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CODICE PENALE SVIZZERO
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ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia delle origini
- II. Significato della disposizione
- III. Commento al testo della norma
- I materiali
- Bibliografia
I. Storia delle origini
1 La disposizione dell'art. 51 LDP, secondo la quale le elezioni suppletive nei collegi uninominali sono disciplinate dalle disposizioni sul voto a maggioranza (artt. 47-49 LDP), esiste fin dalla promulgazione della LDP. Con la revisione parziale della LDP del 18 marzo 1994, è stato apportato solo un adeguamento redazionale del riferimento all'art. 51 CPD, poiché l'art. 50 CPD relativo alla determinazione dei risultati elettorali è stato abrogato nell'ambito di questa revisione parziale.
2 Nella Legge federale sull'elezione del Consiglio nazionale del 14 febbraio 1919, che regolava la procedura di elezione del Consiglio nazionale prima della promulgazione della LDP, l'art. 24 f. disciplinava esplicitamente l'occupazione dei seggi vacanti nel Consiglio nazionale durante il mandato solo per i Cantoni a rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui si rendesse vacante un solo seggio, si faceva riferimento alle disposizioni sulla procedura di elezione nei collegi uninominali (elezione maggioritaria con maggioranza relativa). Implicitamente, esisteva già una disposizione per le elezioni suppletive nei collegi uninominali (in cui, a causa del sistema, si può verificare un solo seggio vacante) che corrispondeva a quella dell'attuale LDP.
II. Significato della disposizione
A. Cambiamenti durante il mandato
3 I membri del Consiglio nazionale sono eletti per un mandato di quattro anni. Il mandato inizia con la riunione costitutiva del Consiglio nazionale il settimo lunedì successivo all'elezione e termina nuovamente con la costituzione del nuovo Consiglio eletto.
4 I cambiamenti durante il mandato - sia per i Cantoni a rappresentanza proporzionale che per quelli a maggioranza - sono regolati in linea di principio dal 5° capitolo della LDP agli artt. 54 e segg. LDP. Tali cambiamenti derivano dall'uscita dei membri del Consiglio nazionale eletti durante il mandato, in particolare in caso di dimissioni o decesso, o anche se i requisiti di eleggibilità vengono meno durante il mandato. Le dimissioni dal Consiglio nazionale devono essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio nazionale. Il Segretariato generale dell'Assemblea federale notifica le dimissioni al rispettivo governo cantonale, affinché questo possa procedere alla copertura del posto vacante mediante un'elezione suppletiva o, nei Cantoni a rappresentanza proporzionale, mediante una successione o un'elezione supplementare. La sostituzione avviene solo per il resto del mandato in corso.
5 Secondo l'art. 51 LDP, l'elezione suppletiva nei cantoni maggioritari è regolata dagli artt. 47-49 LDP. Dal punto di vista sistematico, sarebbe stato più coerente disciplinare l'art. 51 LDP - così come la successione e l'elezione suppletiva nei cantoni a rappresentanza proporzionale - nel capitolo 5 "Cambiamenti durante il mandato". Pertanto, l'art. 54 LDP relativo alle dimissioni dal Consiglio nazionale e l'art. 57 LDP relativo alla fine del mandato si applicano sia ai cantoni a rappresentanza proporzionale che a quelli a rappresentanza maggioritaria.
B. Nessuna successione, ma elezione sostitutiva diretta (silenziosa)
6 Se un membro del Consiglio nazionale eletto in un collegio uninominale lascia il Consiglio nazionale durante il mandato, si deve procedere a un'elezione suppletiva diretta da parte degli elettori. A differenza di quanto avviene nei Cantoni a rappresentanza proporzionale, dove una carica del Consiglio nazionale che si rende vacante nel corso del mandato viene prima sostituita da un membro della stessa lista e solo in seconda battuta da un'elezione suppletiva.
7 L'elezione di un sostituto nei Cantoni a maggioranza maggioritaria può avvenire attraverso un'elezione popolare alle urne o - nei Cantoni che dispongono della necessaria base legale - anche attraverso un'elezione tacita. Nei Cantoni a maggioranza senza possibilità di elezione tacita, non è prevista una procedura di nomina prima dell'elezione suppletiva, ma - come nel caso delle elezioni per il rinnovo generale - si procede comunque a un'elezione per scrutinio. In occasione dello scrutinio, ogni persona eleggibile può essere votata e viene eletto chi riceve il maggior numero di voti. Nei Cantoni maggioritari con la possibilità di un'elezione silenziosa, invece, si deve svolgere anche una procedura di candidatura per coprire i posti vacanti durante la legislatura. Se c'è una sola candidatura valida, la persona proposta viene dichiarata eletta. Nel caso in cui siano pervenute in tempo utile più candidature valide per il posto vacante, l'elezione avviene per scrutinio mediante schede prestampate.
