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- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
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- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Oggetto e ambito di applicazione
- II. Apertura e motivazione della decisione
- III. Varianti di apertura della decisione (par. 1)
- IV. Successiva motivazione scritta o rinuncia alla contestazione (par. 2)
- V. Riserva della legge sul Tribunale federale (Par. 3)
- VI. Esecutività delle decisioni prese nel dispositif
- VII. Effetto dell'autorità di cosa giudicata nel caso di decisioni aperte.
- VIII. Revisione CPC
- I materiali
- Bibliographia
I. Oggetto e ambito di applicazione
1 L'art. 239 CPC disciplina le modalità di apertura delle decisioni. Si tratta in particolare della forma dell'apertura e della questione se, quando e come le decisioni devono essere motivate.
2 L'art. 239 CPC si applica alle decisioni di prima istanza prese in procedimenti ordinari, semplificati o sommari. Anche le decisioni prese nell'ambito dei procedimenti di diritto di famiglia (in particolare i procedimenti di divorzio) sono coperte dalla norma. In linea di principio, non si applica alle decisioni in appello, soprattutto perché il CPC stabilisce che le decisioni delle corti d'appello e dei tribunali d'appello devono sempre essere motivate per iscritto (art. 318 cpv. 2 CPC e art. 327 cpv. 5 CPC). Anche le sentenze emesse dopo l'approvazione di una domanda di revisione devono essere motivate per iscritto (art. 333 cpv. 3 CPC). Lo stesso vale per le decisioni delle sole istanze cantonali ai sensi dell'art. 5-8 CPC. L'apertura delle decisioni del Tribunale federale è disciplinata dall'art. 60 dell'AFC.
3 Per quanto riguarda il tipo di decisione, l'art. 239 CPC si applica solo alle decisioni disciplinate dal capitolo 5 del CPC, ossia alle decisioni definitive, alle decisioni parziali, alle decisioni provvisorie e alle decisioni sulle misure cautelari.
4 La decisione finale porta alla chiusura del procedimento davanti alla rispettiva istanza con una decisione di merito o di non luogo a procedere (art. 236 CPC). Una decisione parziale, che non è espressamente disciplinata nel CPC e con la quale il tribunale si pronuncia su una parte delle richieste legali in caso di cumulo oggettivo o soggettivo delle richieste, è pertanto considerata anche una decisione definitiva. Il tribunale può prendere una decisione provvisoria se la decisione finale può essere raggiunta immediatamente con una diversa valutazione da parte dell'istanza superiore, risparmiando così una quantità significativa di tempo o di costi (art. 237 CPC).
5 L'art. 239 CPC non è invece rilevante per le ordinanze procedurali e le "altre decisioni di prima istanza" (cfr. art. 319 lett. b CPC). Tuttavia, non ne consegue che tali provvedimenti giudiziari non debbano mai essere motivati; anzi, l'obbligo di motivazione può anche derivare direttamente dal diritto al contraddittorio nei singoli casi.
6 L'ordinanza di archiviazione di una causa a seguito di una transazione, di un riconoscimento del credito o di un ritiro dell'azione ai sensi dell'art. 241 cpv. 3 c.p.c. è un atto puramente dichiarativo, in quanto queste decisioni surrogate chiudono immediatamente il procedimento. L'ordinanza di archiviazione deve comunque indicare il motivo dell'archiviazione (transazione, riconoscimento del ricorso o ritiro del ricorso), ma non deve essere giustificata oltre a questo. La situazione è diversa nel caso di archiviazione del procedimento per mancanza di oggetto per altri motivi ai sensi dell'art. 242 CPC. Mentre il procedimento nei casi di cui all'art. 241 c.p.c. si conclude di diritto, l'archiviazione del procedimento per mancanza di oggetto per altri motivi richiede un accertamento giudiziario in tal senso. Tale determinazione deve essere almeno sommariamente motivata, e la motivazione può essere fornita su richiesta di una parte ai sensi dell'art. 239 CPC.
7 In linea di principio, la decisione sulle spese processuali deve essere motivata (art. 104 f. CPC). Anche in questo caso, le modalità sono disciplinate dall'art. 239 CPC. La motivazione deve indicare i principi di ripartizione sui quali il tribunale ha basato la sua decisione. La motivazione può essere breve se la distribuzione avviene secondo il principio di subordinazione (cfr. art. 106 CPC).
8 Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema Federale, non è necessario motivare la decisione sull'importo delle spese legali, purché il tribunale si attenga al quadro tariffario e le parti non presentino circostanze straordinarie. Fa eccezione il caso in cui il tribunale fissi l'indennizzo della parte a un determinato importo che non corrisponde all'indennizzo normalmente concesso nella pratica, in deroga a una nota spese presentata; tale decisione deve essere giustificata. La presentazione di una nota spese può quindi aumentare i requisiti per l'obbligo di motivazione della decisione sulle spese. Tuttavia, questa giurisprudenza si applica solo se il tribunale decide sulle conseguenze delle spese al termine del procedimento principale. L'obbligo di motivazione sussiste, invece, se i costi e le conseguenze risarcitorie costituiscono l'oggetto effettivo del procedimento.
