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ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
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CODICE CIVILE
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CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
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LEGGE SUGLI AGENTI TERAPEUTICI
LEGGE FEDERALE SULL’ARMONIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE DEI CANTONI E DEI COMUNI
LEGGE SULLE BANCHE
- I. Considerazioni generali e analisi sistematica
- II. Base statutaria (comma 1)
- III. Importo dell’obbligo di versamento supplementare (comma 2)
- IV. Responsabilità (comma 3)
- Bibliografia
- I materiali
I. Considerazioni generali e analisi sistematica
1 L’art. 795 CO offre alle società a responsabilità limitata (SRL) la possibilità di prevedere nei propri statuti un obbligo di versamento supplementare a carico dei soci. Questa norma dispositiva costituisce uno specifico elemento di finanziamento interno e riflette la componente strutturale personalistica della SRL. Insieme al dovere di lealtà (art. 803 cpv. 2 CO) e alla possibilità di prestazioni accessorie statutarie (art. 796 CO), l’obbligo di versamento supplementare costituisce parte integrante della corresponsabilità dei soci sancita dal diritto societario, che nel diritto delle Sagl è accentuata in misura maggiore rispetto al diritto delle società per azioni.
2 Rispetto alla società per azioni, che ai sensi dell’art. 680 cpv. 1 CO non ammette ulteriori obblighi finanziari oltre al versamento del capitale, l’obbligo di versamento integrativo rappresenta una caratteristica distintiva della Sagl. La SA non prevede né un obbligo di versamento integrativo né un obbligo di prestazioni accessorie con funzione di finanziamento, poiché un tale obbligo violerebbe il principio strutturale della vincolazione del capitale.
A. Evoluzione e ridefinizione dell’obbligo di versamento supplementare nel diritto delle Sagl
1. L’obbligo di versamento supplementare come strumento di risanamento
3 Ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007, l’obbligo di versamento supplementare era concepito esclusivamente come misura di risanamento. Poteva essere richiesto solo in presenza di una perdita di bilancio (art. 803 cpv. 1, seconda frase, aOR). La sua funzione era quindi limitata esclusivamente alla prevenzione di un fallimento imminente. Anche dopo la revisione, l’obbligo di versamento supplementare rimane uno strumento di risanamento in senso lato: esso interviene prima dell’obbligo legale di risanamento in caso di perdita di capitale ai sensi dell’art. 820 in combinato disposto con l’art. 725a CO e consente quindi un «risanamento precoce». In concreto, l’art. 795a cpv. 2 n. 1 CO consente di esigere versamenti supplementari già nel momento in cui la somma del capitale sociale e delle riserve legali non è più coperta dal patrimonio della società.
4 Con la riforma delle Sagl del 2008, questa funzione di risanamento è stata ulteriormente estesa alle carenze di liquidità (art. 795a cpv. 2 n. 2 CO). Nel diritto delle società per azioni, con la legge federale del 19 giugno 2020 (diritto delle società per azioni), in vigore dal 1° gennaio 2023, è stato introdotto l’art. 725 CO, che prevede sia un obbligo di vigilanza che un obbligo di intervento in caso di imminente insolvenza e li impone al consiglio di amministrazione. Ai sensi dell’art. 820 CO, tali obblighi di vigilanza e di intervento si applicano anche alla Sagl. L’art. 795a cpv. 2 n. 2 CO concretizza tali obblighi, mettendo a disposizione della direzione uno strumento disciplinato dalla legge per richiedere versamenti supplementari in caso di imminente insolvenza. Non si tratta di un meccanismo automatico: spetta piuttosto alla discrezionalità imprenditoriale della direzione, nel rispetto della «business judgement rule», decidere se e quando ricorrere a tale strumento.
5 Un aspetto importante della riforma è anche il fatto che l’obbligo di versamenti supplementari non solo può essere utilizzato come strumento di crisi in caso di perdita di bilancio (art. 795a cpv. 2 n. 1 CO) o di difficoltà di liquidità (art. 795a cpv. 2 n. 2 CO) , ma che gli statuti possano anche prevedere inasprimenti ammissibili. Ad esempio, possono stabilire che i versamenti supplementari possano essere richiesti già quando il grado di copertura ammissibile è definito in modo più rigoroso, ad esempio quando tali versamenti possono essere richiesti già nel caso in cui il valore scenda al di sotto del doppio del capitale sociale e delle riserve legali. Dal punto di vista dogmatico, una clausola di questo tipo non va intesa come una modifica dell’art. 795a cpv. 2 n. 1 CO – tale fattispecie si applica direttamente per forza di legge e non è suscettibile di un inasprimento statutario –, bensì come un motivo di richiesta autonomo, definito nello statuto ai sensi del n. 3. Essa deve pertanto soddisfare i requisiti di determinatezza ivi previsti. Tali disposizioni fungono da «sistema di allerta precoce», il che è nell’interesse della società e dei suoi creditori, poiché la solidità finanziaria della Sagl deve essere ripristinata quanto prima. Questo ricorso preventivo per garantire la liquidità o rafforzare il capitale offre alla società un margine di manovra più ampio, senza che debbano essere soddisfatti i rigorosi requisiti di un aumento di capitale.
