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- Art. 3 LRD
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- Art. 7a LRD
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- Art. 8a LRD
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- Art. 15 LRD
- Art. 20 LRD
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LEGGE FEDERALE SULL’IMPOSTA FEDERALE DIRETTA
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
LEGGE SUGLI AGENTI TERAPEUTICI
LEGGE FEDERALE SULL’ARMONIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE DEI CANTONI E DEI COMUNI
- I. Introduzione e considerazioni generali
- II. Panoramica dei diversi scenari previsti dall’art. 9 LRD
- III. Obblighi di comunicazione degli intermediari finanziari (cvp. 1)
- IV. Obbligo di comunicazione dei commercianti (cvp. 1bis)
- V. Obblighi di comunicazione dei consulenti (art. 9 cpv. 1ter nLBA)
- VI. Modalità della comunicazione
- VII. Effetti della segnalazione e obblighi paralleli
- VIII. Conseguenze in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione
- Bibliografia
I. Introduzione e considerazioni generali
A. Oggetto
1 L'art. 9 della Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD) disciplina l'obbligo a cui sono soggetti gli intermediari finanziari e gli operatori di comunicare i propri sospetti, in particolare in materia di riciclaggio di denaro, all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).
2 Sebbene la nota marginale dell’art. 9 LBA utilizzi il singolare («Obbligo di comunicazione»), la disposizione prevede in realtà diversi scenari distinti che possono far scattare l’obbligo per gli intermediari finanziari o i commercianti di comunicare i propri sospetti all’MROS.
3 Oltre alle condizioni che stanno alla base di questi diversi scenari (art. 9 cpv. 1 lett. a-c e cpv. 1bis L BA), la disposizione dell’art. 9 LRD contiene una definizione legale del concetto di sospetti fondati (cvp. 1quater) e fornisce alcune precisazioni relative alla protezione dei dati dei collaboratori nell’ambito della segnalazione (cvp. 1ter). Infine, l’art. 9 LBA chiarisce l’ambito di applicazione dell’obbligo di segnalazione per quanto riguarda avvocati e notai (cvp. 2).
B. Scopo
4 L’obbligo di segnalazione svolge un ruolo centrale nel sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di. Quest’ultimo mira, a integrazione delle disposizioni penali specifiche, a impedire che fondi di origine criminale penetrino nel circuito monetario legale, a identificare i patrimoni oggetto di riciclaggio di denaro e a perseguire penalmente i responsabili, al fine di garantire l’integrità della piazza finanziaria svizzera. Sebbene si tratti di uno strumento di diritto amministrativo, l’obbligo di comunicazione mira principalmente a identificare i fondi oggetto di riciclaggio di denaro e costituisce una sorta di «cerniera» tra gli obblighi di diligenza a carico degli intermediari finanziari, da un lato, e la repressione del riciclaggio di denaro da parte delle autorità penali, dall’ altra parte.
5 Pertanto, l’obbligo di comunicazione ha lo scopo di consentire allo Stato di perseguire e reprimere gli atti di riciclaggio di denaro (art. 305bis del Codice penale svizzero, CP) e di finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP) nonché di sequestrare e successivamente confiscare i valori patrimoniali in questione (art. 70 e segg. CP). Senza le informazioni fornite dagli intermediari finanziari e dai commercianti al MROS, numerosi atti penalmente rilevanti e valori patrimoniali confiscabili sfuggirebbero alla vigilanza delle autorità di perseguimento penale. Secondo la giurisprudenza, l’art. 9 LRD serve anche, in via accessoria, a prevenire i reati, a ridurre i rischi per gli intermediari finanziari e, infine, a preservare la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Pertanto, l’obbligo di comunicazione persegue un obiettivo più ampio rispetto all’ art. 305bis CPP che punisce il riciclaggio di denaro.
6 Ciò non significa tuttavia che l’obbligo di comunicazione trasformi l’intermediario finanziario o il commerciante in un «ausiliario di polizia», poiché si tratta di un semplice obbligo amministrativo, sebbene passibile di sanzioni penali, imposto agli operatori di un settore che presenta un rischio certo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
C. Contesto internazionale
7 Per contrastare il crescente problema del riciclaggio di denaro a livello internazionale, nel 1989 è stata istituita un’organizzazione internazionale intergovernativa. Si tratta del Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio di capitali (GAFI) , la cui missione principale consiste nel definire standard internazionali nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché nel controllarne l’attuazione nei vari paesi membri. La Svizzera è membro fondatore del GAFI.
8 Uno degli obiettivi principali della legislazione svizzera contro il riciclaggio di denaro è quello di attuare tali raccomandazioni internazionali in Svizzera. Ciò vale anche per l’obbligo di comunicazione previsto dall’ art. 9 LRD.
9 Le prime raccomandazioni del GAFI del 1990 prevedevano già che gli istituti finanziari che sospettassero una provenienza criminale dei fondi dovessero essere «autorizzati o obbligati» a segnalare tempestivamente i propri sospetti alle autorità competenti.
10 Oggi, le raccomandazioni del GAFI del 2012 trattano l’obbligo di segnalazione nella raccomandazione n. 20, che prevede quanto seguente: «Quando un istituto finanziario sospetta, o ha motivi ragionevoli per sospettare, che dei fondi siano il prodotto di un’attività criminale o siano collegati al finanziamento del terrorismo, dovrebbe essere obbligato per legge a presentare immediatamente una segnalazione di operazione sospetta all’unità di informazione finanziaria.» La nota interpretativa relativa chiarisce che il GAFI considera tale segnalazione come un obbligo vincolante. Essa definisce inoltre i reati il cui sospetto deve far scattare l’obbligo di segnalazione.
11 In occasione dell’ultima valutazione completa della Svizzera da parte del GAFI nel 2016, il suo sistema di segnalazione è stato giudicato in gran parte conforme alla raccomandazione n. 20, anche se il GAFI non ha mancato di sottolineare che la coesistenza di un diritto e di un obbligo di segnalazione è fonte di incertezza giuridica (cfr. in dettaglio infra N. 42 e segg.). L’ultimo rapporto di follow-up, risalente al 2023, contiene le stesse conclusioni.
D. Cronistoria legislativa
12 Dalla sua entrata in vigore il 1° aprile 1998, l’art. 9 LRD è stato modificato più volte, ogni revisione perseguiva essenzialmente tre obiettivi, ovvero estendere il campo di applicazione dell’obbligo di comunicazione, allinearlo agli standard internazionali, in particolare quelli del GAFI, e codificare la giurisprudenza svizzera. Ne è risultata nel corso del tempo una norma densa e complessa, che a nostro avviso meriterebbe di essere semplificata o suddivisa in più disposizioni in occasione di una prossima riforma legislativa, al fine di migliorarne la leggibilità e, in una certa misura, anche la prevedibilità per gli operatori del settore finanziario.
13 In origine, l’obbligo di comunicazione era limitato ai casi in cui l’intermediario finanziario sospettasse, sulla base di fondati sospetti, un nesso tra valori patrimoniali e il riciclaggio di denaro, la provenienza criminale o il controllo di un’organizzazione criminale su tali valori (cfr. attualmente cvp. 1 lett. a nn. 1-3). Il segreto professionale di avvocati e notai era espressamente riservato (cfr. cvp. 2).
14 Le successive revisioni della disposizione dell’art. 9 LRD ne hanno progressivamente ampliato l’ambito di applicazione materiale e personale. Nel 200 9, l’obbligo di comunicazione è stato esteso al finanziamento del terrorismo e al reato di associazione a delinquere, nonché alle situazioni di interruzione delle trattative precontrattuali a causa di un sospetto fondato (cfr. cvp. 1, lett. a, n. 4 e lett. b). È stata inoltre rafforzata la tutela dei collaboratori degli intermediari finanziari grazie alla possibilità di non menzionarne i nomi nella comunicazione (cfr. cvp. 1ter).
15 La revisione del 2016 ha segnato una tappa importante, con l’estensione della norma ai valori patrimoniali derivanti da un reato fiscale qualificato e l’introduzione di un obbligo di comunicazione in caso di corrispondenza con le liste di terroristi trasmesse dalle autorità di vigilanza (cfr. cvp. 1 lett. a n. 2 e lett. c). Inoltre, sempre in occasione della revisione del 2016, è stato introdotto un obbligo di comunicazione parallelo per i commercianti che incassano contanti (cfr. cvp. 1bis, lett. a-c). Inoltre, la possibilità di anonimizzazione è stata estesa ai collaboratori del commerciante incaricati del dossier (cfr. cvp. 1ter).
16 Nel 2021, la disposizione dell’art. 9 LRD è stata adeguata all’ all’art. 260ter del Codice penale (CP) rivisto, cosicché l’obbligo di comunicazione fa ora riferimento alle organizzazioni criminali o terroristiche (cfr. cvp. 1 lett. a n. 3 e cvp. 1bis lett. c). Per gli operatori è stato inoltre aggiunto l’obbligo di segnalare il contante destinato al finanziamento del terrorismo (cfr. cvp. 1bis lett. d).
17 L’ultima revisione dell’art. 9 LRD, entrata in vigore nel 2023, ha chiarito la disposizione relativa alle liste dei terroristi (cfr. cpv. 1 lett. c) e, soprattutto, ha codificato la definizione giurisprudenziale di «sospetto fondato» (cfr. cpv. 1quater), allineandola così alla definizione applicabile agli operatori (cfr. art. 20 cpv. 1 OBA).
18 Il processo di attuazione delle raccomandazioni internazionali e di estensione dell’obbligo di comunicazione prosegue, come dimostra l’ultima revisione della LBA adottata il 26 settembre 2025, contemporaneamente alla Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPM). Tale revisione estende l’art. 9 LRD ai consulenti (cfr. art. 9 cpv. 1ter nLRD), una figura anch’essa di nuova introduzione (cfr. art. 2 cpv. 3bis–4ter nLBA). Il testo di legge adottato dalle Camere federali è il risultato di intensi dibattiti parlamentari e si discosta notevolmente dal progetto del Consiglio federale. Inoltre, il Parlamento ha esteso la definizione giuridica di sospetto fondato per analogia ai commercianti e ai consulenti (cfr. art. 9 cpv. 1sexies nLBA) e ha modificato la formulazione relativa alla riserva del segreto professionale di avvocati e notai (cfr. art. 9 cpv. 2 nLBA), al fine di precisarla. Tali modifiche entreranno in vigore il 1° ottobre 2026.
E. Campo di applicazione
1. Soggetto
a. Intermediari finanziari, operatori e consulenti
19 L’art. 9 LRD si applica attualmente agli intermediari finanziari (cvp. 1) e agli operatori (cvp. 1bis). Questi due concetti sono definiti all’art. 2 LRD. I loro obblighi ai sensi dell’art. 9 LRD sono esaminati più dettagliatamente di seguito (cfr. infra, capitoli III e IV).
20 Nel settembre 2025, il Parlamento federale ha inoltre deciso di estendere l’obbligo di comunicazione alla categoria dei consulenti, che sarà definita anche nell’ art. 2 nLBA (cfr. supra N. 18; infra capitolo V).
b. Avvocati e notai
21 Dall’art. 9 cpv. 2 LBA discende che l’obbligo di comunicazione non si applica agli avvocati e ai notai nella misura in cui essi sono soggetti al segreto professionale ai sensi dell’art. 321 CPP. Questa riserva relativa al segreto professionale tiene conto delle preoccupazioni espresse in sede di elaborazione della LRD. È quindi importante distinguere le attività protette dall’art. 321 CP da quelle che non lo sono. Solo l’attività professionale cosiddetta «tipica» è coperta dal segreto professionale, ovvero, in particolare, per gli avvocati, la redazione di bozze di atti giuridici, l’assistenza o la rappresentanza di una persona dinanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria, nonché la consulenza giuridica o fiscale. Per i notai, l’attività ministeriale è definita dalla legislazione cantonale. Essa riguarda comunemente la redazione di atti autentici. Per contro, l’attività di intermediazione finanziaria o di negoziazione esercitata da un avvocato o da un notaio rientra nell’attività cosiddetta «atipica» , che non è coperta dal segreto professionale di cui all’art. 321 CPP e, di conseguenza, non è esente dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 LBA. Tuttavia, non è sempre facile distinguere l’attività tipica, soggetta al segreto, dall’attività atipica che rientra nel campo di applicazione dell’obbligo di comunicazione, in particolare nel caso di mand cosiddetti «misti», si sottolinea inoltre che l’onere della prova della natura tipica dell’attività spetta all’avvocato o al notaio che rivendica la tutela del segreto professionale.
22 Il carattere mirato della riserva relativa all’attività tipica di avvocati e notai, ovvero il fatto che tale riserva sia stata formulata esclusivamente nell’ambito dell’obbligo di comunicazione e non in modo più generale in relazione al campo di applicazione della LRD, ha fatto scorrere fiumi di inchiostro nella dottrina. Alcuni autori sostengono che l’art. 9 cpv. 2 LRD avrebbe solo una portata dichiarativa (riserva impropriamente detta), poiché le attività tipiche non rientrano comunque nel campo di applicazione della LRD, al punto che nemmeno gli altri obblighi della LRD, in particolare gli obblighi di diligenza, si applicherebbero nel contesto delle attività tipiche. Condividiamo questa opinione. A nostro avviso, il legislatore non intendeva includere l’attività tipica dell’ avvocato o del notaio emanando la LRD, anche quando in tale attività tipica si inseriscono elementi che potrebbero rientrare nell’intermediazione finanziaria (ad esempio, l’incasso di un credito riconosciuto al termine di un processo civile per conto del cliente). La riserva di cui all’art. 9 cpv. 2 LRD costituisce quindi, a nostro avviso, una riserva impropria. Nella misura in cui l’attività tipica può tuttavia presentare occasionalmente elementi propri dell’intermediazione finanziaria e poiché la distinzione tra attività tipica e atipica non è sempre agevole, ci sembra necessario che il legislatore chiarisca il campo di applicazione della LRD nel suo complesso, senza limitarsi alla riserva puntuale di cui all’art. 9 cpv. 2 LRD.
23 Ora, la revisione della LRD adottata nel settembre 2025 prevede proprio l’introduzione di una tale eccezione generale, cosa che va accolta con favore. L’art. 2 cpv. 4 lett. f nLBA esclude infatti espressamente dal campo di applicazione della LBA «gli avvocati e i notai che esercitano un’attività nell’ambito di procedimenti giudiziari, penali, amministrativi o arbitrali, compresa la rappresentanza in un procedimento e la consulenza in relazione alla preparazione e all’esecuzione di un procedimento, il chiarimento di uno stato di fatto, la valutazione dei rischi processuali, le modalità per prevenire un tale procedimento o l’esecuzione dei risultati del procedimento». Detto questo, il testo lascia a desiderare. La disposizione dell’art. 2 cpv. 4 lett. f nLBA non fa espressamente riferimento al concetto di attività tipica e ne riprende solo in parte la definizione, poiché, sorprendentemente, l’attività di consulenza giuridica non vi è menzionata. La distinzione tra la consulenza giuridica che rientra nell’attività tipica e quella che non rientra in essa. Inoltre, la formulazione sopra citata sembra descrivere principalmente l’attività dell’avvocato, ma non dice molto di quella del notaio.
24 Inoltre, la revisione del settembre 2025 ha portato anche a riformulare l’art. 9 cpv. 2 LRD, nel senso che gli avvocati e i notai sono soggetti all’obbligo di comunicazione solo se effettuano una transazione finanziaria a nome o per conto di un cliente (lett. a) e che le informazioni di cui dispongono non siano protette dal segreto professionale ai sensi dell’art. 321 CP (lett. b). Da un punto di vista sostanziale, il nuovo art. 9 cpv. 2 nLBA non dovrebbe comportare alcuna modifica rispetto all’attuale art. 9 cpv. 2 LBA. La riserva relativa ai fatti coperti dal segreto professionale corrisponde al diritto vigente e l’assoggettamento degli avvocati e dei notai alla LBA solo quando partecipano a una transazione finanziaria deriva dal campo di applicazione della legge, più precisamente dalla nozione di intermediario finanziario. Questa precisazione acquista tuttavia tutta la sua importanza nel contesto dell’ assoggettamento della nuova categoria dei consulenti all’art. 9 LRD, poiché l’attività di consulenza può rientrare sia nell’ambito dell’attività tipica che in quello dell’attività atipica.
c. Società di revisione e organismi di vigilanza o di autoregolamentazione
25 Infine, l’art. 9 LRD non si applica alle società di revisione dei commercianti, alle autorità e organismi di vigilanza, né agli organismi di autoregolamentazione, per i quali la LRD prevede obblighi di comunicazione distinti (cfr. art. 15 cpv. 5, art. 16 e art. 27 cpv. 4 LRD).
2. Materiale
26 Il campo di applicazione materiale dell’art. 9 LRD non può essere determinato in modo generale, ma varia a seconda dell’ipotesi contemplata dalla disposizione. Esso può applicarsi a valori patrimoniali coinvolti in un rapporto d’affari (cvp. 1 lett. a) o destinati a essere coinvolti in un futuro rapporto d’affari (cvp. 1 lett. b), a dati relativi a una controparte contrattuale, a un titolare economico o a un firmatario autorizzato di un rapporto d’affari o di una transazione (cvp. 1 lett. c) oppure al contante utilizzato in un’operazione di negoziazione (cvp. 1bis). Poiché tali nozioni non possono essere separate dalle condizioni materiali dell’ obbligo di comunicazione, li approfondiremo più avanti in relazione a queste ultime (cfr. infra, capitoli III e IV).
3. Territorialità
27 Proprio come la LRD, l’art. 9 LRD non definisce esplicitamente il proprio ambito di applicazione territoriale. Pertanto, l’obbligo di comunicazione, in quanto norma di diritto amministrativo, è soggetto al principio di territorialità, secondo il quale il diritto pubblico svizzero si applica in generale solo ai fatti e alle situazioni che si verificano in Svizzera.
28 Secondo una sentenza del Tribunale federale relativamente datata – ma da allora confermata –, il criterio di collegamento determinante non è il luogo di domicilio o di sede della persona soggetta alla LRD, né quello del domicilio del suo partner commerciale, né tantomeno quello dell’ubicazione dei valori patrimoniali in questione, bensì il luogo in cui viene esercitata l’attività oggetto della LRD. Nel caso di servizi finanziari transfrontalieri, tale luogo deve essere determinato caso per caso, in funzione delle circostanze concrete. A tal fine, occorre esaminare, alla luce dello scopo della LRD, ovvero la prevenzione dell’elusione del controllo prudenziale e la tutela dell’ integrità della piazza finanziaria svizzera, se l’attività in questione presenti un legame sufficientemente stretto con la Svizzera da giustificarne l’assoggettamento alla LRD. Ciò vale in linea di principio quando essa viene esercitata prevalentemente in Svizzera, anche se alcune attività operative o di back-office si svolgono all’estero.
29 Tali principi figurano esplicitamente nelle ordinanze di esecuzione della LRD. Infatti, l’Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) precisa al proprio art. 2 cpv. 1 che essa si applica agli intermediari finanziari e ai commercianti «che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera», nozione che deve essere interpretata alla luce della giurisprudenza sopra citata. Analogamente, ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza della FINMA sul riciclaggio di denaro (OBA -FINMA), gli intermediari finanziari devono garantire che le loro filiali all’estero, così come le società estere del gruppo, rispettino determinati principi della LRD, mentre l’art. 5 cpv. 4 OBA-FINMA prevede espressamente che la segnalazione di transazioni o rapporti d’affari sospetti sia disciplinata dalle disposizioni del paese ospitante.