9 Secondo l'opinione espressa in questa sede, la valutazione delle spese processuali deve essere giustificata anche se viene rispettato il quadro tariffario, se la tariffa pertinente concede al giudice un margine di discrezionalità di una certa portata. Mentre i limiti tariffari sono relativamente ristretti, ad esempio nel caso di decisioni in cause sommarie nell'ambito della legge sul recupero crediti, le tariffe cantonali concedono regolarmente ai tribunali una notevole discrezionalità, soprattutto nelle controversie patrimoniali con un elevato importo in contestazione. È difficile descrivere in termini generali in quali casi sia opportuna una motivazione. Si raccomanda una breve motivazione della decisione sulle spese, indipendentemente dall'importo delle spese legali. Se la decisione è motivata per iscritto, direttamente o su richiesta di una parte (art. 239 cpv. 2 CPC), riteniamo che si debba in ogni caso motivare la determinazione delle spese processuali a partire da un importo medio a quattro cifre, indicando le basi tariffarie, comprese le maggiorazioni e le riduzioni applicate. In caso contrario, è difficile che le parti possano impugnare correttamente la decisione sulle spese.
10 In questo contesto, va notato che l'art. 110 CPC prevede espressamente la possibilità di impugnare autonomamente la decisione sulle spese mediante ricorso. Per questo motivo, la decisione sulle spese deve essere motivata secondo i principi sopra menzionati anche se la parte restante della decisione non è soggetta all'obbligo di motivazione, come nel caso della decisione di storno ai sensi dell'art. 241 cpv. 3 CPC. La decisione sulle spese contenuta nell'ordinanza di cancellazione può essere emessa inizialmente nel dispositivo, ma deve essere motivata per iscritto su richiesta di una parte entro il termine di dieci giorni ai sensi dell'art. 239 comma 2 CPC.
11 L'art. 239 CPC copre anche le decisioni che l'autorità di conciliazione può prendere su richiesta dell'attore nelle controversie patrimoniali fino a un importo in contestazione di 2.000 franchi (art. 212 CPC). La motivazione delle sentenze proposte dall'autorità di conciliazione è facoltativa (art. 210 cpv. 2 CPC). Le autorizzazioni ad agire in giudizio non costituiscono decisioni e non richiedono una motivazione. Tuttavia, l'ordinanza sulle spese della procedura di conciliazione contenuta nell'autorizzazione ad agire (cfr. art. 209 cpv. 2 lett. d CPC) ha carattere di decisione e può essere impugnata con un ricorso per spese. Le decisioni sui costi delle autorità arbitrali sono solitamente soggette a limiti tariffari ristretti, motivo per cui la motivazione della decisione sui costi non sembra essere obbligatoria. Tuttavia, nulla impedisce alle parti di fissare un termine per la richiesta di una motivazione scritta della decisione sulle spese in questi casi, in applicazione dell'art. 239 CPC.
II. Apertura e motivazione della decisione
A. Apertura
12 Per "apertura" della decisione si intende la sua comunicazione alle parti, come risulta in particolare dalla formulazione francese e italiana ("comunicazione" e "notificazione" rispettivamente). La decisione diventa giuridicamente esistente quando viene comunicata alle parti e diventa vincolante solo da quel momento in poi. È esclusa una successiva modifica della decisione da parte del tribunale (soggetta a ripristino, spiegazione o correzione). Anche i termini di decorrenza della decisione iniziano a decorrere dal momento della sua emissione.
13 Solo una decisione che contiene tutti gli elementi specificati nell'art. 238 CPC è considerata regolarmente emessa. La notifica della decisione deve essere effettuata in una forma conforme all'art. 138 CPC (notifica fisica), all'art. 139 CPC (notifica elettronica) o all'art. 141 CPC (avviso pubblico). La consegna della decisione all'udienza principale ai sensi dell'art. 239 cpv. 1 lett. a CPC costituisce una forma di notificazione autonoma.
14 Una parte non deve subire alcuno svantaggio dall'apertura difettosa. In linea di principio, un'apertura difettosa porta alla contestabilità e solo eccezionalmente alla nullità della decisione. Occorre verificare in ogni singolo caso se la parte interessata sia stata effettivamente indotta in errore dall'asserito difetto di avvio del procedimento e sia stata quindi danneggiata. In caso contrario, il difetto di apertura del procedimento non ha alcuna conseguenza.
B. Motivazione
1. Obbligo di motivazione e requisiti
15 Ai sensi dell'art. 239 CPC, la decisione deve essere motivata per iscritto se il tribunale lo decide o se una parte lo richiede entro dieci giorni dall'apertura. La motivazione scritta di cui all'art. 239 CPC si riferisce ai motivi della decisione ai sensi dell'art. 238 lett. g CPC. La breve motivazione orale (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC), che può essere comunicata alle parti durante l'udienza principale, serve essenzialmente a spiegare la decisione. Non sostituisce la motivazione scritta e non deve soddisfare requisiti elevati al riguardo.
16 Al di fuori dell'art. 239 CPC, l'obbligo di motivazione può derivare direttamente dal diritto delle parti di essere ascoltate (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC). Tale obbligo di motivazione derivante direttamente dal diritto al contraddittorio è rilevante soprattutto per le ordinanze procedurali e le "altre decisioni di prima istanza", poiché l'art. 239 CPC non si applica a questi tipi di decisioni. Le ordinanze procedurali e le "altre decisioni di prima istanza" sono appellabili se la legge lo prevede o se rischiano di causare uno svantaggio non facilmente rimediabile (art. 319 lett. b CPC). Se l'ordinanza di prima istanza non fornisse motivazioni in questi casi, le parti difficilmente potrebbero presentare un ricorso motivato e il loro diritto a un equo processo sarebbe violato. Per questo motivo, le ordinanze procedurali e le "altre decisioni di prima istanza" devono essere motivate, almeno se sono (presumibilmente) appellabili.
