-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 166 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b LDP
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
I. Contesto, Sistema e Importanza della Disposizione
1 Come indicato dal titolo, simile in tutte e tre le versioni linguistiche, l'articolo 12 riguarda la nullità o l'invalidità delle schede elettorali. Come già sottolineato, come tutte le altre disposizioni del Titolo 2, l'articolo 12 si applica solo alle votazioni federali e non alle elezioni, cioè solo alle schede elettorali (Stimmzettel) e non alle schede elettorali (Wahlzettel). La validità o la nullità (o l'invalidità) di queste ultime è disciplinata altrove, in altre disposizioni di legge, più precisamente negli articoli 38 cpv. 1 e 49 cpv. 1, che contengono norme in parte identiche a quelle dell'articolo 12.
2 Questa disposizione esisteva già nella versione originaria della legge, nel 1976, quando fu ripresa dalle proposte del Consiglio federale, che le Camere hanno ampiamente seguito, salvo alcune modifiche di carattere più formale. All'epoca, conteneva solo due paragrafi, i primi due nella versione attuale, mentre il terzo è stato aggiunto successivamente, durante la revisione parziale della legge sui diritti politici del 21 giugno 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003.
3 Per il resto, il testo dell'art. 12 ha subito altre due modifiche. In primo luogo, la lettera e del cpv. 1, secondo la quale le schede elettorali 1, secondo cui le schede elettorali che "in caso di voto per corrispondenza [...] non sono state consegnate a un ufficio postale svizzero" non sono valide, è stata abrogata da un emendamento, datato 22 marzo 1991 e in vigore dal 1° luglio 1992, alla precedente Legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli svizzeri all'estero.
4 Il testo dell'art. 12 ha invece subito una piccola modifica, consistente nella sostituzione, nella versione francese del cpv. 2, dell'espressione "timbre de timbre". nella versione francese del paragrafo 2, l'espressione "timbre de contrôle ou estampille" è stata sostituita da "timbre de contrôle", e nelle versioni tedesca e italiana del paragrafo 3, con l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge. 3, con l'entrata in vigore, il 1° agosto 2008, della legge federale del 20 marzo 2008 sull'aggiornamento formale del diritto federale.
5 In termini di struttura, l'art. 12 si compone quindi di tre paragrafi. Il primo elenca i vari casi in cui le schede elettorali sono nulle o invalide secondo il diritto federale, mentre il secondo riserva ogni altro motivo di nullità o invalidità secondo il diritto cantonale. Il terzo, aggiunto in un secondo momento, riserva le disposizioni applicabili alle prove di voto elettronico, nella misura in cui, in questo caso, il voto non viene espresso mediante schede tradizionali, per cui le condizioni di validità del voto sono soggette a regole specifiche. Torneremo su ciascuno di questi paragrafi più avanti, nel commento vero e proprio (sezione II).
6 Prima di ciò, per quanto riguarda l'importanza della disposizione in generale, si può fare riferimento, almeno in parte, a quanto già detto nel commento agli articoli 10, 10a e 11, ovvero che, data l'importanza delle votazioni popolari nel sistema costituzionale e politico svizzero, con l'altissimo grado di democrazia diretta che lo caratterizza, le regole che disciplinano l'organizzazione di tali votazioni sono di fondamentale importanza. Tuttavia, a differenza delle tre disposizioni precedenti, che si riferiscono in particolare alla preparazione e alla distribuzione del materiale di voto e all'informazione dei cittadini nel periodo precedente il voto, l'articolo 12 va probabilmente visto nel contesto di un altro aspetto della libertà di voto garantita dall'articolo 34 della Costituzione svizzera. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la libertà di voto implica il diritto di garantire che nessun risultato elettorale "sia riconosciuto se non esprime la libera volontà degli elettori", un diritto quindi alla corretta determinazione e registrazione dei risultati o, più precisamente, secondo le parole del Tribunale federale, un "diritto alla corretta esecuzione dello scrutinio [...] nonché il diritto a un conteggio esatto e preciso dei voti". Da questo diritto deriva un'esigenza di precisione nella classificazione, nello smistamento e nel conteggio delle schede elettorali, che devono distinguere e separare accuratamente le schede invalide o non valide, le schede bianche e le schede valide, come prescrivono gli articoli 13 e 14 della LDP, sui quali torneremo più avanti.