2. L’obbligo di versamento supplementare come strumento di finanziamento interno
6 La riforma della Sagl del 2008 ha comportato un cambiamento di paradigma fondamentale: l’obbligo di versamento supplementare è stato esteso dal punto di vista funzionale e da allora costituisce uno strumento di finanziamento interno, che serve non solo al risanamento (art. 795a cpv. 2 n. 1 e 2 CO), ma anche al rafforzamento attivo del capitale. A differenza di un aumento di capitale ai sensi degli art. 781 segg. CO, l’obbligo di versamento supplementare non richiede un aumento del capitale sociale nominale, ma mette a disposizione della società uno strumento flessibile per richiedere ai soci – oltre al versamento del capitale sociale – ulteriori risorse finanziarie, purché ciò sia previsto dallo statuto.
7 Soprattutto in fase di costituzione o nelle fasi di crescita, l’obbligo di versamenti supplementari consente di gravare in modo mirato su singoli soci con capacità contributiva, senza che gli altri soci debbano intervenire immediatamente nella stessa misura. Il capitale sociale nominale rimane invariato; tuttavia, i versamenti supplementari effettuati – purché effettivamente richiesti ed erogati – possono contribuire al rafforzamento del patrimonio netto economico, ad esempio attraverso la costituzione di riserve. L’obbligo di versamento supplementare offre quindi la possibilità di reagire in modo mirato alle situazioni finanziarie asimmetriche tra i soci: singoli soci possono apportare un maggiore contributo di capitale attraverso versamenti supplementari più elevati, mentre altri vengono esonerati – ad esempio tramite disposizioni statutarie, accordi individuali o l’esclusione di determinate quote dal suddetto obbligo. Una tale struttura differenziata consente di tenere conto delle rispettive possibilità economiche delle parti coinvolte e, al contempo, di mobilitare il capitale urgentemente necessario – sia per finanziare investimenti pianificati, sia per garantire la liquidità, sia per integrare il finanziamento esterno.
B. Finalità dell’obbligo di versamento supplementare
1. Garanzia della base patrimoniale
8 La richiesta di versamenti supplementari ai sensi dell’art. 795a cpv. 2 n. 1 e 2 CO serve a preservare la stabilità finanziaria della Sagl in caso di crisi. Obbligando i soci a mettere a disposizione mezzi supplementari, si rafforza la base patrimoniale della società.
9 La richiesta di conferimenti supplementari in caso di imminente carenza di liquidità o perdite di bilancio mira a consentire un risanamento tempestivo ed evitare la perdita di capitale o addirittura l’indebitamento eccessivo. L’obiettivo è garantire la continuità aziendale e impedire il verificarsi del fallimento. Di conseguenza, l’obbligo di versamenti supplementari contribuisce a sostenere in modo sostanziale il patrimonio sociale in situazioni critiche e ad attenuare in anticipo il rischio di insolvenza.
2. Mettere a disposizione mezzi per l’espansione
10 L’obbligo di versamento supplementare, in quanto strumento di finanziamento interno, può servire, oltre che a garantire la base di responsabilità, anche a scopi di espansione. L’art. 795a cpv. 2 n. 3 CO consente la richiesta di fondi propri supplementari in fasi economicamente stabili, purché ciò sia necessario per il perseguimento dello scopo sociale descritto nello statuto. Lo scopo di espansione consente alla società di reagire in modo mirato a esigenze di investimento prevedibili, ad esempio in caso di diversificazione del mercato o dei prodotti, progetti di ricerca, acquisizioni di partecipazioni o ampliamento mirato delle capacità.
3. Rafforzamento della solvibilità e tutela indiretta dei creditori
11 L’obbligo di versamento supplementare non produce alcun effetto diretto nei confronti di terzi, ma opera tra la società e i suoi soci: i creditori non hanno diritto a richiederne l’adempimento diretto, poiché si tratta di un obbligo interno fondato sullo statuto. Esso costituisce uno strumento statutario con cui la società può compensare perdite imminenti e stabilizzare la propria situazione finanziaria, in modo che i crediti dei creditori possano essere soddisfatti. In questo senso, l’obbligo di versamento supplementare ha un effetto preventivo – non perché i creditori possano attingere direttamente a tali versamenti, ma perché contribuisce a evitare che si verifichi un danno a loro carico.
12 Anche se l’obbligo di versamento integrativo è formalmente limitato al rapporto interno, esso può avere per i soci effetti economici paragonabili a quelli di una responsabilità esterna: che i fondi vengano versati alla società per essere poi trasferiti ai creditori o direttamente ai creditori stessi, dal punto di vista economico non fa alcuna differenza: in entrambi i casi il socio o la socia copre la perdita della società con il proprio patrimonio. In questa funzione, l’obbligo di versamento integrativo assume una funzione preventiva di tutela dei creditori, anche se i creditori stessi non hanno il diritto di esigere direttamente il versamento.
