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LEGGE FEDERALE SULL’IMPOSTA FEDERALE DIRETTA
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
LEGGE SUGLI AGENTI TERAPEUTICI
LEGGE FEDERALE SULL’ARMONIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE DEI CANTONI E DEI COMUNI
LEGGE SULLE BANCHE
- I. Punti salienti della normativa
- II. Assenza del Consiglio di Amministrazione
- III. Revoca di un membro del Consiglio di amministrazione
- IV. Rapporto giuridico tra Consiglio di amministrazione e società per azioni
- Bibliografia
- Indice della giurisprudenza
I. Punti salienti della normativa
A. Contenuto
1 Con la revisione del 19 giugno 2020, l’art. 710 CO introduce nuove norme relative alla durata del mandato e all’elezione dei membri del consiglio di amministrazione sia per le società quotate in borsa che per quelle non quotate. Come in precedenza, tuttavia, in entrambi i casi è consentita la rielezione.
B. Durata del mandato
2 Per le società le cui azioni sono quotate in borsa, il mandato ha inizio non appena il membro del consiglio di amministrazione eletto ha accettato la nomina e termina al più tardi con la chiusura della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa una durata del mandato più breve, mentre quella più lunga è esclusa ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. a Cost. Di norma ciò comporta un’elezione annuale. Tale limitazione temporale comporta tuttavia dei rischi. In particolare, potrebbe indurre i membri del consiglio di amministrazione ad adottare una mentalità a breve termine, con il rischio di trascurare una gestione aziendale sostenibile e orientata al futuro.
3 Anche per le società le cui azioni non sono quotate in borsa, il mandato ha inizio con l’accettazione della nomina. A differenza delle società quotate in borsa, tuttavia, la durata del mandato prevista dalla legge è di tre anni. Lo statuto può modificare tale durata, purché non superi i sei anni.
4 Una volta accettata, la durata del mandato si estende di norma da un’assemblea generale all’altra. Essa ha inizio alla data dell’assemblea generale che ha effettuato l’elezione e termina con la chiusura dell’assemblea generale ordinaria che segue la scadenza dell’esercizio per il quale è stata effettuata l’elezione. In questo modo il consiglio di amministrazione in carica ha la possibilità di tenere ancora l’assemblea generale. Tale collegamento con l’Assemblea generale vale tuttavia solo fintantoché questa si svolga entro il termine di cui all’art. 699 cpv. 2 CO; in caso contrario si applica N 5.
5 Se, indipendentemente dai motivi, un membro del Consiglio di amministrazione non viene né destituito né rieletto e continua a esercitare la propria carica, ciò non costituisce una proroga tacita del suo mandato. Tale proroga è esclusa. In questi casi, il mandato del membro del Consiglio di amministrazione cessa alla scadenza del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale in questione. Chi continua comunque a esercitare la propria funzione non diventa per questo nuovamente un organo formale; a seconda dell’attività effettiva, si può prendere in considerazione la qualifica di organo di fatto, sebbene secondo la giurisprudenza si tratti principalmente di un elemento di responsabilità e non di una base per i poteri dell’organo.
6 Se un membro del Consiglio di amministrazione si assenta e ciò mette a rischio il quorum della società o lo rende inesistente, il Consiglio di amministrazione rimanente deve convocare un’Assemblea generale straordinaria per le elezioni integrative. Se l’unico membro del Consiglio di amministrazione o l’intero Consiglio si dimette senza dare alla società la possibilità di provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione, il Consiglio dimissionario commette una violazione dei propri doveri di diligenza e di fedeltà ai sensi dell’art. 717 CO.
C. Norme in materia di elezione
7 Nelle società quotate in borsa, ai sensi dell’art. 710 cpv. 1 CO, tutti i membri del CdA devono essere eletti individualmente. Questa norma accresce la trasparenza e la responsabilità di ciascun membro del CdA. Gli azionisti possono valutare in modo più mirato la prestazione individuale di ciascun membro e decidere così con maggiore cognizione di causa in merito alla composizione dell’organo. Ciò può favorire una gestione aziendale responsabile e orientata al rendimento. Per quanto riguarda la composizione o la selezione dei singoli membri del CdA, il legislatore rinuncia, oltre che all’art. 707 CO, a una regolamentazione più dettagliata. In questo modo, le diverse società per azioni possono determinare autonomamente il profilo richiesto per il mandato nel CdA, al fine di soddisfare le proprie esigenze specifiche.
