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LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
- I. Informazioni generali sugli articoli 142-149 del CPC
- II. Decorrenza dei termini (art. 142 cpv. 1 CPC)
- III. Notifica tramite posta ordinaria (art. 142 cpv. 1bis CPC)
- IV. Calcolo dei termini (art. 142 cpv. 2 CPC)
- V. Scadenza dei termini (art. 142 cpv. 3 CPC)
- Bibliografia
- I materiali
I. Informazioni generali sugli articoli 142-149 del CPC
A. Termini nel CPC
1 I termini sono i periodi di tempo entro i quali le parti e gli altri soggetti coinvolti nel procedimento devono compiere un atto processuale, esercitare un diritto o rilasciare una dichiarazione di volontà. Essi servono quindi a garantire lo svolgimento ordinato e la rapida conclusione del processo civile. Oltre ai termini procedurali civili, esistono anche una serie di termini ai quali non si applica il diritto dei termini del CPC. Ad esempio, il calcolo dei termini di ricorso e di decadenza nel diritto civile federale è regolato dal CC o dal CO, mentre nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale si applica il diritto dei termini di cui agli articoli 44-50 LTF (per maggiori dettagli cfr. cap. I.C.2 e 3).
2 Il CPC distingue tra termini legali e termini giudiziari. Un termine legale non è in linea di principio prorogabile e la sua durata è stabilita dalla legge. Ciò in contrasto con i termini giudiziari, la cui durata è fissata dal tribunale nel singolo caso e che possono essere prorogati per motivi sufficienti.
3 Si distingue inoltre tra termini perentori e dilatori. Questa distinzione si riferisce alle conseguenze del mancato rispetto dei termini. Nel caso dei termini perentori, detti anche termini di prescrizione, la scadenza del termine non utilizzato comporta la decadenza, ovvero un'azione processuale non tempestiva è inefficace. Un esempio calzante è rappresentato dai termini di ricorso. I termini dilatori, invece, non comportano una perdita di diritti, ma comportano un altro svantaggio giuridico. Ad esempio, una prima mancata osservanza del termine per il pagamento dell'anticipo sulle spese o della cauzione per il risarcimento delle parti non comporta immediatamente la non admissibilità dell'azione o della domanda, ma solo la fissazione di un termine supplementare. A differenza del diritto processuale civile, il diritto processuale pubblico utilizza i termini «termine perentorio» e «termine dilatorio» come sinonimi di termine legale o giudiziario.
4 Il concetto di termine in senso lato comprende, da un lato, il termine in senso stretto, ossia il termine fissato per una determinata durata (in giorni, settimane, mesi o anni), dall'altro lato, però, anche il termine fissato per un determinato giorno di calendario (detto anche termine di scadenza). Gli articoli 142 cpv. 1 e 2 CPC non sono naturalmente applicabili ai termini fissati, ma occorre comunque tenere conto dell'articolo 142 cpv. 3 CPC e dell'articolo 143 CPC anche in questo contesto.
B. Ambito di applicazione
5 Gli articoli 142-149 CPC sono applicabili in linea di principio a tutti i termini procedurali nell'ambito di applicazione del CPC (art. 1 segg. CPC). Dal 1° gennaio 2025 rientra in tale ambito anche il termine di cui all'art. 53 cpv. 3 CPC per l'esercizio del diritto di replica, che deriva dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
6 In base al rinvio di cui all'art. 31 LEF, anche per il calcolo, il rispetto e la decorrenza dei termini della LEF si applicano le disposizioni del CPC, salvo diversa disposizione della LEF. Particolarità – in particolare anche per le questioni giudiziarie della LEF – derivano da questa riserva in relazione alla proroga (art. 33 cpv. 2 LEF, solo per le parti del procedimento residenti all'estero o in caso di pubblicazione ufficiale), il ripristino (art. 33 cpv. 4 LEF, solo in assenza di colpa) nonché la sospensione dei termini e la presa in considerazione delle sospensioni dei procedimenti esecutivi (art. 56 segg. LEF e art. 63 LEF).
