-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 166 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b LDP
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia delle origini
- II. Significato della disposizione
- III. Commento al testo della norma
- I materiali
- Bibliografia
I. Storia delle origini
A. Voto a maggioranza in collegi uninominali
1 Fino al 1918, tutti i membri del Consiglio nazionale erano eletti a maggioranza - con una maggioranza assoluta inizialmente fino a tre scrutini. Dopo il fallimento di due tentativi di introdurre la rappresentanza proporzionale nelle elezioni del Consiglio nazionale nel 1900 e nel 1910, la terza iniziativa sulla rappresentanza proporzionale fu accettata dal popolo e dai Cantoni il 13 ottobre 1918 e così il principio dell'elezione del Consiglio nazionale secondo il sistema della rappresentanza proporzionale fu ancorato nella Costituzione.
2 Tuttavia, la Legge federale sull'elezione del Consiglio nazionale del 1919, che attuava la nuova disposizione costituzionale, prevedeva già che nelle circoscrizioni che dovevano eleggere un solo rappresentante, l'elezione avvenisse a maggioranza relativa. Questa norma speciale per le circoscrizioni uninominali, che si discostava dal principio costituzionale e corrispondeva alla proposta del Consiglio federale, è stata mantenuta con l'emanazione dell'art. 47 LDP nel 1976 e in linea di principio si applica ancora oggi. La nuova procedura mista per l'elezione del Consiglio nazionale fu applicata per la prima volta nelle elezioni per il rinnovo generale (anticipato) del 1919, quando i Cantoni di Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Zugo e Appenzello Interno erano collegi uninominali. Nel Cantone di Zugo, due seggi del Consiglio nazionale sono in palio dal 1922 e tre dal 1995. Il Cantone di Glarona è un collegio elettorale unico dal 1971 e il Cantone di Appenzello Esterno dal 2003.
3 Oltre alla rappresentanza proporzionale, l'adozione dell'iniziativa sulla rappresentanza proporzionale nel 1918 ha anche sancito nella legge costituzionale la divisione dei distretti elettorali che si applica ancora oggi e che corrisponde ai confini cantonali: ogni cantone e ogni semicantone forma un distretto elettorale per le elezioni del Consiglio nazionale. Prima del 1918, la determinazione delle circoscrizioni elettorali era di competenza del Parlamento e molti cantoni erano composti da più circoscrizioni elettorali.
4 Il sistema di distribuzione dei seggi del Consiglio nazionale tra le circoscrizioni secondo un numero fisso di ripartizione, introdotto al momento della fondazione dello Stato federale, è rimasto inizialmente inalterato con l'introduzione del sistema di rappresentanza proporzionale. Fino al 1963, veniva eletto un membro del Consiglio nazionale ogni 20.000 anime (22.000 dal 1931 e 24.000 dal 1950) della popolazione totale, sebbene ogni cantone e semicantone avesse diritto ad almeno un seggio del Consiglio nazionale dal 1850 (la cosiddetta garanzia del seggio). Fino al 1963, le dimensioni del Parlamento erano determinate dalla popolazione totale e il numero totale di membri del Consiglio nazionale da eleggere variava di elezione in elezione. Solo dalle elezioni del Consiglio nazionale del 1963 si applica il numero fisso di 200 seggi del Consiglio nazionale, che sono distribuiti tra i cantoni in proporzione alla popolazione residente, per cui ogni cantone e semicantone ha ancora diritto ad almeno un seggio.
5 I cantoni maggioritari come collegi uninominali sono, in sintesi, il risultato della garanzia di seggi per ogni cantone e semicantone che esiste dal 1850, nonché della definizione dei confini cantonali come confini dei collegi elettorali nelle elezioni del Consiglio nazionale.
B. Elezioni silenziose
6 La possibilità di elezioni silenziose, ossia di elezioni senza scrutinio se nella procedura di proposta (anche di registrazione o preliminare) non pervengono più candidature rispetto ai seggi da assegnare, era già prevista dalla legge federale per i Cantoni a rappresentanza proporzionale al momento dell'introduzione della rappresentanza proporzionale, ma inizialmente era ancora esclusa nelle circoscrizioni uninominali. L'art. 47 cpv. 2 LDP, che oggi consente ai Cantoni a maggioranza maggioritaria di prevedere la possibilità di un'elezione tacita nella legge cantonale, è stato inserito nella LDP solo nel 1994 e risale alla mozione della Commissione "Elezioni tacite nei collegi uninominali". Oggi, ogni grande Cantone può prevedere le elezioni silenziose nella legge cantonale in base alla propria esperienza e alle proprie esigenze, oppure vietarle. Si è deciso di cantonalizzare la decisione sulla possibilità di un'elezione silenziosa dopo che, nella procedura di consultazione, la possibilità di un'elezione silenziosa secondo la legge federale era stata respinta con forza da tre (UR, GL, AI) degli allora cinque (UR, OW, NW, GL, AI) cantoni maggioritari.
7 La procedura di proposta, che rende possibile un'elezione silenziosa, inizialmente doveva durare fino al 30° giorno prima dell'elezione secondo la legge federale. Per un migliore coordinamento con i referendum cantonali, che a volte si svolgono contemporaneamente, il termine per la registrazione al voto è stato anticipato al 48° giorno (7° lunedì) prima delle elezioni a partire dal 1° gennaio 2008, su richiesta dei Cantoni di maggioranza.
8 Dal 1995 e fino ad oggi, solo i due cantoni maggioritari Obvaldo e Nidvaldo conoscono la possibilità di un'elezione silenziosa del Consiglio nazionale. Tuttavia, ciò è avvenuto solo una volta dal 1995, ossia in occasione delle elezioni per il rinnovo generale del 1999 nel Cantone di Obvaldo.
9 Il Cantone di Appenzello Esterno, che dal 2003 è un'unica circoscrizione elettorale, dal 1919 al 2003 era un piccolo cantone a rappresentanza proporzionale con due o tre seggi. Durante questo periodo, le elezioni silenziose si sono verificate in circa la metà delle elezioni di rinnovo totali e quindi con una frequenza superiore alla media. Questo è politicamente indesiderabile, soprattutto per le temute ripercussioni sulle elezioni cantonali interne, motivo per cui nel Cantone di Appenzello Esterno si è rinunciato a prevedere la possibilità di elezioni tacite del Consiglio nazionale nella legge cantonale fino ad oggi.
C. Procedura di registrazione volontaria
10 Il 26 settembre 2014 è stato promulgato l'art. 47 cpv. 1bis LDP, che consente ai Cantoni a maggioranza senza base legale per un'elezione silenziosa di introdurre una procedura di registrazione volontaria. La modifica della legge risale all'interpellanza n. 12.3291 "Semplificazione delle elezioni del Consiglio nazionale nei Cantoni maggiori" dell'allora Consigliere nazionale dell'Appenzello Esterno Andrea Caroni. Secondo l'interpellanza, al momento di compilare le schede bianche, gli elettori nutrivano una notevole incertezza sui dati personali dei candidati. Per i candidati, la diffusione capillare delle informazioni su di loro ha comportato un grande esborso finanziario. Inoltre, gli Svizzeri all'estero non sono sufficientemente informati nel sistema attuale e sono quindi svantaggiati. Il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di intervenire, in particolare per quanto riguarda gli Svizzeri all'estero e il loro bisogno di informazioni sui candidati al Consiglio nazionale reperibili elettronicamente.