13 Un certo effetto verso l’esterno deriva anche dalla pubblicità: ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 lett. j ORC, in caso di obblighi di versamento supplementare esistenti, nel registro di commercio deve essere iscritto un riferimento alla loro descrizione dettagliata contenuta nello statuto. Anche se né l’importo concreto né le quote di capitale interessate risultano dall’iscrizione nel registro, tale riferimento segnala che la partecipazione è gravata da un ulteriore impegno finanziario – una circostanza che può certamente avere un peso nella valutazione della solvibilità da parte di terzi. In questo senso si può sostenere – al di là della dottrina vigente – che l’obbligo statutario di versamento supplementare possa avere una rilevanza indiretta ai fini della solvibilità. A sostegno di questa tesi – oltre all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio (art. 73 cpv. 1 lett. j OR) – vi è il fatto che la sua revoca è soggetta a una rigorosa procedura di tutela dei creditori ai sensi dell’art. 795c CO e che può essere realizzata in caso di fallimento (art. 795a cpv. 3 CO).
14 L’art. 795c cpv. 1 CO tutela gli interessi dei creditori garantendo che la società non possa sopprimere o ridurre unilateralmente gli obblighi di versamento supplementare in caso di perdita di bilancio. In tal modo la legge impedisce che la società, proprio in una fase di debolezza economica, si privi di fondi potenzialmente disponibili sui quali i creditori possono indirettamente fare affidamento. Per questi meccanismi di tutela, il legislatore si è espressamente ispirato alle norme sulla riduzione del capitale previste dal diritto delle società per azioni (art. 795c cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 782 cpv. 4 e gli art. 653j segg. CO): la riduzione o la soppressione dell’obbligo di versamento supplementare presuppone una procedura costitutiva. I creditori devono essere informati nella Gazzetta ufficiale svizzera del commercio che, al momento della registrazione dei propri crediti, possono richiedere garanzie (art. 653k cpv. 1 CO); la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione (art. 653k cpv. 2 CO). A ciò si aggiungono il bilancio intermedio, l’attestazione di un revisore autorizzato che confermi che i crediti dei creditori sono interamente coperti nonostante la riduzione (art. 653m cpv. 1 CO), l’autenticazione pubblica della delibera (art. 653n CO) e la sua iscrizione nel registro di commercio (art. 81 in combinato disposto con l’art. 77 ORC). La procedura ha lo scopo di avvertire tempestivamente i creditori, affinché possano richiedere garanzie o verificare i propri rapporti contrattuali prima che la modifica dello statuto diventi efficace. Lo stesso vale per l’art. 795b CO, che disciplina il rimborso dei versamenti supplementari già effettuati: Anche in questo caso si richiede cumulativamente che l’importo sia coperto da capitale proprio liberamente disponibile e che un revisore autorizzato lo confermi per iscritto. Ciò evidenzia che l’obbligo di versamento supplementare, nonostante il suo carattere primario di obbligazione interna, può esercitare un effetto indiretto di tutela dei creditori.
C. Delimitazioni sistematiche rispetto a istituzioni affini
1. Delimitazione rispetto all’obbligo di versamento supplementare nel diritto delle cooperative
15 L’obbligo di versamento supplementare nel diritto delle cooperative (art. 871 CO) ha lo scopo di scongiurare un fallimento imminente e di garantire la possibilità di risanamento della cooperativa. Esso è specificamente finalizzato alla copertura delle perdite di bilancio, ovvero a una copertura insufficiente strutturale del capitale proprio, e si distingue quindi funzionalmente dall’obbligo di versamenti supplementari della Sagl, che dalla revisione del 2008 può essere configurato anche come strumento di finanziamento flessibile con finalità più ampie. Un’ulteriore differenza, finora poco sottolineata nella dottrina, riguarda il momento della richiesta: i versamenti supplementari nelle cooperative possono essere richiesti in qualsiasi momento, in caso di fallimento da parte dell’amministrazione fallimentare (art. 871 cpv. 4 CO). Il diritto delle Sagl, invece, subordina la richiesta all’elenco esaustivo di cui all’art. 795a cpv. 2 CO, rendendola così dipendente da un presupposto materiale. L’obbligo di versamento supplementare in una cooperativa è sì vincolato a uno scopo specifico – può servire solo a coprire le perdite di bilancio –, ma è strutturato in modo più flessibile rispetto alla sua controparte nel diritto delle Sagl per quanto riguarda la disponibilità temporale.
16 Nella cooperativa, l’obbligo di versamento supplementare – se previsto dallo statuto – può vincolare collettivamente tutti i soci a compensare le perdite di bilancio esistenti. Esso agisce in primo luogo a livello interno: è la cooperativa stessa ad essere creditrice dei versamenti integrativi, non i creditori esterni della società. Tuttavia, esso produce – così come l’obbligo di versamento integrativo nel diritto delle S.r.l. – un effetto indiretto di tutela dei creditori, in quanto rafforza il patrimonio netto, garantisce la continuità della cooperativa e, di conseguenza, assicura anche l’adempimento dei crediti esistenti dei creditori. Oltre a questa funzione legata al risanamento, l’obbligo di versamento supplementare nella cooperativa funge anche da elemento di solvibilità: rafforza la fiducia nell’affidabilità creditizia della cooperativa – analogamente alla responsabilità personale dei soci ai sensi degli art. 869 segg. CO –, poiché segnala che, in caso di necessità, è possibile mobilitare mezzi aggiuntivi.
