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COSTITUZIONE FEDERALE
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
- I. Informazioni generali
- II. La possibilità di collegare gli inventari cantonali a quello della Confederazione
- III. Gli effetti dell'iscrizione di un bene culturale negli inventari cantonali
- IV. La prassi nei diversi Cantoni (diritto cantonale comparato)
- Bibliografia
I. Informazioni generali
1 Essendo costituita come Stato federale, la Svizzera deve dotarsi di un sistema di ripartizione delle competenze tra i diversi livelli politici. La ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione è sancita dall'articolo 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101; di seguito Cost. federale), che stabilisce che i Cantoni sono competenti nella misura in cui la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione e che essi esercitano, di conseguenza, tutti i diritti che non sono delegati alla Confederazione. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 42 Cost. federale, la Confederazione svolge solo i compiti che le sono espressamente attribuiti dalla Costituzione. Essa gode di una competenza cosiddetta sussidiaria.
2 Nel settore della cultura, l'articolo 69 capoverso 1 Cost. federale prevede che essa sia di competenza dei Cantoni. Tuttavia, l'al. 2 dello stesso articolo precisa che la Confederazione può «promuovere le attività culturali di interesse nazionale e favorire l'espressione artistica e musicale, in particolare mediante la promozione della formazione». Questa competenza federale «non si limita al sostegno finanziario, ma si estende anche alla conservazione del patrimonio culturale». È, tra l'altro, sulla base di questa disposizione che l'Assemblea federale ha adottato la legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali del 20 giugno 2003 (RS 444.1; Legge sul trasferimento dei beni culturali, di seguito LTBC).
3 Anche la protezione della natura e del patrimonio rientra nelle prerogative dei Cantoni (art. 78 cpv. 1 Cost. federale). Tuttavia, la Confederazione deve tener conto degli obiettivi di protezione della natura e del patrimonio nell'adempimento dei suoi compiti (art. 78 cpv. 2 Cost. federale).
4 Per quanto riguarda gli affari esteri, essi sono di competenza della Confederazione ai sensi dell'articolo 54 capovers. 1 Cost. La Confederazione può quindi concludere trattati internazionali con diversi Stati. Tuttavia, deve comunque tenere conto delle competenze dei Cantoni e salvaguardarne gli interessi (art. 54 capovers. 3 Cost.). Pertanto, anche se in linea di principio la Confederazione potrebbe concludere trattati su materie di competenza dei Cantoni, è necessaria la massima cautela.
5 Sebbene l'Assemblea federale abbia potuto adottare la LTBC sulla base delle varie disposizioni costituzionali sopra menzionate, non esiste una base legale formale che sancisca espressamente la ripartizione delle competenze tra i Cantoni e la Confederazione nel settore del trasferimento di beni culturali. È generalmente riconosciuto che la competenza legislativa in materia di esportazione spetta ai Cantoni, ad eccezione degli oggetti delle collezioni della Confederazione e dei beni di importanza nazionale, la cui regolamentazione in materia di esportazione è di competenza della Confederazione. Va notato che questa eccezione non pregiudica la competenza parallela dei Cantoni, ai quali non può essere imposta alcuna limitazione alla loro capacità di legiferare in materia di esportazione di beni culturali al di fuori del loro territorio, a condizione che rispettino, in conformità al principio generale della gerarchia delle norme, il diritto federale superiore.
In conseguenza di tale ripartizione, la LTBC ha una «portata molto limitata per quanto riguarda i beni culturali dei Cantoni», poiché questi ultimi sono infatti autorizzati «a determinare autonomamente come intendono proteggere il patrimonio culturale situato sul loro territorio». Proprio al fine di preservare tali competenze cantonali, l'inventario federale di cui all'articolo 3 LTBC comprende solo i beni appartenenti alla Confederazione. L'articolo 4 LTBC è stato introdotto affinché i Cantoni che disciplinano l'esportazione dei propri beni culturali e dispongono di inventari cantonali possano collegarli all'inventario federale. Secondo alcuni autori, l'articolo 4 LTBC consentirebbe anche ai Cantoni di creare i suddetti inventari che possono essere successivamente collegati. Questa interpretazione sembra discutibile, poiché tale competenza spetta esclusivamente ai Cantoni. Alcuni avevano già legiferato su questa misura prima dell'entrata in vigore della LTBC.
6 L'articolo 4 LTBC costituisce una misura incentivante rivolta specificamente ai Cantoni, ad esclusione dei Comuni, il che secondo Bandle, Gabus e Renold è deplorevole «poiché i Comuni sono spesso i principali proprietari di beni culturali ». Tuttavia, il diritto cantonale può comunque prevedere la redazione di inventari per i beni di proprietà dei comuni. Questi ultimi non potranno però essere collegati all'inventario federale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LTBC.
II. La possibilità di collegare gli inventari cantonali a quello della Confederazione
7 L'articolo 4 capoverso 1 LTBC prevede che «al fine di facilitare il controllo alle frontiere, i Cantoni che disciplinano l'esportazione dei beni culturali situati sul loro territorio possono collegare alla banca dati della Confederazione [ossia all'inventario federale]:
a. gli inventari dei loro beni culturali;
b. gli inventari dei beni culturali in possesso di privati, purché questi ultimi vi acconsentano».
Questa disposizione garantisce ai Cantoni, purché ne facciano uso, una migliore protezione dei beni culturali mobili situati sul loro territorio, in particolare quelli liberamente accessibili al pubblico, che sono spesso meno protetti. Essa consente infatti di rafforzare i controlli alle frontiere, facilitando l'accesso agli inventari cantonali tramite il collegamento informatico che li collega all'inventario federale. Di conseguenza, sebbene non si tratti di un obbligo, sembra comunque particolarmente opportuno che i Cantoni facciano uso della possibilità offerta dall'articolo 4 capoverso 1 LTBC.
8 L'articolo 2 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale di beni culturali (RS 444.11; Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, di seguito: OTBC) precisa che si tratta di creare un collegamento informatico tra i diversi inventari e non di integrare il contenuto degli inventari cantonali nell'inventario federale. Per poterne beneficiare, i Cantoni devono quindi, logicamente, redigere i propri inventari in formato elettronico. Le modalità di attuazione sono stabilite dall'Ufficio federale della cultura (UFC) (e non dal servizio specializzato) d'intesa con i Cantoni (art. 2 cpv. 1 frase 3 OTBC). Il servizio specializzato è tuttavia tenuto a collaborare con le autorità cantonali e a fornir loro consulenza (art. 18 lett. b LTBC). Questo obbligo lo impone in particolare di «aiutarle [...] a redigere e a collegare tra loro i loro inventari dei beni culturali». Il collegamento tra gli inventari si limita alla diffusione delle informazioni sul contenuto degli inventari cantonali e non comporta alcun effetto giuridico vero e proprio. I vari effetti giuridici sono trattati all'articolo 4 capoverso 2 LTBC e saranno sviluppati in seguito (infra paragrafo 11 segg.).