II. Significato della disposizione
A. Ambito di applicazione della procedura di voto a maggioranza
11 Gli artt. 47 e segg. LDP si applicano nei Cantoni che, a causa della loro popolazione, possono delegare solo una persona al Consiglio nazionale. Dei 26 Cantoni, sei (UR, OW, NW, GL, AR, AI) sono attualmente cosiddetti collegi uninominali in cui il Consiglio nazionale è eletto a maggioranza ai sensi degli artt. 47 e segg. LDP.
12 Il campo di applicazione delle disposizioni sul voto a maggioranza va tuttavia oltre l'elezione del Consiglio nazionale nei Cantoni maggioritari. In particolare, il voto a maggioranza può avvenire anche nelle elezioni suppletive nei cantoni a rappresentanza proporzionale, ai sensi degli artt. 47 e segg. LDP. Secondo l'art. 56 cpv. 3 LDP, ciò avviene se un membro del Consiglio nazionale si ritira durante il mandato e 1.) il seggio non può essere occupato per successione, 2.) non si ricorre al diritto di nomina previsto dall'art. 56 cpv. 1 e 2 LDP e 3.) si deve occupare un solo seggio. Alla luce di questa cascata, non sorprende che nelle uniche tre elezioni suppletive tenutesi dal 1919 non vi sia mai stata un'elezione di maggioranza.
13 Inoltre, l'elezione dei membri del Consiglio nazionale nei Cantoni proporzionali avviene secondo il sistema maggioritario se non ci sono liste o se tutte le liste presentano una persona in meno rispetto al numero di mandati da assegnare. A fronte del crescente numero di candidati, la rilevanza pratica del voto a maggioranza nei cantoni a rappresentanza proporzionale è destinata a rimanere bassa in futuro.
B. Maggioranza nonostante la rappresentanza proporzionale costituzionale
14 Secondo l'art. 149 cpv. 2 frase 1 Cost. i membri del Consiglio nazionale sono eletti dal popolo con elezione diretta secondo il principio della rappresentanza proporzionale. I seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i Cantoni in base alla popolazione e ogni Cantone ha almeno un seggio.
15 Contrariamente all'art. 149 cpv. 2 frase 1 LDP, l'art. 47 cpv. 1 LDP prevede l'elezione del deputato o dei deputati a maggioranza relativa per i Cantoni che, a causa della scarsa popolazione, hanno un solo seggio in Consiglio nazionale da occupare. Il voto a maggioranza nei collegi uninominali è quindi un'eccezione prevista dalla legge al principio costituzionale dell'elezione dei membri del Consiglio nazionale mediante rappresentanza proporzionale. Tuttavia, poiché i collegi uninominali in quanto tali sono, da un lato, una conseguenza della divisione dei distretti elettorali prevista dalla Costituzione (ogni Cantone forma un distretto elettorale, cfr. art. 149 cpv. 3 Cost.) e della garanzia dei seggi sancita dalla Costituzione (ogni Cantone ha almeno un seggio, cfr. art. 149 cpv. 4 frase 2 Cost.) e, dall'altro, la rappresentanza proporzionale non può essere attuata in modo significativo nei collegi uninominali - almeno all'interno della circoscrizione - l'elezione maggioritaria prevista dalla legge nei collegi uninominali può anche essere considerata come prevista dalla Costituzione. Inoltre, gli artt. 47 e ss. LDP sono autorevoli per le autorità che applicano la legge ai sensi dell'art. 190 Cost. A questo punto, tuttavia, va notato che se la procedura di ripartizione biproporzionale ("doppio Pukelsheim") fosse applicata in tutte le circoscrizioni, l'elezione di tutti i membri del Consiglio nazionale mediante rappresentanza proporzionale sarebbe in linea di principio possibile. In questo contesto, Weber auspica un chiarimento dell'art. 149 cpv. 2 frase 1 Cost. o il passaggio alla procedura del doppio Pukelsheim.
16 In Svizzera, le elezioni del Consiglio nazionale avvengono con una procedura elettorale mista, che contiene elementi sia del principio maggioritario che di quello della rappresentanza proporzionale. La percentuale di membri del Consiglio nazionale eletti con voto maggioritario è attualmente del 3% (sei deputati su 200), mentre la percentuale di eletti con voto maggioritario è del 23% (sei cantoni su 26).
17 Nell'elezione maggioritaria, i voti espressi sono assegnati direttamente a persone specifiche e non vengono prima distribuiti alle liste. In questo senso, la procedura di elezione maggioritaria può essere descritta come un'elezione di personalità (anche personale), che promuove la selezione dei deputati secondo criteri personali e favorisce l'elezione di personalità forti. L'affiliazione partitica non gioca lo stesso ruolo nelle elezioni maggioritarie come nella rappresentanza proporzionale, come si evince dal fatto che tutti i membri del Consiglio nazionale negli attuali collegi uninominali non appartengono attualmente al gruppo parlamentare più forte del parlamento cantonale. Ciononostante, per molti elettori l'appartenenza a un determinato partito sarà probabilmente un criterio elettorale decisivo anche nella procedura elettorale maggioritaria.
C. Uguaglianza elettorale e voto maggioritario
18 Le procedure elettorali devono essere concepite in modo tale da garantire l'uguaglianza dei diritti elettorali richiesta dall'articolo 34 della Cost. con le sue tre componenti, l'uguaglianza del valore di conteggio, della forza di voto e del valore di successo. L'uguaglianza dei valori di conteggio richiede che tutti i voti siano formalmente trattati allo stesso modo durante il conteggio. L'uguaglianza della forza di voto o del peso del voto garantisce che ogni elettore non solo abbia il suo voto contato, ma che venga utilizzato allo stesso modo di tutti gli altri voti. Infine, l'uguaglianza del valore di successo mira a garantire che tutti i voti abbiano lo stesso successo, ossia che contribuiscano materialmente e in egual misura al risultato elettorale e siano presi in considerazione nella distribuzione dei mandati. Il sistema prevede che il numero di voti senza peso sia limitato a un minimo e, in linea di principio, ha carattere circoscrizionale. Secondo il Tribunale federale, le procedure elettorali devono rispettare il principio dell'uguaglianza elettorale, indipendentemente dal fatto che siano basate sulla rappresentanza proporzionale, sulle elezioni maggioritarie o su un sistema misto. Secondo il Tribunale federale, tutti e tre gli aspetti dell'uguaglianza elettorale devono essere garantiti il più possibile, indipendentemente dalla procedura elettorale. Mentre l'uguaglianza dei valori di conteggio ha un carattere assoluto, alcune restrizioni all'uguaglianza dei valori di voto e di successo possono essere giustificate da motivi di fatto.
