-
- Art. 3 Cost.
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 13 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 26 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 31 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 45 Cost.
- Art. 51 Cost.
- Art. 52 Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 69 Cost.
- Art. 74 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 81 Cost.
- Art. 96 cpv. 1 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123a Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 130 Cost.
- Art. 164 Cost.
- Art. 166 Cost.
- Art. 170 Cost.
- Art. 176 Cost
- Art. 178 Cost.
- Art. 189 Cost.
- Art. 191 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 97 CO
- Art. 98 CO
- Art. 99 CO
- Art. 100 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 633 CO
- Art. 701 CO
- Art. 713 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b LDP
- Art. 59c LDP
- Art. 60 LDP
- Art. 60a LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 64 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Art. 1 AIMP
- Art. 1a AIMP
- Art. 3 par. 1 e 2 AIMP
- Art. 8 AIMP
- Art. 8a AIMP
- Art. 11b AIMP
- Art. 16 AIMP
- Art. 17 AIMP
- Art. 17a AIMP
- Art. 32 AIMP
- Art. 35 AIMP
- Art. 47 AIMP
- Art. 54 AIMP
- Art. 55a AIMP
- Art. 67 AIMP
- Art. 67a AIMP
- Art. 74 AIMP
- Art. 74a AIMP
- Art. 80 AIMP
- Art. 80a AIMP
- Art. 80b AIMP
- Art. 80h AIMP
- Art. 63 AIMP
- Art. 80c AIMP
- Art. 80d AIMP
- Art. 80k AIMP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 4 LPD
- Art. 5 lett. d LPD
- Art. 5 lett. c LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 3-5 LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 18 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 52 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 55 LPD
- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 16 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 18 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 27 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 28 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 cpv. 1 LRD
- Art. 2 cpv. 2 LRD
- Art. 2 cpv. 3 LRD
- Art. 2a cpv. 1-2 and 4-5 LRD
- Art. 3 LRD
- Art. 7 LRD
- Art. 7a LRD
- Art. 8 LRD
- Art. 8a LRD
- Art. 14 LRD
- Art. 11 LRD
- Art. 15 LRD
- Art. 20 LRD
- Art. 23 LRD
- Art. 24 LRD
- Art. 24a LRD
- Art. 25 LRD
- Art. 26 LRD
- Art. 26a LRD
- Art. 27 LRD
- Art. 28 LRD
- Art. 29 LRD
- Art. 29a LRD
- Art. 29b LRD
- Art. 30 LRD
- Art. 31 LRD
- Art. 31a LRD
- Art. 32 LRD
- Art. 33 LRD
- Art. 34 LRD
- Art. 38 LRD
COSTITUZIONE FEDERALE
LEGGE FEDERALE SULL’IMPOSTA FEDERALE DIRETTA
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
LEGGE SUGLI AGENTI TERAPEUTICI
LEGGE FEDERALE SULL’ARMONIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE DEI CANTONI E DEI COMUNI
- I. Scopo e finalità dell’art. 28 CP
- II. Punibilità esclusiva dell'autore (cpv. 1)
- III. Responsabilità sussidiaria a due livelli (cpv. 2)
- IV. Pubblicazione senza il consenso dell'autore (cpv. 3)
- V. Impunità della cronaca veritiera (cpv. 4)
- Bibliografia
- I materiali
I. Scopo e finalità dell’art. 28 CP
1 La disposizione speciale di diritto penale dei media contenuta nell’art. 28 CP tiene conto dell’elevata importanza dei diritti fondamentali alla comunicazione garantiti dalla Costituzione, in particolare della libertà di opinione e di stampa.
2 In base alla libertà di opinione sancita dall’art. 16 cpv. 1 e 2 Cost., ogni persona ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, nonché di esprimerla e diffonderla senza ostacoli. Tra gli aspetti centrali della libertà di espressione rientra anche la libertà dei media.
3 La libertà dei media ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 Cost. garantisce il libero flusso di informazioni e serve a tutelare il libero scambio di opinioni. Oltre all’attività di ricerca, essa comprende anche la messa a disposizione e la diffusione di informazioni e opinioni a un numero indefinito di destinatari. La libertà di creazione mediatica ad essa connessa è, in quanto «risorsa sociale fondamentale», un presupposto strutturale di uno Stato di diritto democratico.
4 In quanto vettori di informazione, i media svolgono la funzione di anello di congiunzione tra lo Stato e il pubblico. Nel loro ruolo di sentinella, devono poter denunciare senza ostacoli gli abusi nello Stato e nella società e contribuire al controllo delle attività delle autorità. Inoltre, la libertà di espressione e la conseguente pluralità delle pubblicazioni devono garantire il dibattito pubblico.
5 Da questa situazione di partenza costituzionale deriva la consapevolezza che i media, in quanto veicoli di critica e controllo pubblico, necessitano di un quadro giuridico specifico. La responsabilità a cascata di cui all’art. 28 CP e la conseguente concentrazione della responsabilità su una persona primariamente responsabile riducono in modo mirato il rischio di responsabilità penale per coloro che collaborano alla produzione e alla diffusione di prodotti mediatici. Questa modifica o limitazione delle norme relative all’autore e al complice impedisce una «catena» di responsabilità penale attraverso tutte le fasi della produzione e diffusione mediatica e crea un equilibrio tra la libertà dei media e l’esigenza di sanzioni penali.
6 Poiché nei reati mediatici spesso non è possibile stabilire in modo affidabile se e in che misura una persona abbia collaborato alla pubblicazione punibile, per evitare procedimenti farraginosi e complicati volti ad accertare le responsabilità è inoltre opportuno, anche dal punto di vista del diritto processuale penale, che l’azione penale si concentri principalmente su una sola persona.
7 Senza la responsabilità a cascata obbligatoria ed esaustiva, sussisterebbe il rischio che la partecipazione alla diffusione di idee nuove e potenzialmente controverse venisse limitata o addirittura soppressa. Ciò priverebbe i media della loro ragion d’essere come istituzione della sfera pubblica democratica e della loro funzione di guardiani della società. L'art. 28 CP serve quindi a evitare effetti deterrenti repressivi e a tutelare la libertà di opinione e dei media.
8 Il senso e lo scopo esposti sollevano la questione se la disposizione speciale sviluppata per i media tradizionali sia o debba essere trasferibile anche ai social media. Data la generale accessibilità delle possibilità di pubblicazione su Internet e il mutato assetto mediatico, un trattamento privilegiato nell’ambito dell’art. 28 CP, secondo il diritto vigente, appare discutibile e richiede ulteriori approfondimenti.