8 Nel caso di società le cui azioni non sono quotate in borsa, l’art. 710 cpv. 2 CO prescrive l’elezione individuale dei membri del CdA. Tale disposizione può tuttavia essere modificata dallo statuto o dal presidente dell’assemblea generale con il consenso di tutti gli azionisti rappresentati. I requisiti relativi alla composizione e alla selezione dei membri del consiglio di amministrazione sono di per sé identici a quelli delle società quotate in borsa.
9 Per quanto riguarda la selezione dei singoli membri, in linea di principio non esistono requisiti legali generali in materia di competenza professionale, indipendenza, domicilio, nazionalità o qualifica di azionista. È tuttavia necessario che la società possa essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera; tale persona non deve necessariamente essere membro del Consiglio di amministrazione. I requisiti statutari quali limiti di età, limiti massimi di mandati, requisiti professionali minimi o la qualifica di azionista rimangono ammessi, purché siano oggettivamente motivati e, in particolare, rispettino il principio di parità di trattamento. In pratica, è consigliabile definire un profilo dei requisiti per l’intero organo e, in caso di nuove nomine, un profilo di competenza individuale; sono determinanti in particolare le conoscenze specialistiche e settoriali, l’esperienza imprenditoriale, la disponibilità di tempo, l’integrità e la capacità di lavorare in gruppo.
10 Il Consiglio di amministrazione deve essere composto da almeno una persona fisica capace di agire. Una persona giuridica non può essere membro del Consiglio di amministrazione; essa può al massimo proporre o designare una persona fisica. Si applica inoltre l’incompatibilità con l’organo di revisione: un membro del consiglio di amministrazione non può essere contemporaneamente revisore. Qualora esistano categorie di azioni con diritti di voto o patrimoniali diversi, agli azionisti di ciascuna categoria deve essere garantita per statuto l’elezione di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione; sono ammesse ulteriori disposizioni a tutela delle minoranze.
D. Rielezione
11 La rielezione dei membri del consiglio di amministrazione non solo è possibile, ma costituisce anche la regola. Gli statuti di una società non quotata in borsa possono prevedere disposizioni integrative in merito. Ad esempio, si possono prevedere limiti di età, la scaglionatura delle nomine o il rinnovo totale periodico del Consiglio di Amministrazione. Non è tuttavia conforme alla legge la previsione statutaria di una rielezione automatica in caso di situazione di stallo tra gli azionisti. Ciò non sarebbe compatibile con il diritto inalienabile dell’Assemblea generale di eleggere il Consiglio di Amministrazione. Di conseguenza, una tale clausola statutaria è nulla. In generale, secondo il Tribunale federale, la prosecuzione di un mandato nel Consiglio di amministrazione deve basarsi su una manifestazione di volontà positiva da parte dell’Assemblea generale. Nella sentenza BGE 148 III 69, il Tribunale federale ha quindi stabilito, con la stessa motivazione, che non può avvenire nemmeno una rielezione tacita, anche se la rielezione è stata semplicemente «dimenticata». In tali casi, il mandato nel Consiglio di Amministrazione cessa alla scadenza del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio in questione.
12 Con la sentenza BGE 148 III 69, il Tribunale federale si è opposto a quella parte della dottrina che, in caso di rielezione dimenticata o di mancata convocazione dell’Assemblea generale, ipotizzava il proseguimento del mandato fino alla successiva Assemblea generale, in cui l’elezione sarebbe stata inserita all’ordine del giorno; ha obiettato alla maggior parte dei sostenitori di tale opinione che essi si basavano, per la motivazione, essenzialmente su riferimenti ad altri autori o su una decisione dell’ex Corte di cassazione di Zurigo. Ha invece esaminato nel merito le uniche obiezioni motivate in modo autonomo, respingendole. Il Tribunale federale ha successivamente confermato questa linea rigorosa, nella misura in cui le deliberazioni di un’assemblea generale convocata da un consiglio di amministrazione non rieletto tempestivamente sono nulle; la convocazione conforme alla legge è considerata un presupposto fondamentale per lo svolgimento di un’assemblea generale in senso giuridico. Resta fatta salva l’assemblea universale ai sensi dell’art. 701 CO, che non richiede alcuna convocazione. Né un’iscrizione pluriennale nel registro di commercio né un riconoscimento di fatto nella corrispondenza possono sostituire la mancata elezione. Non è stato espressamente stabilito a quale data fare riferimento per valutare la tempestività; il Tribunale federale ha verificato la carica dell’organo al momento della convocazione. Secondo l’opinione qui sostenuta, la convocazione deve avvenire prima della scadenza del termine di sei mesi determinante, mentre lo svolgimento può avvenire successivamente.