19 Nel voto di maggioranza, che si applica alle elezioni del Consiglio nazionale nei collegi uninominali, viene eletta la persona che riceve il maggior numero di voti. Tutti i voti che vanno a persone che non riescono a raccogliere la maggioranza dei voti non vengono presi in considerazione nella distribuzione dei mandati e rimangono senza peso. Nel caso delle elezioni maggioritarie, i voti dei candidati sconfitti non possono essere presi in considerazione a causa del sistema, il che significa che l'uguaglianza dei valori di successo è compromessa. Tuttavia, il fatto che i voti dei candidati sconfitti non vengano presi in considerazione è una caratteristica essenziale del sistema maggioritario, motivo per cui l'applicazione dell'uguaglianza dei valori di successo da parte del Tribunale federale alle procedure maggioritarie e miste è stata criticata dagli studiosi.
20 Oltre all'uguaglianza dei risultati, nelle elezioni del Consiglio nazionale non è possibile garantire l'uguaglianza del potere di voto in tutte le circoscrizioni. Quest'ultima è distorta dalla garanzia del seggio di ogni Cantone sancita dall'art. 149 cpv. 4, frase 2, della Cost. Il potere di voto degli elettori dei collegi uninominali scarsamente popolati è notevolmente superiore a quello degli elettori dei Cantoni più popolosi. La garanzia dei seggi e quindi anche la distorsione dell'uguaglianza del potere di voto che ne deriva è - come la divisione dei distretti elettorali in quanto tale - di origine federale e inerente alla Costituzione stessa. Pertanto, deve essere giudicata come costituzionale.
21 Anche se il Tribunale federale ha già fatto riferimento alle elezioni del Consiglio nazionale in varie occasioni nel valutare i sistemi elettorali cantonali, non si è pronunciato sulla costituzionalità del sistema elettorale misto del Consiglio nazionale previsto dagli artt. 16 e segg. LDP e, in particolare, sulla sua compatibilità con i requisiti di uguaglianza elettorale. Tuttavia, ha chiarito che la giurisprudenza sulla costituzionalità dei sistemi elettorali parlamentari cantonali non può essere trasferita a livello federale senza ulteriori approfondimenti, poiché l'elezione di un deputato cantonale differisce sotto vari aspetti da quella di un membro del Consiglio nazionale. Il Tribunale federale ha inoltre sottolineato che la procedura di elezione del Consiglio nazionale è costituzionalmente regolata nelle sue caratteristiche principali dall'art. 149 della Costituzione federale e ha sollevato la questione se l'art. 149 della Costituzione federale, nel senso di una lex specialis, giustifichi costituzionalmente anche una restrizione dell'art. 34 della Costituzione federale per le elezioni del Consiglio nazionale. La dottrina è unanimemente favorevole alla natura speciale dell'art. 149 Cost. rispetto all'art. 34 Cost. e, in questo senso, alla costituzionalità delle restrizioni all'uguaglianza elettorale derivanti dall'art. 149 Cost. A prescindere dalla valutazione della costituzionalità, le autorità che applicano la legge sono vincolate dal regolamento federale sulla base dell'art. 190 Cost. Il modo in cui la procedura di elezione del Consiglio nazionale, costituzionalmente regolata nelle sue caratteristiche fondamentali, deve essere concepita in termini concreti, è di conseguenza deciso dal legislatore federale e quindi, in ultima analisi, è una questione politica.
D. Sforzi di riforma
22 Sullo sfondo dei danni all'uguaglianza elettorale derivanti dall'attuale divisione dei distretti elettorali e dall'attuale sistema elettorale del Consiglio nazionale, ci sono stati diversi appelli in politica per una modifica dell'elezione dei deputati del Consiglio nazionale a livello nazionale secondo il doppio Pukelsheim. Il doppio Pukelsheim funzionerebbe anche nei collegi uninominali grazie alla procedura di ripartizione in due fasi (ripartizione superiore: distribuzione dei seggi a livello nazionale tra i partiti; ripartizione inferiore: distribuzione dei mandati tra i Cantoni in proporzione alla forza dei partiti partecipanti all'elezione), ma ci sarebbe un trasferimento dei voti oltre i confini dei collegi o dei Cantoni. Finora, tutte le mozioni parlamentari sono state respinte dal primo Consiglio che le ha trattate - in ogni caso con riferimento alla posizione speciale storicamente e federalmente determinata dei Cantoni come circoscrizioni.
E. Confronto giuridico
23 Dal 2003, i Cantoni di Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno sono circoscrizioni uninominali. Nelle elezioni per il rinnovo generale del 2023, anche in questi Cantoni sarà eletto un solo membro del Consiglio nazionale.
24 Nei Cantoni di Uri e Appenzello Interno, gli elettori sono in linea di principio obbligati a votare per l'elezione del membro del Consiglio nazionale. Tale obbligo di voto previsto dalla legge è compatibile con il postulato del libero diritto di voto. Tuttavia, non è prevista l'obbligatorietà del voto, ossia l'obbligo di votare sotto pena di legge.
25 In linea di principio, gli attuali Cantoni a maggioranza maggioritaria possono essere suddivisi in un gruppo senza (UR, GL, AR, AI) e in un gruppo con (OW e NW) la possibilità di voto tacito, in base alle basi legali cantonali che specificano la procedura di elezione del Consiglio nazionale.
1. Cantoni maggioritari senza elezioni silenziose
26 Le caratteristiche fondamentali della procedura di elezione del Consiglio nazionale nei Cantoni che non dispongono di una base giuridica per le elezioni silenziose del Consiglio nazionale derivano dalla legge federale. Le ulteriori disposizioni cantonali applicabili (cfr. art. 83 LDP) riguardano principalmente questioni organizzative come la composizione e i compiti degli uffici elettorali e la procedura per il voto anticipato e per corrispondenza (seggi elettorali, luoghi di voto e monitoraggio, materiale di voto, scrutinio, motivi di invalidità, determinazione e proclamazione dei risultati), che i Cantoni sono tenuti a disciplinare ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 e dell'art. 8 cpv. 1 LDP.
2. Cantoni a maggioranza con elezioni silenziose
27 Le disposizioni di cui sopra devono essere riprese dalla legge cantonale anche nei Cantoni con elezioni silenziose. A differenza dei Cantoni senza possibilità di elezioni silenziose, nei Cantoni con possibilità di elezioni silenziose esiste una procedura di registrazione obbligatoria (procedura di proposta), che per legge federale dura fino alle ore 12.00 del 48° giorno prima delle elezioni, ma che per il resto deve essere regolata dal diritto cantonale. Le disposizioni cantonali sulla procedura di registrazione nei due cantoni di Obvaldo e Nidvaldo coincidono in larga misura con gli artt. 21 e seguenti della Corte costituzionale federale. LDP, che regolano la procedura di proposta elettorale nei cantoni a rappresentanza proporzionale.
a. Cantone Obvaldo
28 La legge di Obvaldo regola la procedura di proposta elettorale e il silenzio elettorale per il Consiglio nazionale all'art. 53a AG/OW. Di conseguenza, otto settimane prima della domenica delle elezioni, il governo cantonale invita gli elettori a presentare proposte elettorali, che possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 48° giorno prima delle elezioni, ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 LDP.