II. Punibilità esclusiva dell'autore (cpv. 1)
A. Nozione di mezzo di comunicazione
9 L'art. 28 CP presuppone la commissione di un atto punibile «mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione». L'applicabilità è quindi legata all'utilizzo di un mezzo di comunicazione.
1. Interpretazione del concetto nel contesto delle strutture mediatiche tradizionali
10 Il concetto di «stampa», determinante al momento della creazione della norma, comprendeva tutti i prodotti che potevano essere riprodotti in numero illimitato mediante un procedimento meccanico, come ad esempio opuscoli o manifesti.
11 Il legislatore ha basato la revisione del diritto penale dei media del 1996 su un’«ottica mediatica globale», adottando un’interpretazione ampia e flessibile del concetto di media per poter tenere conto dei rapidi sviluppi tecnologici. Ha previsto un’estensione del campo di applicazione a tutti i mezzi utilizzabili per la comunicazione e quindi «a tutti i media». Ha tuttavia rinunciato a una definizione normativa del termine. Ne deriva una concezione aperta e dinamica del concetto, la cui concretizzazione è lasciata alla dottrina e alla giurisprudenza.
12 La maggior parte della dottrina attuale e la giurisprudenza partono da un concetto funzionale di media, che non si limita ai mass media, ma comprende tutti i mezzi fisici ed elettronici utilizzabili per la comunicazione. Oltre ai classici veicoli di comunicazione, quali giornali, riviste o radio, secondo il Tribunale federale sono considerati mezzi di comunicazione anche i mezzi di comunicazione elettronici, come ad esempio video, teletext o videotex. Non è richiesta una periodicità, per cui rientrano anche prodotti mediatici una tantum o irregolari, in particolare pubblicazioni in libri o film cinematografici. Allo stesso modo, è irrilevante se la riproduzione avvenga all’interno di un’azienda organizzata o al di fuori di essa.
2. Interpretazione del concetto nel contesto dei social media
13 L’avvento dei social media solleva la questione se anche questi rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 28 CP. La stragrande maggioranza della dottrina, basandosi su un’ampia interpretazione del termine, parte dal presupposto che i social media rientrino nella nozione di mezzo di comunicazione. Si levano tuttavia anche voci critiche che chiedono una limitazione alle imprese mediatiche organizzate a livello imprenditoriale o che, in linea di principio, non qualificano i social media come Facebook o Twitter come mezzi di comunicazione ai sensi dell’art. 28 CP.
14 I social media sono un termine generico che indica una moltitudine di infrastrutture e tecnologie digitali interconnesse che consentono la creazione, la modifica e la pubblicazione di contenuti online, facilitano l’accesso alle informazioni e la loro diffusione e favoriscono la partecipazione attiva e la cura delle relazioni tra le persone. I social media si presentano in diverse forme. Oltre ai social network, ai microblog, ai newsgroup, ai servizi di messaggistica istantanea e ai siti di media audiovisivi, sono possibili anche forme miste.
15 Questa interpretazione del termine chiarisce che la classificazione dei social media come categoria superiore non consente ancora di dedurre immediatamente se, in un caso concreto, sia presente un prodotto mediatico rilevante ai sensi del diritto penale dei media in un mezzo di comunicazione contemplato dall’art. 28 CP. Il Tribunale federale sottolinea che l’ampia nozione di mezzo di comunicazione non comporta che i social media debbano essere qualificati automaticamente come mezzo di comunicazione. Esso relativizza il requisito autonomo del mezzo di comunicazione, subordinando l’applicabilità dell’art. 28 CP, nel caso concreto, al fatto che «il prodotto mediatico sia reso accessibile al pubblico». La delimitazione dell’ambito di applicazione si sposta così dal mero concetto di mezzo di comunicazione al requisito dell’effettiva messa a disposizione del pubblico.
16 Per evitare questo spostamento, la qualificazione come mezzo di comunicazione deve essere subordinata al fatto che, tramite un determinato strumento, contenuti concettuali o figurativi possano essere resi accessibili a una cerchia più ampia di persone non collegate tra loro personalmente e siano quindi idonei alla diffusione pubblica. Il requisito della pubblicazione, invece, comprende l’uso concreto del mezzo di comunicazione e deve essere valutato come presupposto separato.
B. Pubblicazione
1. Necessità della pubblicità
17 Il reato deve essere commesso mediante pubblicazione. Si ha pubblicazione quando un contenuto viene immesso in circolazione e quindi sottratto alla sfera di controllo o di influenza dell’autore, il quale non può più controllarne l’accesso da parte dei destinatari.
18 Il contenuto deve quindi essere accessibile al pubblico, in modo da poter essere percepito da un numero indefinito di persone o da una cerchia più ampia di persone non legate da rapporti personali. Non si considera quindi pubblicato un contenuto che rimane in ambito privato, dove per privato si intende la cerchia di familiari e amici o un rapporto di fiducia particolare. Ciò comprende in particolare la comunicazione tra singoli individui tramite e-mail o SMS. Con questo requisito della messa a disposizione del pubblico, l’ambito di applicazione viene distinto dalla comunicazione diretta, che non rientra nell’art. 28 CP.
19 Si considera pubblicazione anche il caso in cui il contenuto sia reso accessibile a una cerchia ristretta di destinatari, purché all’interno di tale cerchia possa essere preso a conoscenza da qualsiasi persona interessata. Ciò si verifica, ad esempio, quando in un comune viene distribuito un opuscolo in duecento copie.
20 Una effettiva presa di conoscenza del contenuto non è presupposta. La limitazione temporale dell’accessibilità non annulla la pubblicazione. Anche se i contenuti vengono successivamente ritirati o rimossi, essi si considerano pubblicati.
21 Per i prodotti della stampa, l’inizio della distribuzione, ad esempio mediante consegna alla posta, è determinante ai fini della pubblicazione. Per i media elettronici, il requisito della pubblicità è soddisfatto, oltre che per i siti web, anche per le comunicazioni nei newsgroup, tramite app o mediante diffusione tramite mailing list, purché queste siano rivolte a un vasto pubblico.