17 Dal punto di vista strutturale, l’obbligo di versamento supplementare nella cooperativa si distingue per il fatto che può essere configurato sia in forma limitata che illimitata. In assenza di una limitazione statutaria, si applica la variante illimitata. Al contrario, il diritto delle Sagl non prevede obblighi di versamento supplementare illimitati: in tale caso, il limite massimo di versamento supplementare deve essere obbligatoriamente fissato nello statuto ed è limitato all’obbligo individuale del socio. Una particolarità della cooperativa è inoltre il carattere collettivo dell’obbligo di versamento integrativo: esso riguarda tutti i soci secondo la chiave di ripartizione prevista dallo statuto; in assenza di una disposizione statutaria, la ripartizione si basa sull’importo delle quote socialitarie o, in mancanza di queste, in base al numero dei soci (art. 871 cpv. 3 CO). L’art. 871 CO non fonda invece una solidarietà tra i soci della cooperativa; è solidale solo la responsabilità personale ai sensi dell’art. 869 cpv. 2 CO. La Sagl non prevede un sistema di ripartizione analogo: in questo caso l’obbligo di versamento supplementare è sempre stabilito individualmente in relazione alle quote di capitale. Inoltre, l’art. 871 CO consente di combinare l’obbligo di versamento supplementare con la responsabilità personale ai sensi degli art. 869 segg. CO. Questa doppia garanzia, costituita dalla responsabilità solidale e dall’obbligo collettivo di versamento supplementare, è specifica della cooperativa. Nel diritto delle Sagl tale combinazione è esclusa: l’obbligo di versamento supplementare rimane sempre uno strumento di finanziamento puramente statutario, strutturato individualmente.
2. Distinzione dal liberamento parziale nel diritto delle società per azioni
18 L’obbligo di versamento supplementare è spesso inteso nella dottrina come l’equivalente funzionale del conferimento parzialmente liberato. Sia nel caso dell’obbligo di versamento supplementare che in quello del liberamento successivo (art. 634b CO), la decisione di richiedere il versamento spetta alla direzione o al consiglio di amministrazione. Entrambi gli strumenti consentono inoltre di affrontare in modo mirato situazioni finanziarie asimmetriche tra i soci. In entrambi i casi, il capitale sociale nominale rimane invariato; i versamenti supplementari effettuati possono tuttavia – purché effettivamente richiesti e versati – contribuire al rafforzamento del capitale proprio economico.
19 Nonostante questi parallelismi funzionali, esistono notevoli differenze strutturali e giuridiche tra i due concetti: il versamento supplementare (art. 634b CO) serve a garantire la base di responsabilità come strumento di tutela dei creditori e costituisce un obbligo legale che l’azionista si assume già al momento dell’acquisto dell’azione. Non è concepita come misura di risanamento, ma riguarda fondi dovuti sin dall’inizio, senza che con ciò – come nel caso degli obblighi di versamento supplementare – vengano apportati nuovi fondi aggiuntivi per coprire le perdite o far fronte a carenze di liquidità. L’importo non ancora liberato è considerato un credito della società nei confronti dell’azionista e deve essere obbligatoriamente iscritto all’attivo come voce separata delle immobilizzazioni (art. 959a cpv. 1 n. 2 lett. e CO) . Al contrario, l’obbligo di versamento supplementare nella Sagl ha fondamento puramente statutario ed è dispositivo: deve essere previsto nello statuto e può essere definito in modo flessibile per quanto riguarda la portata, la struttura e i motivi di richiesta.
3. Distinzione dalla riserva di capitale
20 L’obbligo di versamento supplementare, in quanto strumento di finanziamento interno, è molto simile all’istituto della riserva di capitale nel senso di un aumento di capitale autorizzato (art. 653s–653v CO). In entrambi i casi, all’organo direttivo – la direzione o il consiglio di amministrazione – viene concesso un margine di manovra imprenditoriale per apportare alla società mezzi aggiuntivi entro un quadro definito preventivamente negli statuti dall’assemblea dei soci o dall’assemblea generale. Per la Sagl manca un istituto di questo tipo: gli art. 781 segg. CO prevedono esclusivamente l’aumento ordinario del capitale sociale; non sono disponibili né una riserva di capitale né un aumento di capitale autorizzato. Proprio in questo risiede il significato specifico dell’obbligo di versamento supplementare: nel diritto della Sagl esso assume la funzione che nel diritto delle società per azioni è svolta dalla riserva di capitale, senza tuttavia determinarne le conseguenze giuridiche con effetto sul capitale.
