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CODICE PENALE
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LEGGE SUGLI AGENTI TERAPEUTICI
- I. Genesi dell’art. 80k AIMP
- II. Il punto di partenza del termine di cui all’art. 80k AIMP
- III. Il termine di 30 giorni
- IV. Il termine di 10 giorni
- Bibliografia
I. Genesi dell’art. 80k AIMP
1 L’art. 80k AIMP è stato introdotto in occasione della revisione dell’AIMP del 1995 ed è entrato in vigore nel 1997. Esso si inserisce nel contesto delle lunghe discussioni volte a determinare le modalità di organizzazione dei mezzi di ricorso in materia di assistenza giudiziaria. Durante i lavori legislativi si contrapponevano due grandi concezioni: da un lato, il cosiddetto metodo zurighese, secondo cui un ricorso sarebbe stato possibile solo al momento della decisione di entrata in materia, e, dall’altro, il cosiddetto metodo ginevrino, secondo cui un ricorso era ammesso solo al momento della decisione di chiusura, salvo situazioni eccezionali che consentivano un ricorso limitato contro le decisioni incidentali. Il metodo ginevrino ha ottenuto maggiore adesione, cosicché oggi è possibile in linea di principio presentare ricorso solo contro la decisione di chiusura, mentre la legge consente un ricorso limitato a condizioni rigorose e, per alcune decisioni, solo contro le decisioni incidentali (art. 80e AIMP).
II. Il punto di partenza del termine di cui all’art. 80k AIMP
2 Secondo l’art. 80k AIMP, il termine di ricorso decorre dalla comunicazione scritta della decisione. Nel settore bancario, particolarmente delicato a causa di una «doppia comunicazione» alla banca e all’avente diritto derivante dagli obblighi che incombono alla banca in applicazione del contratto che la lega all’avente diritto e dell’art. 80n AIMP, la giurisprudenza ha sviluppato tre principi che consentono di determinare il momento in cui avviene la comunicazione all’avente diritto in modo da far decorrere il termine di ricorso.
3 In primo luogo, la comunicazione scritta richiesta dall’art. 80k AIMP deve essere interpretata alla luce dell’art. 80m AIMP, relativo alla notifica delle decisioni. Secondo tale disposizione, l’autorità di esecuzione deve notificare le proprie decisioni alla persona domiciliata in Svizzera (art. 80m cpv. 1 lett. a AIMP), o alla persona che ha eletto domicilio di notifica in Svizzera (art. 80m cpv. 1 lett. b AIMP cum art. 9 OEIMP). Pertanto, una comunicazione scritta all’avente diritto è necessaria per l’inizio del termine di cui all’art. 80k AIMP solo quando l’autorità di esecuzione è soggetta a un obbligo di notifica ai sensi dell’art. 80m AIMP. In tal caso, il termine di cui all’art. 80k AIMP decorre dal giorno successivo alla notifica della decisione (art. 80m AIMP), conformemente alle norme ordinarie applicabili in materia di procedura amministrativa (art. 20 cpv. 1 cum art. 50 cpv. 1 PA). Se la persona è domiciliata all’estero, l’autorità di esecuzione non è tenuta a notificarle la decisione (art. 9 OEIMP). Spetta quindi alla banca che riceve le decisioni dell’autorità di esecuzione (in particolare quelle relative all’apertura della procedura di assistenza o a eventuali ordini di deposito o di sequestro) informare l’avente diritto in tempo utile, prima della chiusura della procedura di assistenza, affinché possa, se del caso, eleggere domicilio in Svizzera.
4 In secondo luogo, in mancanza di elezione di domicilio in Svizzera da parte dell’avente diritto, la decisione di chiusura viene notificata alla banca che detiene la documentazione bancaria richiesta o gli averi pignorati. La notifica alla banca non vale come notifica all’avente diritto, cosicché il termine per il ricorso di cui all’art. 80k AIMP non inizia ancora a decorrere. Il termine decorre dal momento in cui la banca comunica la decisione all’avente diritto. Tuttavia, la notifica alla banca fa decorrere un termine di 30 giorni, al termine del quale la decisione diventa esecutiva. Quando la decisione viene notificata alla banca, l’avente diritto può quindi, in linea di principio, ancora presentare ricorso entro un termine di 30 giorni a partire dalla sua effettiva conoscenza della decisione di chiusura. Per contro, se si manifesta dopo l’esecuzione della decisione, non ha più diritto di ricorso (art. 80N cpv. 2 AIMP). In sintesi, l’assenza di elezione di domicilio in Svizzera, anche volontaria, non consente di opporre all’avente diritto un termine di ricorso di 30 giorni a partire dalla notifica della decisione alla banca, ma lo espone al rischio di un intervento tardivo. Questa soluzione si impone, secondo la giurisprudenza, non solo in ragione del principio di celerità (art. 17a AIMP), ma anche dei principi di buona fede e di certezza del diritto. Essa è tuttavia caratterizzata da alcune incertezze. Si pone in particolare la questione di sapere quali passi debba intraprendere l’avente diritto per preservare il proprio diritto di ricorso e sospendere l’esecutività della decisione notificata alla banca. Poiché il legislatore non ha voluto creare una «finzione di notifica» quando una decisione viene comunicata alla banca, si deve ritenere che una semplice manifestazione del creditore presso l’autorità di esecuzione, ad esempio mediante una richiesta di accesso al fascicolo del procedimento di assistenza giudiziaria, sia sufficiente a sospendere l’esecutività della decisione, senza che sia necessario presentare un ricorso entro 30 giorni dalla notifica della decisione alla banca.
