-
- Art. 3 Cost.
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 13 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 26 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 31 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 96 cpv. 1 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123a Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 130 Cost.
- Art. 164 Cost.
- Art. 166 Cost.
- Art. 170 Cost.
- Art. 178 Cost.
- Art. 189 Cost.
- Art. 191 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 97 CO
- Art. 98 CO
- Art. 99 CO
- Art. 100 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 633 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b LDP
- Art. 59c LDP
- Art. 60 LDP
- Art. 60a LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 64 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 4 LPD
- Art. 5 lett. d LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 3-5 LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 18 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 52 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 55 LPD
- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 16 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 18 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 27 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 28 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 cpv. 1 LRD
- Art. 2a cpv. 1-2 and 4-5 LRD
- Art. 3 LRD
- Art. 7 LRD
- Art. 7a LRD
- Art. 8 LRD
- Art. 8a LRD
- Art. 14 LRD
- Art. 11 LRD
- Art. 15 LRD
- Art. 20 LRD
- Art. 23 LRD
- Art. 24 LRD
- Art. 24a LRD
- Art. 25 LRD
- Art. 26 LRD
- Art. 26a LRD
- Art. 27 LRD
- Art. 28 LRD
- Art. 29 LRD
- Art. 29a LRD
- Art. 29b LRD
- Art. 30 LRD
- Art. 31 LRD
- Art. 31a LRD
- Art. 32 LRD
- Art. 38 LRD
COSTITUZIONE FEDERALE
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
- I. Contesto
- II. Bene giuridico protetto
- III. Fatto oggettivo
- IV. Elementi soggettivi
- V. Denuncia (cpv. 1) e sanzione
- VI. Concorrenza
- Bibliografia
- I materiali
I. Contesto
A. Abuso sessuale basato sulle immagini
1. Definizione
1 Secondo i materiali legislativi, l'articolo 197a del CP è stato creato in riferimento al fenomeno del cosiddetto «revenge porn» («pornografia vendicativa»). In origine, questo termine indicava una situazione specifica che si verifica dopo la fine di una relazione di coppia: una persona diffonde senza il consenso dell'altra immagini di nudo, sexting o rapporti sessuali realizzate di comune accordo durante la relazione, al fine di esporla al pubblico ludibrio e vendicarsi così di un suo presunto comportamento scorretto. Nel corso del tempo, tuttavia, il termine si è evoluto in una sorta di denominazione collettiva con cui vengono descritte anche altre situazioni simili, ad esempio quando materiale fotografico a sfondo sessuale viene ottenuto tramite hacking, utilizzato a scopo di ricatto o registrato e diffuso segretamente con intento voyeuristico. È stato inoltre adottato in numerose lingue ed è diffuso a livello internazionale. Il termine è utilizzato principalmente nel discorso mediatico e politico; nel dibattito scientifico è prevalentemente rifiutato a causa della sua imprecisione e delle valutazioni problematiche. Entrambe le componenti del termine sono oggetto di critiche: il termine «vendetta» è riduttivo, poiché nella pratica gli autori dei reati perseguono spesso altri motivi, come l'esercizio del potere, la valorizzazione del proprio status sociale o interessi finanziari. Inoltre, questo termine implica una reazione a un comportamento scorretto della persona interessata e concentra quindi l'attenzione sulla prospettiva dell'autore del reato piuttosto che sulle conseguenze dannose per la vittima. Anche il termine «pornografia» è impreciso: definisce erroneamente «pornografici» i contenuti diffusi nell'ambito di questo fenomeno, anche se ciò non corrisponde alla definizione giuridica del termine. Spesso si tratta di semplici immagini di nudo, la cui pubblicazione può tuttavia causare un notevole imbarazzo. Inoltre, il termine «pornografia» ha una connotazione morale negativa ed è potenzialmente stigmatizzante. Nella ricerca si propone quindi di denominare questo fenomeno «abuso sessuale basato su immagini». Questo termine ha un significato più ampio e descrive la produzione, la registrazione o la diffusione non consensuale di immagini o video a carattere sessuale (N. 4), compresi i media modificati o generati artificialmente, nonché la minaccia di diffondere tale materiale. Se la minaccia è collegata a una richiesta concreta – ad esempio la consegna di ulteriori registrazioni, l'esecuzione di atti sessuali o il pagamento di somme di denaro – si parla di «sextortion».
2 Sebbene il termine «pornografia vendicativa» sia stato in parte messo in discussione durante il processo legislativo, è stato adottato senza critiche dalla maggior parte dei partecipanti o confuso con il termine generico «cyberbullismo», ovvero «l'esposizione sistematica di una persona mediante l'uso di mezzi di comunicazione elettronici». L'uso dei termini «cybermobbing» o «cyberbullismo» nei casi di «abuso sessuale basato su immagini» è giustamente criticato, poiché termini come «bullismo» o «mobbing» sono spesso associati a comportamenti scorretti degli adolescenti, con il rischio di minimizzare la gravità del comportamento. Ciò è problematico, poiché l'uso improprio di contenuti sessuali riguarda persone di tutte le età e può avere gravi conseguenze, che possono arrivare fino al suicidio delle persone coinvolte (N. 7). È stato inoltre criticato il fatto che il termine mescoli diversi temi complessi e si basi in particolare su un semplice contesto di esposizione o diffamazione, facendo passare in secondo piano la dimensione sessuale di tali aggressioni (cfr. N. 4). Ciò è emerso anche nel dibattito politico, in cui il carattere specificamente sessuale di tali violazioni è stato in parte sottovalutato e sono state trattate come semplici reati di diffamazione (cfr. N. 8, 10). Sebbene l'abuso sessuale basato sull'immagine possa in singoli casi essere parte di una costellazione di cyberbullismo, il fenomeno non è limitato a questo né può essere qualificato concettualmente come un semplice sottocaso di esso, tanto più che si verifica regolarmente al di fuori delle situazioni di bullismo giovanile e rappresenta una forma specifica di aggressione sessuale. A ciò si aggiunge il fatto che il termine cyberbullismo esclude qualsiasi azione che avvenga senza l'ausilio di strumenti digitali (cfr. N. 6).
2. Fenomeno
3 I risultati di studi internazionali suggeriscono che il fenomeno dell'abuso sessuale basato sull'immagine è specifico al genere: è emerso che sono colpite in particolare le donne e le persone LGBTQI+ e che queste ultime ne subiscono maggiormente le conseguenze. Al contrario, gli autori dei reati sono prevalentemente di sesso maschile. Il fatto che le vittime percepite come donne siano particolarmente colpite è spiegato come espressione di strutture sociali in cui le donne vengono stigmatizzate se vivono apertamente la loro sessualità. Inoltre, sono particolarmente spesso vittime del victim blaming, ovvero un ribaltamento del rapporto vittima-autore del reato, in cui non viene criticata la persona che ha diffuso una registrazione senza consenso, ma la donna stessa. Le viene quindi rimproverato di essere responsabile della diffusione perché ha creato una registrazione sessualizzata di se stessa, anche se questa registrazione è stata realizzata a sua insaputa, è stata rubata o hackerata (N. 5) e la sua diffusione è avvenuta senza il suo consenso. Proprio per i motivi sopra citati, tali violazioni fungono da mezzo efficace di intimidazione, punizione o controllo e non sono quindi solo violazioni individuali, ma anche espressione di disuguaglianza strutturale.
4 Un aspetto centrale del fenomeno dell'abuso sessuale basato sulle immagini è che si tratta di violazioni dei confini sessuali. È quindi essenziale limitare la definizione ai contenuti sessuali – più precisamente: sessualizzati –, in particolare alle rappresentazioni di nudità (soprattutto dei genitali e del seno femminile) e di atti sessuali (per la regolamentazione di cui all'art. 197a CP, cfr. N. 16 e segg.). Per contro, le riprese che ritraggono momenti privati o vulnerabili – come volti in lacrime, ricoveri ospedalieri o conversazioni private – ma che non presentano un potenziale sessualizzante comparabile, non rientrano in questo fenomeno. Questa limitazione contenutistica è determinante per diversi motivi: da un lato, le immagini sessualizzate raggiungono una portata particolarmente ampia su Internet, vengono diffuse più frequentemente e fanno parte di un mercato di sfruttamento commerciale. D'altra parte, tali immagini hanno conseguenze particolarmente gravi per le persone interessate, poiché la loro pubblicazione invade profondamente la sfera intima e allo stesso tempo viola l'autodeterminazione sessuale (cfr. N. 11). Anche la diffusione di contenuti sensibili non sessualizzati può causare notevoli stress, ma rimane nettamente inferiore alla diffusione di immagini sessualizzate in termini di portata e intensità dell'intervento. La ricerca sottolinea quindi sempre più che la diffusione non consensuale di immagini sessualizzate deve essere considerata una forma di reato sessuale, i cui effetti sono strutturalmente paragonabili a quelli di altre violazioni sessuali. Questa valutazione è supportata dagli studi attuali: gli effetti della diffusione di immagini sessualizzate sono stati ampiamente studiati (cfr. N. 7) e presentano evidenti parallelismi con le conseguenze delle violenze sessuali classiche. Anche le vittime stesse spesso percepiscono questi atti come violenze sessuali.