7 Anche per quanto riguarda i termini di ricorso della LEF, in base all'art. 31 LEF occorre tenere conto delle disposizioni del CPC relative al loro calcolo, alla loro decorrenza e al loro rispetto, fatte salve le deroghe appena illustrate che derivano dalla LEF. Con la revisione del 1° gennaio 2025 dell'art. 145 cpv. 4 CPC e l'art. 56 cpv. 2 LEF, il coordinamento della sospensione dei termini tra la LEF e la CPC viene migliorato, in quanto entrambe le disposizioni stabiliscono concordemente che per tutte le azioni ai sensi della LEF che devono essere presentate dinanzi a un tribunale si applicano le disposizioni della CPC relative alla sospensione dei termini. In sintesi, ora si applicano esclusivamente le disposizioni del CPC per tutti i procedimenti dinanzi a un tribunale e le disposizioni della LEF per tutti i procedimenti dinanzi a un'autorità amministrativa o di vigilanza. Per ulteriori dettagli si rimanda al commento all'art. 145 CPC.
8 Nei rapporti internazionali, il diritto applicabile alle questioni procedurali è in linea di principio determinato dal foro competente (lex fori processualis). Di conseguenza, le disposizioni del CPC relative ai termini si applicano anche ai procedimenti con riferimento all'estero. Lo stesso vale per il ricorso contro la dichiarazione di esecutività (cosiddetto exequatur) ai sensi della Convenzione del 30 ottobre 2007 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12), in cui si applica il diritto in materia di termini dello Stato di esecuzione. Anche nell'ambito della Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (HKÜ; SR 0.211.230.02), in Svizzera si ricorre alla disciplina dei termini del CPC, poiché la stessa HKÜ non contiene disposizioni specifiche sulle modalità di decorrenza dei termini.
9 Oltre alle disposizioni del CPC, occorre osservare la Convenzione europea del 16 maggio 1972 sul calcolo dei termini (EuFrÜb; RS 0.221.122.3) sia nei casi internazionali che in quelli interni (in virtù della sua natura di norma di diritto internazionale direttamente applicabile, cosiddetta norma «self-executing»). Rispetto all'art. 142 CPC, la convenzione contiene solo integrazioni e nessuna divergenza sostanziale.
C. Delimitazioni
1. Termini impropri (termini di ordine)
10 I termini previsti dal CPC possono essere distinti, a seconda del loro scopo e dei destinatari, in termini propri e termini impropri. I termini propri sono rivolti alle parti (o anche a terzi) e sono fissati affinché queste compiano un determinato atto processuale, esercitino un diritto o rendano una dichiarazione di volontà (cfr. sopra cap. I.A). I termini impropri (detti anche termini ordinari) sono rivolti ai tribunali e ad altri organi giudiziari, ai quali la legge prescrive determinati periodi di tempo per l'esecuzione di atti ufficiali. Un esempio di tale termine improprio è l'art. 203 cpv. 1 CPC. Questa disposizione stabilisce che l'udienza di conciliazione deve aver luogo entro due mesi dalla presentazione della domanda di conciliazione. In mancanza di natura processuale, anche il termine di ritiro di sette giorni ai sensi dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC dopo un tentativo di notifica infruttuoso è considerato un termine regolamentare.
11 Il diritto dei termini del CPC non si applica ai termini impropri. L'unica eccezione è probabilmente la disposizione dell'art. 142 CPC sul calcolo dei termini. I termini regolamentari non possono quindi essere prorogati, né sono sospesi in determinati periodi.
2. Termini della giurisdizione federale
12 Nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale non si applica la disciplina dei termini di cui agli articoli 142-149 CPC, ma la disciplina dei termini di cui agli articoli 44-50 LTF. Ciò vale in particolare per i termini per i ricorsi al Tribunale federale.
