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I. Contesto, sistema e importanza della disposizione
1 Come indicato dal titolo, praticamente identico in tutte e tre le versioni linguistiche, l'art. 13 riguarda la determinazione dei risultati delle votazioni (federali), in quanto stabilisce una serie di norme relative alla determinazione di tali risultati. Come le altre disposizioni del Titolo 2, l'articolo 13 si applica - come già sottolineato - solo alle votazioni (federali) e non alle elezioni. La determinazione e la registrazione dei risultati elettorali sono disciplinate da altre disposizioni della legge.
2 La disposizione esisteva già, in parte, nel senso che era molto più breve, nella versione originale della legge, nel 1976, dove conteneva un solo paragrafo, praticamente identico all'attuale paragrafo 1, che trattava delle schede bianche e non valide e che era stato ripreso senza modifiche dalle proposte del Consiglio federale.
3 Il paragrafo 2, che riguarda il caso di un numero uguale di "sì" e "no" in un Cantone durante un referendum federale, è stato introdotto solo circa vent'anni dopo, in una revisione parziale della legge sui diritti politici, adottata il 21 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1997. Le due Camere hanno adottato integralmente e senza discussione le proposte del Consiglio federale.
4 L'attuale paragrafo 3, che disciplina il riconteggio dei voti in caso di risultato ravvicinato, è stato introdotto circa vent'anni dopo in una revisione parziale della legge, il cui scopo principale era quello di adattare la legislazione sulle elezioni del Consiglio nazionale, ma che comprendeva anche una serie di altri emendamenti. Questa revisione è stata adottata il 26 settembre 2014 ed è entrata in vigore il 1° novembre 2015. Anche in questo caso, le Camere hanno adottato la proposta del Consiglio federale di un nuovo paragrafo 3 senza modifiche, ma non senza discussioni.
5 Il testo dell'articolo 13 non ha subito altre modifiche. Per quanto riguarda la sua struttura, la disposizione si compone quindi di tre paragrafi. Il primo riguarda la sorte delle schede bianche e non valide, il secondo la questione dell'eventuale parità tra "sì" e "no" in un Cantone durante una votazione federale, mentre il terzo stabilisce una regola sul riconteggio dei voti in caso di risultato ravvicinato in tale votazione. Torneremo su ciascuno di questi paragrafi più avanti, nel commento vero e proprio (sezione II).
6 In primo luogo, per quanto riguarda l'importanza della disposizione in generale, si può fare riferimento a quanto già detto nel commento agli articoli 10, 10a e 11, ossia che, data l'importanza delle votazioni popolari nel sistema costituzionale e politico svizzero, con il suo altissimo grado di democrazia diretta, le regole che disciplinano l'organizzazione delle votazioni sono di fondamentale importanza. Si può anche fare riferimento a quanto detto nel commento all'art. 12: come l'art. 12, anche l'art. 13 deve essere collegato alla dimensione della libertà di voto - garantita dall'art. 34 Cost. - che riguarda il diritto a che nessun risultato di una votazione "sia riconosciuto se non esprime la libera volontà degli elettori", il diritto, in altre parole, alla corretta determinazione e registrazione dei risultati o, più precisamente, secondo le parole del Tribunale federale, un "diritto alla corretta esecuzione dello scrutinio [...] e il diritto a un conteggio accurato e preciso dei voti". Come già accennato in relazione all'articolo 12, questo diritto comporta l'obbligo di classificare, ordinare e contare con precisione le schede elettorali e di distinguere accuratamente tra schede non valide o invalide, schede bianche e schede valide, come richiesto anche dall'articolo 14 della LDP, su cui torneremo più avanti.
7 Tutti i Cantoni hanno disposizioni simili all'art. 13, che riguardano la sorte delle schede bianche e invalide e, meno frequentemente, il riconteggio in caso di risultato ravvicinato.
