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ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
LEGGE SUGLI AGENTI TERAPEUTICI
LEGGE FEDERALE SULL’ARMONIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE DEI CANTONI E DEI COMUNI
I. Genesi
1 L'art. 52 Cost., come già l'art. 51 Cost., risale alla fondazione dello Stato federale. Dal punto di vista sistematico, non solo è affiancato dall'art. 51 Cost., ma è anche collegato ad esso dal punto di vista contenutistico. L'art. 52 cpv. 1 Cost. definisce l'obbligo della Confederazione di garantire la tutela dell'ordinamento costituzionale dei Cantoni. L'art. 52 cpv. 2 disciplina la misura più significativa per l'adempimento di tale obbligo di garanzia: l'intervento federale.
2 L’art. 52 Cost. è il risultato dell’ultima revisione totale della Cost. federale (la cosiddetta «adeguamento»): in precedenza, i suoi contenuti erano disciplinati dall’art. 5 Cost. del 1848 e del 1874 (garanzia del territorio e della sovranità dei Cantoni) e dall’art. 16 Cost. del 1848 e del 1874 (intervento federale). In occasione dell'aggiornamento, queste disposizioni sono state in gran parte riunite, abbreviate e in parte trasferite ad altre norme (cfr. a questo proposito N. 3, nonché N. 8 segg.).
3 Art. 5 Cost. del 1848 e del 1874, oggi sancito dall’art. 52 cpv. 1 Cost., nella sua versione originaria comprendeva la garanzia da parte della Confederazione del territorio, della sovranità e dell’ordinamento costituzionale dei Cantoni e garantiva inoltre la libertà e i diritti del popolo nonché i diritti costituzionali dei «cittadini». La disposizione precedente andava quindi oltre la norma odierna: la garanzia di tutela giurisdizionale da parte della Confederazione a tutela dei diritti fondamentali sanciti nelle Costituzioni cantonali è stata trasferita all’art. 189 cpv. 1 lett. d e f Cost. Secondo l’attuale formulazione dell’art. 52 cpv. 1 Cost., la tutela individuale dei diritti fondamentali non rientra in linea di principio più in questa garanzia federale. La garanzia del territorio e dell’esistenza, menzionata anche nella versione originaria, si trova oggi nell’art. 53 Cost. La «sovranità» citata non è più menzionata separatamente, al di là della disposizione generale dell’art. 3 Cost. L’art. 52 cpv. 1 Cost. comprende quindi solo la tutela dell’ordine costituzionale.
4 L’art. 52 cpv. 2 Cost. disciplina invece l’intervento federale, che era precedentemente sancito nell’art. 16 cpv. 1–4 Cost. del 1848 e del 1874. Con l’intervento federale, la Confederazione doveva ripristinare la sicurezza e l’ordine interni in un Cantone, qualora il Cantone interessato non fosse o non fosse più in grado di farlo. L’art. 16 Cost. del 1848 e del 1874 distingueva ancora tra (1) i presupposti e (2) le modalità dell’intervento federale. Nell’idea del costituente dell’epoca, in caso di gravi turbative della sicurezza interna i governi cantonali avrebbero chiesto aiuto in primo luogo al Consiglio federale e poi ad altri Cantoni, qualora la Confederazione non fosse stata in grado di intervenire. Inoltre, era previsto l’intervento dell’autorità federale competente – che può variare a seconda del caso (cfr. a questo proposito le misure di cui al N. 13) – in caso di minaccia e non solo in caso di turbativa della sicurezza della Svizzera (art. 16 cpv. 2 Cost. 1848 e 1874). Sotto il titolo delle «misure necessarie» si distingueva tra interventi federali non armati e armati (art. 16 cpv. 1 Cost. 1848 e 1874). Dopo la seconda guerra mondiale si affermò la convinzione che gli interventi dell’esercito sul territorio nazionale dovessero essere evitati e che si dovesse invece ricorrere ai mezzi di polizia civili dei Cantoni. Un intervento federale doveva costituire l’eccezione assoluta. Questo principio dell’ultima ratio caratterizza ancora oggi l’intervento federale. La nuova formulazione dell’art. 52 Cost. del 1999 rinuncia a tutte queste differenziazioni rispetto alle versioni (identiche tra loro) del 1848 e del 1874. È rimasto il principio di sussidiarietà.
