-
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- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
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- Art. 72a LPD
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- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Contenuto normativo
- II. Società e istituzioni pubbliche (cpv. 1, prima variante)
- III. Enti e istituzioni di diritto ecclesiastico (cpv. 1, seconda variante)
- IV. Enti federali di diritto privato con finalità economiche (cpv. 2)
- V. Le società di diritto cantonale (cpv. 3)
- Bibliografia
I. Contenuto normativo
A. Generale
1 Con l'ultima norma delle Disposizioni generali sulle persone giuridiche, il campo di applicazione diretto degli artt. 52–58 CC è nuovamente limitato. L'art. 59 CC non è una disposizione sostanziale, ma una pura disposizione di riferimento con carattere parzialmente programmatico. Di conseguenza, per quattro diversi gruppi di persone giuridiche, si fa riferimento a diversi tipi di norme (diritto pubblico federale o cantonale; diritto privato dei cantoni o disposizioni del diritto delle obbligazioni) o queste sono riservate.
2 Categoricamente, si distingue tra corporazioni e istituzioni di diritto pubblico (cpv. 1, prima variante), corporazioni e istituzioni ecclesiastiche di diritto pubblico (cpv. 1, seconda variante), associazioni di persone con scopo economico (cpv. 2) nonché cooperative comunali e corporazioni simili (cpv. 3).
B. Norme dichiarative e costitutive di riferimento
3 Se la legge applicabile risulta già dai principi generali e da altre disposizioni, come nel caso dei commi 1 e 2, si tratta di un rinvio puramente dichiarativo o non costitutivo. Pertanto, il risultato del rinvio del cpv. 1 deriva già dalla riserva generale dell'art. 6 cpv. 1 CC, secondo cui i poteri di diritto pubblico dei Cantoni non possono essere limitati dal diritto privato federale. Anche l'applicabilità delle disposizioni del diritto societario e cooperativo alle associazioni di persone con finalità economiche deriva già dai principi generali relativi alle persone giuridiche, motivo per cui anche questo rinvio è da considerarsi dichiarativo.
4 Poiché, senza il rinvio di cui al cpv. 3, il diritto privato federale sarebbe applicabile alle cooperative alleate e alle società analoghe in base all'art. 5 cpv. 1 CC, si tratta di un rinvio costitutivo (vero e proprio), che "richiama originariamente il complesso di norme cui si riferisce".
II. Società e istituzioni pubbliche (cpv. 1, prima variante)
A. Concetti e delimitazione
5 Le corporazioni di diritto pubblico sono definite come "organismi amministrativi costituiti da membri, basati sul diritto pubblico e dotati di potere sovrano" per l'adempimento indipendente di compiti statali. Oltre agli enti territoriali (Confederazione, Cantoni, Comuni), comprendono anche le corporazioni personali (associazioni studentesche di diritto pubblico) e le corporazioni reali (in particolare le cosiddette "Meliorationsgenossenschaften", le corporazioni alpine e simili). Sono possibili anche forme miste tra queste categorie.
6 Le istituzioni di diritto pubblico sono quelle unità amministrative a cui un gruppo specifico di persone e oggetti è raggruppato per statuto legale e messo permanentemente a disposizione dei suoi utenti per un compito amministrativo specifico. Si distingue tra istituzioni di diritto pubblico indipendenti e dipendenti: le prime hanno personalità giuridica, le seconde no. Una forma particolare di istituzioni di diritto pubblico è rappresentata dalle fondazioni di diritto pubblico, ossia beni resi indipendenti da un atto di fondazione, che in quanto unità amministrative sono soggette al diritto pubblico e svolgono una funzione pubblica. Anche le fondazioni di diritto pubblico possono essere indipendenti o dipendenti, cioè avere o meno una propria personalità giuridica.
7 L'esistenza o meno di una persona giuridica di diritto pubblico in un singolo caso è raramente contestata nella pratica; un'assegnazione risulta regolarmente senza ulteriori discussioni dalla base di costituzione. D'altra parte, l'iscrizione nel registro delle imprese non è un'indicazione valida per la delimitazione.