5 L'origine dei contenuti diffusi nell'ambito dell'abuso sessuale basato su immagini è molteplice: in alcuni casi si tratta di immagini realizzate consensualmente nel contesto di una relazione di coppia o nell'ambito del sexting, sia dalla persona interessata stessa che dal suo partner. Anche le registrazioni destinate esclusivamente a un pubblico pagante (ad es. contenuti condivisi su OnlyFans) possono essere diffuse senza autorizzazione (il cosiddetto content leakage, cfr. per la punibilità N. 19, 21). Esistono inoltre casi in cui i contenuti sono stati ottenuti tramite hacking. Secondo i risultati degli studi condotti finora, nella maggior parte dei casi le registrazioni diffuse provengono da situazioni in cui sono state realizzate senza consenso e rappresentano quindi esse stesse il risultato di una violenza sessuale basata su immagini. La gamma dei possibili contesti di origine è ampia: le vittime vengono riprese senza il loro consenso, di nascosto o apertamente, durante atti sessuali consensuali o non consensuali (cfr. in merito alla punibilità N. 16 seg., 19 seg.). Regolarmente vengono anche riprese persone nude in spazi privati o pubblici con telecamere nascoste o hackerate (spycams o camfecting) (cfr. N. 18, 20 sulla punibilità). Ma anche le persone vestite, in particolare le donne, possono essere riprese in modo sessualizzato in spazi pubblici, ad esempio attraverso le cosiddette creepshots, in cui vengono fotografate o filmate in modo mirato la regione genitale, i glutei o il seno, attraverso il downblousing, ovvero la ripresa di una scollatura, o attraverso l'upskirting, ovvero la fotografia o la ripresa sotto le gonne (cfr. in merito alla punibilità N. 18, 20). Inoltre, vengono create e diffuse immagini artificiali, in particolare la cosiddetta pornografia deepfake (video o immagini generati con l'intelligenza artificiale in cui i volti di persone reali vengono inseriti in scene pornografiche), deepnudes (immagini in cui gli abiti delle persone raffigurate vengono rimossi digitalmente tramite intelligenza artificiale) o semplici fotomontaggi in cui persone reali vengono inserite a posteriori in contesti sessualizzati o pornografici (cfr. N. 22, 30 per quanto riguarda la punibilità). Gli esempi citati illustrano una caratteristica tipica del fenomeno: situazioni quotidiane vengono trasferite in un contesto sessualizzato, spesso completamente distaccato dal contesto originale. Anche azioni come la cura del corpo, andare in bagno o prendere il sole possono diventare il punto di partenza per l'abuso sessuale basato sulle immagini.
6 La diffusione di immagini sessualizzate avviene in vari modi, ma con l'aumentare del numero di destinatari aumenta anche la gravità della violazione dei beni giuridici. Le immagini in questione possono essere inizialmente mostrate ad altri senza il loro consenso, ad esempio tramite lo schermo di un proprio dispositivo (per quanto riguarda la punibilità, cfr. N. 34). Inoltre, le immagini in questione vengono diffuse fisicamente, ad esempio per posta, o digitalmente tramite messaggi di chat, e-mail o livestream (per quanto riguarda la punibilità, cfr. N. 33 e segg.), in alcuni casi in modo mirato all'ambiente personale della vittima. Particolarmente grave è la pubblicazione in cui i contenuti sono resi accessibili a un pubblico ampio e incontrollabile (sulla punibilità N. 35), ad esempio sui social media o su piattaforme online specializzate. In alcuni casi le registrazioni vengono pubblicate a nome della vittima, ad esempio tramite profili falsi, per dare l'impressione che sia stata lei stessa a condividere i contenuti. Spesso la diffusione è accompagnata dal doxing, ovvero la divulgazione di dati personali, nonché da commenti offensivi e accusatori.
7 Le aggressioni sessuali basate su immagini possono avere effetti gravi e duraturi sulle persone coinvolte. Nell'introduzione dell'articolo 197a CP, il legislatore ha fatto riferimento anche a queste conseguenze, formulando affermazioni che possono essere confermate da studi scientifici: è stato sottolineato in particolare il fatto che, una volta diffuse, le registrazioni si moltiplicano rapidamente e in modo incontrollabile su Internet. Nella maggior parte dei casi non è possibile cancellarle (completamente) (con strumenti di diritto civile) e diventano così parte integrante dell'identità digitale della persona interessata, in particolare se sono stati divulgati anche dati personali (doxing, cfr. N. 6). Le vittime perdono il controllo della propria immagine e della propria (auto)rappresentazione all'esterno. Questa forma di aggressione non è legata a un luogo o a un momento specifico, ma ha un effetto permanente, globale e onnipresente. A seguito della vittimizzazione, le persone danneggiate sono spesso esposte a ulteriori molestie da parte di altri, che si verificano anche al di fuori della sfera online (ad esempio sotto forma di stalking, molestie sessuali o minacce). Questi atti hanno spesso ripercussioni anche sulla vita sociale e lavorativa delle vittime: alcune perdono il lavoro o lo lasciano volontariamente, altre riferiscono di avere notevoli difficoltà a trovare un nuovo impiego. L'abuso sessuale basato sulle immagini ha quindi anche una componente che influenza il comportamento: le vittime si vedono regolarmente costrette ad adottare misure drastiche, come cambiare il proprio nome o il proprio aspetto o ritirarsi completamente dai social media. Di conseguenza, molte vittime riferiscono di una svolta percepita come «devastante» con conseguenze di vasta portata sulla loro immagine di sé, sulle loro relazioni e sulla loro vita quotidiana. Quasi tutte le vittime riferiscono di provare intensi sentimenti negativi come rabbia, impotenza, umiliazione, shock, paura, senso di colpa e vergogna. Sviluppano disturbi d'ansia, depressione, disturbi da stress post-traumatico e una profonda perdita di autostima; nei casi più gravi si verificano comportamenti autolesionistici o tendenze suicide. Questi atti hanno inoltre un effetto isolante, poiché molte vittime, oltre a sviluppare problemi di fiducia, hanno la sensazione di non essere al sicuro né su Internet né in pubblico, motivo per cui evitano determinati siti web e luoghi, modificano il loro comportamento e limitano consapevolmente la loro libertà di movimento. Anche le vittime di deepfake pornografici riferiscono di effetti psicologici e sociali simili. Una forma particolarmente grave di diffusione non autorizzata di immagini sessualizzate si ha quando si tratta di immagini o video di violenza sessuale reale. La diffusione di queste immagini ripete continuamente gli eventi, perpetuando il loro carattere umiliante e offensivo e invitando un pubblico più ampio a partecipare alla violazione. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso commenti che approvano l'atto o contengono ulteriori insulti. In questo modo, il trauma di queste aggressioni sessuali viene rivissuto e amplificato più e più volte.
B. Cronistoria
8 Già nel 2010 e nel 2016 erano state presentate al Consiglio nazionale delle istanze parlamentari con cui si chiedeva al Consiglio federale di valutare la necessità di un intervento legislativo in merito alla diffusione senza consenso di immagini intime o pornografiche. In entrambi i casi, il Consiglio federale ha fatto riferimento ai reati di lesione dell'onore esistenti e alla protezione della personalità prevista dal diritto civile, negando espressamente la necessità di una revisione della legge. Nel quadro della consultazione sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, entrata in vigore il 1° luglio 2024, cinque partecipanti hanno chiesto esplicitamente che il fenomeno del «revenge porn» fosse disciplinato dal diritto penale (per una critica del concetto e una fenomenologia cfr. N. 1 ss.). La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha accolto questa richiesta e ha integrato il suo progetto con un nuovo articolo 197a CP, che punisce la diffusione non autorizzata di contenuti sessuali non pubblici. Entrambe le Camere erano sostanzialmente d'accordo sulla necessità di una nuova normativa per la diffusione illegale di determinati contenuti intimi non pubblici. Tuttavia, il contenuto concreto della normativa era controverso: vi era disaccordo in merito alla portata materiale, alla collocazione sistematica nella legge e al testo della nuova norma. La maggioranza del Consiglio degli Stati ha chiesto di limitare la norma penale ai contenuti sessuali e di inserirla sistematicamente nel diritto penale in materia sessuale. La maggioranza del Consiglio nazionale ha invece sostenuto una soluzione alternativa: voleva sopprimere l'art. 197a CP e di inserire un art. 179undecies nel titolo terzo («Reati contro l'onore e la sfera segreta o privata»). Quest'ultimo avrebbe punito la diffusione di tutti i contenuti idonei a ledere gravemente la reputazione di una persona, compresi quindi anche i filmati compromettenti o imbarazzanti di altro tipo senza carattere specificamente sessuale. Il Consiglio degli Stati ha deciso di mantenere l'articolo 197a CP e ha chiesto la soppressione del nuovo articolo 179undecies proposto. Alla fine, la posizione minoritaria nel Consiglio nazionale è riuscita a ottenere la maggioranza. Si è così affermata l'opinione di limitare la norma penale ai contenuti sessuali e di inserirla sistematicamente nel diritto penale in materia sessuale. Di conseguenza, l'organo legislativo ha deciso anche contro una disposizione che tutela la «sfera segreta e privata». Considerato il bene giuridico interessato dell'autodeterminazione sessuale (N. 11) e la particolare gravità della violazione, comprovata da studi scientifici (N. 7), che è caratterizzata essenzialmente dalla dimensione sessuale del fenomeno (cfr. N. 4), questa decisione legislativa si rivela appropriata e coerente, una decisione la cui ratio legis deve ora essere applicata in modo coerente dalla giurisprudenza.
9 Va notato che l'articolo 197a del CP punisce esclusivamente la diffusione non autorizzata di contenuti sessuali senza il consenso della persona raffigurata o citata. Ciò significa che continua a sussistere una lacuna normativa da non sottovalutare, in particolare per quanto riguarda la creazione non consensuale di tali contenuti. Nei casi di creazione non autorizzata di immagini a carattere sessuale, si applica regolarmente anche l'art. 179quater CP, ma questo non è senza dubbio adeguato all'illecito tipico dell'image-based sexual abuse. Dalla revisione del diritto penale in materia sessuale, l'articolo 198 cpv. 1 variante 2 CP comprende anche le molestie sessuali basate su immagini e quindi alcuni aspetti del fenomeno. Infine, l'articolo 179decies CP punisce l'uso dell'identità di un'altra persona se ciò avviene con l'intento di causare un danno o di ottenere un vantaggio, il che può essere particolarmente rilevante nel caso della diffusione di pornografia deepfake o deepnudes.