22 Per quanto riguarda le piattaforme dei social media, si presume in linea di principio che esse siano rivolte al pubblico. Si ha un’eccezione quando l’autore, tramite impostazioni individuali, rende consapevolmente accessibile un contributo solo a una cerchia ristretta di persone. I messaggi diffusi in circoli di comunicazione chiusi e legati da rapporti personali non rientrano quindi nel campo di applicazione dell’art. 28 CP. Un contributo può quindi essere considerato una pubblicazione su un mezzo di comunicazione se si rivolge a una cerchia più ampia di persone non collegate personalmente. Finora sono stati qualificati esplicitamente come pubblicazione su un mezzo di comunicazione i contributi sul social network più grande al mondo «Facebook» e sulla piattaforma di microblogging «Twitter».
2. Limitazione alla collaborazione specifica con i media
23 Una pubblicazione può richiedere non solo la produzione, ma anche la diffusione di un prodotto mediatico. Il numero di persone potenzialmente coinvolte in questo processo può essere elevato, poiché queste non devono necessariamente far parte di un’impresa mediatica.
24 Per limitare l’applicabilità dell’art. 28 CP, è necessaria una collaborazione specifica nel settore dei media alla produzione o alla diffusione del prodotto mediatico. Chi collabora a una pubblicazione all’interno della tipica catena di produzione e diffusione può invocare l’esclusiva punibilità dell’autore. In caso di partecipazione al di fuori di tale catena, viene meno il riferimento specifico ai media e quindi il privilegio di responsabilità. In tal caso, la responsabilità penale per il reato mediatico in questione viene presa in considerazione secondo le regole generali sulla responsabilità dell’autore e della partecipazione, poiché è escluso il ricorso alla responsabilità a cascata ai sensi dell’art. 28 CP.
25 Occorre verificare caso per caso cosa rientri nella collaborazione specifica dei media. A tal proposito si pone la questione centrale, la cui risposta varia a seconda del mezzo di comunicazione, di quando una pubblicazione si consideri conclusa, poiché a partire da quel momento viene meno la possibilità di un’ulteriore collaborazione specifica dei media. Finché il processo di pubblicazione può ancora essere interrotto e quindi è possibile esercitare un’influenza o un controllo sul contenuto, l’atto non è completato. Solo quando l'espressione è visibile e percepibile da terzi, la pubblicazione si considera conclusa.
26 Le difficoltà di applicazione del criterio della partecipazione specifica al mezzo di comunicazione emergono in particolare nei social media. Il Tribunale federale ha recentemente affrontato questa questione in una decisione relativa a Facebook, senza tuttavia illustrare espressamente la tipica catena di produzione e diffusione.
27 Mentre i retweet (piattaforma X, ex Twitter) sono ancora considerati parte della diffusione tipica del mezzo a causa del concetto tecnico, un repost corredato di un proprio commento su Facebook è considerato una pubblicazione autonoma e non rientra quindi più nell’ambito di applicazione dell’art. 28 CP. A sostegno di tale argomentazione, il Tribunale federale sostiene che il post originale, una volta condiviso e commentato, sfugge al controllo dell’autore originario. Un repost corredato di un proprio commento può tuttavia essere considerato, in via eccezionale, come una collaborazione specifica dei media se, dal punto di vista del contenuto – in modo analogo a una citazione – si confronta con il contributo originale e l’intenzione del repost non è rivolta alla mera diffusione dell’espressione punibile, ma a una discussione del contributo specifica della piattaforma.
28 Non rientrano nella catena di produzione e diffusione specifica dei media altre forme di diffusione come ad esempio il «Mi piace». L’inserimento di un collegamento ipertestuale rientra nella tipica catena di produzione e diffusione solo in casi eccezionali, poiché chi inserisce il collegamento raramente è direttamente coinvolto nel processo di pubblicazione. Di norma, un collegamento rimanda semplicemente a contenuti già pubblicati.
C. Esaurimento nella pubblicazione
29 Il reato deve esaurirsi nella pubblicazione. Il campo di applicazione è quindi limitato ai reati mediatici. Con questo termine si intendono i fatti la cui consumazione si esaurisce nella pubblicazione punibile. Questo presupposto è soddisfatto in particolare nei reati di azione basati su un’espressione punibile di un pensiero. Sono quindi esclusi i fatti la cui consumazione richiede un risultato che vada oltre la pubblicazione.
30 I reati di espressione di pensiero soddisfano il requisito secondo cui il comportamento punibile si realizza esclusivamente attraverso la pubblicazione. Il caso d'applicazione classico è costituito dai reati contro l'onore ai sensi degli art. 173 segg. CP. Sono rientranti nell'art. 28 CP anche l'art. 162 CP (violazione del segreto di fabbricazione o d'affari), l'art. 259 CP (istigazione pubblica al crimine o alla violenza), l'art. 276 CP (istigazione e induzione alla violazione dei doveri militari), l'art. 293 CP (divulgazione di deliberazioni segrete), l'art. 320 segg. CP (violazione del segreto d'ufficio e professionale) e l'art. 3 in combinato disposto con l'art. 23 LCSl (concorrenza sleale).
31 I reati la cui consumazione presuppone una partecipazione attiva o il cui esito dipende da un effetto psicologico sulla vittima sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 28 CP, poiché la consumazione del reato non avviene già con la pubblicazione del contenuto. L'art. 28 CP non trova quindi alcuna applicazione all'art. 146 CP (frode), all'art. 156 CP (estorsione), all'art. 180 CP (minaccia), all'art. 181 CP (coercizione) e all'art. 258 CP (allarmismo). È controversa l’applicabilità dell’art. 28 CP alle disposizioni della LDA (violazioni del diritto d’autore).
32 Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che l’art. 28 CP si applica solo se l’applicazione non è in contrasto con lo scopo perseguito dal legislatore con la sanzione del reato principale sottostante. Tale limitazione è motivata dal fatto che una norma penale volta proprio a impedire la pubblicazione di determinate espressioni o rappresentazioni – e quindi di contenuti illegali – verrebbe vanificata nel suo scopo legislativo da una valutazione dei responsabili ai sensi dell’art. 28 CP. Sulla base di questo presupposto, l’applicazione dell’art. 28 CP è esclusa in particolare rispetto all’art. 135 CP (rappresentazioni di violenza), all’art. 197 cpv. 4 CP (pornografia dura) e all’art. 261bis (cpv. 4) CP (discriminazione e incitamento all’odio).
