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CODICE PENALE SVIZZERO
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ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia delle origini
- II. Confronto tra le leggi
- III. Significato della norma e contenuto della disposizione
- Bibliografia
I. Storia delle origini
1 Le prime elezioni per la nomina del Consiglio nazionale dopo la fondazione del moderno Stato federale non si svolsero in una data uniforme. Si tennero in giorni diversi tra il 1° e il 27 ottobre 1848. Sebbene la Tagsatzung non abbia fissato un giorno specifico per le prime elezioni, ha almeno incaricato i Cantoni in una risoluzione di "eleggere immediatamente i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati [...]". Tuttavia, era necessario che le elezioni si svolgessero prima del 6 novembre 1848, poiché la sessione costitutiva dell'Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) era prevista per quella data a Berna.
2 Con l'entrata in vigore della Legge federale sull'elezione dei membri del Consiglio nazionale del 21 dicembre 1850, l'ultima domenica di ottobre alla fine del mandato fu designata come giorno delle elezioni. Questa data è stata confermata con l'entrata in vigore della Legge federale sull'elezione del Consiglio nazionale del 14 febbraio 1919. Pertanto, le elezioni per il rinnovo generale ordinario del Consiglio nazionale per gli anni dal 1851 al 1975 si sono tenute l'ultima domenica di ottobre di ogni anno.
3 Dal 1979, le elezioni del Consiglio nazionale si tengono la penultima domenica di ottobre. La data è stata anticipata di una settimana dalla Legge federale sui diritti politici, entrata in vigore nel 1978. Il motivo per cui la data è stata anticipata è che il periodo tra l'ultima domenica di ottobre (giorno delle elezioni) e la sessione costitutiva del Consiglio nazionale, che (fino alle elezioni del 1999) si è svolta l'ultimo lunedì di novembre, era molto breve per determinare e verificare i risultati delle elezioni e per risolvere eventuali reclami elettorali. Pertanto, al momento della creazione della LDP, il Consiglio federale ha proposto di anticipare di una settimana la data delle elezioni del Consiglio nazionale. L'anticipazione della data delle elezioni per il rinnovo generale e anche l'art. 19 CPD nel suo complesso sono stati adottati dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati senza discussione.
II. Confronto tra le leggi
4 A differenza della Confederazione, la maggior parte dei Cantoni non prevede una data per l'elezione (giorno delle elezioni) del Parlamento cantonale stabilita dalla Costituzione o dalla legge. In questi cantoni il giorno delle elezioni è fissato dall'autorità elettorale (BE, LU, UR, SZ, OW, GL, SO, BS, BL, SH, AR, SG, TG, VD). I decreti cantonali sui diritti politici prevedono talvolta un periodo alla fine di una legislatura in corso in cui le elezioni devono aver luogo, e anche in questo caso la data specifica è stabilita dall'autorità elettorale:
ZH: tra gennaio e aprile dell'anno elettorale.
NW: entro il 15 aprile dell'anno elettorale.
FR: nel quarto trimestre dell'anno elettorale
AI: una settimana dopo la Landsgemeinde ordinaria negli anni delle elezioni per il rinnovo generale del Consiglio nazionale o, se il distretto ha introdotto l'elezione per ballottaggio, al più tardi la terza domenica di maggio
GR: a maggio o giugno dell'anno elettorale
AG: al più tardi nel mese di ottobre dell'anno di elezione
TI: in un giorno di aprile dell'anno elettorale
NE: nel mese di aprile dell'anno elettorale
GE: tra il 1° marzo e il 30 aprile dell'anno elettorale.
5 Solo tre Cantoni, come la Confederazione, prevedono un giorno elettorale specifico fissato per legge:
ZG: prima domenica di ottobre dell'anno elettorale
VS: prima domenica di marzo dell'anno elettorale
JU: penultima domenica di ottobre dell'anno elettorale.