B. Diritto applicabile
8 In linea di principio, le società e le istituzioni pubbliche sono soggette al diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni. Ciò va chiarito nella misura in cui questo riferimento riguarda solo gli aspetti interni di queste persone giuridiche, come la costituzione, lo scopo e la costituzione organizzativa (comprese le sue modifiche) e lo scioglimento.
9 Per quanto riguarda le relazioni esterne, invece, occorre fare una distinzione: Il diritto pubblico è applicabile se la persona giuridica, con il potere sovrano conferitole dalla comunità, svolge allo stesso tempo funzioni pubbliche ed è quindi considerata un'entità sovrana. Se, invece, la società o l'istituzione di diritto pubblico è uguale alla sua controparte nel rapporto esterno e non agisce in modo sovrano (ad esempio, quando acquista attrezzature per ufficio), si deve ipotizzare un rapporto di diritto privato.
10 Inoltre, non solo il diritto pubblico ma anche il diritto privato federale (incluso il registro di commercio e la legge sulle fusioni) contiene norme speciali per le persone giuridiche di diritto pubblico.
11 Infine, va notato che il diritto pubblico può viceversa applicarsi anche alle persone giuridiche di diritto privato ai sensi del Codice Civile o del Codice delle Obbligazioni. Ciò avviene in particolare quando si tratta dell'adempimento di doveri pubblici (eventualmente in relazione all'esercizio del potere sovrano), come nel caso delle casse malati di diritto privato in quanto erogatrici dell'assicurazione sanitaria obbligatoria o delle società di tiro a segno in quanto erogatrici del tiro obbligatorio fuori servizio.
III. Enti e istituzioni di diritto ecclesiastico (cpv. 1, seconda variante)
A. Termine
12 Il concetto di persona giuridica ecclesiastica di diritto pubblico è ambiguo e viene interpretato in modo diverso dalla dottrina. È certo che il diritto pubblico si applica, invece del diritto civile, a quelle persone giuridiche che sono riconosciute dalla Chiesa e dal Cantone come di diritto pubblico o che sono state create da un Cantone per scopi ecclesiastici.
13 La questione dell'insieme di norme applicabili non deve essere confusa con la protezione costituzionale della libertà di fede e di coscienza ai sensi dell'articolo 15 della Cost. che è garantita a ogni persona giuridica che persegue uno scopo religioso in base al proprio statuto.
B. Legge applicabile
14 In linea di principio, alle persone giuridiche ecclesiastiche di diritto pubblico si applica la stessa procedura delle altre persone giuridiche di diritto pubblico (cfr. sopra II.B.), ossia il diritto pubblico federale o cantonale è applicabile prima nei rapporti interni e poi nei rapporti esterni in caso di attività sovrane. Da un lato, il diritto privato federale si applica quando si esercita un'attività non sovrana (ad esempio commerciale). D'altro canto, le disposizioni del diritto privato federale possono essere introdotte nel diritto pubblico cantonale mediante un rinvio o come misura per colmare le lacune. Infine, il diritto ecclesiastico interno (ad esempio, il diritto canonico) può essere applicato mediante un rinvio nel diritto pubblico cantonale.
IV. Enti federali di diritto privato con finalità economiche (cpv. 2)
A. Termine
1. "Associazioni di persone"
15 Il cpv. 2 assoggetta le "associazioni di persone" che perseguono uno scopo economico "alle disposizioni sulle società e sulle cooperative". Secondo un'interpretazione letterale, ciò includerebbe non solo le persone giuridiche ma anche le cosiddette comunità giuridiche. Tuttavia, secondo l'interpretazione prevalente e, a mio avviso, corretta, si intendono solo le prime. Ciò è supportato soprattutto dall'elemento sistematico: l'intero art. 59 CC è inserito nelle "Disposizioni generali" sulle persone giuridiche, che non trattano delle comunità giuridiche. Un'altra indicazione nella stessa direzione è fornita dall'art. 52 cpv. 1 CC, che parla di "associazioni di persone organizzate in forma societaria". Nella misura in cui l'art. 52 cpv. 3 CC e l'art. 59 cpv. 2 CC fanno riferimento allo stesso termine, ma senza l'aggiunta di "organizzazione corporativa", probabilmente si intende anche questo.