II. Bene giuridico protetto
10 Sebbene il bene giuridico protetto non sia mai stato espressamente menzionato o definito dogmaticamente nel processo legislativo relativo all'articolo 197a CP, il dibattito politico verteva proprio su questo punto: la questione centrale era se il nuovo reato dovesse essere collocato nel titolo terzo («Reati contro l'onore e la sfera segreta o privata») o nel titolo quinto («Reati contro l'integrità sessuale») (N. 8). In definitiva, la controversia verteva su quale bene giuridico fosse prioritario: si trattava di una violazione della «reputazione» o dell'onore, ovvero di una violazione della sfera intima o segreta – quindi dei beni giuridici del titolo III – oppure di una violenza a sfondo sessuale? La decisione del legislatore di inserire la norma nel titolo V non lascia dubbi: non si tratta di proteggere l'onore o la sfera segreta e privata, ma l'integrità sessuale e con essa l'autodeterminazione sessuale della persona interessata (cfr. N. 11). I termini «sfera intima» e «senso di pudore (sessuale)» utilizzati nei dibattiti politici non cambiano nulla. Sebbene questi termini possano essere utili per descrivere la dimensione soggettiva dell'ingiustizia, non sono adatti come beni giuridici penali:
il termine «sfera intima» deriva dal diritto civile della personalità e nel contesto penale viene spesso erroneamente equiparato al bene giuridico riconosciuto della sfera privata. Sebbene quest'ultimo possa essere certamente interessato dai fatti contemplati dall'art. 197a CP, esso descrive solo una dimensione più generale della violazione della personalità, ma non la specifica violazione dell'autodeterminazione sessuale che l'art. 197a CP contempla con la sua posizione sistematica nel titolo V. E anche se si considerasse la «sfera intima» come un nuovo bene giuridico autonomo in materia penale, la sua classificazione nel titolo V contraddirebbe il fatto che essa sia protetta dall'articolo 197a CP. Infatti, non tutto ciò che è «intimo» è necessariamente anche «sessuale».
Il «senso di pudore (sessuale)» non è né un bene giuridico riconosciuto né un interesse meritevole di tutela penale, ma solo una reazione emotiva regolarmente osservabile alla perdita di controllo sulla propria sessualità o a una violazione dell'autodeterminazione sessuale.
11 L'articolo 197a CP tutela l'autodeterminazione sessuale della persona raffigurata o citata. Questo bene giuridico è tradizionalmente legato al corpo e comprende, da un lato, la libertà positiva di compiere atti sessuali secondo i propri desideri e, dall'altro, la libertà negativa di non essere coinvolti in interazioni sessuali contro la propria volontà. Tuttavia, nella recente evoluzione del diritto penale si riconosce sempre più che anche le forme non fisiche di sessualizzazione – come quelle che si verificano in particolare nell'abuso sessuale basato su immagini – possono costituire una violazione dell'autodeterminazione sessuale e meritano quindi protezione penale. Ciò non è una novità nella concezione svizzera dei beni giuridici: già diversi reati sessuali proteggono l'autodeterminazione sessuale da violazioni non fisiche. Nel campo di applicazione dell'articolo 197a CP, il bene giuridico si concretizza nella protezione del diritto di disporre delle rappresentazioni sessualizzate. La persona interessata deve poter decidere autonomamente se, in quale forma e a chi rivelare contenuti a carattere sessuale che la riguardano. L'autodeterminazione sessuale comprende quindi anche il diritto di decidere in merito alla diffusione o alla messa a disposizione del pubblico di contenuti sessuali. Ciò include in particolare i dettagli della propria vita sessuale, le registrazioni della stessa e le immagini di parti intime del corpo (genitali, glutei, seno femminile). La decisione legislativa di basarsi su una soluzione di consenso nell'articolo 197a CP sottolinea l'importanza centrale del bene giuridico: A differenza dei reati sessuali fisici (art. 189, 190 CP), per i quali è sufficiente l'assenza di opposizione (soluzione dell'opposizione), l'art. 197a CP presuppone un consenso esplicito e informato (cfr. N. 36 s.).
III. Fatto oggettivo
12 Soddisfa la fattispecie oggettiva chi (N. 13 seg.) trasmette o pubblica (N. 33 seg.) un oggetto del reato (N. 15 seg.) senza il consenso della persona raffigurata (N. 36 seg.).
A. Soggetto del reato
13 L'art. 197a CP è un reato generale. In linea di principio, è irrilevante il modo in cui l'autore del reato è entrato in possesso dei contenuti. Anche se li ha ricevuti in modo molesto da un'altra persona – ad esempio una cosiddetta Dick Pic – può essere perseguibile penalmente se diffonde i contenuti a terzi senza il consenso della persona raffigurata o citata (cfr. N. 36).
14 In caso di inoltro non autorizzato di un oggetto del reato ai sensi del cpv. 1 (N. 33 seg.), può formarsi una catena di diffusione oppure il contenuto può essere pubblicato ripetutamente e senza autorizzazione da diverse persone ai sensi del cpv. 2 (N. 35). Si pone quindi la questione di chi debba essere considerato autore del reato e dove finisca la responsabilità penale. La dottrina sostiene giustamente che ogni persona che trasmette un oggetto del reato senza il consenso della persona interessata e agisce intenzionalmente (cfr. N. 38) deve essere qualificata come autore autonomo del reato. Ciò vale in linea di principio anche nell'ambito di applicazione della fattispecie qualificata ai sensi del cpv. 2. La sussistenza della fattispecie rimane quindi anche se un contenuto originariamente non pubblico (N. 19) è già stato pubblicato una volta. Tale punto di vista è indispensabile per mantenere l'effetto protettivo della norma: in caso contrario, i contenuti già pubblicati potrebbero essere diffusi senza restrizioni. È tuttavia necessario richiedere, a titolo restrittivo, che il nuovo inoltro o la nuova pubblicazione raggiungano un pubblico potenzialmente nuovo e che l'autore del reato ne sia consapevole. Chi inoltra un oggetto del reato nella cerchia di amici in cui esso circola già o lo pubblica su un sito web in cui è già stato consultato frequentemente non può essere qualificato come autore del reato. Se invece la diffusione è mirata a persone che non conoscono ancora il contenuto o se la pubblicazione raggiunge un nuovo gruppo più ampio di persone, ad esempio tramite il caricamento su un altro sito web, la persona che diffonde il contenuto può essere considerata un autore autonomo.
B. Oggetto del reato
15 L'oggetto del reato sono contenuti sessuali (N. 16 ss.) che non sono pubblici (N. 19 ss.), sono collocati su un determinato supporto (N. 26 ss.) e sui quali la persona interessata è riconoscibile (N. 23 ss.).
1. Contenuto sessuale
16 La caratteristica del contenuto sessuale rappresenta una difficoltà centrale dell'art. 197a CP ed è stata anche l'elemento che ha suscitato le maggiori preoccupazioni nel processo legislativo. In generale, è stato stabilito che il termine deve essere inteso in senso più ampio rispetto a quello di pornografia e comprende tutti i contenuti che hanno un riferimento sessuale o caractère sexuel. Nella dottrina, per la definizione del termine si ricorre in parte ai criteri della definizione di pornografia di cui all'art. 197 CP. Tuttavia, tale approccio – che si basa ad esempio sull'effetto sessualmente provocatorio per gli spettatori – manca lo scopo della norma, che mira a proteggere l'autodeterminazione sessuale della persona raffigurata, e deve quindi essere respinto. L'effetto provocatorio del contenuto per gli altri è irrilevante per la vittima, i cui contenuti sessuali vengono diffusi senza autorizzazione. Sebbene ogni rappresentazione pornografica sia un contenuto sessuale ai sensi dell'articolo 197a CP, non tutti i contenuti sessuali sono pornografia ai sensi dell'articolo 197 CP. Per i contenuti sessuali è necessaria una definizione autonoma, orientata alla ratio legis. I materiali citano due forme esemplari di contenuti sessuali: atti sessuali (N. 17) e nudità (parziale) (N. 18).
17 Il fatto che le rappresentazioni di atti sessuali rientrino nella fattispecie è desumibile dai materiali legislativi ed è anche unanimemente sostenuto dalla dottrina. Ogni volta che si verifica un atto sessuale, la sua rappresentazione o descrizione è sufficiente per presumere un contenuto sessuale – non è necessario un particolare risalto della zona genitale. Per l'interpretazione del termine «atto sessuale», secondo la volontà del legislatore, occorre fare riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale. Di conseguenza, si ha un atto sessuale quando un comportamento presenta, in base al suo aspetto esteriore, un chiaro riferimento sessuale e può essere considerato rilevante in relazione al bene giuridico protetto, ovvero, nel contesto in esame, in relazione all'autodeterminazione sessuale per quanto riguarda la rappresentazione sessuale del proprio corpo (N. 11). Il criterio della rilevanza garantisce che i reati sessuali più gravi, che hanno il carattere di crimini o delitti, siano chiaramente distinti dai reati meno gravi, in questo caso dalle molestie sessuali verbali o visive ai sensi dell'articolo 198 cpv. 1 variante 2 CP. Particolarmente problematico è il requisito di un riferimento sessuale chiaramente riconoscibile dall'esterno. Poiché la definizione di «sessuale» si basa su un riferimento sessuale, la definizione del termine rimane circolare in termini di contenuto; non vi è una precisazione concettuale più rigorosa. Ciò è comprensibile nella misura in cui la sessualità è un fenomeno complesso, individualmente diverso e culturalmente influenzato. L'ipotesi di una presunta «oggettiva» univocità non tiene conto del fatto che tali valutazioni sono in ultima analisi soggette a valori sociali e temporali e sono quindi sempre influenzate anche dalle idee individuali della persona che giudica. Il Tribunale federale cerca di ovviare a questo problema con concretizzazioni basate su gruppi di casi. Sono considerati chiaramente sessuali i rapporti sessuali, anali o orali. Altri comportamenti che comportano il contatto con caratteristiche sessuali primarie o secondarie o l'introduzione di oggetti nelle aperture del corpo richiedono invece un'attenta delimitazione, poiché possono verificarsi anche in contesti infermieristici o medici. Nel campo di applicazione dell'articolo 197a CP, la giurisprudenza sviluppata a questo proposito è tuttavia rilevante solo in misura limitata, per due motivi: in primo luogo, le rappresentazioni di atti sessuali coprono solo la parte superiore dello spettro dei reati; spesso sono sufficienti contenuti visivi che mostrano (parziale) nudità (N. 18). In secondo luogo, la valutazione non si concentra sulla violazione dell'integrità sessuale attraverso l'atto stesso, ma sulla minaccia alla libertà di scelta della persona interessata per quanto riguarda la propria rappresentazione sessuale.