13 Il diritto dei termini del CPC è stato ampiamente armonizzato con la precedente amministrazione della giustizia federale. L'art. 142 cpv. 1 CPC corrisponde all'art. 44 cpv. 1 LTF e l'art. 142 cpv. 3 CPC corrisponde quasi letteralmente all'art. 45 cpv. 1 LTF. Lo stesso vale anche per l'art. 143 cpv. 1 CPC, che corrisponde all'art. 48 cpv. 1 LTF. È quindi possibile consultare i relativi commenti alla legge sul Tribunale federale.
3. Termini di diritto sostanziale
14 Il calcolo di un termine si basa in linea di principio sul diritto che lo stabilisce. Il calcolo dei termini di ricorso e di decadenza del diritto civile federale non si basa quindi sulle disposizioni del CPC, ma sul CC o sul CO (a meno che il CPC non sia applicabile (per riferimento) ad analogo, ad esempio nella protezione dei minori e degli adulti ai sensi dell'art. 450f CC). Tali termini di diritto sostanziale sono, ad esempio, il termine di un mese per impugnare le decisioni dell'associazione contrarie alla legge o allo statuto (art. 75 CC), il termine di separazione di due anni (art. 292 cpv. 1 lett. a CPC in combinato disposto con l'art. 114 CC), il termine di prescrizione relativo e assoluto dell'azione di nullità in materia successoria (art. 521 cpv. 1 CC), il periodo di prova ai sensi dell'art. 335b CO e il termine di due mesi per impugnare le decisioni dell'assemblea generale della società anonima (art. 706a cpv. 1 CO). Salvo eccezioni previste dalla legge, tali termini non sono prorogabili né ripristinabili, né sono sospesi durante le vacanze giudiziarie.
15 Per il resto, vi sono solo lievi differenze per quanto riguarda l'inizio, il calcolo e il rispetto dei termini (ad esempio, rilevanza dei giorni festivi nel luogo di domicilio o nella sede della parte attrice). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, i termini dovrebbero essere calcolati secondo lo stesso metodo, indipendentemente dal fatto che derivino dal diritto sostanziale o dal diritto processuale. Per il rispetto dei termini di ricorso di diritto sostanziale è determinante la pendenza del procedimento ai sensi del CPC.
II. Decorrenza dei termini (art. 142 cpv. 1 CPC)
16 I termini di diritto processuale civile decorrono dal giorno successivo alla notifica o al verificarsi di un evento.
A. Comunicazioni che fanno scattare i termini
17 Con una «comunicazione» ai sensi dell'art. 142 cpv. 1 CPC, il tribunale o la persona incaricata della conduzione del procedimento fissa alle parti o ai partecipanti al procedimento un termine che scatta immediatamente. Le comunicazioni che fanno scattare i termini costituiscono decisioni procedurali. Queste devono essere debitamente portate a conoscenza delle parti o dei loro rappresentanti, altrimenti il termine non decorre. In caso di rappresentanza efficace, è determinante la presa di conoscenza da parte del rappresentante e non quella da parte del rappresentato.
18 Ai fini della debita conoscenza, la decisione deve essere correttamente notificata e, in caso di notifica scritta, deve essere validamente consegnata alle parti secondo le modalità previste dagli articoli 138 e seguenti del CPC. Le comunicazioni scritte devono essere ricevute, ma non accettate. È quindi determinante il momento in cui giungono nella sfera di controllo del destinatario; non è necessario che siano effettivamente ricevute o prese in conoscenza. In caso di notifiche multiple, la prima comunicazione conforme alla legge è considerata determinante ai fini del termine.