Affinché il meccanismo di rinvio tra inventari, tramite collegamento informatico, possa svolgere la sua funzione, la Confederazione deve garantire che gli inventari cantonali siano liberamente e gratuitamente accessibili alle autorità e al pubblico tramite Internet (art. 2 cpv. 2 OTBC). In pratica, le informazioni relative agli inventari dei Cantoni di San Gallo, Basilea Campagna, Friburgo, Vaud e Ticino sono disponibili sul sito dell'Ufficio federale della cultura (di seguito: UFC). L'unico direttamente accessibile al pubblico tramite un link informatico è quello del Cantone di San Gallo. Gli altri, non pubblici, devono essere richiesti alle «persone di contatto» i cui indirizzi elettronici sono indicati, nel primo semestre del 2025, sul sito sopra citato.
9 Conformemente all'articolo 4 capoverso 1 LTBC, gli inventari cantonali che possono essere collegati all'inventario TBC possono contenere due tipi di beni culturali registrati: quelli di proprietà del Cantone stesso e quelli appartenenti a privati.
Per quanto riguarda i beni di proprietà del Cantone, non è necessario adottare particolari precauzioni, poiché i beni appartengono al Cantone e questi può disporne liberamente ai sensi dell'articolo 641 capoverso 1 CC. La situazione è leggermente diversa per i beni in mano a privati. Infatti, i Cantoni che decidono di collegare i propri inventari cantonali dei beni culturali di proprietà di privati devono innanzitutto richiedere il consenso dei proprietari (art. 4 cpv. 1 lett. b LTBC). L'iscrizione del bene culturale nell'inventario cantonale e il rinvio all'inventario federale per via digitale devono quindi avvenire su base volontaria. A questo proposito, Gabus e Renold sottolineano che «si tratta di un servizio offerto alla popolazione, che non comporta alcun obbligo». Va precisato che sembra comunque trattarsi dell'unica possibilità per un privato di garantire una protezione effettiva del proprio bene, consentendogli di associarvi diversi effetti restrittivi (in particolare quelli previsti dall'art. 4 cpv. 2 LTBC). In pratica, la Confederazione non può né esigere un'autorizzazione all'esportazione né vietare l'esportazione definitiva di beni culturali appartenenti a privati quando il proprietario rifiuta di dare il suo consenso. Durante la procedura di consultazione, numerose voci si sono levate affinché i beni culturali appartenenti a privati non fossero iscritti negli inventari cantonali. Tuttavia, trattandosi di una questione di competenza esclusiva dei Cantoni, la LTBC non può fornire una risposta concreta.
10 Secondo l'articolo 2 capoverso 3 OTBC, il contenuto degli inventari è di competenza dei Cantoni. Lo stesso vale per la procedura di iscrizione e cancellazione dei beni culturali. Di conseguenza, la LTBC e le sue ordinanze di esecuzione non prevedono norme in materia e occorre fare riferimento alla legislazione cantonale pertinente. Inoltre, le legislazioni cantonali possono prevedere la possibilità di redigere inventari per i beni appartenenti ai Comuni (supra paragrafo 6). Tuttavia, poiché questi ultimi non sono menzionati nell'articolo 4 capoverso 1 LTBC, non potranno essere collegati all'inventario federale.
III. Gli effetti dell'iscrizione di un bene culturale negli inventari cantonali
11 L'articolo 4 capoverso 2 LTBC riguarda gli effetti giuridici connessi all'iscrizione di un bene culturale in uno degli inventari cantonali. Esso dispone che «i Cantoni possono dichiarare che i beni culturali figuranti nei loro inventari non possono essere oggetto di prescrizione acquisitiva né essere acquisiti in buona fede e che il diritto alla restituzione non è soggetto a prescrizione». Tali effetti sono identici a quelli dell'inventario federale di cui all'art. 3 cpv. 2 LTBC, ad eccezione dell'esportazione fuori dalla Svizzera dei beni culturali iscritti negli inventari cantonali, che non è trattata dall'art. 4 cpv. 2 LTBC, ma dall'art. 24 cpv. 2 OTBC. Si tratta di produrre «un effetto di simmetria con i beni della Confederazione che consenta una maggiore trasparenza per i beni culturali importanti».
Spetta al Cantone determinare, tramite la propria legislazione, i vari effetti di un'iscrizione nell'inventario dei beni del Cantone e in quello dei beni dei privati. Essi possono quindi variare a seconda delle scelte cantonali. Va precisato che gli effetti dell'inventario cantonale dei beni culturali appartenenti a privati possono essere identici o diversi da quelli dell'inventario cantonale dei beni di proprietà del Cantone. Secondo Gabus e Renold, sarebbe opportuno che fossero identici, al fine di evitare qualsiasi confusione. Tuttavia, nella pratica, si constata che non è così.
Inoltre, i Cantoni dovranno anche determinare nella loro legislazione le diverse conseguenze in caso di esportazione illecita fuori dal Cantone e/o fuori dalla Svizzera di un bene culturale iscritto in uno degli inventari.
A. Effetto relativo all'impossibilità di un'acquisizione per prescrizione acquisitiva (art. 4 cpv. 2 LTBC)
12 Questo effetto è identico a quello previsto dall'art. 3 cpv. 2 lett. a LTBC relativo all'inventario federale.
13 L'art. 728 cpv. 1 CC prevede che chi ha posseduto pacificamente e senza interruzioni la cosa altrui per un determinato periodo di tempo ne diventa proprietario per prescrizione, a condizione che l'abbia posseduta in buona fede e a titolo di proprietario. Quando tutte queste condizioni sono soddisfatte, l'acquisizione della proprietà per prescrizione comporta l'estinzione, di pieno diritto, del diritto di proprietà del precedente proprietario.
14 I beni culturali iscritti negli inventari cantonali possono, grazie all'effetto introdotto dall'art. 4 cpv. 2 LTBC, beneficiare di una protezione supplementare, purché il diritto cantonale lo preveda. In tal caso, essi non possono essere oggetto di prescrizione acquisitiva anche se il termine legale previsto è scaduto e l'acquisizione della proprietà per prescrizione dovrebbe normalmente avvenire.
B. Effetto relativo all'impossibilità di un'acquisizione in buona fede (art. 4 cpv. 2 LTBC)
15 Questo effetto consente ai beni culturali iscritti negli inventari cantonali di beneficiare della stessa protezione, per quanto riguarda l'acquisizione in buona fede, dei beni iscritti nell'inventario federale.
16 L'art. 714 cpv. 2 CC prevede che «chi, in buona fede, è posto come proprietario di un bene mobile ne acquisisce la proprietà, anche se l'autore del trasferimento non aveva la qualità per operarlo; la proprietà gli è acquisita non appena è protetto secondo le norme sul possesso [vale a dire gli art. 933-935 CC] ».
