-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
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- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
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-
- Art. 11 CO
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- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
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-
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- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
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-
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- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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CODICE PENALE SVIZZERO
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ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia delle origini
- II. Significato della disposizione
- III. Commento al testo della norma
- I materiali
- Bibliografia
I. Storia delle origini
1 Dall'introduzione della rappresentanza proporzionale e della legge sulle elezioni del Consiglio nazionale nel 1919, sono ammesse le combinazioni di liste e le sotto-liste. Pertanto, dal 1919 è stato anche necessario distribuire i mandati assegnati al gruppo di liste collegate tra le singole liste. Il legislatore ha disciplinato questo aspetto, invece di lasciarlo alle liste interessate, e così facendo ha optato per una normativa che si applica ancora oggi senza modifiche. L'art. 21 aNWG in questione non ha suscitato alcun commento né nel messaggio né nei dibattiti parlamentari.
2 Ci sono stati vari tentativi di abolire la possibilità di combinazioni di liste o sotto-liste, ma non hanno avuto successo. Se le combinazioni di liste o sotto-liste non fossero più consentite, anche l'art. 42 LDP diventerebbe invalido.
II. Significato della disposizione
A. Aspetti generali
3 Le combinazioni di liste e sotto-liste sono uno strumento frequentemente utilizzato nelle elezioni del Consiglio nazionale e hanno una notevole influenza sulla distribuzione dei mandati. Essendo così frequentemente utilizzate, la questione della ripartizione dei mandati vinti dal gruppo di liste tra le singole liste nella distribuzione iniziale e residuale ai sensi degli artt. 40 e 41 LDP è di fondamentale importanza.
B. Procedura di distribuzione dei mandati
1. Procedura di distribuzione alle liste
4 La distribuzione dei mandati alle liste avviene in più fasi:
Distribuzione dei mandati alle liste (gruppi) ai sensi degli artt. 40 e 41 LDP.
Distribuzione dei mandati alle liste o ai sottogruppi riuniti in un gruppo ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LDP.
Distribuzione dei mandati alle singole liste combinate nella combinazione di sotto-liste secondo l'art. 42 cpv. 2 LDP.
2. Esempio di distribuzione dei mandati alle singole liste
5 La distribuzione iniziale è illustrata con l'esempio dei risultati delle elezioni del Consiglio nazionale nel distretto elettorale (cantone) di Lucerna nel 2019. Il Cantone (= circoscrizione) aveva nove seggi in Consiglio nazionale da assegnare alle liste. In totale hanno concorso 35 liste. Di queste 35 liste, due hanno concorso singolarmente, mentre le altre sono state riunite in un totale di tre diversi gruppi di liste, con i "partiti madre" e le loro propaggini più piccole collegate da sotto-liste. I (sotto)gruppi di liste dello stesso partito sono contrassegnati da un segno più. Tra gli altri, vi era un collegamento di lista tra il Partito Verde, il PS, il GLP e la lista "Integrale Politik" (IP). Il gruppo "Verdi+, PS+, GLP+, IP" è stato trattato come un'unica lista nella distribuzione ai sensi dell'art. 40 LDP e ha ottenuto un totale di tre mandati. A titolo di esempio, la distribuzione tra i gruppi di sotto-liste e tra le singole liste di un gruppo di sotto-liste è calcolata qui di seguito.
a. Distribuzione tra i gruppi di sotto-liste
6 I voti sono stati distribuiti tra le singole liste come segue:
Lista | Voti |
| Gruppo di sottoliste | Voti |
Grüne | 123’739 | } |
Grüne+
|
145’107 |
Junge Grüne | 11’963 | |||
Unternehmer*innen für eine grüne Wirtschaft (Grüne) | 9’405 | |||
|
|
| SP+ (6 Listen) | 160’408 |
|
|
| GLP+ (3 Listen) | 84’227 |
Integrale Politik (IP) | 5’945 |
| -- | 5’945 |
|
|
| Total | 395’687 |
7 I tre mandati del gruppo di liste devono ora essere ulteriormente ripartiti. Ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 LDP, le liste collegate dei gruppi di liste secondarie sono trattate ciascuna come una singola lista. Si applica l'art. 40 LDP e si calcola il divisore: Numero di voti di partito dell'intero gruppo di liste diviso per (il numero di mandati da assegnare più uno), arrotondato al numero intero superiore.
395.687 / (3+1) = 98.921,75 à divisore: 98.922 (= "prezzo del mandato")
Il quoziente di ogni sottogruppo o lista si calcola dividendo il numero di voti di partito del sottogruppo o lista per il divisore. Il numero prima della virgola indica quanti mandati riceve il gruppo di sotto-liste dopo la distribuzione iniziale.
