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COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
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CODICE DI PROCEDURA PENALE
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CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- In breve
- I. Aspetti generali
- II. Tipi di restrizione (cpv. 1 e 2)
- III. Motivi di restrizione (cpv. 1-3)
- IV. Obbligo di motivazione (cpv. 4)
- Bibliografia
In breve
L'art. 26 LPD disciplina le possibili restrizioni al diritto all'informazione degli interessati. Il responsabile del trattamento può rinviare, limitare o rifiutare di fornire informazioni per vari motivi. In particolare, possono essere considerati motivi di restrizione gli obblighi di legge come il segreto professionale, gli interessi prevalenti di terzi e la manifesta infondatezza o l'evidente querelle. Le persone private in posizione di responsabilità possono invocare i propri interessi prevalenti, mentre gli organi federali possono invocare interessi pubblici prevalenti. Le restrizioni devono essere proporzionate, esaminate caso per caso e giustificate alla persona interessata.
I. Aspetti generali
1 Il diritto all'informazione degli interessati ai sensi dell'art. 25 LPD sussiste nei limiti dell'art. 26 f. LPD. LPD. L'informazione può essere rinviata, limitata o rifiutata dal responsabile del trattamento per vari motivi di restrizione (art. 26 LPD). I media possono invocare ulteriori motivi per limitare le informazioni (art. 27 LPD).
2 La disposizione "possono" dà l'impressione che i responsabili del trattamento siano liberi di decidere se limitare l'accesso. Tuttavia, non è così, perché i responsabili del trattamento dei dati possono spesso essere obbligati a limitare l'accesso. L'art. 26 cpv. 1 LPD elenca come motivi gli obblighi di legge (lett. a), gli interessi preponderanti di terzi (lett. b) e la manifesta infondatezza (lett. c). Altri motivi sono elencati nell'art. 26 cpv. 2 LPD a seconda che il responsabile sia un privato (lett. a) o un ente federale (lett. b) (cfr. n. 8 e segg.).
II. Tipi di restrizione (cpv. 1 e 2)
3 Le informazioni possono essere rinviate, limitate o rifiutate (art. 26 cpv. 1 e 2 LPD). La restrizione deve essere proporzionata, ossia necessaria, adeguata e appropriata o proporzionata in senso stretto, anche ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LPD e dell'art. 36 cpv. 3 Cost. In particolare, la restrizione deve essere idonea nella forma e nella portata, nonché in termini di tempo, a raggiungere l'obiettivo desiderato.
4 In caso di rifiuto, non sarà fornita alcuna informazione. L'interessato che richiede informazioni non riceverà alcuna informazione per un periodo di tempo illimitato. Il responsabile del trattamento non informa l'interessato se è in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano (art. 25 cpv. 1 LPD). Se il rifiuto è limitato nel tempo, si tratta di un rinvio (cfr. n. 6).
5 Limitazione significa che vengono fornite solo informazioni parziali, ad esempio oscurando alcune informazioni. La restrizione può anche significare che le informazioni vengono fornite in tutto o in parte, ma che sono soggette a condizioni. Una condizione può essere che le informazioni fornite non siano rese accessibili a terzi e non siano pubblicate. Il responsabile del trattamento può richiedere all'interessato che richiede le informazioni di confermare in anticipo che rispetterà qualsiasi condizione, anche sotto forma di accordo di riservatezza. Un'ulteriore protezione, ad esempio mediante l'accordo su una sanzione contrattuale nel caso di un privato responsabile o mediante la minaccia di una sanzione ai sensi dell'art. 292 CP nel caso di un organo federale responsabile, dovrebbe essere consentita solo in casi eccezionali in considerazione della proporzionalità (cfr. n. 3 sopra). La fornitura ristretta di informazioni, comprese le eventuali condizioni, può essere limitata nel tempo. In questo caso, si tratta di un rinvio (cfr. n. 6).