17 Se il diritto cantonale prevede nella sua legislazione che l'acquisizione in buona fede non è possibile, l'acquirente in buona fede non potrà acquisire la proprietà di un bene che gli è stato trasferito, anche se in linea di principio dovrebbe essere tutelato dalla legge.
C. Effetto relativo all'imprescrittibilità dell'azione di restituzione (art. 4 cpv. 2 LTBC)
18 Questo effetto riprende identicamente quello previsto dall'art. 3 cpv. 2 lett. b LTBC per i beni culturali iscritti nell'inventario federale.
19 In linea di principio, il diritto di intentare l'azione mobiliare del possessore precedente ai sensi dell'art. 934 cpv. 1bis CC, che mira alla restituzione del bene, si estingue entro un termine di 30 anni dalla cessione involontaria (termine assoluto) e di un anno dal momento in cui il richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e dell'identità dell'attuale possessore (termine relativo).
20 Tuttavia, se la legislazione cantonale lo prevede, è possibile che i beni culturali iscritti negli inventari cantonali beneficino di una protezione superiore, nel senso che l'azione diventa, conformemente all'art. 4 cpv. 2 LTBC, imprescrittibile. Il richiedente può quindi intentarla in qualsiasi momento, anche se il termine legale di cui all'art. 934 cpv. 1bis CC, poichéin casu la legislazione cantonale in materia di inventario introdurrebbe un'eccezione.
D. Effetto relativo all'esportazione di beni culturali fuori dalla Svizzera (art. 24 cpv. 2 OTBC)
21 Come già menzionato, ogni Cantone decide autonomamente se e, eventualmente, in che modo intende regolamentare l'esportazione di beni culturali al di fuori del proprio territorio e quali sono le conseguenze di un'esportazione illegale.
22 Ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 OTBC, l'esportazione dalla Svizzera di un bene culturale iscritto in uno degli inventari cantonali è soggetta all'autorizzazione delle autorità cantonali competenti, nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legislazione del Cantone interessato. Spetta al Cantone designare le autorità competenti a decidere sulle domande di autorizzazione all'esportazione. A contrario, un bene culturale la cui esportazione non è regolamentata dal Cantone non necessita quindi di tale autorizzazione.
23 I Cantoni devono essere cauti nel sottoporre ad autorizzazione l'esportazione di beni privati situati sul loro territorio, poiché tale misura è tale da limitare i diritti del proprietario. La proprietà è infatti un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione federale e qualsiasi espropriazione o restrizione che equivalga a un'espropriazione deve essere pienamente indennizzata (art. 26 cpv. 1 e 2 Cost.). In linea di principio, il proprietario può disporre liberamente della sua cosa, nei limiti della legge (art. 641 cpv. 1 CC). Il fatto di sottoporre l'esportazione del bene ad autorizzazione limita quindi il diritto di disporne liberamente. Pertanto, il proprietario che decide, ad esempio, di vendere il proprio bene o di stabilirsi definitivamente in un altro Cantone o all'estero, dovrà chiedere alle autorità competenti del Cantone interessato l'autorizzazione ad esportare il bene iscritto nell'inventario. A questo proposito, il Tribunale federale ha concluso, nella sentenza «Balli», che un divieto assoluto di esportare fuori dal Cantone un bene culturale appartenente a un privato costituisce una grave restrizione del suo diritto di proprietà. Essa equivale, a questo titolo, a un'espropriazione materiale che deve essere indennizzata conformemente all'articolo 26 capoverso 2 della Costituzione federale. Tuttavia, « questo ostacolo può essere evitato dal Cantone introducendo il consenso del proprietario all'iscrizione di un bene culturale privato nell'inventario ». Infatti, il consenso del proprietario come condizione per l'iscrizione del bene consentirebbe a quest'ultimo di ritirare il proprio bene dall'inventario in caso di vendita o esportazione. Ciò avrebbe come conseguenza che, non appena il proprietario revocasse il proprio consenso all'iscrizione del bene, quest'ultimo dovrebbe essere ritirato dall'inventario cantonale. In vari Cantoni, in particolare quelli di Vaud, Berna e San Gallo, l'iscrizione di un bene di proprietà privata è subordinata alla conclusione di una convenzione con il proprietario, che può naturalmente essere disdetta con il rispetto dei termini di preavviso convenuti. La possibilità di disdetta è quindi prevista sin dall'iscrizione, consentendo così la liberazione dai vari effetti sopra menzionati. Il bene potrebbe quindi essere venduto o esportato liberamente.
24 La possibilità offerta ai Cantoni dall'articolo 4 capoverso 1 LTBC di collegare i propri inventari a quello della Confederazione rafforza il controllo sul trasferimento dei beni alla frontiera (supra paragrafo 7). Essa garantisce inoltre una migliore protezione giuridica in caso di trasferimento illecito di un bene culturale all'estero. Questo sistema di cooperazione consente infatti di colmare l'inefficacia delle legislazioni cantonali che, da un lato, proteggono solo i beni situati sul loro territorio e, dall'altro, possono essere facilmente aggirate trasferendo il bene da un cantone all'altro, da cui l'esportazione fuori dalla Svizzera non sarebbe limitata. Va precisato che l'esportazione all'estero è considerata illegale quando un bene culturale protetto viene prima trasferito in un altro Cantone senza regolamentazione in materia di esportazione e poi all'estero. Poiché il controllo transfrontaliero è di competenza esclusiva della Confederazione, quest'ultima terrà conto delle restrizioni cantonali relative all'esportazione solo se il bene fa parte di un inventario cantonale collegato al proprio.
25 In caso di esportazione illecita di un bene culturale iscritto in un inventario cantonale, il Cantone interessato può chiedere al Consiglio federale di avviare un'azione di ritorno nei confronti degli altri Stati parti della Convenzione concernente le misure da adottare per vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti dei beni culturali del 17 novembre 1970 (RS 0.444.1; di seguito: Convenzione UNESCO del 1970) ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LTBC. Si tratta della stessa possibilità di cui dispone la Confederazione per i beni iscritti nell'inventario federale. Tale azione può assumere diverse forme, ovvero: un'azione giudiziaria classica, una procedura diplomatica, una procedura di esecuzione forzata o una richiesta di assistenza internazionale in materia penale. L'esportazione illecita è definita come la situazione in cui un bene «è stato portato fuori dal proprio territorio di origine in violazione di una legislazione nazionale sulla protezione del patrimonio culturale [in casu, la legislazione del Cantone interessato] [...]».
IV. La prassi nei diversi Cantoni (diritto cantonale comparato)
26 L'obiettivo di questa presentazione sintetica è quello di illustrare, attraverso le rispettive legislazioni, le diverse scelte cantonali in materia di protezione del patrimonio culturale mobile. Il campione di legislazioni cantonali trattato ha carattere esemplare e riguarda essenzialmente i Cantoni di Ginevra, Vaud, Friburgo, Berna, San Gallo e Ticino.