16 Le associazioni di persone organizzate in forma societaria con uno scopo economico sono disciplinate nel CO. Poiché non esistono stabilimenti secondo il CO, si parla regolarmente di "società di capitali del CO". In concreto, si tratta della società per azioni (art. 620 e segg. CO), della società in accomandita per azioni (art. 764 e segg. CO), della società a responsabilità limitata (art. 772 e segg. CO) e della cooperativa (art. 828 e segg. CO).
2. Scopo economico
17 Il cpv. 2 è particolarmente importante per quanto riguarda l'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CC. CC: Il perseguimento di uno scopo economico è allo stesso tempo un criterio di delimitazione per l'ammissibilità della forma associativa (art. 60 cpv. 1 CC). Se in un'associazione di persone organizzata in forma di società è presente uno scopo economico, deve essere scelta la forma giuridica di una delle "società del CO".
18 Esiste uno "scopo economico" se si cercano vantaggi economici o altri benefici di valore monetario per i membri della società. Da un lato, ciò significa che i vantaggi economici per i terzi non sono vietati anche nel caso di uno scopo non economico, cioè ideale. D'altra parte, questo riferimento non significa nemmeno che le società di capitali del CO non possano perseguire scopi non economici o che in tal caso debbano essere soggette alle disposizioni del CC. Va notato che il termine originario di diritto civile "scopi ideali" non deve essere confuso con il termine di diritto fiscale "scopi di beneficenza", che segue criteri propri ed è determinante per l'esenzione fiscale.
B. Legge applicabile
19 Il riferimento al CO nel cpv. 2 deve essere inteso in senso ampio, in quanto include le società del CO anche se perseguono lecitamente uno scopo ideale. Nella misura in cui il legislatore ha creato una persona giuridica principalmente per il perseguimento di scopi economici, il CO è quindi sempre il gruppo di norme principalmente applicabile. Si applica la terza sezione del CO sulle società commerciali e cooperative (art. 620 e segg. CO).
20 Le opinioni divergono sulla diretta applicabilità degli artt. 52–58 CC alle società di capitali del CO. Mentre una parte della dottrina e della giurisprudenza ipotizza l'applicabilità diretta e allo stesso tempo sostiene il primato delle leges speciales contenute negli artt. 620 e segg. CO prevalgono sulle Disposizioni generali, un'altra parte della dottrina vorrebbe differenziare le varie norme ed esaminare se esse siano state adattate (anche) alle forme giuridiche del CO. Indipendentemente dall'approccio preferito in questo senso, i risultati saranno probabilmente gli stessi su base regolare. Pertanto, si può ritenere, in accordo con l'opinione prevalente, che in ogni caso l'art. 52 cpv. 1 e 2 e gli artt. 53–55 CC siano, in termini di contenuto, adattati alle persone giuridiche in generale e non solo a quelle del CC.
V. Le società di diritto cantonale (cpv. 3)
A. Termine
21 Le "Allmendgenossenschaften e società analoghe" di diritto privato cantonale sono forme organizzative cooperative (o assimilabili, ad esempio di tipo associativo) di vecchia data per la gestione diretta del territorio, ad esempio nel settore agricolo o forestale. Le moderne cooperative di agricoltori che servono solo indirettamente alla gestione della terra (ad esempio le cooperative di acquisto, di credito e di macchinari) non rientrano nell'art. 59 cpv. 3 CC, ma nella legge generale sulle cooperative di cui agli artt. 828 e segg. CO.
B. Legge applicabile
22 Con il riferimento costitutivo al diritto privato cantonale – contenuto per lo più nelle leggi introduttive cantonali – il legislatore ha voluto tenere conto delle storiche cooperative strutturate per l'uso comune di terreni comuni, terreni agricoli, pascoli, foreste e simili e lasciarle nelle loro forme tradizionali. Il diritto privato cantonale si applica alla formazione e all'organizzazione, nonché alle questioni riguardanti i soci. Il diritto privato federale può essere applicato come diritto cantonale complementare e nelle aree in cui le cooperative entrano in rapporti equivalenti con terzi (ad esempio, protezione della personalità, responsabilità). Rimane possibile anche l'applicazione del diritto pubblico.
Bibliografia
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