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CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- In breve
- I. Aspetti generali
- II. competenza per l'azione penale e giurisdizione
- III. diritti dell'IFPDT (cpv. 2)
- Bibliografia
- I Materiali
In breve
Come già previsto dalla Costituzione federale e dal Codice di procedura penale, il perseguimento e il giudizio dei reati penali sono di competenza dei Cantoni ai sensi del capitolo 8 della Legge sulla protezione dei dati. L'IFPDT ha il diritto di sporgere denuncia e può costituirsi come procuratore privato in un procedimento penale.
I. Aspetti generali
1 La disposizione dell'art. 65 cpv. 1 deriva dall'art. 123 cpv. 2, della Costituzione federale, secondo cui la competenza per la giurisdizione in materia penale e per l'esecuzione di pene e misure spetta in primo luogo e principalmente ai Cantoni. Coincide con la disposizione dell'art. 22 del Codice di procedura penale. L'art. 65 cpv. 1 è di natura puramente dichiarativa, in quanto questa disposizione non stabilisce una competenza federale e quindi non si discosta dalla competenza cantonale già prevista dalle disposizioni citate. Anche in assenza di una norma esplicita, in altre parole, i Cantoni sarebbero competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal Capitolo 8.
2 La disposizione dell'art. 65 cpv. 1 era già prevista in questo modo nel progetto preliminare. Nel corso della procedura di consultazione, la maggioranza dei Cantoni si è opposta all'idea che il perseguimento e il giudizio degli atti punibili continuassero a essere di competenza dei Cantoni. Il motivo di questa opposizione era il timore che i procedimenti penali potessero aumentare a causa del maggior numero di atti illeciti e delle sanzioni più severe, che avrebbero richiesto l'impiego di personale specializzato. È stato inoltre sostenuto che la giurisdizione cantonale renderebbe più difficile l'applicazione uniforme della legge sulla protezione dei dati.
3 L'art. 65 cpv. 2 rafforza la posizione dell'IFPDT conferendogli espressamente il diritto di sporgere denuncia penale e di costituirsi in un procedimento penale come parte civile ai sensi dell'art. 118 CCP e segg.
4 La disposizione dell'art. 65 cpv. 2 non era ancora stata inserita nel progetto preliminare, ma solo nella bozza. Nel corso del processo di consultazione sono state avanzate diverse richieste di conferire all'IFPDT la facoltà di imporre sanzioni amministrative. In contrasto con il diritto europeo, tuttavia, si è deciso di non dare all'IFPDT la possibilità di imporre sanzioni. La mancanza di competenza per imporre sanzioni amministrative è stata invece compensata dall'introduzione di altre disposizioni nella LPD. Tra queste figurano l'art. 65 cpv. 2, in base al quale l'IFPDT può sporgere denuncia presso le autorità penali cantonali ed esercitare i diritti di un querelante privato in un procedimento penale, o le disposizioni penali di cui all'art. 60 cpv. 2 e all'art. 63.
II. competenza per l'azione penale e giurisdizione
A. Competenza cantonale (cpv. 1)
5 Sia l'azione penale che il giudizio sui reati di cui al capitolo 8 sono di competenza dei Cantoni (la cosiddetta giurisdizione cantonale originaria).
6 In linea di principio, non è quindi applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (la cui applicabilità richiederebbe che la suddetta giurisdizione spetti a un'autorità amministrativa della Confederazione, art. 1 LAC). Tuttavia, in virtù di un esplicito riferimento all'art. 64 cpv. 1, gli articoli 6 e 7 del Codice di procedura penale si applicano ai reati commessi negli esercizi commerciali. Questo riferimento non modifica la giurisdizione cantonale di cui sopra.
7 La giurisdizione locale è regolata dalle norme generali sulla giurisdizione di cui agli artt. 31 e seguenti del Codice di procedura penale. Codice di procedura penale.
B. Giurisdizione multipla
8 L'art. 65 non si pronuncia sulla situazione in cui in un caso penale esistono sia la giurisdizione cantonale che quella federale. In questo caso, si tratta di un autore di reato che viola non solo uno o più reati del capitolo 8, ma anche uno o più reati soggetti alla giurisdizione federale.
9 In assenza di una disposizione esplicita, si deve applicare l'art. 26 cpv. 2 del Codice di procedura penale: In base ad esso, il Ministero pubblico della Confederazione "può ordinare l'unificazione dei procedimenti in mano alle autorità federali o cantonali".
III. diritti dell'IFPDT (cpv. 2)
A. Diritto di denuncia
10 L'IFPDT ha il diritto (ma non l'obbligo) di presentare una denuncia all'autorità giudiziaria competente. Tuttavia, non ha il diritto di presentare una denuncia penale. Il diritto di sporgere denuncia penale spetta solo all'interessato i cui diritti (come il diritto all'informazione, il diritto all'accesso, il diritto alla sicurezza del trasferimento dei propri dati personali a terzi) sono stati violati.
11 Spetta all'autorità giudiziaria penale competente avviare un'indagine penale se ha indizi concreti che possa essere stato commesso un reato (art. 7 cpv. 1 CCP). Ai sensi dell'art. 8 CCP, il pubblico ministero può astenersi dall'esercitare l'azione penale e, in particolare, interrompere un procedimento penale già avviato, ad esempio se il caso è di lieve entità o se l'autore del reato ha riparato il danno causato e non vi sono interessi in conflitto con l'interruzione del procedimento penale.
B. Costituzione come procuratore privato
12 L'IFPDT ha anche il diritto di partecipare al procedimento penale cantonale come parte civile (e quindi come parte, art. 104 cpv. 1 lett. b CCP) ai sensi dell'art. 118 CCP. Se lo ritiene necessario ai fini di un'applicazione uniforme della LPD, l'Ufficio federale di polizia può ad esempio
impugnare gli ordini di cessazione (art. 322 cpv. 2 CCP) e ricorrere contro le sentenze cantonali (art. 382 cpv. 1 CCP);
chiedere la consultazione di fascicoli (art. 101 cpv. 1 Codice di procedura penale);
partecipare agli atti processuali (Art. 107 cpv. 1 lett. b CCP) e all'assunzione di prove (Art. 147 e segg. CCP); e
presentare richieste di prova (art. 107 cpv. 1 lett. e CCP).
Bibliografia
Kipfer Daniel, Kommentierung zu Art. 22 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung (StPO/JStPO), 2. Aufl., Basel 2014.
Rosenthal David/Gubler, Seraina, Die Strafbestimmungen des neuen DSG, SZW 1/2021, S. 52 ff.; Wohlers Wolfgang, Kommentierung zu Art. 65 DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski, Dominika (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Datenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2023.
I Materiali
Botschaft zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz vom 15.9.2017, BBl 2017 S. 6941 ff. (zit. Botschaft 2017), abrufbar unter https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2017/6941.pdf, besucht am 8.8.2023.
Zusammenfassung des Bundesamts für Justiz BJ der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens vom 10.8.2017 betreffend Vorentwurf für das Bundesgesetz über die Totalrevision des Datenschutzgesetzes und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz vom 21.12.2016 (zit. Zusammenfassung Vernehmlassung VE-DSG), abrufbar unter https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung/ve-ber-d.pdf.download.pdf/ve-ber-d.pdf, besucht am 8.8.2023.