II. Commento
A. Paragrafo 1: la sorte delle schede bianche e delle schede non valide
1. Significato della norma
8 Il paragrafo 1, che risale alla versione originale del 1976, stabilisce quindi la regola secondo cui "le schede bianche e le schede non valide non sono prese in considerazione per determinare il risultato della votazione". Il messaggio del Consiglio federale spiegava la ratio legis di questa norma come segue:
"Una modifica della Costituzione entra in vigore quando la maggioranza dei votanti e la maggioranza dei Cantoni hanno accettato il progetto (art. 123 Cost.). Una legge federale o un decreto di applicazione generale è accettato se la maggioranza dei votanti è favorevole. La maggioranza decisiva (assoluta) è determinata in base al numero di schede valide espresse. Le schede bianche e quelle non valide non vengono prese in considerazione.
9 In termini più precisi, la norma di cui all'art. 13 cpv. 1, significa quindi che le schede nulle e bianche non sono prese in considerazione per determinare i risultati di una votazione, ma piuttosto per determinare il risultato, ossia la maggioranza che accetta o respinge la questione messa ai voti, tenendo conto a tal fine solo delle schede (non nulle) contenenti un "sì" o un "no".
10 Occorre quindi fare un'attenta distinzione tra due cose: il conteggio delle schede non valide e delle schede bianche al momento di stabilire i risultati di una votazione e il conteggio delle schede non valide e delle schede bianche che, come stabilito dall'Art. 14 cpv. . 1 della LDP, devono essere oggetto, da un lato, di un conteggio separato che compaia nel verbale della votazione e, dall'altro, la considerazione di queste schede nulle e bianche per la determinazione e il calcolo della maggioranza, che decide il risultato della votazione, ossia l'accettazione o il rifiuto dell'oggetto sottoposto a votazione. È proprio questa considerazione, e solo questa, che l'art. 13 cpv. 1 della LDP esclude.
11 Come indicato, questa regola si applica solo alle votazioni (federali) e non alle elezioni, per le quali esistono altre regole nel diritto federale.
12 Se la regola secondo cui le schede bianche non vengono prese in considerazione per determinare i risultati di una votazione è abbastanza ovvia nel caso delle schede non valide, lo è forse meno, a priori, nel caso delle schede bianche. Perlomeno, è talvolta discusso o contrastato da coloro che si battono per la presa in considerazione del "voto in bianco", un movimento che è stato oggetto di dibattito in Francia, in particolare in vista delle elezioni presidenziali del 2017, ma che ha avuto una certa risonanza anche in Svizzera, anche se il movimento sembra aver perso un po' di slancio. La questione merita quindi una breve digressione.
2. Excursus: la questione di come tenere in considerazione il "voto in bianco"
13 Gli attivisti favorevoli al riconoscimento del voto in bianco, che considerano un voto di protesta, ritengono che le schede bianche debbano essere prese in considerazione nei risultati delle votazioni e delle elezioni. Una richiesta così incondizionata richiede una serie di osservazioni.
14 Innanzitutto, se si tratta semplicemente di contare i voti o le schede bianche e di annunciarne il numero al momento dell'annuncio o della pubblicazione dei risultati, la richiesta non è problematica. In Svizzera, come abbiamo visto, questo è già generalmente il caso. A livello federale, la legge sui diritti politici stabilisce che, sia per le votazioni che per le elezioni del Consiglio nazionale, il verbale deve indicare "il numero di schede bianche", rispettivamente "il numero di schede bianche" e "il numero di voti bianchi". Il numero di schede bianche, così come il numero di schede non valide, è inoltre, ed è sempre stato, menzionato, per cantone e globalmente, nella pubblicazione dei risultati delle votazioni.
15 Se invece si tratta di tenere conto delle schede bianche nella determinazione del risultato stesso, la richiesta è solo parzialmente ammissibile e suscettibile di essere messa in pratica: lo si può fare senza troppe difficoltà nelle elezioni maggioritarie a due turni, dove è ben possibile tenere conto delle schede bianche nel calcolo della maggioranza assoluta al primo turno, con l'effetto di aumentare questa maggioranza assoluta e quindi renderla più difficile da raggiungere. Si tratta di una scelta politica che alcuni Cantoni hanno fatto per l'elezione del loro governo, o addirittura per tutte le elezioni, con un sistema maggioritario a due turni. È il caso, ad esempio, dei cantoni di Vaud e Ginevra. Ma, come abbiamo visto, non è il caso della Confederazione per l'elezione del Consiglio federale, anche se tale considerazione era stata richiesta, con una mozione, poi ritirata, nel 2015-2016.