19 Il contenuto che deve avere una decisione (scritta) che disciplina il procedimento o le formalità che devono essere rispettate affinché una decisione (scritta) che disciplina il procedimento sia notificata correttamente non possono essere dedotte in modo vincolante dall'art. 238 CPC. Il Tribunale federale ha finora lasciato aperta la questione se le disposizioni dell'art. 238 CPC siano applicabili anche alle decisioni procedurali. Una decisione può tuttavia essere notificata anche verbalmente (in occasione di un'udienza).
20 Esempi di comunicazioni che fanno scattare il termine: fissazione del termine per il versamento di anticipi e garanzie (art. 101 cpv. 1 CPC); fissazione di un termine per la risposta alla domanda o alla domanda riconvenzionale e per un eventuale secondo scambio di memorie (art. 222 cpv. 1 CPC, art. 224 cpv. 3 CPC, art. 225 CPC); Fissazione di un termine supplementare (art. 101 cpv. 3 CPC, art. 131 CPC, art. 132 CPC, art. 223 cpv. 1 CPC).
B. Verificarsi di un evento
21 Di norma, è la parte interessata a prendere per prima conoscenza di un evento che fa scattare il termine, prima di sottoporre il fatto al tribunale. Spesso solo la parte stessa conosce il momento in cui si è verificato l'evento che fa scattare il termine e deve quindi provarne la data e il rispetto del termine nella procedura corrispondente.
22 Esempi di eventi che fanno scattare il termine: la conoscenza di un motivo di ricusazione fa scattare il termine per la presentazione di una richiesta di ricusazione (art. 49 cpv. 1 CPC); il ritiro di un atto per mancanza di competenza o la notifica di una decisione di non luogo a procedere fa scattare il termine per il nuovo deposito di un atto (art. 63 CPC); il verificarsi della fictio notificandi fa scattare il termine per il ricorso contro la decisione in questione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC); La cessazione del motivo di mora fa decorrere il termine per la presentazione di una richiesta di ripristino (art. 148 cpv. 2 CPC); La scoperta di un motivo di revisione fa decorrere il termine per la presentazione di una richiesta di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC); la pubblicazione del piano di collazione fa scattare il termine per la presentazione di un'azione di collazione (art. 250 cpv. 2 LEF). Inoltre, per far scattare un termine giudiziario si può anche fare riferimento al verificarsi (certo) di un evento futuro (ad es. fissazione di un termine per presentare osservazioni su un documento ancora da redigere).
C. Altri fatti che determinano il decorso dei termini
23 La dottrina e la giurisprudenza sono in parte in disaccordo sul fatto che un determinato fatto che determina il decorso dei termini debba essere qualificato come comunicazione o come verificarsi di un evento. Tuttavia, data la regolamentazione uniforme dell'inizio dei termini sia per le comunicazioni che determinano il decorso dei termini sia per gli eventi che determinano il decorso dei termini, la controversia dogmatica non ha alcun effetto pratico.
D. Primo giorno del termine
24 Il giorno in cui avviene la comunicazione che fa scattare il termine o si verifica un determinato evento che fa scattare il termine non viene preso in considerazione nel calcolo del termine. Ai sensi dell'art. 142 cpv. 1 CPC, il termine decorre solo dal giorno successivo. Ai fini dell'inizio del termine è irrilevante che tale giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto nel luogo del tribunale. Occorre tuttavia tenere conto della sospensione dei termini ai sensi dell'art. 145 CPC.
25 Nel caso dell'EuFrÜb, tuttavia, il giorno in cui decorre il termine (il cosiddetto «dies a quo») coincide con il giorno della comunicazione o dell'evento che fa decorrere il termine. Poiché il termine decorre dalla mezzanotte (ore 24.00) del dies a quo, il giorno in cui decorre il termine (dies a quo) non viene conteggiato («dies a quo non computatur»). Ciò corrisponde a un principio fondamentale del diritto romano in materia di termini, secondo cui il calcolo dei termini avviene in base ai giorni di calendario, ovvero ai periodi compresi tra mezzanotte e mezzanotte (cosiddetta computazione civile). Di conseguenza, vengono conteggiati solo i giorni interi (ovvero 24 ore). Di conseguenza, la disposizione dell'art. 142 cpv. 1 CPC e l'art. 3 cpv. 1 EuFrÜb non sono in contraddizione tra loro.