13 In una sentenza successiva, il Tribunale federale ha stabilito che la durata esatta del mandato, nei casi in cui non si tratti di una rielezione automatica o tacita, deve essere determinata in via prioritaria sulla base dello statuto e della concreta delibera di elezione. Gli statuti delle grandi società vengono interpretati piuttosto come leggi, quelli delle società più piccole piuttosto come contratti; nel caso di società con un numero molto esiguo di azionisti può essere presa in considerazione un’interpretazione soggettiva.
14 Ne consegue, nella pratica, che le disposizioni statutarie relative alla durata del mandato e le delibere di elezione devono essere formulate nel modo più preciso e coerente possibile. In particolare, formulazioni ambigue come «per un anno» o «fino alla prossima assemblea generale ordinaria» rimangono soggette a interpretazione. Nel procedimento dinanzi al Tribunale federale 4A_508/2023, i membri del consiglio di amministrazione erano stati eletti nell’assemblea generale del 5 novembre 2021 per una durata «di un anno fino alla prossima assemblea generale ordinaria». L’istanza precedente aveva fatto scadere il mandato al più tardi il 5 novembre 2022, ovvero fino all’assemblea generale ordinaria effettivamente tenutasi il 20 settembre 2022, in occasione della quale il consiglio di amministrazione era stato rieletto. Il Tribunale federale ha confermato tale conclusione, ma ha esaminato lo statuto di una società composta da due persone, interpretato in modo soggettivo, solo sotto il profilo dell’arbitrarietà; ha constatato che lo statuto non fissava la durata del mandato in mesi e che il termine di cui all’art. 699 cpv. 2 CO era un mero termine di ordine, motivo per cui lo statuto non derogava all’art. 710 cpv. 1 CO. La decisione non costituisce quindi un precedente per un trattamento specifico delle formulazioni miste; l’incertezza giuridica permane. Tale qualificazione è a sua volta in una certa tensione con la funzione del termine come data di scadenza del mandato ai sensi della DTF 148 III 69.
15 Per verificare se i membri del consiglio di amministrazione siano stati correttamente (ri)eletti, l’estratto del registro di commercio non è quindi sufficiente. L’iscrizione nel registro di commercio non può sanare un mandato materialmente scaduto. Essa rimane tuttavia rilevante nei rapporti con i terzi, poiché i terzi in buona fede possono in linea di principio fare affidamento sulla situazione di rappresentanza pubblicata; tale fiducia viene meno, tuttavia, se il terzo è a conoscenza del fatto che il mandato dei membri iscritti è scaduto (art. 936b cpv. 3 CO). Tale tutela della buona fede non sanifica i vizi di diritto societario.
16 Se nel corso di una due diligence in materia societaria vengono riscontrati vizi di elezione o lacune informative, non occorre limitarsi a verificare la nomina suppletiva o la sanazione del vizio organizzativo. Occorre piuttosto analizzare quali deliberazioni e atti giuridici siano stati compiuti dopo la scadenza del mandato. Le garanzie contrattuali possono attribuire rischi informativi e di responsabilità, ma non sanano il vizio organizzativo in quanto tale; a seconda della gravità, occorre quindi prevedere risanamenti preventivi, closing deliverables o condizioni sospensive.