C. Confronto legale
8 Le elezioni parziali e suppletive sono fissate dal governo cantonale per la prossima data possibile. Di conseguenza, i Cantoni a maggioranza maggioritaria - ad eccezione del Cantone di Appenzello Esterno - conoscono norme giuridiche in materia:
9 Nel Cantone di Uri, le elezioni suppletive devono tenersi il prima possibile, di norma entro tre mesi.
10 Nel Cantone di Obvaldo, le elezioni suppletive possono essere omesse se le elezioni per il rinnovo generale si svolgono entro sei mesi.
11 La legge introduttiva del Cantone di Nidvaldo alla LDP non contiene alcuna disposizione relativa alle elezioni suppletive. Tuttavia, per le elezioni del governo cantonale e del Consiglio degli Stati, la legge cantonale sulle elezioni e le votazioni prevede che le elezioni suppletive possano svolgersi in qualsiasi momento, il che dovrebbe valere anche per l'assegnazione di un seggio vacante in Consiglio nazionale.
12 Nel Cantone di Glarona, un'elezione suppletiva deve generalmente tenersi entro sei mesi dalle dimissioni o dal decesso di un membro di un'autorità o se non sussistono più le condizioni di eleggibilità. Si può rinunciare a un'elezione suppletiva se le elezioni ordinarie per il rinnovo generale si svolgono entro sei mesi.
13 Nel Cantone di Appenzello Interno, un'elezione suppletiva deve essere tenuta il prima possibile se si verifica una vacanza durante l'anno di mandato. Per motivi importanti, l'elezione suppletiva può essere eccezionalmente rinviata con l'approvazione del Comitato etico, ma al massimo fino alla successiva elezione ordinaria. In quest'ottica, il Comitato di deontologia professionale ha deciso di non occupare il posto vacante nel Consiglio nazionale verificatosi il 3 giugno 2019 attraverso un'elezione suppletiva, ma di farlo in occasione delle elezioni federali di rinnovo generale del 20 ottobre 2019.
14 In sintesi, il governo cantonale deve indire l'elezione suppletiva il prima possibile, cioè di norma entro tre-sei mesi. I Cantoni hanno una certa discrezionalità nel determinare la data delle elezioni suppletive. Questa viene esercitata dai Cantoni a maggioranza con i regolamenti citati, in modo compatibile con l'art. 34 Cost. Gli ordinamenti giuridici cantonali non contengono disposizioni sull'elezione suppletiva che vadano oltre la data dell'elezione suppletiva.
III. Commento al testo della norma
15 Secondo l'art. 51 LDP, gli artt. 47-49 si applicano anche alle elezioni suppletive. La procedura per le elezioni suppletive è quindi disciplinata dalle disposizioni relative alle elezioni per il rinnovo generale nei Cantoni maggioritari. Di seguito, si fa riferimento solo alle particolarità e alle deviazioni, distinguendo tra i cantoni maggioritari senza e quelli con la possibilità di un silenzio (elezione suppletiva).
A. Cantoni maggioritari senza possibilità di elezione tacita
16 Per i cantoni senza possibilità di elezione tacita, non ci sono differenze significative rispetto alla procedura per le elezioni generali. L'unica particolarità è che l'ora delle elezioni non è stabilita dalla legge federale, ma deve essere fissata dal governo cantonale. Nel fissare la data delle elezioni suppletive, i governi cantonali devono, da un lato, rispettare i requisiti della legge cantonale. Dall'altro, devono soppesare il diritto degli elettori a un processo di formazione della volontà libero e completo con l'interesse a occupare il posto vacante il più rapidamente possibile.
17 Le schede elettorali ufficiali, da produrre a spese dello Stato, devono essere inviate agli elettori almeno tre e non prima di quattro settimane prima del giorno delle elezioni fissato dal governo cantonale. In occasione dell'elezione, il voto può essere espresso per qualsiasi persona eleggibile. Viene eletta la persona che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, la decisione sarà presa per sorteggio.
18 Nei Cantoni che conoscono una procedura di registrazione volontaria ai sensi dell'art. 47 cpv. 1bis LDP, tale procedura deve essere effettuata in linea di principio anche per le elezioni suppletive.