17 Il diritto al contraddittorio impone anche alcuni requisiti per quanto riguarda la portata della motivazione: In linea di principio, la motivazione deve fornire informazioni sulla storia del procedimento, indicare i fatti rilevanti (comprese le eventuali prove) e fare riferimento alla base giuridica su cui il tribunale ha valutato le richieste in contestazione. Nella motivazione deve essere inclusa anche una sintesi delle posizioni delle parti. Tuttavia, non è necessario che il tribunale affronti in dettaglio tutte le posizioni delle parti e confuti espressamente ogni singolo argomento. La motivazione deve indicare brevemente le considerazioni che hanno guidato la corte e su cui si basa la sua decisione. Dovrebbe consentire alle parti di rendere conto della portata della decisione e di poterla contestare adeguatamente.
18 Nella pratica, non è raro trovare le cosiddette "decisioni che", le cui motivazioni consistono in un'unica frase o in una serie di varie clausole subordinate introdotte ciascuna dalla congiunzione "che" ("considerando che [...]"). Tali giustificazioni dovrebbero essere evitate, in quanto possono rendere difficile la lettura e la comprensione. Il Tribunale federale considera generalmente ammissibili le decisioni "che" solo nel caso di sentenze più brevi. Tuttavia, il fattore decisivo rimane la facilità di comprensione della decisione nel caso specifico.
2. Distinzione dal dispositivo
19 La motivazione deve essere distinta in particolare dal dispositivo, per cui si deve distinguere tra il dispositivo (scritto) ai sensi dell'art. 239 CPC e il dispositivo ai sensi dell'art. 238 lett. d CPC:
20 Il dispositivo ai sensi dell'art. 238 lett. d CPC si riferisce alla formula di giudizio come componente necessaria e nucleo effettivo della decisione. La formula di giudizio esprime il risultato della decisione in forma concisa. Non deve necessariamente contenere una motivazione, ma può eccezionalmente fare riferimento alla motivazione "nel senso delle considerazioni" se non è possibile una formulazione completa e inequivocabile della formula di giudizio. In linea di principio, il dispositivo deve riflettere le mozioni presentate e fornire una risposta a tutte le mozioni. La formula della sentenza deve chiarire cosa viene assegnato alla parte appellante e cosa è oggetto di esecuzione. Anche la condanna alle spese ai sensi dell'art. 104 CPC fa parte della formula di giudizio.
21 Per contro, il dispositivo (scritto) ai sensi dell'art. 239 c.p.c. comprende non solo la formula della sentenza ai sensi dell'art. 238 lett. d c.p.c., ma anche tutti gli elementi menzionati nell'art. 238 c.p.c., ad eccezione dei motivi della decisione (ossia la motivazione della sentenza) ai sensi dell'art. 238 lett. g c.p.c.. Se la decisione è motivata, deve essere indicato il principale mezzo di ricorso o reclamo. Nel caso di decisioni dell'ultima o unica istanza cantonale, si deve fare riferimento alla possibilità di ricorso in materia civile e di ricorso costituzionale sussidiario al Tribunale federale in conformità alla legge sul Tribunale federale. Se, invece, la decisione viene aperta senza motivazione nel dispositivo, va ricordato che la motivazione scritta può essere richiesta entro dieci giorni, altrimenti si presume una rinuncia al diritto di impugnare la decisione con ricorso o reclamo (cfr. art. 239 cpv. 2 CPC).
III. Varianti di apertura della decisione (par. 1)
22 Il primo comma dell'art. 239 CPC disciplina le varianti di apertura della decisione, che vengono presentate di seguito. La formulazione e il sistema dell'art. 239 cpv. 1 c.p.c. danno luogo a tre varianti di apertura della decisione: l'apertura di una decisione motivata, l'apertura della decisione infondata all'udienza principale e l'apertura della decisione infondata mediante notifica alle parti. Inoltre, nella pratica sono emerse altre varianti della notifica della decisione, che verranno discusse di seguito.
23 Il tribunale è guidato da diverse considerazioni quando decide il tipo di apertura. Ad esempio, in casi semplici, spesso le parti saranno più avvantaggiate da una rapida apertura senza una motivazione scritta. Se la motivazione scritta richiede molto tempo, il tribunale può sentirsi costretto a rinunciare inizialmente a tale dichiarazione per sgravarsi. Al contrario, il tribunale tenderà a emettere la sua decisione direttamente per iscritto se è già disponibile una bozza di sentenza dettagliata o se sono stati fatti ampi chiarimenti da parte del tribunale. Si può prendere in considerazione anche una dichiarazione scritta diretta dei motivi della decisione se nel corso del procedimento risulta evidente che una delle parti contesterà la decisione. Il tribunale deve anche valutare se la portata degli effetti giuridici della sua sentenza è chiara se si apre (solo) nel dispositivo.
24 La scelta del tipo di apertura è di esclusiva competenza del tribunale. Le parti non hanno quindi il diritto di chiedere al tribunale di scegliere un particolare metodo di apertura del procedimento (ad esempio, l'apertura nel dispositivo per risparmiare sui costi). Tuttavia, se la decisione è aperta in via dispositiva, una parte può richiedere una motivazione scritta.