6 Le date delle elezioni stabilite per legge possono essere modificate solo per via costituzionale o legislativa. Esse offrono quindi una certa sicurezza giuridica e di pianificazione per tutti gli attori politici e per gli elettori aventi diritto, poiché le date per l'elezione del Parlamento sono note da decenni. Nei cantoni in cui è l'autorità elettorale a stabilire la data specifica delle elezioni, l'accordo può essere soggetto a influenze politiche. Se questo diventa un problema politico nel periodo precedente, può anche influenzare le elezioni. Ad esempio, in occasione delle elezioni di rinnovo del 2023 per i consigli cantonali e governativi del Cantone di Zurigo, è sorta una controversia in merito all'accordo sulla data delle elezioni, in quanto il consiglio governativo aveva fissato la data delle elezioni prima del solito (febbraio anziché aprile) e ha dovuto quindi sopportare l'accusa di aver "impedito una vera campagna elettorale".
7 Per le elezioni parziali o suppletive, i Cantoni, in accordo con la Confederazione, prevedono che la data sia fissata dall'autorità elettorale.
III. Significato della norma e contenuto della disposizione
8 L'art. 19 LDP stabilisce la data per l'elezione del Consiglio nazionale per le elezioni generali ordinarie ai sensi dell'art. 149 Cost. e la competenza a stabilire la data per le elezioni suppletive e parziali ai sensi degli artt. 51 e 56 LDP e per le elezioni generali straordinarie ai sensi dell'art. 193 cpv. 3 Cost.
A. cpv. 1, frase 1: data del rinnovo generale ordinario
9 Secondo l'art. 19 cpv. 1, frase 1 LDP, le elezioni per il rinnovo generale ordinario del Consiglio nazionale, che ha luogo ogni quattro anni (art. 149 cpv. 2, frase 2 Cost.), si svolgono la penultima domenica di ottobre. Poiché la data delle elezioni è prevista dalla legge, può essere modificata solo per via legislativa (art. 164 cpv. 1 lett. a Cost.). La menzione della data specifica nella circolare del Consiglio federale ai governi cantonali sull'elezione generale del Consiglio nazionale ha quindi solo un effetto dichiarativo.
10 Grazie alla fissazione per legge della data delle elezioni, le date delle prossime elezioni per il rinnovo generale ordinario sono già note (22 ottobre 2023, 24 ottobre 2027, 19 ottobre 2031, 21 ottobre 2035, 23 ottobre 2039, ecc.)
B. cpv. 1 frase 2: Data delle elezioni parziali e suppletive
11 Il governo del Cantone in cui si svolgeranno le elezioni suppletive o le elezioni parziali è responsabile della determinazione della data delle elezioni parziali (art. 51 LDP) e suppletive (art. 56 LDP) del Consiglio nazionale sulla base dell'art. 19 cpv. 1 frase 2 LDP. Si deve procedere a un'elezione suppletiva se, nelle circoscrizioni in cui deve essere eletto un solo membro del Consiglio nazionale, il membro eletto si dimette dal Consiglio nazionale o muore durante la legislatura. Un'elezione suppletiva è necessaria se il seggio di un membro uscente del Consiglio nazionale non può essere occupato né per successione né per nomina.
12 Il governo cantonale fissa l'elezione alla prima data possibile. L'espressione "prossima data possibile" è un termine giuridico indeterminato. Non è definito dalla legge federale, né ci sono indizi per la sua interpretazione nei materiali. Tuttavia, è ovvio che la disposizione di legge intende garantire che un seggio vacante nel Consiglio nazionale possa essere occupato il prima possibile e che il numero di 200 deputati garantito dall'articolo 149 (1) della Cost. possa essere ripristinato rapidamente. Di conseguenza, un'elezione suppletiva o un'elezione supplementare deve avvenire, in linea di principio, alla data che "si presenta come la prossima possibilità". Di conseguenza, un'elezione suppletiva o un'elezione supplementare dovrebbe aver luogo nella data successiva alla data coperta per i referendum federali dopo che si è verificata la vacanza. Il governo cantonale non è vincolato da queste date vuote. Tuttavia, in applicazione analoga dell'art. 21 cpv. 1 LDP, nel fissare la data deve necessariamente rispettare il termine per la presentazione delle proposte elettorali stabilito dalla legge cantonale. Al momento della fissazione della data delle elezioni, questo termine non deve ovviamente essere ancora scaduto e i partiti e le organizzazioni politiche devono avere tempo sufficiente tra l'ordinanza elettorale e il termine per la presentazione delle proposte elettorali per nominare un candidato all'interno del partito o dell'organizzazione.