4. Aspetti temporali
a. Inizio dell’obbligo
30 Si ricorda che l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 LRD è entrato in vigore il 1° aprile 1998, contemporaneamente alla LRD (cfr. supra N. 13).
31 L’ obbligo di comunicazione scatta concretamente non appena viene raggiunta la soglia di sospetto prevista dalla legge (cfr. infra N. 99). La giurisprudenza relativa all’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD ritiene che, in particolare, non sia necessario che l’intermediario finanziario abbia già un potere di disposizione sui valori patrimoniali, poiché i suoi sospetti possono riguardare anche valori patrimoniali determinati o determinabili, destinati a rientrare nella sua sfera d’influenza. Inoltre, l’obbligo di comunicazione si applica già quando l’ intermediario finanziario, a causa di sospetti fondati, interrompa le trattative volte a instaurare un rapporto d’affari (art. 9 cpv. 1 lett. b LRD; cfr. infra N. 131). Tale anticipazione è giustificata poiché, in caso contrario, l’intermediario finanziario che nutre sospetti fondati potrebbe semplicemente rifiutarsi di instaurare un rapporto d’ e sfuggirebbe così all’obbligo di comunicazione, al punto che i valori oggetto di reato potrebbero essere depositati presso un altro intermediario finanziario, svizzero o estero.
b. Cessazione dell’obbligo
32 La questione della cessazione dell’obbligo di comunicazione è strettamente legata allo scopo dell’art. 9 LRD. La questione è stata a lungo oggetto di controversia. Il Tribunale federale ha infine stabilito, con una sentenza di principio, che l’obbligo di comunicazione sussiste finché i valori oggetto di reato possano essere individuati e confiscati.
33 Di conseguenza, l’obbligo di comunicazione non cessa con il blocco interno dei fondi o con la risoluzione del rapporto d’affari, poiché – secondo il Tribunale federale – «l’art. 9 LRD deve consentire di perseguire il riciclaggio, e sarebbe scandaloso che l’intermediario finanziario, che nutre un sospetto fondato, potesse liberarsi da ogni obbligo ponendo fine al rapporto d’affari». L’obbligo non cessa nemmeno, automaticamente, per la semplice denuncia dei fatti da parte di un terzo all’autorità penale o per l’avvio di un procedimento da parte delle autorità penali in relazione ai valori patrimoniali controversi. L’obbligo di comunicazione sussiste fintantoché le autorità penali non siano a conoscenza della sorte dei valori patrimoniali in questione, ovvero fintantoché questi possano ancora sfuggire al loro controllo. Una tale soluzione si giustifica, secondo il Tribunale federale, poiché l’obbligo di comunicazione mira, in definitiva, a consentire l’individuazione e la confisca dei valori in questione. Sarebbe tuttavia sproporzionato e ingiustificato, alla luce dell’obiettivo della LRD, fissare la cessazione dell’obbligo al momento del sequestro (effettivo) di detti valori. È opportuno attenersi al momento in cui l’autorità di perseguimento penale dispone di tutte le informazioni pertinenti necessarie per l’individuazione e il sequestro dei valori patrimoniali oggetto della controversia, indipendentemente dal loro sequestro effettivo. A fortiori , quando i valori patrimoniali vengono sequestrati presso l’ intermediario finanziario in questione, il suo eventuale obbligo di comunicazione cessa. Per valutare se le autorità penali dispongano di informazioni sufficienti sui valori patrimoniali oggetto di indagine e siano quindi in grado di disporne il sequestro, la giurisprudenza recente si basa sull’art. 3 OBCBA, che disciplina il contenuto necessario delle comunicazioni indirizzate al MROS.
34 Poiché la giurisprudenza subordina la cessazione dell’obbligo di comunicazione allo stato delle informazioni di cui dispongono le autorità penali e che le persone soggette all’obbligo di comunicazione spesso ignorano tale stato, è opportuno, nella pratica, rinunciare a una comunicazione al MROS solo con la massima cautela. Ciò vale a maggior ragione in quanto la comunicazione deve essere effettuata immediatamente non appena sorgono sospetti fondati.
35 L’obbligo di comunicazione cessa, per l’intermediario finanziario e il commerciante interessati, il giorno in cui essi hanno effettuato la comunicazione richiesta, indicando tutti gli elementi necessari ai sensi dell’art. 3 OBCBA, vale a dire in particolare i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare il cliente, lo stato attuale del conto in questione, una descrizione del rapporto d’affari, compresi i numeri e le date di apertura del conto in questione, nonché gli elementi a sua disposizione a sostegno dei sospetti che giustificano la comunicazione. Anche una comunicazione, per ipotesi, incompleta è idonea a far cessare l’obbligo di comunicazione, purché, grazie a tale comunicazione, le autorità penali dispongano di tutte le informazioni necessarie per consentire loro di sequestrare i valori patrimoniali in questione.
36 Va precisato che, del resto, non è necessario che le informazioni che consentono di identificare e sequestrare i valori patrimoniali provengano dalla persona soggetta all’art. 9 LRD; l’obbligo di comunicazione cessa anche se le informazioni in questione vengono trasmesse all’autorità penale da una terza persona, eventualmente all’insaputa dell’intermediario finanziario.
37 Ci si può inoltre chiedere se l’obbligo di comunicazione cessi quando l’intermediario finanziario o l’operatore non disponga dialcuna informazione supplementare rispetto a quelle già in possesso delle autorità penali, qualora queste ultime non consentano di identificare e sequestrare i valori patrimoniali in questione. Un’interpretazione teleologica va in tal senso, ma non trova tuttavia alcun fondamento nel testo della disposizione, pertanto, a priori, una comunicazione deve avvenire anche in tale ipotesi, se non altro per prudenza.
38 La giurisprudenza sopra citata, secondo cui l’obbligo di comunicazione sussiste fintantoché i valori possono ancora essere individuati e confiscati, potrebbe significare che un obbligo di comunicazione possa sorgere, per la prima volta, dopo la cessazione del rapporto d’affari, ad esempio quando ritagli di giornale o altre informazioni giunte all’attenzione dell’intermediario finanziario fanno emergere a posteriori sospetti fondati. Una tale comunicazione potrebbe rivelarsi utile ai fini del procedimento penale per riciclaggio e della confisca (cfr. supra N. 5), fatto salvo tuttavia il decorso del tempo e il fatto che l’intermediario finanziario spesso ignori la sorte e l’ubicazione dei valori patrimoniali in questione. È tuttavia importante precisare in questo contesto che non sussiste un obbligo generale per gli intermediari finanziari di sorvegliare attivamente i rapporti d’affari chiusi. D’altra parte, non si possono esigere chiarimenti in senso stretto qualora sorgano sospetti fondati dopo la chiusura di un rapporto d’affari, per cui in tale situazione la comunicazione dovrà basarsi sui documenti in possesso dell’intermediario finanziario, il cui termine di conservazione legale è di 10 anni (art. 7 cpv. 3 LRD).
F. Collegamenti con altre disposizioni
1. La LRD
39 L’art. 9 LRD non è l’unica disposizione della LRD che prevede un obbligo di comunicazione al MROS. Tale obbligo incombe anche ad altri attori del sistema finanziario: come già menzionato in precedenza (cfr. supra N. 25), l’art. 15 cpv. 5 LRD si applica alla società di revisione dei commercianti, l’art. 16 LRD alle autorità e agli organismi di vigilanza e l’art. 27 cpv. 4 LRD agli organismi di autoregolamentazione.
40 L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 LRD presenta inoltre stretti legami con altre disposizioni della LRD. Ad esempio, gli accertamenti ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LRD hanno proprio lo scopo di consentire all’inter intermediario finanziario di determinare se debba o meno essere effettuata una comunicazione e di fornirne gli elementi (cfr. infra N. 101 e segg.). Inoltre, gli art. 9a e segg. LRD disciplinano gli obblighi degli intermediari finanziari a seguito di una comunicazione (cfr. infra N. 199 e segg.) e l’art. 11 LRD esclude la responsabilità civile e/o penale in relazione alle comunicazioni effettuate in buona fede ( cfr. infra N. 209). L’art. 23 LRD, integrato dall’OBCBA, definisce il ruolo e gli obblighi del MROS (cfr. infra N. 178 e segg. e N. 195 e segg.). Infine, l’art. 37 LRD punisce la violazione dell’art. 9 LRD (cfr. infra N. 212).
2. Ordinanze sul riciclaggio di denaro
41 L’ art. 9 LRD è integrato da diverse disposizioni delle ordinanze che ne concretizzano l’applicazione. In particolare, gli art. 12a e segg. OBA disciplinano gli obblighi che gli intermediari finanziari devono rispettare in caso di sospetto di riciclaggio di (cfr. infra N. 199 e segg.). L’art. 20 OBA concretizza l’obbligo di comunicazione dei commercianti ai sensi dell’art. 9 cpv. 1bis LBA (cfr. infra capitolo IV). L’art. 22a OBA-FINMA obbliga gli intermediari finanziari a informare la FINMA o l’organismo di vigilanza in merito alle comunicazioni relative a valori patrimoniali rilevanti e a documentare l’eventuale decisione di non effettuare la segnalazione (cfr. infra N. 205). L’art. 25a OBA -FINMA disciplina, all’interno di determinati intermediari finanziari, la competenza decisionale in materia di segnalazioni al MROS e l’art. 26 cpv. 2 lett. g OBA-FINMA impone di indicare nelle direttive interne la competenza decisionale per le segnalazioni (cfr. infra N. 170 e segg.). L’art. 74 cpv. 1 lett. f OBA-FINMA obbliga gli intermediari finanziari a conservare una copia delle comunicazioni effettuate (cfr. infra N. 170 e segg.). Altre norme pertinenti si trovano inoltre nell’OBA-CFMJ per quanto riguarda le case da gioco, nell’OBA-DFJP per quanto riguarda gli operatori di giochi su larga scala e nell’OBA-OFDF per quanto riguarda il commercio di metalli preziosi bancari.
3. Diritto di comunicare ai sensi dell’art. 305ter cpv. 2 CP
42 L’obbligo di comunicazione intrattiene un rapporto complesso con il diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter cpv. 2 CP. La problematica si è ulteriormente accentuata con l’abbassamento della soglia dei sospetti fondati da parte della giurisprudenza, ora codificata nell’art. 9 cpv. 1quater LRD, e con la concomitante estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 9 LRD, che coincide con una riduzione di quello dell’art. 305ter cpv. 2 CP.
43 Secondo l’art. 305ter cpv. 2 CP, le persone che accettano, custodiscono o aiutano a collocare o trasferire valori patrimoniali appartenenti a terzi nell’ esercizio della loro professione hanno il diritto di comunicare al MROS gli indizi che fondano il sospetto che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato.
44 Sottolineiamo innanzitutto le evidenti differenze tra i due regimi. In primo luogo, per quanto riguarda il loro effetto: l’art. 9 LRD prevede un vero e proprio obbligo di comunicazione, la cui inosservanza comporta conseguenze amministrative e penali (cfr. infra capitolo VIII), mentre l’art. 305ter cpv. 2 CP funge da motivo giustificativo ai sensi dell’art. 14 CP, consentendo all’intermediario finanziario di segnalare i propri sospetti su base volontaria, senza violare in particolare il segreto bancario (art. 47 della Legge sulle banche, LB). Per quanto riguarda il loro ambito di applicazione personale, le attività elencate all’art. 305ter, cpv. 1, Cp, a cui fa riferimento l’art. 305ter, cpv. 2, Cp, sono quelle degli intermediari finanziari in senso lato ai sensi dell’art. 2, cpv. 2 e 3, LRD. Ne consegue che il diritto di comunicazione è riservato esclusivamente agli intermediari finanziari, ma non, ad esempio, ai commercianti. Per quanto riguarda i motivi di comunicazione, l’art. 305ter cpv. 2 CP menziona solo il sospetto che i valori provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, ovvero l’ipotesi di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. a n. 2 LRD, mentre l’art. 9 LRD ha una portata più ampia. Il diritto di comunicazione non è, inoltre, espressamente limitato ai valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’affari o destinati a essere coinvolti in un rapporto d’affari in fase di negoziazione e riveste quindi una portata potenzialmente più ampia. Infine, il diritto di comunicazione previsto dall’art. 305ter cpv. 2 CP può essere esercitato in qualsiasi momento, il che significa che non cessa, in particolare, con la presa di conoscenza da parte delle autorità penali delle informazioni necessarie per identificare e sequestrare i valori patrimoniali in questione.
45 La questione della delimitazione tra l’art. 305ter cpv. 2 CP e l’art. 9 LRD si pone quindi, in definitiva, solo in presenza di un intermediario finanziario e quando si sospetta che i valori patrimoniali, coinvolti o destinati ad essere coinvolti nel rapporto d’affari, provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato. La distinzione tra queste due disposizioni verte principalmente sulla soglia di sospetto richiesta, ovvero un semplice sospetto nel caso dell’art. 305ter cpv. 2 CP e di sospetti fondati nel caso dell’art. 9 LRD. L’articolazione di queste due disposizioni deve essere esaminata alla luce della genesi e dell’evoluzione di questi due concetti.
46 Il diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter cpv. 2 CP è stato introdotto il 1° agosto 1994, ovvero circa quattro anni prima dell’entrata in vigore della LRD, al fine di liberare l’intermediario finanziario dal dilemma tra, da un lato, violare i propri obblighi di riservatezza qualora dovesse rivelare i propri sospetti alle autorità e, dall’altro, incorrere in responsabilità penale per riciclaggio di denaro qualora si astenesse da qualsiasi comunicazione e movimentasse valori patrimoniali potenzialmente illeciti. All’epoca, il Consiglio federale riteneva indispensabile sancire un diritto di comunicazione, indipendentemente dall’ successiva introduzione di un obbligo di comunicazione, «in particolare perché l’operatore finanziario può venire a conoscenza di informazioni il cui carattere sospetto può raggiungere un livello che, pur giustificando il dilemma […], non fonda ancora un obbligo di comunicazione».
47 Se, fino al 1996, le raccomandazioni del GAFI prevedevano che gli istituti finanziari «dovessero essere autorizzati o obbligati» a comunicare i propri sospetti, sono state modificate in quell’anno in modo tale che l’obbligo di segnalazione dovesse necessariamente essere previsto dagli Stati membri. La Svizzera è stata spesso criticata per non aver attuato completamente le raccomandazioni del GAFI.
48 Quando l’art. 9 LRD è stato adottato nel 1997, il Consiglio federale ha sottolineato che il diritto di segnalazione e l’obbligo di segnalazione «devono essere intesi come diversi gradi di una stessa concezione. […] I diversi livelli di sospetto da parte dell’intermediario finanziario vanno da un’intuizione basata su indizi vaghi alla certezza assoluta. Essi comprendono sia la situazione in cui, a causa dell’assenza di fatti chiaramente accertati, una comunicazione alle autorità competenti è giustificata ma non ancora inevitabile, ma anche quella in cui l’intermediario è obbligato a comunicare i propri sospetti perché si rivelano fondati. Da questo punto di vista, i due concetti non si contrappongono ma si completano a vicenda». È così che è stato giustificato il mantenimento dell’art. 305ter cpv. 2 CP dopo l’introduzione dell’art. 9 LBA.
49 Nel corso degli anni successivi, il MROS si è progressivamente espresso a favore di un abbassamento delle soglie applicabili. Nel suo rapporto annuale del 2007, ad esempio, ha sottolineato che il «il legislatore non intendeva introdurre un obbligo di segnalazione solo per i casi in cui l’intermediario finanziario disponga di conoscenze concrete» e che il sospetto è sufficientemente fondato, ai sensi dell’art. 9 LRD, se «l’intermediario finanziario presume o almeno non può escludere che i valori patrimoniali siano di origine criminale». Inoltre, il MROS ha regolarmente ribadito che l’intermediario finanziario può avvalersi del proprio diritto di segnalazione «basandosi su una probabilità, un dubbio o persino un senso di disagio riguardo al proseguimento del rapporto d’affari».
50 Nel 2008, nell’ambito di una causa civile che vedeva coinvolto un intermediario finanziario che aveva effettuato una segnalazione ritenuta dannosa per il proprio cliente, il Tribunale federale ha stabilito che un «semplice dubbio» sussistente al termine del processo di accertamento fosse sufficiente a far scattare l’obbligo di segnalazione, cosicché la responsabilità civile dell’intermediario finanziario non era configurabile. Tale giurisprudenza, a priori favorevole agli intermediari finanziari dal punto di vista della loro eventuale responsabilità civile, si è poi rivoltata contro di loro quando è stata ripresa, già nel 201 5, dal Tribunale penale federale e successivamente anche dal Tribunale federale nell’ambito di procedimenti penali relativi alla violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 37 LRD).
51 Il Consiglio federale ha preso in considerazione per la prima volta, nel 2014, l’abrogazione del diritto di comunicazione, nell’ambito del progetto preliminare sull’attuazione delle raccomandazioni del GAFI. A sostegno di tale proposta, sottolineava che la coesistenza del diritto e dell’obbligo di comunicazione potesse creare confusione e rivelarsi inefficace. Di fronte alle riserve espresse durante la procedura di consultazione, il Consiglio federale aveva infine rinunciato a tale abrogazione. Nel 2016, tuttavia, il GAFI ha rimproverato alla Svizzera il fatto che la coesistenza di un obbligo e un diritto di comunicazione «rende difficile la comprensione e l’interpretazione, da parte degli intermediari finanziari, delle circostanze che comportano l’obbligo di comunicare un sospetto al MROS», per cui «il quadro legislativo dovrebbe essere chiarito al fine di precisare la distinzione tra il diritto e l’obbligo di comunicazione ed evitare che lo stesso grado di sospetto ricada sotto entrambi i regimi». Su questa base, il Consiglio federale ha, ancora una volta, preso in considerazione l’abrogazione del diritto di comunicazione, questa volta nell’ambito del progetto preliminare di revisione della LRD del 2018. Richiamandosi al parere del GAFI e alla giurisprudenza sopra citata, che abbassano la soglia dei sospetti fondati, il Consiglio federale riteneva che non vi fosse più spazio per l’art. 305ter cpv. 2 CPP. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha tuttavia obiettato che il diritto di comunicazione costituisce uno strumento efficace nella lotta contro il riciclaggio di denaro, che consente di scongiurare qualsiasi rischio di punibilità. È stato inoltre sottolineato che non si doveva attribuire tanta importanza alla sentenza del Tribunale federale del 2008, che si esprimeva solo incidentalmente sull’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione. Il Consiglio federale ha quindi rinunciato ancora una volta ad abrogare l’art. 305ter cpv. 2 CP nel suo progetto di legge, pur fornendo interessanti considerazioni sul rapporto tra il diritto e l’ obbligo di comunicazione nel suo messaggio.
52 Il Consiglio federale ha così in particolare esposto che il diritto di comunicazione è uno strumento sussidiario rispetto all’obbligo di comunicazione e che «prima di avvalersi del diritto di comunicazione, l’intermediario finanziario deve sempre verificare se l’obbligo di comunicazione sia applicabile» e che «vi sono quindi, anche in caso di esercizio del diritto di comunicazione, sempre accertamenti preliminari ai sensi dell’ art. 6 cpv. 2 LRD. In altre parole, il diritto di comunicazione non può essere utilizzato per segnalare casi al MROS senza effettuare alcun accertamento preliminare“.