33 Questa limitazione dell’ambito di applicazione introdotta dal Tribunale federale in contrasto con la formulazione letterale è criticata dalla dottrina prevalente, poiché svuota in larga misura il diritto penale dei media. Per garantire la certezza del diritto si richiede, tra l’altro, che il legislatore sancisca per legge un elenco esaustivo dei reati mediatici.
D. Sulla punibilità dell’autore
34 Se sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 28 cpv. 1 CP, è responsabile – fatti salvi i capoversi da 2 a 4 – esclusivamente l’autore. Ciò deriva dal fatto che sia il controllo sui contenuti sia il potere decisionale in merito alla pubblicazione spettano a lui, a meno che la pubblicazione non sia avvenuta senza il suo consenso (cfr. art. 28 cpv. 3 CP).
35 Grazie all’esclusiva punibilità dell’autore, tutte le persone che hanno collaborato al prodotto mediatico in modo specifico per quel mezzo godono di un trattamento privilegiato rispetto all’autore. Esse sono soggette alla responsabilità a cascata e – in deroga alla dottrina generale sull’autore e sul complice – rimangono impunite o possono essere ritenute responsabili solo in via sussidiaria.
36 È considerato autore chi determina il contenuto del prodotto mediatico e gli attribuisce la forma esteriore. Questo requisito si considera soddisfatto anche quando il contenuto viene ripreso in un nuovo documento o pubblicato online nell’ambito di un sito web. In questo senso, possono essere qualificati come autori anche i blogger e gli autori di lettere al direttore o di rubriche. Soddisfa il requisito di autore anche chi fa redigere il contenuto da un terzo o si spaccia per autore e se ne assume la responsabilità.
37 Non è considerato autore il traduttore, poiché non imprime autonomamente il contenuto intellettuale, a meno che non apporti modifiche al contenuto e la traduzione non contenga errori che ne alterino il senso. Non rientra in questa definizione nemmeno chi ripropone un comunicato d’agenzia citandone la fonte. Anche il gestore di un forum di discussione su Internet non è considerato autore, poiché non cura personalmente il contenuto e non ne plasma il pensiero.
38 In caso di reato commesso congiuntamente da più autori, secondo i principi della complicità tutti gli autori possono essere ritenuti penalmente responsabili in qualità di autori.
39 A differenza del diritto penale, nel diritto civile non esiste una norma che limiti la responsabilità esclusivamente all’autore. La persona lesa può quindi avvalersi della via civile ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CC, secondo cui è possibile agire contro qualsiasi persona che abbia contribuito alla violazione della personalità.
III. Responsabilità sussidiaria a due livelli (cpv. 2)
40 L'art. 28 cpv. 2 CP limita la cerchia dei potenziali responsabili a una serie gerarchica di soggetti responsabili in via sussidiaria. Le imprese mediatiche sono tenute, ai sensi dell'art. 322 cpv. 1 CP, a rendere nota l'identità delle persone responsabili ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 o 3 CP. Una parte della dottrina ne deduce che possa essere considerata persona responsabile in via sussidiaria solo chi opera all’interno dell’impresa mediatica in questione. Il Tribunale federale, invece, estende la responsabilità a cascata anche a persone che non appartengono a un’impresa mediatica.
41 I responsabili in via sussidiaria non sono punibili per il reato mediatico, ma – tenendo conto del principio di colpa – esclusivamente ai sensi dell’art. 322bis CP per il vero reato di omissione consistente nella mancata prevenzione, dolosa o colposa, di una pubblicazione punibile. Questo procedimento ha inizio d'ufficio se l'autore non può essere identificato o non può essere portato in giudizio in Svizzera.
42 La mancata prevenzione di una pubblicazione è da ritenersi sussistente quando una pubblicazione non è stata impedita nonostante esistesse la possibilità di farlo. Non sussiste invece alcun obbligo di intervenire contro pubblicazioni già avvenute, poiché a quel punto il reato è già stato consumato. Non è quindi più possibile una partecipazione al reato, il che esclude anche l’applicazione della responsabilità a cascata ai sensi dell’art. 28 CP.
43 Se il reato mediatico commesso dall’autore è un reato perseguibile su querela, la responsabilità sussidiaria ai sensi dell’art. 322bis cpv. 3 CP si applica solo se è stata presentata tempestivamente una querela contro l’autore (sconosciuto).
A. Livello 1: Responsabilità del redattore responsabile
44 Se l’autore non può essere identificato o non può essere portato in giudizio in Svizzera, il redattore responsabile ne risponde in via sussidiaria al suo posto.
45 È considerato redattore responsabile la persona che detiene sia la responsabilità dei contenuti sia il potere decisionale effettivo sui contenuti destinati alla pubblicazione. La pubblicazione deve rientrare nella sua sfera di responsabilità, essendo determinante che egli abbia l’effettiva possibilità di rielaborarne il contenuto redazionale. La responsabilità sussidiaria del redattore responsabile si estende esclusivamente alle pubblicazioni dell’impresa mediatica per la quale opera.
46 Ai sensi dell’art. 322 cpv. 2 CP, i giornali e le riviste devono indicare un redattore responsabile nell’impressum. Quest’ultimo non deve tuttavia necessariamente coincidere con la persona indicata nell’impressum. È piuttosto determinante chi aveva effettivamente la possibilità di modificare o di non pubblicare il contenuto rilevante dal punto di vista penale.
B. Livello 2: Responsabilità della persona responsabile della pubblicazione
1. Pubblicazione in generale
47 In assenza di un redattore responsabile, cosa che si verifica soprattutto al di fuori delle imprese mediatiche, in una fase successiva è ritenuta responsabile la persona responsabile della pubblicazione ai sensi dell’art. 322bis CP.
48 La qualificazione della persona responsabile presuppone una partecipazione contenutistica o economica alla decisione sulla pubblicazione. È inoltre contemplato chi è investito di un obbligo di vigilanza specifico per i media e possiede l’effettiva possibilità di impedire una pubblicazione. La persona deve quindi essere in grado, se necessario, di apportare una revisione contenutistica-redazionale o di impedire la pubblicazione in qualità di ultima istanza decisionale.
2. Pubblicazione su Internet
49 In caso di pubblicazione su Internet sono regolarmente coinvolti più attori che possono essere considerati responsabili. Questa pluralità di soggetti complica l’attribuzione della responsabilità penale e solleva la questione se anche i provider di Internet ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 CP possano essere ritenuti responsabili in via sussidiaria. La giurisprudenza del Tribunale federale finora non ha dato risposta a questa domanda.