6 In caso di differimento, l'informazione non viene fornita in tutto o in parte entro il termine (art. 25 cpv. 7 LPD), ma solo in un momento successivo. Nel caso di un organo federale responsabile, ad esempio, l'informazione può essere rinviata per non interferire con la libera formazione dell'opinione e della volontà.
7 A differenza dell'art. 9 cpv. 3 aDSG, l'art. 26 LPD non disciplina come procedere se i motivi di restrizione vengono meno. Ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 aDSG, in questo caso un organo federale deve fornire le informazioni, a meno che la fornitura di informazioni sia impossibile o possibile solo con uno sforzo sproporzionato. Per gli organi federali responsabili, si può presumere che questo dovere fondamentale di riconsiderazione continuerà ad essere applicato. D'altro canto, l'obbligo di rispondere retroattivamente può essere ipotizzato solo con riserva nel caso di organi responsabili privati, ossia logicamente in caso di rinvio.
III. Motivi di restrizione (cpv. 1-3)
8 L'art. 26 cpv. 1-3 LPD elenca in modo conclusivo i possibili motivi di restrizione. Se non vi è alcun motivo di restrizione, l'informazione non può essere limitata in alcun modo (cfr. n. 3 e segg.). Se esiste più di un motivo di limitazione, i responsabili possono invocare tutti i motivi di limitazione. Tutti i responsabili del trattamento possono invocare i motivi di limitazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 LPD. I motivi di limitazione di cui all'art. 26 cpv. 2 LPD distinguono tra responsabili del trattamento privati e organi federali. L'art. 26 cpv. 3 LPD riguarda solo le persone private. L'art. 5 lett. i LPD stabilisce se un responsabile è considerato un organismo federale.
A. Obblighi legali, in particolare il segreto professionale (cpv. 1 lett. a)
9 Secondo la formulazione, questo motivo di restrizione si applica esclusivamente agli obblighi di legge in senso formale. A parte la menzione ora esplicita del segreto professionale, questo motivo di restrizione è stato ripreso dall'art. 9 cpv. 1 lett. a aDSG. Al contrario, non sono sufficienti gli obblighi legali previsti da un'ordinanza. La possibilità di limitare le informazioni con riferimento al segreto d'ufficio generale deve essere esaminata in ogni singolo caso.
10 Inoltre, l'obbligo deve riguardare la restrizione delle informazioni alle persone interessate. Le disposizioni di legge che escludono in generale l'accesso ai dati personali non sono rilevanti. Un avvocato, ad esempio, può invocare il segreto professionale nei confronti di terzi ai sensi dell'art. 13 dell'AFC, ma non nei confronti di un cliente in quanto persona interessata.
B. Interessi prevalenti di terzi (cpv. 1 lett. b)
11 Non è necessario che i dati o le informazioni riguardino esclusivamente l'interessato che li richiede. Possono riguardare anche altre persone interessate (art. 5 lett. b LPD), ma anche altri soggetti terzi, come le persone giuridiche. Tra i terzi rientrano, ad esempio, i dipendenti del titolare del trattamento. Tale rapporto, e quindi gli eventuali interessi di terzi, sono possibili anche senza che i dati personali di tali terzi siano interessati. Pertanto, un terzo o una terza parte su cui il responsabile del trattamento non tratta dati personali potrebbe comunque avere un interesse a che le informazioni fornite a una persona che richiede informazioni siano limitate.
12 Se vengono lesi gli interessi di terzi, il responsabile del trattamento deve esaminare se esistono interessi prevalenti e, in caso affermativo, se tali interessi prevalenti richiedono la limitazione delle informazioni. L'esame, compresa la ponderazione degli interessi, deve essere effettuato caso per caso. La necessità di interessi prevalenti dimostra che gli interessi dell'interessato che richiede le informazioni non sono di per sé prevalenti. Al contrario, gli interessi del terzo interessato alle informazioni riservate devono essere superiori agli interessi della persona interessata, vale a dire che si deve presumere una "certa rilevanza del pregiudizio della posizione del terzo". Il motivo della restrizione è stato ripreso senza modifiche dall'art. 9 cpv. 1 lett. b aDSG. L'eccezione si applica anche all'obbligo di informazione ai sensi dell'art. 20 cpv. 3 lett. a LPD.