53 Nel 2021, in una sentenza di principio, il Tribunale federale ha infine precisato, con queste parole, la propria giurisprudenza sul concetto di sospetti fondati: ”[d]a questa giurisprudenza si deve dedurre che se, dopo un esame concreto del rapporto d’affari, il sospetto non possa essere dissipato nel corso degli accertamenti effettuati ai sensi dell’ art. 6 cpv. 2 LRD […], esso non risulta quindi infondato e deve essere comunicato al MROS» (cfr. infra N. 101).
54 Alcuni mesi dopo, sempre nel 2021, il Parlamento ha deciso di codificare questa giurisprudenza per elevarla a definizione legale. Entrato in vigore il 1° gennaio 2023, l’art. 9 cpv. 1quater LRD dispone ora che «sussistono sospetti fondati quando l’ intermediario finanziario disponga di un indizio concreto o di più indizi che facciano supporre che i criteri definiti al cvp. 1, lettera a, possano essere soddisfatti per i valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’affari e che gli ulteriori chiarimenti effettuati ai sensi dell’art. 6 non consentano di dissipare i sospetti» (cfr. infra N. 101).
55 Considerata l’evoluzione giurisprud giurisprudenziale e legislativa, è evidente che il diritto di comunicazione è stato notevolmente eroso nel corso del tempo. Infatti, da da un lato, dalla definizione legale di cui all’art. 9 cpv. 1quater LRD e dalla giurisprudenza risulta che sussistono sospetti fondati, che fanno scattare l’obbligo di comunicazione, non appena permane un sospetto, o anche un semplice dubbio, che non sia stato dissipato dagli accertamenti. Dall’altro lato, il Consiglio federale ha sottolineato che l’art. 305ter cvp. 2 CP non possa essere utilizzato per effettuare segnalazioni «preventive», senza aver nemmeno intrapreso gli accertamenti necessari. In altre parole, se l’intermediario finanziario procede agli accertamenti, si verificano due possibili scenari: o sussiste un dubbio al termine di tale processo ed è tenuto a effettuare la segnalazione sulla base dell’art. 9 LRD, oppure i dubbi sono stati dissipati completamente e non vi è più spazio per una comunicazione, nemmeno sulla base dell’art. 305ter, cpv. 2, CP. Il fatto che il diritto di comunicazione abbia così perso la sua rilevanza non è di per sé preoccupante, poiché l’obiettivo inizialmente perseguito dall’art. 305ter, cpv. 2, CP, ovvero liberare l’intermediario finanziario dal dilemma tra violare i propri obblighi di segreto o di riservatezza e rischiare di incorrere in responsabilità per riciclaggio di denaro, è contemplato dall’art. 14 CPP e, dal 2009, esplicitamente dall’art. 11 LRD. Inoltre, e più in generale, va sottolineato che il diritto e l’obbligo di comunicazione producono gli stessi effetti nell’attuale sistema (cfr. art. 9a segg. LRD), cosicché, dal punto di vista delle conseguenze giuridiche, non appare indispensabile mantenere il diritto di comunicare. Del resto, nulla vi si oppone nemmeno da un punto di vista storico: a causa delle critiche formulate durante le ultime procedure di consultazione, il Consiglio federale aveva certamente (a malincuore) rinunciato a proporre al Parlamento l’abrogazione dell’art. 305ter cpv. 2 CP. Ciò detto, il Parlamento ha approvato la codificazione del concetto di «sospetti fondati» nell’art. 9 cpv. 1quater LRD, confermando così che l’art. 305ter cpv. 2 CP occupi ormai uno spazio ridotto al minimo indispensabile.
56 Le uniche due interpretazioni alternative possibili dell’ art. 305ter cpv. 2 CP che portano a un risultato diverso non sono convincenti. In primo luogo, ammettere il diritto di segnalazione già in presenza di un semplice senso di disagio, come propone il MROS, amplierebbe quasi senza limiti tale diritto, il che sarebbe contrario alla lettera e allo scopo della norma e rischierebbe di sovraccaricare ulteriormente il MROS con segnalazioni di pertinenza e utilità del tutto relative. Inoltre, si dovrebbe poi distinguere tra il senso di disagio e il (semplice) dubbio non dissipato, il che appare altrettanto arduo. In secondo luogo, non sarebbe molto più utile prendere le distanze dal Messaggio, secondo cui occorre procedere a chiarimenti anche prima dell’esercizio del diritto di segnalazione, poiché l’intermediario finanziario potrebbe certamente effettuare una prima segnalazione sulla base del diritto di segnalazione, ma rimarrebbe comunque tenuto a procedere a chiarimenti ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LRD . Ora, tali chiarimenti renderebbero la prima comunicazione priva di oggetto oppure porterebbero a una nuova comunicazione più precisa e utile per l’adempimento dei compiti del MROS. Infine, questi due approcci alternativi sembrano difficilmente conciliabili con i requisiti di contenuto previsti dall’art. 3 cpv. 1 cum art. 2 lett. a OBCBA.
57 Alla luce di quanto sopra, l’art. 305ter cpv. 2 CP ha perso gran parte della sua ragion d’essere e la sua abrogazione modificherebbe al massimo marginalmente la situazione giuridica per gli intermediari finanziari. Contribuirebbe probabilmente anche alla certezza del diritto. Il suo mantenimento si spiega, a nostro avviso, unicamente con la sua importanza storica e con la prudenza del Consiglio federale, che probabilmente non ha voluto mettere a rischio le suddette riforme della LRD volte a chiarire il regime normativo e ha preferito farlo nei rispettivi messaggi.
58 Queste diverse considerazioni implicano che, nella pratica, la delimitazione tra il diritto e l’obbligo di comunicazione non sia sempre agevole. Questa ambiguità è particolarmente problematica dal momento che l’art. 37 LRD prevede una sanzione penale per la violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD. Ci si può in particolare chiedere se chi effettui una comunicazione sulla base del diritto di comunicare, pur essendo soddisfatte le condizioni dell’obbligo di comunicazione, violi o meno il proprio obbligo di comunicazione. A nostro avviso, l’intermediario finanziario che effettua una comunicazione basandosi sull’art. 30 5ter cpv. 2 CP non viola il proprio obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 LRD, nella misura in cui i due tipi di comunicazione contengono a priori informazioni praticamente identiche rispetto all’obiettivo previsto dall’art. 9 LRD (cfr. art. 3 cpv. 1 cum art. 2 lett. a OBCBA). Si pone inoltre la questione, più delicata, di sapere se l’intermediario finanziario che creda erroneamente di avere solo il diritto di comunicare e vi rinunci, mentre in realtà è tenuto a farlo, violi il proprio obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 LRD. A questa domanda si deve senza dubbio rispondere in senso affermativo, a condizione che gli possa essere imputata un’intenzione o una negligenza, tenendo presente che l’errore di qualificazione non costituisce un errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CPP né un errore sull’illiceità ai sensi dell’art. 21 CPP.
4. Obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 7 LVP
59 La legge federale sul blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di origine illecita di persone politicamente esposte all’estero (LVP) è entrata in vigore il 1° luglio 2016. Il suo scopo è, come suggerisce il titolo stesso, garantire la restituzione agli Stati esteri, nel modo più rapido e trasparente possibile, dei valori patrimoniali di origine criminale depositati in Svizzera. Ai sensi dell’art. 7 cpv. 1, la LVP prevede inoltre un obbligo di comunicazione: le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di soggetti soggetti a una misura di blocco ai sensi dell’art. 3 della legge devono comunicarli senza indugio al MROS. Ciò vale anche per le persone e le istituzioni che, pur non detenendo né gestendo in Svizzera tali valori patrimoniali, ne siano a conoscenza in ragione delle loro funzioni (art. 7 cpv. 2 LVP).
60 Per motivi di efficacia, è stato deciso che le comunicazioni ai sensi dell’art. 7 LVP debbano essere effettuate non al Dipartimento federale degli affari esteri, ma al MROS, che funge così da «sportello unico».
61 Contrariamente all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 LRD, quello di cui all’ art. 7 LVP si basa esclusivamente sulla corrispondenza con un elenco e non richiede alcun chiarimento supplementare. Un’altra differenza tra i due regimi risiede nel fatto che il campo di applicazione personale della LVP è più ampio di quello della LBA.
62 La coesistenza degli obblighi di comunicazione di cui agli art. 7 LVP e 9 LBA si spiega con gli obiettivi molto diversi che queste due norme perseguono. Ne consegue che una comunicazione ai sensi della LVP non ha alcun effetto sugli obblighi ai sensi della LBA e viceversa. Una comunicazione ai sensi della LVP non implica quindi necessariamente l’esistenza di sospetti fondati ai sensi dell’art. 9 LBA, né che sia necessario, a fortiori, effettuare una comunicazione in tal senso al MROS. Per contro, una corrispondenza con l’elenco delle persone oggetto di una misura preventiva di blocco ai sensi della LVP fa scattare, per gli intermediari finanziari soggetti alla LBA, gli obblighi di chiarimento di cui all’art. 6 LBA.
5. Riciclaggio di denaro (art. 305bis CPP)
63 L’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD e il reato di riciclaggio ai sensi dell’art. 305bis CPP presentano stretti legami, se non altro se non perché l’obbligo di comunicazione costituisce una norma cardine tra gli obblighi previsti dalla LRD e l’azione penale, in particolare quella relativa al riciclaggio di denaro (cfr. supra N. 4).
64 In una sentenza di principio, il Tribunale federale si è ha fatto riferimento, in particolare, all’obbligo di comunicazione per concludere che gli intermediari finanziari ricoprivano una posizione di garante ai sensi dell’art. 11 del CPP. Infatti, la nostra Alta Corte ha stabilito che «gli intermediari finanziari si trovano, dall’entrata in vigore della LBA, in una situazione giuridica particolare che li obbliga, in particolare, a chiarire il contesto economico e lo scopo di un rapporto d’affari quando vi siano indizi che facciano supporre che i valori patrimoniali provengano da un reato e a informare immediatamente l’[MROS] qualora sappiano o presumano, sulla base di sospetti fondati, che i valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’affari siano collegati a un atto di riciclaggio o provengano da un reato». Di conseguenza, e allo stato attuale della giurisprudenza del Tribunale federale, le persone soggette alla LRD possono essere punite per riciclaggio di per omissione, in particolare se è accertato, dal punto di vista della causalità ipotetica, che l’esecuzione dell’atto colposamente omesso (tipicamente, la comunicazione al MROS) avrebbe evitato il verificarsi del risultato che si è verificato. Va tuttavia osservato che, quando l’intermediario finanziario o il commerciante soggetti alla LRD sono organizzati sotto forma di impresa (cfr. . infra N. 167 e segg.), la cerchia dei potenziali autori di un reato di riciclaggio di denaro per omissione è strettamente delimitata dall’art. 29 CP, che si riferisce agli organi, i soci, i collaboratori dotati di potere decisionale autonomo e i dirigenti effettivi, escludendo quindi in particolare i collaboratori subordinati.
65 D’altra parte, nella pratica, si osserva una certa tendenza a considerare il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 LRD come indizio di un intento di riciclaggio di denaro. Tale semplificazione deve essere respingita. Infatti, anche se è teoricamente concepibile, in alcuni casi particolari, che la mancata comunicazione al MROS possa rivelare la volontà dell’autore di ostacolare la confisca di valori patrimoniali di origine illecita, qualsiasi automatismo o presunzione in materia sarebbe non solo pericoloso, ma anche contrario alla ratio legis dell’art. 9 LRD. Infatti, chi viola i propri obblighi amministrativi, eventualmente intenzionalmente, non intende ipso facto ostacolare la confisca di valori patrimoniali. Anche la recente giurisprudenza del Tribunale federale va in questa direzione. Infatti, secondo un’importante sentenza emessa nel settembre 2025, il fatto che un intermediario finanziario abbia violato i propri obblighi di diligenza derivanti dalla LRD non consente ancora di concludere che sussista esistenza di un (eventuale) dolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CPP. Inoltre, è opportuno ricordare che, nel contesto dell’art. 37 LBA, l’intenzione dell’autore non deve riguardare l’origine criminale dei valori patrimoniali, ma (esclusivamente) l’esistenza di una fattispecie soggetta a obbligo di comunicazione. Questo ulteriore elemento conferma che qualsiasi confusione tra l’obbligo di comunicazione e la tipizzazione del reato di riciclaggio di denaro sarebbe giuridicamente errata.
6. Principio nemo tenetur (art. 14 cpv. 3 lett. g del Patto ONU II, art. 6 cpv. 1 della CEDU e art. 32 Cost.)
66 La comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD costituisce una forma attiva di collaborazione con la giustizia penale, alla quale l’intermediario finanziario o il commerciante si sottopone in virtù dell’obbligo previsto dall’art. 37 LRD. Ci si può quindi chiedere se l’intermediario finanziario o il commerciante che rischi di autoincriminarsi – in particolare alla luce dell’ art. 37 LRD, o addirittura degli art. 305bis o 305ter CP – nell’ambito di una segnalazione al MROS possa invocare il principio nemo tenetur per astenersi dal presentare la segnalazione. Infatti, secondo tale principio, sancito dall’art. 14 cpv. 3 lett. g del Patto ONU II e desunto dalla giurisprudenza dall’art. 6 cpv. 1 della CEDU e dall’art. 32 della Costituzione, l’imputato in un procedimento penale non è tenuto a deporre né, a fortiori, a contribuire attivamente alla propria incriminazione. Inoltre, l’esercizio di tale diritto non può arrecargli pregiudizio né costituire una prova o un indizio di colpevolezza.
67 Ad oggi, la giurisprudenza non ha risposto chiaramente alla questione se l’invocazione del principio nemo tenetur consenta di esonerare la persona interessata dall’obbligo di rendere dichiarazioni. Anche la dottrina è divisa, sebbene la maggioranza degli autori sembri esprimersi a favore di tale possibilità.
68 A nostro avviso, non è possibile seguire coloro che considerano il principio nemo tenetur come una giustificazione per non effettuare una comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD. Il punto essenziale è che il principio nemo tenetur si applica solo nel procedimento penale. Infatti, secondo la giurisprudenza costante, il principio nemo tenetur conferisce – nell’ambito di un processo penale – il diritto di non contribuire attivamente alla propria incriminazione, il che implica che le autorità penali – e solo esse – non possono avvalersi di mezzi di prova ottenuti mediante pressione o coercizione, in spregio alla volontà dell’imputato. Ne consegue che il principio nemo tenetur non può ostacolare l’ obbligo di comunicazione che rientra esclusivamente nel diritto amministrativo, ma che può, se del caso, comportare comunque che gli elementi di prova raccolti su tale base non possano essere utilizzati nell’ambito di un eventuale procedimento penale contro l’autore della comunicazione.
II. Panoramica dei diversi scenari previsti dall’art. 9 LRD
69 L’art. 9 LRD prevede attualmente quattro scenari in cui stabilisce un obbligo di comunicazione. Inoltre, nel settembre 2025 il legislatore ha deciso di estendere l’obbligo di comunicazione ai consulenti nell’ambito della revisione della LRD, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2026 (cfr. supra N. 18). Pertanto, gli scenari previsti dall’art. 9 LRD possono essere sintetizzati schematicamente come segue:
70 I diversi scenari sono presentati di seguito raggruppati in base ai loro destinatari, ovvero gli intermediari finanziari (cfr. infra capitolo III), i commercianti (cfr. infra capitolo IV) e i consulenti (cfr. infra capitolo V). Laddove i requisiti siano identici, si farà riferimento alle considerazioni tematiche già presentate.
III. Obblighi di comunicazione degli intermediari finanziari (cvp. 1)
A. Destinatari: Intermediari finanziari
71 L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 cpv. 1 LRD è rivolto agli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LRD, termine che comprende sia gli intermediari finanziari soggetti a vigilanza prudenziale (art. 2 cpv. 2 LRD) sia quelli che non lo sono ( art. 2 cpv. 3 LRD). Per il resto, l’ambito di applicazione personale dell’art. 9 LRD è stato trattato in precedenza (cfr. supra N. 19 segg.).
B. Condizioni
72 Gli intermediari finanziari sono soggetti all’obbligo di comunicazione in tre scenari distinti. Il caso «classico», e più frequente nella pratica, riguarda l’ipotesi in cui l’intermediario finanziario sappia o nutra fondati sospetti che i valori patrimoniali coinvolti in un rapporto d’affari siano collegati a determinati crimini o delitti (art. 9 cpv. 1 lett. a LRD) . Il secondo scenario estende l’obbligo di comunicazione di cui alla lett. a a prima dell’instaurazione di qualsiasi rapporto d’affari, in caso di rottura delle trattative volte a stabilire tale rapporto (art. 9 cpv. 1 lett. b LRD). Infine, il terzo caso rientra nel quadro della lotta contro il finanziamento del terrorismo a integrazione dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD (art. 9 cpv. 1 lett. c LRD). Questo scenario si distingue dagli altri in quanto si concentra sull’identità delle persone coinvolte nel rapporto d’ affari piuttosto che ai valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’affari o destinati a esserlo.
1. Obbligo di comunicazione in caso di sospetti relativi ai valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’ (cvp. 1, lettera a)
73 L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD scatta non appena l’intermediario finanziario sa o presume, sulla base di sospetti fondati, che i valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’affari presentino un nesso con determinati crimini o delitti.
a. Oggetto del sospetto: valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’affari
74 L’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD sussiste solo in presenza di valori patrimoniali coinvolti in un rapporto d’affari. I valori patrimoniali costituiscono quindi l’oggetto del sospetto.
75 Nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, il concetto di valore patrimoniale designa qualsiasi elemento del patrimonio o, in altre parole, qualsiasi bene avente un valore economico. Secondo la giurisprudenza, esso deve essere inteso in senso ampio e comprende in particolare la moneta scritturale, ovvero i depositi in conto presso istituti finanziari. Il concetto di valore patrimoniale di cui all’art. 9 LRD corrisponde a quello degli artt. 70 e 305bis CP e non all’accezione più ristretta dei reati contro il patrimonio (artt. 137 segg. CP). Per contro, l’opinione isolata, secondo cui un sospetto riguardante le persone coinvolte o le loro azioni faccia scattare l’obbligo di comunicazione, ci appare contraria alla lettera inequivocabile della disposizione e al suo scopo. Essa deve essere chiaramente respinta. Detto questo, un tale sospetto può rendere necessaria l’effettuazione di ulteriori accertamenti ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LRD, che dovranno riguardare anche i valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’affari e collegati alla persona interessata.
76 Un rapporto d’ affari ai sensi dell’art. 9 LRD sussiste non solo in caso di rapporto contrattuale duraturo, ma anche in caso di rapporto puntuale, come nel caso di una transazione singola o di un’operazione di cassa. A delimitazione dell’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD, è determinante innanzitutto che esista un rapporto d’affari, per quanto semplice, e non solo trattative finalizzate a instaurare tale rapporto; il criterio rilevante è infatti l’esistenza di un accordo sugli elementi essenziali del rapporto d’affari (cfr. infra, N. 120 e segg.).