29 Ogni proposta elettorale deve essere firmata da almeno cinque elettori residenti nel Cantone. La formulazione di questo regolamento cantonale solleva la questione se anche gli Svizzeri all'estero che non risiedono nel Cantone ma all'estero abbiano il diritto di firmare le proposte elettorali per l'elezione del Consiglio nazionale nel Cantone di Obvaldo. Secondo l'autore e anche il servizio giuridico della Cancelleria di Stato del Cantone di Obvaldo, ciò deve essere affermato con riferimento alla legge di livello superiore. Secondo l'art. 40 cpv. 2 della Cost. la Confederazione è responsabile dell'emanazione di norme sui diritti e i doveri degli Svizzeri all'estero, anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti politici nella Confederazione. Secondo l'art. 16 cpv. 1 ASG, gli Svizzeri all'estero che hanno compiuto 18 anni possono votare alle elezioni federali e ai referendum. L'esclusione degli Svizzeri all'estero dal diritto di voto e di eleggibilità è inoltre disciplinata in modo definitivo dalla legge federale all'art. 17 LSG. Di conseguenza, la legge del Cantone di Obvaldo deve essere interpretata in conformità con la legge federale in modo tale che anche i cittadini obvaldesi residenti all'estero abbiano in linea di principio il diritto di firmare proposte elettorali per l'elezione del Consiglio nazionale. Il diritto di voto dei cittadini svizzeri residenti all'estero, garantito dalla legge federale, non può essere limitato dalla regolamentazione cantonale della procedura di registrazione. Questa interpretazione della legge cantonale è supportata anche dal fatto che gli Svizzeri all'estero hanno il diritto di firmare proposte elettorali anche nei Cantoni con rappresentanza proporzionale. Non si ravvisano ragioni di fatto per un approccio diverso al diritto di firma degli Svizzeri all'estero nei Cantoni con voto maggioritario e silenzioso.
30 I candidati devono essere elencati nel modulo di candidatura con cognome, nome, professione e indirizzo di residenza; se necessario, deve essere indicato l'anno di nascita. Ogni candidato deve confermare per iscritto la propria accettazione della candidatura. In assenza di tale conferma, il nome del candidato sarà cancellato. Se entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, il 48° giorno prima dell'elezione, viene presentata una sola candidatura valida, il governo cantonale dichiara eletta la persona designata.
b. Cantone Nidvaldo
31 Nel Cantone di Nidvaldo, l'elezione tacita del Consiglio nazionale è disciplinata dall'art. 2 LDP. Per i requisiti di validità di una candidatura e quindi per i requisiti di una proposta elettorale, l'art. 2 cpv. 3 EG LDP fa riferimento all'art. 60 WAG/NW. Di conseguenza, una proposta elettorale deve essere firmata da almeno cinque cittadini attivi, indicando il proprio cognome, nome, anno di nascita e indirizzo di residenza. Ogni cittadino attivo può cofirmare una sola proposta elettorale per ogni elezione.
32 Secondo la Costituzione cantonale, la cittadinanza attiva comprende tutte le persone che hanno la cittadinanza svizzera, sono legalmente stabilite nel Cantone, hanno compiuto 18 anni e non sono state private della cittadinanza attiva dalla legislazione. Come nel Cantone di Obvaldo, il regolamento cantonale sulla procedura di proposta elettorale potrebbe, in base alla sua formulazione, essere inteso come un'esclusione degli Svizzeri all'estero che non sono legalmente stabiliti nel Cantone dal diritto di firmare proposte elettorali nelle elezioni del Consiglio nazionale. Secondo l'opinione dell'autore già espressa in merito al regolamento di Obvaldo, e anche secondo l'amministratore distrettuale di Nidvaldo, un tale regolamento cantonale non sarebbe tuttavia compatibile con la legge federale di livello superiore, che concede agli Svizzeri all'estero il diritto di voto alle elezioni del Consiglio nazionale. L'amministratore distrettuale di Nidvaldo ha quindi sottolineato che la Costituzione cantonale e la legge elettorale e di voto cantonale regolano fondamentalmente le elezioni (e le votazioni) cantonali. Non era intenzione del legislatore cantonale limitare il diritto di voto degli Svizzeri all'estero alle elezioni del Consiglio nazionale con il riferimento all'art. 2 comma 3 LDP. Come nel Cantone di Obvaldo, anche nel Cantone di Nidvaldo gli Svizzeri all'estero hanno quindi il diritto di firmare proposte elettorali.
33 I candidati devono essere indicati nella proposta elettorale con cognome, nome, professione, anno di nascita e indirizzo di residenza. Ogni persona proposta deve confermare per iscritto sulla proposta elettorale la propria accettazione di un'eventuale elezione. L'Ufficio elettorale cantonale verifica l'ammissibilità dei candidati e l'eleggibilità delle persone proposte. Le candidature presentate da persone non ammissibili vengono eliminate; i nomi delle persone candidate che non hanno la capacità di candidarsi vengono cancellati. Se entro le ore 12.00 del 48° giorno precedente l'elezione viene registrata una sola candidatura valida, il governo cantonale dichiara eletta tale persona.
3. Procedura di registrazione volontaria
34 Una procedura di registrazione volontaria e di annuncio delle candidature ai sensi dell'art. 47 cpv. 1bis LDP è attualmente conosciuta solo nel Cantone di Glarona. I candidati alle cariche nel Cantone di Glarona possono registrare la propria candidatura al Consiglio nazionale presso la Cancelleria di Stato del Cantone di Glarona entro l'ottavo lunedì precedente il giorno della votazione. Oltre alla carica ricercata, alla Cancelleria di Stato devono essere comunicati il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il luogo di origine (compresa l'appartenenza cantonale), l'occupazione e il luogo di residenza (compreso il codice postale) del candidato. La candidatura deve poi essere confermata con una firma. La Cancelleria di Stato provvede poi a informare adeguatamente l'elettorato delle candidature notificate entro i termini, di norma pubblicandole sul sito web del Cantone. Tuttavia, nonostante la procedura di registrazione volontaria, tutte le persone idonee possono essere elette al ballottaggio.
III. Commento al testo della norma
A. Procedura di voto a maggioranza (cpv. 1)
1. Circoscrizioni in cui deve essere eletto un solo membro del Consiglio nazionale (circoscrizioni uninominali; cantoni maggioritari)
35 I collegi elettorali per le elezioni del Consiglio nazionale sono i Cantoni. Il termine cantoni comprende anche gli ex semicantoni. I 200 seggi del Consiglio nazionale sono distribuiti tra i Cantoni in base alla popolazione e ogni Cantone ha almeno un seggio. Il fattore decisivo è la quota dei Cantoni rispetto alla popolazione residente permanente della Svizzera, compresi quindi i residenti stranieri che non hanno diritto di voto e i minori. Tuttavia, il numero di Svizzeri all'estero aventi diritto di voto nel rispettivo Cantone non viene preso in considerazione. Sulla base dei dati relativi alla popolazione residente permanente e tenendo conto della garanzia di seggio di ciascun Cantone, il Consiglio federale stabilisce con effetto vincolante il numero di seggi da assegnare ai singoli Cantoni nelle successive elezioni per il rinnovo generale del Consiglio nazionale.