A. Apertura con motivazioni
25 L'art. 239 comma 1 CPC è una disposizione facoltativa. Il tribunale è quindi libero di aprire direttamente la decisione con motivazioni scritte. In questo caso, l'apertura e la motivazione della decisione avvengono contemporaneamente.
B. Apertura senza motivazioni
26 L'art. 239 cpv. 1 c.p.c. consente inoltre al giudice di prima istanza di aprire la decisione alle parti senza una motivazione scritta, per cui la legge prevede o la consegna del dispositivo all'udienza principale con una breve motivazione orale o la notifica del dispositivo.
1. Consegna della decisione con una breve motivazione orale (lett. a)
27 Il tribunale può consegnare la decisione alle parti durante l'udienza principale e fornire una breve motivazione orale (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC). Si tratta di una forma autonoma di avvio del procedimento, che può essere utilizzata in aggiunta alle forme di notificazione disciplinate dagli artt. 138 e segg. Codice di procedura civile. L'apertura della decisione all'udienza presuppone che le parti siano effettivamente presenti. La parte contumace all'udienza principale può quindi contare sulla notifica della decisione ai sensi degli articoli 138 e seguenti. Il CPC sarà notificato a lui o a lei.
28 La breve motivazione orale prevista dalla legge è una regola d'ordine. Un dispositivo consegnato all'udienza principale si considera quindi aperto anche se il giudice non fornisce una breve motivazione orale. Tuttavia, il tribunale dovrebbe assolutamente sfruttare l'opportunità di spiegare la propria decisione. La memoria orale all'udienza principale offre un'ottima opportunità per trasmettere alle parti le ragioni della decisione in forma comprensibile. In caso di contraddizione tra la breve motivazione orale e una successiva motivazione scritta, fa fede solo la motivazione scritta.
2. Notifica della decisione alle parti (lett. b)
29 Invece di consegnare la decisione all'udienza principale, il tribunale può anche notificare la decisione infondata alle parti (art. 239 comma 1 lett. b CPC). Nel farlo, deve rispettare le forme di cui all'art. 138 e seguenti. Codice di procedura civile. In letteratura si sottolinea talvolta che il tribunale dovrebbe, se possibile, astenersi dall'aprire la decisione in questo modo, poiché ogni parte ha il diritto di sapere perché ha perso o vinto. Tuttavia, nella pratica, la notifica del dispositivo senza motivazioni è probabilmente la forma più frequente di apertura.
3. Notifica del dispositivo con una breve motivazione scritta (note)
30 Nella prassi giudiziaria è emersa un'altra forma di apertura della decisione non espressamente disciplinata dalla legge. Ad esempio, la decisione notificata alle parti ai sensi dell'art. 239 par. 1 lett. b CPC è talvolta accompagnata da una breve motivazione scritta o da note. La dottrina è quasi unanime nel ritenere che tali commenti scritti siano ammissibili in linea di principio. Secondo l'opinione espressa in questa sede, tali commenti hanno senso in ogni caso (e talvolta sono addirittura richiesti). Il deposito di una motivazione sintetica tenderà a scoraggiare una parte dal richiedere una motivazione completa. È ovviamente nell'interesse delle parti ottenere almeno un abbozzo di motivazione della decisione. In una certa misura, i commenti scritti sostituiscono la breve motivazione orale e hanno dimostrato la loro validità nella pratica.
31 Tuttavia, nella stesura delle osservazioni è necessario osservare alcuni principi. Ad esempio, per motivi di chiarezza, le parti devono essere informate del fatto che l'annotazione sul dispositivo non costituisce una dichiarazione scritta (completa) dei motivi della decisione e che tale dichiarazione può essere richiesta entro dieci giorni (art. 239 cpv. 2 CPC). La nota deve quindi essere sintetica e riassumere la linea argomentativa essenziale del tribunale. Sono inammissibili, invece, le note che corrispondono essenzialmente a una motivazione scritta completa in termini di portata e contenuto. Da un lato, tali commenti estesi non portano ad alcun rilievo sostanziale per il tribunale, il che significa che una rinuncia all'apertura della decisione motivata non sembra giustificata. D'altra parte, una nota eccessivamente dettagliata avvantaggia la parte soccombente rispetto all'impugnazione della decisione, perché le consente di redigere l'atto di appello già durante il termine per la richiesta di successiva consegna di una motivazione scritta e il tempo fino alla sua consegna. Questa disparità di trattamento può costituire una violazione della Convenzione e del diritto costituzionale alla parità delle armi. Il confine tra commenti ammissibili e motivazioni di fatto inammissibili per una decisione può essere valutato solo in un caso specifico. In questo caso è necessario un senso di proporzione da parte del tribunale. In generale, è consigliabile concentrarsi sulle conclusioni della nota e mantenerne la derivazione il più concisa possibile. Tuttavia, le considerazioni più centrali devono trovare spazio nella necessaria brevità. Una parte che non riconosce i suoi argomenti più importanti nella nota difficilmente rinuncerà a una dichiarazione scritta delle ragioni della decisione.
