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- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 8a LRD
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CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
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LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
LEGGE SUGLI AGENTI TERAPEUTICI
- I. Disposizioni generali
- II. Presupposti della cessione
- III. Cessione e relative conseguenze
- IV. Ripartizione dell'esito del processo (cpv. 2)
- V. Possibilità di realizzo ai sensi dell’art. 256 LEF (cpv. 3)
- Bibliografia
I. Disposizioni generali
A. Finalità
1 Ai sensi dell’art. 240 LEF, l’amministrazione fallimentare deve provvedere a tutte le operazioni necessarie alla conservazione e alla liquidazione della massa e, ai sensi dell’art. 243 cpv. 1 LEF, riscuote i crediti incontestati ed esigibili della massa o del debitore fallito.
2 L'art. 260 LEF costituisce la modalità di realizzo per tutte quelle voci della massa fallimentare che non vengono (o non possono essere) liquidate principalmente nell'ambito di una vendita di libero mercato (art. 256 LEF) o di un'asta (art. 257 segg. LEF). I diritti di impugnazione paoliani sono inoltre esclusi per legge sia dalla vendita di libera mano (art. 256 LEF) sia dall'asta (art. 257 segg. LEF) (art. 256 cpv. 4 LEF); un recupero dei diritti di impugnazione paoliani è quindi possibile solo ai sensi dell'art. 260 LEF (cfr. in particolare anche l'art. 10 cpv. 1 OPAV).
B. Natura giuridica
3 La dottrina e la giurisprudenza qualificano la natura giuridica della cessione ai sensi dell’art. 260 cpv. 1 LEF come istituto sui generis del diritto esecutivo e processuale. La natura giuridica della cessione viene avvicinata alla cessione di crediti, al diritto di mandato e alla rappresentanza processuale: I due elementi che accomunano la cessione e la cessione ai sensi dell'art. 260 LEF sono, da un lato, la conduzione di un processo a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio. Dall'altro lato, la legittimazione ad agire in giudizio è accessoria in quanto diritto accessorio del credito fallimentare ai sensi dell'art. 170 CO. Essa passa al cessionario in caso di cessione del credito fallimentare. Per quanto riguarda il diritto dei mandati, il Tribunale federale avvicina in vari casi la cessione a un mandato di incasso. Infine, il Tribunale federale qualifica la cessione come un istituto che può essere definito «rappresentanza processuale». La rappresentanza processuale conferisce al rappresentante il diritto di far valere il diritto del titolare materiale a proprio nome.
II. Presupposti della cessione
A. Procedura fallimentare in corso
4 La cessione avviene durante una procedura fallimentare in corso (ordinaria o sommaria). Al momento della cessione, il fallimento non deve quindi essere stato revocato, sospeso o concluso.
5 Dopo la chiusura del fallimento, tuttavia, i crediti dubbi scoperti successivamente vengono portati a conoscenza dei creditori fallimentari ai sensi dell’art. 269 cpv. 3 LEF, dopodiché si applica la procedura di cui all’art. 260 LEF; senza tuttavia che l’entità cancellata dal registro di commercio (art. 935 CO; art. 159a cpv. 1 lett. b ORC) debba essere nuovamente iscritta.
B. Diritti cedibili
6 L'art. 260 cpv. 1 LEF prevede che i diritti possano essere ceduti ai creditori del debitore fallito. Sono compresi sia i diritti attivi che quelli passivi (ossia i poteri di accrescimento e di conservazione del patrimonio).
7 Rientrano nei diritti di accrescimento del patrimonio, ad esempio, i diritti reali o obbligatori spettanti alla massa. Di norma si tratta di crediti contestati, come le azioni di revoca paoliana o le azioni di responsabilità nei confronti degli organi (art. 754 segg. CO).
8 Rientrano nei diritti di conservazione del patrimonio in particolare la contestazione di un diritto di separazione, i crediti nei confronti del debitore fallito già pendenti al momento dell’apertura del fallimento o i debiti della massa dubbia (ad es. onorari del curatore).
