-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
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- Art. 68 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 75b Cost.
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- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123b Cost.
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- Art. 166 Cost.
-
- Art. 11 CO
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- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
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- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
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- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
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- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
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- Art. 20 LPD
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- Art. 33 LPD
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- Art. 72a LPD
-
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- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia delle origini
- II. Significato della disposizione
- III. Commento al testo della norma
- I materiali
- Bibliografia
I. Storia delle origini
1 Quando nel 1919 fu introdotto l'attuale sistema elettorale (misto) del Consiglio nazionale, la legge federale sull'elezione del Consiglio nazionale prevedeva la consegna del materiale elettorale agli elettori il venerdì precedente la domenica delle elezioni. Tuttavia, questa disposizione si applicava solo ai Cantoni proporzionali, ossia a quelli con più di un seggio in Consiglio nazionale. L'orario di consegna delle schede elettorali nei cantoni maggioritari, cioè quelli con un solo seggio in Consiglio nazionale, non era regolato dalla legge federale. Solo con la promulgazione dell'art. 33 cpv. 2 LDP (per i cantoni a rappresentanza proporzionale) e dell'art. 48 LDP (per i cantoni maggioritari) nel 1976 è stato stabilito in modo uniforme per tutti i cantoni che gli aventi diritto al voto devono essere in possesso delle schede elettorali dieci giorni prima del giorno delle elezioni. Questo periodo è stato ritenuto necessario affinché gli elettori potessero studiare le proposte elettorali e compilare la scheda in tutta tranquillità.
2 Con l'art. 33 e l'art. 48 LDP, per la prima volta è stata disciplinata in modo uniforme per tutti i Cantoni anche la responsabilità della stampa e della distribuzione del materiale elettorale, trasferita al settore pubblico. In precedenza, questo aspetto era regolato dalla legge cantonale. In alcuni cantoni, non sono state le agenzie statali ma i partiti a essere dichiarati responsabili della produzione e distribuzione delle schede elettorali (non ufficiali). Con la promulgazione della LDP, i Cantoni sono stati obbligati a stampare e distribuire i documenti elettorali per migliorare le pari opportunità dei candidati. A ciò si è aggiunta l'introduzione del principio dell'uso obbligatorio delle schede elettorali ufficiali, cioè prodotte e consegnate dalle autorità, nelle elezioni e votazioni federali.
3 Con la revisione parziale della LDP del 26 settembre 2014, il momento della consegna del materiale elettorale nelle elezioni federali è stato allineato a quello dei referendum federali e quindi anticipato alla quartultima settimana prima del giorno delle elezioni.
II. Significato della disposizione
A. Giurisdizione e tempi di notifica
4 L'art. 48 LDP determina principalmente il momento o la tempistica per la consegna delle schede elettorali agli elettori delle elezioni del Consiglio nazionale nei Cantoni maggioritari. Le schede elettorali devono pervenire agli elettori residenti in Svizzera almeno tre settimane e non prima di quattro settimane o nella quartultima settimana prima del giorno delle elezioni.
5 Inoltre, l'art. 48 della LDP stabilisce per legge la responsabilità dei Cantoni (e dei Comuni) per la consegna del materiale elettorale agli elettori.
B. Elezioni a scrutinio segreto
6 In Svizzera, le elezioni dei membri delle autorità pubbliche possono svolgersi, in linea di principio, durante un'assemblea degli elettori o per scrutinio - di persona o per posta.
7 A livello cantonale, Glarona e Appenzello Interno, due degli attuali sei cantoni principali, hanno ancora una democrazia assembleare sotto forma di Landsgemeinde. Nel Cantone di Appenzello Interno, il membro del Consiglio degli Stati deve essere eletto dalla Landsgemeinde. Tuttavia, poiché l'art. 48 della LDP obbliga i Cantoni con la maggioranza dei voti a inviare una scheda elettorale agli aventi diritto di voto, il legislatore federale impone loro implicitamente di eleggere un membro del Consiglio nazionale tramite votazione. È esclusa l'elezione di un membro del Consiglio nazionale durante un'assemblea.
C. Voto di persona o per posta
8 Con la revisione parziale della LDP nel 1993, il voto per corrispondenza è stato equiparato al voto alle urne. I Cantoni sono tenuti a garantire una procedura semplice per il voto per corrispondenza. In questo senso, gli elettori ricevono per posta tutti i documenti necessari per esercitare il diritto di voto a domicilio. I documenti di voto vengono inviati automaticamente a tutti gli aventi diritto. Anche se un avente diritto al voto desidera esprimere il voto alle urne, riceve in anticipo i documenti di voto inviati al proprio domicilio.
9 La consegna automatica dei documenti di voto si applica in linea di principio anche ai cittadini svizzeri residenti all'estero che hanno diritto di voto alle elezioni del Consiglio nazionale. Tuttavia, i cittadini svizzeri residenti all'estero devono registrarsi una volta presso il Comune di competenza per poter esercitare i propri diritti politici. L'iscrizione nel registro elettorale non è automatica.