5 In questo contesto, l’intervento federale non ha oggi più alcun significato pratico. L’ultimo intervento federale risale al 1932, gli altri nove hanno avuto luogo nel XIX secolo. La maggior parte degli interventi si è verificata nel Cantone Ticino, sebbene si trattasse di operazioni ben diverse tra loro, ad esempio relative al conflitto decennale tra liberali e conservatori nel Cantone o alla difesa da pericoli esterni. L’ultimo intervento federale fu quello del 9 novembre 1932 nel Cantone di Ginevra, in cui la scuola di reclute di Losanna fu incaricata di contenere lo scontro tra socialisti radicali ed estremisti di destra.
6 Il fatto che vi siano pochi esempi di applicazione degli interventi federali non significa però che la garanzia federale di cui all’art. 52 Cost. debba essere messa in discussione in quanto tale: a causa della legittimità storica e dell’effetto preventivo come segnale di allarme di diritto federale, questa norma è indispensabile. Non si può tuttavia negare che la garanzia della tutela dell’ordine costituzionale sia oggi soprattutto un compito del Tribunale federale. Attraverso la sua giurisprudenza, il Tribunale federale, in qualità di corte suprema e di ultima istanza, riesce a contribuire in modo più sottile al mantenimento dell’ordine costituzionale dei Cantoni. Si pensi, ad esempio, al ricorso in materia di diritto di voto ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF, in cui il Tribunale federale può esaminare liberamente il diritto costituzionale, legale e regolamentare cantonale, purché questo sia strettamente connesso al diritto di voto e di elezione.
II. Commento in senso stretto
A. Obbligo di tutela della Confederazione (art. 52 cpv. 1 Cost.)
7 La garanzia federale impone alla Confederazione (cfr. in merito alla competenza N. 19) di proteggere lo Stato di diritto cantonale da gravi perturbazioni che minacciano di verificarsi nell’immediato, quali disordini o crisi costituzionali. Con la norma sull’ordine costituzionale, la Confederazione è investita del ruolo di garante «del rispetto da parte di tutti degli elementi significativi della sovranità cantonale: l’ordine costituzionale e i diritti e le libertà del popolo cantonale».
8 Il concetto di «ordine costituzionale» è interpretato in modo diverso nella dottrina. Esso si riferisce fondamentalmente al diritto costituzionale cantonale nel suo insieme. L’ordine costituzionale rimanda ai fondamenti della Confederazione Svizzera ed è quindi una condizione costituzionale dello Stato federale svizzero. In combinato disposto con l’art. 51 Cost., ciò può quindi riferirsi solo a ciò che è stato garantito dalla Confederazione. Dall’interazione tra l’art. 51 Cost. e l’art. 52 Cost. risulta tuttavia che anche l’autonomia cantonale in quanto tale è tutelata. Insieme all’art. 47 Cost., secondo cui la Confederazione tutela l’autonomia dei Cantoni, l’art. 51 Cost. e l’art. 52 Cost. garantiscono quindi anche l’autonomia cantonale.