18 Secondo la volontà del legislatore, anche le rappresentazioni di (parziale) nudità sono considerate contenuti sessuali. In questo contesto, tuttavia, le mere descrizioni non dovrebbero essere sufficienti; è probabilmente necessaria una rappresentazione visiva. Secondo il Consiglio federale, nel caso della nudità (parziale) è addirittura necessario che «sia stabilito un riferimento sessuale, ad esempio attraverso la postura o la rappresentazione». Nella dottrina rimane in gran parte aperta la questione se tale requisito debba essere applicato. Si afferma semplicemente che sono contemplati i caratteri sessuali primari e secondari (parzialmente) scoperti – più precisamente: genitali, glutei e seni femminili – nella misura in cui sia possibile stabilire un riferimento sessuale. Non viene tuttavia specificato quando ciò sia applicabile. Una differenziazione in base al grado di nudità appare appropriata:
in caso di nudità parziale – l'esempio riportato nei materiali legislativi è «un'immagine che mostra una donna con una scollatura esagerata» – il criterio del Consiglio federale può essere utilizzato come elemento distintivo. È determinante la composizione dell'immagine: solo quando l'angolazione della telecamera, la postura o l'abbigliamento con connotazioni sessuali focalizzano chiaramente l'attenzione sui genitali, sui glutei o sul seno femminile, la ripresa assume carattere sessuale. A tal proposito, non ha importanza se tale attenzione – ad esempio nel contesto di un autoritratto – sia stata scelta dalla persona raffigurata stessa o determinata contro la sua volontà da una terza persona, come nel caso dei creepshots, downblousing o upskirting (cfr. N. 5). La disposizione del Consiglio federale relativa alla contestualizzazione della nudità appare in questo caso appropriata e compatibile con lo scopo di protezione dell'articolo 197a CP.
In caso di completa esposizione dei genitali, dell'ano o dei capezzoli femminili, vi sono molte ragioni per ritenere che anche una rappresentazione apparentemente neutra sia sufficiente per essere qualificata come contenuto sessuale, anche senza un'attenzione particolare alle parti del corpo in questione. Si tratta di zone del corpo alle quali la percezione sociale attribuisce un significato sessuale, cosicché la loro rappresentazione non autorizzata in stato di nudità appare, indipendentemente dal contesto concreto, come un atto di sessualizzazione e potenzialmente come una violazione dell'autodeterminazione sessuale (cfr. N. 4). Se allo stesso tempo sono soddisfatti gli altri requisiti di fatto – in particolare il requisito della non pubblicità (cfr. N. 19 f.) –, anche la visualizzazione involontaria di queste parti del corpo, indipendentemente dalla modalità concreta di rappresentazione, può costituire una violazione di un bene giuridico. Ciò è esemplificato dalle riprese voyeuristiche negli spogliatoi, nei solarium o nelle saune, in cui la nudità delle persone interessate viene strumentalizzata per il consumo sessuale da parte di terzi. Un'interpretazione restrittiva, che richiederebbe inoltre un'attenzione specifica alle parti del corpo scoperte, avrebbe invece come conseguenza che tali riprese senza elementi di messa a fuoco non sarebbero contemplate, nonostante il loro carattere chiaramente invasivo e il loro evidente potenziale di violare l'autodeterminazione sessuale in caso di diffusione non autorizzata. Una tale visione non sembrerebbe né appropriata né compatibile con lo scopo di protezione dell'articolo 197a CP.
2. Non pubblico
19 Secondo l'articolo 197a CP, il contenuto sessuale deve essere «non pubblico», il che, secondo la volontà del legislatore, si applica in particolare quando il contenuto «è stato creato per uso puramente privato secondo la volontà della persona riconoscibile in esso». Da ciò si potrebbe dedurre che la vittima avrebbe dovuto almeno acconsentire alla creazione o esserne a conoscenza. Ciò non può essere inteso in questo modo, tanto più che i materiali riconoscono che il fenomeno punibile comprende anche la diffusione di contenuti creati senza consenso. Appare quindi più convincente l'interpretazione proposta da Scheidegger, secondo cui è determinante il fatto che la persona interessata non abbia attribuito alcun scopo pubblico al contenuto sessuale, ovvero che «non abbia voluto renderlo accessibile a un pubblico potenzialmente indeterminato». Secondo questo punto di vista, in caso di dubbio si deve presumere che i contenuti sessuali non siano «pubblici».
20 Nel caso di contenuti prodotti senza consenso, come ad esempio uno stupro filmato o riprese voyeuristiche, manca per definizione uno scopo pubblico da parte della persona raffigurata. Tenuto conto dello scopo della norma, non dovrebbe avere alcuna rilevanza il fatto che i fatti in questione si siano verificati in uno spazio pubblico o meno. Nel corso del processo legislativo è stato esplicitamente sottolineato che l'art. 197a CP potrebbe avere una portata più ampia rispetto all'art. 179quater CP, che in linea di principio non offre alcuna protezione in pubblico. Poiché l'articolo 197a CP non tutela la sfera segreta o privata, ma l'autodeterminazione sessuale, esso deve essere valutato secondo criteri diversi dall'articolo 179quater CP. Chi si mostra (parzialmente) nudo in un luogo (semi)pubblico – ad esempio in uno spogliatoio, su un prato o in un bagno – dovrebbe poter aspettarsi, nonostante le condizioni locali, che non vengano diffuse immagini di tale situazione, in considerazione dello scopo protettivo dell'art. 197a CP. La tutela dell'autodeterminazione sessuale non cessa alla soglia della sfera pubblica, purché non vi sia stata una divulgazione consapevole o implicita a un pubblico indeterminato. Ciò è ipotizzabile solo in casi eccezionali, ad esempio quando si corre nudi durante una partita di calcio pubblica o quando si mostrano volontariamente i seni davanti alla telecamera durante un concerto pubblico.
21 La valutazione è più difficile nel caso di contenuti creati (e diffusi) di comune accordo. Secondo il parere qui espresso, in tali casi è necessaria una valutazione complessiva basata sul contesto, che tenga conto, ad esempio, delle dimensioni e dell'anonimato del gruppo di destinatari, nonché delle barriere di accesso esistenti tra il contenuto e il pubblico in generale. Ostacoli tecnici come paywall, protezione con password o funzioni anti-screenshot possono servire come indizi di un intento di utilizzo privato. A tal proposito, non dovrebbero essere posti requisiti eccessivi; anche una protezione inadeguata contro la diffusione dei propri contenuti è un indizio di un intento privato. Anche l'utilizzo di piattaforme come OnlyFans (N. 5) non costituisce quindi un consenso illimitato alla diffusione, ma deve essere inteso come una divulgazione mirata a una cerchia ristretta di utenti. La vera pubblicità inizia solo al di là di questa sfera protetta da barriere di accesso e condizioni d'uso, ad esempio inviando immagini a un ampio gruppo di persone arbitrarie o condividendo un contenuto su un social network pubblico.
22 Si discute se anche i contenuti sessuali prodotti artificialmente – in particolare i deepfake pornografici o i deepnude (N. 5) – rientrino nella caratteristica di contenuto «non pubblico» ai sensi dell'art. 197a CP, se sono stati generati da registrazioni originariamente accessibili al pubblico. Una formulazione nei materiali legislativi, secondo cui la vittima è «raffigurata», «nominata» o «presa di mira» nei contenuti sessuali, suggerisce che dovrebbero essere inclusi anche i contenuti manipolati artificialmente. Inoltre, il testo della legge, che oltre alle «riprese video» menziona espressamente anche le «raffigurazioni», indica un'intenzionale inclusione dei contenuti generati artificialmente. È vero che le immagini di partenza della pornografia deepfake provengono regolarmente da fonti accessibili al pubblico, come i social network o i siti web professionali. Tuttavia, alla luce dello scopo di protezione, non dovrebbe essere determinante la pubblicità del materiale fotografico originale, ma piuttosto la mancanza di finalità pubblica del prodotto finale generato con contenuto sessuale. Tali prodotti artistici sono prodotti autonomi, di norma realizzati senza consenso, il cui contenuto sessuale è chiaramente contrario alla volontà riconoscibile della persona interessata. Quest'ultima non aveva alcun motivo di supporre che la foto che la ritraeva sarebbe stata trasferita in un contesto sessualizzato e utilizzata in modo improprio. Per questo motivo, sembra opportuno qualificare la pornografia deepfake e i deepnudes come «non pubblici» ai sensi dell'art. 197a CP.
3. Riconoscibilità
23 Secondo il testo della legge, la persona lesa deve essere «riconoscibile» nell'oggetto del reato (art. 197a cpv. 1 CP). Nella letteratura questo termine è spesso equiparato a «identificabile», da cui si deduce che la punibilità sussiste solo se terzi possono identificare la vittima concreta sulla base del contenuto sessuale. Le rappresentazioni pixelate o altrimenti rese anonime non costituirebbero quindi un reato. Tuttavia, questa equiparazione tra «riconoscibile» e «identificabile» deve essere messa in discussione. «Riconoscibile» e «identificabile» non sono infatti sinonimi: mentre l'identificabilità presuppone che la persona interessata sia individuabile da terzi, per la riconoscibilità è sufficiente che la persona sia percepibile come tale nell'oggetto del reato – ad esempio attraverso un corpo visibile o una voce –, anche se non è possibile trarre conclusioni sulla sua identità concreta. Vi sono indicazioni che il legislatore avesse in mente un'identificabilità in senso stretto: la versione francese utilizza infatti il termine «identifiable» e anche le dichiarazioni del Consiglio federale indicano un'interpretazione più restrittiva del termine. La versione italiana, invece, utilizza il termine «riconoscibile», che corrisponde piuttosto al tedesco «erkennbar». Tuttavia, sono decisive l'interpretazione sistematica e teleologica: nella maggior parte dei casi citati nell'articolo 197a capoverso 1 CP, non è possibile identificare in modo univoco la persona interessata, ma è possibile percepirla come rappresentazione di una persona reale e non solo fittizia. Gran parte dei casi punibili sarebbe esclusa se la punibilità fosse subordinata alla possibilità di identificare la vittima da parte di terzi sulla base del contenuto. Nel caso delle riprese fotografiche (N. 28), ad esempio, l'identificabilità è regolarmente esclusa se sono visibili solo il corpo, ma non il viso o altre caratteristiche individuali. Si pensi alle immagini di sexting di singole parti del corpo (ad es. seno, pene), alle riprese di atti sessuali in cui è visibile solo il corpo ma non il viso o altre caratteristiche individuali, alle riprese upskirting o ai video spycam ripresi dai water. Un criterio di identificabilità rigoroso escluderebbe tali gruppi di casi essenziali e sarebbe contrario all'intenzione del legislatore. La riconoscibilità non richiede quindi l'identificabilità, ma solo la percepibilità di una persona reale. In che misura sia inoltre necessaria un'attribuzione plausibile alla persona interessata risulta solo dalle rispettive varianti di reato (per l'inoltro ai sensi del cpv. 1, cfr. N. 24, per la pubblicazione ai sensi del cpv. 2, cfr. N. 25).