21 Nel caso della società per azioni, l’assemblea generale deve autorizzare esplicitamente il consiglio di amministrazione a ricorrere alla fascia di capitale (art. 653s cpv. 1–3 CO), per cui i limiti massimo e minimo della fascia, la durata dell’autorizzazione (massimo cinque anni) e le ulteriori condizioni devono essere stabiliti con precisione nello statuto. All’interno di questo quadro, il consiglio di amministrazione dispone di un margine di manovra imprenditoriale per decidere in modo flessibile in merito alla richiesta di fondi aggiuntivi. Anche nel diritto delle Sagl, con l’introduzione statutaria di un obbligo di versamento supplementare, alla direzione viene concesso un margine di manovra analogo. Essa è autorizzata a richiedere fondi aggiuntivi ai soci entro i limiti massimi e per i motivi di richiesta stabiliti nello statuto. A differenza della fascia di capitale, tuttavia, questa competenza della direzione non è limitata nel tempo, ma sussiste in modo permanente fintantoché l’obbligo di versamento supplementare è in vigore ai sensi dello statuto.
22 Dal punto di vista strutturale, tuttavia, i meccanismi differiscono notevolmente: la riserva di capitale modifica il capitale azionario nominale rilevante ai fini della responsabilità e comporta quindi, dopo ogni aumento o riduzione, una modifica statutaria che deve essere autenticata pubblicamente (art. 653u cpv. 4 CO). Esso è quindi soggetto a meccanismi di tutela più rigorosi previsti dal diritto societario, in particolare al diritto di opzione degli azionisti (art. 652b cpv. 1 CO), che può essere limitato o soppresso nello statuto (art. 653t cpv. 1 n. 7 CO) . A ciò si aggiunge un intervallo legale imperativo: il limite superiore e quello inferiore della fascia di capitale non possono superare o scendere al di sotto del capitale azionario iscritto nel registro di commercio di più della metà (art. 653s cpv. 2 CO). In ciò risiede un notevole parallelismo con l’art. 795 cpv. 2 CO: entrambi gli istituti concedono all’organo di gestione un margine di manovra imprenditoriale, limitandolo tuttavia mediante un rapporto imperativo, fissato per legge, rispetto al capitale esistente. I versamenti supplementari, al contrario, non aumentano il capitale sociale nominale e non attivano tali meccanismi di protezione; essi servono al finanziamento interno o al risanamento.
4. Distinzione dall’aumento di capitale e dall’agio
23 L’effettuazione di versamenti supplementari ai sensi dell’art. 795 CO non costituisce un conferimento nel senso classico del termine e non è nemmeno equiparabile a un aumento di capitale o a un agio. I soci non ricevono quote di capitale aggiuntive e il valore nominale della partecipazione esistente non viene aumentato. I versamenti supplementari avvengono senza controprestazione societaria (apporto in capitale) e servono esclusivamente a dotare la società di risorse finanziarie. Dal punto di vista contabile, possono portare alla costituzione di riserve, il che dal punto di vista funzionale può assomigliare a un aggio, ma dal punto di vista giuridico la distinzione rimane netta: si tratta di un obbligo interno statutario senza aumento di capitale. Allo stesso modo, i versamenti supplementari effettuati non possono essere attribuiti alle quote sociali della persona che li ha effettuati e, in tal modo, tradotti in potere di voto supplementare; a tal fine sarebbe necessario un aumento formale di capitale ai sensi degli art. 781 e segg. CO. Anche nell’ambito di applicazione dell’art. 795a cpv. 2 n. 3 CO – ovvero in caso di richiesta per altri scopi stabiliti dallo statuto – resta il fatto che non vi è alcuna controprestazione e che la prestazione non ha effetto sul capitale.
24 L’obbligo di versamenti supplementari è uno strumento di finanziamento interno specificamente riservato al diritto delle Sagl. Esso consente alla società di attingere a fondi aggiuntivi dei soci al di fuori di un aumento di capitale. Tali fondi, pur non aumentando il capitale sociale nominale, hanno un effetto contabile simile al capitale proprio e possono essere contabilizzati, ad esempio, come riserve di capitale. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo lo ha confermato: sebbene i versamenti supplementari lascino supporre un’esigenza di risanamento o di finanziamento della società, essi vengono tuttavia effettuati a titolo di contributo al patrimonio sociale e presentano caratteristiche simili a quelle del capitale proprio; ne non deriva una riduzione del valore aziendale. In questo modo viene rafforzato il substrato di responsabilità effettivamente a disposizione della società – ovvero quella base economica di responsabilità che va oltre il capitale sociale iscritto a bilancio (ad es. tramite riserve o versamenti supplementari). Proprio in fasi di difficoltà economica, l’obbligo di versamenti supplementari consente quindi un rafforzamento flessibile del capitale, senza dover ricorrere a una procedura di aumento di capitale ai sensi degli artt. 781 e segg. CO.