9 Dalla funzione della disposizione come garanzia federale ne consegue che il punto di riferimento della garanzia è l’ordine costituzionale dei Cantoni. Non è quindi garantito l’ordine costituzionale della Confederazione, bensì quello dei Cantoni, alla cui tutela e al cui mantenimento la Confederazione si impegna. Allo stesso tempo, la storia e le precedenti versioni della Cost. dimostrano che dietro la formulazione «ordine costituzionale» si cela più di quanto lasci supporre l’attuale testo. Per la comprensione dell’ordine costituzionale è infatti determinante la formulazione precedente: secondo l’art. 5 Cost. del 1848 e del 1874 erano tutelati «la sovranità e l’ordine costituzionale dei Cantoni». L'attuale formulazione dell'art. 52 Cost. parla solo di ordine costituzionale, mentre la sovranità non compare più nel testo vigente di questa disposizione. Non è tuttavia documentato che vi fosse l'intenzione di discostarsi dal contenuto dell'ordine costituzionale, così come era ancora descritto come «sovranità e ordine costituzionale dei Cantoni». Non è esplicitato, ma fa tuttora parte dell’art. 52 Cost. il fatto che la sovranità di un Cantone appartenga al suo ordine costituzionale. In altre parole, non vi sono indicazioni che la suddivisione dell’art. 5 Cost. del 1848 e del 1874 in più disposizioni autonome dovesse comportare un’interpretazione più restrittiva dell’ordine costituzionale. Il concetto di «sovranità» ai sensi dell’art. 3 Cost. («I Cantoni sono sovrani, nella misura in cui la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale») è a sua volta soggetto a interpretazione. Si intende ciò che costituisce il Cantone come «Stato» costituzionale. Ciò comprende, tra l’altro, anche l’autonomia cantonale in tutte le sue sfaccettature. Questi aspetti storici depongono quindi a favore di un'interpretazione estensiva dell'ordine costituzionale (per la delimitazione rispetto alla vigilanza federale di cui all'art. 49 cpv. 2 Cost., cfr. N. 16). L'ordine costituzionale dei Cantoni comprende tutte le norme che fanno parte dell'ordinamento costituzionale dei Cantoni (e quindi in particolare l'autonomia cantonale).
10 Nella letteratura si trova l’affermazione secondo cui l’obbligo della Confederazione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 Cost. sussiste indipendentemente dal fatto che sussista un caso di turbativa o di minaccia ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 Cost. È tuttavia difficile immaginare casi in cui non sussista contemporaneamente una turbativa o una minaccia all’ordine costituzionale. In pratica, l’obbligo di protezione si applica quindi soprattutto in caso di perturbazioni o minacce, poiché solo allora sussiste un’esigenza di protezione: si tratta in primo luogo di tutelare lo Stato di diritto cantonale da attacchi illegittimi da parte di altri Cantoni, ma anche da movimenti insurrezionali e da interventi della Confederazione stessa (qualora le perturbazioni o le minacce provengano da autorità federali). Tra questi rientrano in particolare l'usurpazione di potere, i disordini, le azioni di sabotaggio, le guerre civili regionali o i tentativi di colpo di Stato. I disturbi o le minacce all'ordine costituzionale si presentano in modi diversi: i problemi intracantonali possono manifestarsi sotto forma di problemi di separazione dei poteri (ad esempio quando l'esecutivo ignora sistematicamente il legislativo) fino alla totale inattività (ad esempio quando un'autorità si rifiuta di indire un referendum nonostante ne abbia l'obbligo). L’ordine costituzionale di un Cantone può essere compromesso anche quando gli organi cantonali non sono più in grado di funzionare, ad esempio perché il governo democraticamente eletto non può più esercitare le sue funzioni. Ciò che accomuna queste situazioni è il fatto che si tratta di casi in cui le forze di sicurezza cantonali sono sovraccariche. La Confederazione è tenuta a garantire che i conflitti politici nei Cantoni e le relazioni tra i Cantoni si svolgano entro i limiti del quadro costituzionale. In questo modo contribuisce a evitare che i conflitti cantonali possano arrivare al punto di destabilizzare la stessa Confederazione.
11 A tal fine non è necessario che l’ordine pubblico sia compromesso in tutto il Cantone; è sufficiente che una situazione del genere si verifichi in qualsiasi punto del territorio cantonale. È difficile tracciare la linea di demarcazione rispetto allo stato di emergenza, non contemplato dall’art. 52 Cost., che coinvolge più Cantoni e consente l’applicazione del diritto d’eccezione. Ciò è dovuto non da ultimo al fatto che lo stato di emergenza o il diritto d’eccezione non sono espressamente disciplinati, ma si deducono implicitamente dagli art. 165, 184 e 185 Cost. L’art. 52 Cost. trova applicazione, per come è concepito, ogni volta che sono coinvolti solo uno o al massimo due Cantoni. Se invece il conflitto diventa un problema a livello nazionale, si dovrebbe procedere sulla base del diritto di urgenza previsto dalla Costituzione.