E. Durata del mandato della presidenza e dei comitati
17 L’art. 710 CO disciplina la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione. L’elezione del presidente è disciplinata dall’art. 712 CO, la costituzione dei comitati dall’art. 716a cpv. 2 CO e, per il comitato per le retribuzioni delle società quotate in borsa, dall’art. 733 CO. Ciò che interessa in questo contesto riguardo a tali funzioni è esclusivamente il fatto che la loro durata sia accessoria al mandato nel Consiglio di amministrazione: esse presuppongono un mandato in essere e non possono protrarsi oltre la scadenza di quest’ultimo. Nelle società quotate in borsa, il presidente viene eletto dall’Assemblea generale; nelle società non quotate in borsa, l’elezione spetta in linea di principio al Consiglio di amministrazione, sebbene lo statuto possa prevedere l’elezione da parte dell’Assemblea generale. La durata del mandato di presidente non può superare quella di membro del consiglio di amministrazione. Nel caso di un consiglio di amministrazione composto da più membri, la funzione di presidente deve essere iscritta nel registro di commercio. La figura del vicepresidente non è prevista dalla legge, ma è opportuna dal punto di vista pratico, in particolare in caso di impedimento o di conflitti di interesse del presidente. Se il consiglio di amministrazione è composto da più persone, la designazione di una presidenza non è facoltativa. Se tale carica rimane vacante, sussiste un vizio organizzativo: in primo luogo, il Consiglio di amministrazione lo sanerà autonomamente mediante nomina per la durata residua del mandato; inoltre, l’Ufficio del Registro di commercio richiederà alla società di procedere a un’elezione suppletiva.
18 La figura del presidente onorario non è disciplinata dall’art. 710 CO. Non si tratta di uno status di organo previsto dalla legge, bensì di un titolo onorifico che, di per sé, non conferisce né la qualifica di organo né il potere di rappresentanza. Se però un presidente onorario viene effettivamente coinvolto nel processo decisionale o influisce in modo determinante sulle decisioni del consiglio di amministrazione, può essere presa in considerazione la qualifica di organo di fatto.
19 Il consiglio di amministrazione può costituire comitati o incaricare singoli membri per la preparazione e l’esecuzione delle proprie deliberazioni o per la supervisione degli affari. Per i comitati ordinari, la composizione, i compiti e la durata del mandato sono stabiliti dallo statuto, dal regolamento organizzativo o dalla delibera costitutiva; la funzione in seno al comitato non può protrarsi oltre il mandato nel consiglio di amministrazione su cui si basa. Nelle società quotate in borsa, invece, il comitato per le retribuzioni è previsto dalla legge; i suoi membri vengono eletti singolarmente dall’assemblea generale.
II. Assenza del Consiglio di Amministrazione
20 Qualora venga trascurato il termine per la rielezione, i membri uscenti del Consiglio di Amministrazione non sono più autorizzati a convocare un’Assemblea Generale; ciò vale anche nel caso in cui tale convocazione abbia il solo scopo di recuperare la rielezione mancata. Se continuano a svolgere funzioni tipiche di un organo, secondo quanto esposto al punto N 5 si può prendere in considerazione la qualifica di organo di fatto. È necessario adoperarsi affinché la lacuna organizzativa venga validamente colmata, ad esempio tramite un’assemblea generale straordinaria, la convocazione da parte dell’ufficio di revisione o misure giudiziarie.
21 La scadenza del mandato ha conseguenze anche sul piano processuale. La società per azioni agisce tramite i propri organi (art. 54 CC); in assenza del Consiglio di Amministrazione, essa non è in grado di agire e pertanto non è né processualmente né postulazionalmente capace. Di conseguenza, non può né conferire validamente mandato a un rappresentante legale né intentare un’azione legale. Poiché la capacità processuale è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), non si deve dare seguito a un’azione legale comunque intentata. Il Tribunale distrettuale di Horgen ha affrontato la questione in una decisione del 19 gennaio 2026: poiché dall’inizio del 2022 non si era più tenuta alcuna assemblea generale, il mandato del consiglio di amministrazione, fissato per un anno dallo statuto, è scaduto al più tardi il 30 giugno 2022; l’azione intentata dalla società ben due anni dopo non è stata accolta. Di rilevanza pratica è la conseguenza in termini di spese: le spese processuali non sono state addebitate alla società, bensì personalmente all’ex membro del consiglio di amministrazione che aveva agito senza potere di rappresentanza (art. 108 CPC), mentre l’anticipo sulle spese versato dalla società è stato rimborsato. Inoltre, il tribunale ha informato l’Ufficio del registro di commercio in merito al vizio organizzativo (cfr. art. 939 CO).
