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CODICE DI PROCEDURA PENALE
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CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- In breve
- I. Aspetti generali
- II. Termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione penale
- III. Limitazione dell'esecuzione
- Bibliografia
- I Materiali
In breve
I reati contro la legge sulla protezione dei dati sono reati minori. In deroga alla disposizione generale dell'art. 109 CP, il termine di prescrizione per l'azione penale non è di tre anni, ma di cinque anni. Questo perché le indagini su possibili violazioni della legge sulla protezione dei dati sono di solito tecnicamente complesse, richiedono conoscenze specialistiche e il procedimento penale non dovrebbe fallire a causa di un periodo di prescrizione troppo breve. Il termine di prescrizione per l'esecuzione, che è di tre anni, deve essere distinto dal termine di prescrizione per l'azione penale.
I. Aspetti generali
1 L'art. 66 stabilisce un termine di prescrizione speciale per il perseguimento delle violazioni della legge sulla protezione dei dati. La disposizione si applica alle violazioni della legge sulla protezione dei dati punite ai sensi del capitolo 8 (artt. 60-63). Rispetto ai reati "ordinari", il termine è di due anni più lungo. Questo per tenere conto della natura tecnica di questi reati e dell'esperienza solitamente limitata delle autorità giudiziarie cantonali competenti in materia di protezione dei dati.
2 L'art. 66 è nuovo. Secondo la legge precedente, l'azione penale ai sensi dell'art. 333 cpv. 1 CP si prescriveva dopo tre anni in base alla relativa disposizione del diritto penale generale (art. 109 CP). Durante la procedura di consultazione, alcuni partecipanti si sono espressi contro l'estensione della prescrizione. La formulazione della bozza preliminare è rimasta invariata dopo le delibere parlamentari.
II. Termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione penale
A. Durata
3 I reati contro la legge sulla protezione dei dati, punibili ai sensi del capitolo 8, prevedono una sanzione pecuniaria e sono pertanto qualificati come trasgressioni ai sensi dell'art. 333 cpv. 3 CP.
4 Ai sensi dell'art. 109 CP, il termine di prescrizione per il perseguimento penale delle violazioni è di tre anni. Le indagini su eventuali violazioni della legge sulla protezione dei dati richiedono regolarmente la conoscenza dei processi tecnici sottostanti e non di rado sono complesse. Le autorità cantonali preposte all'applicazione delle disposizioni penali di cui all'art. 65 cpv. 1 (a differenza, ad esempio, delle autorità di controllo della protezione dei dati responsabili dell'imposizione di sanzioni pecuniarie ai sensi del DSGVO) hanno spesso poca o nessuna esperienza in materia di diritto della protezione dei dati (cfr. anche sopra, n. 1). Per garantire che i corrispondenti procedimenti penali non falliscano a causa di termini di prescrizione eccessivamente brevi, il termine di prescrizione per l'azione penale è stato aumentato di due anni, portandolo a cinque anni rispetto alla disposizione generale dell'art. 109 CP.
B. Inizio
5 Ai sensi dell'art. 104 CP, la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione penale è disciplinata dall'art. 98 CP: Nel caso di reati concepiti come reati di attività, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il reato è stato commesso o dall'ultimo giorno in cui è stato commesso. Se si tratta di un reato continuato, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui termina la condotta criminosa. Nel caso di reati omissivi, il termine di prescrizione non decorre finché l'omissione continua; il punto decisivo è la data in cui termina l'obbligo di agire. Se più persone sono coinvolte in un reato, il termine di prescrizione inizia a decorrere uniformemente per tutti i partecipanti con l'ultimo atto parziale.
C. Reati ripetuti
6 I reati ripetuti che sono diretti contro lo stesso oggetto giuridico devono essere distinti dai reati continuati. Questi ultimi si prescrivono singolarmente dopo la scadenza del termine di prescrizione di cinque anni. Ad esempio, se l'autore del reato affida ripetutamente il trattamento dei dati a un incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 61 lett. b LPD senza soddisfare i requisiti di cui all'art. 9 cpv. 1 e 2 LPD, i singoli reati si prescrivono uno dopo l'altro, indipendentemente l'uno dall'altro.
III. Limitazione dell'esecuzione
7 L'art. 66 disciplina solo la prescrizione dell'azione penale, non anche quella dell'esecuzione. Quest'ultimo è disciplinato dalla disposizione generale dell'art. 109 CP. Il termine è di tre anni a partire dal giorno in cui la decisione che impone la multa diventa esecutiva (art. 333 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 109 e l'art. 100 CP), ossia dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. Il ricorso al Tribunale federale contro la decisione di multa non ha effetto sospensivo (cfr. art. 103 LTF), per cui la decisione di multa diventa giuridicamente vincolante non appena viene emessa dall'ultima istanza cantonale.
Bibliografia
Heimgartner Stefan, Kommentierung zu Art. 109 StGB, in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht (StGB/JStGB), 4. Aufl., Basel 2018.
Niggli Marcel Alexander/Maeder Stefan, Kommentierung zu Art. 34 und 35 aDSG, in: Maurer-Lambrou Urs/Blechta Gabor-Paul (Hrsg.), Basler Kommentar, Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl., Basel 2014.
Rosenthal David/Gubler Seraina, Die Strafbestimmungen des neuen DSG, SZW 1/2021, S. 52 ff.; Rosenthal David/Jöhri Yvonne, Handkommentar zum Datenschutzgesetz sowie weiteren, ausgewählten Bestimmungen, Zürich 2008; Wohlers Wolfgang, Kommentierung zu Art. 66 DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski, Dominika (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Datenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2023.
I Materiali
Botschaft zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz vom 15.9.2017, BBl 2017 S. 6941 ff. (zit. Botschaft 2017), abrufbar unter https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2017/6941.pdf, besucht am 8.8.2023.
Zusammenfassung des Bundesamts für Justiz BJ der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens vom 10.8.2017 betreffend Vorentwurf für das Bundesgesetz über die Totalrevision des Datenschutzgesetzes und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz vom 21.12.2016 (zit. Zusammenfassung Vernehmlassung VE-DSG), abrufbar unter https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung/ve-ber-d.pdf.download.pdf/ve-ber-d.pdf, besucht am 8.8.2023.