A. Legislazione ginevrina
27 Poiché il legislatore cantonale ha dato priorità al patrimonio edilizio e alla natura, il Cantone di Ginevra ha legiferato solo in misura limitata in materia di protezione dei beni culturali mobili. Tuttavia, due testi possono comunque fornire alcune informazioni al riguardo. Si tratta della legge ginevrina sulla protezione dei monumenti, della natura e dei siti del 4 giugno 1976 (LPMNS/GE; RS/GE L 4 05) e del regolamento di applicazione della legge sulla protezione dei monumenti, della natura e dei siti del 29 marzo 2023 (nella versione riveduta) (RPMNS/GE; RS/GE L 4 05.1). In linea con la politica cantonale, il campo di applicazione riguarda principalmente il patrimonio edilizio e i siti naturali (art. 1 lett. a e b e art. 4 LPMNS/GE). Tuttavia, la legge e il relativo regolamento si applicano anche a una categoria ristretta di beni culturali, ovvero i beni mobili antichi situati o rinvenuti nel Cantone (art. 1 lett. a LPMNS/GE).
28 In materia di protezione del patrimonio vero e proprio, la legislazione ginevrina prevede due misure principali: l'inventario e la classificazione.
1. L'inventario (art. 7-9 LPMNS/GE e art. 11-15 RPMNS/GE)
29 L'art. 7 cpv. 1 LPMNS/GE prevede la redazione di un inventario degli immobili degni di protezione ai sensi dell'art. 4 LPMNS/GE. Tale inventario riguarda quindi solo i beni immobili, ad esclusione dei beni culturali mobili che sono oggetto del nostro studio. La maggior parte degli effetti dell'inventario riguarda l'obbligo di conservazione dell'immobile iscritto (art. 9 LPMNS/GE).
2. La classificazione (artt. 10-23 LPMNS/GE e artt. 16-21 RPMNS/GE)
30 Questo meccanismo giuridico è applicabile ai beni immobili (art. 10 cpv. 1 LPMNS/GE) e, per analogia, ai beni mobili, conformemente all'art. 26 cpv. 1 LPMNS/GE.
31 La richiesta o la proposta di classificazione di un bene può provenire da diversi enti privati o pubblici ma, a priori, non dal proprietario stesso (art. 16 RPMNS/GE). Quest'ultimo viene informato dell'avvio della procedura di classificazione del suo bene e invitato a formulare le sue osservazioni entro trenta giorni (art. 12 cpv. 1 e 2 LPMNS/GE e art. 17 cpv. 2 RPMNS/GE).
32 Gli effetti derivanti dalla classificazione, previsti dagli articoli 13, 15 e 16 LPMNS/GE, sono dominati nella loro formulazione da una certa idea di monumentalità. Tuttavia, il rinvio dell'articolo 26 capoverso 1 LPMNS/GE implica effetti simili per quanto riguarda la conservazione dei beni mobili. Pertanto, un bene mobile classificato non dovrebbe subire alcuna «modifica dello stato originario» (art. 13 cpv. 1 LPMNS/GE), né essere distrutto (art. 15 cpv. 1 LPMNS/GE). Il Consiglio di Stato potrebbe inoltre stabilire obblighi di accessibilità al pubblico (art. 16 LPMNS/GE). Inoltre, i beni mobili soggetti alla legge, ovvero quelli «di interesse estetico, artistico, storico o scientifico, trovati o situati nel Cantone » (art. 26 cpv. 1 LPMNS/GE) e che sono stati classificati, non possono essere alienati senza previa comunicazione all'autorità competente e senza indicare « il nome, i cognomi e l'indirizzo del nuovo possessore o detentore » (art. 26 cpv. 2 LPMNS/GE).
33 La legislazione attualmente in vigore nel Cantone di Ginevra non prevede invece meccanismi particolari di rivendicazione o restituzione. Inoltre, poiché la circolazione dei beni mobili classificati non è soggetta ad autorizzazione ma solo all'informazione dell'autorità competente, non è previsto per il momento alcun collegamento con l'inventario federale.
B. Legislazione vodese
34 Il Cantone di Vaud dispone di una normativa specifica per la protezione dei beni culturali mobili attraverso la Legge sul patrimonio mobile e immateriale dell'8 aprile 2014 (LPMI/VD; RS/VD 446.12) e dal regolamento di applicazione della legge sul patrimonio mobile e immateriale del 1° aprile 2015 (RLPMI/VD; RS/VD 446.12.1). La LPMI/VD si applica, tra l'altro, al patrimonio culturale mobile situato nel Cantone di Vaud e ha per oggetto la sua salvaguardia, conservazione e valorizzazione (art. 2 cpv. 1 lett. a LPMI/VD cum art. 1 cpv. 1 lett. a LPMI/VD).
35 La legge prevede due principali misure di salvaguardia, ovvero il censimento e l'inventario.
1. Il censimento (art. 9 LPMI/VD e art. 5 RLPMI/VD)
36 Si tratta, in sostanza, di una misura introdotta per redigere, sotto forma di elenco, la lista dei beni culturali mobili che presentano un interesse per il Cantone (art. 9 cpv. 1 LPMI/VD).
37 Contrariamente all'inventario, l'iscrizione di un bene culturale mobile nel censimento non produce alcun effetto, in quanto non crea alcun diritto né obbligo nei confronti del suo proprietario (art. 5 cpv. 1 RLPMI/VD).
2. L'inventario (artt. 10-24 LPMI/VD e art. 6 RLPMI/VD)
38 Conformemente all'art. 11 cpv. 1 LPMI/VD, per essere iscritto nell'inventario, il bene culturale mobile deve soddisfare due condizioni, ovvero: 1. avere un legame significativo con il Cantone di Vaud (lett. a) e 2. presentare un interesse importante per le collezioni delle istituzioni patrimoniali cantonali, la popolazione o i visitatori del Cantone (lett. b). L'al. 2 dello stesso articolo precisa che i beni culturali di proprietà dello Stato che fanno parte delle collezioni delle istituzioni patrimoniali cantonali sono, in linea di principio, iscritti d'ufficio.
39 Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LPMI/VD, il contenuto di un'iscrizione nell'inventario comprende una descrizione del bene culturale, del suo interesse e, se del caso, dei pericoli che lo minacciano (lett. a), varie fotografie o riproduzioni del bene (lett. b), una descrizione delle misure di protezione già adottate (lett. c) e un elenco delle misure di salvaguardia necessarie o auspicabili (lett. d).
