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LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
- I. Informazioni generali
- II. Procedura per l'emanazione della decisione finale
- III. Struttura e contenuto della decisione finale
- IV. Tutela giuridica ed esecuzione
- V. Costi
- Bibliografia
- I materiali
I. Informazioni generali
1 L'articolo 80d dell'AIMP obbliga l'autorità di esecuzione a chiudere una richiesta di assistenza giudiziaria, in tutto o in parte, con una decisione finale formale una volta completata l'esecuzione. Da quando è stata riveduta la legge sull'assistenza giudiziaria del 4 ottobre 1996 (in vigore dal 1° febbraio 1997), questa decisione finale è il punto cardine della procedura: è la decisione definitiva con cui l'autorità decide sull'ammissibilità e sulla portata dell'assistenza giudiziaria.
2 Prima dell'emanazione di una decisione finale, non è in linea di principio consentita alcuna consegna di informazioni o mezzi di prova allo Stato richiedente. Sono previste eccezioni in particolare per la trasmissione spontanea ai sensi dell'articolo 67a AIMP, la trasmissione di dati elettronici relativi al traffico ai sensi dell'articolo 18b AIMP, la trasmissione anticipata ai sensi dell'articolo 80dbis AIMP e la trasmissione semplificata ai sensi dell'articolo 80c AIMP.
3 A seconda della competenza esecutiva, la decisione finale è emanata dall'autorità incaricata dell'esecuzione (ad esempio un pubblico ministero cantonale o il Ministero pubblico della Confederazione, cfr. art. 78 segg. AIMP) o, più raramente, dall'Ufficio federale di giustizia (UFG), nella misura in cui esso stesso decida in merito alla concessione e alla portata dell'assistenza giudiziaria (cfr. art. 79a AIMP; art. 28 segg. BG-RVUS).
4 La procedura di assistenza giudiziaria si conclude infine con una decisione finale nei casi in cui non sia indicato alcun altro tipo di conclusione, in particolare il rigetto (art. 78 cpv. 2 AIMP), la non entrata in materia (art. 80 cpv. 2 AIMP) o la conclusione informale in procedura semplificata (art. 80c AIMP). A questo proposito, nella dottrina la chiusura mediante decisione finale è intesa anche come sussidiaria.
II. Procedura per l'emanazione della decisione finale
5 L'emanazione di una decisione finale presuppone che l'autorità di esecuzione consideri la richiesta straniera come «esaurita». Ciò avviene quando sono state eseguite tutte le misure di assistenza giudiziaria ammissibili e i risultati sono pronti per essere trasmessi, vale a dire quando è possibile prendere una decisione formale o sostanziale in merito alle richieste formulate nella domanda. Di conseguenza, la chiusura (parziale) della procedura di assistenza giudiziaria mediante decisione finale è in linea di principio anche un presupposto per la trasmissione all'estero.
6 In molti casi l'assistenza giudiziaria viene completamente espletata; tuttavia, la legge prevede espressamente che una decisione finale possa costituire anche la conclusione di una parte della richiesta. L'autorità può quindi, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, concludere una procedura di assistenza giudiziaria in più fasi, purché ciò sia giustificato da motivi oggettivi (ad esempio, se alcuni documenti sono già disponibili, ma altri non lo sono ancora). Per le parti della richiesta ancora in sospeso, devono essere emesse successivamente decisioni (finali) separate, non appena è possibile darvi esecuzione e sono soddisfatte le condizioni corrispondenti.
7 Se una decisione di assistenza giudiziaria non richiede una precedente decisione interlocutoria, le decisioni di entrata in materia, interlocutorie e finali possono essere combinate tra loro. Questo approccio concentrato mira ad accelerare il procedimento. È possibile e opportuno disporre direttamente decisioni di entrata in materia e conclusive ovunque la decisione conclusiva non sia preceduta da atti processuali separati in cui deve essere garantito il diritto di essere ascoltati. Ciò può verificarsi, ad esempio, in caso di consultazione di atti esistenti, di notifica di atti giudiziari o di rilascio di estratti del casellario giudiziario.
8 Una volta completata l'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria, ossia quando l'autorità esecutiva ritiene la richiesta completamente o parzialmente esaurita, alle persone aventi diritto deve essere data la possibilità di esercitare il loro diritto di essere sentite in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 PA. A tal fine viene emessa una comunicazione relativa alla decisione finale imminente. Questo diritto di esprimersi preventivamente riguarda esclusivamente la decisione finale (e non la decisione di entrata in materia o la decisione provvisoria) ed è considerato rispettato se la parte interessata viene espressamente informata, prima dell'emanazione della decisione, dei mezzi di prova che si intende produrre e le viene concesso un termine adeguato per presentare le proprie osservazioni. Se si tratta della produzione di documenti bancari, la banca ha il diritto di informare i propri clienti – dopo la revoca di un eventuale divieto di comunicazione – in merito alla richiesta di assistenza giudiziaria (art. 80n cpv. 1 AIMP).
