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CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- In breve
- I. Aspetti generali
- II. Nessun membro dell'Assemblea federale
- III. Nessun membro del Consiglio federale
- IV. Nessun altro rapporto di lavoro con la Confederazione
- Bibliografia
In breve
Il commissario non può avere altri rapporti di lavoro con la Confederazione. In particolare, la contemporanea appartenenza all'Assemblea federale o al Consiglio federale è incompatibile con la funzione di vigilanza del commissario. Questo per evitare conflitti di interesse e rafforzare l'indipendenza dell'IFPDT.
I. Aspetti generali
1 L'Incaricato non può essere membro dell'Assemblea federale o del Consiglio federale e non può avere altri rapporti di lavoro con la Confederazione. Ciò al fine di escludere conflitti di interesse derivanti da funzioni diverse e contemporaneamente esercitate.
2 L'art. 144 della Cost. disciplina le incompatibilità tra le funzioni dei membri dei rami legislativo, esecutivo e giudiziario del governo ed è espressione della separazione dei poteri a livello federale. I membri del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati, del Consiglio federale e i giudici del Tribunale federale non possono appartenere contemporaneamente a un'altra di queste autorità. Le norme sull'incompatibilità mirano a evitare concentrazioni di potere in una sola persona, a prevenire i conflitti di interesse, a salvaguardare l'indipendenza dei titolari delle cariche e a impedire che l'esercizio delle loro funzioni sia compromesso. Il cpv. 3 dell'art. 144 Cost. stabilisce che la legge può prevedere ulteriori incompatibilità. Per i membri del Parlamento, le disposizioni sull'incompatibilità si trovano nell'art. 14 f. LParl; per i membri del Consiglio federale e il Cancelliere federale, le incompatibilità professionali sono specificate nell'art. 60 LOGA.
3 Anche l'art. 46 LPD costituisce un'incompatibilità statutaria ai sensi dell'art. 144 cpv. 3 Cost. La disposizione sull'incompatibilità della nomina in base alla funzione corrisponde a quella dei giudici federali (art. 6 cpv. 1 LTF, art. 6 cpv. 1 LTF, art. 44 cpv. 1 LOAP) e a quella dei membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (art. 24 cpv. 1 LOAP).
4 L'art. 46 LPD è stato inserito nella Legge federale sulla protezione dei dati con la revisione totale del 25 settembre 2020 (entrata in vigore il 1.9.2023). La disposizione è stata proposta dal Parlamento e non è ancora presente nel progetto del Consiglio federale. Ai sensi della vecchia legge sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992, le questioni di incompatibilità funzionale dovevano essere valutate dal punto di vista del lavoro secondario.
5 L'incompatibilità funzionale è una conditio sine qua non per garantire l'indipendenza del commissario ed è quindi una conseguenza delle disposizioni di diritto europeo di cui all'art. 15 cpv. 5 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (108+ modernizzata), all'art. 42 cpv. 3 della Direttiva Schengen (UE) 2016/680 e all'art. 52 cpv. 3 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 2016/679 dell'Unione europea.
6 L'art. 46 LPD prevede tre incompatibilità per il Commissario, che verranno brevemente discusse di seguito. Tuttavia, le incompatibilità si applicano solo al Commissario e non ai suoi dipendenti.
II. Nessun membro dell'Assemblea federale
7 Il commissario non può essere contemporaneamente membro dell'Assemblea federale, cioè del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati. Pertanto, in caso di elezione a commissario, la persona eletta deve porre fine a qualsiasi funzione o impiego esistente prima di assumere l'incarico.
8 I membri dell'Assemblea federale possono essere eletti come commissari, ma devono dimettersi dal Parlamento al più tardi al momento dell'entrata in carica. Ciò è già avvenuto in due delle tre elezioni del Consiglio federale. Al contrario, ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LPD, l'incaricato può recedere dal rapporto di lavoro alla fine di ogni mese, con un preavviso di sei mesi, e successivamente assumere una nuova funzione come membro del Parlamento (o del Consiglio federale; cfr. infra n. 9). Ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LPD, la Commissione giudiziaria può concedere all'incaricato un periodo di preavviso più breve in questi casi se non vi sono interessi sostanziali in conflitto.
III. Nessun membro del Consiglio federale
9 Il commissario non può essere contemporaneamente membro del Consiglio federale. Anche se, da un lato, il Consiglio federale non ha la facoltà di impartire direttive all'IFPDT (art. 43 cpv. 4 LPD) e, dall'altro, l'IFPDT non può esercitare la sua funzione di vigilanza attraverso il Consiglio federale (art. 4 cpv. 2 lett. b LPD), non è possibile evitare conflitti di interesse e l'indipendenza dell'IFPDT non sarebbe garantita da una tale unione personale.
IV. Nessun altro rapporto di lavoro con la Confederazione
10 La funzione di commissario non è compatibile nemmeno con altri rapporti di lavoro che esistono contemporaneamente con la Confederazione. Gli altri rapporti di lavoro con la Confederazione devono quindi essere interrotti al momento dell'assunzione dell'incarico (cfr. n. 8). Questa incompatibilità costituisce una sorta di clausola generale sussidiaria rispetto alle due incompatibilità specifiche relative al Parlamento e al Consiglio federale. Considerata l'importanza centrale dell'indipendenza del Commissario, una norma di incompatibilità così ampia va accolta con favore.
11 Per ragioni di competenza costituzionale, l'art. 46 non contiene alcuna dichiarazione di incompatibilità con le funzioni e gli impieghi a livello cantonale o comunale. La compatibilità di tali cariche e impieghi a livello cantonale o comunale con la funzione di capo dell'IFPDT deve essere esaminata nel caso di un impiego secondario ai sensi dell'art. 47 LPD. Al contrario, un impiego secondario legato a un rapporto di lavoro con la Confederazione è già inammissibile a causa della disposizione di incompatibilità di cui all'art. 46 LPD.
Il parere espresso riflette l'opinione personale degli autori e non è vincolante per l'Ufficio federale di giustizia.
Bibliografia
Baeriswyl Bruno, Kommentierung zu Art. 46 DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski Dominika (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2023.
Petermann Büttler Judith, Kommentierung zu Art. 46 DSG, in: Bieri Adrian/Powell Julian (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Orell Füssli Kommentar, Zürich 2023.
Schaub Lukas, Kommentierung zu Art. 144 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar zur Bundesverfassung, Basel 2015.