7 Tutti i Cantoni hanno disposizioni simili all'art. 12, che riguardano le schede elettorali, in particolare la loro invalidità, e il modo in cui devono essere trattate per stabilire i risultati.
II. Commento
A. Paragrafo 1: elenco dei motivi di invalidità delle schede elettorali
1. Osservazioni introduttive e generali
8 Il paragrafo 1, che risale alla versione originale del 1976, contiene un elenco dei motivi - o casi - di invalidità delle schede elettorali. Come si legge nel messaggio del Consiglio federale, lo scopo di questa disposizione è "facilitare il compito dei seggi elettorali, consentendo loro di giudicare più facilmente la validità delle schede elettorali".
9 L'elenco dei motivi di nullità o invalidità delle schede elettorali di cui al paragrafo 1 si applica sia al voto di persona che a quello di gruppo. 1 si applica sia al voto di persona alle urne che al voto per corrispondenza, ma non si applica al voto elettronico, per il quale devono essere previste regole speciali, come specificato nel cpv. 3 dell'art. 12. 3 dell'art. 12.
10 In generale, i vari motivi di invalidità menzionati in ciascuna delle lettere del cpv. 1 sono tutti legati ad altre disposizioni del Codice Civile. 1 sono tutte collegate ad altre disposizioni della legge, disposizioni che compaiono nel Titolo 1 della legge, in linea di principio nell'art. 5, ossia che riguardano i principi generali del diritto di voto e dell'esercizio di tale diritto. L'articolo 12 deve quindi essere letto in combinato disposto con queste altre disposizioni della legge.
11 Tuttavia, deve essere letto anche in combinato disposto con gli articoli 13 e 14 della LDP, che lo seguono, poiché è in queste disposizioni che viene stabilita la sanzione o la conseguenza dell'invalidità delle schede elettorali in questione. Secondo l'articolo 13, cpv. 1, "le schede non valide non saranno prese in considerazione per determinare i risultati del voto". In pratica, ciò significa che anche se una scheda contiene un "sì" o un "no", o rimane "bianca", una scheda nulla ai sensi dell'art. 12 par. 1 sarà conteggiata separatamente (allo stesso modo delle schede "nulle"), ma non sarà presa in considerazione nel calcolo dei "sì" e dei "no", che è decisivo per determinare il risultato del voto, né nel conteggio separato delle schede "bianche".
12 Va inoltre sottolineato che il cpv. 1 contiene solo i motivi per cui è stato formalizzato il voto. 1 contiene solo i motivi di invalidità formale o di nullità delle schede elettorali e non disciplina quindi tutti i casi in cui un voto non sarà preso in considerazione perché materialmente invalido, ad esempio quando la persona che lo ha espresso non ha il diritto di voto. Per determinare se un voto è valido o non valido, i motivi di invalidità di cui al cpv. 1 dell'art. 12 devono quindi essere valutati in base ai criteri di validità. 1 dell'art. 12 devono quindi essere integrati non solo con l'esame delle clausole di nullità del diritto cantonale, riservate dal cpv. 2 dell'art. 12, ma anche con l'esame delle clausole di nullità del diritto cantonale. 2 dell'art. 12, ma anche esaminando i motivi di invalidità materiale dei voti.
2. Lettera a: nullità delle schede elettorali non ufficiali
13 Ai sensi del lit. a dell'art. 1, le schede elettorali che "non sono ufficiali" sono considerate come non valide. 1, le schede elettorali "non ufficiali" sono invalide. Questa prima ipotesi di nullità si riferisce alla norma di cui all'art. 5, cpv. 1, della LDP, secondo cui "il voto può essere esercitato solo per mezzo di schede ufficiali e di schede elettorali", con la precisazione che "lo stesso vale per le schede di ingresso rilasciate dai Cantoni in vista dell'informatizzazione del conteggio dei voti".
14 La regola secondo cui solo le schede elettorali ufficiali o le schede elettorali erano ammissibili era nuova nel 1976. Fino ad allora, "i Cantoni avevano potuto tollerare l'uso di fogli messi a disposizione dei cittadini da associazioni private", una pratica che "consentiva ai partiti politici e ai gruppi di interesse di fornire ai loro sostenitori risposte prestampate, facilitando la loro propaganda e anche il compito degli elettori". Pur incontrando una certa resistenza, la norma di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della LDP è stata imposta "per evitare pressioni e il rischio di confusione".
