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CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- In breve
- I. Aspetti generali
- II. Misura disciplinare dell'ammonimento
- III. Procedimento disciplinare
- Bibliografia
- I Materiali
In breve
Il diritto disciplinare è disciplinato dalla legislazione speciale dell'art. 44a LPD. La disposizione limita la gamma di misure disciplinari possibili ai sensi della legge federale sul personale e mette a disposizione del commissario solo la misura dell'ammonimento. Ciò tiene conto dell'indipendenza del commissario. Allo stesso tempo, la misura disciplinare dell'ammonimento fornisce alla Commissione giudiziaria uno strumento per contestare i comportamenti del commissario che violano i suoi doveri e per proteggere la reputazione e l'affidabilità dell'autorità del DFP.
I. Aspetti generali
A. Storia delle origini
1 L'art. 44a LPD è stato inserito nella LPD completamente rivista nell'ambito dell'iniziativa parlamentare SPK-N 21.443. Durante i lavori per la legge di attuazione sul rapporto di lavoro del commissario, è emersa la necessità di apportare singole integrazioni alla LPD completamente rivista. In questo contesto, il legislatore ha considerato - tra le altre cose - il diritto disciplinare come una disposizione importante da chiarire a livello giuridico-formale.
B. Scopo della norma
2 L'art. 44a LPD prevede una deroga alla legge federale sul personale per il rapporto di lavoro del commissario nell'ambito del diritto disciplinare (cfr. art. 43 cpv. 3 prima frase LPD). La maggior parte delle misure disciplinari elencate nell'art. 99 cpv. 2 e 3 OPers (in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 2 lett. b e c OPers), che possono essere adottate in caso di violazione dei doveri del diritto del lavoro, sono di fatto incompatibili con la carica di commissario o potrebbero compromettere l'indipendenza del commissario. Ciò vale in particolare per le riduzioni di stipendio e le multe, nonché per le modifiche dell'ambito delle mansioni, dell'orario o del luogo di lavoro. Tuttavia, il legislatore non ha voluto rinunciare completamente alle misure disciplinari nei confronti del commissario, in quanto tali misure possono contribuire a garantire che la carica sia esercitata in conformità alla legge.
3 L'art. 44a LPD deve essere inteso alla luce di questa tensione tra la salvaguardia dell'indipendenza e l'interesse all'esercizio legittimo delle funzioni ufficiali. La disposizione limita la gamma di misure disciplinari possibili ai sensi della legge federale sul personale e mette a disposizione del commissario solo la misura dell'ammonimento.
II. Misura disciplinare dell'ammonimento
4 Ai sensi dell'art. 44a LPD, la Commissione giudiziaria può emettere un ammonimento se ritiene che il commissario abbia violato i doveri d'ufficio. Ciò le fornisce uno strumento da utilizzare per garantire la reputazione e l'affidabilità dell'FDPIC. Con l'ammonimento, "il datore di lavoro fa capire al dipendente che non è disposto a continuare a tollerare il comportamento rimproverato e che intende adottare misure più severe se il comportamento rimproverato è ripetuto o continuato".
5 A differenza della rimozione dalla carica ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 lett. a LPD, l'ammonimento non deve essere basato su una grave violazione dei doveri d'ufficio. La formulazione della legge sembra consentire un ammonimento per qualsiasi tipo di violazione dei doveri d'ufficio. In considerazione del principio di proporzionalità, tuttavia, l'ammonimento deve essere adeguato e necessario per ripristinare il corretto esercizio dei doveri d'ufficio da parte del commissario. Secondo le spiegazioni della SPK-N sull'iniziativa parlamentare 21.443, un ammonimento potrebbe, ad esempio, essere preso in considerazione se l'Incaricato viola le norme sul lavoro secondario (art. 47 LPD) o l'accettazione di doni o altri vantaggi (art. 1 cpv. 2 dell'Ordinanza dell'Assemblea federale del 17.6.2022 sul rapporto d'impiego del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza [di seguito "Ordinanza sul rapporto d'impiego dell'Incaricato"] in combinato disposto con gli artt. 93 e segg. della Legge federale sulla protezione dei dati). Art. 93 f. OPERS). D'altro canto, la Commissione giudiziaria non può emettere un ammonimento se ritiene che il commissario stabilisca priorità sbagliate nell'esercizio delle sue funzioni. Ciò sarebbe incompatibile con l'indipendenza del commissario e interferirebbe nell'esercizio delle sue funzioni.
6 Come misura disciplinare, l'ammonimento presuppone sempre una colpa. Il commissario deve quindi aver agito intenzionalmente o almeno per negligenza.
III. Procedimento disciplinare
7 La Commissione giudiziaria è responsabile dell'ammonimento dell'incaricato. Ciò corrisponde all'art. 2 cpv. 3 dell'ordinanza sul rapporto di lavoro del commissario, secondo cui la Commissione giudiziaria prende le decisioni sul datore di lavoro che non sono assegnate all'Assemblea federale unificata. Se la Commissione giudiziaria giunge alla conclusione che il comportamento denunciato costituisce una grave violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 lett. a LPD, può chiedere all'Assemblea federale unitaria di rimuovere il commissario dal suo incarico.
8 Il procedimento disciplinare nei confronti del commissario è disciplinato dalle disposizioni (applicabili in via sussidiaria) della legge federale sul personale (art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza sul rapporto di lavoro del commissario).
9 L'ammonimento può essere emesso solo dopo un'indagine disciplinare (art. 99 cpv. 1 OPers). L'art. 98 dell'OPers si applica all'indagine disciplinare: in base ad esso, la Commissione giudiziaria apre l'indagine disciplinare e designa la persona incaricata dell'indagine. Questa può anche essere una persona esterna (art. 98 cpv. 1 OPers).
10 Al procedimento disciplinare si applica la legge sulla procedura amministrativa (art. 98 cpv. 2 OPers). Ciò significa, in particolare, che l'accertamento dei fatti da parte della commissione giudiziaria è disciplinato anche dalle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa, in particolare per quanto riguarda il diritto di astensione (art. 10 PA), il principio dell'indagine e delle prove (art. 12 e art. 14 e segg. PA), l'obbligo di collaborazione del commissario (art. 13 PA) e i diritti procedurali del commissario (in particolare il diritto di consultare gli atti e di essere ascoltato; artt. 26 e segg. PA).
11 La diffida deve essere emessa come un ordine ai sensi dell'art. 5 PA (art. 34 BPG). Il commissario può impugnare la diffida della Commissione giudiziaria davanti al Tribunale amministrativo federale (art. 36 cpv. 1 BPG).
Il parere espresso riflette l'opinione personale degli autori e non è vincolante per l'Ufficio federale di giustizia.
Bibliografia
Baeriswyl Bruno, Kommentierung zu Art. 44a DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski Dominika (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2023.
Petermann Büttler Judith, Kommentierung zu Art. 44a DSG, in: Bieri Adrian/Powell Julian (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Orell Füssli Kommentar, Zürich 2023.
I Materiali
Botschaft des Bundesrates vom 15.9.2017 zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz (BBl 2017 S. 6941).
Bericht der SPK-N vom 27.1.2022 zur parlamentarischen Initiative 21.443 «Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Leiterin oder des Leiters des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten» (BBl 2022 S. 345).