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Commento su
Art. 26a LRD

Un commentario di Caroline Kindler

Editato da Damian K. Graf / Doris Hutzler

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I. Scopo della norma e contesto

1 Un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD è in linea di principio soggetto a una vigilanza individuale. Ciò si concentra sul singolo istituto, ma può portare a una mancanza di comprensione globale dei rischi di riciclaggio di denaro all'interno dell'intero gruppo di società. Per colmare questa lacuna, l'art. 26a LRD prevede una vigilanza consolidata sulla LRD. Questa ha lo scopo di integrare la vigilanza individuale in relazione all'unità economica del gruppo aziendale. La vigilanza consolidata consente quindi un duplice approccio continuo, sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo.

2 L'autorizzazione della FINMA ad assoggettare gruppi di società alla vigilanza consolidata LRD risale originariamente all'art. 4 LRD-FINMA. Questa norma si applicava sia ai cosiddetti “DSFI” (intermediari finanziari direttamente sottoposti alla vigilanza della FINMA ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD) sia ai titolari di una “licenza fintech” (persone ai sensi dell'art. 1b LBCR). Con l'entrata in vigore della LIsFi il 1° gennaio 2020, l'art. 4 LRD-FINMA è stato trasferito a livello legislativo all'art. 26a LRD. Allo stesso tempo è stato chiarito il gruppo di destinatari: Alla luce dell'abolizione dello status di DSFI il 1° gennaio 2020, sono ora compresi tutti gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD che fanno parte di un gruppo finanziario. Tuttavia, le persone di cui all'art. 1b LBCR, ossia i titolari di una licenza fintech, non sono stati inclusi nel gruppo di destinatari dell'art. 26a LRD. Pertanto, la possibilità di una vigilanza consolidata LRD non è più applicabile a queste persone, in quanto le disposizioni sulla vigilanza consolidata della Legge sulle banche non si applicano a loro. I motivi per cui sono stati rimossi dal gruppo di destinatari non sono reperibili nei materiali, poiché l'art. 26a LRD non era oggetto del messaggio sulla LIsFi, ma è stato aggiunto solo durante le deliberazioni parlamentari. In termini pratici, tuttavia, la questione è di scarsa importanza - almeno al momento - poiché nessuno dei (cinque) titolari di una licenza fintech farà parte di un gruppo a partire dal 1° luglio 2024.

II. Prerequisiti

3 L'art. 26a LRD si applica agli “intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3” che sono considerati una “società del gruppo nazionale” di un “intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a-dquater”. Questi concetti sono esposti di seguito.

A. Intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD

4 Gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD sono persone che accettano o detengono a titolo professionale valori patrimoniali di terzi o ne assistono l'investimento o il trasferimento. Un elenco esemplare di tali intermediari finanziari è riportato nell'art. 2 cpv. 3 lett. a-c, f e g LRD. La definizione di tale intermediario finanziario è specificata nell'ORD e nella Circolare FINMA 2011/1.

B. Intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a-dquater LRD

5 Le disposizioni dell'art. 26a LRD si applicano alle società del gruppo nazionale di intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a-dquater LRD. Si tratta dei seguenti intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD (in modo esaustivo):

  • Banche ai sensi dell'art. 1a LBCR e persone ai sensi dell'art. 1b LBCR (lett. a);

  • Gestori patrimoniali e fiduciari ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e b LIsFi (lett.abis);

  • Società di gestione di fondi ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi (lett. b);

  • Titolari di licenza ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. b-d LICol e gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c LIsFi (lett.bbis);

  • Istituti di assicurazione ai sensi dell'ISA che gestiscono l'assicurazione diretta sulla vita o offrono o distribuiscono quote di un investimento collettivo di capitale (lett. c);

  • società di intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. e LIsFi (lett. d);

  • le controparti centrali e i depositari centrali di titoli ai sensi dell'LInFi (lett. dbis);

  • i sistemi di pagamento, a condizione che richiedano l'autorizzazione della FINMA ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LInFi (lett. dpv.);

  • sistemi di negoziazione di titoli DLT ai sensi dell'art. 73a LInFi (sistemi di negoziazione DLT; lett. dquater).

C. Società del gruppo nazionale

1. Società del gruppo

6 I termini gruppo/i di società e gruppo/i sono utilizzati come sinonimi. Nel diritto svizzero dei gruppi, tuttavia, non esiste un termine standardizzato o generalmente applicabile per un gruppo di società. Ciò che caratterizza un gruppo di società è definito individualmente nelle varie giurisdizioni. Di conseguenza, i presupposti di base e i criteri giuridici relativi all'esistenza o meno di un gruppo societario possono variare notevolmente a seconda della giurisdizione. Tuttavia, tutti i concetti di gruppo nel diritto svizzero si basano su tre caratteristiche costitutive: in primo luogo, le singole società del gruppo sono società giuridicamente indipendenti, la cui forma giuridica può variare a seconda del livello gerarchico. In secondo luogo, un gruppo richiede almeno due società: una società madre e almeno una sub-società. In terzo luogo, il collegamento tra le società, il “collante” per così dire, consiste in una gestione uniforme (la cosiddetta “gestione di gruppo”). Nel contesto della LRD, un gruppo è considerato un'unità economica se una società detiene direttamente o indirettamente più della metà dei voti o del capitale di un'altra società o la controlla in altro modo. Le partecipazioni possono essere detenute sia direttamente che indirettamente, cioè attraverso altre società del gruppo. Ciò comporta la presenza di controllate dirette e indirette su più livelli gerarchici.