22 Qualora tutti i membri del consiglio di amministrazione siano venuti meno o non sia raggiunto il numero minimo stabilito dallo statuto, occorre procedere a nuove elezioni mediante un’assemblea generale straordinaria. Si possono prendere in considerazione, in particolare, un’assemblea universale, una delibera circolare dell’assemblea generale, la convocazione da parte dell’organo di revisione, purché questo sia validamente in carica, oppure misure giudiziarie. Va osservato che la durata del mandato dell’organo di revisione è definita in modo diverso e, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non termina già alla scadenza del termine di sei mesi di cui all’art. 699 cpv. 2 CO. Il Tribunale federale respinge espressamente un’applicazione per analogia della sentenza BGE 148 III 69 all’organo di revisione: l’art. 730a cpv. 1 CO disciplina chiaramente la fine del mandato e l’organo di revisione, a differenza del consiglio di amministrazione eletto per un periodo, viene eletto in primo luogo per un atto specifico, ovvero la revisione del conto annuale.
23 Se la lacuna organizzativa non viene sanata, il tribunale può adottare le misure necessarie su richiesta di un azionista o di un creditore. Se la società è priva di consiglio di amministrazione, sussiste una lacuna ai sensi dell’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO; le possibili misure derivano dall’art. 731b cpv. 1bis CO. Oltre alle opzioni espressamente menzionate nella legge, sono possibili anche altre misure adeguate, in particolare la convocazione di un’assemblea generale o la nomina a tempo determinato del precedente consiglio di amministrazione con l’obbligo di convocare un’assemblea generale e di inserire all’ordine del giorno l’elezione del consiglio di amministrazione. Ciò si impone soprattutto quando non sussiste un conflitto di interessi qualificato. Così, nella sentenza HE250034 dell’11 luglio 2025, il Tribunale commerciale di Zurigo ha reintegrato l’unico membro del Consiglio di amministrazione in carica per quattro mesi, limitando il suo mandato alla convocazione e allo svolgimento di un’assemblea generale straordinaria per l’elezione del Consiglio di amministrazione, nonché alla registrazione del membro eletto.
24 Dal punto di vista del diritto del registro di commercio, occorre tenere conto dell’art. 939 CO. Se l’Ufficio del Registro di commercio constata una lacuna organizzativa, intima alla società di porvi rimedio entro un determinato termine e, in caso di mancata regolarizzazione, deferisce la questione al tribunale affinché disponga le misure ai sensi dell’art. 939 cpv. 2 CO. Tuttavia, se la scadenza del mandato viene fatta valere da un terzo e contestata dalla società, questa via di norma non porta al risultato auspicato. Il procedimento di intimazione ai sensi dell’art. 939 cpv. 1 CO è un procedimento monopartitico tra l’ufficio del registro di commercio e l’entità giuridica; all’ufficio mancano gli strumenti processuali per un procedimento contraddittorio. Chi, in qualità di azionista o creditore, segnala che non si sono più tenute assemblee generali, non acquisisce quindi la legittimazione processuale, non ha diritto di accesso agli atti e non può replicare alla presa di posizione della società. Se quest’ultima presenta un verbale conforme alle disposizioni dell’art. 702 CO, l’Ufficio del Registro di commercio è inoltre vincolato al segreto d’ufficio e non può presentare la prova al segnalante; il procedimento si conclude senza esito. Gli azionisti e i creditori farebbero quindi meglio a rivolgersi direttamente al tribunale con un’istanza ai sensi dell’art. 731b CO, dove avranno diritto alla legittimazione processuale, all’accesso agli atti e alla possibilità di replica.
III. Revoca di un membro del Consiglio di amministrazione
25 Oltre alla scadenza del mandato, il mandato di membro del Consiglio di amministrazione può cessare anche per revoca o dimissioni.
A. Revoca
26 L’assemblea generale può in qualsiasi momento procedere alla cessazione anticipata del mandato nel consiglio di amministrazione mediante revoca. La revoca è una dichiarazione di volontà unilaterale dell’assemblea generale, che richiede la ricezione, e si basa su una delibera formalmente valida che non necessita di motivazione. In caso di revoca, tuttavia, occorre tenere conto del momento esatto e della formulazione del punto all’ordine del giorno.
