-
- Art. 5a Cost.
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- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
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CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia delle origini
- II. Significato della disposizione
- III. Commento al testo della norma
- I materiali
- Bibliografia
I. Storia delle origini
1 L'art. 47 cpv. 2 LDP, che consente ai cantoni maggioritari di prevedere la possibilità di un'elezione tacita nella legge cantonale, è stato inserito nella LDP nel 1994. Nei cantoni a rappresentanza proporzionale, tuttavia, le elezioni silenziose sono possibili sin dall'introduzione della rappresentanza proporzionale nel 1918.
2 L'art. 50 LDP, che integra la regolamentazione (federale) delle elezioni tacite nell'art. 47 cpv. 2 LDP e prevede essenzialmente una restrizione dell'eleggibilità alle persone proposte nella procedura di candidatura (il cosiddetto numerus clausus), è stato inserito solo con la revisione parziale del 23 marzo 2007. Dal 1994 al 2007, era ancora possibile votare per tutte le persone eleggibili (e non solo per quelle proposte nella procedura di candidatura) nei Cantoni a maggioranza, con la possibilità di una votazione silenziosa in caso di più di una candidatura valida in occasione della votazione.
II. Significato della disposizione
A. Generale
3 La legge cantonale dei cantoni maggioritari può prevedere un'elezione silenziosa se all'autorità cantonale competente è pervenuta una sola candidatura valida entro il termine ultimo per la registrazione. Se un Cantone ha creato la base giuridica necessaria per un'elezione tacita e durante la procedura di registrazione è pervenuta una sola candidatura valida, non si procede allo scrutinio. Il candidato unico viene invece dichiarato eletto dall'autorità cantonale competente con un atto amministrativo.
4 L'art. 50 LDP regola la procedura per i Cantoni con possibilità di elezione tacita se durante la procedura di registrazione sono pervenute più candidature valide, l'elezione tacita è di conseguenza fuori questione e si procede al ballottaggio. In tal caso, ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LDP, tutti i candidati nominati in tempo utile devono essere elencati sulla scheda elettorale in forma prestampata. Nella votazione, solo i candidati prestampati sono eleggibili. I voti espressi per i candidati non prestampati non sono validi. La procedura di registrazione porta quindi a un numerus clausus di persone eleggibili - in violazione del principio di cui all'art. 47 cpv. 1 LDP, secondo cui ogni persona eleggibile può essere votata.
5 La procedura elettorale nei cantoni maggioritari con la possibilità di un'elezione silenziosa è stata allineata a quella dei cantoni a rappresentanza proporzionale dall'art. 50 CPD. Pertanto, anche nei cantoni a rappresentanza proporzionale, è prevista una procedura di registrazione elettorale obbligatoria e solo i candidati del distretto elettorale possono essere eletti in occasione del ballottaggio. Solo se non vengono presentate proposte elettorali e, di conseguenza, non sono disponibili liste, anche nei cantoni a rappresentanza proporzionale ogni persona eleggibile può essere votata durante lo scrutinio.
B. Confronto giuridico
6 Degli attuali sei cantoni (GL, UR, AR, AI, OW, NW), solo nei cantoni di Obvaldo e Nidvaldo è possibile tenere elezioni silenziose del Consiglio nazionale.
7 Nel Cantone di Obvaldo, se alla Cancelleria di Stato pervengono più candidature valide entro la fine del periodo di registrazione del 48° giorno precedente l'elezione (ore 12.00), la Cancelleria di Stato fa stampare su una scheda ufficiale (per il voto a crocette) i candidati proposti per il Consiglio nazionale in ordine sparso con cognome, nome, anno di nascita, professione e indirizzo. È ammessa l'aggiunta di "precedente" o "nuovo" dopo il nome del candidato.
8 Nel Cantone di Nidvaldo, se ci sono più candidature valide, l'ufficio elettorale cantonale produce la scheda elettorale con le candidature prestampate subito dopo la liquidazione delle proposte elettorali. Se, in caso di elezioni di rinnovo, vengono proposti membri precedenti, questi vengono posti in cima alla scheda elettorale nell'ordine della loro età di voto; altrimenti, i nomi delle persone proposte vengono elencati in ordine alfabetico. Se la candidatura è stata presentata a nome di un gruppo di interesse politico, l'affiliazione della persona proposta a tale gruppo di interesse deve essere indicata tra parentesi; inoltre, se del caso, deve essere aggiunta la dicitura "precedentemente".
