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CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
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ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
- I. Presupposti del pignoramento
- II. Momento del pignoramento
- II. Competenza (in particolare luogo di ubicazione dei beni)
- III. Esecuzione
- Bibliografia
I. Presupposti del pignoramento
1 Affinché possa aver luogo un pignoramento ai sensi dell'art. 89 segg. LEF, devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:
(i) Il debitore deve essere soggetto a esecuzione per pignoramento. Se il debitore è soggetto a esecuzione per fallimento e l'esecuzione viene comunque eseguita per pignoramento, il pignoramento è nullo. Se per un credito garantito da pegno viene avviata un'esecuzione per pignoramento, il debitore può richiedere con ricorso (art. 17 LEF) che il creditore ricorra prima al pegno (art. 41 cpv. 1bis LEF; cosiddetto «beneficium excussionis realis»).
(ii) Un creditore presenta la richiesta di prosecuzione entro i termini e nella forma prescritti (cfr. art. 88 LEF).
II. Momento del pignoramento
2 Secondo il testo della legge, il pignoramento deve essere eseguito «senza indugio». Si tratta di una disposizione di ordine pubblico. La violazione di tale disposizione, ad esempio a causa di un ritardo nell'azione dell'ufficio esecuzioni, non ha alcuna incidenza sulla legittimità della procedura di pignoramento.
3 In pratica, in caso di ritardo nell'agire dell'ufficio esecuzioni, il creditore può solo presentare un ricorso per ritardo nell'agire (art. 17 LEF) ed eventualmente far valere un diritto di responsabilità dello Stato (art. 5 LEF).
4 Il creditore non può influire sul momento dell'esecuzione del pignoramento. Una richiesta di rinvio del pignoramento a una data successiva stabilita dal creditore non è ammissibile.
II. Competenza (in particolare luogo di ubicazione dei beni)
A. Considerazioni generali
5 L'ufficio esecuzioni del luogo di esecuzione è competente per ordinare il pignoramento (art. 46 segg. LEF).
6 L'ufficio esecuzioni competente per l'esecuzione del pignoramento è quello del luogo in cui si trovano i beni da pignorare. Se i beni si trovano al di fuori della zona di competenza dell'ufficio esecuzioni del luogo di esecuzione, l'ufficio competente deve richiedere all'ufficio esecuzioni del luogo corrispondente l'assistenza giudiziaria per l'esecuzione del pignoramento (cosiddetto pignoramento su richiesta; art. 4 LEF).
7 La disposizione relativa all'esecuzione del sequestro (art. 275 LEF) nella sua versione attuale non fa esplicito riferimento all'art. 89 LEF. Tuttavia, l'art. 89 LEF è applicabile per analogia anche all'esecuzione del sequestro. La modifica prevista dell'art. 275 LEF, che inserisce un riferimento all'art. 89 LEF, codificherà questa giurisprudenza.
8 Questa ripartizione delle competenze è vincolante. Un pignoramento effettuato da un ufficio incompetente è nullo.
9 Possono essere pignorati solo i beni situati in Svizzera, ma non quelli situati all'estero. In determinate circostanze, tuttavia, può essere pignorata una pretesa obbligatoria di acquisizione della proprietà di beni patrimoniali all'estero (ad es. una pretesa di restituzione di titoli depositati all'estero).
B. Luogo di ubicazione / luogo di pignoramento di beni patrimoniali diversi
10 Mobili/beni mobili: il pignoramento avviene nel luogo in cui si trova fisicamente il bene.
11 Crediti nei confronti di debitori esecutivi domiciliati in Svizzera: i crediti nei confronti di debitori esecutivi domiciliati in Svizzera che non sono certificati da un titolo sono considerati ubicati nel luogo di domicilio del debitore esecutivo (in qualità di creditore del credito corrispondente). In tutti i casi, il pignoramento di un credito può essere eseguito dall'ufficio di esecuzione nel luogo di esecuzione (ordinario o speciale). Ciò vale anche se il debitore esecutato si trasferisce dopo la notifica del pignoramento (art. 53 LEF). Non è necessario un pignoramento in via di assistenza giudiziaria.
12 In casi particolari, in particolare per i crediti salariali, l'ufficio esecuzioni del luogo di esecuzione può anche chiedere all'ufficio esecuzioni del domicilio del debitore di procedere al pignoramento, se il domicilio e il luogo di esecuzione sono diversi e nell'ambito dell'esecuzione sono necessari ulteriori chiarimenti.
13 Crediti nei confronti di debitori esecutivi domiciliati all'estero: i crediti nei confronti di debitori esecutivi domiciliati all'estero si considerano ubicati nel domicilio del terzo debitore in Svizzera. Il credito si considera anche localizzato presso il domicilio svizzero del terzo debitore se appartiene alla succursale estera di tale terzo debitore. Il coinvolgimento effettivo del terzo debitore svizzero nel rapporto con il cliente della succursale estera nei confronti del debitore esecutivo estero non è un presupposto per il pignoramento.
