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- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
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- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
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- Art. 72a LPD
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- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. La relazione con il bambino e la sua formazione in generale
- II. Il rapporto di filiazione tra il bambino e la madre (cpv. 1)
- III. Il rapporto tra il bambino e l'altro genitore (cpv. 2)
- IV. Il rapporto di filiazione per adozione (cpv. 3)
- I materiali
- Bibliografia
I. La relazione con il bambino e la sua formazione in generale
A. Il rapporto con i figli come rapporto giuridico
1 Il rapporto di filiazione è un rapporto giuridico che si concretizza in un rapporto di diritto di famiglia, ossia il rapporto genitori-figli. Gli effetti giuridici, cioè i diritti e i doveri dei genitori o dei figli, possono derivare solo da questo rapporto genitore-figlio legalmente riconosciuto; al contrario, non possono derivare dalla parentela o dal rapporto spirituale-sociale. Il rapporto di filiazione come rapporto personale viene iscritto nel registro dello stato civile (art. 7 cpv. 2 lett. a OSC), con valore probatorio.
B. Scopo del rapporto di filiazione
2 Il rapporto di filiazione è l'assegnazione legale di un bambino a una madre (maternità) e a un altro genitore. In questo modo si stabilisce la paternità legale del bambino e allo stesso tempo la parentela legale e l'affinità legale.
3 La genitorialità genetica o biologica e la genitorialità socio-psicologica o intenzionale devono essere distinte dalla genitorialità giuridica. Sebbene la maggior parte degli ordinamenti giuridici presupponga ancora una corrispondenza tra genitorialità genetica e socio-psichica, la corrispondenza tra le due forme di genitorialità non è obbligatoria per il rapporto giuridico.
C. Motivi di origine
4 I presupposti per la creazione del rapporto di filiazione normati dalla legge sono definitivi e in linea di principio obbligatori. Di conseguenza, il rapporto giuridico esiste generalmente sia tra il bambino e la madre sia tra il bambino e l'altro genitore. Tuttavia, mentre il primo è assolutamente obbligatorio, non deve necessariamente esistere un rapporto di filiazione tra il bambino e l'altro genitore. Mentre il legame del bambino con la madre nasce geneticamente - in concreto attraverso la nascita - il legame con l'altro genitore richiede un matrimonio tra la madre e il genitore, un riconoscimento o un accertamento giudiziario. Con l'adozione, il rapporto di filiazione può avvenire senza discendenza biologica.
II. Il rapporto di filiazione tra il bambino e la madre (cpv. 1)
A. In generale
5 Tra la donna che partorisce come madre e il bambino, il cosiddetto rapporto di filiazione materna si stabilisce con il fatto della nascita. A questo proposito, si applica il principio tradizionale mater semper certa est. Esso sorge quindi ex lege e non richiede un riconoscimento formale, cosicché non è necessaria la notifica obbligatoria della maternità all'ufficio dello stato civile entro tre giorni ai sensi dell'art. 40 CC in combinato disposto con gli artt. 34 e segg. del Codice civile. L'art. 34 e segg. OSC ha un effetto puramente dichiarativo. La contestazione della maternità non è ammissibile in Svizzera de lege lata, ma può essere presa in considerazione per il futuro.
B. Costellazioni speciali
1. Parto anonimo
6 L'istituto giuridico del parto anonimo, che consente a una futura madre di dare alla luce un bambino in modo anonimo in ospedale, è estraneo al diritto svizzero e sarebbe in contrasto con l'obbligo di denuncia delle nascite. Pertanto, solo il parto anonimo è possibile grazie alla possibilità esistente di far nascere il bambino in uno sportello per neonati. In questo caso, anche se la madre è sconosciuta, la relazione madre-figlio è stabilita. Il bambino consegnato anonimamente in questo modo è trattato legalmente come un trovatello, al quale vengono attribuiti il cognome e il nome assegnati dalle autorità (cfr. art. 38 cpv. 2 OSC).
2. Nascita confidenziale
7 Lo scopo del parto confidenziale è quello di proteggere le donne in situazioni di emergenza, ad esempio perché esposte a violenze o minacce a causa della gravidanza in corso. L'identità della donna che partorisce e dà il bambino in adozione viene registrata nel registro dello stato civile, ma solo una ristretta cerchia di autorità prende atto della nascita. Questa ampia segretezza ha lo scopo di evitare che parenti stretti o terzi vengano a conoscenza della nascita, che aggraverebbe il disagio esistente.
3. Nascita e aborto spontaneo
8 Nel caso di un parto morto o di un aborto spontaneo, non può sorgere alcun rapporto di filiazione a causa della mancanza di un nato vivo. I nati morti devono essere registrati come i nati vivi (art. 9 cpv. 1 OSC), mentre l'aborto spontaneo può essere denunciato all'ufficio di stato civile.
4. Bambino confuso
9 Se un bambino viene confuso in ospedale, ciò non ha alcun effetto sulla creazione del rapporto giuridico: il rapporto di figlio è tra il bambino confuso e la sua vera madre biologica.
5. Maternità multipla o divisa
10 I casi di cosiddetta "maternità multipla o divisa" comprendono la donazione di ovuli ed embrioni e la maternità surrogata. Sebbene siano tutti vietati dal diritto svizzero vigente (cfr. art. 119 cpv. 2 lett. d Cost. e art. 4 FMedG), essi trovano comunque spazio nella prassi giuridica svizzera attraverso l'applicazione all'estero. Secondo il diritto svizzero, anche in caso di maternità divisa, la nascita rimane decisiva per la determinazione della madre, per cui qualsiasi accordo contrattuale che se ne discosti non è valido e non può essere fatto valere in tribunale. Al contrario, nei Paesi in cui la maternità surrogata è legalmente consentita, ad esempio, solo il padre genetico viene registrato come padre, mentre la donna che partorisce non diventa la madre del bambino.