15 Oggi è considerata una prassi standard e viene applicata anche dai Cantoni. Esistono solo alcune eccezioni a questa regola nel caso di schede elettorali - e non di schede elettorali - per le elezioni maggioritarie, dove talvolta, ma raramente, sono ammesse schede non ufficiali.
16 La regola è giustificata dal fatto che l'uso di schede elettorali diverse da quelle ufficiali, potenzialmente di dimensioni, forme e contenuti diversi, potrebbe rendere difficili le operazioni di spoglio e dare adito a rischi di confusione e irregolarità nel conteggio dei risultati. Pertanto, è vietato votare per mezzo di una scheda elettorale copiata o prodotta dai cittadini stessi o da un'organizzazione.
3. Lettera b: invalidità delle schede elettorali compilate in modo diverso da quello manuale
17 Ai sensi della lettera b del cpv. 1, le schede elettorali che "sono state compilate in modo diverso da quello manuale" non sono valide. 1, sono nulle anche le schede "non compilate a mano". Questo secondo caso di nullità si riferisce alla norma dell'art. 5 cpv. 2 della LDP, secondo cui "le schede elettorali e le schede non stampate devono essere compilate a mano", con la precisazione che "le schede stampate possono essere modificate solo con annotazioni manoscritte".
18 Anche in questo caso, la regola è consueta e abbastanza generale, in quanto si trova, con una formulazione identica o molto simile, praticamente in tutti i Cantoni, a volte con rare eccezioni.
19 Il suo scopo è quello di prevenire o limitare il cosiddetto accaparramento di voti (Stimmenfang), ossia l'atto di raccogliere, compilare o modificare sistematicamente le schede elettorali o di distribuire schede elettorali compilate o modificate in questo modo, per usare la definizione giuridica data dal Codice penale. L'accaparramento di voti è punibile con una multa ai sensi dell'articolo 282bis del Codice penale svizzero, una disposizione introdotta dalla legge sui diritti politici del 1976 ed entrata in vigore il 1° luglio 1978.
20 Questa regola non si applica ovviamente al voto elettronico, dove non è prevista la compilazione manuale delle schede e dove si applicano disposizioni speciali, come previsto dal cpv. 3 dell'art. 12. 3 dell'art. 12.
4. Lettera c: nullità delle schede elettorali che non esprimono chiaramente la volontà della persona che vota
21 Ai sensi della lettera c del cpv. 1, le schede che "non esprimono chiaramente la volontà della persona che vota" sono nulle. 1, sono nulle anche le schede che "non esprimono chiaramente la volontà dell'elettore". Questo terzo caso di nullità non si riferisce specificamente a un'altra disposizione di legge, ma è il risultato di una norma anch'essa piuttosto generale e consuetudinaria, presente in diversi Cantoni, con una formulazione identica o molto simile. E sembra logico. Se non è possibile determinare la volontà della persona che ha votato, è logico che il suo voto non venga conteggiato e che la sua scheda sia quindi considerata nulla o non valida.
22 Mentre, nel caso delle schede elettorali, il principio di proporzionalità può giustificare o addirittura richiedere, in alcuni casi, che venga accolta solo una parziale invalidità o nullità, la questione è più delicata nel caso delle schede di voto. In questo caso, infatti, la questione è generalmente binaria, per cui o è possibile determinare la volontà di chi ha compilato la scheda, e allora la sua scheda deve essere considerata valida, oppure non è possibile, e la scheda deve essere dichiarata nulla o invalida; lo stesso dovrebbe valere, a nostro avviso, in caso di grave dubbio sulla volontà espressa da chi ha votato. Il principio di proporzionalità può comunque - e deve - giocare un ruolo nella misura in cui, data l'importanza dei diritti politici nel nostro Paese, l'autorità competente, cioè il seggio elettorale come regola generale, non può essere eccessivamente formalista.
5. Lettera d: nullità delle schede elettorali contenenti osservazioni lesive dell'onore o contrassegnate da segni
23 Infine, ai sensi della lettera d del cpv. 1, le schede elettorali che "contengono osservazioni lesive dell'onore o segni di riconoscimento" non sono valide. 1, le schede elettorali che "contengono osservazioni lesive dell'onore o sono contrassegnate da segni" sono nulle. Secondo il messaggio del Consiglio federale, questo quarto e ultimo caso di nullità si riferisce alla norma di cui all'articolo 5, cpv. 7, della LDP, secondo cui "deve essere salvaguardata la segretezza del voto", requisito che, oltre a questa disposizione di legge, deriva direttamente dalla libertà di voto garantita dall'articolo 34 della Costituzione.
