDP),

  • parentela o affinità con una parte (art. 10 cpv. 1 lett. bbis APA), e

  • la rappresentanza di una parte o l'agire per una parte nella stessa questione (art. 10 cpv. 1 lett. c APA).

III. Decisione sulla ricusazione

6 I motivi di ricusazione sono di natura obbligatoria. Il delegato deve pertanto tenerne conto di propria iniziativa e portarli a conoscenza delle persone coinvolte. Se il delegato si ritira, il suo sostituto assume la direzione dei lavori.

7 Se invece la ricusazione del commissario è contestata, il presidente della divisione del Tribunale amministrativo federale competente per la protezione dei dati decide in merito (art. 47a LDP). La decisione può essere impugnata con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (artt. 82 e segg. e art. 92 LFK).

Le opinioni espresse riflettono il parere personale degli autori e non sono vincolanti per l'Ufficio federale di giustizia.

Bibliografia

Baeriswyl Bruno, Kommentierung zu Art. 47a DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski Dominika (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2023.

Petermann Büttler Judith, Kommentierung zu Art. 47a DSG, in: Bieri Adrian/Powell Julian (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Orell Füssli Kommentar, Zürich 2023.

Materiali

Bericht der SPK-N vom 27.1.2022 zur parlamentarischen Initiative 21.443 «Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Leiterin oder des Leiters des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten» (BBl 2022 S. 345).

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DOI (Digital Object Identifier)

10.17176/20230726-070341-0

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