16 Appare molto più delicato - per non dire inammissibile - tenere conto delle schede bianche in altre elezioni (first-past-the-post, dove è sufficiente la maggioranza relativa, o rappresentanza proporzionale), ed è ancora meno accettabile nelle votazioni su un tema specifico, votazioni il cui esito è, per definizione, binario e si traduce in un sì o in un no. Tenere conto delle schede bianche per determinare il risultato potrebbe essere fatto solo conteggiandole come "no" o come "sì", il che in entrambi i casi non corrisponde alla volontà di coloro che hanno votato in bianco, ma inoltre è contrario al principio dell'uguaglianza dei "sì" e dei "no". Oppure sarebbe necessario, come talvolta viene proposto, prevedere che una certa percentuale di schede bianche abbia l'effetto di annullare lo scrutinio, finendo per consolidare lo status quo o, nel caso delle elezioni, creare meccanismi di blocco?
17 Bisogna quindi ammettere - e questo sembra ovvio - che, almeno nel caso delle votazioni, chi vota "in bianco" (o "non valido") partecipa sì al voto, ma solo formalmente, non materialmente: il suo voto può e deve essere conteggiato come tale, ma non può essere preso in considerazione per determinare il risultato. Questo è il caso del diritto federale.
18 È così anche in quasi tutti i Cantoni, con un'eccezione degna di nota. Nel Canton Vallese, l'articolo 106 della Costituzione dell'8 marzo 1907, che richiede "la maggioranza assoluta dei cittadini che hanno partecipato alla votazione" per gli emendamenti costituzionali, è ancora oggi interpretato nel senso che i voti in bianco devono essere considerati come "no", il che è problematico dal punto di vista della libertà e dell'uguaglianza del voto. Dopo aver inizialmente adottato la stessa regola, l'Assemblea Costituente del Vallese l'ha infine abbandonata ed è tornata alla soluzione della "maggioranza assoluta dei voti validi" nella sua bozza della nuova Costituzione cantonale del 25 aprile 2023.
B. Paragrafo 2: il caso di parità di voti "sì" e "no" in un Cantone
19 Il secondo paragrafo dell'articolo 13, aggiunto nel 1996 e che le Camere hanno adottato senza modifiche rispetto alle proposte del Consiglio federale, prevede che "se una questione riceve un numero uguale di "sì" e di "no" in un Cantone, si considera che il Cantone abbia respinto la questione". Il messaggio del Consiglio federale commenta questa nuova disposizione come segue:
"Lo scopo del 2° (nuovo) paragrafo è di specificare che, se un testo sottoposto a votazione riceve un numero uguale di "sì" e di "no" in un Cantone, si considera che quel Cantone abbia respinto l'argomento". Per la cronaca, l'Assemblea federale, in relazione ai risultati ottenuti dal Cantone di Svitto nella votazione popolare del 4 maggio 1913 sull'articolo costituzionale sulle epidemie ed epizoozie - 1074 sì contro 1074 no - si è ritenuta autorizzata a dichiarare nullo il risultato (FF 1913 III 479 e RO 29 [1913] 177 e segg.), mentre avrebbe dovuto attenersi al senso della Costituzione e annoverare il Cantone di Svitto tra i Cantoni che hanno respinto il testo. L'articolo 123 cpv. 1, della Costituzione richiede che la maggioranza dei Cantoni abbia accettato una revisione della Costituzione".
