Un commentario di Denise Weingart
Editato da Sonja Koch
Art. 371 Rapporto con l’appello
1 Fintanto che il termine per l’appello non sia scaduto, il condannato può, parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, anche interporre appello contro la sentenza contumaciale. Deve essere informato di questa possibilità ai sensi dell’articolo 368 capoverso 1.
2 Si entra nel merito dell’appello soltanto se l’istanza di nuovo giudizio è stata respinta.
I. Deposito parallelo del ricorso/appello
1 L'art. 371 cpv. 1 frase 1 CCP stabilisce inequivocabilmente che la persona condannata può, in aggiunta o in sostituzione della richiesta di un nuovo accertamento, dichiarare anche un ricorso ai sensi dell'art. 398 e seguenti CCP contro la decisione pronunciata in contumacia, finché il termine di ricorso di 10 giorni è ancora in corso.
2 La disposizione dell'art. 371 c.p.p. si limita a chiarire il rapporto tra l'appello (richiesta di un nuovo accertamento ai sensi dell'art. 368 c.p.p.) e l'impugnazione (ricorso ai sensi degli artt. 398 e seguenti c.p.p.) di una sentenza pronunciata in contumacia ai sensi dell'art. 367 c.p.p.. L'appello può essere di particolare importanza se si sostiene che non sussistevano i requisiti per una sentenza in contumacia e che quindi il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso.
3 Nella scelta dell'appello/ricorso si deve tenere conto di quanto segue: Se l'imputato sceglie esclusivamente l'appello senza richiedere allo stesso tempo una nuova valutazione, perde un'istanza. Se invece sceglie esclusivamente la nuova valutazione, corre il rischio che la richiesta non venga accolta perché non sono soddisfatti i requisiti dell'art. 368 comma 3 c.p.p.. In questo caso, l'imputato non ha alcun rimedio legale. Si consiglia quindi all'imputato di tenere aperte entrambe le opzioni per precauzione.
4 In caso di ricorso e di richiesta di un nuovo accertamento, l'art. 371 cpv. 2 c.p.c. stabilisce che la richiesta di un nuovo accertamento deve essere decisa per prima e che solo in caso di rigetto il procedimento di ricorso - precedentemente sospeso - viene ripreso dal giudice d'appello. Ne consegue la sussidiarietà del procedimento di appello rispetto a quello di petizione, che si riflette anche in eventuali ricorsi di altre parti (artt. 369 comma 2 e 370 comma 2 c.p.p.).
II. Caratteristiche particolari del decorso dei termini
5 Per quanto riguarda la decorrenza dei termini, si noti quanto segue: Il termine per l'impugnazione inizia a decorrere dalla notifica della decisione, per cui non è richiesta la notifica in mani proprie, ma possono essere utilizzati anche surrogati della notifica (come la finzione della notifica o la consegna a una persona che vive nella stessa abitazione). Al contrario, la notifica personale è necessaria per la decorrenza del termine per la presentazione di un'istanza di nuovo accertamento, motivo per cui i termini del ricorso e del rimedio legale non devono necessariamente coincidere. Ad esempio, il termine per l'appello può essere scaduto molto prima che il termine per l'appello inizi a decorrere con la notifica alla persona condannata.
III. Rapporto con il ricorso e con il restauro
6 Per quanto riguarda il rapporto tra la richiesta di un nuovo accertamento e l'impugnazione e il ripristino del termine, si può fare riferimento al commento al n. 19 e seguenti dell'art. 368 c.p.p. Una panoramica schematica dei ricorsi e dei rimedi in caso di contumacia è contenuta nel punto V. del commento all'art. 366 CCP.
Bibliografia
Messaggio sull'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, BBl 2006 1085 ss.
Maurer Thomas, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (eds.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2a ed.
Summers Sarah, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (eds.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed., Zurigo 2020.
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