4. Notifica del dispositivo dopo la comunicazione orale della decisione
32 Inoltre, la legge non prevede espressamente di comunicare la decisione oralmente all'udienza principale (se necessario con una breve motivazione), ma di rinunciare alla consegna della decisione scritta e di notificarla ai sensi dell'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC. Tale procedura non sembra essere problematica in linea di principio, sebbene la semplice comunicazione orale della decisione senza la consegna del dispositivo non costituisca un'apertura formale della decisione. In questo caso, solo la successiva notifica della decisione è considerata un'apertura formale. Naturalmente, il tribunale è libero di notificare direttamente alle parti una decisione motivata scritta dopo la comunicazione orale della decisione all'udienza principale.
IV. Successiva motivazione scritta o rinuncia alla contestazione (par. 2)
33 Se il tribunale ha emesso la sua decisione senza motivazione scritta, una motivazione scritta deve essere fornita successivamente ai sensi dell'art. 239 comma 2 (frase 1) CPC se una parte ne fa richiesta entro dieci giorni dall'emissione della decisione. Il termine di dieci giorni è di natura legale e non può essere prorogato. Il diritto di richiedere una motivazione scritta è una conseguenza del diritto al contraddittorio ed è quindi disponibile per entrambe le parti, anche se una di esse ha completamente prevalso. È possibile richiedere una tassa di giudizio più alta per la successiva motivazione scritta, e molti cantoni ne hanno fatto uso. Tuttavia, non è consentito imporre unilateralmente costi più elevati a una parte se questa chiede una motivazione della decisione, poiché entrambe le parti hanno il diritto di sapere perché hanno perso o vinto. La ripartizione delle spese processuali generate dalla motivazione della decisione segue quindi i principi generali di ripartizione (e non il principio "chi inquina paga").
34 Il termine per la presentazione di un ricorso o di un'istanza di ricorso decorre solo dalla notifica della motivazione scritta della decisione (art. 311 cpv. 1 CPC e art. 321 cpv. 1 CPC).
35 Se una parte presenta erroneamente un ricorso all'istanza d'appello contro una decisione non motivata per iscritto entro il termine di dieci giorni, invece di richiedere una motivazione scritta, il ricorso deve essere trasmesso in linea di principio alla prima istanza come richiesta di motivazione scritta. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema Federale, non è contrario al diritto federale che l'istanza d'appello non ascolti il ricorso contro la decisione infondata, a condizione che la decisione aperta in modo infondato indicasse in modo inequivocabile che si sarebbe ipotizzata una rinuncia all'impugnazione se non fossero state richieste motivazioni entro il termine. Tuttavia, un'interpretazione così formalistica dell'art. 239 cpv. 2 c.p.c. è difficilmente compatibile con il diritto di essere ascoltati, almeno nel caso di parti che non hanno familiarità con la legge.
36 Il rigetto di una richiesta di motivazione scritta della sentenza costituisce una decisione definitiva, che a sua volta richiede un atto di appello.
37 Ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 (seconda frase) del CPC, la mancata richiesta di una motivazione scritta entro il termine stabilito equivale a una rinuncia al diritto di impugnare la decisione mediante ricorso. Tuttavia, anche la parte che non ha richiesto motivazioni scritte può impugnare la decisione tramite ricorso o reclamo se l'altra parte ha richiesto motivazioni scritte. L'istanza di revisione rimane possibile anche dopo la rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC, soprattutto perché la revisione è possibile ai sensi degli artt. 328 e segg. CPC, se i requisiti pertinenti sono soddisfatti, per correggere una decisione finale.
V. Riserva della legge sul Tribunale federale (Par. 3)
38 Ai sensi dell'art. 239 cpv. 3 CPC, sono riservate le disposizioni della legge sul Tribunale federale relative all'apertura delle decisioni impugnabili dinanzi al Tribunale federale. La riserva si riferisce specificamente all'art. 112 dell'Accordo di Basilea. Questa disposizione stabilisce che le decisioni soggette a ricorso al Tribunale federale devono sempre essere notificate alle parti per iscritto con le motivazioni della decisione (comma 1). La notifica orale all'udienza non è esclusa, ma non è di per sé sufficiente. È anche ammissibile che la decisione venga emessa in anticipo nel dispositivo con successiva consegna della motivazione scritta.
39 Nell'ambito del diritto civile, l'art. 112 LFCA contempla le decisioni delle autorità cantonali di appello e di ricorso, nonché le decisioni delle sole autorità cantonali ai sensi degli artt. 5-8 CPC. Il CPC tiene già conto della riserva dell'AFC per quanto riguarda le decisioni degli organi di ricorso cantonali, nella misura in cui le decisioni di ricorso e di reclamo devono essere motivate per iscritto (art. 318 cpv. 2 CPC e art. 327 cpv. 5 CPC).
40 Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni di una sola istanza cantonale, non esiste alcuna disposizione nel CPC che renda obbligatoria la motivazione scritta di tali decisioni. Si pone quindi la questione se l'art. 239 cpv. 1 CPC non si applichi alle decisioni delle sole istanze cantonali, nonostante la riserva dell'art. 112 LCSF, in modo che tali decisioni non debbano essere motivate per iscritto in ogni caso. Lo sfondo di questa domanda è l'art. 112, comma 2, dell'AAC. Questa disposizione prevede che i tribunali possano, in conformità con la legge cantonale, emettere la loro decisione senza una motivazione scritta e che le parti possano richiederne una copia completa entro 30 giorni.