13 La disposizione può comportare difficoltà, in particolare se le dimissioni di un membro del Consiglio nazionale avvengono poco prima di un imminente rinnovo generale. A titolo di esempio, si può citare un caso del Canton Appenzello Interno: La Landsgemeinde ha eletto l'allora consigliere nazionale Daniel Fässler (CVP/AI) al Consiglio degli Stati il 28 aprile 2019. Fässler è entrato in carica come Consigliere di Stato il 3 giugno 2019. A causa della regola dell'incompatibilità ai sensi dell'art. 144 cpv. 1 Cost. si è dimesso dal Consiglio nazionale il giorno prima. Il seggio del Consiglio nazionale di Rodi è quindi diventato vacante quattro mesi e mezzo prima delle elezioni generali ordinarie. Tuttavia, il governo cantonale (la Commissione cantonale) si è astenuto dall'indire un'elezione suppletiva per il seggio vacante in Consiglio nazionale. A mio avviso, questa rinuncia è compatibile con il diritto federale. L'art. 19 cpv. 1 frase 2 LDP prevede un certo margine di discrezionalità per i governi cantonali. I governi cantonali possono rinunciare a ordinare un'elezione suppletiva se le elezioni ordinarie per il rinnovo generale si svolgono entro sei mesi e se il funzionamento del Consiglio nazionale non ne risulta ostacolato. L'organizzazione e lo svolgimento parallelo di un'elezione suppletiva e di un'elezione per il rinnovo generale non solo è sproporzionato, ma il nuovo membro del Consiglio nazionale eletto con l'elezione suppletiva potrebbe, di norma, partecipare solo alla sessione autunnale prima del rinnovo generale a causa degli stretti vincoli temporali. La rinuncia a un'elezione suppletiva poco prima delle elezioni ordinarie per il rinnovo generale non è un evento insolito in Svizzera. Alcuni Cantoni prevedono anche che le elezioni siano organizzate secondo la legge cantonale che prevede la rinuncia alle elezioni suppletive se la vacanza si verifica non più di sei mesi prima delle elezioni ordinarie di rinnovo.
C. cpv. 2: Data del rinnovo generale straordinario
14 L'art. 19 cpv. 2 CPD disciplina la data del rinnovo generale straordinario del Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 193 cpv. 3 Cost. L'art. 193 Cost. disciplina la procedura per la revisione totale della Costituzione federale. Tale revisione può essere proposta dal popolo o da uno dei due Consigli, oppure può essere decisa dall'Assemblea federale (art. 193 cpv. 1 Cost.). Se l'iniziativa proviene dal popolo o se i due Consigli sono in disaccordo, il popolo decide sull'attuazione della revisione totale (art. 193 cpv. 2 Cost.). Se il popolo approva una revisione totale della Costituzione federale, diventa necessaria una revisione totale del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. La data per il rinnovo totale straordinario del Consiglio nazionale è fissata dal Consiglio federale. Sebbene la Costituzione federale non specifichi un termine o un periodo di tempo entro il quale il rinnovo totale deve avvenire, secondo la dottrina unanime deve essere effettuato senza indugio.
15 Se il popolo approva una revisione totale della Costituzione federale, si deve procedere a un rinnovo totale (altrimenti sconosciuto) anche per il Consiglio degli Stati (art. 193 cpv. 3 Cost.). Un rinnovo totale del Consiglio degli Stati non è previsto in linea di principio: Poiché i membri del Consiglio degli Stati sono eletti in base al diritto cantonale (art. 150 cpv. 3 Cost.), la durata del mandato dei membri del Consiglio degli Stati è determinata dalla legge cantonale pertinente. La legge federale non prevede quindi un mandato o una legislatura per il Consiglio degli Stati. Dato che un rinnovo generale del Consiglio degli Stati non ha mai avuto luogo e che dal materiale legislativo sull'art. 19 cpv. 2 LDP non emerge nulla di rilevante, la tempistica per il rinnovo generale del Consiglio degli Stati ai sensi dell'art. 193 cpv. 3 Cost. potrebbe portare a conflitti nella pratica. In particolare, ci si chiede se il Consiglio federale possa anche fissare la data per il rinnovo generale del Consiglio degli Stati sulla base dell'art. 19 cpv. 2 LDP.