D. Confronto giuridico
10 La legge cantonale specifica generalmente quali altri documenti (in particolare la scheda di voto, la busta di voto, le note esplicative, la busta di ritorno) devono essere inviati agli elettori oltre alla scheda elettorale.
11 Inoltre, gli ordinamenti giuridici cantonali stabiliscono per legge il momento della consegna nella quartultima settimana prima del giorno delle elezioni, anche se queste disposizioni non hanno un significato indipendente rispetto all'art. 48 LDP. A questo punto, si fa riferimento solo al regolamento del Cantone di Appenzello Esterno, secondo il quale i Comuni assicurano che il materiale elettorale e le istruzioni elettorali siano in possesso degli elettori al più tardi dieci giorni prima della domenica elettorale. Questa disposizione risale ancora alla promulgazione della legge sull'Appenzello nel 1988 e non è stata ancora adattata alla situazione giuridica in vigore dopo la revisione parziale della LDP del 26 settembre 2014. Naturalmente, in base all'art. 48 CPD, il materiale elettorale deve essere consegnato anche nel Cantone Appenzello Esterno nella quartultima settimana prima del giorno delle elezioni.
III. Commento al testo della norma
A. Responsabilità dei Cantoni (e dei Comuni)
12 Anche se le elezioni del Consiglio nazionale sono elezioni federali e il legislatore federale ha disciplinato la procedura elettorale nell'art. 16-57 LDP, i Cantoni e i Comuni sono essenzialmente responsabili dello svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale. Ciò è reso evidente anche dalla circolare ai governi cantonali emanata dal Consiglio federale prima di ogni elezione generale, che contiene numerose istruzioni sui numerosi compiti che i Cantoni devono svolgere in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale. Dall'entrata in vigore della LDP, questi compiti includono anche la preparazione, la stampa e la consegna delle schede elettorali agli elettori. Anche i costi per la preparazione e la consegna dei documenti elettorali sono a carico dei Cantoni.
13 La divisione intra-cantonale delle responsabilità per la preparazione, la stampa e l'invio del materiale elettorale tra il Cantone e i Comuni deriva dalla legge cantonale. Gli attuali Cantoni principali Glarona, Nidvaldo, Obvaldo, Uri e Appenzello Esterno dichiarano i Comuni responsabili della consegna. Nel Cantone di Appenzello Interno, che non ha comuni, la distribuzione dei documenti elettorali è di competenza dei distretti in quanto unità amministrative più basse.
14 Se i Cantoni, i Comuni o i Distretti delegano o esternalizzano compiti quali la stampa, il confezionamento o la spedizione dei documenti elettorali, devono garantire, attraverso un'adeguata supervisione, che le elezioni si svolgano correttamente e che vengano rispettate le istruzioni del Consiglio federale relative allo svolgimento delle elezioni.
B. Tempi di consegna
15 Ai sensi dell'art. 48 LDP, le schede elettorali devono essere consegnate agli elettori non prima di quattro settimane e non oltre tre settimane, ossia nella quartultima settimana prima del giorno delle elezioni. Per la consegna del materiale elettorale nei Cantoni a rappresentanza proporzionale, l'art. 33 cpv. 2 LDP prevede lo stesso tempo. Non è chiaro dalla legge, né per i cantoni a rappresentanza proporzionale né per i cantoni maggioritari, se i cantoni inviino i documenti elettorali nella quartultima settimana prima del giorno delle elezioni o se debbano poi raggiungere gli elettori. Tuttavia, se si tiene conto del fatto che il tempo di consegna del materiale elettorale è stato adeguato a quello dei documenti di voto per le votazioni federali nel corso della revisione parziale della LDP del 26 settembre 2014, diventa chiaro che i documenti devono raggiungere gli aventi diritto di voto nella quartultima settimana prima del giorno delle elezioni. Ciò è dovuto alla formulazione dell'art. 11 cpv. 3 LDP, secondo cui, in caso di referendum, gli aventi diritto al voto ricevono i documenti richiesti dalla legge cantonale per esprimere un voto valido almeno tre e non prima di quattro settimane prima del giorno della votazione, il che deve valere anche per i documenti elettorali.
16 La consegna dei documenti deve essere coordinata con l'ufficio postale in modo da rispettare i termini di consegna previsti dalla legge. Una consegna intempestiva del materiale elettorale costituisce in linea di principio una violazione della libera formazione della volontà tutelata dall'art. 34 cpv. 2 della Cost. Secondo il Tribunale federale, se la consegna tardiva porta all'esclusione di fatto dal diritto di voto, non è più possibile parlare di una corretta composizione della cittadinanza attiva. La consegna tardiva del materiale elettorale costituisce un'irregolarità nella preparazione dell'elezione del Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. c LDP, che, secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, deve essere denunciata immediatamente. Se l'avente diritto al voto non si lamenta immediatamente del ritardo nella consegna, anche se sarebbe stato ragionevole farlo, perde in linea di principio il diritto di contestare l'elezione. Va sottolineato che non solo i diretti interessati dal ritardo nella consegna, ma anche tutti gli aventi diritto al voto - se ne sono a conoscenza - sono obbligati a presentare reclamo e hanno quindi il diritto di fare ricorso. Secondo la costante giurisprudenza della Corte Suprema Federale in materia di annullamento di elezioni e votazioni, anche in caso di comprovato ritardo nella consegna del materiale elettorale, una votazione già svolta viene annullata solo se è possibile che gli elettori non abbiano potuto votare a causa del ritardo nella consegna e che quindi il risultato elettorale possa essere falsato.