C. Qualità di creditore
9 Il diritto di cessione spetta ex lege solo ai creditori che sono stati collocati o il cui credito non è stato respinto con sentenza passata in giudicato. Se la collocazione di un creditore fallimentare non è ancora passata in giudicato, la cessione è soggetta a condizione risolutiva. Con il rigetto della collocazione passato in giudicato, la cessione decade eo ipso.
10 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina prevalente, la cosiddetta cessione a catena è ammissibile. Si ha una cessione a catena quando un creditore cessionario cade a sua volta in fallimento e la legittimazione ad agire nei confronti del terzo debitore, a lui spettante, viene ceduta ai suoi creditori fallimentari.
11 La cessione al terzo debitore o al presunto debitore contro cui è diretta la stessa pretesa ceduta (o a una persona a lui vicina) è nulla.
D. Delibera di rinuncia da parte della totalità dei creditori
12 La delibera di rinuncia, che ha efficacia all’interno della procedura fallimentare, deve essere adottata con il coinvolgimento di tutti i creditori fallimentari, per cui il silenzio dei creditori fallimentari sulla proposta di delibera è considerato come consenso.
13 Nella procedura fallimentare ordinaria la delibera di rinuncia viene di norma adottata dalla seconda assemblea dei creditori; in rari casi è ipotizzabile che la delibera di rinuncia venga adottata anche nella prima assemblea, in un’assemblea straordinaria dei creditori o per via circolare.
14 Nella procedura di fallimento sommaria, la delibera di rinuncia viene di norma adottata mediante delibera circolare, poiché le assemblee dei creditori non sono solitamente previste o vengono convocate solo in presenza di circostanze particolari (art. 231 cpv. 3 n. 1 LEF).
E. Richiesta di cessione da parte di almeno un creditore fallimentare
15 La richiesta di cessione può essere presentata da qualsiasi creditore fallimentare entro il termine fissato dall’amministrazione fallimentare.
16 Nella procedura fallimentare ordinaria il termine minimo è di 10 giorni.
17 Per la procedura fallimentare sommaria l’amministrazione fallimentare fissa di norma un termine di 10–20 giorni dalla notifica della circolare.
III. Cessione e relative conseguenze
A. Obbligo di utilizzare il modulo
18 La cessione avviene mediante decisione formale utilizzando il modulo 7k (art. 80 KOV), che deve contenere obbligatoriamente quanto segue:
«1. La cessione dei diritti di agire in giudizio a terzi è ammessa solo insieme al credito fallimentare ammesso.
2. Il risultato della rivendicazione dei diritti di massa, sia essa avvenuta in sede giudiziaria o stragiudiziale, deve essere comunicato senza indugio all’amministrazione fallimentare, presentando le relative prove.
3. Se le azioni volte all’esercizio dei diritti hanno avuto esito positivo, in tutto o in parte, il ricavato, nella misura in cui consiste in denaro contante, può essere trattenuto, previa deduzione delle spese, a copertura del credito sopra menzionato; l’eventuale eccedenza deve essere consegnata alla massa. Se il ricavato non consiste in denaro contante, deve essere consegnato all’amministrazione fallimentare affinché proceda alla sua liquidazione.
4. Le spese sostenute devono essere documentate e presentate all'amministrazione fallimentare. Un'eventuale condanna alle spese processuali a carico della controparte deve essere detratta o ceduta all'amministrazione fallimentare per il recupero.
5. Se, in relazione agli stessi diritti fallimentari, sono state effettuate più cessioni a diversi creditori, questi devono comparire come parti in causa in un eventuale procedimento giudiziario e le quote del ricavato spettanti a ciascuno di essi saranno determinate dall’amministrazione fallimentare in un elenco di ripartizione da redigere dopo il ricevimento della relazione sull’esito della rivendicazione dei crediti.
6. L'amministrazione fallimentare si riserva il diritto di annullare la cessione qualora non venga presentata una rivendicazione giudiziaria entro un termine da essa stabilito.