5. Distinzione dalla riduzione di capitale con contemporaneo aumento (taglio del capitale)
25 Nei casi di risanamento, la richiesta o la riduzione dei versamenti supplementari può assomigliare, dal punto di vista funzionale, al modello della riduzione del capitale con contemporaneo aumento – denominato anche «armonica» o «taglio del capitale» – (art. 782 in combinato disposto con gli art. 653q–653r CO). Nel caso del taglio del capitale, il capitale azionario viene dapprima ridotto a zero, con conseguente estinzione dei precedenti diritti di partecipazione e obbligo di annullamento delle azioni emesse, per poi essere ricostituito mediante un contemporaneo aumento di capitale (art. 653r cpv. 1 CO). In occasione del nuovo aumento, agli azionisti esistenti spetta un diritto di opzione che non può essere loro negato (art. 653r cpv. 2 CO) – a differenza di quanto avviene nel caso della fascia di capitale, dove il diritto di opzione può essere limitato o soppresso per statuto.
26 Come nel caso dell’obbligo di versamento supplementare, i soci si impegnano a mettere a disposizione nuovo capitale per ridurre i debiti della società e garantirne la continuità. Il taglio del capitale viene tipicamente utilizzato in caso di grave sovraindebitamento o di completa perdita del patrimonio netto e richiede un piano di risanamento sostenibile. Tale piano deve essere finalizzato al risanamento; la mera necessità di risanamento della società non rende di per sé una riduzione a zero con successivo rialzo una misura finalizzata al risanamento. È invece determinante se la misura sia idonea a eliminare effettivamente la copertura insufficiente e non solo ad attenuarla. Il Tribunale federale lo ha stabilito in merito all’art. 732a cpv. 1 aCO; poiché l’art. 653r CO ne riprende il contenuto, lo stesso deve valere anche nel diritto vigente. L’obbligo di versamento supplementare, invece, è concepito come una misura di risanamento precoce, volta a preservare e stabilizzare l’attuale struttura societaria senza imporre una ristrutturazione dal punto di vista del diritto societario. Vale inoltre quanto segue: prima di procedere a una riduzione del capitale, gli obblighi di versamento supplementare previsti dallo statuto devono essere integralmente adempiuti (art. 782 cpv. 3 CO).
27 L’obbligo dei soci in caso di obbligo di versamento supplementare deriva dalla base statutaria che consente alla direzione di richiedere fondi aggiuntivi in presenza dei motivi di richiesta previsti dalla legge. Non è necessario modificare lo statuto al momento della richiesta di adempimento degli obblighi di versamento supplementare, poiché il capitale sociale nominale rimane invariato. Anche in caso di riduzione del capitale con contemporaneo aumento non è necessaria alcuna modifica dello statuto, purché il numero e il valore nominale delle azioni, nonché l’importo dei versamenti effettuati sulle stesse, rimangano invariati (art. 653q cpv. 3 CO). Rimangono invece necessari la doppia delibera dell’assemblea generale e la registrazione presso l’ufficio del registro di commercio. Le disposizioni relative alla garanzia dei crediti, al bilancio intermedio, alla attestazione di revisione e alle constatazioni del Consiglio di amministrazione non trovano invece applicazione proprio quando il capitale azionario viene aumentato almeno fino all’importo precedente e l’importo dei versamenti effettuati non viene ridotto (art. 653q cpv. 1 CO); al di fuori di questa configurazione – in particolare in caso di riduzione del capitale a zero – si applicano le disposizioni generali degli art. 653k segg. CO. In entrambi i casi, quindi, l’apporto di capitale avviene a livello operativo, senza che sia necessario adeguare statutariamente la struttura patrimoniale della società. Esistono invece differenze per quanto riguarda la procedura formale e le conseguenze giuridiche per i diritti dei soci.
6. Distinzione dalle prestazioni accessorie
28 Sebbene anche gli obblighi di versamento supplementare, come gli obblighi di prestazioni accessorie ai sensi dell’art. 796 CO, richiedano una base statutaria, si tratta di categorie diverse dal punto di vista del contenuto. Gli obblighi di versamento supplementare ai sensi dell’art. 795 CO mirano esclusivamente alla dotazione finanziaria della società e sono direttamente riconducibili al regime del capitale proprio. Essi presuppongono pertanto una prestazione in denaro o in altri valori patrimoniali senza adeguata controprestazione (cfr. art. 796 cpv. 4 CO), il che li distingue chiaramente da altri contributi nell’ambito degli obblighi interni alla società. Gli obblighi di prestazione accessoria ai sensi dell’art. 796 CO sono invece di natura prevalentemente non finanziaria; essi comprendono, ad esempio, il trasferimento di know-how o prestazioni lavorative personali e devono servire allo scopo della società, al mantenimento della sua autonomia o alla salvaguardia della composizione della cerchia dei soci (art. 796 cpv. 2 CO), non al suo finanziamento. I conferimenti in denaro non sono tuttavia esclusi: gli obblighi statutari di versamento di denaro o di conferimento di altri valori patrimoniali sono soggetti al regime dei versamenti supplementari solo se, cumulativamente, non è prevista una controprestazione adeguata e la richiesta di copertura serve a soddisfare il fabbisogno di capitale proprio della società (art. 796 cpv. 4 CO). Se ricorrono entrambe le condizioni, esse sono considerate – indipendentemente dalla loro qualificazione formale nello statuto – come obblighi di versamento supplementare dal punto di vista sostanziale e devono soddisfare i requisiti di cui agli art. 795 segg. CO
II. Base statutaria (comma 1)
A. Requisito della base statutaria
29 L’introduzione di un obbligo di versamento supplementare presuppone obbligatoriamente una base statutaria (art. 795 cpv. 1 CO). A tal proposito, lo statuto deve indicare in modo inequivocabile l’esistenza di un obbligo di versamento supplementare e definirne chiaramente la portata. L’obbligo di versamento supplementare può essere definito solo entro i limiti dell’importo massimo consentito dalla legge ai sensi dell’art. 795 cpv. 2 CO. Fino all’entrata in vigore della revisione del diritto delle società per azioni il 1° gennaio 2023, l’obbligo di versamento supplementare era qualificato come un caso di contenuto statutario condizionatamente necessario ai sensi dell’art. 776a cpv. 1 n. 1 CO. Con la legge federale del 19 giugno 2020 (diritto delle società per azioni), l’art. 776a CO è stato tuttavia abrogato senza sostituzione, poiché un elenco sistematico dei contenuti statutari minimi – sul modello del diritto delle società per azioni (art. 626 CO) – non è stato più ritenuto necessario.