77 Sono considerati coinvolti nel rapporto d’ affari i valori patrimoniali sui quali l’intermediario finanziario ha un potere di disposizione. Lo sono anche, tenuto conto dell’obiettivo dell’art. 9 LRD, i valori patrimoniali sui quali l’intermediario finanziario ha avuto un potere di disposizione in passato e che da allora sono usciti dalla sua sfera d’influenza. Si pone invece la questione se i valori patrimoniali semplicemente segnalati possano essere considerati come e già coinvolti nel rapporto ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD. La Corte dei ricorsi del Tribunale penale federale è favorevole a tale interpretazione, mentre i pareri dottrinali sono divisi. L’inclusione di tali valori patrimoniali, che dal punto di vista teleologico può comprensibilmente apparire auspicabile, ci sembra tuttavia difficilmente conciliabile con un’interpretazione letterale della disposizione e estenderebbe un obbligo già molto ampio. In ogni caso, il principio di legalità (art. 1 CPP) si oppone, a nostro avviso, alla sanzione penale (art. 37 LBA) a carico dell’intermediario finanziario che abbia tardato a comunicare o omesso di comunicare valori patrimoniali solo segnalati, senza aver mai avuto un potere di disposizione su di essi.
78 In una recente ordinanza di archiviazione, successivamente annullata in seguito a ricorso, la Corte penale del Tribunale penale federale ha ritenuto che solo i valori patrimoniali confiscabili rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 9 LRD, tracciando un parallelo con la giurisprudenza applicabile in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP. A nostro avviso , non è possibile trasporre senza ulteriori approfondimenti la giurisprudenza elaborata in applicazione dell’art. 305bis CP all’art. 9 LRD, poiché quest’ultima disposizione persegue un obiettivo più ampio rispetto alla sola repressione del riciclaggio di denaro. Lo scopo dell’art. 9 LRD implica infatti che i sospetti vengano comunicati al fine di favorire il perseguimento di potenziali reati e, in ultima analisi, la confisca di valori patrimoniali illeciti (cfr. supra N. 5). Inoltre, non spetta all’intermediario finanziario determinare se i valori patrimoniali in questione siano confiscabili; la giurisprudenza ricorda infatti frequentemente che non spetta all’intermediario finanziario risolvere questioni giuridiche complesse, come ad esempio quella della prescrizione dell’azione penale o dell’esistenza di una denuncia penale valida.
b. Contenuto del sospetto: nesso con determinati crimini o delitti
79 Il sospetto dell’intermediario finanziario che fa scattare l’obbligo di comunicazione deve riguardare il rapporto tra i valori patrimoniali e determinati crimini o delitti. L’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD contiene quattro punti, con diverse sottovarianti, che descrivono quali reati rientrano nell’ambito di applicazione e quale deve essere il nesso tra i valori patrimoniali in questione e tali reati. Dalla struttura della legge risulta quindi che il sospetto non può riferirsi a un qualsiasi reato penale o situazione di fatto, ma solo a quelli esplicitamente definiti.
80 Il punto 1 dell’art. . 9 cpv. 1 lett. a LRD riguarda il sospetto che i valori patrimoniali siano collegati a uno dei reati di cui agli art. 260ter e 305bis CP, ovvero rispettivamente la partecipazione o il sostegno a un’organizzazione criminale o terroristica e il riciclaggio di denaro. Questo punto funge da clausola generale che copre le situazioni non contemplate dagli altri punti. Inoltre , non è certo possibile esigere dall’intermediario finanziario che proceda a un’analisi dettagliata delle condizioni dei due reati, essendo in ogni caso sufficienti i suoi sospetti fondati.
81 Pertanto, il «collegamento» con i reati menzionati non deve essere interpretato in modo restrittivo; esso si riferisce a qualsiasi nesso sufficientemente diretto affinché la segnalazione al MROS contribuisca al perseguimento penale dei suddetti reati e, se del caso, alla confisca dei valori patrimoniali in questione.
82 Per Per quanto riguarda la prima variante del punto 1, l’art. 260ter CP vieta la partecipazione e il sostegno a un’organizzazione criminale o terroristica. Sono interessate le organizzazioni che perseguono lo scopo di commettere atti di violenza criminale o di procurarsi proventi con mezzi criminali (cosiddette organizzazioni criminali), oppure di commettere atti di violenza criminale volti a intimidire una popolazione o a costringere uno Stato o un’ organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi (le cosiddette organizzazioni terroristiche) . Oltre alle associazioni a delinquere di tipo mafioso, il concetto di organizzazione criminale comprende anche i gruppi terroristici. Non sono invece, in linea di principio, considerati tali i partiti estremisti, i gruppi politici di opposizione e le organizzazioni che lottano con mezzi adeguati e non criminali per ottenere il potere politico nel proprio paese d’origine o che conducono una lotta per la libertà contro regimi dittatoriali. La partecipazione a un’organizzazione criminale o terroristica mira a punire le persone che sono integrate in modo funzionale nell’organizzazione criminale e che svolgono attività volte al perseguimento dei suoi obiettivi criminali, senza che tali attività debbano, di per sé, essere illegali o costituire esse stesse reati. In mancanza di tale integrazione, è già sufficiente il sostegno; esso consiste in un contributo consapevole alla promozione delle attività criminali dell’organizzazione, senza che sia necessaria la prova di un contributo causale a un determinato reato. Secondo la dottrina, il riferimento all’art. 260ter CP mira a cogliere le situazioni in cui i valori patrimoniali presentano un nesso con un’organizzazione criminale o terroristica, ma non possono essere ricondotti a un reato ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (ipotesi contemplata dal N. 2; cfr. infra N. 85 e segg.), né sono soggette al potere di disposizione di tale organizzazione (ipotesi contemplata dal N. 3; cfr. infra N. 94 e segg.), né servono al finanziamento del terrorismo (ipotesi contemplata dal N. 4; cfr. infra N. 97 e segg.).
83 Per quanto riguarda il riferimento all’ art. 305bis CPP, ovvero il riciclaggio di denaro, tale disposizione si applica a chiunque commetta un atto idoneo a ostacolare la confisca di valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato (cfr. supra N. 63 e segg.). Costituisce un atto idoneo a ostacolare la confisca qualsiasi comportamento che impedisca all’ autorità penale al prodotto di un crimine o di un delitto fiscale qualificato, complicando l’accertamento dell’origine illecita di tali valori patrimoniali. Sono quindi principalmente presi di mira i comportamenti volti a conferire un’apparenza lecita a tali valori, con l’obiettivo di reintrodurli nell’economia legale ed evitarne la confisca da parte delle autorità. Sono in particolare considerati atti volti a ostacolare la confisca: (i) l’occultamento fisico attivo, (ii) il consumo dei valori ma non la loro distruzione, (iii) le operazioni di cambio di contante, in particolare in un’altra valuta, (iv) le transazioni che vanno oltre la semplice conversione di contante in moneta scritturale o un semplice versamento bancario, ovvero in particolare il versamento di denaro su un conto il cui titolare non corrisponde all’avente diritto economico effettivo , (v) il prelievo in contanti che interrompe la «paper trail», (vi) gli investimenti o i trasferimenti da un conto all’altro all’estero, nella misura in cui la transazione sia effettivamente idonea a ostacolare la confisca all’estero e (vii) l’acquisto o la vendita di un bene immobile. Per contro, né l’investimento dei valori patrimoniali in questione in beni di uso quotidiano né il semplice versamento su un conto bancario personale , aperto nel luogo di domicilio e utilizzato per i consueti pagamenti privati, non costituiscono di per sé atti di ostacolo. Lo stesso vale per il semplice possesso o la custodia dei valori patrimoniali di provenienza illecita. Per quanto riguarda i bonifici bancari, nazionali e internazionali, è opportuno precisare che un semplice allungamento della «paper trail » non costituisce generalmente un atto di riciclaggio di denaro, purché non vi siano altri atti di occultamento e i valori patrimoniali siano ancora confiscabili. A causa del suo carattere accessorio, il reato di riciclaggio di denaro richiede, oltre alla prova dell’ atto di ostacolo, la prova del reato presupposto nonché della provenienza dei valori patrimoniali dal reato presupposto.
84 L’art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LRD non ha solo una portata limitata per quanto riguarda il riciclaggio di denaro alla luce del n. 2, che comprende tutti i valori patrimoniali provenienti da un crimine o da un delitto fiscale qualificato suscettibili di essere riciclati. Il n. 1 si applica quindi, in definitiva, ai valori patrimoniali che non provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, ma che hanno comunque un nesso con il riciclaggio di denaro. Ciò vale principalmente per il corrispettivo che l’autore di un riciclaggio di denaro semplice, cioè non qualificato ai sensi dell’art. 305bis cpv. 2 CP, percepisce per le sue azioni, nella misura in cui esso non provenga dal reato presupposto.
85 Il punto 2 dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD è il più comune nella pratica. Esso riguarda l’ipotesi in cui i valori patrimoniali provengano da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell’art. 305bis n. 1bis CP. Ciò esclude i delitti ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 CP (ad eccezione del reato fiscale qualificato), così come le contravvenzioni ai sensi dell’art. 103 CP. Sostanzialmente, i valori soggetti a comunicazione corrispondono a quelli che possono essere oggetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP.
86 Per quanto riguarda il concetto di provenienza, il Tribunale federale ha statuito, sebbene in relazione agli art. 30bis 5bis e 70 CPP, ma in modo applicabile all’art. 9 cpv. 1 lett. a n. 2 LRD, che i valori patrimoniali provengono da un delitto quando il nesso causale con quest’ultimo è naturale e adeguato. A questo proposito è opportuno apportare due precisazioni.
87 In primo luogo, «provenire» non significa ovviamente «essere destinato». Il nesso causale deve quindi andare in una direzione specifica. Infatti, se i valori patrimoniali sono stati acquisiti legalmente, non sono soggetti all’obbligo di comunicazione per il solo fatto di essere destinati a essere successivamente utilizzati a fini criminali, fatte salve le altre ipotesi di cui all’art. 9 LRD. Allo stesso modo, come recentemente precisato dal MROS nelle sue tipologie negative, quando il cliente dell’intermediario finanziario è vittima di attività fraudolente che comportano trasferimenti a favore dei truffatori, non scatta alcun obbligo di segnalazione poiché i valori patrimoniali sono leciti e diventano contaminati, dal punto di vista penale, solo dopo il loro trasferimento dal conto della vittima a quello degli autori del reato in questione. L’assenza di provenienza criminale vale anche in caso di perdite sul capitale proprio dell’intermediario finanziario, ad esempio a causa di attacchi informatici o pagamenti fraudolenti; tali valori, infatti, non essendo del resto mai stati coinvolti in un rapporto d’affari.
88 In secondo luogo, sussiste senza dubbio un nesso causale sufficiente per i proventi diretti del reato principale (producta sceleris), nonché per la ricompensa percepita dall’autore per la commissione del proprio reato (pretium sceleris; cfr. art. 70 cpv. 1 CP) . Inoltre, secondo la giurisprudenza relativa agli artt. 305bis e 70 CPP, non è necessario che i valori patrimoniali derivino in modo diretto e immediato dal reato, come nel caso dei valori patrimoniali derivanti da un contratto la cui conclusione è stata favorita da atti di corruzione. Il concetto di provenienza di cui all’art. 9 LBA, interpretata in modo teleologico, può avere una portata ancora più ampia. Infatti, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che l’art. 9 LRD si basi su un obiettivo più ampio rispetto all’art. 305bis CP, in particolare in relazione alla prevenzione e alla reputazione della piazza finanziaria svizzera e che, di conseguenza, l’ obbligo di comunicazione debba essere interpretato in modo da coprire il maggior numero possibile di valori patrimoniali per i quali sussistano fondati sospetti di provenienza criminale. Inoltre, il Tribunale amministrativo federale sottolinea che, nella pratica, l’intermediario finanziario si trova spesso nell’impossibilità di analizzare in modo dettagliato da quale reato provengano i valori patrimoniali e se esso costituisca un reato presupposto del riciclaggio di denaro. Infatti, dato che ai sensi dell’ senso dell’art. 9 LRD, l’intermediario finanziario non è tenuto a stabilire la provenienza con certezza. Tuttavia, il sospetto deve riguardare un nesso il più concreto possibile con un reato presupposto (in senso non tecnico), poiché una segnalazione non può basarsi su semplici fattori di rischio o sul fatto che i clienti siano sospetti.
89 L’obbligo di segnalazione previsto dall’art. 9 cpv. 1 lett. a n. 2 LRD riguarda i valori patrimoniali provenienti da un reato, ovvero da un’infrazione punibile con una pena detentiva superiore a tre anni (art. 10 cpv. 2 CP) . In un contesto internazionale, cosa non rara in materia di riciclaggio di denaro, la nozione di delitto è sempre quella del diritto svizzero, sebbene sia necessario che l’atto sia punibile anche secondo il diritto del luogo in cui è stato commesso (cfr. art. 305bis n. 3 CP). Poiché spesso sarà difficile per l’intermediario finanziario identificare il reato specifico o operare la distinzione giuridica tra un crimine e un delitto, il requisito del «reato» derivante dall’art. 9 cpv. 1 lett. a n. 2 LRD non deve essere valutata in modo troppo restrittivo, tanto più che l’obbligo di comunicazione non presuppone una certezza, ma sospetti fondati. Secondo una recente sentenza del Tribunale penale federale, «non è necessario che l’intermediario finanziario sappia esattamente da quale tipo di reato provengano i valori patrimoniali , né che i sospetti fondati siano legati a un reato concreto […]. In tale contesto, la conoscenza o la presunzione di un reato grave precedente è sufficiente a far scattare l’obbligo di comunicazione». In caso di dubbio circa la qualificazione giuridica del reato precedente o circa la sua idoneità a generare valori patrimoniali confiscabili, occorre quindi procedere alla comunicazione. È possibile astenersi dal farlo solo se sia accertato con certezza che non sussiste alcun reato precedente o che non si tratti, rispettivamente, di un crimine o (in senso non tecnico) di un «reato grave». Ciò vale in particolare in presenza di una semplice contravvenzione (art. 103 CP) . L’approccio prudente sopra menzionato è, del resto, coerente con l’art. 20 cpv. 2 OBA applicabile agli operatori (cfr. infra capitolo IV), che prevede che la segnalazione al MROS debba avvenire anche quando l’operatore non è in grado di ricondurre i mezzi di pagamento in contanti a un reato specifico.
90 Oltre ai crimini, anche i reati fiscali qualificati ai sensi dell’ art. 305bis n. 1bis CP possono anch’essi far scattare l’obbligo di comunicazione. La definizione legale prevista da tale disposizione si basa su due condizioni cumulative, che sollevano innegabili difficoltà pratiche.
91 In primo luogo, la definizione legale riguarda i delitti di uso di documenti falsi ai sensi dell’art. 186 LIFD e di frode fiscale ai sensi dell’art. 59 cpv. 1 LHID nel contesto delle imposte sul reddito e sul patrimonio, sull’utile e sul capitale, nonché sugli utili immobiliari. Tuttavia, nella maggior parte dei casi è impossibile per l’intermediario finanziario individuare l’uso di titoli falsi, elemento costitutivo di questi due reati fiscali, poiché di norma non ha accesso ai documenti fiscali. Alla luce dell’art. 9 cpv. 1quater LRD, la questione centrale è quindi spesso quella di stabilire se esistano indizi che obblighino l’intermediario finanziario a procedere a ulteriori accertamenti; ciò avviene, in particolare, se l’uso di un documento falso sia caratteristico o necessario per la frode fiscale in questione. Se i sospetti non possono essere dissipati, entra in gioco l’obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i delitti fiscali commessi all’estero, la qualificazione pertinente è quella del diritto svizzero, come sopra menzionato per il crimine. È tuttavia necessario che l’atto sia punibile ai sensi del diritto (straniero) del luogo di commissione. A questo proposito, il Messaggio raccomanda un’interpretazione estensiva, ammettendo che sia già sufficiente la punibilità dell’evasione «semplice» all’estero.
92 In secondo luogo, l’art. 305bis cpv. 1bis CP presuppone che le imposte sottratte ammontino a oltre 300'000 franchi per periodo fiscale. L’applicazione pratica di tale soglia è in qualche modo facilitata dall’art. 21 OBA-FINMA, in virtù del quale gli intermediari finanziari possono applicare l’aliquota fiscale massima del Paese di domicilio fiscale del cliente per determinare se le imposte evase abbiano raggiunto i 300'000 franchi.
93 Infine, occorre fornire un’ulteriore precisazione sul concetto di provenienza in relazione ai reati fiscali: il problema principale in questo caso risiede nel fatto che l’evasione fiscale, di norma, non genera direttamente valori patrimoniali, bensì un risparmio fiscale, ovvero un’assenza di spese. Tali valori non sono di per sé individuabili nel patrimonio dell’ autore. Il Tribunale federale riconosce tuttavia che tali risparmi, realizzati grazie a un reato fiscale, possono essere confiscati e quindi costituire oggetto di riciclaggio di denaro in caso di potenziale ostacolo alla loro confisca. La dottrina ha quindi cercato un criterio che consentisse comunque di individuarli, attraverso una sorta di finzione giuridica. Una delle vie prese in considerazione, ma abbastanza ampiamente respinta, sarebbe quella di considerare che l’intero patrimonio del contribuente sia contaminato. Vengono proposte anche altre soluzioni più misurate: (i) la contaminazione limitata ai valori non dichiarati o a quelli che servono generalmente al pagamento delle imposte; (ii) la contaminazione dei valori non dichiarati, in proporzione al risparmio fiscale indebito realizzato; (iii) la contaminazione dei valori non dichiarati nella misura del risparmio d’ imposte, considerando che tale importo sia il primo (teoria detta del «film d’olio») o l’ultimo (teoria detta dei «sedimenti») ad essere raggiunto da eventuali atti di disposizione. A nostra conoscenza, la giurisprudenza non ha ancora avuto modo di chiarire in che modo, concretamente, si debbano individuare i valori contaminati nel patrimonio di una persona in caso di reato fiscale qualificato. Esiste quindi, allo stato attuale, un’incertezza tanto più deplorevole in quanto agli atti di disposizione relativi a tali valori possono essere applicate sanzioni penali. Certo, nel contesto più generale della commistione di valori illeciti con valori leciti, tipicamente su un conto bancario, il Tribunale federale si è recentemente pronunciato a favore della variante detta della «sedimentazione» o del «livello minimo», pur riservando il caso in cui il modus operandi corrisponda ad atti tipici del riciclaggio di denaro. Nulla indica tuttavia, in questa fase, che le considerazioni di tale sentenza siano trasferibili mutatis mutandis al riciclaggio di un reato fiscale qualificato.
94 Il punto 3 dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD riguarda i valori patrimoniali soggetti al potere di disposizione di un’organizzazione criminale o terroristica. Non è necessario alcun reato presupposto, purché i valori patrimoniali siano soggetti al potere di disposizione di tale organizzazione.
95 Per quanto riguarda la nozione di organizzazione criminale o terroristica, essa è già stata discussa nell’ambito del punto 1, al quale si rimanda (cfr. supra N. 82).