7. I creditori interessati sono responsabili per il danno arrecato alla massa derivante da una conduzione colposa del procedimento.»
19 Queste disposizioni costituiscono quindi il contenuto minimo che la decisione di cessione deve contenere. È inoltre necessario che nella decisione di cessione siano indicati i creditori cessionari con il nome o la ragione sociale; contestualmente viene attestato l’importo del credito fallimentare in CHF (l’art. 211 cpv. 1 LEF si applica per analogia ai crediti in valuta estera), purché questo sia già determinato; in caso contrario viene apposta una nota pro memoria (cfr. art. 63 cpv. 1 OCP). Queste indicazioni sono necessarie affinché il creditore cessionario possa identificarsi di conseguenza, sia nei confronti del debitore e/o dell'autorità competente.
20 Inoltre, a nostro avviso, è ammissibile inserire nel modulo 7k ulteriori condizioni (ad es. in presenza di più creditori cessionari possono essere indicati determinati aspetti coordinativi).
21 In applicazione analogica dell’art. 129 CPC, la decisione di cessione è redatta nella lingua ufficiale del luogo di fallimento.
B. Durata della cessione
22 All’avente diritto o agli aventi diritto viene fissato dall’amministrazione fallimentare un termine per l’esercizio dell’azione giudiziaria (punto 6 del modulo 7k).
23 Si tratta di un termine di ordine, inteso a garantire un'azione tempestiva da parte dei creditori cessionari. Il termine è prorogabile. La scadenza del termine di ordine non comporta automaticamente la decadenza della decisione di cessione. Ciò presuppone piuttosto la revoca formale da parte dell'amministrazione fallimentare.
24 Non sono configurati come termini di ordine, ma come termini di decadenza quelli di cui all’art. 33 cpv. 1 BIV-FINMA (fallimento bancario) e all’art. 32 cpv. 1 VKV-FINMA (fallimento assicurativo).
C. Cessione a più creditori cessionari in particolare
25 Con la decisione di cessione, a ciascun creditore cessionario viene concessa la facoltà di agire in giudizio in relazione al credito spettante al debitore fallito nei confronti del terzo debitore.
26 Nell’ambito dell’azione intentata dal creditore, i creditori cessionari costituiscono i cosiddetti conformi necessari impropri. Come nel caso di una litisconsorzio necessario, i creditori cessionari devono ottenere una sentenza unitaria.
27 In base alla facoltà di agire in giudizio concessa, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina prevalente, ogni creditore cessionario ha diritto a un diritto di azione individuale. In questo contesto, è ipotizzabile che un creditore cessionario avvii un'azione legale senza gli altri. Secondo la presente opinione, né un tribunale né l'amministrazione fallimentare possono obbligare gli altri creditori cessionari a partecipare a un'azione individuale.
28 I tribunali verificano la composizione delle parti con l'ausilio del modulo 7k, sul quale figurano i nomi di tutti i creditori cessionari al momento dell'emissione della decisione.
29 Se risulta che solo uno o una parte di tutti i creditori cessionari adisce il processo, i tribunali devono emettere una decisione di non luogo a procedere a causa del mancato adempimento della legittimazione ad agire, che viene verificata come presupposto processuale.
30 Una decisione di non ammissibilità può essere evitata, in particolare, se i creditori cessionari non coinvolti nel procedimento rinunciano alla loro legittimazione ad agire, si costituiscono nel procedimento come intervenienti accessori o cedono il loro credito fallimentare al creditore cessionario che ha intentato l’azione individuale.