50 A differenza delle imprese mediatiche, che producono contenuti propri, i provider di Internet mettono a disposizione in primo luogo l’infrastruttura tecnica per le pubblicazioni. Si possono distinguere grosso modo come segue:
Content provider: offrono contenuti propri o informazioni riprese da terzi.
Access provider: garantiscono l’accesso al web e ad altri servizi Internet.
Host-provider: mettono a disposizione dei content-provider, su base contrattuale, spazio di archiviazione e infrastruttura server sul proprio server web.
51 Se questi attori possano essere qualificati come persone responsabili della pubblicazione è oggetto di controversia e dipende dalla loro influenza sul contenuto nonché dal loro potere di impedire la pubblicazione. Poiché i provider sono per lo più persone giuridiche, si pone l’ulteriore questione di quali criteri debbano essere utilizzati per identificare la persona fisica responsabile.
52 Per quanto riguarda i content provider, vi è consenso. Essi configurano i contenuti e prendono quindi decisioni redazionali. Ai fini della responsabilità non fa alcuna differenza se un’affermazione si trovi nei media tradizionali o su un sito web. I fornitori di contenuti sono quindi considerati persone responsabili in via sussidiaria.
53 Per contro, nel caso dei fornitori di accesso e di hosting sorgono questioni complesse. È controverso se questi siano o debbano essere soggetti alla responsabilità a cascata. Partendo dal presupposto che l’art. 322bis CP colleghi la responsabilità all’appartenenza a un’impresa mediatica, sono interessate esclusivamente le persone che operano all’interno di tale impresa in modo tipico per i media. Ne consegue che i provider Internet non rientrano in linea di principio nell’ambito di applicazione della responsabilità a cascata, a meno che non esercitino parallelamente funzioni tipiche dei media. Il messaggio e un rapporto dell’Ufficio federale di giustizia hanno tuttavia sostanzialmente avallato la qualificazione dei provider di accesso e di hosting come soggetti responsabili in via sussidiaria ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 CP. La dottrina, invece, respinge ampiamente tale interpretazione e ritiene giustamente che i provider di accesso e di hosting non rientrino nell’ambito di applicazione.
54 I provider di accesso forniscono esclusivamente l'accesso tecnico a Internet e consentono agli utenti di accedere a contenuti già pubblicati, senza esercitare alcuna influenza su di essi.
55 L'Ufficio federale di giustizia motiva la responsabilità sussidiaria con il fatto che i provider di accesso sono un «anello indispensabile della catena» per portare i contenuti creati dall'autore all'utente finale. Allo stesso tempo, ne limita la responsabilità: I fornitori di accesso sono considerati responsabili in via sussidiaria solo se hanno acquisito conoscenza concreta e attendibile dell’esistenza di un determinato contenuto illecito e hanno successivamente omesso intenzionalmente di rimuoverlo. Tale argomentazione trascura tuttavia il fatto che, ai sensi dell’art. 322bis, cpv. 1, CP, è punibile anche l’omissione colposa, il che presuppone la violazione di un obbligo di diligenza. Non sussiste alcun obbligo di controllo o sorveglianza (preventiva) capillare dei contenuti e tale obbligo va respinto. In mancanza di una base giuridica specifica, l’Ufficio federale di giustizia deduce in modo poco convincente il necessario obbligo di diligenza dal principio generale del rischio, poiché i media presentano un potenziale di pericolo particolare e i contenuti penalmente rilevanti non giungerebbero all’utente senza il provider di accesso. Dalla presunta motivazione della limitazione della responsabilità risulta chiaro che i provider di accesso, a causa di un comportamento negligente, dovrebbero essere qualificati come responsabili in via sussidiaria in quasi tutti i casi. Ciò va contestato.
56 La responsabilità sussidiaria presuppone l'esistenza di possibilità realistiche di controllare i contenuti e di impedirne la pubblicazione. Nel caso dei provider di accesso, tuttavia, ciò non è affatto vero. La fornitura dell'accesso serve esclusivamente agli utenti e non comporta alcuna responsabilità per i contenuti pubblicati. I provider di accesso non esercitano alcuna attività editoriale né dispongono di meccanismi di filtraggio attivi. Data l’enorme quantità di dati, le possibilità di controllo sono di fatto escluse. Essi non hanno quindi la possibilità di monitorare i contenuti o di impedirne la pubblicazione. Dal punto di vista tecnico possono solo interrompere l’accesso. Inoltre, di norma non sussiste alcun rapporto diretto o contrattuale con l’autore. I provider di accesso non devono quindi essere qualificati come persone responsabili in via sussidiaria.
57 I provider di hosting gestiscono l’infrastruttura tecnica e provvedono regolarmente alla pubblicazione automatizzata dei contenuti. In questo contesto, i dati del provider di contenuti vengono memorizzati sul server del provider di hosting.
58 Secondo l’Ufficio federale di giustizia, nella catena di trasmissione tra autore e utente i provider di hosting sono funzionalmente i più vicini all’autore. In virtù del vincolo contrattuale con l’autore, essi potrebbero riservarsi diritti di controllo sui contenuti da loro trasmessi. Di conseguenza, sarebbero in grado di adottare, se necessario, le misure di blocco richieste. In tali circostanze, appare opportuno qualificare i provider di hosting come soggetti responsabili in via sussidiaria.
59 I provider di hosting non partecipano in veste di supervisori al processo di pubblicazione e non esercitano alcuna attività editoriale. È vero che dispongono dei mezzi tecnici per impedire una pubblicazione mediante misure di blocco. Non sussiste tuttavia un obbligo di sorveglianza, poiché non vi è alcun obbligo di impedire future violazioni del diritto. L’attività dei provider di hosting si limita alla messa a disposizione di spazio di memoria e alla pubblicazione automatizzata di informazioni. Da ciò non deriva alcuna responsabilità per i contenuti. I provider di hosting non devono quindi essere qualificati come persone responsabili in via sussidiaria.
60 A causa delle attuali incertezze relative al campo di applicazione dell’art. 28 CP e dell’art. 322bis CP, nel 2004 il Consiglio federale, in risposta a una mozione, ha incaricato una commissione di esperti di elaborare un progetto di revisione. Nel corso di questi lavori è stata proposta una norma di responsabilità per i provider che si distinguesse chiaramente dal campo di applicazione dell’art. 28 CP. Il Parlamento ha tuttavia rinunciato a introdurre una normativa in tal senso, poiché «sulla base del diritto penale dei media (…) e dei principi generali in materia di autore e complice (…) sono possibili soluzioni adeguate».