24 La trasmissione (N. 33 f.) ai sensi dell'art. 197a cpv. 1 CP è un reato perseguibile su querela (N. 39) . La protezione penale si applica quindi solo se la persona interessata si riconosce nell'oggetto del reato e sporge denuncia. A tal fine è sufficiente che l'attribuzione del contenuto sessuale alla persona concretamente interessata appaia plausibile sulla base delle circostanze complessive della diffusione, sia che si tratti del volto visibile della vittima, di un testo di accompagnamento che nomina la vittima o di indicazioni provenienti dall'ambiente sociale. Ciò vale in linea di principio anche quando la persona interessata viene erroneamente associata a un contenuto sessuale che in realtà è attribuibile a un'altra persona, una situazione espressamente menzionata dall'autorità legislativa. Si pensi ad esempio alla pornografia deepfake o alle immagini contrassegnate con il nome di un'altra persona. Il presupposto è tuttavia che l'attribuzione errata abbia una certa credibilità all'esterno. Infatti, l'effetto sulla vittima può essere altrettanto gravoso indipendentemente dall'identità effettiva della persona raffigurata, purché terzi presumano che si tratti della persona interessata (cfr. N. 30). Non è quindi necessario stabilire con certezza l'identità della persona raffigurata, tanto più che nella pratica ciò spesso non è possibile. Se invece l'attribuzione è palesemente errata, ad esempio perché la persona raffigurata è chiaramente un'altra o si tratta chiaramente di un falso, occorre invece valutare la punibilità ai sensi dell'art. 198 cpv. 1 var. 2 CP (molestie sessuali verbali o basate su immagini).
25 La pubblicazione (N. 35) ai sensi dell'art. 197a cpv. 2 CP è un reato perseguibile d'ufficio (N. 40). Di conseguenza, dovrebbe essere sufficiente che le autorità vengano informate della pubblicazione da terzi. Se è dimostrabile o evidente che il contenuto è stato pubblicato senza il consenso della persona raffigurata o nominata, il reato può essere considerato commesso anche se la persona interessata non ne viene mai a conoscenza. In ogni caso, rimane necessario un collegamento plausibile con una persona reale, non necessariamente identificabile in modo concreto, anche se la sua identità non è nota. La pubblicazione di falsificazioni chiaramente riconoscibili non costituisce invece un reato ai sensi dell'art. 197a CP.
4. Supporti
26 I possibili supporti di contenuti sessuali citati nell'art. 197a CP si basano sull'elenco di cui all'art. 197 CP (pornografia) e comprendono in particolare scritti, registrazioni sonore o visive, immagini, oggetti e rappresentazioni. Se non sussiste una diversa direzione di protezione in relazione al bene giuridico, è possibile fare riferimento alla giurisprudenza e alla letteratura sviluppate in relazione all'art. 197 CP. Sebbene l'elenco non sia esaustivo, esso dovrebbe comprendere gran parte dei supporti rilevanti nella pratica. Va notato che un contenuto sessuale può essere incorporato contemporaneamente in più tipi di supporti, ad esempio in una registrazione video (N. 28) di una chat scritta (N. 27). Sono inclusi sia gli oggetti fisici che quelli digitali. È sempre determinante che il contenuto sessuale possa essere plausibilmente attribuito a una persona reale (cfr. N. 24 e segg.): mentre nel caso della trasmissione ai sensi del cpv. 1 è necessaria un'attribuzione credibile alla persona concretamente interessata, nel caso della pubblicazione ai sensi del cpv. 2 è sufficiente un'attribuzione plausibile a una persona reale, ma non necessariamente identificabile. In quest'ultimo caso, deve inoltre risultare dalle circostanze che la persona interessata non ha acconsentito alla pubblicazione (cfr. N. 25).
27 In primo luogo, la legge menziona scritti non pubblici di contenuto sessuale. Questa categoria si allontana chiaramente dal contesto basato sulle immagini e, a mio avviso, deve essere interpretata in modo restrittivo. Un'interpretazione ampia potrebbe portare a considerare come reato anche le voci già trasmesse per iscritto sulla vita sessuale di una persona, ad esempio nell'ambito di una chat. Tuttavia, tale estensione non corrisponde all'intenzione del legislatore. Come oggetti del reato possono quindi essere considerati solo i contenuti scritti che sono stati redatti dalla vittima stessa o per i quali esiste la credibile apparenza che siano stati redatti dalla vittima stessa (cfr. N. 24 f.). Forme più lievi di riferimento scritto alla sessualità di una persona possono essere eventualmente ricondotte all'art. 198 cpv. 1 var. 2 CP (molestie sessuali verbali). Un esempio tipico di applicazione dell'art. 197a CP è la diffusione di registrazioni autentiche o falsificate di chat a sfondo sessuale tra la vittima e una terza persona.
28 Il nucleo centrale della disposizione è costituito dalle riprese video della vittima. Si tratta di registrazioni visive di eventi reali in tempo reale, in particolare foto e video, generate e memorizzate con un dispositivo di registrazione di immagini. Questi ultimi contengono regolarmente anche una traccia audio, motivo per cui possono essere anche registrazioni audio (N. 29). Ai fini della punibilità ai sensi del cpv. 1 non è necessario che la persona interessata sia identificabile da terzi. È sufficiente che si riconosca e appaia credibilmente come destinataria del contenuto sessuale rappresentato. La riconoscibilità può derivare dall'immagine stessa, ad esempio dalla raffigurazione visibile della persona interessata, o dal modo in cui viene diffusa, in particolare se le informazioni che l'accompagnano consentono di attribuirla in modo credibile alla persona interessata (cfr. N. 24). Per le pubblicazioni di cui al cpv. 2 è invece sufficiente che dalle circostanze risulti che le immagini sono state pubblicate in modo evidente senza il consenso della persona raffigurata (cfr. N. 25). Ciò è evidente, ad esempio, nella pubblicazione di riprese voyeuristiche da uno spogliatoio o da una toilette di un luogo pubblico noto o nella pubblicazione di riprese OnlyFans originariamente destinate solo a un gruppo chiuso di utenti.
29 Anche le registrazioni audio sono considerate possibili supporti di contenuti sessuali. Ciò include in particolare le registrazioni acustiche di rumori sessuali (ad es. gemiti) o conversazioni a contenuto sessuale (ad es. sesso telefonico) tra la vittima e una terza persona. Sono quindi incluse solo le rappresentazioni uditive di atti sessuali e le registrazioni audio della loro descrizione verbale. L'identificabilità della vittima (N. 23 ss.) deriva in questo caso in particolare da una voce acusticamente simile a quella della vittima o da un'attribuzione altrimenti credibile alla persona interessata, ad esempio attraverso la menzione del suo nome o le circostanze della diffusione.
30 La forma di rappresentazione delle «immagini» di cui all'articolo 197a CP chiarisce che anche i contenuti generati artificialmente possono essere contemplati dal reato. Si pensi in particolare ai deepfake pornografici o ai deepnude, che rappresentano eventi fittizi. Nella letteratura è in parte sostenuta l'opinione che un'interpretazione sistematica sia contraria all'inclusione di tali rappresentazioni, poiché l'articolo 197a CP – a differenza dell'articolo 197 CP – non fa alcuna distinzione tra la riproduzione di atti «reali» e «non reali». Tuttavia, questa argomentazione non è convincente. Infatti, le due disposizioni perseguono obiettivi di protezione diversi: il divieto di pornografia dura di cui all'art. 197 cpv. 4 e 5 CP serve, nel caso di rappresentazioni reali, in particolare a proteggere i minori raffigurati, che possono essere concretamente messi in pericolo dalla produzione dei contenuti, a impedire la creazione di strutture di mercato e a fornire una protezione generale contro l'effetto «corruttore» dei contenuti. Quest'ultimo si basa sul presupposto che la pornografia hard aumenti la disponibilità degli spettatori a imitare gli eventi rappresentati. Nel caso di rappresentazioni fittizie, ad esempio disegni o animazioni, la protezione della persona raffigurata viene meno a causa dell'assenza di soggetti reali coinvolti; non viene perseguita la protezione delle persone effettivamente coinvolte. L'articolo 197a CP persegue invece un approccio completamente diverso: in questo caso viene protetta l'autodeterminazione sessuale della persona raffigurata, ovvero quella persona concreta il cui aspetto viene utilizzato in un contesto sessuale senza il suo consenso. Considerando gli effetti comparabili a quelli delle riprese reali in caso di diffusione non autorizzata di pornografia deepfake (cfr. N. 7) e la difficoltà empiricamente dimostrata della popolazione svizzera nel distinguere in modo affidabile i deepfake dalle riprese reali, una limitazione dell'effetto protettivo alle riprese reali non sarebbe oggettivamente giustificabile. Il termine «raffigurazioni» è stato creato proprio per tali contenuti generati artificialmente (cfr. N. 22). Un'interpretazione contraria sarebbe in contrasto sia con il testo che con lo scopo della norma. Affinché sia soddisfatto il criterio di riconoscibilità (N. 23 ss.), è sufficiente un'attribuzione oggettivamente plausibile e credibile all'esterno a una persona reale; non è necessaria l'identificabilità. Ai fini della trasmissione ai sensi del cpv. 1, è determinante che la persona interessata si riconosca e appaia credibilmente come destinataria del contenuto sessuale (N. 24). Per la pubblicazione ai sensi del cpv. 2 è invece sufficiente che dalle circostanze risulti che la rappresentazione è stata pubblicata in modo evidente senza il consenso della persona reale raffigurata, che non deve necessariamente essere identificabile in modo concreto (N. 25). Per la credibilità dell'attribuzione è necessaria una falsificazione molto realistica. Ciò è particolarmente ipotizzabile nel caso di deepfake pornografici o deepnude, ma può verificarsi anche nel caso di fotomontaggi sessualizzati molto realistici. Se invece manca un'attribuzione credibile all'esterno, ad esempio nel caso di immagini palesemente false o riconoscibilmente manipolate, occorre invece esaminare l'art. 198 CP (cfr. N. 24).