III. Notifica tramite posta ordinaria (art. 142 cpv. 1bis CPC)
26 Al fine di risolvere il problema della notifica di una comunicazione che fa decorrere un termine in un sabato tramite «Posta A Plus» – e quindi con inizio del termine la domenica – il legislatore ha introdotto una nuova norma di notifica con l'art. 142 cpv. 1bis CPC (in vigore dal 1° gennaio 2025). In base a tale disposizione, la notifica di comunicazioni che determinano il decorso dei termini effettuata durante il fine settimana o in un giorno festivo si considera avvenuta solo il giorno lavorativo successivo. Il termine decorre quindi dal giorno successivo, ossia dal primo giorno dopo tale giorno lavorativo. Non è tuttavia chiaro in che misura questa norma di notifica sia rilevante per il calcolo dei termini secondo il CPC nell'ambito del normale svolgimento dell'attività dei tribunali e delle altre autorità. Infatti, secondo l'art. 138 cpv. 1 CPC, la notifica di decisioni (che regolano il procedimento) – come nel caso delle comunicazioni che determinano il decorso dei termini – è ammessa solo tramite invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, cosa che non avviene con il metodo di spedizione «Posta A Plus».
IV. Calcolo dei termini (art. 142 cpv. 2 CPC)
A. Termini mensili
27 Il CPC disciplina espressamente solo il calcolo dei termini mensili. Il numero di mesi deve essere aggiunto al mese di inizio del termine. Il termine scade nell'ultimo mese nel giorno che porta lo stesso numero del giorno in cui è iniziato il termine. Se il giorno corrispondente non esiste, il termine scade l'ultimo giorno del mese.
28 Nella dottrina e nella giurisprudenza cantonale era controverso quale fosse il giorno di inizio del termine mensile, ovvero come interpretare i commi 1 e 2 dell'art. 142 CPC: Secondo l'opinione prevalente, in base al testo e alla sistematica dell'art. 142 cpv. 2 CPC in combinato disposto con l'art. 142 cpv. 1 CPC e con gli art. 2 e 4 n. 2 della Convenzione europea di esecuzione forense, occorre fare riferimento al giorno che corrisponde numericamente al giorno successivo alla comunicazione o all'evento che ha fatto scattare il termine. Alcuni autori e il Tribunale cantonale di Svitto, invece, hanno considerato l'art. 142 cpv. 2 CPC separatamente dall'art. 142 cpv. 1 CPC e hanno ritenuto determinante per la scadenza del termine l'evento o la comunicazione che lo fa scattare. In caso contrario, nel caso di termini mensili, il giorno di inizio del termine verrebbe conteggiato due volte e verrebbe effettivamente concesso un termine di un mese più un giorno, il che, tra l'altro, non sarebbe logico e non corrisponderebbe allo scopo della disposizione dell'art. 142 cpv. 2 CPC. Il termine mensile dovrebbe quindi scadere il giorno che corrisponde, in termini numerici, al giorno della comunicazione o dell'evento che ha dato origine al termine.
29 Nella decisione BGE 150 III 367, il Tribunale federale ha chiarito per la prima volta la questione del calcolo di un termine determinato in mesi ai sensi dell'art. 142 cpv. 2 CPC, dopo che la giurisprudenza del Tribunale federale era stata a lungo incoerente al riguardo. Il Tribunale federale si è quindi allineato all'opinione minoritaria. Di conseguenza, l'art. 142 cpv. 2 CPC deve essere interpretato nel senso che il «giorno in cui il termine ha avuto inizio» non è regolato dall'art. 142 cpv. 1 CPC, ma fa riferimento al giorno dell'evento che fa scattare il termine. Per il calcolo di un termine in mesi, il giorno dell'evento o il giorno della comunicazione che fa scattare il termine costituisce quindi il punto di riferimento rilevante per l'inizio del termine.
