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Commento su
Art. 26 LRD

Un commentario di Caroline Kindler

Editato da Damian K. Graf / Doris Hutzler

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I. Obbligo di tenuta degli elenchi (cpv. 1)

1 Ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 LRD, gli organismi di autodisciplina (OAD) devono tenere un elenco degli intermediari finanziari affiliati e delle persone a cui è stata rifiutata l'affiliazione.

A. Scopo degli elenchi

2 L'obbligo di tenere elenchi completi e aggiornati all'attenzione della FINMA ha lo scopo di garantire un controllo completo delle relazioni di vigilanza.

3 Questi elenchi rivestono un'importanza centrale per la FINMA in considerazione del suo mandato di vigilanza legale nell'ambito della Legge sul riciclaggio di denaro (art. 1 lett. f LFINMA): confrontando questi elenchi, la FINMA può verificare se un intermediario finanziario ha rispettato l'obbligo di affiliazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LRD o se vi sono indizi di attività illecita ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. In quest'ultimo caso, la FINMA dispone degli strumenti di vigilanza di cui agli artt. 29-37 LFINMA sulla base dell'art. 20 cpv. 1 LRD; inoltre, l'art. 20 cpv. 2 LRD prevede la possibilità di ordinare lo scioglimento dell'intermediario finanziario.

4 La FINMA si basa su questi elenchi anche per adempiere al proprio obbligo ai sensi dell'art. 18a cpv. 1 LRD. In base a questa disposizione, la FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 2 cpv. 3 LRD affiliati a un organismo di autodisciplina. L'art. 18a cpv. 1 LRD integra l'art. 23 cpv. 2 LFINMA, che prevede che la FINMA tenga un elenco pubblico di tutti gli assoggettati alla vigilanza: Poiché gli intermediari finanziari affiliati a un OAD non sono considerati assoggettati alla vigilanza ai sensi della LRD, l'art. 18a cpv. 1 LRD è stato introdotto per garantire la completezza dell'elenco della FINMA.

B. Pubblicazione

5 L'OAD non è tenuto a pubblicare gli elenchi. Tale obbligo spetta esclusivamente alla FINMA e solo per gli intermediari finanziari affiliati a un OAD (art. 23 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l'art. 18a cpv. 1 LRD). Tuttavia, all'OAD non è vietato prevedere la pubblicazione dell'elenco dei membri nei propri statuti o regolamenti o autorizzare tale pubblicazione con il consenso esplicito del rispettivo membro. Tuttavia, l'elenco dei membri può includere solo gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza. La pubblicazione degli elenchi dei richiedenti respinti sarebbe priva di base giuridica, se non altro perché gli statuti si applicano solo ai membri e non hanno alcun effetto giuridico nei confronti dei richiedenti respinti.

C. Natura giuridica

6 Nonostante la loro rilevanza giuridica, gli elenchi tenuti dagli OAD sulla base di questa disposizione hanno un effetto puramente dichiarativo. Le decisioni dell'OAD in merito all'ammissione o all'esclusione sono decisive, in quanto hanno carattere costitutivo. L'appartenenza all'OAD inizia o termina quindi alla data della decisione giuridicamente vincolante dell'OAD. Ciò significa che, in caso di elenchi incompleti o errati, agli intermediari finanziari regolarmente affiliati non viene impedito di svolgere legittimamente la propria attività. Al contrario, un intermediario finanziario escluso non può pretendere di essere ancora incluso in un elenco.

II. Obbligo di comunicazione (cpv. 2)

7 Oltre all'obbligo di tenere elenchi ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 LRD, gli OAD sono tenuti, ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LRD, a comunicare alla FINMA tali elenchi e le relative modifiche.

A. Destinatari

8 La legge stabilisce che i destinatari di questa disposizione sono esclusivamente gli OAD. Se un intermediario finanziario appena ammesso da un OAD o un richiedente respinto dovesse comunicare alla FINMA il proprio status, ciò non avrebbe alcun effetto, in quanto la FINMA non può tenere conto di tali notifiche provenienti da persone che non sono sottoposte alla sua vigilanza.

B. Frequenza

1. Principio

9 Gli elenchi degli intermediari finanziari affiliati e dei richiedenti respinti vengono inviati alla FINMA in forma aggregata su base trimestrale.

10 Inoltre, in base agli artt. 26 e 27 cpv. 2 LRD e alla Circolare FINMA 2008/17 (ex Circolare dell'Autorità di controllo LRD 2006/1), l'OAD è autorizzato o obbligato a comunicare tempestivamente alla FINMA ulteriori informazioni sul numero di intermediari finanziari affiliati (2.) o di richiedenti respinti (3.). Le eccezioni sono indicate di seguito.

2. Obbligo di comunicazione immediata in caso di modifiche del portafoglio

a. Per le nuove ammissioni

11 Oltre al regolare rapporto trimestrale, l'OAD è autorizzato a comunicare alla FINMA l'ammissione di un intermediario finanziario in qualsiasi momento, purché ciò sia nell'interesse dell'intermediario finanziario. Inoltre, l'OAD è tenuto a comunicare alla FINMA, immediatamente dopo l'affiliazione, se sa o deve presumere, sulla base delle circostanze, che l'intermediario finanziario affiliato ha violato gli obblighi di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. b ORD. Ciò avviene se l'intermediario finanziario non ha presentato la domanda di affiliazione a un OAD entro due mesi dall'inizio della sua attività professionale.

b. In caso di dimissioni

12 Oltre alla normale comunicazione trimestrale, l'OAD è tenuto a comunicare alla FINMA la disdetta immediatamente dopo la cessazione dell'affiliazione, se sa o deve presumere che il membro uscente continuerà a esercitare un'attività professionale. Alla notifica deve essere allegata la lettera di disdetta.

c. In caso di esclusione

13 L'OAD comunica immediatamente alla FINMA le decisioni di esclusione non appena viene emessa la decisione del tribunale di prima istanza, a condizione che l'effetto sospensivo di un eventuale ricorso sia stato ritirato, oppure dopo che la decisione del tribunale di prima istanza o la sentenza del tribunale arbitrale sono diventate definitive in tutti gli altri casi. La notifica deve essere accompagnata dalla motivazione, se disponibile.

3. Obblighi di comunicazione immediata per i richiedenti respinti

14 Se l'OAD rifiuta l'affiliazione a un richiedente, lo comunica alla FINMA immediatamente dopo la decisione del tribunale di prima istanza, allegando la motivazione, se disponibile. Se l'OAD sa o deve presumere che un intermediario finanziario a cui è stata rifiutata l'affiliazione è o è stato attivo in violazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. b ORD, lo comunica alla FINMA nella notifica di cui alla frase precedente, indicando tutte le informazioni rilevanti di cui l'OAD è a conoscenza.

C. Forma

15 Lo scambio elettronico tra la FINMA e gli OAD non è attualmente regolamentato in modo specifico. Tuttavia, le piattaforme digitali della FINMA, costantemente ampliate negli ultimi anni, hanno notevolmente facilitato e promosso la trasmissione elettronica dei dati.

Bibliografia

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DOI (Digital Object Identifier)

10.17176/20250319-201238-0

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