61 Anche nella gestione delle piattaforme di social media sorgono questioni specifiche relative all’imputabilità. I gestori delle piattaforme configurano l’ambiente di comunicazione e determinano le possibilità di comunicazione e diffusione dei contenuti. Il Tribunale federale ha tuttavia negato l’esistenza di un obbligo di sorveglianza permanente di principio per i forum di discussione online. È tuttavia ipotizzabile che, in determinate circostanze, i gestori delle piattaforme siano tenuti a sorvegliare e impedire la diffusione di contenuti illeciti. Ciò è da presumersi in particolare quando una violazione di diritto è prevedibile in base alle circostanze, ad esempio in caso di violazioni ripetute da parte di un utente. Resta quindi aperta la questione se e a quali condizioni i gestori delle piattaforme di social media possano essere perseguiti in via sussidiaria, e ciò va valutato caso per caso a seconda del contesto.
IV. Pubblicazione senza il consenso dell'autore (cpv. 3)
62 Se la pubblicazione avviene all'insaputa o contro la volontà dell'autore, è punibile il redattore responsabile e, in via sussidiaria, la persona responsabile della pubblicazione. L’autore, invece, rimane impunito, poiché ha contribuito alla realizzazione del fatto senza dolo.
63 A differenza dell’art. 28 cpv. 2 CP, che deduce la punibilità da un’omissione ai sensi dell’art. 322bis CP, in caso di pubblicazione senza il consenso dell’autore del reato viene attribuita una partecipazione attiva. Il redattore e, in subordine, la persona responsabile sono quindi considerati autori del reato mediatico, per cui non si applica l'art. 322bis CP. Questa interpretazione, basata sul testo dell'art. 28 cpv. 3 CP, è considerata dalla maggioranza della dottrina come un errore del legislatore.
A. Pubblicazione all'insaputa
64 Si ha una pubblicazione all’insaputa dell’autore quando a quest’ultimo manca completamente la conoscenza della pubblicazione nel mezzo di comunicazione in questione. Non è invece sufficiente la mera ignoranza di singole modalità. L’insaputa dell’autore può riferirsi anche a successivi interventi redazionali, purché questi alterino in modo sostanziale il significato del contenuto e non si limitino a tagli o modifiche stilistiche del testo.
B. Pubblicazione contro la volontà
65 Si presume che vi sia una pubblicazione contro la volontà dell’autore quando questi ha espresso esplicitamente o implicitamente il proprio rifiuto alla pubblicazione. La pubblicazione avviene contro la volontà dell’autore anche nei casi in cui sussistano malintesi riguardo agli accordi stipulati. Se la pubblicazione di una bozza avviene prima che l’autore abbia potuto effettuare la revisione o l’adeguamento concordati, ciò deve essere qualificato come comportamento contrario all’accordo e quindi come pubblicazione contro la sua volontà o a sua insaputa.
V. Impunità della cronaca veritiera (cpv. 4)
A. Motivo dell’impunità
66 Il motivo di giustificazione della cronaca veritiera di deliberazioni pubbliche e comunicazioni ufficiali sottolinea l’impegno a tutelare la libertà dei media ai sensi dell’art. 17 Cost. Nell’interesse della formazione dell’opinione pubblica e per promuovere il dibattito democratico, i media devono avere la facoltà di riferire sulle attività delle autorità. L’impunità svolge una funzione di tutela democratica, garantendo l’apertura del flusso di informazioni pubbliche e il libero dibattito e assicurando così il controllo del potere statale da parte dell’opinione pubblica.
B. Nozione di autorità
67 Sono considerate autorità tutti gli organi cui la legge attribuisce poteri pubblici. Le autorità contemplate non si limitano agli organi legislativi, ma si estendono a tutti gli organi che esercitano funzioni statali con competenza sovrana. Tra questi figurano in particolare gli organi costituzionali della Confederazione e dei Cantoni, i tribunali, i consigli comunali, le assemblee comunali, le Landsgemeinden e i sinodi. Sono comprese anche le autorità straniere.
68 In virtù del collegamento con i poteri d’ufficio, anche i soggetti privati che agiscono in via sovrana senza propria competenza decisionale, come ad esempio le persone soggette al segreto d’ufficio o, a livello federale, tutti gli organi federali soggetti alla legge sulla protezione dei dati, devono essere qualificati come autorità. Si pensi ad esempio alle FFS o alla SUVA.
69 L’applicazione della norma sull’immunità giornalistica alle autorità giudiziarie comporta il rischio che informazioni riservate diventino di dominio pubblico. Poiché nei procedimenti in questione spesso non sussiste un obbligo di veridicità assoluto e sono coinvolte parti con ruoli processuali diversi, sussiste un rischio considerevole di false dichiarazioni e di lesione dei diritti delle parti in causa o di terzi.
C. Cronaca veritiera
70 Si ha cronaca qualora sia riconoscibile al pubblico che i contenuti riportati siano stati pronunciati in un processo pubblico o derivino da una comunicazione ufficiale. Anche le registrazioni audio e video rientrano nel concetto di cronaca. L'impunità ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 CP è tuttavia applicabile solo se la registrazione è consentita dal quadro giuridico.
71 Se l'udienza pubblica o il comunicato ufficiale non costituiscono essi stessi l'oggetto del servizio giornalistico, ma vengono semplicemente utilizzati come argomento complementare in un servizio su una persona o su un altro fatto, non si ha corrispondenza giornalistica. Questa differenziazione costituisce la base del requisito della veridicità.
72 Un resoconto è veritiero nella misura in cui le dichiarazioni in esso contenute siano riportate correttamente alla lettera o nel senso. Non è richiesta una verifica sostanziale della correttezza dei contenuti.
73 Per la veridicità non è necessaria una riproduzione integrale. È determinante che la cronaca trasmetta al lettore un'idea adeguata del contenuto. L'omissione di singole dichiarazioni non costituisce di per sé una violazione della veridicità. In particolare nella cronaca di udienze pubbliche, sia le riproduzioni abbreviate che l'enfasi su aspetti diversi dall'accusa sono frequenti e non costituiscono di per sé una contrarietà alla verità.