36 I Cantoni con un numero relativamente basso di residenti permanenti hanno diritto ad almeno un seggio in Consiglio nazionale, che deve essere assegnato a maggioranza ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LDP. Tali collegi uninominali o cantoni maggioritari saranno i cantoni di Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno nelle elezioni per il rinnovo generale del 2023. I dati relativi alla popolazione residente permanente dei Cantoni di Uri, Obvaldo, Glarona e Appenzello Interno sono inferiori al dato di ripartizione, il che significa, da un lato, che questi Cantoni rimarrebbero a mani vuote senza la garanzia di un seggio e, dall'altro, che la popolazione residente di questi Cantoni sarebbe sovrarappresentata nel Consiglio nazionale, il che comprometterebbe la parità di potere di voto.
2. Ogni eleggibile
37 A differenza dei cantoni a rappresentanza proporzionale, nell'elezione maggioritaria non ci sono liste (di partito). In linea di principio, i voti possono essere espressi per qualsiasi persona eleggibile. Secondo l'art. 143 della Cost. tutte le persone aventi diritto di voto sono eleggibili al Consiglio nazionale. Ai sensi dell'art. 136 cpv. 1 Cost. hanno diritto di voto tutti i cittadini svizzeri che hanno compiuto 18 anni e che non sono incapaci di intendere e di volere per malattia mentale o incapacità di intendere e di volere. Sono escluse dal diritto di voto e di eleggibilità le persone sottoposte a tutela globale per incapacità permanente o rappresentate da una persona autorizzata a dare disposizioni. Hanno diritto di voto alle elezioni del Consiglio nazionale anche i cittadini svizzeri all'estero che hanno compiuto 18 anni e che non sono esclusi dal diritto di voto. A tal fine non è necessaria la registrazione presso la rappresentanza svizzera all'estero ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LSG. Solo l'esercizio del diritto di voto da parte degli Svizzeri all'estero, ma non l'eleggibilità, richiede la registrazione.
38 Il diritto di voto e di elezione in ambito federale, e quindi anche l'eleggibilità alle elezioni del Consiglio nazionale, è regolato in via definitiva dalla legge federale. I Cantoni non possono stabilire ulteriori requisiti di eleggibilità - come un limite di età o un requisito di residenza in Svizzera o nel Cantone - o discostarsi in altro modo dai requisiti previsti dalla legge federale.
39 Per i cantoni a maggioranza che prevedono la possibilità di un'elezione tacita nella legge cantonale (attualmente NW e OW), occorre specificare che, per quanto riguarda l'eleggibilità, ogni persona idonea può essere candidata. Tuttavia, se più persone sono state nominate validamente e in tempo utile e il silenzio-assenso è quindi escluso, possono essere votate solo le persone i cui nomi sono prestampati sulla scheda elettorale e che sono state nominate in forma corretta e in tempo utile (il cosiddetto numerus clausus). I voti espressi per candidati i cui nomi non sono prestampati non sono validi. In questo senso, c'è un allineamento con il sistema di rappresentanza proporzionale.
40 Da non confondere con l'eleggibilità è l'incompatibilità. Incompatibilità significa che una persona non può esercitare contemporaneamente due funzioni ufficiali o una funzione ufficiale e una determinata attività privata. Una persona che esercita una funzione incompatibile con una determinata carica può anche essere eleggibile per quella carica. Tuttavia, dopo l'elezione alla carica, deve rinunciare a una delle funzioni incompatibili.
3. Maggioranza relativa
41 Nei cantoni maggioritari, viene eletto chi riceve il maggior numero di voti. Di conseguenza, l'elezione avviene con la maggioranza relativa dei voti in una scheda. A differenza dell'elezione maggioritaria consueta in Svizzera, che prevede la maggioranza assoluta al primo scrutinio e la maggioranza relativa al secondo, l'elezione al Consiglio nazionale nei collegi uninominali non richiede la maggioranza dei voti, ma "semplicemente" il maggior numero di voti validi al primo e anche unico scrutinio.
42 Questa atipicità del voto a maggioranza relativa in un solo scrutinio si spiega con il tentativo del governo federale di tenere le elezioni del Consiglio nazionale a livello nazionale in un'unica data.
4. Decisione per sorteggio in caso di parità di voti
43 Se due persone eleggibili hanno ottenuto lo stesso numero di voti, l'elezione o la non elezione viene decisa per sorteggio. Anche se le elezioni del Consiglio nazionale sono elezioni federali, il sorteggio deve essere effettuato nel Cantone interessato per ordine del governo cantonale e non per ordine del Consiglio federale. La legge cantonale stabilisce quale autorità cantonale estrae il sorteggio su ordine del governo cantonale. Il sorteggio deve effettivamente garantire a entrambi i candidati la stessa probabilità (50%-50%) di essere eletti e, in linea di principio, deve essere effettuato manualmente. L'uso di mezzi tecnici nel sorteggio richiede l'approvazione preventiva del Consiglio federale.
44 L'elemento casuale insito nel sorteggio può apparire come un "corpo estraneo" all'interno della procedura di elezione del Consiglio nazionale, altrimenti rigorosamente formale. Tuttavia, il sorteggio consente di evitare un'estrazione a sorte separata da parte degli elettori aventi diritto e il conseguente ritardo del processo elettorale. Il sorteggio in quanto tale è inoppugnabile anche dal punto di vista del principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti elettorali.
45 In relazione alle elezioni di rinnovo generale del 23 ottobre 2011 e alla parità di voti di due candidati al Consiglio nazionale nel Canton Ticino, il Tribunale federale ha dovuto pronunciarsi sul diritto al riconteggio in caso di parità di voti nelle elezioni del Consiglio nazionale. Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il riconteggio delle elezioni e delle votazioni federali è regolato in modo definitivo dall'art. 11 VPR, per cui un risultato ravvicinato o un pareggio non può di per sé giustificare una richiesta di riconteggio. Di conseguenza, oltre al risultato ravvicinato o al pareggio, devono essere presentati indizi concreti di un conteggio errato o di un comportamento illecito da parte degli organi responsabili. Se non vi sono tali motivi di sospetto, non si procederà a un riconteggio, ma - in caso di parità - a una decisione diretta per sorteggio.
B. Pubblicazione delle candidature (cpv. 1bis)
1. Procedura di registrazione e pubblicazione volontaria delle elezioni
46 A differenza delle elezioni proporzionali, che richiedono la registrazione preventiva dei candidati al fine di determinare le liste, le grandi elezioni possono in linea di principio svolgersi senza una procedura di registrazione preventiva e senza una notifica formale delle proposte elettorali. Il gruppo di candidati è aperto e qualsiasi persona (eleggibile) può essere iscritta sulla scheda elettorale durante lo scrutinio - fatta salva la procedura di registrazione obbligatoria nel caso della possibilità di un'elezione silenziosa. Per motivi pratici, tuttavia, un annuncio non formale di candidati da parte di singoli partiti e gruppi avviene di solito prima del voto, anche nelle elezioni maggioritarie. Già nella sentenza DTF 113 Ia 291 E. 3a, la Corte Suprema Federale ha affermato che "idealmente, il cittadino dovrebbe essere in grado di esprimere, diffondere e discutere tutte le informazioni su tutti i possibili candidati con piena parità di opportunità tra di loro, di considerare i vantaggi e gli svantaggi e di decidere solo sulla base di queste informazioni".