30 Esempio: se la notifica che fa scattare il termine avviene il 15 gennaio, un termine di tre mesi decorre dallo stesso giorno e scade il 15 aprile, a meno che non si tratti di un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto (art. 142 cpv. 3 CPC) e non si debba tenere conto di una sospensione del termine (art. 145 CPC). Se la comunicazione che fa decorrere il termine o l'evento che fa decorrere il termine ha luogo il 31 agosto, il termine di tre mesi scade il 30 novembre, a meno che non si tratti di un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto e non si debba tenere conto di una sospensione del termine.
31 Infine, va sottolineato che un termine di un mese non è equiparabile né confondibile con un termine di 30 giorni (cfr. cap. IV.B).
B. Termini giornalieri
32 I termini giornalieri sono fissati più frequentemente dei termini mensili. Sia il CPC che la Convenzione europea sulla competenza giurisdizionale non contengono disposizioni esplicite su come calcolare i termini determinati in giorni. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, occorre fare riferimento all'inizio del termine definito nell'art. 142 cpv. 1 CPC e quindi contare i singoli giorni. Viene conteggiato ogni giorno, compresi i sabati, le domeniche e i giorni festivi riconosciuti. Occorre invece tenere conto anche della sospensione dei termini durante il loro decorso (art. 145 CPC).
33 Esempio: un divieto giudiziario è stato notificato il 2 aprile e affisso sull'immobile. Il termine di 30 giorni per presentare ricorso al tribunale decorre quindi dal 3 aprile e scade il 2 maggio (giorno 30), a meno che non si tratti di un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto (art. 142 cpv. 3 CPC) e non si debba tenere conto di una sospensione dei termini (art. 145 CPC).
C. Termini orari, settimanali e annuali
34 I termini orari sono rari nei procedimenti civili, a differenza di quelli penali. In caso contrario, occorre aggiungere il numero esatto di ore all'inizio del termine, che decorre in linea di principio alle ore 24.00 del dies a quo.
35 Esempio: un termine di 12 ore fissato dal tribunale decorre dalle ore 24.00 del giorno della notifica della relativa decisione processuale e scade alle ore 12.00 del giorno successivo, a meno che non si tratti di un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto (art. 142 cpv. 3 CPC) e non si debba tenere conto di una sospensione dei termini (art. 145 CPC).
36 Anche il calcolo dei termini settimanali non è espressamente disciplinato dal CPC. Il tribunale può comunque fissare un termine settimanale. Analogamente al termine mensile, esso scade il giorno dell'ultima settimana che porta lo stesso nome del giorno della comunicazione o dell'evento che ha fatto scattare il termine.
37 Esempio: se la notifica legalmente valida di un termine di due settimane fissato dal tribunale è stata effettuata un lunedì, il termine decorre lo stesso giorno e scade due settimane dopo, sempre di lunedì, a meno che non si tratti di un giorno festivo riconosciuto (art. 142 cpv. 3 CPC) e non si debba tenere conto di alcuna sospensione dei termini (art. 145 CPC).
38 I termini annuali sono rari nel CPC (ad es. art. 329 cpv. 2 CPC) e probabilmente per questo motivo non sono stati disciplinati da norme di legge per quanto riguarda il loro calcolo. Nel caso di un termine annuale, il numero esatto di anni viene aggiunto al dies a quo (analogamente all'art. 142 cpv. 2 CPC per il calcolo dei termini mensili). Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, l'ultimo giorno di un termine annuale ha lo stesso numero del giorno della comunicazione o dell'evento che ha fatto scattare il termine.