24 Come già indicato, le Camere hanno modificato leggermente la formulazione della lettera d rispetto al progetto del Consiglio federale, che prevedeva l'invalidità delle schede che "contengono informazioni (osservazioni, segni, ecc.) estranee all'oggetto della votazione". Nel suo messaggio, il Governo ha spiegato la ratio legis della disposizione proposta come segue:
"Vietando le iscrizioni estranee all'oggetto della votazione, si vuole evitare di apporre ulteriori osservazioni e segni sulle schede elettorali, poiché ogni indicazione aggiuntiva rischia di violare la segretezza della votazione. Per questo motivo è importante non solo dichiarare non valide le schede elettorali che contengono osservazioni pregiudizievoli per l'onore, ma applicare questa disposizione a tutte le schede elettorali che contengono informazioni aggiuntive.
25 Dopo lunghe discussioni, il Parlamento ha preferito la formulazione attuale, secondo la quale le schede elettorali che "contengono osservazioni pregiudizievoli per l'onore o sono contrassegnate da segni" sono invalide. La discussione si è incentrata principalmente sull'opportunità di limitare l'invalidità delle schede elettorali a quelle contenenti informazioni che permettano di identificare gli elettori - minando così la segretezza del voto - e quindi di tollerare altri segni e persino eventuali espressioni di cattivo umore, oppure, al contrario, di essere (molto) rigidi e formalisti escludendo qualsiasi segno estraneo all'oggetto della votazione. Alla fine ha prevalso la versione più tollerante proposta dal Consiglio nazionale, per cui sono da considerarsi non valide solo le schede che contengono osservazioni lesive dell'onore o segni che permettono di riconoscere l'identità dei votanti, cioè che violano la segretezza del voto.
26 Anche in questo caso, quindi, si ritrova in qualche misura il requisito della proporzionalità di cui sopra.
6. Lettera e (abrogata)
27 Sul contenuto di questa disposizione e sulla sua abrogazione, si veda il precedente punto N 3.
B. Cpv. 2: riserva di (altre) cause di nullità previste dal diritto cantonale
28 Il secondo cpv. dell'art. 12, che risale al 1976 e che le Camere hanno ripreso senza modifiche dalle proposte del Consiglio federale, prevede che "[i] motivi di nullità e annullamento derivanti dalla procedura cantonale (busta elettorale, timbro di controllo, ecc.) sono riservati". Il messaggio del Consiglio federale non contiene alcun commento in merito.
29 Come stabilito dall'art. 10 cpv. 2 della LDP, i referendum federali sono organizzati dai Cantoni nel quadro delle disposizioni della legge federale. In particolare, sono i Cantoni a distribuire il materiale di voto, alcuni elementi del quale - oltre a quelli previsti e disciplinati dal diritto federale - sono regolati (unicamente) dal diritto cantonale. I Cantoni hanno anche il potere obbligatorio di adottare disposizioni legislative che garantiscano, in alcuni ambiti, come il voto anticipato e il voto per corrispondenza, la verifica della cittadinanza e il "conteggio impeccabile dei voti" e "la salvaguardia della segretezza del voto e la prevenzione degli abusi".
30 È quindi logico che il par. 2 dell'articolo 12 riservi, accanto o in aggiunta ai motivi di nullità o invalidità delle schede elettorali elencati nel paragrafo 1, i motivi di nullità delle schede elettorali. 1, i motivi di nullità disciplinati dal diritto cantonale. I Cantoni possono infatti prevedere motivi di nullità delle schede elettorali diversi da quelli prescritti dall'art. 12, cpv. 1, ovviamente per le votazioni cantonali e comunali, ma anche, in virtù della riserva di cui al cpv. 2, per i referendum federali. 2, per i referendum federali.