31 Meno rilevanti nella pratica, ma espressamente menzionati dalla legge, sono gli oggetti che rappresentano contenuti sessuali. Si intendono in particolare oggetti con connotazioni sessuali che possono essere associati alla vittima, come una collezione di giocattoli sessuali o oggetti feticistici. Anche in questo contesto è necessaria un'attribuzione credibile alla vittima (cfr. N. 23 ss.).
32 La categoria delle rappresentazioni comprende spettacoli dal vivo di atti sessuali o nudità (parziale). Esempi classici sono lo striptease o gli spettacoli sessuali dal vivo. Per il campo di applicazione dell'articolo 197a CP sono rilevanti soprattutto i live streaming in cui i contenuti sessuali vengono trasmessi in tempo reale. In assenza di memorizzazione, non si tratta di riprese video in senso stretto, ma soddisfano comunque il concetto di «esibizione». Per quanto riguarda la riconoscibilità della vittima, valgono fondamentalmente gli stessi requisiti delle riprese video (cfr. N. 28); tuttavia, la percezione e quindi l'attribuibilità plausibile (N. 24 segg.) avvengono in questo caso in tempo reale.
C. Fatto
1. Inoltro (cpv. 1)
33 Commette un reato ai sensi dell'articolo 197a cpv. 1 CP chi trasmette un oggetto del reato senza il consenso della persona riconoscibile (n. 23 segg.) ad almeno una terza persona. Non costituisce invece reato ai sensi dell'articolo 197a CP l'atto di inviare il contenuto esclusivamente alla persona raffigurata o descritta. Il termine «trasmettere», così come utilizzato nel testo di legge tedesco, è linguisticamente infelice. Potrebbe dare l'impressione errata che siano contemplati solo i contenuti che l'autore del reato ha ricevuto in precedenza da un'altra persona (ad esempio direttamente dalla vittima). Una tale restrizione non corrisponde tuttavia all'intenzione del legislatore. Dovrebbero infatti essere inclusi anche i contenuti creati dall'autore del reato stesso, in cui la vittima riconoscibile è raffigurata o descritta. Anche le versioni francese e italiana («transmet» e «trasmette») non sono ideali, ma riflettono in modo più accurato la volontà del legislatore: Si intende qualsiasi forma di messa a disposizione visiva o acustica di contenuti sessuali a terzi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga fisicamente (ad es. tramite stampe o supporti dati) o digitalmente (ad es. tramite servizi di messaggistica, social network, livestream o cloud storage). La trasmissione termina con il completamento dell'atto di trasmissione. Ciò vale anche se la persona destinataria era già in possesso dei contenuti in questione (cfr. N. 34). Non è necessario che la terza persona riceva effettivamente il contenuto o ne prenda conoscenza. Anche una trasmissione ripetuta nell'ambito di una diffusione a catena può costituire un reato (cfr. N. 14).
34 Nella letteratura è controverso se anche la semplice visualizzazione di contenuti sessuali – senza trasferimento del potere di disposizione – costituisca una «trasmissione». Si intendono ad esempio i live streaming, i messaggi che si cancellano automaticamente o la visualizzazione di una registrazione sul proprio dispositivo. Come sottolinea giustamente Scheidegger, questa domanda trova risposta affermativa alla luce del testo e della sistematica della norma. L'art. 197a CP comprende espressamente anche le proiezioni (N. 32) in cui è concettualmente escluso che vi sia un trasferimento di possesso o di disposizione del materiale audiovisivo mostrato. Ne consegue logicamente che anche la semplice visualizzazione di un contenuto costituisce un possibile reato ai sensi dell'art. 197a cpv. 1 CP.
2. Pubblicazione (cpv. 2)
35 L'articolo 197a, cpv. 2, CP prevede una qualificazione quando l'atto consiste nella pubblicazione dell'oggetto del reato, vale a dire in particolare quando esso viene «reso accessibile a un numero indeterminato di persone, ad esempio tramite Internet». Le difficoltà di delimitazione sorgono in particolare quando i contenuti sono resi accessibili a un gruppo di persone più ampio, ma comunque non illimitato, poiché «con le nuove tecnologie sono nate numerose “semipubblicità”». I confini tra divulgazione non pubblica e divulgazione pubblica sono diventati così fluidi che è difficile formulare una definizione conclusiva del termine «pubblicare». Una parte della dottrina ritiene che la condivisione in una chat di gruppo con 30 persone possa già essere considerata una pubblicazione ai sensi della disposizione. Altri sostengono invece che occorra concentrarsi maggiormente sullo scopo protettivo della norma. Secondo tale opinione, la qualificazione penale dovrebbe dipendere dall'ampiezza e dall'arbitrarietà del gruppo di destinatari, poiché più questo gruppo è ampio, anonimo e incontrollabile, più grave è la violazione dei diritti della persona interessata (cfr. anche N. 6). Dal punto di vista sistematico, sembra inoltre opportuno orientarsi ai criteri di delimitazione utilizzati anche nel quadro della determinazione dell'elemento costitutivo del reato «non pubblico» per i contenuti creati e diffusi di comune accordo (cfr. N. 19, 21). Secondo tale criterio, l'autore del reato deve perseguire uno scopo pubblico quando diffonde il contenuto (originariamente non pubblico). I fattori decisivi sono in particolare il numero di destinatari, il loro grado di notorietà o anonimato nei confronti dell'autore del reato e la presenza o l'assenza di barriere (tecniche) all'accesso. Tornando all'esempio di una chat di gruppo con 30 partecipanti, la sua valutazione dipende quindi fortemente dal contesto: se si tratta di un gruppo chiuso su WhatsApp con persone conosciute personalmente, di norma la pubblicazione dovrebbe essere negata. Il caso è diverso se si tratta di una chat su Telegram a cui chiunque può partecipare senza restrizioni di accesso: in questo caso si presume che si tratti di uno spazio potenzialmente pubblico. Il semplice rischio astratto che un contenuto originariamente non pubblico venga diffuso in modo incontrollato, ad esempio perché qualcuno potrebbe fare una cattura dello schermo del contenuto, non è sufficiente per la qualificazione. Tuttavia, l'atto qualificato è già concluso quando l'autore del reato crea la possibilità concreta che il contenuto sia accessibile al pubblico, indipendentemente dal fatto che vi sia stato effettivamente accesso. Anche la pubblicazione multipla dello stesso oggetto del reato, ad esempio attraverso una seconda pubblicazione su un'altra piattaforma, può costituire un reato (cfr. N. 14).
D. Mancanza di consenso
36 La caratteristica centrale dell'art. 197a CP è la mancanza di consenso alla concreta diffusione. A differenza dei reati fisici contro l'autodeterminazione sessuale ai sensi dell'art. 189 f. CP, non è determinante la presenza di una volontà contraria della persona interessata (soluzione del dissenso), ma piuttosto se sia stato dato un consenso esplicito o almeno implicito alla divulgazione del contenuto (soluzione del consenso). Il consenso deve sempre riferirsi all'atto concreto di diffusione. Il fatto che una persona abbia acconsentito a una registrazione o l'abbia trasmessa volontariamente a una determinata persona o gruppo di persone non è sufficiente per dedurne il consenso a una diffusione più ampia. Ciò vale anche se la prima trasmissione è avvenuta in modo invadente o molesto, come nel caso di Dick Pics inviate senza richiesta. Il consenso deve sempre essere contestualizzato. Gli autori di reati che ricevono di comune accordo contenuti sessuali e erroneamente presumono che ciò li «autorizzi» a inoltrarli a terzi non sono soggetti a un errore di fatto, ma a un errore di diritto ai sensi dell'articolo 21 CP.
37 In accordo con una parte della dottrina, il «consenso» ai sensi dell'art. 197a CP deve essere inteso come consenso che presuppone capacità di discernimento, volontarietà e un minimo di informazione. Un consenso ottenuto con la coercizione, l'inganno o lo sfruttamento di un rapporto di dipendenza è quindi inefficace. Un consenso successivo non può eliminare l'illecito della diffusione già avvenuta. Viceversa, la revoca di un consenso precedentemente concesso deve essere presa in considerazione se era nota alla persona che ha effettuato la diffusione al momento della trasmissione. Se in un contenuto sessuale non pubblico sono raffigurate o menzionate più persone, la trasmissione o la pubblicazione è lecita solo se tutte le persone riconoscibili hanno effettivamente acconsentito alla diffusione concreta.
IV. Elementi soggettivi
38 Per soddisfare gli elementi soggettivi dell'art. 197a CP è necessario il dolo, anche se è sufficiente il dolo eventuale. L'intenzionalità deve riferirsi in particolare al fatto che non vi è il consenso della vittima alla concreta diffusione. Nel caso della qualificazione della pubblicazione (cpv. 2), l'autore del reato deve almeno accettare che il contenuto diventi accessibile a un numero indeterminato o almeno considerevole di persone, ovvero «rinuncia consapevolmente al controllo sulla portata del contenuto». Non è richiesto un motivo particolare, come ad esempio la vendetta, l'intenzione di arricchirsi o di diffamare, ma può essere preso in considerazione nella determinazione della pena.
