Un commentario di Stefan Wyler
Editato da Andreas Glaser / Nadja Braun Binder / Corsin Bisaz / Bénédicte Tornay Schaller
Art. 32 Pubblicazione delle liste
1 Il Cantone pubblica il più presto possibile nel proprio Foglio ufficiale le liste, con la loro denominazione, il numero progressivo e l’indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni.
2 La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica le liste con il cognome e il nome ufficiali, l’anno di nascita, i luoghi d’origine e il domicilio dei candidati.
I. Storia delle origini
1 La disposizione secondo cui i Cantoni devono annunciare pubblicamente le liste e fare riferimento alle connessioni di lista si trovava già nella legge elettorale del Consiglio nazionale del 1919. Con la promulgazione della LDP, questo requisito è stato ripreso, integrato dal riferimento secondo cui l'annuncio deve essere fatto "il più presto possibile" e "nel bollettino ufficiale cantonale". Un ulteriore paragrafo 2 dell'art. 32 è stato inserito nella LDP con la revisione totale della Legge sulle pubblicazioni del 2004 e adattato ai nuovi requisiti relativi alle informazioni necessarie sui candidati con la revisione della LDP del 2014.
II. Significato della disposizione
A. Generale
2 La disposizione regola la pubblicazione ufficiale delle liste da parte delle autorità elettorali cantonali e della Cancelleria federale.
B. Confronto tra le leggi
3 I Cantoni hanno disposizioni analoghe per quanto riguarda la pubblicazione ufficiale delle liste nelle loro elezioni parlamentari. Oltre alle liste e ai candidati, devono essere indicati anche i collegamenti di lista e i collegamenti di sotto-lista (laddove tali collegamenti sono consentiti, cfr. OK-Wyler, Art. 31 LDP N. 9 f.).
III. Pubblicazione delle liste
A. Bollettino ufficiale cantonale (cpv. 1)
4 L'autorità elettorale cantonale rende pubbliche le liste ricevute nel bollettino ufficiale cantonale. La pubblicazione menziona le denominazioni e le abbreviazioni delle liste, nonché i numeri d'ordine, e fa riferimento ai collegamenti tra liste e sotto-liste.
5 Il diritto degli elettori alla pubblicazione ufficiale delle proposte elettorali (con i riferimenti ai collegamenti di lista) deriva già dal diritto costituzionale di voto. La pubblicazione ufficiale serve alla libera formazione della volontà degli aventi diritto al voto. Serve anche a salvaguardare il diritto di garantire che vengano nominati solo candidati eleggibili. Grazie alla tempestiva informazione ufficiale su tutte le proposte elettorali, gli aventi diritto al voto hanno la possibilità di intraprendere azioni legali contro la candidatura di persone (presumibilmente) non eleggibili.
6 La legge non specifica quali informazioni devono essere fornite sulle persone candidate alle elezioni nella pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale cantonale. Di conseguenza, nella pubblicazione ai sensi del paragrafo 1, le persone candidate possono (a differenza della pubblicazione ai sensi del paragrafo 2) essere menzionate con i nomi con cui sono "conosciute nella vita quotidiana o politicamente" (art. 22 cpv. 2 lett. b LDP); saranno anche elencate con questi nomi sulle schede elettorali. È inoltre consigliabile indicare l'anno di nascita e (come è obbligatorio per le schede elettorali ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 LDP) il luogo di residenza dei candidati. La pubblicazione dell'occupazione è facoltativa.
7 La pubblicazione deve avvenire "il più presto possibile" e "nel bollettino ufficiale cantonale". La pubblicazione ufficiale di interesse si riferisce alle liste epurate e avviene dopo la scadenza del periodo di epurazione, ossia nel momento in cui le liste non possono più essere modificate. Nel frattempo, il bollettino ufficiale elettronico è diventato lo standard per i bollettini ufficiali cantonali.
8 I Cantoni pubblicano regolarmente le liste e i nomi dei candidati sulle loro homepage cantonali dopo il termine di presentazione (termine di registrazione elettorale). In questo modo, sottolineano che le liste non sono ancora definitive e che c'è un termine per le correzioni. Queste pubblicazioni servono a informare il pubblico e i media e non costituiscono una pubblicazione ufficiale ai sensi dell'art. 32 LDP. Dopo la scadenza del periodo di rettifica, le informazioni pertinenti vengono aggiornate e le informazioni ufficiali vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
B. Cancelleria federale (cpv. 2)
9 Secondo la disposizione, la Cancelleria federale pubblica gli elenchi anche in forma elettronica. A tal fine, pubblica i nomi e i cognomi ufficiali, l'anno di nascita, le città di provenienza e il luogo di residenza dei candidati.
10 Questa disposizione è stata introdotta nel 2004 con la revisione totale della Legge sulle pubblicazioni. Oggi costituisce la base giuridica richiesta dalla legge sulle pubblicazioni per la pubblicazione (eccezionale) da parte della Cancelleria federale di dati personali che richiedono una protezione speciale. Nella pubblicazione delle liste per le elezioni del Consiglio nazionale, l'interesse pubblico al corretto svolgimento delle elezioni prevale sulle richieste di protezione della privacy. L'identità dei candidati deve essere verificabile.
Bibliografia
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021.
Tschannen Pierre, Kommentierung zu Art. 34 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria, Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basel 2015.
I materiali
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975 (BBl 1975 I S. 1317).
Botschaft zum Bundesgesetz über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsgesetz, PublG) vom 22.10.2003 (BBl 2003 S. 7711).
Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 29.11.2013 (BBl 2013 S. 9217).
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