31 Praticamente tutti i Cantoni hanno disposizioni che regolano la nullità o l'invalidità delle schede elettorali diverse o aggiuntive rispetto a quelle del diritto federale. A questo proposito, la legislazione cantonale talvolta distingue tra le clausole di nullità applicabili alle schede elettorali e quelle applicabili alle schede elettorali; analogamente, nel caso delle schede elettorali, si distingue tra clausole di nullità generali, applicabili sia al voto di persona alle urne sia al voto per corrispondenza, e alcune clausole di nullità specifiche che si applicano solo al voto per corrispondenza. Ad esempio, alcuni regolamenti cantonali stabiliscono che le schede elettorali sono nulle se "più schede sono state introdotte in una busta di voto, indipendentemente dal contenuto delle schede", o le schede "che sono accompagnate da un allegato", o che nel caso del voto per corrispondenza, il voto non è valido se "la scheda elettorale non è inserita nella busta di risposta ufficiale chiusa", se "la scheda di legittimazione non reca la firma autografa dell'elettore", se "la busta di risposta contiene più di una scheda di legittimazione" o se questa busta di risposta "arriva al Comune dopo il termine stabilito".
32 Nel caso delle votazioni federali, tuttavia, le clausole di nullità cantonali hanno una portata propria solo nella misura in cui differiscono o vanno oltre quelle già previste dalla legge federale, nel cpv. 1. Va inoltre sottolineato che quando si tratta di interpretare, nell'ambito di una votazione federale, una clausola di nullità prevista sia dalla legge cantonale sia, in termini identici o sostanzialmente simili, dall'art. 12 cpv. 1 LDP, il che è relativamente frequente, l'autorità cantonale competente - il seggio elettorale - può interpretarla solo alla luce del suo significato derivante dalla legge federale.
C. Cpv. 3: riserva di motivi di invalidità in caso di voto elettronico
33 Il terzo paragrafo dell'articolo 12, secondo cui "il Cantone che sperimenta il voto elettronico stabilisce nella propria legge le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto", è stato aggiunto, come si è detto, nel 2002. L'obiettivo di questa disposizione era quello di "consolidare le basi legali su cui si fondano i progetti pilota di voto elettronico". Il messaggio del Consiglio federale spiegava l'aggiunta di questa disposizione come segue:
"Le forme di voto tradizionali richiedono l'uso di schede ufficiali, sia per le votazioni che per le elezioni (art. 12, c. 1, lett. a, art. 38, c. 1, lett. b, e art. 49, c. 2, lett. a, LDP). Queste schede possono essere compilate o modificate solo a mano (art. 12, cpv. 1, let. b, art. 38, cpv. 1, let. c, e art. 49, cpv. 2, let. c, LDP). Tuttavia, queste condizioni non possono essere mantenute per i test pilota, e il voto elettronico avrà bisogno anche di barriere per garantire la validità e la legalità dell'espressione dell'elettore, se non altro per evitare che una persona non abilitata al voto voti sotto falso nome o che una persona non abilitata al voto voti più volte. Spetterà al Cantone in cui si svolgerà il test pilota con il voto elettronico stabilire queste condizioni nella propria legge. Per essere valide, le disposizioni del Cantone dovranno essere approvate dalla Confederazione (art. 91, cpv. 2, LDP). Il Consiglio federale ne farà una conditio sine qua non per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8a della LDP.
34 Si ricorderà molto brevemente a questo proposito - anche se il sistema di sperimentazione del voto elettronico è stato sospeso dal giugno 2019 al marzo 2023 - che ai sensi dell'art. 8a della LDP, introdotto dalla revisione del 21 giugno 2002 e in vigore dal 1° gennaio 2003, il Consiglio federale "può, d'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola a una parte del territorio, a determinate date e a determinati oggetti" (cpv. 1), specificando che "la verifica dell'eleggibilità degli elettori, la segretezza del voto e il conteggio di tutti i voti devono essere garantiti" e che "deve essere escluso qualsiasi rischio di abuso" (cpv. 3).