V. Denuncia (cpv. 1) e sanzione
39 Il reato di base della diffusione ai sensi dell'articolo 197a, cpv. 1, CP è un reato perseguibile su denuncia. Il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui la persona legittimata a sporgere denuncia viene a conoscenza dell'autore del reato (art. 31 CP). Si tratta di un delitto (art. 10 cpv. 2 CP) punibile con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
40 Il reato qualificato di pubblicazione ai sensi dell'articolo 197a cpv. 2 CP costituisce invece un reato perseguibile d'ufficio. Anche in questo caso si tratta di un reato ai sensi dell'articolo 10 cpv. 2 CP, ma con una pena più severa, ovvero una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
VI. Concorrenza
41 Nella sua relazione, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha sì fatto riferimento a possibili rapporti di concorrenza, ma solo in modo sintetico e impreciso e senza fare riferimento ai beni giuridici protetti. Dopo aver elencato diversi reati che potrebbero essere applicati anche in casi analoghi, ha concluso sommariamente: «In tali casi prevalgono i reati più specifici, che esauriscono il contenuto illecito dell'atto. Nella maggior parte dei casi prevedono anche una pena più severa». Questa affermazione è da valutare criticamente per diversi motivi: in primo luogo, i reati di altri titoli non costituiscono una lex specialis rispetto all'art. 197a CP, poiché tutelano altri beni giuridici: mentre l'art. 197a CP ha lo scopo di proteggere l'autodeterminazione sessuale della persona raffigurata (N. 11), i reati contro l'onore o il patrimonio, ad esempio, riguardano altre dimensioni di illecito. I reati con diversi orientamenti di protezione sono fondamentalmente in concorrenza tra loro, a meno che nessuno di essi copra in modo completo l'intero illecito. L'autodeterminazione sessuale nel senso di un potere di disposizione sui propri contenuti sessuali non è già compresa nei beni giuridici di altri titoli. In secondo luogo, una pena più severa non costituisce di per sé un motivo per presumere una concorrenza impropria o una consumazione. Finché sono interessati beni giuridici diversi, dall'entità della pena non è possibile dedurre alcuna conclusione sulla portata dell'ingiustizia o sulla sua completa copertura. Alla luce della storia legislativa dell'articolo 197a CP, che mira a sanzionare in modo autonomo un illecito specifico, ovvero la violazione dell'autodeterminazione sessuale attraverso la diffusione di contenuti sessuali, la constatazione generica della Commissione giuridica non risulta sostenibile. Un'analisi differenziata dei possibili rapporti di concorrenza mostra piuttosto un quadro diverso:
42 se le registrazioni vengono ottenute prima della loro diffusione mediante reati contro il patrimonio (in particolare art. 139 CP e art. 143 CP) o se si ricatta una persona per ottenere una somma di denaro sulla base di un contenuto sessuale (art. 156 CP) e successivamente diffuso, si presume una reale concorrenza con l'art. 197a CP a causa dei diversi beni giuridici protetti.
43 Oltre all'art. 197a CP, si verificano regolarmente – anche se non necessariamente – reati contro l'onore e la sfera segreta o privata, ovvero reati contro l'onore (art. 173 segg. CP), reati di intercettazione o registrazione non autorizzata (art. 179bis segg. CP) o furto di identità (art. 179decies CP). Poiché queste norme tutelano beni giuridici diversi, l'art. 197a CP è in vero concorso con tutti i reati di questo titolo. La violazione dell'autodeterminazione sessuale costituisce un illecito autonomo che non è contemplato dalle disposizioni citate.
44 Anche i reati contro la libertà, tipicamente commessi in relazione alla sextortion (N. 1) – in particolare la minaccia (art. 180 CP) o la coercizione (art. 181 CP) – non sono reati presupposto punibili in relazione all'art. 197a CP se sono stati commessi prima della diffusione delle immagini. Se la pubblicazione del materiale fotografico avviene dopo una tale minaccia o se in seguito vengono richiesti determinati atti in cambio della cancellazione, si configura una violazione autonoma dell'autodeterminazione sessuale. In questi casi, l'art. 197a CP è in vero concorso con i reati contro la libertà. La componente restrittiva della libertà intensifica l'ingiustizia complessiva, ma non la assorbe.
45 Se i contenuti diffusi costituiscono pornografia ai sensi dell'art. 197 CP, si verifica un rapporto di concorrenza tra l'art. 197a e l'art. 197 CP. Poiché tutte le varianti dell'art. 197 CP perseguono un diverso obiettivo di protezione (cfr. N. 30), i due reati sono in vero concorso tra loro. Se i giovani condividono tra loro contenuti pornografici propri, per i giovani che sono capaci di discernimento ai sensi dell'art. 197a CP si può fare riferimento al loro consenso o alla sua assenza. Anche se i giovani capaci di discernimento acconsentono alla diffusione e quindi non sussiste punibilità ai sensi dell'art. 197a CP, può comunque sussistere punibilità ai sensi dell'art. 197 cpv. 4 CP.
Bibliografia
Ajder Henry/Patrini Giorgio/Cavalli Francesco/Cullen Laurence, Deeptrace, The State of Deepfakes: Landscape, Threats, and Impact, Amsterdam 2019.
Alisobhani Nassim, Female Toplessness: Gender Equality’s Next Frontier, UC Irvine Law Review 8 (2018) II, S. 299–329.
Balsam Rosemary H., Sexuality and Shame, Journal of the American Psychoanalytical Association 57 (2009) III, S. 723–739.
Bloom Sarah, No Vengeance for ‹Revenge Porn› Victims: Unraveling Why this Latest Female-Centric, Intimate-Partner Offense is Still Legal, and Why We Should Criminalize It, Fordham Urban Law Journal 41 (2014) I, S. 233–289.
Burghardt Boris/Schmidt Anja/Steinl Leonie, Der strafrechtliche Schutz der sexuellen Selbstbestimmung vor nicht-körperlichen Beeinträchtigungen, JuristenZeitung 77 (2022), S. 502–511.
Cancio Meliá Manuel, Patterns of Criminalization of Intimate Image Abuse, Continental Approaches and Foundations, in: Caletti Gian Marco/Summerer Kolis (Hrsg.), Criminalizing Intimate Image Abuse, A Comparative Perspective, Oxford 2024, S. 193–217.
Chan Ryan, Creepshots – A Persistent Difficulty in the Australian Privacy Landscape, University of Tasmania Law Review 39 (2020) II, S. 83–98.
Chesney Bobby/Citron Danielle, Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security, California Law Review 107 (2019) VI, S. 1753–1820.
Citron Danielle Keats, Sexual Privacy, The Yale Law Journal 128 (2019) VII, S. 1870–1960.
Citron Danielle Keats/Franks Mary Anne, Criminalizing Revenge Porn, Wake Forest Law Review 49 (2014) I, S. 345–391.
Crofts Thomas, Refining the Contours of Intimate Image Abuse Offences, in: Caletti Gian Marco/Summerer Kolis (Hrsg.), Criminalizing Intimate Image Abuse, A Comparative Perspective, Oxford 2024, S. 121–140.
Cyber Civil Rights Initiative, End Revenge Porn, A Campaign of the Cyber Civil Rights Initiative, Inc., Revenge Porn Statistics, Coral Gables 2014, https://www.cybercivilrights.org/wp-content/uploads/2014/12/RPStatistics.pdf, besucht am 20.6.2025.
DeKeseredy Walter S./Schwartz Martin D., Thinking Sociologically About Image-Based Sexual Abuse: The Contribution of Male Peer Support Theory, Sexualization, Media, & Society 2 (2016) IV, S. 1–8.
Dodge Alexa, Punishing «Revenge Porn»: Legal Interpretations of and Responses to Non-Consensual Intimate Image Distribution in Canada, Diss. Ottawa 2019 (zit. Diss.).
Dodge Alexa, Digitizing rape culture: Online sexual violence and the power of the digital photograph, Crime Media Culture 12 (2016) I, S. 65–82 (zit. CMC).
Donatsch Andreas/Godenzi Gunhild/Tag Brigitte, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 10. Aufl., Zürich et al. 2022.
Donatsch Andreas/Jean-Richard-dit-Bressel Marc/Graf Damian K, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 12. Aufl., Zürich et al. 2025.
Dunn Suzie, Legal Definitions of Intimate Images in the Age of Sexual Deepfakes and Generative AI, McGill Law Journal 69 (2024) IV, S. 395–416.
Eaton Asia A./Jacobs Holly/Ruvalcaba Yanet, Cyber Civil Rights Initiative, 2017 Nationwide Online Study of Nonconsensual Porn Victimization and Perpetration, A Summary Report, Miami 2017.
Fairbairn Jordan/Bivens Rena/Dawson Myrna, Sexual violence and social media: Building a framework for prevention, Technical Report, Ottawa 2013.
Flynn Asher/Cama Elena/Powell Anastasia/Scott Adrian J., Victim-blaming and image-based sexual abuse, Journal of Criminology 56 (2023) I, S. 7–25.
Franklin Zak, Justice for Revenge Porn Victims: Legal Theories to Overcome Claims of Civil Immunity by Operators of Revenge Porn Websites, California Law Review 102 (2014) V, S. 1303–1335.
Franks Mary Anne, The Crime of «Revenge Porn», in: Alexander Larry/Kessler Ferzan Kimberly (Hrsg.), The Palgrave Handbook of Applied Ethics and the Criminal Law, Cham 2019, S. 661–692 (zit. Handbook).
Franks Mary Anne, Redefining «Revenge Porn» Reform: A View From the Front Lines, Florida Law Review 69 (2017) V, S. 1251–1337 (zit. FLR).
Gärtner Kathrin, Sexualität, Sexpositivität und Scham, Journal für Psychologie 32 (2024) I, S. 95–116.
Godenzi Gunhild, Kommentierung zu Art. 197a StGB, in: Wohlers Wolfgang/Godenzi Gunhild/Schlegel Stephan (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5. Aufl., Bern 2024.
Greif Jessica, Strafbarkeit von bildbasierten sexualisierten Belästigungen, Eine phänomenologische und strafrechtsdogmatische Betrachtung des sog. Image-based sexual abuse, Diss. München 2022, Berlin 2023.
Henry Nicola/Flynn Asher, Image-Based Sexual Abuse: Online Distribution Channels and Illicit Communities of Support, Violence Against Women 25 (2019) XVI, S. 1932–1955.
Henry Nicola/Flynn Asher/Powell Anastasia, Responding to ‹revenge pornography›: Prevalence, nature and impacts, Report to the Criminology Research Advisory Council, Grant: CRG 08/15-16, Canberra 2019.
Henry Nicola/McGlynn Clare/Flynn Asher/Johnson Kelly/Powell Anastasia/Scott Adrian J., Image-based Sexual Abuse, A Study on the Causes and Consequences of Non-consensual Nude or Sexual Imagery, Abingdon et al. 2021.
Isenring Bernhard/Kessler Martin A., Kommentierung zu Art. 197 StGB, in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 137–392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4. Aufl., Basel 2018.
Kelly Liz, Surviving Sexual Violence, Minneapolis 1988.
Kirchengast Tyrone/Crofts Thomas, The Legal and Policy Contexts of «Revenge Porn» Criminalization: The Need for Multiple Approaches, Oxford University Commonwealth Law Journal 19 (2019) I, S. 1–29.
Krumm Jürg/Gambino Luca, Unbefugtes Weiterleiten von nicht öffentlichen sexuellen Inhalten (Art. 197a revStGB), AJP 33 (2024) VI, S. 551–563.