40 Come già menzionato, i beni culturali di proprietà del Cantone sono iscritti d'ufficio nell'inventario (art. 11 cpv. 2 e 21 cpv. 2 LPMI/VD). Per quanto riguarda i beni culturali di proprietà di privati, la loro iscrizione nell'inventario può avvenire solo previo consenso dei proprietari (art. 21 cpv. 3 LPMI/VD). La procedura di iscrizione di tali beni culturali può essere avviata dal dipartimento o dal proprietario stesso (art. 22 cpv. 1 lett. a e b LPMI/VD). Quando la procedura è avviata dal dipartimento, quest'ultimo deve, nella misura del possibile, richiedere le osservazioni del proprietario (art. 22 cpv. 2 LPMI/VD). Inoltre, conformemente all'art. 23 cpv. 1 LPMI/VD, l'iscrizione di un bene appartenente a un privato è subordinata alla conclusione di una convenzione tra il proprietario e il Cantone.
41 L'iscrizione nell'inventario produce diversi effetti che sono disciplinati dagli articoli da 15 a 19 LPMI/VD. I beni culturali di proprietà del Cantone sono, in linea di principio, inalienabili e non possono essere esportati definitivamente fuori dal Cantone (art. 15 cpv. 1 LPMI/VD). L'art. 15 cpv. 2 LPMI/VD prevede tuttavia un'eccezione, in quanto il dipartimento può autorizzarne l'alienazione a determinate condizioni. Questi effetti si applicano solo ai beni di proprietà del Cantone, ad esclusione dei beni culturali appartenenti a privati. L'art. 16 cpv. 1 e 2 LPMI/VD prevede altri effetti applicabili sia ai beni del Cantone che a quelli appartenenti a privati. Si tratta dell'impossibilità di acquisirli per prescrizione acquisitiva o in buona fede e dell'imprescrittibilità del diritto alla restituzione. Questi effetti sono proprio quelli che i Cantoni possono prevedere in virtù dell'art. 4 cpv. 2 LTBC. Lo Stato dispone inoltre di un diritto di prelazione sui beni culturali mobili iscritti nell'inventario in caso di vendita da parte del proprietario (art. 26 cpv. 1 LPMI/VD). Si tratta naturalmente di una misura applicabile solo ai beni culturali in mano a privati. Nell'ambito della legislazione vodese, gli effetti dell'iscrizione di un bene nell'inventario non limitano quindi realmente il diritto di disposizione del suo proprietario, poiché quest'ultimo conserva sempre la piena facoltà di alienarlo o esportarlo.
42 La redazione dell'inventario e l'iscrizione dei beni culturali sono di competenza del dipartimento (art. 10 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LPMI/VD). Ai sensi degli articoli 13 cpv. 1 e 14 cpv. 1 LPMI/VD, l'inventario deve essere pubblico ed è collegato all'inventario federale conformemente all'art. 4 cpv. 1 LTBC. In pratica, l'inventario cantonale vodese non è immediatamente disponibile sul sito dell'Ufficio federale della cultura (UFC) ed è necessario contattare l'Unità Patrimonio mobile e immateriale della Direzione generale della cultura per consultarlo.
C. Legislazione friburghese
43 Il Cantone di Friburgo disciplina la protezione dei beni culturali mobili e immobili situati sul suo territorio tramite la Legge sulla protezione dei beni culturali del 7 novembre 1991 (LPBC/FR; RS/FR 482.1) e il Regolamento di esecuzione della legge sulla protezione dei beni culturali del 17 agosto 1993 (RELPBC/FR; RS/FR 482.11).
44 La LPBC/FR disciplina la protezione dei beni culturali ai sensi della LTBC e quella dei beni culturali protetti dalla legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, catastrofe o situazione di emergenza del 20 giugno 2014 (RS 520.3; di seguito: LPBC). Essa prevede quindi diverse misure applicabili in tempo di pace (art. 19-31 e art. 44 a 48 LPBC/FR) e in tempo di conflitto (art. 32 a 25 LPBC/FR). Per quanto riguarda le misure relative alla protezione dei beni culturali in tempo di pace, la legge friburghese ne prevede principalmente tre: il censimento, la messa sotto protezione e l'inventario.
1. Il censimento (artt. 44-47 LPBC/FR e artt. 47-53 RELPBC/FR)
45 L'art. 44 cpv. 1 LPBC/FR prevede che lo Stato rediga un censimento, sotto forma di relazione descrittiva, dei beni culturali di cui all'art. 19 che presentano un interesse per il Cantone. L'art. 19 cpv. 1 lett. b LPBC/FR menziona in particolare i beni culturali mobili appartenenti a persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto canonico (n. 1) nonché quelli appartenenti a privati nella misura in cui rivestono un'importanza eccezionale per il patrimonio culturale friburghese o la cui protezione è richiesta dal proprietario (n. 2).
46 Esso contiene informazioni sul valore dell'oggetto in quanto bene culturale e sul suo stato di conservazione (art. 47 cpv. 1 RELPBC/FR). Conformemente all'articolo 50 capoverso 1 RELPBC/FR, vengono redatti inventari distinti per i beni culturali di proprietà dello Stato (lettera a), quelli di proprietà di persone giuridiche di diritto pubblico e di diritto canonico (lettera b), quelli di proprietà di privati (lettera c) e i beni culturali archeologici (lettera d).
47 Questa misura ha lo scopo di informare il proprietario, le autorità e il pubblico (art. 45 cpv. 1 LPBC/FR). Si tratta di portare a loro conoscenza i vari beni culturali situati sul territorio del Cantone. A tal fine, l'art. 52 cpv. 1 RELPBC/FR prevede che «il registro descrittivo dei beni culturali censiti e la relativa documentazione possono essere consultati dai proprietari interessati e da chiunque possa far valere un interesse giustificato». Il censimento funge anche da banca dati per eventuali misure di protezione complementari (infra paragrafo 49). A priori, come nel caso del Cantone di Vaud, l'iscrizione di un bene culturale nel censimento non comporta alcun effetto giuridico per il proprietario (supra paragrafo 37).
2. La protezione (art. 19-24 LPBC/FR e art. 17-25 RELPBC/FR)
48 Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b LPBC/FR, possono essere posti sotto protezione i beni culturali mobili appartenenti a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto canonico (ch. 1) nonché quelli appartenenti a un privato, nella misura in cui rivestono un'importanza eccezionale per il patrimonio culturale friburghese o la cui protezione è richiesta dal proprietario (cpv. 2). La formulazione di questa disposizione implica che un bene culturale mobile, che riveste un'importanza eccezionale per il patrimonio culturale friburghese, potrebbe essere posto sotto protezione senza il consenso del suo proprietario.