27 Come ogni punto all’ordine del giorno di un’assemblea generale, anche la revoca deve essere inserita nell’ordine del giorno in modo chiaro e comprensibile. Tale necessaria chiarezza per la revoca di un membro del Consiglio di Amministrazione durante il suo mandato in corso non è garantita dal punto all’ordine del giorno «Elezioni», tanto più che il solo fatto che questo tema sia spesso affrontato nella dottrina indica che, a quanto pare, tale chiarezza non è garantita da questa scelta terminologica. Una revoca anticipata è un evento eccezionale e si distingue quindi dalla semplice «mancata rielezione». A ciò si potrebbe obiettare che il Tribunale federale interpreta gli ordini del giorno in modo piuttosto ampio, basandosi sull’oggetto all’ordine del giorno annunciato nel suo complesso, e che, nell’ambito di ordini del giorno debitamente annunciati ai sensi dell’art. 700 cpv. 4 CO, le mozioni possono essere presentate senza preavviso. La revoca anticipata riveste tuttavia una natura diversa rispetto alla semplice non rielezione. Secondo l’opinione qui sostenuta, dall’ordine del giorno «Elezioni» non ci si dovrebbe aspettare che si voti proprio sull’esatto contrario, ovvero sulla revoca anticipata di un membro in carica del Consiglio di amministrazione.
B. Dimissioni
28 Anche il membro del Consiglio di amministrazione può, in linea di principio, porre fine al proprio mandato in qualsiasi momento mediante dimissioni (dichiarazione di dimissioni). Se tuttavia ciò avviene in un momento inopportuno, la SA può far valere pretese di risarcimento danni. Anche le dimissioni costituiscono una dichiarazione di volontà unilaterale e soggetta a ricezione. Esse devono essere presentate al presidente del Consiglio di Amministrazione o al suo vicepresidente. In loro assenza, o qualora tutti i membri del Consiglio di Amministrazione si dimettano, le dimissioni devono essere rivolte all’Assemblea Generale.
C. Altre possibilità
29 Inoltre, anche il decesso, l’incapacità permanente di agire del membro del Consiglio di Amministrazione, nonché la cancellazione della SA, comportano la cessazione del mandato nel Consiglio di Amministrazione. Lo statuto può anche prevedere che il mandato nel Consiglio di Amministrazione cessi in caso di venir meno di determinati requisiti. A tal fine, non solo la sanzione deve essere oggettivamente giustificata, ma deve essere rispettato anche il principio di parità di trattamento.
D. Momento di efficacia della cessazione
30 Internamente, la revoca o le dimissioni hanno effetto dal momento della ricezione della dichiarazione di volontà da parte dell’interessato o della società.
31 Nei rapporti con terzi, nei confronti degli azionisti non informati, la cessazione ha effetto solo con la pubblicazione della cancellazione nel registro di commercio. La richiesta di tale cancellazione spetta in linea di principio alla persona giuridica e dovrebbe avvenire senza indugio. Oltre alla persona giuridica, tuttavia, anche il membro del consiglio di amministrazione dimissionario può presentare personalmente la richiesta di cancellazione al registro di commercio.
32 Fino a tale pubblicazione, la responsabilità degli organi societari nei confronti di terzi e azionisti in buona fede continua a sussistere. Di norma, tuttavia, non sussiste la colpa necessaria per la responsabilità se il membro del consiglio di amministrazione dimissionario non esercita più alcuna influenza sull’andamento degli affari. Tuttavia, poiché anche il membro dimissionario è autorizzato a presentare la richiesta di cancellazione al Registro di commercio, si verificano situazioni in cui la colpa può comunque essere riconosciuta. In particolare, se il membro del Consiglio di amministrazione dimissionario è a conoscenza del fatto che l’iscrizione persiste e omette ciononostante di presentare personalmente la richiesta di cancellazione. Si consiglia quindi ai membri dimissionari di provvedere personalmente alla richiesta.
IV. Rapporto giuridico tra Consiglio di amministrazione e società per azioni
A. Nascita
33 Il rapporto giuridico tra il membro del Consiglio di amministrazione e la società per azioni sorge con l’accettazione della nomina da parte della persona eletta, la quale non è tuttavia obbligata ad accettarla. Inoltre, dopo l’accettazione, deve essere effettuata l’iscrizione nel Registro di commercio. Sebbene questa abbia natura meramente dichiarativa, produce tuttavia effetti ai fini della buona fede dei terzi.