12 L’art. 52 cpv. 1 Cost. – a differenza del cpv. 2 – non si pronuncia affatto sulla questione di quando la Confederazione debba agire. In virtù della loro ampia autonomia organizzativa, i Cantoni sono in linea di principio responsabili di garantire la tutela del proprio ordinamento costituzionale cantonale. Di conseguenza, gli obblighi di tutela derivanti dall’art. 52 Cost. rappresentano solo imposizioni federali sussidiarie con scarso effetto pratico. Se un Cantone non è in grado di scongiurare autonomamente il pericolo o la lesione imminenti, entra in gioco l’obbligo di tutela di cui all’art. 52 cpv. 1 Cost. e si applica il diritto di intervento della Confederazione di cui all’art. 52 cpv. 2 Cost.
13 Le misure con cui la Confederazione può adempiere al proprio obbligo di garanzia sono molteplici e non sono elencate nell’art. 52 Cost. (sul rapporto con l’intervento federale cfr. N. 15 e sulla delimitazione rispetto alla vigilanza federale cfr. N. 16). Un'opzione importante è la via giudiziaria, che rimane aperta anche in caso di disordini e crisi costituzionali. Contro gli atti di sovranità dei tribunali cantonali di ultima istanza è possibile presentare ricorso in materia di diritto pubblico (o, a seconda dei casi, ricorso costituzionale sussidiario) al Tribunale federale. I privati possono denunciare la violazione dei diritti costituzionali e del principio della separazione dei poteri. Come misura ai sensi dell’art. 52 Cost., questo passo è tuttavia idoneo solo in misura limitata, poiché il Tribunale federale può adottare solo una prospettiva caso per caso. Tuttavia, nell’ambito del controllo astratto delle norme, il Tribunale federale può applicare una prospettiva più ampia rispetto all’esame di singoli atti. Un’ulteriore relativizzazione del ricorso giurisdizionale deriva dal fatto che l’ordinamento giuridico federale non prevede un procedimento contenzioso per le controversie tra organi all’interno di un cantone, che sono regolarmente alla base dei casi di applicazione dell’art. 52 Cost. Il ricorso delle autorità federali può essere attribuito alla vigilanza federale (cfr. a questo proposito N. 16). Nella scelta delle misure volte ad adempiere all’obbligo di garanzia, occorre rispettare i principi generali dello Stato di diritto.
14 I Cantoni devono in linea di principio provvedere a che l’ordine costituzionale sia mantenuto, se necessario con mezzi di polizia. Se i mezzi cantonali falliscono o si rivelano sin dall’inizio insufficienti, occorre richiedere l’aiuto degli altri Cantoni. Se anche questi non bastano, il Cantone può chiedere alla Confederazione di mobilitare le truppe per il servizio d’ordine. In questo caso, spetta sempre alla Confederazione decidere in merito alla mobilitazione e alla conduzione. Il servizio d’ordine ha tuttavia una scarsa rilevanza pratica. L’impiego dell’esercito avviene oggi sotto forma di servizio d’assistenza, come è stato recentemente utilizzato durante la pandemia di Covid-19. Il ruolo dell’esercito è limitato al fatto di assistere le autorità civili su loro richiesta. La mobilitazione e l’assegnazione ai Cantoni sono di competenza della Confederazione.
B. Obbligo di intervento (art. 52 cpv. 2 Cost.)
15 L’art. 52 cpv. 2 dedica un paragrafo specifico all’intervento della Confederazione. In esso si manifesta un caso di applicazione storicamente importante delle misure di garanzia. Con «intervento della Confederazione» (o anche «intervento federale»; «Intervention de la Confédération»; «Intervento della Confederazione») si intende l’intervento della Confederazione in caso di turbativa o di minaccia immediata dell’ordine pubblico in un Cantone. L’intervento della Confederazione ha lo scopo di ripristinare l’ordine pubblico turbato in un Cantone. Il rapporto con le altre misure volte all’adempimento dell’obbligo di garanzia è talvolta poco chiaro e non viene nemmeno espressamente affrontato. Mentre alcune misure ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 Cost. possono avere carattere preventivo (ad es. servizio di assistenza dell’esercito o ricorso al Tribunale federale), l’intervento federale, a causa dei suoi requisiti aggiuntivi (N. 17), ha in linea di principio un carattere repressivo. Ciò non esclude tuttavia che, nell’ambito di un intervento federale, possano essere disposte contemporaneamente anche altre misure (più lievi).