41 Secondo l'opinione della maggioranza, non c'è spazio per l'art. 112 cpv. 2 LFK nell'ambito del diritto processuale civile dopo l'entrata in vigore del Codice federale di procedura civile, perché il diritto processuale civile è ora definitivamente disciplinato a livello federale. Secondo l'opinione di minoranza, tuttavia, il mancato adeguamento dell'art. 112 cpv. 2 dell'AFC all'art. 239 cpv. 1 del CPC potrebbe essere una svista legislativa. Se si segue questo punto di vista, sarebbe ammissibile che solo le istanze cantonali emettano decisioni infondate e diano alle parti la possibilità di richiedere una motivazione entro 30 giorni. Un chiarimento legislativo sarebbe comunque gradito.
VI. Esecutività delle decisioni prese nel dispositif
42 In relazione all'articolo 239 del Codice di procedura civile, merita particolare attenzione la questione dell'esecutività delle decisioni aperte. Il problema dell'esecutività delle decisioni infondate deriva dal fatto che il termine per l'impugnazione di una decisione di primo grado inizia a decorrere solo con la notifica della motivazione scritta (art. 311 cpv. 1 CPC e art. 321 cpv. 1 CPC), ma la consegna o la notifica della decisione (infondata) costituisce comunque l'apertura della decisione. La parte soccombente deve ora sopportare l'esecuzione forzata (cfr. art. 336 cpv. 1 CPC) se non può nemmeno impugnare la decisione a lei sfavorevole?
43 La questione dell'esecutività di una decisione aperta in sede dispositiva si pone solo se il ricorso aperto contro di essa non ha per legge un effetto sospensivo. Ciò vale per le decisioni impugnabili (art. 325 cpv. 1 CPC) e per le decisioni impugnabili sulle misure cautelari e sulle richieste di controdichiarazione (art. 315 cpv. 4 CPC).
44 Nella letteratura e nella prassi cantonale, la questione dell'esecutività delle decisioni aperte in sede dispositiva trova risposte diverse. La maggioranza dei tribunali cantonali superiori e una parte della dottrina partono dal presupposto che anche le decisioni che sono state aperte solo in sede dispositiva sono esecutive dal momento dell'apertura, a condizione che non vi siano rimedi legali disponibili contro di esse che ne impediscano l'esecutività. Per difendersi dalla minaccia di esecuzione fino a quando non fosse disponibile la motivazione scritta, la parte soccombente potrebbe ricorrere al giudice d'appello in applicazione analogica degli articoli 261 e seguenti del Codice di procedura civile. ZPO, la parte soccombente può chiedere alla corte d'appello una sospensione cautelare dell'esecutività.
45 Un'altra parte della dottrina, invece, ritiene che le decisioni emesse in sede dispositiva non siano esecutive fino a quando non sia disponibile la motivazione scritta o fino a quando il termine per richiederla non sia scaduto. Questo punto di vista è condiviso anche dalla Corte Suprema di Zurigo, la quale parte dal presupposto che vi sia una lacuna nel CPC e applica per analogia l'art. 112 cpv. 2 (frase 3) dell'AFS. In base a questa disposizione, la decisione non è esecutiva finché il termine per la richiesta di una motivazione scritta non è scaduto o la copia completa non è stata aperta. Anche una sentenza del Tribunale federale va in questa direzione, sebbene riguardi una decisione di appello a cui si applica direttamente l'art. 112 comma 2 dell'AFC.
46 A nostro avviso, la prima soluzione è più convincente. La Corte Suprema di Zurigo giustifica la sua posizione negativa principalmente con il fatto che, se la decisione aperta nel dispositivo fosse immediatamente esecutiva, la parte soccombente correrebbe il rischio che il suo recupero non sia più recuperabile dopo un'esecuzione ingiustificata a causa di un deterioramento del patrimonio dell'opponente che si è verificato nel frattempo. Va detto che la parte prevalente, che non può ancora far valere i propri diritti per mancanza di motivazioni, corre lo stesso pericolo. Tuttavia, nella misura in cui esiste una decisione - anche se non ancora motivata - l'interesse della parte prevalente deve essere ponderato più di quello della parte soccombente, poiché in questo caso c'è una maggiore probabilità che la richiesta esista effettivamente.
47 Va inoltre notato che la prassi della Corte Suprema di Zurigo non segue una linea chiara. Ad esempio, essa stessa ha relativizzato la propria prassi in relazione a una sentenza di fallimento in sede dispositiva e ha addirittura sostenuto il contrario in una decisione relativa al termine per la proposizione di un'azione di annullamento (art. 83 comma 2 SchKG). Tuttavia, la questione se una decisione aperta nel dispositivo sia suscettibile di esecuzione non dovrebbe dipendere dal singolo caso, ma dovrebbe essere risolta in modo uniforme in termini di diritto processuale e dottrina. Un'applicazione analoga dell'art. 112 cpv. 2 LCSF sarebbe in contraddizione con il testo e il sistema della legge e avrebbe come conseguenza che, contrariamente all'art. 336 cpv. 1 CPC, le decisioni soggette a ricorso sarebbero definitive al momento dell'apertura del dispositivo, ma non esecutive.