2. Società del gruppo “nazionale”

7 Come per l'art. 2 cpv. 3 LRD, il campo di applicazione territoriale dell'art. 26a LRD è limitato agli intermediari finanziari che operano in Svizzera o dalla Svizzera ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a ORD. L'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD o la società del gruppo nazionale devono pertanto avere la propria sede in Svizzera e impiegare persone che effettuano stabilmente operazioni di intermediazione finanziaria in Svizzera o dalla Svizzera. Una filiale o una succursale di un gruppo finanziario estero, invece, non soddisfa i requisiti, poiché la società controllante deve essere titolare di una licenza ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a-dquater LRD e deve quindi essere considerata una società del gruppo nazionale.

III. Conseguenze giuridiche

A. “Disposizione facoltativa”

8 L'art. 26a LRD è una “disposizione facoltativa”: se i requisiti sono soddisfatti, ossia se un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD è una società del gruppo nazionale di un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a-dquater LRD, la FINMA “può” richiedere un rapporto di audit consolidato LRD. Ciò significa che la FINMA può ordinare tale rapporto senza la preventiva collaborazione o richiesta dell'intermediario finanziario. Per contro, una società del gruppo nazionale o un intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza della FINMA può richiedere alla FINMA una vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a-dquater LRD. La FINMA dichiara sul proprio sito web di determinare caso per caso il contenuto e la portata della vigilanza di gruppo consolidata. Dichiara inoltre che esamina in particolare se il gruppo finanziario

  • sia adeguatamente organizzato

  • abbia un adeguato sistema di controllo interno

  • riconosca, limiti e monitorizzi adeguatamente i rischi associati alle sue attività commerciali;

  • sia gestito da persone che offrano la garanzia di una condotta aziendale irreprensibile;

  • mantiene la separazione del personale tra direzione, alta direzione, supervisione e controllo;

  • rispetta le norme sull'adeguatezza patrimoniale e sulla diversificazione dei rischi;

  • dispone di un'adeguata liquidità;

  • applica correttamente le norme contabili;

  • dispone di una società di revisione riconosciuta, indipendente e competente.

Si può quindi presumere che la richiesta di una relazione di revisione di gruppo in ambito LRD da parte di una società del gruppo debba contenere le prove dei punti sopra citati.

B. Oggetto della revisione

9 L'art. 26a cpv. 1 LRD stabilisce che il rapporto di revisione di gruppo deve dimostrare il rispetto degli “obblighi di cui al capitolo 2”. La formulazione di questa disposizione va quindi oltre quella, ad esempio, dell'art. 25 cpv. 2 LRD, che si limita a menzionare gli “obblighi di diligenza” di cui al capitolo 2. L'art. 26a LRD comprende invece tutti gli “obblighi del secondo capitolo” e quindi non solo gli artt. 3-8 LRD, ma anche gli artt. 9-11a LRD, escluse le disposizioni del secondo capitolo relative ai commercianti. Il rapporto di revisione del gruppo deve quindi documentare il rispetto sia degli obblighi di diligenza di cui agli artt. 3-8 LRD sia degli obblighi di cui agli artt. 9-11a LRD.

C. Requisiti per la revisione

10 Lo svolgimento della revisione è disciplinato dagli artt. 24 e segg. LFINMA in combinato disposto con l'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (ORD-FINMA). L'ORD-FINMA disciplina, tra l'altro, l'autorizzazione delle società di audit e l'audit degli istituti sottoposti a vigilanza ai sensi della LFINMA. Ulteriori istruzioni per l'audit sono contenute nella Circolare FINMA 2013/3, che costituisce anche la base per le linee guida specifiche sugli audit di regolamentazione presenti sul sito web della FINMA. Va sottolineato che, nonostante il rapporto di audit consolidato del gruppo, il reporting sui singoli istituti e sul gruppo deve essere effettuato separatamente.

IV. Elenco della FINMA

11 Ai sensi dell'art. 26a cpv. 2 LRD, la FINMA pubblica l'elenco delle società del gruppo ai sensi dell'art. 26a cpv. 1 LRD. Al 1° luglio 2024 tale elenco non era(ancora) stato pubblicato. Si può quindi concludere che a tale data non era stata emanata alcuna ordinanza ai sensi dell'art. 26a LRD.

Bibliografia

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I Materiali

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Botschaft zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) vom 4.11.2015, BBl 2015 8901, abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2015/2141/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2015-2141-de-pdf-a.pdf, besucht am 23.8.2024.

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Liste der von der FINMA bewilligten Personen nach Art. 1b BankG (Fintech-Bewilligung), abrufbar unter https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/bewilligungstraeger/pdf/fintech.pdf?sc_lang=de&hash=6C56E843908149147A3CC22EAB7DE1C6, besucht am 23.8.2024.

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