20 La norma o la precisazione così inserita nella legge - a seguito di un errore, seppur molto più vecchio, dell'Assemblea federale - era in realtà superflua in quanto, come sottolinea il Consiglio federale, l'articolo 123 cpv. 1 della vecchia Costituzione federale prevedeva già che una revisione della Costituzione potesse entrare in vigore solo se accettata da una doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni. L'articolo 142 della nuova Costituzione è ancora più esplicito ed esaustivo, stabilendo che "le proposte sottoposte al voto del popolo sono accettate dalla maggioranza dei votanti" (cpv. 1) e che "le proposte sottoposte al voto del popolo e dei Cantoni sono accettate se la maggioranza dei votanti e la maggioranza dei Cantoni le approvano" (cpv. 2), fermo restando che, in questo caso, "il risultato del voto popolare in un Cantone rappresenta il voto di quel Cantone" (cpv. 3). Poiché la maggioranza richiesta in questo caso di votazione su una questione specifica, ossia la maggioranza assoluta, presuppone la metà più uno dei voti (validamente) espressi, una situazione di parità tra "sì" e "no" in un cantone significa, per così dire, che tale maggioranza non è stata raggiunta e la questione messa ai voti deve quindi essere considerata respinta nel cantone in questione.
21 Va inoltre ricordato che la situazione è la stessa nelle votazioni a doppia maggioranza quando i voti dei cantoni sono uguali a livello federale, cioè quando un oggetto in votazione viene accettato da 11 cantoni e mezzo e respinto da 11 cantoni e mezzo: in questo caso, poiché la maggioranza assoluta (dei cantoni) non viene raggiunta, l'oggetto viene respinto, situazione che si è verificata due volte nella storia, nel 1866 e nel 1975.
22 Infine, va ricordato che la situazione è diversa in caso di parità di voti in un'elezione, dove spesso si procede al sorteggio, cosa che non avviene in una votazione.
C. Paragrafo 3: la questione del riconteggio
23 Il terzo paragrafo dell'art. 13 è stato aggiunto, come già detto, nel 2014. L'obiettivo e lo scopo di questa aggiunta era quello di stabilire una nuova regola sul riconteggio dei voti in caso di risultati ravvicinati o molto ravvicinati in una votazione. Come si evince chiaramente dal messaggio del Consiglio federale, l'innovazione era in realtà volta a rispondere - e a contrastare - la giurisprudenza del Tribunale federale, anch'essa nuova. In una sentenza del 2009, il Tribunale, basandosi su una serie di scritti giuridici, ha ritenuto che "un risultato molto ravvicinato in una votazione [debba] essere trattato come una 'irregolarità' ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera d), della LDP". In altre parole, secondo questa sentenza, che riguardava il referendum federale del 17 maggio 2009 sul passaporto biometrico, un risultato molto vicino in un referendum dovrebbe portare a un riconteggio automatico, per così dire, senza che sia necessario rendere probabile che si siano verificate irregolarità nella determinazione dei risultati. La sentenza del Tribunale federale rappresentava quindi un'inversione di tendenza rispetto alla prassi seguita fino ad allora dalle autorità federali e dallo stesso Tribunale federale, secondo cui un risultato ravvicinato non costituiva di per sé una "irregolarità" ai sensi dell'articolo 77 della LDP, che richiedeva un riconteggio, prassi che fu confermata con l'adozione della nuova legge sui diritti politici nel 1976.