31 È ipotizzabile anche l’avvio di un procedimento parallelo con riunione. Secondo il presente parere, l’amministrazione fallimentare non può obbligare gli altri creditori cessionari ad avvalersi di una delle suddette possibilità di coordinamento. Per questo motivo, ai fini dell’esercizio dei diritti, è in linea di principio efficace solo l’avvio congiunto di un’azione legale da parte dei creditori cessionari. Se i creditori cessionari non riescono a concordare gli elementi necessari per l'avvio dell'azione, quali la competenza territoriale o per materia o il momento dell'avvio dell'azione, l'amministrazione fallimentare deve emanare direttive vincolanti. L'amministrazione fallimentare revoca il decreto di cessione ai creditori cessionari che agiscono in contrasto con le direttive.
32 Il Tribunale federale e la dottrina prevalente consentono ai creditori cessionari di condurre il procedimento in modo non uniforme. Il motivo è la diversa situazione di interesse dei creditori cessionari per quanto riguarda la ripartizione del ricavato. Per i tribunali ciò significa che, in determinate circostanze, si trovano a dover affrontare più istanze presentate dai creditori cessionari. I tribunali devono risolvere le contraddizioni relative alle affermazioni di fatto o alle richieste di prova mediante la valutazione probatoria.
33 Un'altra particolarità della litisconsorzio necessario improprio consiste nel fatto che i creditori cessionari hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento dal procedimento, senza che questo si concluda per gli altri litiganti.
34 Per ulteriori approfondimenti sugli elementi precedenti del litisconsorzio necessario improprio ai sensi dell’art. 260 LEF e su ulteriori questioni specifiche, ad esempio l’effetto di interruzione della prescrizione di un’azione individuale o di un’esecuzione individuale, alle modalità di una transazione vera e propria o separata con il terzo debitore, all’intervento in giudizio di un creditore cessionario con una disposizione di cessione a posteriori ai sensi dell’art. 251 LEF, alla cessione del credito fallimentare e all’effetto sulla litisconsorzio e all’imposizione delle spese processuali, si rimanda a Stähli.
D. Revoca (parziale) della cessione
35 Ai sensi del n. 6 del modulo 7k, l’amministrazione fallimentare può revocare la cessione a un creditore cessionario dopo aver fissato un termine per la rivendicazione giudiziaria del credito. Questo potere garantisce che i creditori cessionari non ritardino l’esecuzione del credito. In caso di disaccordo tra i creditori cessionari sulle modalità di far valere il credito, l’amministrazione fallimentare può impartire istruzioni ai creditori cessionari. Se una parte dei creditori cessionari si rifiuta di ottemperare alle istruzioni, l’amministrazione fallimentare può revocare la loro cessione dopo la scadenza del termine.
36 L'effetto giuridico della revoca, ovvero la decadenza della legittimazione ad agire dei creditori cessionari interessati dal provvedimento di revoca, non ha luogo già alla scadenza del termine, ma solo con l'emanazione del provvedimento di revoca. L'emanazione del provvedimento di revoca dopo la scadenza del termine è a discrezione dell'amministrazione fallimentare.
E. Responsabilità dei creditori cessionari
37 Il modulo 7k prevede al punto 7 che i creditori cessionari rispondano nei confronti della massa fallimentare per i danni derivanti da una conduzione colposa del procedimento da parte dei creditori cessionari. Il modulo 7k non definisce ulteriormente cosa si intenda esattamente per «conduzione colposa del procedimento». Il Tribunale federale precisa a questo proposito che i creditori cessionari non sono soggetti ad alcuna responsabilità qualora non facciano valere l’intero credito del debitore fallito nei confronti del terzo debitore. I creditori cessionari sono liberi di far valere anche solo una parte del credito mediante un’azione parziale o una transazione.
38 Una responsabilità nei confronti della massa è invece ipotizzabile quando un creditore cessionario, con le sue azioni, pone la massa in una situazione meno favorevole rispetto a quella che si sarebbe avuta se non fosse avvenuta la cessione. A titolo di esempio si può citare un creditore cessionario che si fa cedere il credito e successivamente omette di interrompere la prescrizione.