34 L’iscrizione nel registro di commercio ha solo valore dichiarativo ai fini della nascita del mandato di membro del Consiglio di amministrazione, ma è rilevante nei rapporti con terzi. Essa tutela la buona fede dei terzi riguardo alla carica di organo e al potere di rappresentanza iscritte nel registro. Viceversa, anche i membri del Consiglio di amministrazione non iscritti, ma validamente eletti, sono soggetti agli stessi diritti e doveri; chi, senza elezione né iscrizione, esercita in modo permanente e autonomo funzioni direttive tipiche di un organo sociale, può essere ritenuto responsabile in qualità di organo di fatto.
35 Prima di accettare il mandato, nella pratica è opportuno effettuare una verifica preliminare della società. Occorre verificare in particolare la composizione del Consiglio di amministrazione e della Direzione, la strategia, la situazione finanziaria, la revisione, la struttura organizzativa e di governance, i rischi, la gestione dei rischi e la compliance. Nei mandati fiduciari o nelle lettere di conferma del mandato dovrebbero essere disciplinati la remunerazione, il rimborso spese, i diritti di informazione, l’inizio e la fine del mandato, nonché le questioni relative alla responsabilità e all’indennizzo; l’obbligo di fedeltà nei confronti della società previsto dal diritto delle società per azioni rimane comunque prioritario.
B. Natura giuridica
36 Il contenuto del mandato del Consiglio di Amministrazione è determinato in alcuni punti dal diritto societario vigente. Tuttavia, quest’ultimo non copre tutti gli aspetti, il che offre possibilità di configurazione contrattuale. Per le questioni lasciate aperte dal diritto delle società per azioni, il contratto può essere integrato con elementi sia del diritto dei contratti d’appalto che del diritto del lavoro.
37 Se il membro del consiglio di amministrazione svolge attività operative e mancano disposizioni specifiche del diritto delle società per azioni, si applicano in via primaria le norme del diritto del lavoro e, in via sussidiaria, quelle del diritto dei mandati. Se invece il membro del consiglio di amministrazione non svolge attività operative, in assenza di disposizioni del diritto delle società per azioni è determinante in primo luogo il diritto dei mandati.
C. Remunerazione
38 La remunerazione per le società per azioni quotate in borsa è prevista dalla legge all’art. 626 cpv. 2 n. 2, all’art. 698 cpv. 3 n. 4, nonché agli art. 732 segg. CO. La legge non contiene una disciplina esplicita in materia di remunerazione dei mandati nel consiglio di amministrazione per le società per azioni non quotate in borsa, ma è comunque lecito supporla.
39 In mancanza di accordi, l’ammontare della remunerazione dipende dalla situazione finanziaria della società e dall’attività svolta dai membri del consiglio di amministrazione. La remunerazione può essere erogata sotto forma di partecipazioni agli utili, di emolumento fisso o di indennità di presenza.
40 Nelle società non quotate in borsa, in assenza di disposizioni contrarie, la competenza decisionale in materia di remunerazione del Consiglio di amministrazione spetta in linea di principio al Consiglio stesso; lo statuto o un regolamento sulla remunerazione possono prevedere una soluzione diversa. Nel determinare l’importo, occorre tenere conto in particolare delle dimensioni e della situazione economica della società, della funzione e dell’impegno del singolo membro, dell’appartenenza a comitati, nonché del rischio assunto.
41 Il limite giuridico è costituito in particolare dall’art. 678 CO: le prestazioni corrisposte ai membri del Consiglio di amministrazione o a persone a loro vicine devono essere restituite nella misura in cui siano in evidente sproporzione rispetto alla controprestazione e alla situazione economica della società.
42 I dividendi presuppongono inoltre una distribuzione degli utili sufficiente e, nella pratica, sono stati ampiamente sostituiti da onorari fissi o indennità di presenza. Per le società quotate in borsa occorre inoltre osservare le norme specifiche relative alla relazione sulla remunerazione, alla votazione e alle forme di remunerazione non ammesse.
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Indice della giurisprudenza
BGE 148 III 69
BGE 140 III 349
BGE 130 III 213
BGE 121 III 420
BGE 105 II 130
BGE 105 II 114
BGer 4A_508/2023 vom 09.07.2024
BGer 4A_387/2023, 4A_429/2023 vom 02.05.2024
HGer ZH HE250034 vom 11.07.2025
BezGer Horgen CG240021 vom 19.01.2026