19 Dopo lo scrutinio, il governo cantonale comunica immediatamente alla Cancelleria federale e alla Segreteria generale dell'Assemblea federale il nome del sostituto eletto all'attenzione del Presidente del Consiglio nazionale e lo pubblica nel bollettino ufficiale cantonale. Un nuovo membro eletto nell'ambito di un'elezione suppletiva può partecipare ai negoziati solo dopo che la sua elezione è stata dichiarata valida dal governo cantonale.
B. Cantoni a maggioranza con la possibilità di un'elezione tacita
1. Procedura di proposta
20 Nei cantoni con possibilità di elezione tacita, anche per le elezioni suppletive si deve svolgere una procedura di proposta, durante la quale gli elettori possono proporre qualsiasi persona eleggibile per l'elezione suppletiva.
21 A differenza delle elezioni per il rinnovo generale, il termine per la presentazione delle candidature in caso di elezioni suppletive non è prescritto dalla legge federale ed è quindi determinato dal governo cantonale. Nel Cantone di Nidvaldo, la procedura prevede solitamente che venga stabilita una data per le elezioni suppletive e che la scadenza per la registrazione elettorale sia fissata al 48° giorno prima della data delle elezioni suppletive. Come nei cantoni a maggioranza maggioritaria senza voto tacito, la data dell'elezione suppletiva (che, nel senso di un ballottaggio, ha naturalmente luogo solo se vengono ricevute più candidature valide) deve essere stabilita dopo aver ponderato il diritto degli elettori a un processo decisionale completo e l'interesse a occupare il posto vacante il più rapidamente possibile. A tal fine, si deve tenere adeguatamente conto del tempo necessario agli elettori per raccogliere le candidature.
22 Inoltre, il termine per le candidature, cioè il periodo durante il quale possono essere presentate, non è prescritto dalla legge federale, a differenza del termine per le elezioni suppletive nei Cantoni a rappresentanza proporzionale. Tuttavia, non sembra appropriato fare riferimento al periodo di 30 giorni per la presentazione delle proposte previsto dall'art. 16 VPR per le elezioni suppletive, soprattutto perché nei cantoni maggioritari non solo alcuni elettori ma tutti gli elettori possono presentare candidature e non solo quelli originariamente nominati ma qualsiasi persona idonea può essere candidata all'elezione suppletiva.
2. Privilegio non proposto
23 Nelle elezioni suppletive nei Cantoni a rappresentanza proporzionale, i tre quinti dei firmatari della lista (art. 24 cpv. 1 LDP) o del comitato esecutivo del partito cantonale (art. 24 cpv. 3 LDP) che ha presentato la lista in cui figurava il membro del Consiglio nazionale uscente possono presentare una candidatura, a condizione che un seggio non possa essere occupato per successione.
24 Nei Cantoni a maggioranza maggioritaria con elezione tacita, non esiste un tale privilegio di proposta. La procedura di candidatura è invece regolata dalla legge cantonale e, in linea di principio, tutti gli elettori hanno il diritto di firmare le candidature per il seggio divenuto vacante.
3. scrutinio in caso di più candidature
25 Se entro il termine di presentazione delle candidature pervengono più candidature valide, si esclude il silenzio-assenso e il governo cantonale deve ordinare lo scrutinio. Anche se il riferimento all'art. 51 LDP è limitato agli artt. 47-49 LDP, a parere dell'autore, l'art. 50 LDP è applicabile anche in caso di più candidature valide e deve avere un effetto vincolante sulle proposte elettorali. Ciò è tanto più vero in quanto i materiali non indicano in alcun modo, né è evidente, perché tale obbligo vincolante non debba esistere nel caso delle elezioni suppletive - a differenza di quanto avviene per le elezioni di rinnovo generale. A questo proposito, tutti i candidati nominati in tempo utile devono essere elencati sulla scheda elettorale in forma prestampata. Al momento dello scrutinio, i voti possono essere espressi solo per i candidati prestampati sulla scheda. I voti espressi per i candidati non prestampati sulla scheda elettorale e per le schede su cui è segnato più di un candidato non sono validi.
I materiali
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975, BBl 1975 I S. 1317 ff. (zit. Botschaft BPR).
Botschaft über eine Teiländerung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 1.9.1993, BBl 1993 III S. 445 ff. (zit. Botschaft 1993).
Bibliografia
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich et al. 2023.