IV. Ripartizione dell'esito del processo (cpv. 2)
39 Hanno diritto al ricavato i creditori cessionari che hanno collaborato all’esercizio del diritto da parte dell’attore, ovvero che non si sono ritirati dal procedimento prima della pronuncia della sentenza. Il ricavato è «il premio per lo sforzo profuso al fine di ottenere l’esito del processo e, in particolare, per l’assunzione del rischio di dover sostenere le spese processuali».
40 Per il calcolo del ricavato da distribuire tra i creditori cessionari, dal ricavato generato vengono preventivamente detratte le spese sostenute nell’ambito dell’azione e che sono deducibili. Il ricavato viene distribuito secondo il sistema di cui all’art. 219 LEF. I creditori cessionari i cui crediti fallimentari sono stati ammessi in una classe precedente vengono soddisfatti per primi. All’interno della stessa classe, la ripartizione avviene in base alla quota di valore dei crediti ammessi. In presenza di più creditori cessionari, l’amministrazione fallimentare redige un elenco di ripartizione speciale in base alla classe e all’importo dei rispettivi crediti fallimentari (art. 86 OCF).
41 Se sussiste un eccedenza che supera i crediti ammessi dei creditori cessionari, questa ricade nella massa fallimentare. In pratica, tale eccedenza è estremamente rara, poiché un creditore cessionario, al fine di ridurre il rischio delle spese processuali, limiterà solitamente l’importo del credito all’ammontare del proprio credito ammesso.
V. Possibilità di realizzo ai sensi dell’art. 256 LEF (cpv. 3)
42 L’art. 260 cpv. 3 LEF prevede che, nel caso in cui la totalità dei creditori rinunci a far valere i crediti da cedere e non richieda alcuna cessione, i crediti possano essere realizzati ai sensi dell’art. 256 LEF. Ciò significa che la liquidazione di tali crediti può avvenire tramite asta o vendita di libera mano.
43 In tal modo, l’amministrazione fallimentare dovrebbe poter tentare, come ultima risorsa, di monetizzare anche questi crediti illiquidi – per i quali non si è trovato alcun creditore cessionario. Tuttavia, i crediti oggetto di impugnazione paoliana non sono suscettibili di realizzo ai sensi dell’art. 256 LEF (art. 256 cpv. 4 LEF); essi decadono di conseguenza e devono essere cancellati dall’inventario fallimentare.
44 A differenza della cessione ai sensi dell’art. 260 LEF e dell’art. 80 OLC, una liquidazione ai sensi dell’art. 256 LEF comporta che il credito illiquido sia escluso dalla massa patrimoniale; pertanto sia l'aggiudicazione nell'ambito di un'asta giudiziaria (art. 258 LEF) sia un'eventuale vendita di libera mano (art. 256 LEF), in quanto atti di pubblica autorità, comportano l'acquisizione del credito illiquido. Di conseguenza, non trova applicazione nemmeno l'art. 260 cpv. 2 LEF. L'acquirente ha sempre diritto in via esclusiva a un eventuale esito positivo del procedimento. Non è quindi soggetto ad alcun obbligo di consegna di un'eventuale eccedenza ottenuta.
45 L'amministrazione fallimentare non è tuttavia tenuta a tentare sempre di realizzare i crediti illiquidi non ceduti ai sensi dell'art. 260 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 256 LEF, come risulta dalla formulazione discrezionale contenuta nel cpv. 3 dell'art. 260 LEF. A nostro avviso, spetta piuttosto alla discrezionalità dell'amministrazione fallimentare decidere se sia überhaupt possibile una liquidazione ai sensi dell'art. 260 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 256 LEF.
46 Tuttavia, qualora il credito illiquido non possa essere realizzato nemmeno mediante asta giudiziaria e/o vendita di libera mano, esso esclude dalla massa fallimentare. Con riferimento a Lorandi, ciò non significa altro che il debitore fallito riacquista il potere di disposizione ai sensi dell’art. 204 LEF in modo parziale e solo in relazione al credito in questione. Il debitore fallito acquisisce il potere di disporre eo ipso in virtù del fatto che una liquidazione ai sensi dell'art. 260 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 256 LEF non può o non ha potuto aver luogo.