Maddocks Sophie, From Non-consensual Pornography to Image-based Sexual Abuse: Charting the Course of a Problem with Many Names, Australian Feminist Studies 33 (2018) XCVII, S. 345–361.
Maier Philipp, Umschreibung von sexuellen Verhaltensweisen im Strafrecht, Konkretisierung strafrechtlich relevanten Verhaltens aus juristischer und sexualwissenschaftlicher Sicht, AJP 8 (1999) XI, S. 1387–1401.
McGlynn Clare/Johnson Kelly/Rackley Erika/Henry Nicola/Gavey Nicola/Flynn Asher/Powell Anastasia, ‹It's Torture for the Soul›: The Harms of Image-Based Sexual Abuse, Social & Legal Studies 30 (2021) IV, S. 541–562.
McGlynn Clare/Rackley Erika, Image-Based Sexual Abuse, Oxford Journal of Legal Studies 37 (2017) III, S. 534–561 (zit. OJLS).
McGlynn Clare/Rackley Erika, More than «Revenge Porn»: Image-Based Sexual Abuse and the Reform of Irish Law, Irish Probation Journal 14 (2017), S. 38–51 (zit. IPJ).
McGlynn Clare/Rackley Erika/Houghton Ruth, Beyond «Revenge Porn»: The Continuum of Image- Based Sexual Abuse, Feminist Legal Studies 25 (2017) I, S. 25–46.
Mckinlay Tahlee/Lavis Tiffany, Why did she send it in the first place? Victim blame in the context of ‹revenge porn›, Psychiatry, Psychology and Law 27 (2020) III, S. 386–396.
Mortreux Colette/Kellard Karen/Henry Nicola/Flynn Asher, Understanding the attitudes and motivations of adults who engage in image-based abuse, Melbourne 2019.
Muggli Sandra, Sexualdelikte im und über das Internet, insb. «Sexting», «Revenge Porn» und «Cyber Grooming», forumpoenale 5 (2025), S. 353–360.
Pieth Mark/Simmler Monika, Strafrecht Besonderer Teil, 3. Aufl., Basel 2024.
Powell Anastasia/Henry Nicola, Technology-Facilitated Sexual Violence Victimization: Results From an Online Survey of Australian Adults, Journal of Interpersonal Violence 34 (2019) XVII, S. 3637–3665 (zit. JIV).
Powell Anastasia/Henry Nicola, Sexual Violence in a Digital Age, London 2017 (zit. Sexual Violence).
Powell Anstasia/Henry Nicola/Flynn Asher, Image-based sexual abuse, in: DeKeseredy Walter S./Dragiewicz Molly, Routledge Handbook of Critical Criminology, 2. Aufl., Abingdon et al. 2018, S. 305–315.
Powell Anastasia/Scott Adrian J./Flynn Asher/Henry Nicola, Image-Based Sexual Abuse: An International Study of Victims and Perpetrators, A Summary Report, Melbourne et al. 2020.
Rackley Erika/McGlynn Clare/Johnson Kelly/Henry Nicola/Gavey Nicola/Flynn Asher/Powell Anastasia, Seeking Justice and Redress for Victim‑Survivors of Image‑Based Sexual Abuse, Feminist Legal Studies 29 (2021), S. 293–322.
Rigotti Carlotta/McGlynn Clare, Towards an EU criminal law on violence against women: The ambitions and limitations of the Commission’s proposal to criminalise image-based sexual abuse, New Journal of European Criminal Law 13 (2022) IV, S. 452–477.
Scheidegger Nora, Kommentierung zu Art. 197a StGB, in: Gomm Peter/Weber Jonas/Lehmkuhl Marianne/Pruin Ineke (Hrsg.), Opferhilferecht, 5. Aufl., Bern 2025 (zit. OH).
Scheidegger Nora, Kommentierung zu Art. 197a StGB, in: Graf Damian K. (Hrsg.), StGB, Annotierter Kommentar, 2. Aufl., Bern 2025 (zit. AK).
Scheidegger Nora, Image Based Sexual Abuse, Kontextualisierung und Analyse des neuen Art. 197a StGB, in: Wenk Jan/Lehmkuhl Johanna Marianne (Hrsg.), Cybercrime und Strafrecht, Zürich et al. 2025, S. 191–208 (zit. Image-Based Sexual Abuse).
Scheidegger Nora, Das Sexualstrafrecht der Schweiz, Grundlagen und Reformbedarf, Diss. Bern 2018, Baden-Baden et al. 2018 (zit. Diss.).
Scheidegger Nora, Ist das noch Kinderpornografie?, ZStrR 132 (2014) III, S. 318–343 (zit. ZStrR).
Schmidt Anja, The Abuse of Sexual Images between Liberal Criminal Law and the Protection of Sexual Autonomy, in: Caletti Gian Marco/Summerer Kolis (Hrsg.), Criminalizing Intimate Image Abuse, A Comparative Perspective, Oxford 2024, S. 103–120 (zit. Sexual Autonomy).
Schmidt Anja, «Die nackte weibliche Brust als Sittlichkeits- und Rechtsproblem», Verfassungsblog, 19.7.2021, DOI: 10.17176/20210719-140024-0 (zit. Verfassungsblog).
Soneji Ananta/Hamilton Vaughn/Doupé Adam/McDonald Allison/Redmiles Elissa M., «I feel physically safe but not politically safe»: Understanding the Digital Threats and Safety Practices of OnlyFans Creators, Proceedings of the 33rd USENIX Security Symposium, Philadelphia 2024.
Stark Marvin, Kommentierung zu Art. 179quater StGB, in: Lehmkuhl Marianne Johanna/Wenk Jan (Hrsg.), Onlinekommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch – Version: 21.12.2024: https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/stgb179quater (besucht am 20.6.2025), DOI: 10.17176/20241221-073942-0.
Tag Brigitte/Wyss Martin, Die strafrechtliche Einordnung von pornografischen Deepfakes, in: Jusletter 29.4.2024.
Thommen Marc/Stark Marvin, Ist das Versenden von «Dick Pics» strafbar?, sui generis 2024, S. 1–10, https://doi.org/10.21257/sg.246.
Valentiner Dana-Sophia, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, Zugleich eine gewährleistungsdogmatische Rekonstruktion des Rechts auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, Diss. Hamburg 2020, Baden-Baden 2021.
Vogler Daniel/Rauchfleisch Adrian/de Seta Gabriele, Wahrnehmung von Deepfakes in der Schweizer Bevölkerung, in: Karaboga Murat/Frei Nula/Puppis Manuel/Vogler Daniel/Raemy Patric/Ebbers Frank/Runge Greta/Rauchfleisch Adrian/de Seta Gabriele/Gurr Gwendolin/Friedewald Michael/Rovelli Sophia (Hrsg.), Deepfakes und manipulierte Realitäten, Technologiefolgenabschätzung und Handlungsempfehlungen für die Schweiz, Bern 2024, S. 125–151.
Vuille Joëlle/Perrier Depeursinge Camille/Arnal Justine, Cybercriminalité et infractions pénales, in: Perrier Depeursinge Camille/Métille Sylvain/Vuille Joëlle (Hrsg.), Lutter contre la cybercriminalité en Suisse, Bern 2024, S. 27–53.
I materiali
Bundesamt für Justiz BJ, Bundesgesetz zu einer Revision des Sexualstrafrechts, Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens vom 8.8.2021, abrufbar unter https://www.parlament.ch/centers/documents/de/bericht-ergebnis-vernehmlassungsverfahren-revision-des-sexualstrafrechts-d.pdf, besucht am 20.6.2025 (zit. Bericht BJ 2021).
Strafrahmenharmonisierung und Anpassung des Nebenstrafrechts an das neue Sanktionenrecht, Vorlage 3: Bundesgesetz über eine Revision des Sexualstrafrechts, Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates vom 17.2.2022, BBl 2022 687 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/687/de, besucht am 20.6.2025 (zit. Bericht RK-S 2022).
Strafrahmenharmonisierung und Anpassung des Nebenstrafrechts an das neue Sanktionenrecht, Vorlage 3: Bundesgesetz über eine Revision des Sexualstrafrechts, Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates vom 17.2.2022, Stellungnahme des Bundesrates vom 13.4.2022, BBl 2022 1011 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1011/de, besucht am 20.6.2025 (zit. Stellungnahme BR 2022).
Amtliches Bulletin, Sommersession 2022, 5. Sitzung, Geschäft 18.043 «Strafrahmenharmonisierung und Anpassung des Nebenstrafrechts an das neue Sanktionenrecht», Ständerat vom 13.6.2022, AB 2022 S 498 ff., abrufbar unter https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57459, besucht am 20.6.2025.
Bundesrat, Ergänzungen betreffend Cybermobbing im Strafgesetzbuch, Bericht des Bundesrates vom 19.10.2022, in Erfüllung des Postulats 21.3969, Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates, vom 25.6.2021, abrufbar unter https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2021/20213969/Bericht%20BR%20D.pdf, besucht am 20.6.2025 (zit. Bericht BR 2022).
Amtliches Bulletin, Wintersession 2022, 8. Sitzung, Geschäft 18.043 «Strafrahmenharmonisierung und Anpassung des Nebenstrafrechts an das neue Sanktionenrecht», Nationalrat vom 5.12.2022, AB 2022 N 2111 ff., abrufbar unter https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=59063, besucht am 20.6.2025.
Amtliches Bulletin, Frühjahrssession 2023, 6. Sitzung, Geschäft 18.043 «Strafrahmenharmonisierung und Anpassung des Nebenstrafrechts an das neue Sanktionenrecht», Ständerat vom 7.3.2023, AB 2023 S 109 ff., abrufbar unter https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=59905, besucht am 20.6.2025.
Amtliches Bulletin, Sommersession 2023, 3. Sitzung, Geschäft 18.043 «Strafrahmenharmonisierung und Anpassung des Nebenstrafrechts an das neue Sanktionenrecht», Nationalrat vom 1.6.2023, AB 2023 N 985 ff., abrufbar unter https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60744, besucht am 20.6.2025.
Amtliches Bulletin, Sommersession 2023, 5. Sitzung, Geschäft 18.043 «Strafrahmenharmonisierung und Anpassung des Nebenstrafrechts an das neue Sanktionenrecht», Ständerat vom 5.6.2023, AB 2023 S 441 ff., abrufbar unter https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60787, besucht am 20.6.2025.