17 Un'eccezione al termine di consegna previsto dall'art. 48 LDP si applica ai cittadini svizzeri all'estero che hanno diritto di voto. Le schede elettorali possono essere inviate agli elettori residenti all'estero non prima di una settimana prima della loro spedizione ufficiale. Questo vale anche per i Cantoni che utilizzano il canale di voto elettronico per le elezioni di rinnovo generale. Se il materiale elettorale arriva troppo tardi al comune di voto nonostante sia stato spedito in tempo utile, o se la scheda elettorale o la scheda di voto restituita arriva troppo tardi al comune di voto, l'elettore residente all'estero non può trarne alcun diritto legale. Gli Svizzeri all'estero che desiderano esprimere il proprio voto di persona alle urne e ritirare il materiale elettorale direttamente presso il Comune elettorale devono comunicarlo al Comune elettorale per iscritto o presentandosi di persona. Il Comune elettorale tratterrà il materiale di voto a condizione che riceva la notifica almeno sei settimane prima dello scrutinio.
C. Schede elettorali ufficiali
18 Ai sensi dell'art. 48 LDP, agli aventi diritto al voto deve essere inviata una scheda elettorale. Dall'entrata in vigore della LDP, nelle elezioni del Consiglio nazionale possono essere utilizzate solo schede ufficiali. Non sono ammesse schede non ufficiali (anche non ufficiali) su cui i gruppi politici - per lo più partiti - elencano i propri candidati.
19 Nei Cantoni con maggioranze in cui la legge cantonale prevede la possibilità di un'elezione silenziosa per l'elezione del Consiglio nazionale, i nomi di tutti i candidati proposti entro il termine sono prestampati sulla scheda elettorale. Al contrario, nei Cantoni a maggioranza maggioritaria che non prevedono la possibilità di voto silenzioso, devono essere distribuite schede ufficiali in bianco. Questo requisito deriva già dal rigoroso dovere di neutralità dello Stato nelle elezioni popolari, che vieta qualsiasi influenza sulla libera formazione della volontà e sul suo esercizio. Anche la distribuzione di schede elettorali su cui è prestampato il nome del candidato in carica non sarebbe compatibile con il divieto di intervento ufficiale nelle elezioni derivante dalla garanzia dei diritti politici. Solo la stampa e l'invio di schede elettorali neutrali per i partiti è ammissibile nel senso dell'assistenza ufficiale.
20 A differenza dei cantoni a rappresentanza proporzionale, nei cantoni maggioritari non vengono distribuite istruzioni elettorali - a causa della semplicità della procedura di voto maggioritaria.
D. Giorno delle elezioni
21 Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LDP, le elezioni per il rinnovo generale ordinario del Consiglio nazionale si svolgono la penultima domenica di ottobre. Le elezioni suppletive e le elezioni supplementari sono fissate dal governo cantonale per la data successiva possibile. La disposizione si applica a tutti i Cantoni, ossia sia a quelli a rappresentanza proporzionale che a quelli maggioritari. La consegna del materiale elettorale nella quartultima settimana prima del giorno delle elezioni avviene quindi alla fine di settembre di ogni anno.
I materiali
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975, BBl 1975 I S. 1317 ff. (zit. Botschaft BPR).
Botschaft über eine Teiländerung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 1.9.1993, BBl 1993 III S. 445 ff. (zit. Botschaft 1993).
Botschaft über die Einführung der allgemeinen Volksinitiative und über weitere Änderungen der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 31.5.2006, BBl 2006 S. 5261 ff. (zit. Botschaft 2006).
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 19.10.2022 über die Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 22.10.2023, BBl 2022 S. 2547 ff. (zit. Kreisschreiben 2022).
Bibliografia
Glaser Andreas/Zubler Clio, IV. Modi der Wahlrechtsausübung / Briefliche und elektronische Wahl – Problemfelder des Wahlverfahrens in der Schweiz, in: Glaser Andreas/Langer Lorenz (Hrsg.), Das Parlamentswahlrecht als rechtsstaatliche Grundlage der Demokratie, Zürich 2020.
Häfelin Ulrich/Haller Walter/Keller Helen/Thurnherr Daniela, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl., Zürich et al. 2020.
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich et al. 2023 (zit. Hangartner et al.).
Horlacher Maj-Britt, Die politischen Rechte der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, Zürich 2017.
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021.