30 La delibera relativa all’introduzione o alla modifica di un obbligo di versamento supplementare richiede l’autenticazione pubblica e l’iscrizione nel registro di commercio (art. 780 CO; art. 73 cpv. 1 lett. j OR). Per quanto riguarda l’adozione della delibera, ai sensi dell’art. 797 CO occorre distinguere: se viene introdotto o aumentato un obbligo di versamento supplementare a carico di tutti i soci, è richiesta l’unanimità. Questa elevata soglia di consenso si applica nonostante l’obbligo di versamento supplementare sia legato alla quota di capitale e non alla persona. Il legislatore intende garantire che i soci non possano essere obbligati a posteriori a prestazioni finanziarie aggiuntive senza il consenso esplicito a un ampliamento sostanziale dei loro obblighi. Se l’obbligo di versamento supplementare viene introdotto o aumentato solo per determinate quote ordinarie – ad esempio in caso di creazione di nuove categorie di quote o di modifica di quelle esistenti –, è sufficiente il consenso dei soci interessati. È inoltre necessaria una delibera di modifica dello statuto, che si attiene al requisito di maggioranza di cui all’art. 808 CO.
31 Se l’obbligo di versamento supplementare è stato introdotto statutariamente, in caso di cessione di una quota sociale interessata occorre tenere conto di un ulteriore aspetto: Ai sensi dell’art. 785 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 777a cpv. 2 n. 1 CO, nel contratto di cessione deve essere espressamente indicato l’obbligo di versamento supplementare esistente; in caso contrario, il contratto di cessione potrebbe risultare nullo. Tale indicazione è superflua solo se l’acquirente è già socio o socia (art. 785 cpv. 2, parte finale, CO); lo stesso vale per il buono di sottoscrizione in caso di aumento del capitale sociale (art. 781 cpv. 3, seconda frase, CO). Allo stesso tempo, anche la società stessa può negare il proprio consenso alla cessione qualora la capacità dell’acquirente di adempiere all’obbligo di versamento integrativo sia dubbia. In tal caso, l’art. 786 cpv. 2 n. 5 CO consente una cosiddetta clausola di solvibilità, in base alla quale è possibile rifiutare il consenso alla cessione qualora non venga fornita una garanzia sufficiente. La possibilità di disciplinare tali clausole a livello statutario dimostra che il legislatore intende garantire consapevolmente la capacità di versare contributi supplementari anche in caso di acquisizione di una quota sociale interessata. Si raccomanda pertanto di valutare, già al momento dell’introduzione degli obblighi di versamento di contributi supplementari, l’inserimento di una corrispondente clausola di solvibilità, al fine di garantire la funzionalità dello strumento anche in caso di avvicendamenti tra i soci.
B. Regolamentazione della richiesta di versamenti supplementari e destinazione statutaria
32 Lo statuto non deve specificare in dettaglio a quali condizioni possano essere richiesti versamenti supplementari. I casi previsti dall’art. 795a cpv. 2 n. 1 (perdita di capitale) e n. 2 (carenza di liquidità) si applicano direttamente per legge e non richiedono alcuna ulteriore definizione nello statuto. Un obbligo di versamento supplementare formulato in termini generici è sufficiente, a tal fine, per far valere tali motivi di richiesta.
33 La situazione è diversa per quanto riguarda l’art. 795a cpv. 2 n. 3 CO. Questa disposizione consente di richiedere versamenti supplementari per altri scopi definiti nello statuto. In questo caso la legge richiede una definizione chiara e specifica dello scopo nello statuto. Formulazioni generiche o vaghe come «per garantire il finanziamento dell’impresa» o «per investimenti» non sono sufficienti. È necessaria una motivazione concreta, legata all’oggetto sociale. In assenza di tale base statutaria, una richiesta di versamenti supplementari fondata sulla lett. 3 è inammissibile. Ai fini della certezza del diritto e per distinguere tali obblighi da quelli di natura puramente obbligazionaria, si raccomanda di definire il più chiaramente possibile l’ambito di applicazione nello statuto, in particolare qualora si intenda applicare anche il n. 3.