24 L'idea del nuovo paragrafo 3 aggiunto nel 2014 era quindi quella di ritornare su questa giurisprudenza e consentire "un ritorno alla volontà del legislatore storico" e quindi "eliminare l'incertezza giuridica legata alla sentenza del Tribunale federale", che peraltro "non specificava il limite tra un 'risultato vicino' e un 'risultato molto vicino'". Il messaggio del Consiglio federale ha inoltre evidenziato le difficoltà concettuali e pratiche che potrebbero derivare dalla nuova sentenza del Tribunale federale:
"Un risultato molto vicino, sia a livello cantonale che federale, dimostra che un progetto è altamente controverso. Dedurre che sia il risultato di irregolarità significa ignorare il fatto che sono proprio le questioni altamente controverse a rendere i funzionari dei seggi e gli scrutatori reciprocamente più attenti a possibili manipolazioni. In tali circostanze, anche i media sono più vigili. Inoltre, è possibile che un risultato molto vicino a livello federale sia la somma di risultati cantonali chiari ma molto contrastanti. Come si può centralizzare il riconteggio in questo caso? Chi dovrebbe farlo e quando? Non bisogna sottovalutare il personale, il tempo e lo spazio necessari per un riconteggio, che dovrebbe essere effettuato contemporaneamente in tutta la Svizzera e i risultati parziali dovrebbero essere comunicati nello stesso momento per evitare di dare origine a una cascata di dubbi, speculazioni e sospetti che potrebbero solo innescare ulteriori ricorsi. Inoltre, come faranno i Cantoni che hanno adottato un sistema di milizia per il conteggio dei voti a convocare un numero sufficiente di personale in tempi brevissimi? Altrimenti, l'esito del voto rimarrebbe incerto per settimane. Secondo l'articolo 5 cpv. 2, della Costituzione, l'azione dello Stato deve essere proporzionata. Un riconteggio del risultato di uno scrutinio cantonale ravvicinato da parte dell'autorità federale, in assenza di elementi che facciano pensare a un'irregolarità, sarebbe quindi compatibile con tale principio solo se il risultato fosse estremamente ravvicinato anche a livello federale.
25 Alla luce di questa argomentazione, il Consiglio federale ha anche affermato che:
"La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale non ha voluto seguire il Tribunale federale nel suo tentativo di equiparare un risultato elettorale "molto vicino" a un'irregolarità [...]. Al contrario, vuole garantire che venga rispettata l'intenzione espressa dal legislatore storico (i voti vengono riconteggiati solo se ci sono prove schiaccianti che suggeriscono un'irregolarità). Vuole garantire che ciò avvenga anche in futuro. Alla luce della sentenza del Tribunale federale, sarebbe quindi opportuno che la volontà del legislatore fosse esplicitamente sancita dalla legge. Inoltre, è necessario creare una base giuridica per il controllo del corretto svolgimento delle elezioni (cfr. infra, commento all'art. 85 della LDP).
26 In realtà, la bozza di revisione del 2013 prevedeva anche l'introduzione di un nuovo articolo 85 della Legge sui diritti politici, relativo all'"Osservazione del voto", parallelamente e in qualche misura come compensazione dell'inasprimento della norma sul riconteggio. Tra le altre cose, questa disposizione doveva obbligare i Cantoni a stabilire regole sull'osservazione delle votazioni. Tuttavia, dopo la maggioranza della Commissione del Consiglio nazionale, che aveva proposto di eliminare la disposizione, le Camere non l'hanno adottata, nonostante la lunga opposizione del Consiglio degli Stati, che voleva seguire il Consiglio federale e che ha accettato di eliminarla solo dopo un lungo dibattito e un'audizione in terza tornata.
27 L'opinione accademica, dal canto suo, si è divisa sulla questione del riconteggio e su questo "ritorno alla prassi precedente", deciso dall'Assemblea federale e che alcuni hanno ritenuto discutibile dal punto di vista costituzionale, più precisamente dal punto di vista della sua conformità con l'articolo 34, cpv. 2, della Costituzione. Secondo le statistiche elaborate da un autore nel 2021, dei 637 referendum federali tenutisi tra il 1848 e il 2020, cinque hanno prodotto risultati tra il 49,9% e il 50,1% (tutti tra il 2000 e il 2020), undici tra il 49,5% e il 50,5% e quattordici tra il 49% e il 51%. Tuttavia, come sottolinea questo autore, "il corollario del processo democratico è la possibilità che le votazioni producano risultati ravvicinati, che devono essere accettati senza essere messi in discussione a causa di una piccola differenza di voti, per quanto esigua".