In questo caso, e in particolare se il cliente ha la residenza (o il domicilio) all'estero, l'autorità esecutiva deve attendere un termine adeguato tra la revoca del divieto di comunicazione e l'emanazione della decisione finale, affinché il cliente della banca possa prendere conoscenza del procedimento ed eventualmente parteciparvi o designare un domicilio di notifica in Svizzera.
9 L'autorità di esecuzione deve in linea di principio portare avanti rapidamente la procedura di assistenza giudiziaria in applicazione del principio della rapida esecuzione di cui all'art. 17a AIMP. A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che un periodo di sette anni e mezzo tra il ricevimento della richiesta e la decisione finale dell'UFG, nonché fasi di inattività di un anno e mezzo e tre anni rispettivamente, costituiscono una violazione del principio di celerità, ma che tali ritardi non possono andare a discapito dello Stato richiedente.
III. Struttura e contenuto della decisione finale
10 Una tipica decisione finale in materia di assistenza giudiziaria contiene di norma i seguenti elementi: (a) descrizione dei fatti o sintesi della richiesta e dello svolgimento essenziale del procedimento (comprese le osservazioni delle parti coinvolte); (b) una valutazione giuridica con verifica dei requisiti di ammissibilità (tra cui la doppia incriminabilità, le garanzie di specialità, eventuali motivi di esclusione ai sensi dell'art. 2 segg. AIMP ecc.) e della questione della portata; nonché (c) il dispositivo, che indica la decisione sostanziale ed eventualmente l'ordine di consegna. Sono inoltre indicati (d) i mezzi di ricorso (con termine e competenza) e (e) la regolamentazione delle spese, se del caso (di norma non vengono addebitate spese procedurali). La firma della persona competente (ad es. il procuratore che conduce il procedimento o il funzionario dell'UFG incaricato del caso) conclude la decisione.
11 La decisione finale stabilisce inoltre in che misura viene concessa l'assistenza giudiziaria. In concreto, occorre indicare quali informazioni possono essere trasmesse allo Stato richiedente, specificando con precisione i documenti destinati alla consegna.
12 La decisione finale deve essere motivata per iscritto (l'art. 80d AIMP richiede una «decisione motivata»). Questo obbligo formale di motivazione concretizza il diritto costituzionale di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) nella procedura di assistenza giudiziaria.
13 La motivazione di una decisione deve essere redatta in modo tale che la persona interessata possa eventualmente impugnarla in modo adeguato. Ciò è possibile solo se sia la persona interessata che l'autorità di ricorso possono farsi un'idea della portata della decisione. In tal senso, l'autorità che emette la decisione deve almeno esporre brevemente le considerazioni essenziali su cui si basa la sua decisione e esaminare gli argomenti centrali delle parti. Ciò non significa tuttavia che essa debba esaminare espressamente ogni affermazione fattuale e ogni obiezione giuridica. È sufficiente limitarsi agli aspetti essenziali per la decisione. La questione se tali considerazioni siano corrette e possano sostenere la decisione nel merito non è, in definitiva, una questione di diritto di essere ascoltati, ma riguarda la decisione nel suo contenuto materiale.
14 Dal punto di vista sostanziale, la decisione finale può essere emessa sotto forma di concessione completa dell'assistenza giudiziaria, concessione parziale, concessione con condizioni (soggette ad accettazione), concessione con espressa riserva di specialità o anche sotto forma di rifiuto completo della richiesta di assistenza giudiziaria. La decisione definitiva viene emessa anche quando a un richiedente viene negata la qualità di parte nel procedimento di assistenza giudiziaria o quando il tribunale delle misure coercitive nega a qualcuno la legittimazione a presentare una richiesta di sigillatura.
IV. Tutela giuridica ed esecuzione
15 La decisione finale deve essere notificata alla parte interessata al suo domicilio (di residenza) o al suo domicilio di notifica in Svizzera (art. 80m cpv. 1 AIMP) e all'UFG (art. 5 OAIMP). Alle persone interessate residenti all'estero che non hanno designato un domicilio di notifica in Svizzera non vengono in linea di principio notificate decisioni all'estero. Il diritto alla notifica decade non appena la decisione che conclude la procedura di assistenza giudiziaria è esecutiva (art. 80m cpv. 2 AIMP).