16 Nella seconda edizione della loro opera standard "Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft" (I diritti democratici nella Confederazione e nei Cantoni della Confederazione svizzera), Hangartner/Kley/Braun LDP ritengono che, sulla base dell'art. 19 cpv. 2 LDP, il Consiglio federale stabilisca la data del rinnovo generale straordinario senza distinguere tra il rinnovo generale del Consiglio nazionale e quello del Consiglio degli Stati. A mio avviso, tuttavia, l'art. 19 cpv. 2 LDP non è rilevante per il rinnovo generale del Consiglio degli Stati ai sensi dell'art. 193 cpv. 3 Cost. I membri del Consiglio degli Stati devono essere eletti secondo il diritto cantonale anche in caso di rinnovo generale ai sensi dell'art. 193 cpv. 3 Cost. (art. 150 cpv. 3 Cost.). Di conseguenza, ciò significa anche che le autorità designate a questo scopo dalla legge cantonale pertinente determinano la data per il rinnovo complessivo dei loro membri del Consiglio degli Stati. Questa conclusione può essere supportata anche da considerazioni sistematiche: Data la collocazione dell'art. 19 cpv. 2 LDP nel titolo terzo del LDP "Elezione del Consiglio nazionale", si deve presumere che il legislatore abbia inteso l'art. 19 cpv. 2 LDP per disciplinare esclusivamente l'elezione del Consiglio nazionale e quindi esplicitamente per non interferire con la competenza dei Cantoni.
17 Ne consegue che se il popolo approva la revisione totale della Costituzione federale, il Consiglio federale, in base all'art. 19 cpv. 2 LDP, determina in via esclusiva la data per il rinnovo totale straordinario del Consiglio nazionale. Poiché, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LDP, la sessione costituente deve svolgersi il settimo lunedì successivo all'elezione, la data della sessione costituente del Consiglio nazionale neoeletto sarebbe nota anche con la fissazione della data delle elezioni. Data l'uguaglianza tra il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati (art. 148 cpv. 2 Cost.), è ovvio che la sessione costituente del Consiglio degli Stati - che si terrà per la prima volta dal 1848 - deve svolgersi lo stesso giorno di quella del Consiglio nazionale. Una seduta costitutiva del Consiglio degli Stati sarebbe imprescindibile dal rinnovamento complessivo di entrambi i Consigli. Ciò significherebbe che i membri del Consiglio degli Stati dovrebbero essere eletti nei Cantoni entro il giorno della seduta costituente. In questo senso, il Consiglio federale potrebbe invitare i Cantoni a tenere le elezioni dei membri del Consiglio degli Stati entro questa data.
18 Poiché dall'inizio dello Stato federale moderno non si è mai verificato un rinnovo generale di entrambi i Consigli ai sensi dell'art. 193 cpv. 3 della Cost.
Desidero ringraziare Benjamin Böhler, professore assistente presso il Centro per la Democrazia di Aarau, per il suo aiuto nella ricerca del materiale e per i suoi preziosi commenti nella revisione del testo.
Bibliografia
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Epiney Astrid/Diezig Stefan, Kommentierung zu Art. 193 BV, in: Waldmann Bernhard/Besler Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basel 2015.
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Hangartner Yvo/Kley Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1. Aufl., Zürich 2000.
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2023.
Gfeller Katja, Kommentierung zu Art. 51 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr51, besucht am 15.6.2023.
Mahon Pascal/Weerts Sophie, Partie VII Procédures: La procédure d’adaption et de révision de la Constitution fédérale, in: Diggelmann Oliver/Hertig Randall Maya/Schindler Benjamin (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2020, S. 1883–1911.