49 L'art. 17 cpv. 1 RELPBC/FR prevede che la protezione dei beni culturali mobili sia di competenza della Direzione. La procedura può essere avviata dalla sottocommissione per i beni culturali mobili o dal proprietario. La sottocommissione può infatti proporre alla Direzione la protezione di mobili figuranti nel censimento (art. 18 cpv. 1 RELPBC/FR). È quindi sulla base del censimento che quest'ultima propone vari beni che necessitano di una protezione supplementare (supra paragrafi 45–47). In tal caso, la Direzione ne informa il proprietario e gli concede un termine per decidere (art. 18 cpv. 2 RELPBC/FR). Il proprietario può anche chiedere la messa sotto protezione del suo bene culturale mobile, mediante richiesta indirizzata alla sottocommissione (art. 19 cpv. 1 RELPBC/FR). Conformemente all'art. 21 cpv. 1 RELPBC/FR, la messa sotto protezione dei beni culturali mobili avviene mediante decisione o contratto. In entrambi i casi, il provvedimento deve menzionare espressamente i vari effetti della protezione (art. 21 cpv. 2 RELPBC/FR).
50 Il primo effetto, di carattere generale, riguarda l'obbligo di conservazione dell'oggetto da parte del proprietario (art. 23 cpv. 1 LPBC/FR).
Quando si tratta di beni di proprietà di persone giuridiche di diritto pubblico o canonico, questi non possono essere alienati senza l'autorizzazione della Direzione (art. 24 cpv. 1 LPBC/FR).
A priori, ai sensi della legge, l'alienazione di un bene in mano a privati non è soggetta ad autorizzazione. Tuttavia, lo Stato e il Comune dispongono di un diritto di prelazione sui beni culturali che rivestono un'importanza eccezionale per il patrimonio culturale del Cantone (art. 25 cpv. 1 LPBC/FR). Il privato che vende il proprio bene deve quindi darne comunicazione alle autorità competenti (art. 26 cpv. 2 LPBC/FR e art. 26 cpv. 1 RELPBC/FR). Il termine concesso alla collettività pubblica – Stato e comune, con priorità allo Stato – per esercitare il diritto di prelazione è di tre mesi dalla data di conoscenza della vendita (termine relativo) e, in ogni caso, di cinque anni dalla data di alienazione (termine assoluto) (art. 26 cpv. 1 LPBC/FR).
La protezione di un bene ha anche l'effetto di assoggettare i restauri di beni culturali di importanza eccezionale per il Cantone all'autorizzazione del Servizio dei beni culturali (art. 30 cpv. 2 LPBC/FR e art. 29 cpv. 1 RELPBC/FR).
Infine, conformemente all'art. 31 cpv. 1 LPBC/FR, il commercio dei beni sottoposti a protezione può «essere soggetto a condizioni o oneri necessari alla protezione [di questi ultimi] o alla repressione del traffico illecito». In pratica, i commercianti hanno quindi l'obbligo di adottare le misure necessarie per la buona conservazione dei beni e di registrare in un apposito registro le varie transazioni relative ai beni culturali che rivestono un'importanza eccezionale per il Cantone (art. 30 cpv. 1 e 2 RELPBC/FR).
3. L'inventario (art. 48 LPBC/FR e art. 54 RELPBC/FR)
51 L'art. 48 LPBC/FR prevede la redazione di un inventario cantonale dei beni culturali mobili protetti, ovvero per i beni culturali che sono oggetto di protezione secondo le modalità sopra descritte. Né la legge né la sua ordinanza di esecuzione prevedono disposizioni relative ai suoi effetti.
52 L'inventario è tenuto dai vari servizi della Direzione, ovvero il Servizio dei beni culturali e il Servizio archeologico (art. 48 cpv. 2 LPBC/FR cum art. 55 cpv. 1, 56 cpv. 3 lett. f e 57 cpv. 3 lett. f RELPBC/FR). Ai sensi dell'art. 54 cpv. 3 RELPBC/FR, esso può essere oggetto di pubblicazione. In pratica, come nel Cantone di Vaud, non è liberamente accessibile sul sito dell'Ufficio federale della cultura (UFC) ed è necessario contattare il Servizio dei beni culturali friburghesi (SBC) per consultarlo.
D. Legislazione bernese
53 Dal 1° gennaio 2001, il Cantone di Berna disciplina la protezione del patrimonio situato sul suo territorio mediante i due seguenti testi di legge: la Legge sulla protezione del patrimonio dell'8 settembre 1999 (RS/BE 426.41; di seguito LPat/BE) e l'ordinanza sulla protezione del patrimonio del 25 ottobre 2000 (RS/BE 426.411; di seguito OPat/BE). Questi strumenti legislativi hanno lo scopo di regolamentare «il censimento, la conservazione e la protezione del patrimonio mobiliare e immobiliare nel Cantone di Berna» (art. 1 cpv. 1 LPat/BE).
54 Sono previste diverse misure di protezione, tra cui: il censimento, l'elenco del patrimonio mobiliare, la classificazione e l'elenco dei beni classificati.
1. Il censimento (art. 7 LPat/BE e art. 3 OPat/BE)
55 L'art. 7 LPat/BE prevede che «i proprietari di un oggetto devono consentire alle autorità di censirlo ed esaminarlo». Essi sono infatti tenuti a collaborare conformemente all'art. 3 cpv. 1 LPat/BE. In caso di danni causati dalle autorità durante il censimento, i proprietari, a condizione che si tratti di privati, possono far valere il loro diritto al risarcimento (art. 7 cpv. 2 LPat/BE e art. 3 cpv. 2 OPat/BE).
56 Come nei due Cantoni precedenti, l'iscrizione di un bene nel censimento non comporta, a priori, alcuna conseguenza giuridica per il suo proprietario.
2. L'elenco del patrimonio mobiliare (art. 11 LPat/BE e art. 6-11 OPat/BE)
57 Ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPat/BE, il Cantone può redigere un elenco dei beni mobili del patrimonio, purché questi facciano parte del dominio pubblico. Tale elenco comprende esclusivamente i beni che appartengono al Cantone, alle sue istituzioni di diritto pubblico, a collettività di diritto pubblico o a istituzioni cogestite o largamente cofinanziate dal Cantone o dai Comuni (art. 6 cpv. 1 e 2 OPat/BE). Di conseguenza, i beni in mano a privati non vi sono iscritti.
58 L'iscrizione di un bene comporta i seguenti effetti: il bene è considerato inalienabile (art. 11 cpv. 2 LPat/BE), può essere esportato in modo permanente dal Cantone solo con il consenso della Direzione competente o della Cancelleria di Stato (art. 11 cpv. 2 LPat/BE e art. 10 OPat/BE) e deve essere conservato e mantenuto a regola d'arte (art. 11 cpv. 3 LPat/BE). Poiché questi effetti non riguardano i beni culturali dei privati, non si pone la questione di un'eventuale espropriazione materiale ai sensi della sentenza «Balli» (supra par. 23). Ciò può spiegare la posizione piuttosto restrittiva del Cantone.