48 Inoltre, l'ordine delle misure cautelari nella decisione corrisponde a un'esigenza pratica, soprattutto perché la motivazione scritta può richiedere molto tempo anche nel caso delle decisioni sulle misure. Questo perché, secondo il CPC, l'immediata esecutività è un elemento centrale delle decisioni sui provvedimenti, come risulta già dall'art. 315 par. 4 lett. b CPC. Se le decisioni sui provvedimenti fossero esecutive solo su presentazione delle motivazioni scritte della decisione, ciò avrebbe come conseguenza che il primo grado di giudizio sarebbe di fatto obbligato ad aprire sempre le decisioni sui provvedimenti immediatamente con le motivazioni scritte. Solo in questo modo si poteva garantire che le misure potessero svolgere la funzione prevista, ossia stabilire un ordine di pace temporaneo tra le parti nel più breve tempo possibile. Negare l'esecutività delle decisioni aperte in sede dispositiva sarebbe dannoso per una tutela giuridica rapida ed efficace.
49 Per completezza, va notato che le corti d'appello e solo i tribunali cantonali devono far fronte a questi svantaggi in base alla legge attuale. Nel corso della revisione del CPC, tuttavia, è previsto un adeguamento.
50 Se si segue l'approccio secondo il quale la parte soccombente che vuole impedire temporaneamente l'esecuzione di una decisione emessa in sede dispositiva deve rivolgersi direttamente all'istanza d'appello, questa soluzione deve applicarsi mutatis mutandis anche se la decisione emessa in sede dispositiva non contiene alcuna ordinanza esecutiva. Questo è il caso in particolare delle decisioni di licenziamento e delle decisioni di non avviare un procedimento. In questi casi (ad esempio, quando una richiesta di provvedimenti viene respinta), la parte soccombente deve avere la possibilità di chiedere al giudice d'appello provvedimenti cautelari prima di ricevere le motivazioni scritte della decisione.
51 Lo stesso vale se la parte prevalente è minacciata da uno svantaggio che non può essere facilmente rimediato perché contro la decisione è disponibile un ricorso con effetto sospensivo, l'esecutività quindi non è ancora prevista dalla legge e la parte dovrebbe quindi attendere la motivazione prima di avviare l'esecuzione. In questi casi, può essere giustificato che il giudice d'appello ordini l'esecutività anticipata anche prima che siano disponibili le motivazioni della decisione.
VII. Effetto dell'autorità di cosa giudicata nel caso di decisioni aperte.
52 Un altro problema che si pone in relazione alle decisioni aperte nel dispositivo riguarda l'effetto di giudicato di tali decisioni. Come già accennato, l'apertura delle decisioni in sede dispositiva è probabilmente la forma di apertura più frequente nella pratica. Questa forma di apertura può offrire alcuni vantaggi. Tuttavia, comporta anche dei rischi che non devono essere sottovalutati. Se nessuna delle parti richiede una motivazione scritta, possono sorgere incertezze giuridiche in merito agli effetti legali della decisione infondata.
53 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione diventa giuridicamente vincolante solo nella forma in cui è espressa nella sentenza. In molti casi, tuttavia, la portata della decisione può essere accertata solo dalle considerazioni contenute nella sentenza. È quindi possibile che l'effetto giuridico di una sentenza aperta nel dispositivo rimanga poco chiaro.
54 Questo è il caso, in particolare, se la sentenza definitiva si limita a dichiarare che il ricorso è respinto. Le ragioni di questo risultato possono essere diverse. È ipotizzabile che la richiesta sia stata negata in linea di principio. È anche possibile che l'azione sia stata respinta per mancanza di legittimità sostanziale, per la maturità del credito o per il verificarsi di una condizione. È anche possibile che il credito sia stato estinto a seguito della compensazione. Il solo dispositivo non fornisce alcuna chiarezza al riguardo.
55 Nel caso di un cumulo oggettivo alternativo di pretese, la Corte Suprema Federale ha persino affermato espressamente che la motivazione della sentenza deve indicare in che misura il tribunale ha giudicato le singole cause d'azione valide dal punto di vista giuridico. Lo stesso vale in generale per i casi in cui il tribunale deve valutare un'azione parziale, poiché in alcune costellazioni è evidente solo dalla motivazione della sentenza in che misura una certa richiesta è stata esaminata. Tuttavia, va da sé che il ricorso alla motivazione della sentenza è possibile solo se tale motivazione è disponibile. Questo non è esattamente il caso delle decisioni aperte nel dispositivo.
56 Le suddette ambiguità relative all'effetto del giudicato devono essere evitate. Pertanto, se la portata della decisione non è chiara, le parti fanno bene a chiedere una dichiarazione scritta delle ragioni della decisione (a meno che tale ambiguità non dia loro vantaggi tattici). In linea di principio, le parti possono chiedere una spiegazione della decisione anche dopo la scadenza del termine per la richiesta di una motivazione scritta. Una spiegazione è ammissibile, tra l'altro, se il dispositivo non è chiaro (art. 334 cpv. 1 c.p.c.), il che avviene sempre se la portata del giudicato è incerta. Con la spiegazione, il tribunale rende nota la sua intenzione originaria. Il presupposto è che il tribunale possa ancora ricostruire l'intenzione del giudice, cosa che è sempre meno garantita con il passare del tempo. Se il contenuto della decisione non può essere determinato e una spiegazione non è (o non è più) possibile, la decisione non ha valore legale.