16 È inoltre discutibile la delimitazione rispetto alla vigilanza federale di cui all’art. 49 cpv. 2 Cost. Secondo l’art. 49 cpv. 2 Cost., la Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. Per Schweizer/Müller, la vigilanza federale costituisce uno strumento della Confederazione per adempiere alla garanzia federale ai sensi dell’art. 52 Cost. Biaggini distingue invece tra l'agire nell'ambito della vigilanza federale e l'esecuzione federale ai sensi dell'art. 49 Cost., anche se ammette che i campi di applicazione possono sovrapporsi. A differenza dell'esecuzione federale, che si dedica all'applicazione del diritto federale, l'intervento federale mira a proteggere le autorità fedeli alla Confederazione ma sovraccariche di lavoro. Mentre le misure di intervento federale hanno in linea di principio un effetto a favore di un Cantone, l’esecuzione federale comporta invece l’intervento della Confederazione nell’ambito della sua vigilanza su un Cantone. I confini possono essere fluidi.
17 L’intervento federale è subordinato a due presupposti cumulativi: in primo luogo, deve sussistere un disturbo o una minaccia, imminente o già verificatisi, all’ordine costituzionale dei Cantoni. La perturbazione deve essere intesa in senso qualificato; sono compresi eventi difficilmente controllabili (tentativi di colpo di Stato, rivolte o addirittura gravi minacce alle infrastrutture critiche) che possono destabilizzare il Cantone come istituzione (cfr. N. 10).
18 In secondo luogo, deve essere rispettata la sussidiarietà; un intervento federale è ipotizzabile solo se il Cantone interessato non è in grado di eliminare il disturbo da solo o con l’aiuto di altri Cantoni. L’aiuto di altri Cantoni può significare ricorrere alle forze di polizia di altri Cantoni tramite concordati o l’IKAPOL. I Cantoni devono fare tutto il possibile per evitare un disturbo e per ripristinare l’ordine pubblico in caso di disturbo. Alla Confederazione spetta solo una responsabilità sussidiaria di ultima istanza.
19 L’intervento federale può essere disposto sia dall’Assemblea federale che dal Consiglio federale (art. 173 cpv. 1 lett. b Cost. e art. 185 cpv. 2 Cost.). La competenza del Consiglio federale è rilevante soprattutto al di fuori delle sessioni parlamentari e in caso di urgenza. La decisione di intervento viene presa d’ufficio o su richiesta di un Cantone.
20 Sono molte le misure di intervento che possono essere prese in considerazione – tali possibilità sono limitate in particolare dal principio di proporzionalità. Le autorità competenti dispongono di un margine di discrezionalità. Ciò ha implicazioni di vasta portata: nella letteratura – per quanto risulta – non è stato affrontato il tema se un intervento federale autorizzi anche a aggirare l’ordinamento costituzionale delle competenze. In altre parole, la Confederazione può fare di più perché soddisfa i presupposti di un intervento federale? A favore di questa tesi depone certamente il fatto che proprio il presupposto di un intervento federale è quello di intervenire in ambiti di autonomia dei Cantoni. Un governo cantonale che non funziona più (ad esempio in caso di inattività o di dimissioni di tutti i membri senza successione) è, in linea di principio, una questione cantonale. Se in un caso del genere la Confederazione interviene, dal punto di vista formale viola l’ordinamento costituzionale delle competenze. Questa problematica è tuttavia relativizzata dal fatto che l’intervento federale, nel senso più ampio del termine, avviene a favore del Cantone interessato ed è vincolato a presupposti che rispettano l’ordinamento delle competenze e consigliano un approccio prudente. Il Cantone ha quindi interesse a che la Confederazione intervenga. In teoria, tuttavia, la scelta e l’attuazione delle misure di intervento restano soggette ad abusi.
21 Come misure di intervento si propongono in primo luogo l’invio di un commissario o di una commissaria o un intervento dell’esercito. Il mandato rimane lo stesso, ovvero ripristinare l’ordine nel Cantone. Questa persona inviata rappresenta il Consiglio federale sul posto e può emanare tutte le disposizioni che si rivelano necessarie in base alle circostanze. Questa disposizione le concede un margine di discrezionalità quasi illimitato. La flessibilità va a scapito della verificabilità: senza direttive chiare, non è possibile controllare la legittimità dell’operato.