47 L'art. 47 cpv. 1bis LDP consente ai Cantoni che non hanno una base legale per le elezioni silenziose e quindi non hanno una procedura di registrazione obbligatoria di introdurre una procedura di registrazione volontaria e formale. A differenza dell'elezione tacita, questa non richiede necessariamente una base giuridica cantonale e può essere introdotta direttamente sulla base del diritto federale. Se esiste la possibilità di una registrazione formale, i candidati alle cariche possono registrare la propria candidatura presso l'autorità elettorale cantonale fino al 48° giorno prima del giorno delle elezioni, dopodiché l'autorità elettorale cantonale pubblica almeno le informazioni di cui alle lettere a-g sulle candidature ricevute per via elettronica e nel bollettino ufficiale cantonale. I Cantoni che hanno una procedura di registrazione volontaria sono invitati dalla Cancelleria federale - così come i Cantoni con voto silenzioso - a notificare all'ufficio di registrazione congiunto della Cancelleria federale e dell'Ufficio federale di statistica le candidature in formato elettronico e a inviargli la relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale.
48 La procedura di registrazione prevista dall'art. 47 cpv. 1bis LDP è volontaria sotto due aspetti: da un lato, i Cantoni a maggioranza senza elezione tacita sono liberi di introdurre una procedura di registrazione. Non sono obbligati a farlo. Se un Cantone maggiore prevede la possibilità di registrazione, anche i candidati alle cariche sono liberi di registrare la propria candidatura in anticipo. In occasione dello scrutinio, indipendentemente da una procedura di registrazione volontaria, è comunque possibile votare per ogni persona avente diritto e non solo per le persone registrate. Una procedura di registrazione obbligatoria, come avviene nella maggior parte dei Cantoni con la possibilità di uno scrutinio silenzioso, non sarebbe compatibile nei Cantoni maggioritari senza scrutinio silenzioso con il requisito della legge federale secondo cui, in linea di principio, tutti gli aventi diritto al voto sono eleggibili.
49 L'art. 47 cpv. 1bis LDP è stato introdotto a causa della crescente necessità degli elettori - soprattutto quelli residenti all'estero - di avere informazioni sui candidati alle cariche. Nei Cantoni a rappresentanza proporzionale, l'esigenza di informazione degli elettori è facilmente soddisfatta dal diritto di consultare e pubblicare le liste, e nei Cantoni a maggioranza con elezione tacita, anche le candidature sono rese pubbliche. Al contrario, prima dell'entrata in vigore dell'art. 47 cpv. 1bis LDP, alle autorità dei cantoni maggioritari senza voto silenzioso era vietato preparare informazioni sulle candidature esistenti a causa del dovere di neutralità dello Stato nelle elezioni. Il conflitto di obiettivi tra la neutralità dello Stato e un minimo di informazioni sulle candidature reperibili elettronicamente ai fini della formazione della volontà politica dovrebbe essere affrontato dall'art. 47 cpv. 1bis LDP.
50 Il Consiglio federale è d'accordo quando afferma nel suo messaggio sull'art. 47 cpv. 1bis LDP che l'uso di schede elettorali prestampate con tutte le candidature registrate e righe vuote per l'elenco scritto a mano di qualsiasi altra persona eleggibile sarebbe "problematico" a causa della rigorosa neutralità richiesta nel periodo precedente le elezioni. L'uso di schede prestampate in una procedura di registrazione volontaria non è previsto dalla legge e tale influenza ufficiale sulle elezioni non sarebbe oggettivamente giustificabile - a differenza di quanto avviene nei Cantoni che conoscono la possibilità di un'elezione silenziosa con una procedura di registrazione obbligatoria. L'uso di schede non ufficiali (prestampate), consentito nelle elezioni del Consiglio degli Stati a seconda della legge cantonale, è escluso nelle elezioni del Consiglio nazionale a causa dell'uso obbligatorio di schede ufficiali.
2. Dati personali da pubblicare
51 Se un grande cantone ha una procedura di registrazione volontaria, almeno il cognome e il nome ufficiali (lettera a), il nome con cui la persona è conosciuta politicamente o nella vita quotidiana (lettera b), il sesso (lettera c), l'indirizzo di residenza, compreso il codice postale (lettera d), le città di residenza, compresa l'affiliazione cantonale (lettera e), l'affiliazione a un partito o a un raggruppamento politico (lettera f) e l'occupazione (lettera g) devono essere resi noti per via elettronica e nel bollettino ufficiale cantonale.
52 Questo elenco corrisponde in larga misura a quello dell'art. 22 cpv. 2 LDP relativo alle informazioni sui candidati richieste nelle proposte elettorali nei Cantoni a rappresentanza proporzionale. Tuttavia, le disposizioni perseguono scopi diversi: mentre la divulgazione dei dati personali nei cantoni maggioritari ha come scopo principale quello di informare gli elettori sui candidati alle cariche, i dati personali nei cantoni a rappresentanza proporzionale servono principalmente a verificare l'eleggibilità dei candidati e a prevenire le candidature multiple. Queste diverse finalità sono probabilmente anche il motivo per cui nei cantoni maggioritari devono essere pubblicati almeno, cioè tutti, i dati personali elencati, mentre nei cantoni a rappresentanza proporzionale possono essere pubblicate solo le proposte elettorali depurate (cioè le liste) con il cognome e il nome ufficiale, l'anno di nascita, le città di provenienza e il luogo di residenza dei candidati.
C. Possibilità di voto silenzioso (cpv. 2)
1. Elezione silenziosa
53 Ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 LDP, la legge cantonale può prevedere un'elezione silenziosa. Un'elezione tacita significa che i candidati a una carica sono dichiarati eletti da un'autorità in un atto amministrativo se nella procedura di registrazione elettorale che precede l'elezione non sono state proposte più persone rispetto ai seggi da assegnare. Le persone nominate attraverso le proposte elettorali degli aventi diritto al voto nella procedura di registrazione sono dichiarate elette senza che gli aventi diritto al voto votino alle urne o per posta. Se si verificano elezioni silenziose, ci sono regolarmente accordi tra i partiti politici che le sostengono.
54 Le elezioni silenziose sono giudicate in modo diverso dalla dottrina. Ad esse non viene riconosciuta la stessa legittimità democratica delle elezioni popolari vere e proprie, motivo per cui sono talvolta considerate in modo critico, soprattutto per quanto riguarda l'elezione dei parlamenti. Weber è favorevole all'abolizione della possibilità di elezioni silenziose nelle elezioni del Consiglio nazionale in generale, ma almeno nei Cantoni maggioritari. Se la possibilità di elezioni silenziose del Consiglio nazionale viene mantenuta, si dovrebbe inserire una base giuridica corrispondente nell'art. 149 cpv. 2 Cost. In generale, tuttavia, le elezioni silenziose sono tollerate per ragioni di praticabilità e di economia procedurale, poiché non si dovrebbe procedere al ballottaggio se non ci sono più candidati disponibili rispetto ai seggi da assegnare. Anche il Tribunale federale ammette l'ammissibilità delle elezioni silenziose, a condizione che gli elettori siano sufficientemente informati in anticipo della possibilità di tali elezioni e della necessità di presentare proposte elettorali in tempo utile (procedura di registrazione obbligatoria).