III. Commento al testo della norma
A. Schede elettorali prestampate (cpv. 1)
9 Se la legge cantonale prevede la possibilità di una votazione silenziosa, tutti i candidati nominati in tempo utile devono essere elencati sulla scheda elettorale in forma prestampata. I Cantoni (e i Comuni) sono responsabili della produzione di schede elettorali prestampate e della loro distribuzione agli elettori. Possono essere utilizzate solo le schede elettorali ufficiali.
10 Mentre alle maggioranze senza possibilità di elezioni silenziose è vietato distribuire schede prestampate, le maggioranze con possibilità di elezioni silenziose sono obbligate a produrre schede prestampate ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LDP. I dettagli dei candidati da stampare e le aggiunte ("precedente", "nuovo", affiliazione al partito) richieste o consentite sono determinate dalla legge cantonale.
11 L'art. 7 VPR, secondo cui le schede prestampate devono lasciare uno spazio sufficiente per consentire agli elettori di rendere leggibili le loro selezioni e i loro cumuli, non è applicabile nei cantoni maggioritari con voto muto, soprattutto perché deve essere eletta una sola persona.
B. Barratura a mano (cpv. 2)
12 Per esprimere un voto, l'elettore deve segnare con la propria mano la casella accanto al nome del candidato. Il requisito della scrittura a mano deriva anche dall'art. 49 cpv. 1 lett. c LDP, secondo cui le schede elettorali non sono valide se non sono compilate a mano.
13 Dall'art. 50 cpv. 2 LDP si può quindi concludere che nei Cantoni con possibilità di elezione tacita è ammessa solo la barratura dei candidati proposti a tempo debito. D'altro canto, non è consentito annotare i nomi di altre persone teoricamente eleggibili ai sensi dell'art. 136 cpv. 1 della Cost.
C. Motivi di invalidità (cpv. 3)
14 L'art. 50 cpv. 3 LDP aggiunge due motivi di invalidità di diritto federale al catalogo dei motivi di invalidità di cui all'art. 49 cpv. 1 LDP per i Cantoni con possibilità di silenzio elettorale. Nei Cantoni in cui viene effettuata una procedura di registrazione per consentire lo scrutinio silenzioso, la valutazione delle schede elettorali in occasione di uno scrutinio deve tenere conto, oltre che dei motivi di invalidità ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 LDP, anche di quelli ai sensi dell'art. 50 cpv. 3 LDP, nonché dei motivi di invalidità relativi alla procedura cantonale.
15 Ai sensi dell'art. 50 cpv. 3 lett. a CPD, i voti sono invalidi se espressi per candidature non prestampate. Questo motivo di invalidità ha l'effetto di vincolare il candidato alle persone proposte nella procedura di candidatura. In assenza di un'elezione tacita a seguito di più candidature valide, solo i candidati proposti nella procedura di registrazione e prestampati sulla scheda elettorale sono eleggibili in occasione della votazione - contrariamente a quanto previsto dall'art. 47 cpv. 1 LDP. Il numerus clausus di persone eleggibili derivante da questo obbligo è talvolta criticato dalla dottrina. Secondo Weber, per meglio preservare la libertà di scelta degli elettori, dovrebbe essere possibile scrivere il nome di ogni eleggibile su una riga bianca, oltre a barrare le candidature prestampate.
16 I Cantoni maggioritari possono eleggere una sola persona al Consiglio nazionale a causa della loro popolazione relativamente ridotta. Di conseguenza, l'art. 50 cpv. 3 lett. b LDP stabilisce che le schede elettorali (prestampate) su cui sono segnate più candidature sono invalide. Questo motivo di invalidità è la controparte dell'art. 49 cpv. 1 lett. a LDP, secondo cui le schede elettorali (bianche) (nei cantoni maggioritari senza possibilità di elezione tacita) sono invalide se contengono i nomi di persone diverse. La disposizione - come l'art. 49 cpv. 1 lett. a LDP - mira a garantire che la volontà degli elettori sia chiaramente espressa.
17 Le schede non valide non vengono prese in considerazione per determinare il risultato elettorale.
I materiali
Botschaft über die Einführung der allgemeinen Volksinitiative und über weitere Änderungen der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 31.5.2006, BBl 2006 S. 5261 ff. (zit. Botschaft 2006).
Kreisschreiben des Regierungsrats des Kantons Obwalden zur Erneuerungswahl des Nationalrats und des Ständerats für die Amtsdauer 2019 bis 2023 vom 20.10.2019, Amtsblatt Nr. 18, 2.5.2019 (zit. Kreisschreiben Kanton Obwalden 2019).
Bibliografia
Weber Anina, Schweizerisches Wahlrecht und die Garantie der politischen Rechte, Zürich 2016.