5 In terzo luogo, il momento dell’effettiva presa di conoscenza da parte dell’avente diritto non si applica quando questi ha stipulato un accordo di «banca restante» con la banca. In tal caso, la decisione si considera notificatagli quando viene depositata, dalla banca, nel fascicolo «banca restante». Il termine per il ricorso non decorre quindi dal momento in cui la decisione gli è stata effettivamente comunicata, ma dal giorno successivo al deposito della decisione nel fascicolo. Il momento in cui la banca comunica con il proprio cliente o il momento in cui quest'ultimo viene effettivamente a conoscenza della decisione pronunciata non sono determinanti.
6 Quando un conto è stato chiuso, la convenzione di banca restante stipulata prima della chiusura del conto non è più opponibile all’avente diritto. La notifica alla banca non vale quindi come notifica all’avente diritto. Il termine di ricorso decorre solo dal momento in cui l’avente diritto ne prende effettivamente conoscenza secondo i principi esposti supra N. 4.
III. Il termine di 30 giorni
7 Il termine di 30 giorni si applica alla decisione di chiusura (art. 80k, primo comma, AIMP). È una decisione di chiusura quella che pone fine al procedimento di assistenza giudiziaria e con la quale l’autorità di esecuzione decide sulla concessione e sull’estensione dell’assistenza (art. 80d AIMP).
8 Il sequestro dei beni (o il mantenimento della misura), decisione di natura incidentale, può, in determinate circostanze particolari, essere soggetto a un termine di ricorso di 30 giorni. Tale è il caso quando la trasmissione della documentazione bancaria allo Stato richiedente è avvenuta mediante un’esecuzione semplificata (art. 80c AIMP) e non è stata oggetto di una decisione di chiusura. Lo stesso vale quando il ricorso è diretto contro una decisione di rigetto volta alla revoca del sequestro, mentre quest’ultimo si protrae già da un periodo «relativamente lungo».
9 Il termine di 30 giorni contro la decisione di chiusura ai sensi dell’art. 80k AIMP si applica solo in prima istanza, dinanzi alla Corte dei ricorsi del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1 AIMP). In seconda istanza, dinanzi al Tribunale federale, il termine di ricorso contro la decisione di chiusura è di 10 giorni (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
10 Non vi sono sospensioni per ferie nel procedimento di assistenza giudiziaria (art. 12 cpv. 2 AIMP e art. 46 cpv. 2 lett. d LTF).
IV. Il termine di 10 giorni
11 Il termine di 10 giorni si applica alle decisioni incidentali (art. 80k, secondo comma, AIMP), che possono essere oggetto di ricorso (poiché le ferie non si applicano al procedimento di assistenza giudiziaria; supra N. 10). È il caso del sequestro di oggetti o valori (art. 80e, n. 2, lett. a, AIMP) o della presenza di persone che partecipano al procedimento all’estero (art. 80e, n. 2, lett. b, AIMP). Lo stesso vale per le decisioni che non sono espressamente menzionate all’art. 80e cpv. 2 AIMP ma che possono essere oggetto di un ricorso autonomo in via eccezionale, poiché comportano la trasmissione di informazioni all’autorità straniera prima della pronuncia della decisione di chiusura.
12 Il termine di 10 giorni è applicabile solo se la decisione incidentale è impugnata in modo indipendente. Se il ricorrente impugna la decisione incidentale congiuntamente alla decisione di chiusura, si applica il termine di 30 giorni a partire dalla comunicazione scritta della decisione di chiusura (art. 80k, primo comma, AIMP). In seconda istanza, dinanzi al Tribunale federale, il termine per il ricorso contro la decisione incidentale è anch’esso di 10 giorni (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Bibliografia
Ludwiczak Glassey Maria/Moreillon Laurent (édit.), Loi sur l’entraide internationale en matière pénale, Petit Commentaire, Bâle 2024.
Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (édit.), Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basler Kommentar, Bâle 2015.
Wyss Rudolf, Die Revision der Gesetzgebung über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, RSJ 1997.