35 Il cpv. 3 dell'articolo 12 integra questa disposizione. 3 dell'articolo 12 integra questa disposizione specificando che spetta al Cantone che intende sperimentare il voto elettronico stabilire "nella propria legge le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto". Come indicato, le clausole di nullità o invalidità previste dal cpv. 1 dell'art. 12, così come le clausole di nullità o invalidità previste dal cpv. 1 dell'art. 12, non sono state inserite. 1 dell'art. 12, così come le clausole tradizionali stabilite dai Cantoni e riservate dall'art. 12 cpv. 2 della LDP, che sono fatte su misura per il voto personale alle urne e per il voto per corrispondenza, non possono essere applicate al voto elettronico. Sono quindi indispensabili altre disposizioni per garantire la validità del voto elettronico e prevedere i motivi di invalidità, assicurando così il corretto svolgimento dello scrutinio. Tali disposizioni sono tanto più necessarie in quanto eventuali irregolarità o manipolazioni nel voto elettronico possono interessare un gran numero di persone.
36 Nel contesto del voto elettronico, è particolarmente importante garantire che "solo gli elettori possano partecipare allo scrutinio (verifica dello status di elettore)", che "ogni elettore abbia un solo voto e possa votare una sola volta (unicità del voto)" e che "terzi non possano sistematicamente ed effettivamente intercettare, modificare o deviare i voti espressi", che terzi non possano sistematicamente ed efficacemente intercettare, modificare o deviare i voti elettronici (garanzia della fedele espressione della volontà dell'elettorato)", "che terzi non possano venire a conoscenza del contenuto dei voti elettronici (segretezza del voto)" e "che sia esclusa ogni frode sistematica (regolarità del voto)".
37 Le disposizioni cantonali adottate sulla base del cpv. 3 sono soggette all'approvazione della Confederazione. 3 sono soggette all'approvazione della Confederazione, ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 LDP, che viene data dalla Cancelleria federale in casi non contenziosi. Tali disposizioni approvate costituiscono a loro volta una delle condizioni per l'autorizzazione generale del Consiglio federale a effettuare prove di voto elettronico ai sensi dell'art. 8a della LDP e dell'art. 27a dell'ODP.
Bibliografia
Biaggini Giovanni, BV Kommentar, 2e éd., Zurich 2017.
Bisaz Corsin, Direktdemokratische Instrumente als «Anträge aus dem Volk an das Volk»: Eine Systematik des direktdemokratischen Verfahrensrechts in der Schweiz, Zurich/St. Gall 2020.
Braun Nadia, Stimmgeheimnis, Eine rechtsvergleichende und rechtshistorische Untersuchung unter Einbezug des geltenden Rechts, Berne 2006.
Conseil fédéral, Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant une loi fédérale sur les droits politiques, du 9.4.1975, FF 1975 I 1337 (cité : Message 1975).
Conseil fédéral, Message concernant la révision de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l’étranger, du 15.8.1990, FF 1990 III 429 (cité : Message 1990).
Conseil fédéral, Message concernant une modification de la loi fédérale sur les droits politiques, du 30.11.2001, FF 2001 6051 (cité : Message 2001).
Conseil fédéral, Message relatif à la mise à jour formelle du droit fédéral, du 22.8.2007, FF 2007 5789 (cité : Message 2007).
Dubey Jacques, Droits fondamentaux, Volume II : Libertés, garanties de l'État de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, pp. 1041-1198.
Glaser Andreas/Zubler Clio, Briefliche und elektronische Wahl – Problemfelder des Wahlverfahrens in der Schweiz, in : Glaser Andreas/Langer Lorenz (édit.), Das Parlamentswahlrecht als rechtsstaatliche Grundlage der Demokratie, Zurich 2020, pp. 147-174.
Grisel Étienne, Initiative et référendum populaires, Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 3e éd., Berne 2004.
Hangartner Yvo/Kley Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2000.
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2e éd., Zurich 2023.
Mahon Pascal, Droit constitutionnel, volume I : Institutions, juridiction constitutionnelle et procédure, 3e éd., Bâle/Neuchâtel 2014 (cité : Droit constitutionnel I).
Mahon Pascal, Droits politiques, in : Olivier Diggelmann – Maya Hertig Randall – Benjamin Schindler (édit.), Droit constitutionnel suisse / Verfassungsrecht der Schweiz, Volume II : État de droit, Droits fondamentaux et droits humains / Rechtsstaatlichkeit, Grund- und Menschenrechte, Zurich/Bâle/Genève 2020, pp. 1499-1541 (cité : Droits politiques).
Malinverni Giorgio/Hottelier Michel/Hertig Randall Maya/Flückiger Alexandre, Droit constitutionnel suisse, Volume I : L'État , 4e éd. Berne 2021.
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5e éd., Berne 2021 (cité : Staatsrecht).