96 È tuttavia necessario che i valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’affari siano soggetti al potere di disposizione dell’organizzazione criminale o terroristica. Tale nozione figura anche nell’art. 72 del CPP sulla confisca e può essere interpretata in modo analogo. Pertanto, non occorre basarsi su un approccio giuridico formale. È determinante, in primo luogo, la concezione economica della qualità di avente diritto, che include il potere effettivo di disporre dei valori patrimoniali. Ciò si giustifica soprattutto alla luce dei metodi tipicamente utilizzati dalla criminalità organizzata per gestire i propri beni , ovvero il ricorso a società fittizie o prestanome, ma anche a terzi in buona fede. Inoltre, il concetto di potere di disposizione è affine in particolare a quello di «dominio», che svolge un ruolo essenziale nei reati contro la proprietà e che consiste, secondo la giurisprudenza, nella possibilità e nella volontà di possedere i valori patrimoniali («in der tatsächlichen Sachherrschaft, verbunden mit dem Willen, sie auszuüben»). Di conseguenza, l’organizzazione criminale esercita senza dubbio un potere di disposizione quando si tratta di un rapporto d’affari che rientra nella sua sfera di competenza o quando i membri dell’ organizzazione possano disporre, nell’ambito della loro appartenenza a quest’ultima (o addirittura su ordine di quest’ultima), dei beni depositati presso un intermediario finanziario. In questo contesto, è opportuno menzionare la seconda frase dell’art. 72 CP, che contiene una presunzione confutabile secondo cui i valori patrimoniali appartenenti a una persona che ha partecipato o fornito sostegno a un’organizzazione criminale o terroristica si presume siano al potere di disposizione dell’organizzazione. Sebbene tale disposizione non sia direttamente applicabile nel contesto della LRD, la definizione legale di «sospetti fondati» ai sensi dell’art. 9 cpv. 1quater LRD vi si avvicina molto, poiché l’intermediario finanziario è, in linea di principio, tenuto a effettuare ulteriori accertamenti non appena nutre un dubbio sull’appartenenza di una persona a una tale organizzazione; solo se riesce a dissipare l’ tutti i suoi sospetti relativi ai valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’affari che può rinunciare alla comunicazione. La questione se un’organizzazione criminale eserciti un potere di disposizione quando i suoi membri sono solo gli aventi diritto economici dei valori patrimoniali dipende dalla sua effettiva possibilità e volontà di esercitare il controllo. Tuttavia, anche in assenza del potere di disposizione dell’organizzazione, l’art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LRD può comunque essere preso in considerazione. Tale disposizione presuppone infatti semplicemente un nesso tra i valori patrimoniali e il reato di partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale o terroristica (cfr. supra N. 80 segg.).
97 Il punto 4 dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD riguarda i valori patrimoniali che servono al finanziamento del terrorismo. Tale disposizione è stata introdotta nell’ambito dell’estensione della LRD alla lotta contro il finanziamento del terrorismo, in particolare su raccomandazione del GAFI. Mentre il riciclaggio di denaro consiste nel reimmettere nel circuito economico legale capitali acquisiti illegalmente, in materia di finanziamento del terrorismo sono fondi legali che, in linea di principio, vengono utilizzati a fini criminali. Tali fondi legali sono oggetto di sospetto ai sensi del punto 4. Nella sistematica dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, tale punto comprende quindi in primo luogo fondi che non provengono da un reato (ipotesi contemplata dal N. 2; cfr. supra N. 85) e che non sono soggetti al potere di disposizione di un’organizzazione terroristica (ipotesi contemplata dal N. 3; cfr. supra N. 94 e segg.). Il campo di applicazione del n. 4 appare quindi limitato, dato che la controprestazione per il sostegno a un’organizzazione terroristica è considerata proveniente da un reato e che il concetto di potere di disposizione è interpretato in senso ampio.
98 Nella pratica, sarà spesso difficile per l’intermediario finanziario riconoscere gli indizi del finanziamento del terrorismo. Analogamente all’art. 260quinquies CPP, a cui l’art. 9 LRD fa esplicito riferimento, il terrorismo consiste in un atto di violenza criminale volto a intimidire una popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi, a meno che il primo atto non miri a instaurare o a ripristinare un regime democratico o uno Stato di diritto, oppure a consentire l’esercizio dei diritti umani o la loro salvaguardia. Il concetto di finanziamento, dal canto suo, deve essere interpretato in senso ampio; è sufficiente che dei fondi siano messi a disposizione di una persona collegata al terrorismo o, anche in questo caso, come previsto dall’art. 260quinquies cpv. 1 CP, che siano semplicemente raccolti in vista di un futuro utilizzo a tali fini.
c. Soglia di sospetto ed elemento scatenante: conoscenza o sospetti fondati
99 L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD scatta se l’intermediario finanziario sa o presume, sulla base di sospetti fondati, che i valori patrimoniali siano collegati a uno dei reati di cui ai punti da 1 a 4 sopra menzionati.
100 Il termine «sapere» significa che l’intermediario finanziario non nutre alcun dubbio sull’esistenza di tale nesso. Nella dottrina, esso viene spesso descritto come il grado di sospetto più elevato. La portata pratica di tale soglia di sospetto è tuttavia limitata, poiché è raro che un intermediario finanziario abbia conoscenza certa dell’esistenza di un nesso tra i valori patrimoniali e un reato. La dottrina evoca l’ipotesi, relativamente teorica, in cui il motivo della comunicazione sarebbe rivelato all’intermediario finanziario dalla controparte o risulterebbe da una decisione giudiziaria. In tali casi, tuttavia, è comunque necessario che la fonte sia credibile affinché si possa parlare di «sapere» da parte dell’intermediario finanziario. Il termine «sapere» nel contesto dell’art. 9 LRD non corrisponde inoltre all’elemento intenzionale dell’art. 305bis CP, poiché l’intenzione – in relazione al riciclaggio di denaro – non gioca in linea di principio alcun ruolo nell’ambito dell’art. 9 LRD.
101 La soglia più spesso determinante nella pratica è quindi quella della presunzione basata su sospetti fondati. Questo concetto è codificato dal gennaio 2023 nell’art. 9 cpv. 1quater LRD, secondo cui sussistono sospetti fondati quando l’intermediario finanziario «dispone di un indizio concreto o di più indizi che lasciano supporre che i criteri definiti all’ cvp. 1, lettera a, potrebbero essere soddisfatti per i valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’affari e che gli ulteriori chiarimenti effettuati ai sensi dell’art. 6 non consentono di dissipare i sospetti». Questa definizione legale, ispirata alla recente giurisprudenza del Tribunale federale e alla definizione prevista dall’OBA per i commercianti, è stata adottata dal Parlamento federale poco prima della votazione finale sulla revisione totale della LBA nel 2021. Ne consegue quindi dall’art. 9 cpv. 1quater LBA che l’intermediario finanziario, dal momento in cui nutre dei sospetti, deve proseguire le proprie indagini fino a quando non ne abbia accertato l’esatto andamento. O la transazione che appariva sospetta risulta regolare, oppure i suoi dubbi non sono stati completamente dissipati, per cui i suoi sospetti sono considerati fondati e devono essere comunicati al MROS. Da un punto di vista dogmatico, questo processo può essere suddiviso in due fasi, ovvero il sospetto iniziale e gli ulteriori chiarimenti.
102 Nella prima fase, che conduce alla soglia che fa scattare l’obbligo di comunicazione, l’ intermediario finanziario deve disporre di un indizio concreto o di più indizi che facciano supporre che i criteri definiti al capoverso 1, lettera a, possano essere soddisfatti (art. 9 cpv. 1quater LRD, prima parte della frase). Non è facile determinare cosa intendessero il legislatore, e prima di lui la giurisprudenza e il Consiglio federale, con il riferimento a «un indizio concreto» o «più indizi». Questa formulazione esprime innanzitutto l’idea che il sospetto dipenda tanto dalla qualità quanto dalla quantità degli elementi su cui si fonda. Pertanto, le circostanze che possono dar origine a un sospetto sono molteplici e possono provenire da fonti molto diverse, interne o esterne all’ intermediario finanziario, come i media o le informazioni provenienti dalle autorità di perseguimento penale. È tuttavia necessario che tali circostanze raggiungano una certa soglia minima di sospetto. Infatti, sin dall’adozione della LRD, la giurisprudenza costante sottolinea che, in linea di principio, non spetta all’intermediario finanziario ricercare sistematicamente, in occasione di ogni transazione, un eventuale comportamento delittuoso, precisando al contempo che l’ intermediario finanziario sia tenuto ad agire con la diligenza richiesta dalle circostanze. Tale soglia minima corrisponde in linea di principio a quella prevista dall’art. 6 LRD, in particolare al suo cvp. 2, poiché la seconda parte della definizione legale, ora sancita dall’art. 9 cpv. 1quater LRD, rimanda espressamente agli accertamenti supplementari ai sensi di tale articolo. Ciò appare coerente anche da un punto di vista sistematico e teleologico, poiché l’obbligo di comunicazione funge da cerniera tra gli obblighi di diligenza, di cui fa parte l’art. 6 LRD, e le misure adottate dalle autorità di perseguimento penali. Resta da precisare che l’esistenza di segni o indizi di riciclaggio di denaro deve essere valutata ex ante, ovvero riportandosi al momento in cui i fatti si sono verificati, il che è particolarmente rilevante in relazione alla responsabilità penale prevista dall’art. 37 LRD in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione.
103 Facendo riferimento alla dottrina, la giurisprudenza cita, come esempi di indizi di riciclaggio, l’urgenza di un’operazione finanziaria, l’impossibilità di contattare il cliente, il rifiuto da parte di quest’ultimo di fornire le informazioni necessarie per chiarire il contesto economico dell’operazione o del rapporto d’affari, oppure la menzione da parte dei media dell’avvio di un procedimento penale relativo a un reato a carico del cliente o dell’avente diritto economico dei valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’affari. In base alla giurisprudenza, occorre inoltre fare riferimento all’elenco degli indizi di riciclaggio allegato all’OBA-FINMA. È vero che quest’ultimo menziona espressamente che, presi singolarmente, tali indizi non consentono di norma di fondare un sospetto sufficiente dell’esistenza di un’operazione di riciclaggio di denaro e che è piuttosto il cumulo di più di questi elementi a poterne indicare la presenza. Tuttavia, è perfettamente possibile, alla luce della sistematica giuridica, se non del testo dell’ art. 9 cpv. 1quater LRD, che la presenza di un unico indizio di riciclaggio – qualora non possa essere dissipato da ulteriori accertamenti – sia sufficiente a far scattare l’obbligo di comunicazione. Secondo gli indizi generali contenuti nell’allegato all’OBA-FINMA, le transazioni presentano un rischio particolare di riciclaggio quando non hanno uno scopo economico riconoscibile o uno scopo economico assurdo, quando comportano un rapido prelievo di valori patrimoniali senza una giustificazione plausibile, o quando sono incompatibili con le informazioni di cui dispone l’intermediario finanziario sul cliente o sul rapporto d’affari. È inoltre sospetto qualsiasi cliente che fornisca informazioni false o fuorvianti, o che si rifiuti, senza un motivo valido, di trasmettere le informazioni richieste dall’intermediario finanziario. Inoltre, i bonifici regolari provenienti da o diretti verso paesi ad alto rischio, o vicini a zone di operazioni terroristiche, possono costituire indizi di riciclaggio. Oltre a questi indizi generali, l’Allegato all’OBA-FINMA contiene anche indizi specifici per operazioni particolari, quali le operazioni di cassa, di conto o di deposito, nonché le operazioni fiduciarie. Infine, vi sono indizi che l’Allegato considera «qualificati». Riguardano principalmente comportamenti del cliente che rivelano una manifesta intenzione di occultamento o di manipolazione delle operazioni finanziarie, come ad esempio la volontà di un cliente di chiudere un conto per aprirne di nuovi senza lasciare traccia documentale, la richiesta di ricevute fittizie o il fatto di voler effettuare bonifici con un ordinante inesatto o di ricorrere a conti interni all’istituto (come i conti Nost ro o « Diversi»). Inoltre, l’esistenza di procedimenti penali a carico del cliente per corruzione, appropriazione indebita di fondi pubblici, crimini o delitti fiscali qualificati costituisce un indizio qualificato di riciclaggio di denaro.
104 In presenza di uno o più indizi che lasciano supporre che i criteri definiti all’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD possano essere soddisfatti, la seconda fase per raggiungere la soglia previsto dall’art. 9 cpv. 1quater LRD – e che farà effettivamente scattare l’obbligo di comunicazione – presuppone che gli accertamenti supplementari effettuati dall’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 6 LRD non consentano di dissipare i sospetti. Dalla definizione legale emerge che i sospetti fondati non devono essere intesi come sospetti che si sono intensificati o che sono stati confermati a seguito degli accertamenti, bensì come sospetti che non hanno potuto essere interamente dissipati al termine degli accertamenti. La sfumatura è sottile, ma comunque essenziale. In caso di (semplice) dubbio al termine degli accertamenti, sussiste un obbligo – e non solo un diritto – di comunicazione.
105 Ciò solleva la questione delle modalità di accertamento che possono, rispettivamente devono, essere adottate dall’intermediario finanziario prima che i sospetti siano considerati fondati. Di norma, per poter prendere una decisione, l’intermediario finanziario deve accertare il contesto economico e lo scopo di un’operazione o del rapporto d’affari (cfr. art. 6 cpv. 2 LRD). Secondo la giurisprudenza, occorre sempre valutare il rapporto d’affari nella sua globalità, poiché l’obbligo specifico di accertamento non si limita a singole transazioni. L’attuazione concreta degli accertamenti si inserisce in un rapporto di tensione tra l’esigenza di rapidità e quella di qualità.
106 Per quanto riguarda il momento degli accertamenti complementari, si può, da da un lato trarre spunto dall’art. 17 OBA -FINMA, che impone all’intermediario finanziario di avviare gli accertamenti supplementari non appena nutre i primi sospetti e di portarli a termine il più rapidamente possibile. Ciò è del resto coerente con l’esigenza di tempestività derivante dall’art. 9 LRD (cfr. infra N. 188 e segg.). D’altro canto, nonostante tali esigenze di rapidità, la qualità della comunicazione, e di conseguenza la portata degli accertamenti, non deve essere trascurata, come giustamente sottolineato dal MROS nel suo Rapporto annuale 2024: «[Il sistema di cui all’art. 9 LRD] presuppone che gli [intermediari finanziari] possano dedicare il tempo necessario per effettuare gli accertamenti richiesti in misura adeguata. Il tempo impiegato varia da caso a caso in funzione del rischio, dei fatti e della complessità del rapporto d’affari. L’ [intermediario finanziario] ha bisogno di un certo margine di manovra per scegliere le modalità di approfondimento del caso e il tempo necessario a tal fine. Di conseguenza, non è possibile generalizzare la durata corretta o appropriata richiesta dagli approfondimenti. […] Tuttavia, gli approfondimenti mirano a far sì che l’[intermediario finanziario] esamini i fatti in modo approfondito e si formi un’opinione fondata. Le segnalazioni di sospetto e gli approfondimenti sottostanti devono presentare una certa qualità sostanziale affinché il MROS possa trattarle in modo adeguato. I fatti sommari o non chiariti rendono l’analisi complicata o addirittura impossibile. Tali segnalazioni di sospetto intasano il sistema informativo e richiedono risorse inutili al MROS. Hanno un effetto negativo sull’efficienza del trattamento delle segnalazioni e indeboliscono complessivamente il sistema di lotta contro il riciclaggio del denaro».
107 Di conseguenza, una delle questioni più importanti che si pone alla luce dell’art. 9 cpv. 1quater LRD è senza dubbio quella della portata degli accertamenti complementari che l’intermediario finanziario deve effettuare. Tali accertamenti devono rispondere allo scopo della legge, che mira a consentire la confisca dei valori patrimoniali di origine illecita, o, più in generale, a sostenere gli sforzi in materia di azione penale. Secondo la giurisprudenza sopra citata, l’intermediario finanziario deve condurre le proprie indagini sul rapporto d’affari e/o sulla transazione controversa in modo da accertarne la realtà dei fatti. Si tratta tuttavia di verificare la plausibilità, senza che l’intermediario finanziario sia obbligato a ottenere chiarimenti fino a raggiungere una certezza assoluta. La portata dei chiarimenti da effettuare dipenderà quindi dalle circostanze concrete del caso specifico. L’intermediario finanziario deve procedere con diligenza e, nella misura del possibile e del ragionevole, effettuare i chiarimenti che consentirebbero di dissipare il sospetto iniziale.
108 Quando gli accertamenti portano a un rafforzamento del sospetto, è più facile ritenere che sussistano sospetti fondati. Pertanto, la giurisprudenza ritiene che la comunicazione debba essere effettuata senza indugio, anche se gli accertamenti sono ancora in corso, qualora risulti che il dubbio, con ogni probabilità, non potrà comunque essere scongiurato. Ciò può verificarsi se i clienti si rifiutano di trasmettere le informazioni richieste, precisando che l’assenza di risposta per un certo periodo può, di per sé, suscitare ulteriori dubbi.
109 Per contro, quando gli accertamenti attenuano il sospetto, senza tuttavia dissiparlo del tutto, dovrebbe essere ammissibile, dal punto di vista della proporzionalità, procedere a una nuova serie di accertamenti se l’intermediario finanziario ha motivi sufficienti per ritenere che questi possano avere esito positivo e che possa portarli a termine entro un termine ragionevole. In ogni caso specifico, sarà quindi opportuno procedere a una valutazione comparata degli interessi. Ciò vale anche nel caso in cui i chiarimenti non abbiano esito positivo perché la controparte non risponde immediatamente alle richieste dell’intermediario finanziario, sebbene vada osservato che le informazioni fornite dalla controparte non costituiscono l’unica fonte di informazione. Se gli accertamenti effettuati nel quadro descritto non consentono di dissipare i sospetti, è indispensabile inviare una comunicazione, anche se l’intermediario finanziario nutre, in definitiva, che un semplice dubbio.
110 Si pone inoltre la questione di sapere se debbano essere effettuati chiarimenti supplementari anche in presenza di un sospetto evidente o a priori fondato. La formulazione dell’art. 9 cpv. 1quater LRD lascia intendere che l’intermediario finanziario debba, in ogni caso, effettuare chiarimenti prima di procedere a una segnalazione al MROS. È questa anche la posizione espressa dal il MROS, secondo cui «gliintermediari finanziari dovranno sempre effettuare accertamenti ai sensi dell’art. 6, cpv. 2, LBA prima di procedere a una segnalazione». Secondo il MROS, questa disposizione garantisce la qualità delle segnalazioni effettuate dagli intermediari finanziari e l’efficienza del sistema svizzero di lotta al riciclaggio di denaro. Il MROS ricorda a questo proposito che ogni segnalazione deve essere il più precisa possibile.
111 Il Messaggio del Consiglio federale va nella stessa direzione, ma sfuma tale affermazione precisando che «in linea di principio» sono necessari ulteriori chiarimenti. Esso giustifica la propria posizione con la necessità di evitare le cosiddette «comunicazioni difensive» da parte degli intermediari finanziari, i quali potrebbero altrimenti essere indotti a segnalare qualsiasi transazione insolita o qualsiasi allarme rilevato dal loro sistema di sorveglianza. Questa preoccupazione del Consiglio federale appare legittima. La pratica delle segnalazioni difensive è criticata anche dal MROS, sebbene sia comprensibile alla luce delle sanzioni, in particolare penali, a cui sono esposti gli intermediari finanziari in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione.