C. Distinzione dagli obblighi di copertura di natura obbligazionaria
34 Non tutti gli obblighi relativi al finanziamento della società sono di natura societaria. Gli obblighi che trovano fondamento al di fuori dello statuto – ad esempio tramite garanzia, fideiussione o prestito – non sono considerati obblighi di versamento supplementare ai sensi degli art. 795 e segg. CO. Si tratta infatti di obblighi di prestazione di natura contrattuale, soggetti al Codice delle obbligazioni (ad es. art. 312 e segg. CO). Sono ammessi anche «versamenti supplementari» concordati esclusivamente a livello contrattuale, ad esempio in accordi di vincolo tra azionisti o accordi aggiuntivi – tali obblighi non sono tuttavia soggetti al regime di diritto societario di cui agli articoli 795 e seguenti del CO, in particolare non alle disposizioni relative alla richiesta di versamento, all’importo o al rimborso. Lo statuto deve pertanto indicare chiaramente se l’obbligo sia un obbligo di versamento supplementare a carico della società ai sensi della legge. Solo in tal caso si applicano le disposizioni di tutela e strutturali previste dal diritto delle Sagl.
III. Importo dell’obbligo di versamento supplementare (comma 2)
A. Limite massimo previsto dalla legge
35 L’art. 795 cpv. 2 CO stabilisce che l’importo del versamento supplementare connesso a una quota sociale non possa superare il doppio del valore nominale. Il limite previsto dalla legge garantisce che gli obblighi statutari rimangano calcolabili. Tale limite è imperativo e ha lo scopo di garantire che la Sagl non venga di fatto trasformata, attraverso la struttura statutaria, in una società a responsabilità illimitata. Il limite consente inoltre di valutare meglio la solvibilità della società dal punto di vista dei creditori.
B. Vincolo alla quota sociale
36 In caso di trasferimento della quota sociale, l’obbligo di versamento supplementare si trasferisce in linea di principio all’acquirente, purché siano rispettate le formalità previste (art. 785 CO) e i requisiti di approvazione previsti dal diritto societario (art. 786 CO). Nel contratto di cessione deve essere fatto riferimento all’obbligo di versamento supplementare (art. 785 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 777a cpv. 2 n. 1 CO), poiché esso può avere conseguenze significative per l’acquirente; tale indicazione è superflua solo se quest’ultima è già socia o socio (art. 785 cpv. 2, parte finale, CO).
37 L’ammontare dell’obbligo di versamento supplementare deve essere determinato individualmente in relazione alle quote sociali – non sono sufficienti importi forfettari o somme globali. Sono ammessi importi fissi in denaro (ad es. CHF 5'000 per quota) o indicazioni relative (ad es. il 20 % del capitale sociale), sempre entro i limiti massimi previsti dalla legge (art. 795 cpv. 2 CO). A tal proposito, occorre sempre assicurarsi che l’onere individuale a carico di una quota sociale non superi il limite massimo previsto dalla legge. Non sono ammesse indicazioni forfettarie, ad es. «obblighi di versamento supplementare fino a un importo complessivo di CHF 100'000», se non viene effettuata alcuna attribuzione a quote ordinarie concrete. Una formulazione di questo tipo è in contrasto con il principio di determinatezza e comporta la nullità della disposizione.
38 L’obbligo di versamento supplementare può essere introdotto in modo differenziato per singole quote di capitale o determinate categorie di quote di capitale. Lo statuto può, ad esempio, prevedere importi di versamenti supplementari diversi per le quote sociali con diritti di voto speciali o di particolare rilevanza economica, purché la norma rimanga trasparente e determinabile. Queste possibilità di differenziazione illustrano la flessibilità del diritto delle Sagl, che consente di tenere conto della capacità contributiva individuale e di lasciare margini di manovra all’interno di un quadro chiaramente delimitato.
C. Pubblicità e trasparenza
39 L’entità concreta dell’obbligo di versamento supplementare non viene resa pubblica nel Registro di commercio. Viene iscritto solo un riferimento alla descrizione più dettagliata contenuta nello statuto (art. 73 cpv. 1 lett. j ORC). L’ammontare e la configurazione concreta – e in particolare anche quali quote sociali sono interessate – risultano solo dallo statuto stesso. Per i creditori sussiste quindi solo un accesso indiretto alle informazioni: essi possono accertare l’esistenza di obblighi di versamento supplementare, ma non la loro portata.
IV. Responsabilità (comma 3)
40 L’art. 795 cpv. 3 CO chiarisce espressamente che non sussiste alcuna responsabilità solidale dei soci per i versamenti supplementari. Ciascun socio risponde solo degli obblighi connessi alle proprie quote sociali. L’obbligo di versamento supplementare costituisce quindi una responsabilità personale, ma oggettiva – paragonabile a un’obbligazione reale –, che è legata alla quota sociale. È esclusa una partecipazione proporzionale o solidale ai versamenti supplementari di altri soci.
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