III. Il rapporto tra il bambino e l'altro genitore (cpv. 2)
A. Dualismo
11 Il diritto dei minori in Svizzera è caratterizzato dal dualismo. Se fino all'apertura del matrimonio a tutti il dualismo era costituito solo da maternità e paternità, oggi oltre alla maternità è possibile anche la co-maternità.
12 Secondo la legge attuale, la madre è obbligatoria, per cui non sono ipotizzabili paternità e co-paternità.
B. Genitori di sesso diverso
13 Se i genitori sono di sesso diverso, il legame del bambino con il padre è stabilito in primo luogo per legge, o più precisamente per presunzione legale, sulla base del matrimonio esistente con la madre (cfr. art. 255 CC). Se la madre non è sposata o se la paternità del marito è stata contestata con successo, il legame può essere stabilito mediante riconoscimento formale (cfr. art. 260 CC). Se non sussistono i casi sopra citati, l'unica possibilità che rimane è quella di stabilire il rapporto di parentela con una sentenza, l'azione di paternità (artt. 261 e 263 CC).
C. Genitori dello stesso sesso
14 Se il bambino ha genitori dello stesso sesso, l'art. 255a CC prevede la possibilità che il rapporto di parentela con la co-madre si instauri di diritto a determinate condizioni. Il riconoscimento formale o la sentenza formativa non sono previsti nel caso di genitori dello stesso sesso.
IV. Il rapporto di filiazione per adozione (cpv. 3)
15 Oltre alla creazione biologica del rapporto di filiazione, esiste la possibilità di stabilire il rapporto giuridico con un atto giuridico formale - l'adozione (cfr. art. 264 e segg. CC), sia per la madre che per l'altro genitore. L'adozione può coinvolgere entrambi i genitori o uno solo.
16 L'adozione crea un nuovo rapporto di figlio, il che significa che il rapporto giuridico con i genitori genetici termina. Non è quindi possibile stabilire o creare un rapporto di filiazione ai sensi dell'art. 252, commi 1 e 2 CC.
17 L'art. 252 cpv. 3 CC è un mero riferimento agli artt. 264 e segg. CC, per cui la disposizione non ha un significato autonomo.
I materiali
Bessere Unterstützung für Frauen in Not und verletzliche Familien, Bericht des Bundesrates zum Postulat Maury Pasquier (13.4189) vom 12.10.2016.
Botschaft über die Volksinitiative «zum Schutz des Menschen vor Manipulationen in der Fortpflanzungstechnologie (Initiative für menschenwürdige Fortpflanzung, FMF)» und zu einem Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG) vom 26.6.1996 (zit. Botschaft FMedG).
Bibliografia
Aebi-Müller Regina E., Anonyme Geburt und Babyfenster – Gedanken zu einer aktuellen Debatte, FamPra.ch 2007, S. 544 ff.
Biderbost Yvo, Findelkinder – Gedanken zum Thema aus juristischer Sicht, ZVW 1999, S. 49 ff.
Büchler Andrea, Sag mir, wer die Eltern sind … Konzeptionen rechtlicher Elternschaft im Spannungsfeld genetischer Gewissheit und sozialer Geborgenheit, AJP 2004, S. 1175 ff.
Büchler Andrea/Maranta Luca, Leihmutterschaft im internationalen Verhältnis: Der aktuelle Stand in der Schweiz, FamPra.ch 2015, S. 354 ff.
Guillod Olivier, Kommentierung zu Art. 252 ZGB, in: Pichonnaz Pascal/Foëx Bénédict (Hrsg.), Commentaire Romand, Code civil I, Basel 2010 (zit. CR-Guillod).
Hausheer Heinz/Aebi-Müller Regina E., Renaissance einer alten Idee: Das Einsiedler Babyfenster aus (zivil-)rechtlicher Sicht, recht 2002, S. 1 ff.
Hausheer Heinz/Geiser Thomas/Aebi-Müller Regina E., Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7. Aufl., Bern 2022.
Reich Johannes, Kommentierung zu Art. 252 ZGB, in: Breitschmid Peter/Jungo Alexandra (Hrsg.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht, Partnerschaftsgesetz, 3. Aufl., Zürich 2016 (zit. CHK-Reich).
Rusch Martina/Götschi Antje, Vorbemerkung zu Art. 252–269c ZGB und Kommentierung zu Art. 252 ZGB, in: Büchler Andrea/Jakob Dominique (Hrsg.), Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2. Aufl., Basel 2017 (zit. KUKO-Rusch/Götschi).
Schwenzer Ingeborg/Cottier Michelle, Kommentierung zu Art. 252 ZGB, in: Geiser Thomas/Fountoulakis Christiana (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022 (zit. BSK-Schwenzer/Cottier).
Stehli Claudia, Kommentierung zu Art. 252 ZGB, in: Kren Kostkiewicz Jolanta/Wolf Stephan/Amstutz Marc/Fankhauser Roland (Hrsg.), Orell Füssli Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021 (zit. OFK-Stehli).
Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Jungo Alexandra, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14. Aufl., Zürich 2015.
Wolf Stephan/Minnig Yannick, Familienrecht, Basel 2021.