14 Crediti di creditori solidali: I crediti dei creditori solidali (ad es. conti congiunti) possono essere pignorati da ciascun creditore solidale per il pagamento dell'intero importo. Ciascuno di questi crediti ha quindi il proprio luogo di ubicazione presso il domicilio del debitore esecutato o, se il domicilio del debitore esecutato si trova all'estero, presso la sede del terzo debitore.
15 Titoli: I crediti rappresentati da titoli devono essere pignorati nel luogo in cui si trovano fisicamente. Ciò vale anche se il titolo è dato in pegno.
16 Immobili: è competente l'ufficio esecuzioni del luogo in cui si trova il bene. Se un immobile è situato in più circoscrizioni esecutive, è competente l'ufficio nel cui territorio si trova la parte di maggior valore (art. 24 cpv. 1 RFF).
17 Diritti di proprietà intellettuale: i diritti di proprietà intellettuale devono essere pignorati presso il domicilio del debitore. Se il debitore è domiciliato all'estero, il pignoramento di un diritto di proprietà intellettuale iscritto in un registro avviene presso la sede del registro svizzero (ossia presso la sede dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IGE a Berna).
18 Criptovalute: le criptovalute sono beni immateriali. Pertanto, come i crediti, le criptovalute possono essere localizzate solo in senso figurato. Se il debitore pignorabile è residente in Svizzera, il luogo di ubicazione è quindi in linea di principio il domicilio del debitore pignorabile. Questo principio si applica fintantoché per il pignoramento delle criptovalute non sono necessari atti ufficiali di competenza esclusiva dell'ufficio di esecuzione esterno (ad esempio, sono necessarie solo richieste di informazioni per iscritto e per telefono e non è necessario il pignoramento di hardware). Se il debitore non è residente in Svizzera, il luogo di ubicazione della criptovaluta è il luogo in cui è effettivamente possibile accedere alla criptovaluta. Ciò è possibile, ad esempio, presso la sede del titolare della chiave privata, se questi può essere incaricato di consegnare la chiave privata (come avviene regolarmente nel caso dei token di pagamento Bitcoin ed Ether, importanti dal punto di vista pratico). A seconda della configurazione tecnica del sistema, sono ipotizzabili ulteriori possibilità di accesso (e quindi luoghi di ubicazione), ad esempio tramite una chiave amministrativa o una gestione centralizzata di «permissioned Distributed-Ledger-Systemen». Per l'assunzione di un luogo di ubicazione è sufficiente che in tale luogo sia possibile in qualche modo accedere effettivamente alla criptovaluta.
19 Titoli contabili: il pignoramento avviene esclusivamente presso il depositario che gestisce il conto titoli del titolare del conto a cui sono accreditati i titoli contabili (art. 14 cpv. 1 LPE).
20 Diritti di partecipazione: per il pignoramento di diritti di partecipazione (ad es. patrimonio di un'eredità indivisa o di una società collettiva; cfr. art. 1 LEP) è competente l'ufficio esecuzioni del luogo di domicilio del debitore (art. 2 LEP).
21 Navi: le navi registrate devono essere pignorate nel luogo in cui è tenuto il registro navale (art. 55 cpv. 2 della legge federale sul registro navale). Le navi straniere possono essere pignorate nel luogo in cui si trovano effettivamente.
22 Aerei: gli aerei devono essere pignorati nel luogo di domicilio del proprietario iscritto nel registro degli aeromobili (art. 53 della legge federale sul registro degli aeromobili). Gli aerei stranieri possono essere pignorati nel luogo in cui si trovano effettivamente (art. 54 della legge federale sul registro degli aeromobili).
III. Esecuzione
23 Il pignoramento produce i suoi effetti a partire dal momento in cui è stato eseguito. Il pignoramento si considera eseguito non appena l'ufficio esecuzioni dichiara al debitore che i beni sono stati sequestrati e che il debitore non può più disporne, con riferimento alle sanzioni penali previste dall'art. 169 CP. Se il debitore non è presente, il pignoramento produce i suoi effetti solo con la notifica dell'atto di pignoramento.
24 La dichiarazione di pignoramento deve identificare in modo sufficientemente preciso i beni pignorati. Una descrizione insufficientemente precisa può comportare la nullità della dichiarazione di pignoramento.
25 La dichiarazione di pignoramento può essere effettuata verbalmente, per iscritto (art. 34 LEF) o mediante pubblicazione ufficiale (art. 35 LEF). Di norma, l'ufficio esecuzioni comunica al debitore la dichiarazione di pignoramento utilizzando il modulo modello 6/6a.
Bibliografia
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Kren Kostkiewicz Jolanta, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 4. Aufl., Zürich 2024.
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Stoffel Walter A./Chabloz Isabelle, Voies d'exécution Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3. édition, Berne 2016.
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