Bibliografia
Amonn Kurt/Walther Fridolin, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl., Bern 2013.
Bachofner Eva, Kommentierungen zu Art. 260 SchKG, in: Staehelin Daniel/Bauer Thomas/Lorandi Franco (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. 2, 3. Aufl., Basel 2021 (zit. BSK SchKG II-Bachofner).
Bommer Florian, Kommentierung zu Art. 48 KOV, in: Milani Dominik/Wohlgemuth Marc, Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV) - Kommentar, Zürich 2016 (zit. KOV Komm.-Bommer).
Bürgi Urs, Kommentierungen zu Art. 251 SchKG, in: Staehelin Daniel/Bauer Thomas/Lorandi Franco (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. 2, 3. Aufl., Basel 2021 (zit. BSK SchKG II-Bürgi).
Bürgi Urs, Kommentierungen zu Art. 260 SchKG, in: Hunkeler Daniel (Hrsg.), Kurzkommentar SchKG, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 3. Aufl., Basel 2025 (zit. Kuko SchKG-Bürgi).
Daetwyler George/Stalder Christian, Zum Verfahren des Zürcher Handelsgerichts: Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Alexander Brunner/Peter Nobel (Hrsg.), Handelsgericht Zürich 1866–2016: Zuständigkeit, Verfahren und Entwicklung, Zürich 2016, S. 139–162.
Flachsmann Jean, Die Abtretung der Rechtsansprüche der Konkursmasse nach Art. 260 SchKG, Diss. 1927.
Fritzsche Hans/Walder Hans Ulrich, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Bd. II, Zürich 1993 (zit. Fritzsche/Walder, Bd. II).
Gilliéron Pierre Robert, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159–270, Lausanne 2001 (zit. Gilliéron, Commentaire LP).
Gilliéron Pierre Robert, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5. Aufl., Basel 2012 (zit. Gilliéron, Poursuite).
Grolimund Pascal/Ammann Dario, Kommentierung zu § 13, in: Staehelin Daniel/Grolimund Pascal, Zivilprozessrecht: Unter Einbezug des Anwaltsrecht und des internationalen Zivilprozessrechts, 4. Aufl., Zürich 2024 (zit. Grolimund/Ammann, in: Staehelin/Grolimund).
Habscheid Walther, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht: Ein Lehrbuch seiner Grundlagen, 2. Aufl., Basel 1990.
Handschin Lukas/Jung Peter, Zürcher Kommentar, Die Aktiengesellschaft, Rechte und Pflichten der Aktionäre, Art. 660-697m OR, 2. Aufl., Zürich 2021.
Häuptli Matthias, Kommentierung zu Art. 80 KOV, in: Milani Dominik/Wohlgemuth Marc, Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV) - Kommentar, Zürich 2016 (zit. KOV Komm.-Häuptli).
Jeanneret Vincent/Karina Beaud, Kommentierung zu Art. 260 SchKG, in: Dallèves Louis /Foëx Bénédict/Jeandin Nicolas (Hrsg.), Commentaire romand, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi fédérale sur le droit international privé, 2. Aufl., Basel 2025 (zit. CR LP-Jeanneret/Beaud).
Kren Kostkiewicz Jolanta, Orell Füssli Kommentar, SchKG Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020 (zit. OFK SchKG-Kren Kostkiewicz).
Leuch Georg et al., Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Kommentar samt einem Anhang zugehöriger Erlasse, 5. Aufl., Bern 2000.
Leuenberger Christoph, Die Streitgenossenschaft der Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG, in: Riemer Hans et al. (Hrsg.), Schweizerisches und internationales Zwangsvollstreckungsrecht, Festschrift für Karl Spühler, Zürich 2005, S. 195–206 (zit. Leuenberger, Streitgenossenschaft).
Leuenberger Christoph/Uffer-Tobler Beatrice, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Bern 1999.