55 Mentre l'elezione tacita dei membri del Consiglio nazionale nei Cantoni a rappresentanza proporzionale è stata prevista dalla legge federale fin dall'introduzione del sistema di rappresentanza proporzionale, inizialmente era esclusa nei Cantoni maggioritari, "poiché l'intera procedura di proposta applicabile e sviluppata nella rappresentanza proporzionale non svolge un ruolo nelle elezioni maggioritarie". Solo con la promulgazione dell'art. 47 cpv. 2 LDP nel 1994 sono state create le condizioni per un'elezione silenziosa nei cantoni maggioritari. Tuttavia, a differenza di quanto avviene nel caso della rappresentanza proporzionale, la decisione sulla possibilità di un'elezione tacita non è stata presa dal legislatore federale, ma lasciata ai Cantoni maggiori (la cosiddetta cantonalizzazione). Un'elezione silenziosa è quindi possibile nei cantoni maggioritari solo se ciò è espressamente previsto dalla legge cantonale. È preferibile una regolamentazione cantonale a livello legislativo, soprattutto perché riguarda l'esercizio dei diritti politici. Tuttavia, in relazione alle elezioni del governo cantonale nel Cantone di Berna, il Tribunale federale ha ritenuto ammissibile anche una regolamentazione a livello di ordinanza.
56 L'ultima volta che c'è stata un'elezione silenziosa del Consiglio nazionale è stata in occasione delle elezioni generali del 2007 nel Cantone di Nidvaldo.
2. Procedura di proposta elettorale
57 Affinché un'elezione tacita abbia luogo, è necessario che una procedura di proposta elettorale preceda l'elezione. Solo in questo modo è possibile determinare il numero di candidature, dichiarare un'unica candidatura valida, se presente, come eletta a scrutinio segreto o altrimenti programmare una votazione. D'altra parte, il fatto che una procedura di registrazione elettorale abbia carattere obbligatorio e - in caso di più candidature - porti a un numerus clausus di candidature valide non è obbligatorio e non era previsto quando l'art. 47 cpv. 2 LDP è stato introdotto nel 1994. È solo dal 2008 che esiste un requisito vincolante per le proposte elettorali in caso di più candidature valide, soprattutto perché ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a LDP tutti i candidati proposti in tempo utile devono essere elencati sulla scheda elettorale in forma prestampata e i voti espressi per le candidature non prestampate non sono validi.
58 I vantaggi di una procedura di registrazione risiedono principalmente nella trasparenza anticipata per gli aventi diritto al voto sui candidati alle elezioni, nonché nell'evitare incertezze nel conteggio (di nomi che non sono noti nei dettagli). Inoltre, si può creare la certezza che i candidati prescelti accettino effettivamente l'elezione.
59 La procedura di nomina è regolata in dettaglio per la rappresentanza proporzionale a livello federale. Per i Cantoni maggioritari con elezione tacita, invece, la legge federale stabilisce solo la data di chiusura delle candidature il 48° giorno (7° lunedì) prima dell'elezione, alle ore 12.00. Per il resto, la LDP non contiene alcuna disposizione sulla procedura di candidatura nei collegi uninominali né un riferimento alle disposizioni in materia di rappresentanza proporzionale. In linea di principio, i consigli di maggioranza, che consentono l'elezione silenziosa, devono emanare le norme procedurali necessarie in una legge formale. Nel farlo, devono rispettare i requisiti per la procedura di nomina che già derivano dall'articolo 34 della Cost. e, ad esempio, garantire che gli aventi diritto al voto abbiano tempo sufficiente per presentare le candidature. Se la procedura di nomina non è regolamentata in modo definitivo nella legge cantonale, in considerazione dell'armonizzazione della procedura di elezione maggioritaria a scrutinio silenzioso con la procedura di rappresentanza proporzionale, l'applicazione analoga degli artt. 21 e segg. LDP e degli artt. 8a e segg. VPR sulla procedura di proposta nei cantoni a rappresentanza proporzionale.
60 A questo punto, si fa riferimento solo ad alcune "particolarità principali" derivanti dal diritto federale in merito alla procedura di proposta:
61 Mentre il termine per l'iscrizione al voto nei Cantoni a rappresentanza proporzionale è stabilito dalla legge cantonale ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LDP, il 48° giorno (7° lunedì) prima delle elezioni, alle ore 12.00, è il termine per l'iscrizione al voto nei Cantoni a rappresentanza maggioritaria secondo la legge federale. Dall'art. 8a cpv. 2 VPR si potrebbe concludere che i Cantoni maggiori con la possibilità di elezioni silenziose possono prevedere un termine di registrazione elettorale anticipato che si discosta dall'art. 47 cpv. 2 LDP. Secondo l'autore, tuttavia, la fissazione di un termine anticipato per la registrazione al voto non sarebbe compatibile con l'art. 47 cpv. 2 CPD. In considerazione del numero relativamente ridotto di proposte elettorali da esaminare nei Cantoni maggioritari, non c'è nemmeno motivo di anticipare il termine per la registrazione alle elezioni per motivi organizzativi. Il termine per la registrazione al voto nei Cantoni a maggioranza maggioritaria con voto silenzioso è quindi prescritto dalla legge federale e - a differenza dei Cantoni a rappresentanza proporzionale - non può essere anticipato.
62 Entro il giorno successivo alla scadenza del termine per l'iscrizione al voto, i Cantoni a maggioranza maggioritaria con voto tacito devono inviare alla Cancelleria federale una copia di tutte le proposte elettorali. Solo così la Cancelleria federale potrà riconoscere le candidature multiple vietate in diversi Cantoni e cancellare più candidati da una lista o da una proposta elettorale. Di norma, infatti, la candidatura nel Cantone di maggioranza deve essere cancellata, soprattutto perché la scadenza per la registrazione alle elezioni nei Cantoni a rappresentanza proporzionale viene regolarmente anticipata e il nome proposto più volte è già presente in una lista.
63 Le candidature nei collegi uninominali possono contenere solo il nome di una persona eleggibile, soprattutto perché si deve occupare un solo seggio. L'esempio di proposta elettorale riportato nell'Appendice 3a del VPR sembra quindi non essere adatto ai Cantoni maggioritari. È consigliabile fornire moduli di proposta elettorale che consentano la candidatura di una sola persona. Nei collegi uninominali si può rinunciare a una designazione specifica della proposta elettorale a fini di differenziazione.
64 Il legislatore cantonale deve regolamentare il quorum di firme nei cantoni maggioritari con elezione tacita. Questi dovrebbero essere fissati in modo da non limitare eccessivamente la libertà di scelta dei candidati e degli elettori, ma sono comunque idonei a impedire o almeno a rendere più difficile la presentazione di proposte elettorali non serie. Nei cantoni di Nidvaldo e Obvaldo, che consentono l'elezione silenziosa, una proposta elettorale deve essere firmata da almeno cinque elettori, il che soddisfa questi requisiti. Infine, gli elettori dei cantoni maggioritari, come quelli dei cantoni a rappresentanza proporzionale, hanno il diritto di ispezionare le proposte elettorali. Gli elettori non devono solo poter vedere chi si candida, ma anche sapere chi ha firmato la candidatura. Secondo il Tribunale federale, questa visione è un mezzo adeguato per ottenere chiarezza sulle intenzioni politiche del candidato.