28 Comunque sia, pochi mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo paragrafo 3, il 1° novembre 2015, il Tribunale federale ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente sulla questione, con una sentenza del 19 agosto 2015, riguardante un altro referendum federale, quello sulla legge sulla radiotelevisione, messo in votazione il 14 giugno 2015. In quell'occasione è tornata sulla questione - riferendosi in particolare al nuovo articolo 13, cpv. 3, della LDP, già adottato ma non ancora in vigore - e ha precisato che l'obbligo di riconteggio in caso di risultato molto vicino deriva direttamente dall'articolo 34, paragrafo 2, della Costituzione solo se il cittadino che se ne lamenta è in grado di indicare prove concrete di un conteggio errato o di un comportamento dell'autorità contrario alla legge; il semplice fatto che il risultato sia (molto) vicino non è sufficiente.
29 Nel diritto federale, quindi, la situazione è ormai chiara, in quanto un risultato vicino o molto vicino non è di per sé motivo per un riconteggio: come recita il testo dell'articolo 13, cpv. 3, deve comunque essere "probabile che si siano verificate irregolarità e che la loro natura e la loro portata abbiano potuto influire in modo significativo sul risultato a livello federale".
30 La situazione è talvolta diversa nei Cantoni, alcuni dei quali riconoscono il diritto al riconteggio in caso di risultati vicini o molto vicini, indipendentemente dall'esistenza di indizi o sospetti di irregolarità. Ad esempio, l'articolo 27 della legge sui diritti politici del Cantone di Berna stabilisce che "i voti devono essere riconteggiati se il risultato di una votazione [...] è molto vicino" (cpv. 1) e specifica che "il risultato di una votazione è considerato molto vicino se la differenza tra i sì e i no è inferiore o uguale allo 0,1% dei voti validamente espressi [...]" (cpv. 2). (par. 2, prima frase). Alcuni altri cantoni (come Grigioni, Sciaffusa, Zurigo e San Gallo) hanno regole simili, a volte con soglie diverse (spesso tra lo 0,1 e lo 0,3%), a volte senza specificare una soglia; tuttavia, la maggior parte dei cantoni si attiene a una regola simile a quella del diritto federale, ossia che un risultato vicino o molto vicino non è sufficiente, in quanto sono necessarie prove di irregolarità per giustificare un riconteggio.
31 Secondo il diritto federale, quindi, per giustificare un riconteggio, devono esserci prove o sospetti di irregolarità e la natura e la portata di tali irregolarità devono aver avuto un impatto significativo sul risultato a livello federale. Secondo la giurisprudenza, le irregolarità in questione sono quelle che riguardano il conteggio dei voti, per le quali devono esserci "prove concrete di un conteggio errato o di un comportamento contrario alla legge da parte dell'organo competente". Il Tribunale federale ha specificato che quanto più vicino è l'esito del voto, tanto meno severi sono i requisiti per la prova di tali irregolarità. In ogni caso, anche quando il risultato è vicino, il semplice riferimento a errori già corretti non è sufficiente a giustificare un riconteggio, a condizione che gli errori rimangano nell'ambito degli usuali errori minori di conteggio e di rendicontazione che si verificano in qualsiasi riconteggio, e non indichino eventi particolari che avrebbero potuto influenzare il risultato.
32 Per quanto riguarda la natura, o la gravità, e la portata di tali irregolarità, che devono essere tali da "essere state in grado di influenzare significativamente il risultato a livello federale", la questione del riconteggio deve essere distinta da quella della ripetizione di un voto avvenuto in un'assemblea o in una Landsgemeinde, e da quella dell'annullamento di un voto, in entrambi i casi sulla base delle irregolarità riscontrate. Per quanto riguarda l'annullamento del voto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, "nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nel conteggio dei voti, il voto viene annullato solo alla duplice condizione che la violazione riscontrata sia grave e che possa aver influito sull'esito della votazione. In particolare, si deve tenere conto della differenza nel numero dei voti espressi, della gravità dei vizi procedurali e del loro impatto sul voto nel suo complesso. Se la possibilità di un risultato diverso, se la procedura non fosse stata viziata, è così bassa da non poter essere presa seriamente in considerazione, il voto non deve essere annullato; in caso contrario, il vizio deve essere considerato grave e il voto annullato. Quando la differenza di voti è molto evidente, solo gravi irregolarità possono mettere in discussione la validità del risultato del voto".