La cronaca di procedimenti penali pendenti deve tuttavia tenere conto in modo imperativo della presunzione di innocenza. Deve essere sufficientemente riconoscibile che i fatti esposti non sono ancora provati e devono ancora essere accertati in modo vincolante dal tribunale. Ciò può essere espresso, ad esempio, con formulazioni quali «secondo la procura» o «secondo l’accusa».
74 La cronaca veritiera comprende anche commenti e critiche. In quanto espressione di opinione, la critica serve alla garanzia della qualità sociale e rientra quindi anch’essa nel privilegio dell’impunità. Poiché la veridicità di commenti e giudizi di valore non è dimostrabile, la loro ammissibilità si valuta in base al fatto che si fondino su una base fattuale sufficiente e appaiano giustificabili in tale contesto.
75 Solo le distorsioni tendenziose, che non trasmettono un quadro d’insieme corrispondente alla realtà, costituiscono una cronaca illegale. Il grado di diligenza richiesto per una cronaca veritiera, così come la portata della presentazione giornalistica, dipendono dalle peculiarità del mezzo di comunicazione in questione e dalle aspettative del pubblico. In questo contesto, possono essere ammesse anche presentazioni sensazionalistiche con titoli e immagini accattivanti. È invece inammissibile presentare affermazioni non espresse come presunte citazioni letterali mediante l’uso delle virgolette. I giudizi di valore eccessivi sono inammissibili, poiché contraddicono lo spirito e lo scopo dell’art. 28 cpv. 4 CP, che mira alla descrizione di fatti che, in teoria, ogni persona presente in aula potrebbe percepire con i «propri occhi e le proprie orecchie» o leggere in comunicazioni ufficiali.
D. Procedimenti pubblici
76 L’impunità per la cronaca di un procedimento si fonda sulla sua pubblicità. Essa è quindi concessa solo se un procedimento è accessibile a un pubblico potenzialmente illimitato. Rientrano in questa categoria anche le sedute delle autorità, anche se accessibili solo a una parte limitata del pubblico, purché non siano soggette all’obbligo di segretezza. Un'udienza è considerata pubblica anche se singole persone ne sono escluse per determinati motivi. Un'assemblea pubblica, aperta in linea di principio a tutti, non perde quindi il suo carattere pubblico per il fatto che una singola persona venga allontanata a posteriori.
77 Anche in assenza di un pubblico generale, il privilegio della cronaca veritiera permane, purché, ai sensi dell’art. 70 cpv. 3 CPP, i giornalisti accreditati siano ammessi all’udienza e non sussista alcun divieto legale di cronaca. Ne consegue, a contrario, che la cronaca di udienze segrete non è coperta dall’impunità (cfr. art. 293 CP).
E. Comunicazioni ufficiali
78 Le comunicazioni comprendono tutte le forme orali e scritte di comunicazione delle autorità, comprese le dichiarazioni ufficiali, i discorsi e le relazioni, incluse quelle sui social media. Sono tuttavia coperti dall’impunità solo i messaggi che sono ufficiali.
79 Il carattere ufficiale si basa sulla prassi informativa delle autorità, improntata all’uguaglianza giuridica e all’assenza di arbitrarietà, nella pubblicazione di fatti ufficiali, nonché sulle definizioni contenute nelle leggi sull’informazione e sulla trasparenza. La caratteristica centrale consiste quindi nel fatto che una comunicazione serva all’adempimento di un compito pubblico che spetta alla collettività. Sono quindi escluse, in particolare, le informazioni sulla vita privata dei funzionari.
80 L’impunità si applica esclusivamente quando le comunicazioni ufficiali vengono rese accessibili a un pubblico potenzialmente illimitato, ad esempio attraverso la pubblicazione d’ufficio di relazioni, studi o perizie. Rientrano in questa categoria anche le comunicazioni orali in occasione di conferenze stampa rivolte a un pubblico (mediatico) illimitato e che possono essere trasmesse al grande pubblico. La questione se le informazioni verbali e le interviste rientrino in questa categoria è controversa nella dottrina, poiché non sono necessariamente rivolte al pubblico.
81 Sono considerati comunicazioni ufficiali anche i documenti resi accessibili su richiesta individuale, a condizione che un obbligo legale o il principio di uguaglianza giuridica imponga alle autorità di consentirne la consultazione.
Bibliografia
Bähler Regula, Tweet und Retweet: Mitgegangen, mitgefangen – Aber nicht immer, Medialex 2017, S. 40–44.
Canonica Simon, Tücken der neuen Kaskadenhaftung, Medialex 2000, S. 63–64.
Corboz Bernard, Kommentierung zu Art. 322bis StGB, in: Corboz Bernard (Hrsg.), Les infractions en droit suisse, Volume II, Bern 2010.
Donatsch Andreas/Godenzi Gunhild/Tag Brigitte, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 10. Aufl., Zürich 2022.
Donatsch Andreas/Thommen Marc/Wohlers Wolfgang, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5. Aufl., Zürich 2017.
Dupuis Michel/Moreillon Laurent/Piguet Christophe/Berger Séverine/Mazou Miriam, Kommentierung zu Art. 28 StGB, in: Dupuis Michel/Moreillon Laurent/Piguet Christophe/Berger Séverine/Mazou Miriam/Rodigari Virginie (Hrsg.), Petit Commentaire, Code pénal, 2. Aufl., Basel 2017.
Dupuis Michel/Moreillon Laurent/Piguet Christophe/Berger Séverine/Mazou Miriam, Kommentierung zu Art. 322bis StGB, in: Dupuis Michel/Moreillon Laurent/Piguet Christophe/Berger Séverine/Mazou Miriam/Rodigari Virginie (Hrsg.), Petit Commentaire, Code pénal, 2. Aufl., Basel 2017.
Hafter Ernst, Umfang des Pressedelikts und strafrechtliche Sonderstellung der Presse, ZStrR 40 (1927), S. 134–153.
Kiener Regina/Kälin Walter/Wyttenbach Judith, Grundrechte, 4. Aufl., Bern 2024.
Musy Stéphanie, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux, SJ 2019, S. 1–22.
Niggli Marcel Alexander/Schwarzenegger Christian, Strafbare Handlungen im Internet, SJZ 98/2002, S. 61–73.
Nobel Peter/Weber Rolf H., Medienrecht, 4. Aufl., Bern 2021.
Riedo Christof/Beglinger Robin, Ehrverletzungen im Internet – insbesondere auf Facebook, AJP 2021, S. 1249–1262.
Riklin Franz, Kaskadenhaftung – quo vadis?, Medialex 2000, S. 199–208 (zit. Kaskadenhaftung).