39 Esempio: il termine di revisione decennale ai sensi dell'art. 329 cpv. 2 CPC decorre dal giorno in cui una decisione sostanziale diventa esecutiva. Se la decisione è diventata esecutiva il 10 aprile 2022, il termine scade il 10 aprile 2032, a meno che non si tratti di un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto (art. 142 cpv. 3 CPC) e non si debba tenere conto di una sospensione del termine (art. 145 CPC).
V. Scadenza dei termini (art. 142 cpv. 3 CPC)
40 I termini procedurali scadono all'ultimo giorno a mezzanotte (ore 24.00), salvo diversa disposizione e salvo sospensione dei termini (art. 145 CPC). I termini giudiziari possono anche essere fissati in un determinato momento della giornata (ad esempio a una determinata ora di un determinato giorno o all'inizio di una determinata udienza). Ciò può essere utile in particolare nei procedimenti di misure superprovvisorie (art. 265 CPC).
41 L'art. 142 cpv. 3 CPC prevede una proroga legale: se l'ultimo giorno di un termine legale o giudiziario cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale nel luogo del tribunale, esso scade il giorno lavorativo successivo. Ciò vale anche se la scadenza di un termine giudiziario è stata espressamente (ed erroneamente) fissata in una data specifica che cade in un fine settimana o in un giorno festivo. I sabati, le domeniche o i giorni festivi riconosciuti hanno tuttavia effetto solo sulla scadenza di un termine; se il termine è in corso, essi devono essere conteggiati e non devono essere considerati ai fini della proroga del termine. Lo stesso principio è contenuto anche nell'art. 5 EuFrÜb, sebbene l'EuFrÜb stesso non stabilisca giorni festivi.
42 I giorni festivi devono essere riconosciuti dallo Stato nel luogo del tribunale affinché possano prolungare la scadenza di un termine. L'unico giorno festivo riconosciuto dal diritto federale è il 1° agosto. I giorni festivi cantonali richiedono una base giuridica cantonale esplicita sotto forma di una norma generale astratta di diritto pubblico. Tuttavia, l'art. 142 cpv. 3 CPC non include solo i giorni festivi legali, ma anche i giorni che sono trattati come giorni festivi legali dal diritto cantonale. Una base giuridica puramente comunale non è sufficiente. Le festività locali (a livello comunale o distrettuale) possono influire sulla scadenza dei termini (anche nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale) solo se sono espressamente riconosciute dal diritto cantonale o se il loro riconoscimento dal diritto comunale si basa su una norma cantonale esplicita di autorizzazione (ad esempio nelle rispettive leggi cantonali sui giorni festivi o sull'organizzazione dei tribunali). Per i pomeriggi del Sechseläuten e del Knabenschiessen nella città di Zurigo e per il Güdismontag nella città di Lucerna non esiste ancora un tale riconoscimento o autorizzazione cantonale, motivo per cui queste festività locali non prorogano un termine in corso.
43 L'elenco «Giorni festivi legali e giorni trattati come giorni festivi legali in Svizzera» (stato: 1° gennaio 2011) redatto dall'Ufficio federale di giustizia sulla base dell'art. 11 EuFrÜb fornisce una panoramica dei giorni festivi rilevanti nei Cantoni. Secondo l'opinione maggioritaria, tuttavia, l'elenco ha solo effetto dichiarativo. Per precauzione, si consiglia quindi di verificare con l'autorità competente, soprattutto perché in alcuni Cantoni esistono anche differenze interne (ad esempio nel Cantone di Soletta per la festa di San Giuseppe (19 marzo) e le feste patronali o nel Cantone di Friburgo per il Corpus Domini, l'Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1° novembre) e l'Immacolata Concezione (8 dicembre).
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I materiali
Protokoll der Sondersession des Nationalrats vom 10.5.2022 (Zweitrat), Amtliches Bulletin 2022 S. 669 ff., abrufbar unter https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=56920, besucht am 14.9.2025.