112 A nostro avviso, quando l’intermediario finanziario ne sia a conoscenza, ovvero non abbia alcun dubbio (o praticamente alcun dubbio) sul fatto che i valori patrimoniali presentino un nesso con un reato (cfr. supra N. 100), dovrebbe poter trascurare ulteriori chiarimenti, in particolare per ragioni di rapidità, purché sia garantita la qualità del contenuto della comunicazione. Ciò vale a fortiori nel caso in cui il rapporto d’affari sia attivo e siano ancora disponibili valori patrimoniali potenzialmente confiscabili, tenendo presente che l’obiettivo dell’obbligo di comunicazione è quello di individuare i reati e consentire il più rapidamente possibile sequestrare i valori patrimoniali ad essi collegati. La rinuncia a eventuali chiarimenti supplementari è avvalorata anche dalla giurisprudenza recente. Quest’ultima ritiene infatti che, quando l’intermediario finanziario viene a sapere che è stato avviato un procedimento penale nei confronti del proprio cliente per un reato grave e che i valori patrimoniali in questione potrebbero esservi collegati, debba, di norma, optare per una comunicazione immediata.
113 Per determinare se sussistano sospetti fondati, occorre adottare una prospettiva ex ante. Alla luce della chiara formulazione dell’art. 9 LRD, sono determinanti i fatti noti all’intermediario finanziario al momento in cui era richiesta la comunicazione, senza che possano essere prese in considerazione circostanze emerse successivamente.
114 Si pone inoltre la questione se l’obbligo di comunicare scatti solo quando l’intermediario finanziario ha effettivamente nutrito sospetti fondati o se possa trovare applicazione anche quando avrebbe dovuto nutrire tali sospetti, dimostrando la diligenza richiesta dalle circostanze. La prassi del Tribunale penale federale in applicazione dell’art. 37 LRD ha optato per la seconda ipotesi, il che in un certo senso equivale a sanzionare penalmente la violazione dell’obbligo di accertamento (art. 6 LRD). Un simile approccio sembra poco compatibile con la lettera dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, che si riferisce alla conoscenza o a sospetti (effettivamente) nutriti dall’intermediario finanziario in questione. Esso si scontra inoltre con il principio di legalità del diritto penale (art. 1 CP). Detto questo, l’art. 9 cpv. 1quater LBA, introdotto il 1° gennaio 2023, costituisce un primo passo verso l’auspicabile oggettivazione dell’elemento scatenante dell’obbligo di comunicazione. Infatti, essa stabilisce che i sospetti sono fondati qualora l’intermediario finanziario «disponga di un indizio concreto o di più indizi che lascino supporre che i criteri di cui al capoverso 1, lettera a, potrebbero essere soddisfatti per i valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’affari». L’oggettivazione non è tuttavia completa, poiché la disposizione richiede inoltre che «gli accertamenti supplementari effettuati ai sensi dell’ art. 6 non consentano di dissipare i sospetti », il che rientra nuovamente nella sfera soggettiva dell’intermediario finanziario in questione. Queste considerazioni evidenziano che l’art. 9 LRD presenta delle incongruenze che ne giustificherebbero una revisione completa.
115 Infine, va ancora menzionato che, in molti casi, i sospetti possono essere dissipati dagli accertamenti complementari. Questa situazione è alla base dell’ art. 22a cpv. 2 OBA-FINMA, che prevede che gli intermediari finanziari abbiano l’obbligo di documentare, nell’ambito di un cosiddetto rapporto No-AML, i motivi per cui non hanno effettuato alcuna comunicazione dopo aver dissipato ogni sospetto mediante ulteriori chiarimenti. A nostra conoscenza, tale obbligo è tipicamente ripreso nei regolamenti degli OAR per gli intermediari non soggetti all’OBA-FINMA.
2. Obbligo in caso di interruzione delle trattative (cvp. 1 lett. b)
116 Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD, gli intermediari finanziari sono tenuti a effettuare una comunicazione al MROS qualora interrompano le trattative volte all’instaurazione di una relazione d’affari a causa di sospetti fondati che i valori patrimoniali destinati a essere coinvolti nella relazione d’affari siano collegati a determinati crimini o delitti.
117 Questa disposizione concretizza le raccomandazioni del GAFI. Il suo obiettivo è, da un lato, evitare che l’obbligo di comunicazione venga aggirato interrompendo le trattative volte a instaurare una rapporto d’affari e, dall’altro, di consentire di informare le autorità penali in merito ai valori patrimoniali illeciti affinché possano adottare le misure appropriate. Le statistiche indicano che negli ultimi anni circa il 5–8% delle segnalazioni al MROS è avvenuto a seguito dell’interruzione delle trattative.
a. Oggetto del sospetto: valori patrimoniali destinati a essere coinvolti in un rapporto d’affari in fase di negoziazione
118 A differenza dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, che riguarda i valori patrimoniali coinvolti in un rapporto d’affari già instaurato, l’ art. 9 cpv. 1 lett. b LRD si applica ancor prima dell’instaurazione di tale rapporto, vale a dire durante la fase delle trattative. Di conseguenza, l’oggetto del sospetto consiste in valori patrimoniali destinati a essere coinvolti in un rapporto d’affari in fase di negoziazione.
119 I concetti di «valori patrimoniali» e di «rapporto d’affari», così come la condizione implicita, erroneamente postulata da alcune decisioni giudiziarie e da una parte della dottrina, secondo cui tali valori devono essere confiscabili, sono già stati discussi nell’ambito dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD. Si può quindi rimandare alle considerazioni di cui sopra (cfr. supra N. 75 segg.).
120 La questione centrale è stabilire durante quale periodo i valori patrimoniali debbano essere considerati «destinati a essere coinvolti in una trattativa per l’instaurazione di un rapporto d’affari» – o, in altre parole, quando un semplice contatto si trasforma in una trattativa per l’instaurazione di un rapporto d’affari e quando tale trattativa sfocia in un rapporto d’affari, poiché l’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD si applica solo in questo periodo intermedio delle trattative.
121 Per quanto riguarda l’inizio delle trattative, il Messaggio del Consiglio federale esclude espressamente «i primi colloqui durante il periodo in cui l’intermediario finanziario non dispone ancora di informazioni sufficienti». Occorre quindi determinare se sia già avvenuto uno scambio di informazioni tra l’intermediario finanziario e il potenziale cliente. In questo contesto appaiono rilevanti le informazioni personalizzate, ad esclusione, ad esempio, della sola comunicazione delle condizioni dei servizi da parte dell’intermediario finanziario. Pertanto, il cliente deve aver fornito un minimo di informazioni su se stesso e sui servizi finanziari desiderati affinché si possa ritenere che le trattative abbiano avuto inizio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD.
122 Per quanto riguarda la conclusione delle trattative, esiste un acceso dibattito in dottrina e la giurisprudenza, a nostra conoscenza, non ha ancora risolto la questione. La dottrina fa riferimento talvolta alla conclusione formale del contratto, talvolta all’arrivo dei fondi, talvolta alla decisione di attivare il conto o ancora alla possibilità per il cliente di utilizzare i servizi. A nostro avviso, il raggiungimento di un accordo sugli elementi essenziali del rapporto d’affari dovrebbe costituire il criterio rilevante (cfr. supra N. 76). In ogni caso, dal punto di vista teleologico, il momento preciso in cui le trattative si trasformano in rapporto d’affari non è, a nostro avviso, determinante per l’interpretazione dell’art. 9 LRD. Infatti, come sottolinea Villard, «una delle due cose: o l’intermediario finanziario interrompe le trattative a causa di un sospetto e la sua comunicazione si baserà sull’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD, oppure non lo fa e la comunicazione dovrà allora, se del caso, basarsi sull’art. 9 cpv. 1 lett. a o c LRD». L’aspetto più importante è quindi che la segnalazione al MROS avvenga in presenza di sospetti fondati, indipendentemente, in definitiva, dalla base giuridica su cui si fonda. Detto questo, il momento corrispondente alla fine delle trattative è rilevante per stabilire se l’intermediario finanziario possa ancora interrompere il rapporto con il proprio cliente. Infatti, mentre l’interruzione delle trattative è possibile, anche nell’ ipotesi in cui l’intermediario finanziario nutra sospetti fondati, l’art. 12a cpv. 1 OBA gli vieta di interrompere il rapporto d’affari, una volta instaurato, quando sono soddisfatte le condizioni per una comunicazione, indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa, ma fatte salve le eccezioni previste dall’art. 12b OBA (cfr. infra N. 201 e segg.). Il fatto che i valori patrimoniali non siano ancora passati sotto il controllo dell’intermediario finanziario è del resto irrilevante in questo contesto.
b. Contenuto del sospetto: nesso con determinati reati o delitti reati
123 Come per l’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, il sospetto ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD deve riguardare il fatto che i valori patrimoniali presentino un collegamento con determinati crimini o delitti. L’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD rimanda alla lett. a, i cui punti da 1 a 4 sono quindi direttamente applicabili. Pertanto, l’obbligo di comunicazione sussiste se i valori patrimoniali destinati a essere coinvolti nel rapporto d’affari (1) abbiano un nesso con uno dei reati di cui agli articoli 260ter o 305bis CP, (2) derivino da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, (3) siano soggette al potere di disposizione di un’organizzazione criminale o terroristica, oppure (4) servano al finanziamento del terrorismo (cfr. supra N. 80 e segg.).
124 Per contro, in assenza di un rinvio in tal senso, la corrispondenza con un elenco di organizzazioni terroristiche ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c cum art. 22a cpv. 2 e 3 LRD non rientra nel campo di applicazione dell’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD (cfr. infra N. 138). Tale situazione è ritenuta insoddisfacente dalla dottrina, la quale rileva che «l’unica soluzione sarebbe che, di fronte a un simile sospetto, [l’intermediario finanziario] non interrompesse le trattative, ma instaurasse un rapporto d’affari per poter effettuare la comunicazione». A nostro avviso, in un’ipotesi del genere, una comunicazione potrebbe comunque fondarsi sull’art. 9 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 9 cpv. 1 lett. a, n. 3 e/o 4 LRD in un’ipotesi del genere.
125 Il requisito del nesso con i reati sopra indicati è importante, poiché implica che il sospetto dell’intermediario finanziario non debba riguardare esclusivamente la persona del potenziale cliente, ma i valori patrimoniali che quest’ultimo intende far rientrare nel rapporto d’ affari. A questo proposito si rimanda a quanto già esposto in relazione all’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD (cfr. supra N. 75).
c. Soglia di sospetto: sospetti fondati
126 L’art. 9 cpv. 1quater LRD, che definisce il concetto di «sospetti fondati», è applicabile anche nel contesto dell’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD. Pertanto, la soglia di sospetto che fa scattare l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD è, in linea di principio, la stessa prevista nell’ambito dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, al quale si fa rinvio (cfr. supra N. 101 e segg.). Occorre tuttavia tenere conto di tre particolarità.
127 In primo luogo, l’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD non menziona la variante del «sapere», vale a dire che, a rigor di testo, la disposizione non riguarda l’ipotesi in cui l’intermediario finanziario sia a conoscenza del nesso tra un reato e i valori patrimoniali sospettati in relazione al rapporto d’affari previsto. A nostro avviso, si tratta di una lacuna vera e propria, poiché nulla indica che il legislatore avesse l’intenzione di esentare l’intermediario finanziario dall’obbligo di comunicazione in un caso del genere, pur sottoponendolo a tale obbligo in presenza di sospetti fondati. Ne consegue quindi che l’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD sia applicabile, a fortiori, nell’ipotesi in cui l’intermediario finanziario disponga di una conoscenza vera e propria di uno stato di fatto soggetto a comunicazione (cfr. supra N. 100).
128 In secondo luogo, si pone la questione se siano necessari ulteriori accertamenti affinché il sospetto sia considerato fondato. Un argomento a favore di tale ipotesi risiede nella formulazione dell’art. 9 cpv. 1quater LRD, che si applica anche all’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD e richiede l’effettuazione di ulteriori accertamenti. D’altra parte, il Messaggio del Consiglio federale sull’estensione dell’obbligo di comunicazione alla fase delle trattative è altrettanto chiaro in senso opposto, prevedendo che «il fatto di richiedere ulteriori informazioni potrebbe destare sospetti nel cliente». Per questo motivo, in caso di interruzione delle trattative volte a instaurare un rapporto d’affari, l’intermediario finanziario è tenuto a effettuare una comunicazione solo sulla base delle informazioni di cui dispone al momento dell’interruzione. L’estensione dell’obbligo di comunicazione non comporta per l’intermediario finanziario alcun obbligo supplementare di accertamento. Pertanto, egli non ha alcun obbligo di richiedere informazioni aggiuntive al «cliente» né di adottare misure investigative particolari, al fine di corroborare i propri sospetti». La dottrina si allinea al parere del Consiglio federale.
129 Tuttavia, s’impongono diverse osservazioni. Da un lato, il concetto di «sospetti fondati» è stato codificato all’art. 9 cpv. 1quater LRD anni dopo la pubblicazione di tale Messaggio del Consiglio federale, la cui pertinenza è quindi da mettere in discussione. Dall’altro lato, la preoccupazione relativa al rischio di tipping-off, che sta alla base della posizione espressa dal Consiglio federale, non è specifica al caso dell’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD, ma si applica ovviamente anche nel contesto della lett. a. A nostro avviso, occorre quindi partire piuttosto dal presupposto, sulla base del testo dell’art. 9 cpv. 1quater LRD, che l’effettuazione di ulteriori accertamenti prima dell’eventuale interruzione delle trattative rimanga una condizione, in linea di principio necessaria, per far sorgere un sospetto fondato e quindi far scattare l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD, mentre la portata e la natura di tali accertamenti devono, ovviamente, essere adeguate alle circostanze del caso concreto. Rimane tuttavia riservata la situazione dei sospetti evidenti o fondati fin dall’inizio; quando l’intermediario finanziario sa, o non ha praticamente alcun dubbio sul fatto che i valori patrimoniali destinati a essere coinvolti nel futuro rapporto d’affari abbiano un nesso con un reato, dovrebbe potrebbe fare a meno di ulteriori chiarimenti, in particolare per ragioni di rapidità, purché sia garantita la qualità del contenuto della comunicazione (cfr. supra N. 110 e segg.).
130 In terzo luogo, contrariamente all’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD non viene ancora attivato dalla sola esistenza di sospetti fondati, ma presuppone inoltre che l’intermediario finanziario interrompa le trattative a causa di tali sospetti fondati (cfr. infra N. 131) . Se, nonostante i sospetti fondati, le trattative non vengono interrotte e il rapporto d’affari si concretizza, l’intermediario finanziario non è comunque esonerato dal proprio obbligo di comunicazione, ma quest’ultimo dovrà allora basarsi sull’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD.
d. Evento scatenante: interruzione delle trattative a causa di sospetti fondati
131 L’evento che fa scattare l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD è l’interruzione delle trattative volte a instaurare il rapporto d’ affari, a causa di sospetti fondati.
132 Il concetto e la portata temporale delle trattative sono già stati trattati nell’ambito dell’oggetto del sospetto (cfr. supra N. 121 s).
133 Il termine «interruzione» va inteso in senso ampio. Esso comprende l’espressione, esplicita o implicita, dell’intenzione di non voler più negoziare o concludere il rapporto d’affari previsto. È sufficiente qualsiasi rifiuto da parte dell’intermediario finanziario del cliente o del rapporto d’affari previsto, qualunque sia la natura, deve essere sufficiente.
134 È inoltre necessario che l’interruzione delle trattative avvenga a causa di sospetti fondati. Se le trattative vengono interrotte per altri motivi o su iniziativa del cliente, non sussiste alcun obbligo di comunicazione. Lo stesso vale se l’intermediario finanziario nutre sospetti fondati solo dopo l’interruzione delle trattative, avvenuta per altri motivi.
135 Una volta effettuata la comunicazione, l’intermediario finanziario non dovrebbe trarre alcuna conclusione in caso di mancata trasmissione della stessa da parte dell’MROS a un’autorità di perseguimento penale. Infatti, la mancata trasmissione non significa necessariamente che il rapporto d’affari previsto sia privo di rischi e che le trattative debbano riprendere senza ulteriori considerazioni. Inoltre, l’intermediario finanziario non viene in alcun caso informato dall’MROS dell’esito della sua segnalazione dopo l’interruzione del rapporto d’affari (cfr. art. 23 cpv. 5 LRD).
3. Obbligo in caso di corrispondenza con un elenco di terroristi (cpv. 1 lett. c)
136 L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD si distingue dai casi contemplati dalle lett. a e b, in quanto non riguarda valori patrimoniali, ma la questione se i dati relativi a una controparte, a un avente diritto economico o a un firmatario autorizzato di un rapporto d’affari o di una transazione corrispondano a un elenco di terroristi; la soglia del sospetto risiede nella conoscenza dell’intermediario finanziario o nelle sospetti nutriti sulla base di chiarimenti supplementari.
a. Oggetto del sospetto: dati relativi a una controparte, a un avente diritto economico o a un firmatario
137 Il sospetto ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD riguarda i dati relativi a una controparte, a un avente diritto economico o a un firmatario autorizzato di un rapporto d’affari o di una transazione. Non è necessario un nesso con valori patrimoniali.
138 Il concetto di «rapporto d’affari» è già stato trattato in precedenza (cfr. supra N. 76). Quello di «transazione» comprende in linea di principio qualsiasi atto giuridico nell’ambito di operazioni finanziarie, come l’accettazione, la custodia in deposito, l’investimento o il trasferimento di valori patrimoniali. Nella misura in cui l’obbligo di comunicazione in caso di corrispondenza con un elenco di terroristi presuppone un rapporto d’affari o una transazione, esso non è applicabile in caso di interruzione delle trattative a causa di sospetti di tale corrispondenza, precisando che anche l’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD non è applicabile, dato il suo ai soli motivi di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD (cfr. supra N. 124).
139 La controparte contrattuale è la controparte formale del contratto, ovvero la persona con cui l’intermediario finanziario instaura il rapporto d’affari o per conto della quale esegue la transazione. Il titolare economico è, secondo la giurisprudenza, la persona fisica o giuridica che ha la possibilità di fatto di disporre dei valori patrimoniali e quindi quella alla quale tali valori appartengono dal punto di vista economico. È rilevante solo un’analisi economica, poiché le costruzioni giuridiche formali non hanno alcuna importanza. Tuttavia, il concetto di titolare economico richiede una precisazione nel contesto di un’operazione: in linea con l’obiettivo di prevenzione del finanziamento del terrorismo, esso indica non solo la persona che inizialmente controllava i valori patrimoniali da un punto di vista economico, ma anche quella che acquisisce tale controllo economico tramite la transazione. Infine, il firmatario autorizzato di un rapporto d’affari è la persona abilitata a vincolare, in qualità di organo o rappresentante, la controparte nei confronti dell’intermediario finanziario. Di norma, tali persone devono essere note all’intermediario finanziario. Infatti, la LRD impone a quest’ultimo di verificare l’identità della controparte e di identificare l’avente diritto economico con la diligenza richiesta dalle circostanze (artt. 3–5 LRD). Inoltre, l’intermediario finanziario deve accertare chi dispone di una procura duratura su un conto o un deposito (art. 7 cpv. 1 LRD cum art. 22 e art. 39 cpv. 1 lett. c OBA-FINMA).