Lorandi Franco, Abtretung gemäss Art. 260 SchKG bei Vergleich und im Prozess, BlSchK 2008, S. 41–49 (zit. Lorandi, Vergleich).
Lorandi Franco, Abtretung gemäss Art. 260 SchKG an mehrere Gläubiger, Die Entzauberung der bedingt notwendigen Streitgenossenschaft, AJP 2019, S. 281–286 (zit. Lorandi, Gläubiger).
Lorandi Franco, Abtretung von Rechtsansprüchen gemäss Art. 260 SchKG, Grundlegendes und ausgewählte Fragen, in: Jeandin Nicolas et al. (Hrsg.), Sviluppi e orientamenti del diritto esecutivo federale: atti della giornata di studio del 20 ottobre 2011, Lugano 2012, S. 63–89 (zit. Lorandi, Abtretung).
Lorandi Franco, Entgeltliche Verwertung von strittigen Rechtsansprüchen in der Generalexekution, Teleologische Reduktion von Art. 260 Abs. 3 SchKG, AJP 2013, S. 1758–1764 (zit. Lorandi, Verwertung).
Lorandi Franco, Löschung einer Gesellschaft im Handelsregister nach Abschluss des Insolvenzverfahrens, Können Abtretungsgläubiger i.S.v. Art. 260 SchKG weiterhin vorgehen?, AJP 2018, S. 724–733 (zit. Lorandi, Löschung).
Lorandi Franco, Unzulässigkeit Insolvenzmassen übergreifender «Kettenabtretungen» gemäss Art. 260 SchKG, AJP 2007, S. 305–310 (zit. Lorandi, Kettenabtretung).
Lorandi Franco, Zirkularbeschlüsse im SchKG, ZZZ 2019, S. 31–40 (zit. Lorandi, Zirkularbeschlüsse).
Lötscher Cordula, Die Prozessstandschaft im schweizerischen Zivilprozess, Basel 2016 (zit. Lötscher, Prozessstandschaft).
Mabillard Ramon, Abtretung nach Art. 260 SchKG – Cession selon l'art. 260 LP – Cessione giusta l'artl 260 LEF, SZZP 2018, S. 158 ff.
Meier Isaak, Schweizerisches Zivilprozessrecht: Eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, Zürich 2010 (zit. Meier, Zivilprozessrecht).
Milani Dominik, Die Koordination unter mehreren Abtretungsgläubigern nach Art. 260 SchKG, BlSchK 2019, S. 145–158 (zit. Milani, Koordination).
Muster Eric, Cession des droits de la masse (art. 260 LP) à de nombreux cessionnaires et consorité nécessaire : comment gérer cela?, in: Peroz Anne/ Haldy Jacques/Piotet Denis (Hrsg.), Du Plaict aux plaideurs, Mélanges en l'honneur du Professeur Denis Tappy, Bern 2024, S. 679 ff.
Schlaepfer Ralf, Abtretung streitiger Rechtsansprüche im Konkurs, Zürich 1990.
Schneller Yves, Die Organe der Aktiengesellschaft bei einer ordentlichen Fusion, Stellung, Pflichten und Verantwortlichkeit nach Fusionsgesetz, Zürich 2006.
Staehelin Matthias/Stojiljković Mladen, Kommentierungen zu Art. 261 SchKG, in: Staehelin Daniel/Bauer Thomas/Lorandi Franco (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. 2, 3. Aufl., Basel 2021 (zit. BSK SchKG II-Staehelin/Stojiljković).
Stähli Jonas, Die aktive uneigentliche notwendige Streitgenossenschaft nach Art. 260 SchKG in der ZPO, Zürich 2024 (abrufbar unter diesem Link).
Stoffel Walter/Chabloz Isabelle, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3. Aufl., Bern 2016.
Tschumy Jean-Luc, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP, JdT II 1999, S. 34–55.
Vogel Oscar, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Zivilprozessrecht im Jahre 1995, ZBJV 1996, S. 808–826.
von Holzen Cristina, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, Basel 2006.