16 Contro la decisione finale gli aventi diritto possono adire le vie legali. Gli articoli da 80e a 80l AIMP descrivono la possibilità di impugnare la decisione finale (insieme alle precedenti decisioni intermedie, purché queste non possano essere impugnate separatamente) mediante ricorso alla Camera dei ricorsi del Tribunale penale federale.
17 Se viene presentato ricorso contro una decisione finale, ciò ne impedisce di norma l'esecutività, tanto più che il ricorso ha effetto sospensivo per quanto riguarda la trasmissione di informazioni riservate o la consegna di oggetti o valori patrimoniali (art. 21 cpv. 4 AIMP). La decisione finale diventa formalmente esecutiva se le persone aventi diritto di ricorso rinunciano espressamente a presentare ricorso. In caso contrario, occorre attendere la scadenza del termine di ricorso di 30 giorni previsto dall'art. 80k AIMP. Se a seguito di un ricorso è stata emessa una decisione del Tribunale penale federale, questa può essere impugnata entro 10 giorni mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
18 Una volta che la decisione finale è diventata esecutiva, le prove o le informazioni raccolte possono essere trasmesse all'autorità richiedente. Ciò avviene di norma mediante una lettera di trasmissione informale.
V. Costi
19 In linea di principio, le richieste di assistenza giudiziaria sono eseguite gratuitamente, in conformità con l'articolo 31 AIMP, cosicché allo Stato richiedente non vengono addebitate alcune spese procedurali (cfr. tuttavia l'articolo 80q AIMP, l'articolo 12 OAIMP e le disposizioni pertinenti contenute nei trattati internazionali) .
20 Per contro, nel procedimento di ricorso è ammessa l'imposizione delle spese procedurali ai ricorrenti, qualora il loro ricorso sia respinto in tutto o in parte (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP in combinato disposto con l'art. 63 cpv. 1 PA).
21 Lo stesso vale in caso di comportamento querulante e abusivo. Il semplice esercizio dei mezzi di ricorso o il rifiuto di dare il proprio consenso non costituiscono espressamente un abuso di diritto. La persona interessata non deve quindi sostenere alcuna conseguenza in termini di costi.
Osservazioni:
Il parere giuridico dei due autori è indipendente da quello del loro datore di lavoro. I termini che si riferiscono a persone si applicano allo stesso modo a donne e uomini.
Bibliografia
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Dangubic Miro/Stelzer-Wieckowska Marta, Kommentierung zu Art. 80b IRSG, in: Ludwiczak Glassey Maria/Staffler Lukas (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen – Version: 25.2.2025: https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/irsg80b, besucht am 11.11.2025, DOI: 10.17176/20250225-194711-0.
Heimgartner Stefan/Niggli Marcel Alexander, Kommentierung zu Art. 80d IRSG, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basel 2015.
Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Précis de droit suisse, 1. Aufl., Basel 2018.
Ludwiczak Glassey Maria, Kommentierung zu Art. 80d IRSG, in: Ludwiczak Glassey Maria/Laurent Moreillon (Hrsg.), Petit Commentaire, Loi sur l’entraide pénale internationale, Basel 2024.
Poglia Clara/Jakubowski Michaël, Kommentierung zu Art. 80h IRSG, in: Ludwiczak Glassey Maria/Staffler Lukas (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen – Version: 28.3.2025: https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/irsg80h, besucht am 11.11.2025, DOI: 10.17176/20230908-114307-0
Remund Cédric/ Thormann Olivier, Rechtshilfe in Strafsachen in: Bazzani Claudio/Ferrari-Visca Reto, Nadelhofer Simone (Hrsg.), Interne Untersuchungen, Eine umfassende Darstellung der rechtlichen und praktischen Aspekte, inklusive Amts- und Rechtshilfe und Kooperation mit Behörden, Zürich 2022.
Zimmermann Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6. Aufl., Bern 2024.
I materiali
Botschaft betreffend die Änderung des Rechtshilfegesetzes und des Bundesgesetzes zum Staatsvertrag mit den USA über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen sowie den Bundesbeschluss über einen Vorbehalt zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 29.3.1995, BBl 1995 III 1 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1995/3_1_1_1/de, besucht am 11.11.2025.
Bundesamt für Justiz, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Wegleitung, 10. Aufl. 2025, abrufbar unter https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/strafrecht/wegleitungen.html, besucht am 24.11.2025.