140 La questione se l’obbligo ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD si applichi anche agli ex controparti, titolari economici e firmatari autorizzati, non è stata, a nostra conoscenza, ancora risolta dai tribunali. Un’interpretazione letterale dell’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD suggerisce che la corrispondenza con un elenco di terroristi debba essere attuale. Inoltre, la giurisprudenza del Tribunale federale che estende l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD oltre la cessazione di un rapporto d’affari (cfr. supra N. 32 e segg.), non ci sembra pertinente in questo contesto, poiché si concentra sulla sussistenza di valori patrimoniali confiscabili, mentre i valori patrimoniali coinvolti nel rapporto d’affari non sono determinanti ai sensi della lett. c dell’art. 9 cpv. 1 LRD. Infatti, l’intermediario finanziario deve effettuare una comunicazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD indipendentemente da qualsiasi nesso tra i valori patrimoniali e le attività terroristiche (cfr. supra N. 137 e infra N. 141 e segg.).
b. Contenuto del sospetto: corrispondenza con un elenco di terroristi
141 Il sospetto riguarda la corrispondenza dei dati relativi alle persone sopra menzionate con i dati relativi ad attività terroristiche, trasmessi all’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 22a cpv. 2 o 3 LRD.
142 I dati rilevanti si basano su un sistema di notifica internazionale che è recepito nel diritto svizzero dall’art. 22a LRD. Si tratta di dati «comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone e organizzazioni che, conformemente alla risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono state inserite in un elenco di tale Stato in quanto coinvolte o sostenitrici di attività terroristiche» (art. 22a cpv. 1 LRD). Il Dipartimento federale delle finanze funge da destinatario centrale a livello internazionale e trasmette successivamente i dati, ovvero gli elenchi ricevuti dagli Stati esteri, alle autorità di vigilanza, vale a dire alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco, all’ Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi d’azzardo e l’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi, che a loro volta li ritrasmettono agli intermediari finanziari soggetti alla loro vigilanza (art. 22a, cpv. 1 e 2, LRD). Affinché un elenco possa essere trasmesso, è necessario, in primo luogo, che un altro Stato lo abbia consegnato alla Svizzera nell’ambito di una procedura definita o in modo informale; la Confederazione Svizzera non deve infatti cercare elenchi di terroristi e organizzazioni terroristiche in tutto il mondo. In secondo luogo, devono essere trasmessi solo gli elenchi stranieri già pubblicati nel loro paese d’origine. In terzo luogo, gli elenchi di terroristi e organizzazioni terroristiche trasmessi alla Svizzera dallo Stato estero possono essere trasmessi solo se si basano sulla risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Adottata a seguito degli attentati dell’11 settembre 2001, tale risoluzione prevede anche requisiti minimi per l’individuazione di terroristi o organizzazioni terroristiche . Se un elenco è stato trasmesso all’intermediario finanziario in violazione di tali norme, in linea di principio non sussiste alcun obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD; ciò detto, un tale elenco può benissimo far sorgere un sospetto iniziale ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD.
143 Un contraente, un titolare economico o un firmatario autorizzato corrisponde alle liste dei terroristi quando si tratta della stessa persona, tenendo presente che è sufficiente un sospetto di corrispondenza (cfr. infra N. 144).
c. Soglia di sospetto ed evento scatenante: conoscenza o sospetti fondati
144 L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD viene attivato se l’intermediario finanziario «sa o presume, sulla base di accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. d [LBA]» che la controparte, l’avente diritto economico o il firmatario autorizzato figuri in un elenco di terroristi.
145 Il concetto di «sapere» è lo stesso di quello menzionato nell’ambito dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD. Essa presuppone che l’intermediario finanziario non nutra alcun dubbio in merito alla corrispondenza (cfr. supra N. 100).
146 Sebbene il testo dell’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD non faccia riferimento a sospetti fondati, ma esclusivamente a una presunzione di corrispondenza, la condizione del sospetto corrisponde in linea di principio a tale concetto. Due ragioni depongono a favore di questa interpretazione: da da un lato, la definizione legale di «sospetti fondati» contenuta nell’art. 9 cpv. 1quater LBA fa riferimento – almeno nella prima parte della frase – all’intero capoverso 1 e non solo alle lett. a e b di tale capoverso. Dall’altro lato, tale definizione legale parte dal presupposto che sussistano sospetti fondati qualora gli indizi non possano essere dissipati da ulteriori chiarimenti effettuati ai sensi dell’art. 6 LRD – principio che emerge anche dall’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD, il quale rimanda all’art. 6 cpv. 2 lett. d LRD. Di conseguenza, occorre fare riferimento alle spiegazioni relative al concetto di sospetti fondati esposte nel commento all’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD (cfr. supra N. 101 e segg.), fatte salve le seguenti precisazioni che riguardano, da un punto di vista dogmatico, gli indizi iniziali e gli accertamenti supplementari.
147 Il primo passo verso la soglia di sospetto che fa scattare l’obbligo di comunicazione consiste nel fatto che l’intermediario finanziario disponga diindizi che facciano supporre una concordanza ai sensi dell’ art. 9 cpv. 1 lett. c LRD, che lo obblighi a effettuare gli accertamenti supplementari previsti dall’art. 6 cpv. 2 lett. d LRD. In questo contesto, si pone la questione se l’intermediario finanziario abbia l’obbligo, per legge, di confrontare sistematicamente le liste dei terroristi trasmesse con i propri controparti contrattuali, aventi diritto economico e firmatari autorizzati. Tale obbligo non deriva certamente espressamente dall’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD, ma questa disposizione sarebbe svuotata della sua sostanza e finalità se l’intermediario finanziario potesse ignorare le liste dei terroristi. Da un punto di vista teleologico, e tenuto conto dell’art. 6 cpv. 2 lett. d LRD, è quindi necessario che l’intermediario finanziario proceda regolarmente a un confronto sistematico, almeno superficiale, tra le proprie banche dati e le liste in questione. Tale confronto sarà il più delle volte all’origine degli indizi di corrispondenza con le liste dei terroristi. Non è tuttavia del tutto escluso che gli indizi di corrispondenza emergano in altro modo.
148 La segnalazione non può basarsi su indizi qualsiasi. È invece necessario che l’intermediario finanziario proceda innanzitutto agli accertamenti supplementari previsti dall’art. 6 cpv. 2 lett. d LRD. Secondo il Messaggio del Consiglio federale, ciò ha lo scopo di garantire che l’intermediario finanziario sia in grado di spiegare perché sa o presume che la controparte, l’avente diritto economico o il firmatario autorizzato corrisponda effettivamente a una persona o a un’organizzazione terroristica presente nell’elenco. Tuttavia, sempre secondo il Messaggio, la segnalazione deve essere effettuata anche se l’intermediario finanziario non è assolutamente certo che la persona in questione corrisponda effettivamente a quella presente nell’elenco, poiché anche una corrispondenza parziale dei dati può dar luogo a un sospetto fondato. Ciò si verifica, ad esempio, quando esistono diverse varianti ortografiche per lo stesso nome. analogia con la definizione legale di «sospetti fondati» ai sensi dell’art. 9 cpv. 1quater LRD, la comunicazione è quindi già richiesta quando gli accertamenti supplementari non consentono di dissipare il sospetto di corrispondenza. Tuttavia, se il rinvio dell’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD all’art. 6 cpv. 2 lett. d LRD suggerisce che, conformemente alla frase introduttiva di quest’ultima disposizione, il contesto e lo scopo della transazione o del rapporto d’affari debbano essere chiariti prima della comunicazione, ciò non può essere il senso della disposizione. Infatti, l’obbligo di comunicazione scatta in presenza di sospetti (fondati) di corrispondenza dei dati personali con le liste antiterrorismo e non in base al contesto o allo scopo della transazione o del rapporto d’affari in senso stretto.
C. Conseguenza: obbligo di comunicazione e obblighi paralleli
149 Quando ricorrono i presupposti dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. a, b o c LRD sono soddisfatte, l’intermediario finanziario deve procedere immediatamente a una comunicazione al MROS. Si tratterà più avanti delle modalità di tale comunicazione (cfr. infra, capitolo VI), dei suoi effetti, in particolare per quanto riguarda gli obblighi paralleli dell’intermediario finanziario (cfr. infra, capitolo VII), nonché delle conseguenze in caso di inosservanza (cfr. infra, capitolo VIII).
IV. Obbligo di comunicazione dei commercianti (cvp. 1bis)
A. Destinatari: Commercianti
150 L’art. 9, cvp. 1bis, LRD sancisce un obbligo di comunicazione corrispondente a quello di cui all’ art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, ma rivolto ai commercianti. Tale nozione si riferisce alle persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale, commerciano beni e ricevono contanti a titolo di pagamento (art. 2 cpv. 1 lett. b LRD; cfr. art. 13 segg. OBA). Per il resto, l’ambito di applicazione personale dell’art. 9 LRD è stato trattato in precedenza (cfr. supra N. 19 e segg.).
B. Condizioni
1. Premessa: limitazione alle operazioni commerciali rilevanti
151 Prima di affrontare le condizioni espressamente enunciate all’art. 9 cpv. 1bis LRD, si pone la questione centrale dell’ambito di applicazione materiale dell’obbligo di comunicazione dei commercianti. Si tratta di stabilire se tale obbligo si applichi a qualsiasi operazione di negoziazione o solo alle operazioni di negoziazione rilevanti, ovvero quelle di importo superiore a 100'000 franchi. I diversi metodi di interpretazione consentono di trarre conclusioni in parte divergenti, la dottrina è divisa e la giurisprudenza non ha ancora risolto la questione.
152 La formulazione chiara dell’art. 9 cpv. 1bis LRD non consente di dedurre una restrizione del campo di applicazione materiale. Il testo della disposizione stabilisce – in generale – che un operatore deve effettuare una segnalazione se nutre fondati sospetti che il contante utilizzato in un’operazione commerciale sia collegato a un crimine o a un delitto. Non si tratta di includere solo determinate operazioni commerciali. Inoltre, la definizione legale di commerciante non impone alcuna restrizione in tal senso, poiché si riferisce a chiunque, a titolo professionale, effettui operazioni commerciali e riceva contanti a titolo di pagamento (art. 2 cpv. 1 lett. b LRD). Il termine «operazione commerciale» non è del resto definito dalla LRD.
153 In presenza di una formulazione chiara e univoca della legge, in linea di principio è possibile derogare ad essa solo se sussistono validi motivi per ritenere che tale formulazione non rifletta il vero significato della norma. Si pone la questione se tale regola interpretativa debba trovare applicazione anche nel contesto dell’obbligo di comunicazione dei commercianti. Certamente, da un punto di vista sistematico, è difficile conciliare il fatto che l’obbligo di diligenza dei commercianti si applichi solo alle operazioni commerciali di importo superiore a 100'000 franchi (art. 8 a cpv. 1 LRD), mentre l’obbligo di comunicazione si applicherebbe a ogni transazione, tanto più che i sospetti fondati che ne determinano l’attivazione devono in linea di principio basarsi su accertamenti supplementari effettuati in conformità all’obbligo di diligenza (cfr. art. 20 cpv. 1 in combinato con l’art. 19 OBA; cfr. art. 8a cpv. 2 LBA e art. 9 cpv. 1sexies nLBA). È del resto per questo motivo che il MROS propone di applicare la soglia di 100'000 franchi all’art. 9 cpv. 1bis LBA. Non bisogna tuttavia dimenticare che si tratta di due meccanismi diversi: l’obbligo di diligenza è soggetto a una soglia de minimis, certamente molto elevata, che si basa su un compromesso tra, in sintesi, la lotta contro il riciclaggio di denaro e la libertà economica. Per contro, l’obbligo di comunicazione si applica comunque solo in presenza di indizi che facciano supporre che i mezzi di pagamento presentino un nesso con determinati reati e che richiedano, pertanto, ulteriori chiarimenti. Di conseguenza, e tenuto conto in particolare della ratio legis, che consiste nell’identificare gli atti di riciclaggio di denaro, nel perseguire i reati e, a termine, nel confiscare i valori patrimoniali illeciti, è sostenibile – quando sussistano effettivamente indizi, anche in relazione a operazioni inferiori a 100'000 franchi – di esigere che l’operatore proceda a ulteriori chiarimenti e, qualora questi non consentano di dissipare i dubbi, che effettui una segnalazione. Il rischio di riciclaggio di denaro sussiste anche di sotto di tale soglia. In ogni caso, l’incertezza permane e sarebbe auspicabile che il legislatore chiarisse rapidamente la portata materiale di tale obbligo. Infatti, i lavori preparatori e i documenti ufficiali successivi non consentono di individuare una chiara intenzione del legislatore. De lege ferenda, sarebbe opportuno introdurre una soglia minima anche in materia di obbligo di comunicazione da parte dei commercianti, se non altro per ragioni pratiche.
2. Oggetto del sospetto: contante utilizzato nel corso di un’operazione di negoziazione
154 Il sospetto che fa scattare l’ obbligo di comunicazione degli operatori commerciali ha per oggetto il «contante utilizzato in un’operazione commerciale».
155 Questa formulazione – relativamente chiara, in particolare se letta in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1 lett. b LRD – suscita tuttavia due osservazioni: da un lato, il concetto di «contante» si riferisce al denaro contante, indipendentemente dalla valuta, in contrapposizione ai pagamenti tramite bonifico o carta. La caratteristica del contante è che il suo trasferimento, in generale, non lascia alcuna traccia cartacea, il che aumenta il rischio di riciclaggio di denaro. Anche se tale obiettivo giustificherebbe un’estensione del termine ad altri mezzi di pagamento, quali le criptovalute o i metalli preziosi, la formulazione della disposizione non lo consente. D’altra parte, il contante deve costituire il corrispettivo che il commerciante riceve nell’ambito della vendita di un bene mobile o immobile (cfr. art. 15 OBA). Di conseguenza, il pagamento a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 9 cpv. 1bis LBA.
3. Contenuto del sospetto: nesso con determinati crimini o delitti
156 Il sospetto del commerciante che fa scattare l’obbligo di comunicazione deve riguardare l’esistenza di un nesso tra il contante e determinati crimini o delitti – in parole povere, il carattere illecito del contante utilizzato nell’operazione commerciale. Le condizioni alternative elencate all’ art. 9 cpv. 1bis lett. a–d LRD corrispondono alla lettera a quelle dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD. Si tratta di denaro contante che ha un nesso con la partecipazione o il sostegno a un’organizzazione criminale o terroristica o con il riciclaggio di denaro, di denaro contante proveniente da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, di denaro contante soggetto al potere di disposizione un’organizzazione criminale o terroristica e, infine, le somme di denaro che servono al finanziamento del terrorismo (cfr. supra N. 79 e segg.). L’art. 20 OBA raggruppa queste diverse ipotesi alternative sotto il concetto di «atto delittuoso». Tuttavia, tale concetto non riflette fedelmente la legge e non può avere una portata propria; in ogni caso, non può né ampliare né restringere i motivi di comunicazione. L’art. 20 cpv. 2 OBA precisa inoltre che una comunicazione deve avvenire anche quando l’operatore non è in grado di identificare il reato specifico («atto delittuoso») da cui provengono i mezzi di pagamento in contanti. Anche questa disposizione non sembra avere una portata autonoma, poiché è ormai assodato che un sospetto non debba necessariamente riferirsi a un reato determinato. Il fatto che ci si aspetti che l’operatore indichi il reato che sospetta a sostegno della sua comunicazione non non cambia nulla. In definitiva, la disposizione dell’art. 20 cpv. 2 OBA non esonera il commerciante dai suoi obblighi di chiarimento né riduce la soglia di sospetto determinante.
157 Nonostante tutte le somiglianze tra gli obblighi di comunicazione degli intermediari finanziari e dei commercianti, sussistono tuttavia alcune differenze. Da un lato, i commercianti non sono tenuti a comunicare in caso di interruzione delle trattative o di corrispondenza con un elenco di terroristi (ipotesi disciplinate dall’ art. 9 cpv. 1 lett. b e c LRD). D’altra parte, esistono alcune differenze contestuali legate alla natura transazionale dell’operazione di negoziazione. Pertanto, non si tratta di stabilire se il contante ai sensi dell’art. 9 cpv. 1bis lett. c LRD rimanga sotto il potere di disposizione di un’organizzazione criminale o terroristica dopo la transazione, ma solo se ciò fosse avvenuto prima della stessa. In caso contrario, la disposizione verrebbe svuotata del suo scopo, poiché è il commerciante ad esercitare in quel momento il potere di disposizione. La portata dell’art. 9 cpv. 1bis lett. d LRD, che è stato adottato a posteriori in risposta a una valutazione del GAFI, è meno chiara, poiché se il contante è destinato a remunerare il commerciante, in linea di principio non serve al finanziamento del terrorismo. Per dare efficacia a questa disposizione, occorrerebbe interpretarla nel senso che i dubbi relativi al finanziamento del terrorismo possano riguardare la transazione in generale, il che appare tuttavia contrario alla lettera della legge.
4. Soglia di sospetto ed evento scatenante: conoscenza o sospetti fondati
158 L’obbligo di comunicazione scatta se il commerciante sa o presume, sulla base di sospetti fondati, che il contante utilizzato in un’operazione commerciale sia collegato a uno dei reati di cui ai punti da 1 a 4 sopra menzionati. A questo proposito si rimanda alle considerazioni relative all’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD (cfr. supra N. 99 e segg.).
159 Per quanto riguarda gli operatori, il concetto di sospetti fondati è inoltre definito dall’art. 20 cpv. 1 OBA. Tale disposizione prevede che «[i]sussistano sospetti fondati che danno luogo a un obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1bis LRD quando i sospetti si basano su un indizio concreto o su più indizi che lasciano supporre che i mezzi di pagamento in contanti provengano da un atto delittuoso e che gli accertamenti complementari di cui all’art. 19 [OBA] non consentano di dissiparli ». Questa formulazione riprende la definizione contenuta nell’art. 9 cpv. 1quater LRD applicabile agli intermediari finanziari. È già stato osservato che il termine generico di «atto delittuoso» in questa definizione legale non è conforme all’art. 9 cpv. 1bis LRD (cfr. supra N. 156).
160 Nell’ambito della revisione della LRD adottata nel settembre 2025, il legislatore federale ha del resto previsto di trasferire la definizione legale di «sospetti fondati» applicabile ai commercianti nella legge (cfr. art. 9 cpv. 1sexies nLRD).
161 Sia in base al diritto vigente che a quello nuovo, l’esistenza di sospetti fondati presuppone due fasi (cfr. supra N. 101 e segg.): devono innanzitutto sussistere indizi che facciano supporre che i mezzi di pagamento in contanti soddisfino una delle ipotesi di cui all’art. 9 cpv. 1bis lett. a) a d) della LBA. Tali indizi sussistono, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 OBA, in particolare quando la persona paga con banconote di basso valore nominale, le operazioni riguardano beni facilmente negoziabili o la persona fornisce informazioni insufficienti o addirittura false. Quando un operatore si trova di fronte a tali indizi, è tenuto a procedere ad accertamenti relativi al contesto e allo scopo dell’ operazione. L’esistenza di un indizio non significa tuttavia che il commerciante debba informare immediatamente il MROS. Una comunicazione deve avvenire solo quando gli accertamenti supplementari non consentono di scartare il sospetto iniziale.