59 I servizi competenti del Cantone, elencati all'art. 7 cpv. 1 OPat/BE, sono tenuti a redigere, ciascuno, l'elenco dei beni mobili del patrimonio loro attribuiti (art. 8 cpv. 1 OPat/BE). Ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 OPat/BE, tali elenchi sono pubblici, fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di protezione dei dati.
60 Va notato che l'art. 10 LPat/BE prevede la redazione di un inventario (e non semplicemente di un elenco) per il patrimonio immobiliare. Ciò dimostra che il Cantone di Berna non attribuisce probabilmente la stessa importanza ai beni immobili e mobili. L'elenco è infatti, a priori e per i suoi effetti, uno strumento meno formale dell'inventario.
3. La classificazione e l'elenco dei beni classificati (art. 12 e 20-22 LPat/BE e art. 17-18 OPat/BE)
61 Ai sensi degli articoli 20 capoverso 1 LPat/BE e 12 capoverso 1 cum art. 17 OPat/BE, i beni mobili appartenenti a privati possono essere classificati mediante la conclusione di un contratto di diritto pubblico tra il proprietario e il Cantone, a condizione che la conservazione integra e a lungo termine del bene rivesta un interesse pubblico. Tale contratto deve in particolare stabilire l'estensione della protezione e gli effetti della classificazione (art. 20 cpv. 1 LPat/BE). Si tratta quindi di una classificazione facoltativa, in quanto interviene solo previo consenso del proprietario.
62 Conformemente all'art. 21 cpv. 1 LPat/BE, i beni culturali classificati sono iscritti nell'elenco dei beni del patrimonio classificato, a condizione che il contratto stipulato tra il proprietario e il Cantone lo preveda espressamente. Anche in questo caso è necessario il consenso del proprietario. Né la legge né l'ordinanza prevedono disposizioni relative agli effetti dell'iscrizione di un bene culturale mobile nell'elenco del patrimonio classificato.
63 La competenza per redigere tale elenco spetta all'Ufficio della cultura (art. 12 cpv. 1 LPat/BE e art. 18 cpv. 1 OPat/BE). L'elenco è pubblico e può essere consultato presso il servizio cantonale specializzato e i comuni (art. 12 cpv. 2 LPat/BE). Esso non è collegato all'inventario federale.
E. Legislazione di San Gallo
64 I due testi legislativi del Cantone di San Gallo relativi alla protezione del patrimonio culturale sono la Legge sul patrimonio culturale del 15 agosto 2017 (Kulturerbegesetz, di seguito KEG/SG; RS/SG 277.1) e l'ordinanza sul patrimonio culturale del 18 giugno 2019 (Kulturerbeverordnung, di seguito KEV/SG; RS/SG 277.12). L'obiettivo è quello di regolamentare la conservazione e la trasmissione dei beni culturali mobili, immobili e immateriali che fanno parte del patrimonio culturale cantonale (art. 1 cpv. 1 KEG/SG).
65 Il Cantone dispone di un unico mezzo di protezione del proprio patrimonio culturale mobile, ovvero la protezione del bene, che comporta la sua iscrizione nell'inventario cantonale (art. 8-20 KEG/SG e art. 5-6 KEV/SG).
66 Conformemente all'art. 8 KEG/SG, esistono due modi per avviare la procedura di protezione di un bene culturale mobile: da parte del proprietario o da parte del servizio cantonale competente. Concretamente, la protezione del bene avviene tramite un accordo tra il proprietario e il dipartimento competente oppure tramite una decisione del governo quando il bene culturale appartiene al Cantone, a un istituto o a una fondazione autonoma di diritto pubblico (art. 9 cpv. 1 KEG/SG). Conformemente all'art. 5 cpv. 1 KEV/SG, la convenzione tra il proprietario e il Dipartimento dell'interno disciplina almeno l'oggetto della protezione (lett. a), gli obblighi del proprietario e gli altri effetti della protezione ai sensi degli art. 11-18 KEG/SG (lett. b), nonché la durata del contratto e le condizioni di rescissione (lett. c).
67 L'art. 11 cpv. 1 KEG/SG prevede che un bene culturale posto sotto protezione, di cui il proprietario è stato privato contro la sua volontà, non può essere acquisito in buona fede e che il diritto alla restituzione non è soggetto a prescrizione. Questi effetti fanno parte di quelli che i Cantoni possono prevedere in virtù dell'art. 4 cpv. 2 LTBC.
Il proprietario o il possessore sono inoltre tenuti a rispettare diversi obblighi relativi alla cooperazione con le autorità cantonali e alla conservazione del bene (art. 12 KEG/SG). Conformemente all'art. 41 cpv. 1 lett. a KEG/SG, chi non rispetta tali obblighi è punibile con una multa fino a 30 000 franchi.
L'articolo 13 KEG/SG prevede un divieto generale di esportazione definitiva all'estero dei beni culturali sottoposti a protezione (lettera a) e, in un altro Cantone, solo se il bene ha un valore identitario per la popolazione cantonale (lettera b). Quando le restrizioni all'esportazione costituiscono una restrizione del diritto di proprietà assimilabile a un'espropriazione, il proprietario privato ha diritto a un'indennità (art. 14 cpv. 1 KEG/SG). È probabile che questo articolo sia una conseguenza della sentenza «Balli» (supra par. 23). Per quanto riguarda l'esportazione temporanea all'estero, essa è soggetta all'autorizzazione del servizio cantonale competente (art. 15 cpv. 1 KEG/SG). Il cpv. 3 dello stesso articolo precisa che detto servizio può rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione a determinate istituzioni quando queste offrono la garanzia di soddisfare in modo duraturo le condizioni di cui al cpv. 2 lett. b della presente disposizione. Conformemente all'art. 41 cpv. 1 lett. b KEG/SG, chi esporta illegalmente un bene culturale posto sotto protezione è punito con una multa di 30'000 franchi al massimo.
L'alienazione di un bene appartenente al Cantone e posto sotto protezione richiede l'accordo del Governo (art. 18 KEG/SG).
68 Ai sensi dell'articolo 10 capovers. 1 KEG/SG, il patrimonio culturale mobile posto sotto protezione (ai sensi dell'articolo 9 KEG/SG) è iscritto nell'inventario del patrimonio culturale. L'articolo 6 cpv. 1 KEV/SG disciplina, per ogni bene culturale mobile iscritto, i dati che devono figurare nell'inventario, nella misura in cui questi sono noti o possono essere determinati con un costo ragionevole. L'iscrizione di un bene nell'inventario è cancellata quando esso non costituisce più un elemento del patrimonio culturale mobile ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge (art. 10 cpv. 1 KEG/SG).
