Un commentario di Julian Mausbach
Editato da Damian K. Graf
Titolo 5: Altre forme di responsabilità e sanzioni
Art. 11 Tentativo, complicità e istigazione
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altra natura necessarie per definire come reato, nel loro diritto interno, la complicità intenzionale nella perpetrazione di un reato di cui agli articoli 2–10 o l istigazione intenzionale a tale reato, con l intento che venga commesso.
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altra natura necessarie per definire come reato, nel loro diritto interno, il tentativo intenzionale di commettere un reato di cui agli articoli 3–5, 7, 8, 9 paragrafo 1 lettere a e c.
3 Le Parti possono riservarsi il diritto di non applicare in tutto o in parte il paragrafo 2.
I. Ambito di applicazione
1 L'art. 11 ha lo scopo di stabilire il principio della responsabilità penale per il tentativo e la partecipazione in relazione ai reati definiti dalla Convenzione. Il cpv. 1 parte dal presupposto che la partecipazione intenzionale a un reato intenzionale ai sensi degli artt. 2-10 sia punibile e sanzionabile sia nel senso del favoreggiamento che dell´istigazione.
2 Il cpv. 2 limita già la responsabilità penale per i tentativi di reato agli artt. 3-5 e agli artt. 7, 8 e 9 cpv. 1 lett. a e c della Convenzione. Questa limitazione della responsabilità penale per il tentativo ai reati elencati può essere attuata dalle Parti contraenti in modo tale che la responsabilità penale per il tentativo sia esonerata in tutto o in parte (cpv. 3).
3 La Svizzera non si è avvalsa della possibilità di limitare il cpv. 3 e pertanto prevede il reato di tentativo collegandolo alla Parte generale del Codice penale.
II. Responsabilità penale per partecipazione (art. 11 cpv. 1)
4 L'art. 11 cpv. 1 prevede la responsabilità penale per la partecipazione per gli artt. 2-10. A differenza della Parte generale del Codice penale (artt. 24 e 25 CP), non viene fatta alcuna distinzione tra istigazione e favoreggiamento. Poiché l´attuazione del cpv. 1 è avvenuta direttamente attraverso le disposizioni della Parte Generale del Codice Penale, la forma assunta in tale sede, ad esempio per quanto riguarda il tentativo di reato (art. 24 cpv. 2 CP), si applica anche all'ambito di applicazione della Convenzione e alla relativa attuazione. Non sono previsti requisiti oggettivi che vadano oltre gli artt. 24 e 25 CP e quindi l´attuazione attraverso questi articoli è congruente anche in questo caso.
5 La doppia intenzione di partecipare prevista dal cpv. 2 per quanto riguarda l'atto di partecipazione e il reato principale è richiesta anche dalle disposizioni della Parte Generale, per cui non è stata necessaria alcuna integrazione.
6 Si rimanda all´aggiunta alla disposizione penale dell'Art. 143bis CP. Per i dettagli, si rimanda al corrispondente commento all´Art. 6. Per quanto riguarda la questione della partecipazione e del tentativo, va sottolineato che anche dopo la modifica dell'Art. 143bis CP, il tentativo di concorso in un reato principale non (ancora) tentato rimane impunibile.
III. Tentativo di reato (art. 11 cpv. 2 e cpv. 3)
7 Il cpv. 2 prevede l´obbligo di estendere la responsabilità penale per tentativo alle disposizioni citate. Non sono specificati criteri oggettivi, né è previsto un reato di tentativo generale. Quest´ultimo aspetto è dovuto in particolare al fatto che gli ordinamenti giuridici di alcune parti contraenti non prevedono un reato di tentativo generale ma graduale. La disposizione adottata promette quindi un´opzione di attuazione che può essere (ed è stata) attuata senza grandi distorsioni nei concetti giuridici fondamentali degli Stati contraenti.
8 L´attuazione del tentativo di incriminazione è stata effettuata tramite l'art. 22 in combinato disposto con l'art. 10 par. Art. 10 cpv. 2 e cpv. 3 CP. Si estende quindi a tutti i reati specificati al cpv. 2. Ciò è dovuto al fatto che la loro attuazione avviene a sua volta attraverso i reati della Parte Speciale del CP, che sono essi stessi almeno reati ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP.
9 Sebbene il cpv. 2 non contenga alcun obbligo di estendere il reato di tentativo alle disposizioni non menzionate nel cpv. 2, l'attuazione attraverso gli articoli del Codice penale significa che anche in Svizzera esiste il reato di tentativo per quanto riguarda l'art. 2, l'art. 9 nel suo complesso e l´art. 10 CP. In particolare, con l'inclusione dei reati documentali (art. 251 e segg. CP), dei reati per la tutela del segreto postale e delle telecomunicazioni (art. 321ter CP) e dell'articolo sulla pornografia (art. 197 CP), che a loro volta sono almeno reati, si è verificata un'attuazione che comporta la responsabilità penale per tentativo per gli artt. 2-10. Pertanto, non vi è alcuna dissonanza con il principio del tentativo di responsabilità penale per reati e crimini nel diritto penale svizzero.
10 Il cpv. 3 prevede la possibilità per le parti contraenti di rinunciare in tutto o in parte alla responsabilità penale per i tentativi. Questa disposizione mira a contrastare eventuali difficoltà di attuazione incontrate dalle parti contraenti. Il margine di manovra così concesso per l´attuazione dovrebbe consentire, per quanto possibile, di ratificare la Convenzione senza modifiche sostanziali dei rispettivi ordinamenti giuridici. In Svizzera non ci si è avvalsi di questa possibilità, nemmeno per quanto riguarda singoli elementi o parti di essi. Ciò è convincente dal punto di vista del contenuto, in quanto non comporta una rottura con la concezione del tentativo di reato in Svizzera. La disposizione di cui al cpv. 3, che in ultima analisi deve essere intesa come una concessione alla praticabilità dell'attuazione in relazione agli ordinamenti giuridici delle parti contraenti, è stata quindi lasciata senza conseguenze in Svizzera.
I Materiali
Botschaft über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarates über die Cyberkriminalität vom 18.6.2010, BBl 2010 4697 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2010/813/de, besucht am 17.10.2023
Europarat, Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, Budapest 23.11.2001, abrufbar unter https://rm.coe.int/16800cce5b, besucht am 17.10.2023 (zit. Explanatory Report)
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