22 In caso di impiego dell’esercito su ordine della Confederazione nell’ambito di un intervento federale, occorre tenere conto delle competenze specifiche esistenti in questo ambito: per la mobilitazione delle truppe è competente in primo luogo l’Assemblea federale ai sensi dell’art. 173 cpv. 1 lett. d Cost. In casi urgenti, la Costituzione federale attribuisce questa competenza al Consiglio federale (art. 185 cpv. 4 frase 1 Cost.). Se vengono mobilitati più di 4’000 militari o se si profila che l’impiego durerà più di tre settimane, il Consiglio federale deve convocare l’Assemblea federale e lasciarle decidere (art. 185 cpv. 4, seconda frase, Cost.).
23 L’Assemblea federale decide in merito al trasferimento dei costi dell’intervento federale effettuato. A differenza dell’art. 43 del progetto di 1996 e delle sue versioni precedenti, il cpv. 2 rinuncia a una regolamentazione esplicita della copertura dei costi. Nel dibattito parlamentare, la regolamentazione della copertura dei costi è stata giudicata incostituzionale.
24 Mentre la Confederazione deve intervenire in presenza dei presupposti, non è chiaro a partire da quando la Confederazione possa intervenire (diritto di intervento vs. obbligo di intervento). I principi di proporzionalità possono eventualmente deporre anche a favore di un potere di intervento anticipato. Uno sguardo alla versione precedente dell’art. 52 cpv. 2 Cost. (art. 16 Cost. 1848 e 1874) mostra tuttavia che la norma deve rispettare anche il sistema di ripartizione delle competenze, motivo per cui un intervento prematuro potrebbe non essere compatibile con il primato cantonale. Con la revisione costituzionale del 1999, il Costituente ha notevolmente semplificato l’articolo sull’intervento rispetto alla versione precedente, motivo per cui ora sono in linea di principio possibili misure preventive. Ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 Cost. (collaborazione tra Confederazione e Cantoni), che comprende in particolare il principio dell’esercizio moderato delle competenze, la Confederazione non interverrà tuttavia prima di aver chiarito con i Cantoni la situazione e le possibilità di intervento. Alla luce delle ampie possibilità, si dovrebbe fare uso del diritto di intervento solo con moderazione.
25 È controverso anche contro chi possa essere diretto un intervento federale. Per realizzare il carattere protettivo dell’art. 52 cpv. 2 Cost., non dovrebbe applicarsi qui una prassi restrittiva. Dovrebbero essere incluse anche persone che, indipendentemente dalla loro funzione, mettono in pericolo l’ordine costituzionale (ad esempio gruppi terroristici o ex titolari di cariche pubbliche). D'altra parte, dovrebbe essere chiaro che anche in caso di intervento federale la tutela dei diritti fondamentali rimane garantita. In caso di atti materiali illegali o di decisioni errate adottate nell'ambito di interventi federali, eventuali richieste di risarcimento danni devono essere trattate ai sensi degli art. 135 segg. della legge sulle forze armate e, in via sussidiaria, ai sensi della legge sulla responsabilità.
L'autrice
La dott.ssa Renata Trajkova è docente di diritto pubblico e amministrativo presso l'Università di Scienze Applicate di Zurigo (School of Management and Law) e svolge attività di ricerca presso l'Istituto per la regolamentazione e la concorrenza in diversi progetti di ricerca su questioni di diritto urbanistico, edilizio e ambientale. È copresidente del gruppo di esperti in diritto urbanistico e sta redigendo una tesi di abilitazione in materia di diritto urbanistico presso l’Università di San Gallo. È inoltre avvocato indipendente e docente incaricata presso l’Università di Zurigo.
Letture consigliate
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Jaag Tobias, Die Rechtsstellung der Kantone in der Bundesverfassung, in: Thürer Daniel et al. (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, § 30, S. 473 ff.
Lienhard Andreas/Häsler Philipp, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Sicherheitsrechts, in: Schweizer Rainer J. (Hrsg.), Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes, SBVR III/1, Basel 2008,
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