Un commentario di Luka Markić
Editato da Andreas Glaser / Nadja Braun Binder / Corsin Bisaz / Bénédicte Tornay Schaller
Art. 57 Fine del periodo di nomina
Il periodo di nomina del Consiglio nazionale termina all’atto della costituzione del neoeletto Consiglio.
I. Storia dell'origine
1 L'art. 57 è stato inserito nella legge al momento dell'approvazione della nuova LDP come una cosiddetta "riformulazione", senza ulteriori giustificazioni. La disposizione non ha dato luogo ad alcuna discussione né in Consiglio nazionale né in Consiglio degli Stati.
2 La disposizione precedente, contenuta nell'art. 32 dell'abrogata Legge federale sulle elezioni e le votazioni federali del 1872, stabiliva che "il mandato del Consiglio nazionale [...] scade nell'anno in cui si rinnova completamente, ogni volta la domenica che precede il primo lunedì di dicembre". La sessione costitutiva del Consiglio nazionale si è svolta alle 10 del primo lunedì di dicembre dopo le elezioni generali. Ciò significava che c'era un vuoto di potere tra la mezzanotte e la convocazione del Consiglio nazionale appena eletto. Questo non è più possibile con la disposizione dell'art. 57 LDP.
II. Confronto tra le leggi
3 I Cantoni di solito stabiliscono la fine del mandato dei loro parlamenti nei decreti relativi all'elezione del Parlamento o nei regolamenti parlamentari. La maggior parte dei Cantoni definisce la fine del mandato in modo analogo all'art. 57 della LDP, il che significa che il mandato dopo le elezioni per il rinnovo termina con la costituzione del nuovo Parlamento eletto.
4 In alcuni Cantoni, la legge stabilisce una data specifica in cui inizia il mandato del Parlamento neoeletto; essi stabiliscono anche, esplicitamente o implicitamente, che il mandato del Parlamento precedentemente eletto termina alla fine del giorno precedente. Questi regolamenti possono essere problematici in caso di emergenza. Se il parlamento neoeletto non può essere costituito alla data stabilita dalla legge a causa di ricorsi elettorali pendenti o accolti o per motivi imprevisti, il cantone non avrà più un parlamento per un certo periodo di tempo. A mio avviso, in questi casi il mandato del parlamento attualmente in carica deve essere prorogato per un breve periodo, al fine di garantire il funzionamento dello Stato.
5 Al contrario, nei Cantoni che non prevedono nelle loro leggi alcuna disposizione sulla fine del mandato del Parlamento, per motivi di certezza del diritto si deve ritenere che il mandato del Parlamento precedentemente eletto termini solo con la costituzione del nuovo Parlamento.
III. Significato della norma e contenuto della disposizione
6 L'art. 57 LDP è il logico complemento dell'art. 53 cpv. 1 frase 3 LDP (inizio del mandato). È necessario affinché il rinnovo complessivo del Consiglio nazionale previsto dall'art. 149 cpv. 2 frase 2 Cost. possa avvenire.
7 Il mandato del Consiglio nazionale precedentemente eletto termina con la costituzione del nuovo Consiglio nazionale. In tal modo si conclude non solo la precedente legislatura del Consiglio nazionale (come organo), ma anche il rispettivo mandato personale di ogni singolo membro del Consiglio nazionale. I membri uscenti del Consiglio nazionale della precedente legislatura perdono i loro diritti e doveri di membri del Consiglio al momento della costituzione del nuovo Consiglio nazionale eletto.
Desidero ringraziare Benjamin Böhler, BLaw, assistente presso il Centro per la democrazia di Aarau, per la sua assistenza nella ricerca del materiale e i suoi preziosi commenti, nonché Janis Denzler, BLaw, assistente presso il Centro per la democrazia di Aarau, per la sua revisione critica del testo e i suoi preziosi commenti.
Bibliografia
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