57 Tuttavia, non può essere compito esclusivo delle parti cercare di chiarire gli effetti giuridici delle decisioni chiedendo una motivazione scritta o una spiegazione. Al contrario, i tribunali dovrebbero astenersi dall'emettere decisioni che necessitano di spiegazioni, la cui portata non è chiara dal dispositivo. Ciò non richiede necessariamente una dichiarazione scritta (completa) delle ragioni della sentenza. Piuttosto, il tribunale può limitarsi a indicare le ragioni rilevanti della decisione in una nota al dispositivo, chiarendo così la misura in cui i crediti in contestazione (e gli eventuali crediti in compensazione) sono stati valutati.
VIII. Revisione CPC
58 Attualmente è difficile valutare quali cambiamenti apporterà l'attuale revisione del PCC in relazione all'apertura e alla giustificazione delle decisioni, soprattutto perché permangono alcune discrepanze fondamentali tra i due Consigli. Di seguito vengono brevemente esaminati due aspetti rilevanti delle deliberazioni parlamentari fino ad oggi.
A. Obbligo di motivazione delle decisioni dei tribunali cantonali superiori e unici
59 Nel corso della revisione del CPC, l'art. 318 cpv. 2 CPC e l'art. 327 cpv. 5 CPC, secondo cui i ricorsi e le decisioni di ricorso devono sempre essere emessi con una motivazione scritta, devono essere cancellati o adattati all'art. 239 CPC. Questa innovazione va accolta con favore in linea di principio e consente anche di aprire le decisioni di appello nel dispositivo.
60 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno quindi deciso di modificare l'art. 112 cpv. 2 LFU. La versione rivista dovrebbe ora consentire ai tribunali di emettere decisioni senza motivazione scritta, in conformità con la legge federale (in particolare l'art. 239 CPC). Anche questa disposizione è da accogliere con favore e sottolinea il fatto che anche le istanze cantonali superiori e uniche possono emettere le loro decisioni senza motivazioni scritte.
61 Rimane una certa ambiguità sulla questione del termine entro il quale le parti devono richiedere la motivazione scritta delle decisioni delle istanze superiori e dell'unica istanza cantonale, soprattutto perché l'art. 112 cpv. 2 dell'AFC prevede un termine di 30 giorni, mentre l'art. 239 cpv. 2 del CPC prevede un termine di dieci giorni. Poiché l'art. 318 cpv. 2 CPC e l'art. 327 cpv. 5 CPC (nella versione adottata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati) fanno riferimento all'art. 239 CPC, il termine di dieci giorni dovrà essere applicato alle decisioni di ricorso. Il CPC non contiene (finora) alcuna disposizione esplicita per le decisioni delle sole istanze cantonali. Tuttavia, secondo l'opinione espressa in questa sede, il termine di dieci giorni dovrà essere applicato anche alle decisioni delle singole istanze cantonali, soprattutto perché non si intravedono ragioni oggettive per un trattamento diverso di queste decisioni. Tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento legislativo.
B. Esecutività delle decisioni prese nel dispositif
62 La bozza del CPC rivisto prevedeva un nuovo art. 336 cpv. 3 CPC, secondo il quale una decisione infondata aperta è immediatamente esecutiva se il ricorso non ha effetto sospensivo e il tribunale non ha rinviato l'esecuzione. Secondo il nuovo art. 239 comma 2bis CPC, questa competenza dovrebbe essere attribuita al tribunale di prima istanza.
63 Il Consiglio di Stato ha preso una direzione diversa. Nella versione adottata, l'art. 336 par. 3 CPC chiarisce che una decisione aperta senza motivazioni scritte dovrebbe essere esecutiva alle consuete condizioni di cui al par. 1 di questa disposizione. Inoltre, la prassi già adottata dalla maggioranza dei tribunali cantonali superiori, secondo la quale la richiesta di sospensione dell'esecuzione può essere presentata al giudice d'appello anche se i motivi della decisione sono ancora in sospeso, sarà trasferita in legge da una nuova versione dell'art. 315 cpv. 5 CPC e dell'art. 325 cpv. 2 CPC. A nostro avviso, questa soluzione proposta dal Consiglio degli Stati merita la preferenza. Tuttavia, il Consiglio nazionale ha successivamente respinto sia la proposta del Consiglio federale sia la decisione del Consiglio degli Stati dopo una votazione sorprendente, secondo la quale la situazione attuale non costituiva un problema noto, ma piuttosto la decisione del Consiglio degli Stati avrebbe creato problemi pratici e legali. Nella visione qui espressa, si spera che il Consiglio degli Stati prevalga nel corso delle ulteriori deliberazioni parlamentari.
64 Va notato che attualmente non è prevista la modifica della disposizione dell'art. 112, comma 2, dell'AFC, secondo cui le decisioni soggette a ricorso al Tribunale federale non sono esecutive finché non è scaduto il termine per la richiesta di una motivazione scritta, o finché la motivazione scritta non è disponibile. Ciò avrebbe come conseguenza - con la soluzione adottata dal Consiglio degli Stati - che solo le decisioni delle istanze cantonali inferiori che sono state aperte in sede dispositiva sarebbero esecutive dal momento dell'apertura, ma non le decisioni delle istanze cantonali superiori e uniche che sono state aperte in sede dispositiva (e sono soggette a ricorso al Tribunale federale). È discutibile se la conseguente disparità di trattamento delle decisioni delle istanze inferiori e superiori o dell'unica istanza cantonale sia voluta e richiederebbe un chiarimento da parte del legislatore.
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