33 Per quanto riguarda il riconteggio, nel caso di un voto federale, le eventuali irregolarità devono, come chiarisce il testo dell'articolo 13, cpv. 3, della LDP, essere state tali da influenzare il risultato del voto "a livello federale". In altre parole, anche se tali irregolarità potrebbero di per sé giustificare un riconteggio in un Cantone (o in due o più Cantoni) in cui il risultato è stato presumibilmente vicino, non è necessario un riconteggio ai sensi dell'articolo 13, cpv. 3, se il risultato è chiaro a livello federale. Questo ci riporta all'idea di proporzionalità già menzionata: un riconteggio del "risultato di un'elezione cantonale ravvicinata da parte dell'autorità federale [...] sarebbe [...] compatibile con questo principio [di proporzionalità] solo se il risultato fosse estremamente ravvicinato anche a livello federale".
34 Tuttavia, tale disposizione solleva una lieve difficoltà di interpretazione alla luce dell'art. 79 LDP, in particolare dei commi 2 e 2bis, disposizioni che precedono l'introduzione dell'art. 13 cpv. 3 e che riguardano la competenza e i poteri dell'autorità di ricorso di prima istanza, ossia il governo cantonale, nelle controversie relative alle votazioni. L'art. 79 cpv. 2, che risale alla versione originaria della legge del 1976, stabilisce che "[quando] constata irregolarità a seguito di un ricorso o d'ufficio, [il governo cantonale] adotta, per quanto possibile prima della chiusura dell'elezione o della votazione, misure per rimediare ai difetti riscontrati". Il paragrafo 2bis, introdotto con la revisione del 18 marzo 1994, già specificava che, tuttavia, il "governo cantonale respinge il ricorso senza esaminare ulteriormente il caso se constata che le irregolarità addotte non sono né di natura né di importanza tale da poter avere un'influenza decisiva sul risultato principale della votazione o dell'elezione" (paragrafo 2bis). Sebbene non sia stato spiegato nel Messaggio, questa disposizione era indubbiamente già basata sull'idea di proporzionalità. Tuttavia, resta da chiedersi se l'articolo 13, paragrafo 3, disciplini solo i casi di riconteggio da parte delle autorità federali e se, sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, un governo cantonale non possa, o addirittura non debba, ordinare un riconteggio se riscontra irregolarità gravi o massicce nel cantone, tali da minare la fiducia dei cittadini nel cantone stesso, anche se il risultato del voto a livello federale sembra essere fuori dubbio. Oppure se, al contrario, il solo art. 13 cpv. 3, oltre all'art. 79 cpv. 2bis, limita ulteriormente i poteri del governo cantonale ed esclude anche un riconteggio da parte dell'autorità cantonale in un caso del genere.
35 Va inoltre sottolineato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di votazioni cantonali, quando il risultato di una votazione è molto vicino ma il riconteggio non è possibile o non è più possibile, ad esempio perché (alcune) delle schede elettorali sono state distrutte, la votazione deve essere ripetuta.
36 Nel caso di una votazione federale, le vie legali per un eventuale riconteggio sono quelle previste dagli articoli 77 e 80 della LDP, ossia un ricorso al governo cantonale interessato entro tre giorni dalla scoperta dei motivi di ricorso (ma non oltre il terzo giorno dalla pubblicazione dei risultati nel bollettino ufficiale del Cantone), seguito da un ricorso al Tribunale federale contro la decisione cantonale, un ricorso in materia di diritto pubblico, entro cinque giorni, ai sensi degli articoli 82 let. c, 88 al. 1 let. b e 100 al. 3 let. b LTF.
L'autore desidera ringraziare Beat Kuoni, avvocato del Dipartimento dei diritti politici della Cancelleria federale, per l'attenta revisione del presente contributo e per i preziosi suggerimenti.
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