C. Infondatezza evidente o querela evidente (cpv. 1 lett. c).
13 Ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. c LPD, le informazioni possono essere limitate se la richiesta di informazioni è manifestamente infondata, ossia se persegue uno scopo contrario alla protezione dei dati, o è manifestamente querula. Questi motivi di restrizione rappresentano un'innovazione rispetto ai motivi di restrizione previsti dall'art. 9 aDSG e sono stati aggiunti durante il dibattito parlamentare, supportati anche dalla giurisprudenza. Anche in questo caso si dovrebbero evitare richieste di informazioni abusive.
14 Questi motivi di restrizione devono essere interpretati in modo restrittivo. La persona responsabile non deve dare per scontato, senza ulteriori approfondimenti, che una richiesta di informazioni sia palesemente infondata o querula. In particolare, le richieste di informazioni sono considerate manifestamente querule se sono palesemente intese a "molestare o esercitare una persona responsabile (ad esempio con la ripetizione o con la consapevolezza dell'inutilità dell'informazione)". Una richiesta di informazioni è considerata manifestamente infondata se non tenta di rivendicare diritti di protezione dei dati o di creare trasparenza motivata dalla legge sulla protezione dei dati.
15 Se una richiesta di informazioni è effettivamente manifestamente infondata o manifestamente querula, si deve scegliere la soluzione più favorevole all'interessato. La soluzione scelta, in particolare il rinvio o la restrizione piuttosto che il rifiuto, deve essere proporzionata (cfr. n. 3 sopra).
D. Interessi prevalenti dei responsabili del trattamento privati (cpv. 2 lett. a e cpv. 3)
16 I responsabili del trattamento privati possono limitare le informazioni al di là dei motivi di cui all'art. 26 cpv. 1 LPD se i loro interessi prevalgono su quelli dell'interessato che richiede le informazioni (cpv. 1) e se i dati in questione non vengono divulgati a terzi (cpv. 2). Questi requisiti si applicano cumulativamente. L'esame, compreso l'eventuale bilanciamento degli interessi, deve avvenire caso per caso (cfr. anche il precedente n. 12). La disposizione corrisponde nel contenuto all'art. 9 cpv. 4 aDSG ed esiste anche come eccezione per l'obbligo di informazione (art. 20 cpv. 3 lett. c LPD).
17 I dati che servono a proteggere da furti in un grande magazzino, la protezione di segreti di fabbricazione e commerciali o un elevato esborso finanziario sono esempi di possibili interessi prevalenti, per cui nel caso di questi ultimi la condivisione dei costi deve essere esaminata ai sensi dell'art. 26 cpv. 6 LPD.
18 I dati che non vengono comunicati a terzi o a terzi "reali", ossia i dati interni, sono in linea di principio dati che vengono comunicati solo a persone che appartengono alla stessa struttura organizzativa o aziendale, ossia non a un'altra struttura organizzativa o aziendale, e che con il trattamento dei dati possono perseguire finalità diverse da quelle del titolare del trattamento. Nel corso del dibattito parlamentare è stato creato un privilegio di gruppo con l'art. 26 cpv. 3 LPD, secondo il quale le società che appartengono allo stesso gruppo non sono considerate terzi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 lett. a n. 2 LPD (lo stesso vale per l'obbligo di informazione; art. 20 cpv. 3 lett. c n. 2 in combinato disposto con il cpv. 4 LPD). cpv. 4 LPD). L'aDSG non conosceva ancora tale privilegio e le società del gruppo erano considerate terze parti.
19 L'eccezione si applica anche alle società all'estero che appartengono allo stesso gruppo. In caso contrario, per la divulgazione di dati a società del gruppo all'estero si applicano gli obblighi previsti dalla legge sulla protezione dei dati, ad esempio per la divulgazione di dati personali all'estero (art. 16 f. LPD).