69 La tenuta dell'inventario è di competenza del servizio cantonale competente, che deve pubblicarlo su Internet. Tuttavia, i dati che consentono di identificare il proprietario (quando si tratta di un privato) e il luogo di conservazione del bene non sono pubblicati (art. 10 cpv. 2 KEG/SG). L'art. 10 cpv. 3 KEG/SG precisa che il servizio cantonale competente assicura il collegamento dell'inventario cantonale con quello della Confederazione in virtù dell'art. 4 LTBC. In pratica, l'inventario del Cantone di San Gallo è l'unico pubblico e direttamente accessibile tramite il link previsto a tale scopo sul sito dell'Ufficio federale della cultura (UFC).
F. Legislazione ticinese
70 Il Ticino disciplina la protezione del patrimonio mobile e immobile situato sul suo territorio tramite due testi legislativi, ovvero: la Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (Legge sulla protezione dei beni culturali, di seguito: « la legge»; RS/TI 445.100) e il Regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004 (Regolamento sulla protezione dei beni culturali, di seguito: «il regolamento»; RS/TI 445.110).
71 Al fine di proteggere i beni culturali situati sul territorio cantonale, la legge prevede tre strumenti: il censimento, la protezione del bene e l'inventario.
1. Il censimento (art. 31 e 33 del regolamento)
72 Ai sensi dell'art. 31 del regolamento, l'Ufficio dei beni culturali (UBC) raccoglie, sotto forma di un censimento regolarmente aggiornato, tutte le informazioni relative ai beni culturali mobili.
73 Per quanto riguarda l'accesso ai dati, si applica per analogia l'art. 43 cpv. 2 della legge (art. 33 del regolamento). In base a tale disposizione, l'accesso ai dati amministrativi presuppone un interesse legittimo, mentre gli altri dati sono accessibili al pubblico.
2. La protezione (art. 19-31 della legge e art. 17-24 del regolamento)
74 Ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 della legge, i beni culturali mobili appartenenti a istituzioni culturali riconosciute sono protetti ipso jure. I beni culturali appartenenti a privati sono invece sottoposti a protezione solo se rivestono un'importanza eccezionale per la cultura ticinese (art. 19 cpv. 2 della legge).
75 Conformemente all'art. 17 del regolamento, la procedura di protezione di un bene mobile in mano privata può essere avviata dall'Ufficio dei beni culturali (UBC) o dal proprietario. In pratica, la protezione viene concessa tramite una decisione amministrativa del Consiglio di Stato (art. 21 cpv. 2 della legge) o la conclusione di un contratto di diritto amministrativo (art. 18 cpv. 1 del regolamento). Sia la decisione che il contratto possono essere modificati in caso di necessità (art. 18 cpv. 2 del regolamento).
76 La protezione di un bene culturale comporta diversi effetti per il proprietario. Uno di questi è l'obbligo di preservare il bene nella sua sostanza mediante una manutenzione regolare (art. 23 della legge).
Il proprietario di un bene culturale posto sotto protezione è inoltre tenuto a richiedere l'autorizzazione del Consiglio di Stato prima di effettuare qualsiasi intervento che possa modificare l'aspetto o la sostanza del bene (art. 24 cpv. 1 della legge). Questo obbligo spetta esclusivamente al proprietario privato. Infatti, le istituzioni culturali riconosciute non hanno bisogno di richiedere l'autorizzazione per effettuare interventi sui loro beni (art. 24 cpv. 3, della legge).
77 Per quanto riguarda la possibilità di alienare il bene posto sotto protezione, gli articoli 26 cpv. 1 della legge e 21 cpv. 2 e 3 del regolamento prevedono che il proprietario che intenda avvalersene è tenuto a informarne immediatamente il Consiglio di Stato, l'Ufficio dei beni culturali (UBC) e il proprio Comune di domicilio. Chi omette intenzionalmente tale notifica è passibile di sanzioni penali (art. 49 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 della legge). Il proprietario ha quindi la possibilità di disporre liberamente del proprio bene, a condizione di informare le autorità cantonali competenti. Il Cantone e il Comune dispongono quindi di un diritto di prelazione (art. 31 cpv. 1 e 2 della legge). Il termine per l'esercizio del diritto è di tre mesi dalla notifica della vendita (termine relativo) e scade al più tardi due anni dopo l'alienazione (termine assoluto) (art. 31 cpv. 3 della legge).
L'alienazione di beni mobili protetti appartenenti a enti pubblici è soggetta all'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato (art. 27 cpv. 1 della legge). Qualsiasi alienazione senza autorizzazione deve essere considerata nulla ai sensi dell'art. 27 cpv. 4 della legge. In caso di vendita illecita, l'ente pubblico è inoltre passibile di una sanzione penale (art. 49 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 della legge).
78 Qualsiasi cambiamento di ubicazione del bene posto sotto protezione all'interno dei confini cantonali deve essere comunicato senza indugio al Consiglio di Stato e all'Ufficio dei beni culturali (UBC), fermo restando che le istituzioni culturali riconosciute sono esentate da tale obbligo (art. 28 cpv. 1 e 2 della legge e art. 23 cpv. 1 del regolamento).
Per quanto riguarda l'esportazione fuori dal Cantone, essa è soggetta, ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 della legge, all'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato. Tale obbligo di autorizzazione vale per le esportazioni definitive e/o temporanee. Tuttavia, le istituzioni culturali riconosciute sono autorizzate per legge ad esportare temporaneamente i beni posti sotto protezione (art. 29 cpv. 3 della legge). Chi esporta intenzionalmente un bene culturale protetto senza autorizzazione è passibile di sanzioni penali (art. 49 cpv. 1 lett. c della legge).
3. L'inventario (art. 42-43 della legge e art. 32 del regolamento)
79 La legge prevede la creazione di un inventario dei beni culturali mobili sottoposti a protezione. La competenza per la sua redazione e l'aggiornamento spetta all'Ufficio dei beni culturali (UBC). Quest'ultimo deve inoltre distinguere i beni culturali mobili posti sotto protezione dai beni culturali da proteggere in caso di conflitto armato o di catastrofe ai sensi della LPBC (art. 42 della legge e art. 32 cpv. 1 del regolamento).
80 L'articolo 43 capoverso 1 della legge precisa che l'inventario comprende schede informative per ogni bene culturale protetto. Conformemente all'articolo 32 capoverso 2 del regolamento, queste devono indicare almeno la denominazione del bene (lett. a), la sua ubicazione (lett. b), la proprietà (lett. c) nonché la descrizione, il motivo e l'estensione della protezione (lett. d).
81 Per quanto riguarda la pubblicazione, è previsto che l'accesso ai dati amministrativi presupponga un interesse legittimo, mentre gli altri dati sono accessibili al pubblico (art. 43 cpv. 2 della legge). Sul sito dell'Ufficio federale della cultura (UFC) si rimanda a un inventario cantonale ticinese che non è direttamente accessibile al pubblico e per il quale è necessario contattare l'UBC.



Bibliografia
Documenti ufficiali
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Dottrina
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Giurisprudenza
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