Ad esempio, per il gruppo di liste secondarie "Verdi+": 145.107 / 98.922 = 1,467 à Diritto del gruppo di liste secondarie secondo la distribuzione iniziale: 1 mandato
Gruppo di sottoliste/Lista | Numero di voti del partito | Quoziente (arrotondato) | Mandati |
Grüne+ | 145’107 | 1.47 | 1 |
SP+ | 160’408 | 1.62 | 1 |
GLP+ | 84’227 | 0.85 | 0 |
IP | 5’945 | 0.06 | 0 |
Total |
|
| 2 |
8 Un ulteriore mandato deve essere distribuito mediante una ripartizione per resti ai sensi dell'art. 41 LDP. Ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 lett. a LDP, per ogni raggruppamento si calcola innanzitutto un quoziente dividendo i voti del partito per il numero di mandati già assegnati più uno.
Ad esempio, per i Verdi: 145.107 / (1+1) = 72.553,5
Gruppo di sottoliste/Lista | Numero di voti del partito | Quoziente |
Grüne+ | 145’107 | 72'553.5 |
SP+ | 160’408 | 80’204 |
GLP+ | 84’227 | 84’227 |
IP | 5’945 | 5’945 |
Total |
|
|
Il gruppo di liste GLP+ ha il quoziente più alto in termini di "prezzo ipotetico del mandato" e pertanto gli viene assegnato l'ultimo mandato del gruppo di liste. Di conseguenza, i gruppi di liste secondarie Verdi+, PS+ e GLP+ ricevono un mandato ciascuno.
b. Distribuzione tra le singole liste
9 Verdi+, PS+ e GLP+, che hanno diritto a un mandato ciascuno in base al calcolo precedente, sono gruppi di sotto-liste. Si deve decidere per ultimo quale lista del gruppo di sotto-liste riceverà il mandato in questione. Anche questa distribuzione dei mandati viene calcolata sulla base degli articoli 40 e 41 LDP.
Si calcola il divisore: Numero di voti di partito dell'intero gruppo di liste secondarie diviso per (il numero di mandati da assegnare più uno), arrotondato al numero intero superiore.
145'107 / (1+1) = 72'553.5 à divisore: 72'554 (= "prezzo del mandato")
Il quoziente di ogni lista si calcola dividendo il numero di voti di partito della lista per il divisore. Il numero prima della virgola indica il numero di mandati che il gruppo di liste riceve dopo la distribuzione iniziale.
Ad esempio, per la Lista Verde: 123.739 / 72.554 = 1,705 à Diritto della Lista Verde secondo la distribuzione iniziale: 1 mandato
Lista | Numero di voti del partito | Quoziente (arrotondato) | Mandati |
Grüne | 123’739 | 1.47 | 1 |
Junge Grüne | 11’963 | 0.16 | 0 |
Unternehmer*innen für eine grüne Wirtschaft (Grüne) | 9’405 | 0.000002 | 0 |
Total |
|
| 1 |
Il mandato del gruppo di sottoelenchi Verdi+ viene così assegnato all'elenco "Verdi". Il calcolo corrispondente deve essere effettuato per ogni gruppo di liste secondarie.
C. Confronto legale
10 Le combinazioni di liste non sono consentite in tutti i Cantoni. Nei cantoni con un sistema di distribuzione dei mandati secondo Pukelsheim, le combinazioni di liste sono escluse perché non necessarie. Nella maggior parte dei Cantoni con un sistema di ripartizione dei mandati secondo Hagenbach-Bischoff, invece, i collegamenti di lista sono consentiti, così come in altri due Cantoni con altre varianti di sistemi di rappresentanza proporzionale. I collegamenti di sub-lista esistono solo in pochi cantoni. Quando sono possibili combinazioni di liste o sub-liste, esse vengono trattate nei Cantoni allo stesso modo che nella Confederazione, sia per quanto riguarda il calcolo della distribuzione dei primi mandati e dei restanti mandati, sia per quanto riguarda la distribuzione dei mandati vinti dal gruppo di liste combinate tra le singole liste.
III. Commento al testo della norma
A. Cpv. 1: Trattamento delle liste collegate nella distribuzione dei mandati
1. "Gruppo di liste collegate"
11 La norma parla di "gruppo di liste collegate". Non nomina esplicitamente né le liste né le sotto-liste collegate, ma si applica a entrambe nella rispettiva fase di distribuzione dei mandati.
2. "nella distribuzione dei mandati"
12 La distribuzione dei mandati tra le liste in senso lato avviene in più fasi, come descritto sopra. L'art. 42 cpv. 1 LDP è rilevante per tutte queste fasi di distribuzione: Da un lato, si applica alla distribuzione dei mandati tra le liste e le combinazioni di liste ai sensi degli artt. 40 e 41 LDP (fase 1). Tuttavia, il paragrafo è ugualmente applicabile alla distribuzione dei mandati tra i gruppi di sotto-liste fusi in composti di sotto-liste ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LDP (fase 2).