20 Gli appaltatori ai sensi dell'art. 5 lett. k LPD non sono considerati terzi (cfr. anche artt. 9 e 24 cpv. 4 LPD).
E. Interessi preponderanti degli organi federali (cpv. 2 lett. b)
21 Gli organi federali, in quanto responsabili del trattamento dei dati, possono limitare le informazioni al di là dei motivi di cui all'art. 26 cpv. 1 LPD se gli interessi pubblici prevalgono sugli interessi della persona che richiede le informazioni (cpv. 1) o se le informazioni mettono in pericolo un'indagine, un'inchiesta o un procedimento giudiziario (cpv. 2). La disposizione corrisponde essenzialmente all'art. 9 cpv. 2 aDSG ed esiste anche come eccezione all'obbligo di informazione (art. 20 cpv. 3 lett. d LPD).
22 Nummero 1 cita in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione come possibile interesse pubblico prevalente, la cui tutela può richiedere una restrizione dell'informazione. L'elenco è esemplificativo, vale a dire che tutti gli interessi pubblici possono essere considerati motivi di restrizione, a condizione che siano prevalenti e che la restrizione sia necessaria per salvaguardare gli interessi corrispondenti. Altri interessi pubblici che entrano in gioco sono - sempre in base all'art. 7 cpv. 1 LTras - ad esempio la libera formazione dell'opinione e della volontà delle autorità, degli organi giudiziari e di altri enti pubblici, l'attuazione di misure ufficiali specifiche in conformità agli obiettivi, gli interessi di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera, le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni o gli interessi di politica economica, monetaria e valutaria della Svizzera.
23Nummer 2 cita come ulteriore motivo di restrizione l'eventuale messa in pericolo di un'indagine, di un'inchiesta o di un procedimento ufficiale o giudiziario. Questa restrizione si applica solo se e nella misura in cui la LPD è applicabile a tali indagini e procedimenti (art. 2 cpv. 3 LPD). In letteratura si sostiene che le indagini interne che precedono un procedimento disciplinare, ad esempio, potrebbero rientrare in questa disposizione.
24 Entrambi i motivi di restrizione devono essere esaminati caso per caso, compresa l'eventuale ponderazione degli interessi (cfr. anche i precedenti nn. 12 e 16).
IV. Obbligo di motivazione (cpv. 4)
25 Il responsabile del trattamento deve giustificare la restrizione delle informazioni all'interessato, come già previsto dall'art. 9 cpv. 5 aDSG. La giustificazione deve consentire all'interessato di comprendere il motivo o i motivi della restrizione e di esaminarne la legittimità. Nel caso degli organi federali competenti, la limitazione deve essere disposta almeno su richiesta dell'interessato sotto forma di ordinanza impugnabile (art. 5 PA). Non vi è alcun obbligo di conservare le motivazioni addotte, ma per motivi di prova è ovvio che il responsabile conservi la relativa comunicazione con l'interessato.
26 L'onere della prova dei motivi della restrizione spetta alla persona responsabile, anche per quanto riguarda la proporzionalità. Nel caso di richieste abusive di informazioni ai sensi dell'art. 26, par. 1, lett. c) LPD, è sufficiente dimostrare che una richiesta di informazioni "serve ovviamente in modo rilevante a uno scopo che non riguarda la protezione dei dati", il che costituisce una facilitazione della prova.
Bibliografia
Bundesamt für Justiz: Verordnung über den Datenschutz (Datenschutzverordnung, DSV), Erläuternder Bericht vom 31.8.2022 (zit. BJ, Bericht).
Husi-Stämpfli Sandra, Kommentierung zu Art. 26 DSG in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski Dominika (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Datenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern, 2023 (zit. SHK-Husi-Stämpfli, Art. 26 DSG).
Rosenthal David, Das neue Datenschutzgesetz, Jusletter vom 16.11.2020 (zit. Rosenthal, Jusletter).
Rosenthal David/Jöhri Yvonne, Handkommentar zum Datenschutzgesetz und weiteren, ausgewählten Bestimmungen, Zürich 2008 (zit. Rosenthal/Jöhri, Art. 9 aDSG).