Riklin Franz, Schweizerisches Medienstrafrecht, in: Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie (Hrsg.), Medien, Kriminalität und Justiz, Chur et al. 2001, S. 67–90 (zit. Medienstrafrecht).
Riklin Franz, Schweizerisches Presserecht, Bern 1995 (zit. Presserecht).
Riklin Franz, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Verbrechenslehre, 2. Aufl., Zürich 2002 (zit. Strafrecht).
Roth Simon, Urteilsbesprechung, Nr. 26 Bezirksgericht Zürich, 10. Abteilung – Einzelgericht, Urteil vom 26. Januar 2016 i.S. Hermann Lei gegen B., GG150250, forumpoenale 5 (2017), S. 290–294.
Salmina Edy, Medien. Die vierte Gewalt. Medienfreiheit | Medienverantwortung | Medienopfer, Einblicke eines Insiders, Bern 2018.
Schultz Hans, die unerlaubte Veröffentlichung – ein Pressedelikt?, ZStrR 109 (1991), S. 273–281.
Schwaibold Matthias, Lausanner Nebelpetarden zu Facebook, Anmerkungen zum Urteil des Bundesgerichts 6B_440/2019 vom 18. November 2020, sui generis 2021, S. 1–11 (zit. Facebook).
Schwaibold Matthias, Warum «Twitter» kein Medium im Sinne des Strafrechts ist, sui generis 2017, S. 113–147 (zit. Twitter).
Schwarzenegger Christian, Der Anwendungsbereich des Medienstrafrechts (Art. 28, 322bis StGB), in: Cavallo Angela/Hiestand Eliane/Blocher Felix/Arnold Irene/Käser Beatrice/Caspar Milena/Ivic Ingo (Hsrg.), Liber amicorum für Andreas Donatsch, im Einsatz für Wissenschaft, Lehre und Praxis, Zürich et al. 2012, S. 165–188 (zit. Anwendungsbereich).
Schwarzenegger Christian, Twibel – «Tweets» und «Retweets» mit ehrrührigem Inhalt aus strafrechtlicher Sicht, in: Jositsch Daniel/Schwarzenegger Christian/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Festschrift für Andreas Donatsch, Zürich 2017, S. 217–231 (zit. Twibel).
Schwarzenegger Christian/Niggli Marcel Alexander, Über die Strafbarkeit des Hyperlink-Setzers – Zum Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 10. September 2002, Medialex 2003, S. 26–32.
Sempach Niklaus, Strafbarkeit von Gewaltaufrufen in sozialen Medien, Medialex 09 (2023), DOI: https://doi.org/10.52480/ml.23.13.
Stratenwerth Günter/Bommer Felix, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 5. Aufl., Bern 2024.
Stumpp Stefan/Michelis Daniel, Einführung in die Sozialen Medien, in: Stumpp Stefan/Michelis Denis/Schildhauer Thomas (Hrsg.), Social Media, 5. Aufl., Baden-Baden 2025, S. 21–34.
Trechsel Stefan/Jean-Richard-dit-Bressel Marc, Kommentierung zu Art. 28 StGB, in: Trechsel Stefan/Pieth Mark/Geth Christopher (Hrsg.), Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 5. Aufl., Zürich 2025.
Trechsel Stefan/Jean-Richard-dit-Bressel Marc, Kommentierung zu Art. 322bis StGB, in: Trechsel Stefan/Pieth Mark/Geth Christopher (Hrsg.), Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 5. Aufl., Zürich 2025.
Trechsel Stefan/Noll Peter/Pieth Mark/Simmler Monika, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, 8. Aufl., Zürich et al. 2026.
Werly Stéphanie, Kommentierung zu Art. 28 StGB, in: Moreillon Laurent/Macaluso Alain/Queloz Nicolas/Dongois Nathalie (Hrsg.), Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1–110 CP, 2. Aufl., Basel 2021.
Werly Stéphane, Kommentierung zu Art. 322bis StGB, in: Macaluso Alain/Moreillon Laurent/Queloz Nicolas (Hrsg.), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111–392 CP, 2. Aufl., Basel 2025.
Wohlers Wolfgang, Kommentierung zu Art. 28 StGB, in: Wohlers Wolfgang/Godenzi Gunhild/Schlegel Stefan (Hrsg.), Handkommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 5. Aufl., Bern 2024.
Zeller Franz, Kommentierung zu Art. 28 StGB, in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basel Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019.
Zeller Franz, Kommentierung zu Art. 322bis StGB, in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basel Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019.
Zimmerli Ulrich, Zur Medienfreiheit in der neuen Bundesverfassung, Medialex 1999, S. 14–23.
I materiali
Bericht der Expertenkommission «Netzwerkkriminalität», Eidg. Justiz- und Polizeidepartement, Juni 2003, abrufbar unter https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/76014.pdf, besucht am 5.1.2026 (zit. Bericht Expertenkommission).
Bericht des Bundesrates, Netzwerkkriminalität, Strafrechtliche Verantwortung der Provider und Kompetenzen des Bundes bei der Verfolgung von Netzwerkdelikten, Februar 2008, abrufbar unter https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/77468.pdf, besucht am 5.1.2026 (zit. Bericht Bundesrat).
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf enthaltend das schweizerische Strafgesetzbuch vom 23.7.1918, BBI 1918 IV 1, abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1918/4_1_1_1/de, besucht am 1.1.2026 (zit. Botschaft 1918).
Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Medienstraf- und Verfahrensrecht vom 17.6.1996, BBI 1996 IV 525 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1996/4_525_533_449/de, besucht am 1.1.2026 (zit. Botschaft 1996)
Bundesamt für Justiz, Gutachten vom 24.12.1999, Art. 27 und 322bis StGB. Strafrechtliche Verantwortlichkeit der Internet-Access-Provider. JAAC 64.75, abrufbar unter https://entscheidsuche.ch/dok/CH_VB/CH_VB_003_JAAC-64-75--_1999-12-24.pdf, besucht am 2.1.2026 (zit. Bundesamt für Justiz).
Niggli Marcel Alexander/Riklin Franz/Stratenwerth Günter, Gutachten, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internet-Providern, erstellt im Auftrag des Verbandes Inside Telecom (VIT), 2000 (zit. Niggli/Riklin/Stratenwerth).
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8.6.2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt («Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr»), abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031, besucht am 8.1.2026 (zit. E-Commerce Richtlinie).