3. Meccanismo: "trattato come un'unica lista"
13 I collegamenti di lista hanno lo scopo di dare al maggior numero possibile di voti un'influenza sulla distribuzione dei mandati e quindi di migliorare l'uguaglianza dei valori di successo. Senza collegamenti di lista, ciò è problematico soprattutto per i voti espressi per le liste più piccole, in particolare nelle circoscrizioni con pochi seggi. Il rischio è che le liste in questione non ricevano un mandato, ma non raggiungano il quorum naturale. L'idea delle combinazioni di liste si basa sul fatto che è meglio che almeno una lista leggermente più grande associata alla lista piccola ottenga un mandato piuttosto che i voti per la lista piccola non abbiano alcuna influenza sulla distribuzione dei mandati. Tuttavia, può anche accadere che una piccola lista aiuti una grande lista a vincere un mandato attraverso collegamenti di lista, senza beneficiarne essa stessa.
14 Di conseguenza, i voti di tutte le liste collegate vengono sommati quando i mandati vengono distribuiti nel loro complesso. Lo scopo delle aggregazioni di liste è quindi proprio quello di garantire che le liste interessate siano trattate come un unico gruppo per la distribuzione dei mandati, cosa che questo paragrafo assicura.
B. Cpv. 2: Assegnazione alle singole liste
1. Cpv. 2, frase 1: Ripartizione ai sensi degli artt. 40 e 41 LDP
15 Il riparto alle liste riunite nel gruppo di liste avviene secondo gli stessi meccanismi del riparto iniziale e residuale a tutte le liste, motivo per cui si rimanda ampiamente al commento di questi articoli per la spiegazione degli stessi.
16 La distribuzione iniziale (art. 40 LDP) e quella residuale (art. 41 LDP) hanno l'effetto combinato di far sì che i partiti più grandi ricevano sistematicamente un piccolo vantaggio nella distribuzione dei mandati. Questo vale non solo per la distribuzione dei mandati tra i gruppi di liste, ma anche per la distribuzione tra le singole liste. Le combinazioni di liste, quindi, avvantaggiano i partiti più grandi all'interno del gruppo nella distribuzione dei mandati in senso stretto. D'altro canto, garantiscono che i voti per i partiti più piccoli influenzino almeno la distribuzione iniziale dei mandati.
2. Paragrafo 2, seconda frase: riserva dell'art. 37, cpv. 2 e 2bis
17 Come unica parte dell'intera disposizione, la frase 2 del cpv. 2 è stata successivamente aggiunta all'art. 42 LDP. L'art. 37 cpv. 2 e 2bis, a cui si fa riferimento, tratta la questione di quale lista attribuire i voti supplementari nel caso di collegamenti in sub-lista. I collegamenti in sub-lista sono stati ampiamente discussi e regolamentati nella revisione della LDP del 1994. Il progetto del Consiglio federale prevedeva il divieto di collegamenti in sub-lista. Il Parlamento ha optato per una soluzione che consentiva le connessioni di sottoelenco, ma le limitava agli elenchi con la stessa designazione con altre aggiunte. Nel corso di questa nuova regolamentazione globale, sono stati inseriti anche l'art. 37 cpv. 2 e 2bis, nonché la riserva di questi articoli nella distribuzione dei mandati tra le singole liste.
Desidero ringraziare Joey Jüstrich e Matthias Zinniker, assistenti del Centro per la democrazia di Aarau, per i loro stimolanti commenti, l'assistenza nella ricerca del materiale e la revisione del testo.
I materiali
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Wahl des Nationalrates nach dem Grundsatze der Proportionalität vom 26.11.1918, BBl 1918 V S. 121 ff. (zit. Botschaft NWG).
Botschaft über eine Teiländerung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 1.9.1993, BBl 1993 III S. 445 ff. (zit. Botschaft BPR-Revision 1993).
Bibliografia
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Glaser Andreas/Frei Florian, Rechtswidrige Unterlistenverbindungen zwischen verschiedenen Parteien, ZBl 121 (2020), S. 308-314.
Haller Walter/Kölz Alfred/Gächter Thomas, Allgemeines Staatsrecht, 6. Aufl., Zürich 2020.
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2023.
Kley Andreas, Demokratisches Instrumentarium, in: Biaggini Giovanni/Gächter Thomas/Kiener Regina (Hrsg.), Staatsrecht, 3. Aufl., Zürich 2021, S. 360–388.
Kölz Alfred, Probleme des kantonalen Wahlrechts - Darstellung und kritische Betrachtung der Gesetzgebung und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, ZBl 88 (1987), S. 1–48.
Lehner Irina, Kommentierung zu Art. 40 und 41 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr40, besucht am 15.6.2023.
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Wyler Stefan, Kommentierung zu Art. 31 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr31, besucht am 20.6.2023.