I materiali
Botschaft betreffend die Wahl des Nationalrates nach dem Grundsatze der Proportionalität vom 26.11.1918, BBl 1918 V S. 121 ff. (zit. Botschaft 1918).
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975, BBl 1975 I S. 1317 ff. (zit. Botschaft BPR).
Botschaft über eine Teiländerung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 1.9.1993, BBl 1993 III S. 445 ff. (zit. Botschaft 1993).
Botschaft über die Einführung der allgemeinen Volksinitiative und über weitere Änderungen der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 31.5.2006, BBl 2006 S. 5261 ff. (zit. Botschaft 2006).
Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 29.11.2013, BBl 2013 S. 9217 ff. (zit. Botschaft 2013).
Bericht der Bundeskanzlei vom 21.8.2013, Proporzwahlsysteme im Vergleich (zit. Bericht BK 2013).
Bericht der Staatspolitischen Kommission vom 15.10.2021 zur Parlamentarischen Initiative 20.453 (zit. Bericht SPK-N 2021).
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 19.10.2022 über die Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 22.10.2023, BBl 2022 S. 2547 ff. (zit. Kreisschreiben 2022).
Kreisschreiben des Regierungsrats des Kantons Obwalden zur Erneuerungswahl des Nationalrats und des Ständerats für die Amtsdauer 2019 bis 2023 vom 20.10.2019, Amtsblatt Nr. 18, 2.5.2019 (zit. Kreisschreiben Kanton Obwalden 2019).
Bibliografia
Biaggini, Von Proporzglück und Doppelproporzpech, ZBl 120 (2019), S. 473–474 (zit. Doppelproporzpech).
Biaggini Giovanni, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2017.
Biaggini Giovanni, Majorz und majorzgeprägte Mischsysteme: Parlamentswahlverfahren mit Verfalldatum?, ZBl 117 (2016), S. 409–429 (zit. Majorz).
Garrone Pierre, L'élection populaire en Suisse. Étude des systèmes électoraux et leur mise en oeuvre sur le plan fédéral et dans les cantons, Basel et al. 1991.
Glaser Andreas, § 3 Demokratie, in: Biaggini Giovanni/Gächter Thomas/Kiener Regina (Hrsg.), Staatsrecht, 3. Aufl., Zürich 2021 (zit. Staatsrecht, § 3).
Glaser Andreas, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu den politischen Rechten auf Bundesebene, ZBl 118 (2017), S. 415–436 (zit. Bundesebene).
Häfelin Ulrich/Haller Walter/Keller Helen/Thurnherr Daniela, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl., Zürich et al. 2020.
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich et al. 2023 (zit. Hangartner et al.).
Hangartner Yvo, Die Wahl der kantonalen Parlamente nach dem Majorzsystem, ZBl 106 (2005), S. 217–233 (zit. Majorzsystem).
Kiener Regina, § 18 Die Bundesversammlung als Parlament des Bundes, in: Biaggini Giovanni/Gächter Thomas/Kiener Regina (Hrsg.), Staatsrecht, 3. Aufl., Zürich 2021 (zit. Staatsrecht, § 18).
Kley Andreas, § 42 Politische Rechte, in: Biaggini Giovanni/Gächter Thomas/Kiener Regina (Hrsg.), Staatsrecht, 3. Aufl., Zürich 2021 (zit. Staatsrecht, § 42).
Kley Andreas, Kommentierung zu Art. 136 BV, in: Ehrenzeller Bernhard/Schindler Benjamin/Schweizer, Rainer J./Vallender Klaus A. (Hrsg.), St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich 2014 (zit. SGK-Kley).
Kölz Alfred, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Ihre Grundlinien in Bund und Kantonen seit 1848, Bern 2004 (zit. Verfassungsgeschichte).
Kölz Alfred, Probleme des kantonalen Wahlrechts, ZBl 88 (1987), S. 49–60 (zit. Probleme).
Laely Kaspar, Die stille Wahl in der Demokratie, Zürich 1951.
Lammers Guillaume, Kommentierung zu Art. 149 BV, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Commentaire Romand, Constitution fédérale, Basel 2021 (zit. CR-Lammers).
Lüthi Ruth, Kommentierung zu Art. 143 BV, in: Ehrenzeller Bernhard/Schindler Benjamin/Schweizer Rainer J./Vallender Klaus A. (Hrsg.), St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich 2014 (zit. SGK-Lüthi).
Marbach Julian, Die Ausgestaltung von Majorzwahlen, in: LeGes 29 (2018) 2, Nr. 2.
Müller Boris, Wahlkreisprobleme, in: AJP 2014, S. 1307–1324.
Nuspliger Kurt/Mäder Jana, Präzision in der Demokratie, Das Nachzählen sehr knapper Wahl- und Abstimmungsergebnisse - am Beispiel der Vorlage über die Teilrevision des Berner Motorfahrzeugsteuergesetzes, ZBl 114 (2013), S. 183–205.
Poledna Tomas, § 22 Wahlrecht im Bund, in: Thürer Daniel/Aubert Jean-François/Müller Jörg Paul (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001.
Pukelsheim Friedrich/Schuhmacher Christian, Doppelproporz bei Parlamentswahlen – ein Rück- und Ausblick, AJP 2011, S. 1581–1599 (zit. Doppelproporz).
Pukelsheim Friedrich/Schuhmacher Christian, Das neue Zürcher Zuteilungsverfahren für Parlamentswahlen, AJP 2004, S. 505–522 (zit. Zürcher Zuteilungsverfahren).
Steinmann Gerold, Kommentierung zu Art. 34 BV, in: Ehrenzeller Bernhard/Schindler Benjamin/Schweizer, Rainer J./Vallender Klaus A. (Hrsg.), St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 3. Aufl., Zürich 2014 (zit. SGK-Steinmann).
Strelen Karl-Ludwig, Kommentierung zu § 5 BWahlG, in: Schreiber Wolfgang (Hrsg.), BWahlG, Kommentar zum Bundeswahlgesetz unter Einbeziehung des Wahlprüfungsgesetzes, des Wahlstatistikgesetzes, des Bundeswahlordnung und sonstiger wahlrechtlicher Nebenvorschriften, 11. Aufl., Köln 2021 (zit. Strelen, in: BWahlG Kommentar).
Thurnherr Daniela, Kommentierung zu Art. 149 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, Basel 2015 (zit. BSK-Thurnherr).
Töndury Andrea, Der ewige K(r)ampf mit den Wahlkreisen, in: Good Andrea/Platipodis Bettina (Hrsg.), Direkte Demokratie, Herausforderungen zwischen Politik und Recht – Festschrift für Andreas Auer zum 65. Geburtstag, Bern 2013.
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021.
Tschannen Pierre, Kommentierung zu Art. 34 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, Basel 2015 (zit. BSK-Tschannen).
Tschannen Pierre, Kommentierung zu Art. 136 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, Basel 2015 (zit. BSK-Tschannen).
Weber Anina, Schweizerisches Wahlrecht und die Garantie der politischen Rechte, Zürich 2016 (zit. Wahlrecht).
Weber Anina, Vom Proporzglück zur Proporzgenauigkeit – Zur Verfassungskonformität der geltenden Sitz- und Mandatsverteilungsverfahren im Bund, AJP 2010, S. 1373–1380 (zit. Proporzglück).