C. Conseguenza: Obbligo di comunicazione e obblighi paralleli
162 Quando ricorrono le condizioni di una delle ipotesi di cui all’art. 9 cpv. 1bis lett. a–d LRD, l’operatore deve procedere immediatamente a una comunicazione al MROS – proprio come l’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LRD (cfr. supra N. 149). Di seguito si tratteranno le modalità di tale segnalazione (cfr. infra capitolo VI), i suoi effetti, in particolare per quanto riguarda gli obblighi paralleli del commerciante (cfr. infra capitolo VII), nonché delle conseguenze in caso di inadempienza (cfr. infra capitolo VIII).
V. Obblighi di comunicazione dei consulenti (art. 9 cpv. 1ter nLBA)
A. Destinatari: consulenti
163 Nel settembre 2025, il Parlamento federale ha deciso di estendere l’obbligo di comunicazione alla nuova categoria dei consulenti. Le disposizioni relative entreranno in vigore il 1° ottobre 2026 (cfr. supra N. 18). Il concetto di «consulente» si riferisce alle persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale, partecipano per conto di terzi a transazioni finanziarie, compresa l’organizzazione di fondi, in relazione a determinate operazioni giuridiche specificatamente elencate (in particolare l’acquisto o la vendita di immobili, la costituzione, la gestione o l’amministrazione di entità giuridiche non operative, l’organizzazione di conferimenti o distribuzioni di tali entità, nonché la vendita o l’acquisto di entità tramite strutture non operative), nonché ai prestatori di servizi che mettono a disposizione un indirizzo o dei locali adibiti a domicilio o a sede (art. 2 cpv. 1 lett. c cum cpv. 3bis e 3ter nLBA). Il concetto si riferisce anche ai dipendenti che, sulla base di un rapporto di diritto pubblico, esercitano la funzione di pubblico ufficiale e che, in tale funzione, partecipano a transazioni finanziarie, compresa l’organizzazione di fondi in relazione alle operazioni giuridiche sopra menzionate (art. 2 cpv. 1 lett. c cum art. 3quater nLBA). La nOBA contiene diverse precisazioni utili relative all’interpretazione del concetto di consulente definito dalla nLBA (art. 12d segg. nOBA). Essa stabilisce in particolare le soglie a partire dalle quali la consulenza è considerata esercitata a titolo professionale (art. 12f nOBA).
B. Condizioni
164 Le condizioni che determinano l’obbligo di comunicazione dei consulenti sono modellate su quelle applicabili agli intermediari finanziari, poiché l’art. 9 cpv. 1ter lett. a–c della nuova LBA riprende praticamente alla lettera l’art. 9 cpv. 1 della LBA. Pertanto, il consulente deve procedere alla comunicazione non appena venga a conoscenza o presuma, sulla base di sospetti fondati, che i valori patrimoniali coinvolti nell’operazione o nella prestazione di servizi che sta preparando o eseguendo siano collegati alla partecipazione o al sostegno a un’organizzazione criminale o terroristica o al riciclaggio di denaro, che provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, che siano soggetti al potere di disposizione di un’organizzazione criminale o terroristica, oppure che servano al finanziamento del terrorismo (art. 9 cpv. 1ter lett. a n. 1–4 nLBA). L’obbligo vale anche quando il consulente interrompe le trattative a causa di tali sospetti (art. 9 cpv. 1ter lett. b nLBA), nonché quando constata, sulla base degli approfondimenti effettuati in caso di rischio accresciuto, la corrispondenza tra i dati relativi a una persona o a un’organizzazione inserita nell’elenco ai sensi delle misure antiterrorismo e quelli di un cliente, di un titolare economico o di un firmatario (art. 9 cpv. 1ter lett. c nLBA). In linea di principio, l’obbligo di comunicazione dei consulenti va interpretato in modo analogo all’art. 9 cpv. 1 e 1bis LRD, applicabili agli intermediari finanziari e ai commercianti; la giurisprudenza in materia è quindi trasferibile mutatis mutandis (cfr. supra N. 79 e segg.).
165 Il concetto di «sospetti fondati» è lo stesso che per gli intermediari finanziari, essendo l’art. 9 cpv. 1quater LRD (o l’art. 9 cpv. 1quinquies nLBA) espressamente applicabile per rinvio dell’art. 9 cpv. 1sexies nLBA. Il concetto presuppone quindi uno o più indizi a fondamento del sospetto che non possano essere dissipati mediante chiarimenti (cfr. supra N. 101 e segg.).
C. Conseguenza: obbligo di comunicazione e obblighi paralleli
166 Quando ricorrono i presupposti dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1ter lett. a–d nLBA, il consulente deve procedere immediatamente a una comunicazione al MROS – proprio come l’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LBA (cfr. supra N. 149).
VI. Modalità della comunicazione
A. Competenze e obblighi all’interno dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente
167 L’obbligo di comunicazione spetta, in linea generale, all’intermediario finanziario, al commerciante e al consulente, così come sono (o saranno) definiti all’art. 2 LBA, sia che si tratti di una persona fisica o giuridica.
168 All’interno di una società, l’obbligo di comunicazione spetta più specificatamente alle persone designate a tale funzione dalla legge o dalle direttive interne.
169 Per quanto riguarda la designazione da parte della legge, tale nozione va intesa come un riferimento alla legge in senso materiale, che include in particolare anche le ordinanze sul riciclaggio di denaro.
170 Per gli intermediari finanziari soggetti all’OBA -FINMA, quest’ultima prevede che sia la direzione al suo livello più alto a decidere di effettuare le comunicazioni ai sensi dell’art. 9 LRD (o ai sensi dell’art. 305ter cpv. 2 CP), ma che essa possa delegare tale compito a uno o più dei suoi membri che non abbiano la responsabilità diretta del rapporto d’affari, al servizio specializzato nella lotta contro il riciclaggio o a un servizio prevalentemente indipendente (art. 25a OBA-FINMA). Prima di affrontare la questione della cerchia di persone alle quali può essere delegata la competenza decisionale in materia di segnalazione, è opportuno formulare un’osservazione generale in merito a questa disposizione: il suo scopo, oltre a quello di attribuire la competenza in materia di segnalazione a un livello gerarchico elevato, è quello dievitare conflitti di interesse al momento della decisione di segnalare o meno i sospetti, come quelli che possono verificarsi, ad esempio, quando il membro della direzione gestisca personalmente rapporti con clienti soggetti all’obbligo di comunicazione. Si tratta di una preoccupazione importante e legittima, che solleva la questione se non si debbano adottare misure volte a evitare conflitti di interesse anche a livello di direzione. Un tale obbligo non può tuttavia essere dedotto direttamente dall’ art. 25a OBA-FINMA, contrariamente a quanto sostengono alcuni autori.
171 Per quanto riguarda i delegatari del potere decisionale in materia di segnalazione, l’art. 25a OBA-FINMA prevede, come menzionato sopra, che la delega possa avvenire a favore di uno o più membri della direzione che non abbiano la responsabilità diretta del rapporto d’affari, oppure a favore del servizio specializzato nella lotta contro il riciclaggio di ai sensi degli articoli 24 e 25 OBA-FINMA. Infine, la delega può essere effettuata anche a favore di un servizio prevalentemente indipendente, il che presuppone che i suoi membri non esercitino, in maggioranza, un’attività volta a generare profitti. Può trattarsi anche di una singola persona; nella pratica, si parla generalmente del Money Laundering Reporting Officer («MLRO”), funzione spesso ricoperta dal Head of compliance o dal direttore legale. È persino ipotizzabile che per «servizio indipendente» si intendano soggetti terzi esterni.
172 È inoltre possibile, una volta presa la decisione di effettuare la segnalazione, di delegare l’esecuzione della segnalazione a un collaboratore di livello gerarchico inferiore o a un soggetto terzo esterno, debitamente formato e supervisionato.
173 La precisa ripartizione delle competenze nell’ambito dell’art. 25a OBA-FINMA, in particolare la delega della competenza decisionale e dell’esecuzione di una comunicazione, deve essere disciplinata nelle direttive interne dell’intermediario finanziario (cfr. art. 26 cpv. 2 lett. g OBA -FINMA). I principi di seguito menzionati si applicano mutatis mutandis (cfr. infra N. 175).
174 Per completezza, va inoltre menzionato che gli art. 49 e 50 cpv. 2 lett. g OBA-OFDF contengono norme equivalenti applicabili al commercio di metalli preziosi bancari, mentre l’OBA -DFJP sugli operatori di giochi su larga scala si limita a rinviare alle direttive interne (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. g OBA-DFJP). L’OBA-CFMJ non si pronuncia esplicitamente sulle competenze interne.
175 Come menzionato in precedenza, le competenze relative all’obbligo di comunicazione possono derivare anche da direttive o regolamenti interni, cosa del resto molto comune nella pratica. In generale, i criteri su cui deve basarsi un tale regolamento sono i seguenti: la priorità assoluta è la stretta conformità ai requisiti legali, ovvero la garanzia che le comunicazioni siano inviate al MROS in modo completo e tempestivo, non appena sussistono i presupposti. In altre parole, il regolamento deve garantire la qualità e la rapidità non solo della decisione di comunicare, ma anche dell’esecuzione della comunicazione. Per quanto riguarda il processo decisionale, il regolamento interno deve, analogamente all’ art. 25a OBA-FINMA, prevenire i conflitti di interesse, in particolare quando una persona chiamata a pronunciarsi sull’opportunità di una comunicazione è coinvolta nella relazione d’affari in questione. Inoltre, sebbene la collegialità possa a priori offrire una migliore garanzia di conformità alla legge, quando la composizione dell’ organo collegiale è adeguata e sono presenti le competenze richieste, essa comporta intrinsecamente un rischio di ritardo, a maggior ragione in base alle norme applicabili in materia di quorum o di votazione. D’altra parte, può accadere che i membri dell’organo collegiale facciano affidamento sugli altri e, di conseguenza, si sentano meno coinvolti nella questione della segnalazione al MROS, sottovalutando talvolta la responsabilità che ne può derivare (cfr. infra N. 176 s.). Al contrario, la decisione presa da un’unica persona specificatamente designata a tal fine all’interno dell’impresa favorisce la rapidità, ma è veramente efficace solo se l’indipendenza e la competenza sono garantite. In quest’ultimo caso, in particolare, occorre assicurarsi che la persona che prende la decisione ricopra una posizione gerarchica adeguata all’interno dell’impresa, in modo da essere in grado di resistere ai tentativi di pressione o di ostruzionismo.
176 La questione della competenza decisionale in materia di segnalazione all’interno dell’impresa soggetta alla LRD è centrale, in particolare dal punto di vista penale. Secondo un considerando-tipo del Tribunale penale federale, rientrano in particolare nella cerchia dei potenziali autori del reato di cui all’art. 37 LRD rientrano, in particolare, la persona incaricata di effettuare la segnalazione secondo il regolamento interno dell’istituto, la persona esterna incaricata a tal fine, gli organi tenuti a stabilire le norme in materia di formazione e vigilanza del servizio responsabile della segnalazione, nonché gli organi e i collaboratori incaricati di istruire tale servizio. Questa cerchia è molto ampia e spesso criticata dalla dottrina per il suo carattere astratto.
177 Come menzionato in precedenza, la regola generale è che l’obbligo di segnalazione spetta alle persone designate a tale funzione dalla legge o da un regolamento interno. Dal punto di vista dell’eventuale responsabilità penale, è irrilevante che le persone designate debbano, conformemente alle prescrizioni interne, coinvolgere altri organi o funzioni a titolo consultivo prima di decidere in merito a una segnalazione al MROS. Inoltre, è già stato stabilito che un consulente alla clientela che sia a conoscenza di una fattispecie che richiede una segnalazione, ma che ometta, contrariamente agli obblighi previsti dal regolamento interno, di riferirla alla persona incaricata di decidere in merito alla segnalazione al MROS, si espone anch’egli a responsabilità penale ai sensi dell’ art. 37 LRD. Secondo la Corte penale del Tribunale penale federale, lo stesso vale per i dipendenti o gli organi competenti nel settore della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio di denaro, anche se, in base alla ripartizione interna delle competenze, non sono essi stessi incaricati della segnalazione al MROS. Infine, quando, secondo le direttive interne, la competenza decisionale in materia di segnalazione non spetta a una sola persona (tipicamente l’MLRO), ma spetta a un organo collegiale, ogni singolo membro di tale organo assume un ruolo di garante da cui deriva un obbligo autonomo di adoperarsi per la segnalazione, se del caso proponendo che la questione sia sottoposta al voto all’interno del collegio. Pertanto, in caso di segnalazione tardiva o omessa, il singolo membro può essere perseguito penalmente ai sensi dell’art. 37 LRD.
B. Destinatario della segnalazione
178 Dall’art. 9 LRD risulta che la segnalazione deve essere indirizzata al MROS (Money Laundering Reporting Office Switzerland), c’ ovvero all’Ufficio di segnalazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 23 LRD. Quest’ultimo svolge un ruolo fondamentale tra i soggetti soggetti all’obbligo di segnalazione e le autorità di perseguimento penale: il MROS verifica e analizza le informazioni che gli vengono comunicate, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e segnala immediatamente il caso all’autorità di perseguimento penale competente in presenza di sospetti fondati (cfr. art. 23 cpv. 2 e 4 LRD; cfr. infra N. 195 segg.) . Pertanto, i compiti che incombono al MROS in qualità di unità nazionale di intelligence finanziaria nel sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro mirano a evitare il sovraccarico delle autorità di perseguimento penale a causa di segnalazioni insufficientemente fondate, a garantire una selezione e un esame preliminare specializzati al fine di individuare i casi realmente sospetti, ma anche a mettere in evidenza i collegamenti tra diverse informazioni che sfuggirebbero a un trattamento decentralizzato e ad acquisire una visione d’insieme dei metodi e dell’evoluzione del riciclaggio di denaro, per fornire informazioni di qualità agli intermediari finanziari, agli organi di vigilanza e alle autorità di perseguimento penale.
179 L’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD non è soddisfatto quando l’MROS viene «scavalcato» e i sospetti vengono comunicati direttamente ed esclusivamente alle autorità di perseguimento penale, all’organismo di autoregolamentazione o alle autorità estere. Tali procedure comportano inoltre rischi penali concreti, legati in particolare alla violazione del segreto bancario (art. 47 Lb) o, potenzialmente, in presenza di elementi di estraneità che possano giustificare la competenza delle autorità penali straniere, i reati contro la sovranità dello Stato (in particolare art. 271 e 273 CPP).
180 Inoltre, il MROS può accettare e trattare le segnalazioni di sospetto ricevute solo se queste rientrano nella sua competenza in virtù del principio di specialità. Pertanto, il MROS non è in grado di accettare segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche non soggette alla LRD (o alla LPC), ad esempio semplici privati. Lo stesso vale per gli operatori finanziari in relazione a pagamenti diversi da quelli in contanti. Questi ultimi sono tenuti a segnalare i propri sospetti direttamente alle autorità di perseguimento penale.
C. Forma e contenuto della segnalazione
181 Per quanto riguarda la forma, l’art. 3a cpv. 3 OBCBA prevede che la segnalazione al MROS avvenga o tramite il sistema informativo goAML, oppure tramite il modulo prestabilito dal MROS, disponibile sul suo sito web. GoAML è un sistema informativo elettronico sviluppato dall’ONU e implementato nel 2020 dal MROS, che consente l’inserimento digitale delle segnalazioni di sospetto tramite un portale sicuro, la trasmissione elettronica alle autorità competenti e la standardizzazione dei formati dei dati. Sebbene l’OBCBA non renda (ancora) obbligatorio l’utilizzo del sistema goAML, Fedpol ne promuove l’uso già da alcuni anni. In quest’ottica, il Parlamento federale ha deciso, nell’ambito della revisione della LRD approvata nel settembre 2025, di introdurre l’art. 23 cpv. 7 nLRD, secondo cui lo scambio di informazioni con il MROS avverrà d’ora in poi esclusivamente tramite goAML. La possibilità di inviare una comunicazione in formato cartaceo sarà quindi soppressa a partire dal 1° ottobre 2026, data di entrata in vigore della revisione della LBA (cfr. supra N. 18).
182 Il contenuto delle comunicazioni al MROS è definito in dettaglio all’art. 3, cpv. 1 e 2, OBCBA, a seconda del mittente (cfr. anche art. 3a, cpv. 4, OBCBA). Per quanto riguarda gli intermediari finanziari, la comunicazione deve indicare l’identità del mittente e fornire un mezzo di contatto diretto con la persona competente, nonché l’identificazione dell’autorità di vigilanza competente. Deve inoltre comprendere i dati identificativi del cliente (ai sensi dell’art. 3 LRD) e del titolare economico (ai sensi dell’art. 4 LRD), l’identificazione delle altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare, l’elenco dei valori patrimoniali in questione (compreso lo stato attuale del conto) e una descrizione precisa del rapporto d’affari, del suo oggetto e del suo scopo, con i riferimenti relativi all’ apertura. Soprattutto, la comunicazione deve esporre nel modo più preciso possibile i sospetti che la motivano e documentarli mediante estratti conto, documenti giustificativi che descrivano in dettaglio le transazioni sospette, eventuali collegamenti con altri rapporti d’affari, nonché il risultato degli accertamenti interni effettuati conformemente all’art. 6 LRD.
183 Per quanto riguarda il livello di dettaglio, la comunicazione deve essere il più completa possibile, al fine di consentire al MROS di procedere all’analisi prevista dall’art. 23 cpv. 2 e 4 LRD. Inoltre, l’intermediario finanziario o il commerciante che effettua una comunicazione incompleta si espone al rischio di non essere esonerato dal proprio obbligo di comunicazione e, di conseguenza, di incorrere in responsabilità penale ai sensi dell’art. 37 LRD (cfr. infra N. 211 s). Considerata in particolare la possibilità di cui dispone il MROS ai sensi dell’art. 11a LRD di ottenere informazioni complementari dall’intermediario finanziario all’origine della comunicazione, è tuttavia opportuno dar prova di moderazione prima di concludere che una comunicazione incompleta sia da considerarsi come non avvenuta. Ciò dovrebbe verificarsi solo se la comunicazione non è stata, evidentemente non sia stata effettuata con la diligenza richiesta o se le informazioni trasmesse al MROS siano talmente lacunose da impedire a quest’ultimo di adempiere in alcun modo al proprio mandato legale (cfr. infra N. 195 e segg.).
184 Per le segnalazioni provenienti dai commercianti è richiesto un nucleo di informazioni analogo, adeguato tuttavia al loro status (cfr. art. 3 cpv. 2 OBCBA).
185 Lo stesso varrà in linea di principio anche per i consulenti, secondo le modifiche previste dell’OBCBA (cfr. art. 3 cpv. 2bis e 2ter nOBCBA) riportate nell’allegato alla nOTPM.
186 Sebbene l’OBCBA preveda quali informazioni debbano essere contenute in una segnalazione, il nome dei collaboratori dell’intermediario finanziario o del commerciante incaricati del caso può non essere menzionato, a condizione che il MROS e l’autorità di perseguimento penale mantengano la possibilità di contattarli rapidamente (art. 9 cpv. 1ter LRD). Questa disposizione è stata introdotta dal Parlamento al fine di proteggere i collaboratori da eventuali misure di ritorsione da parte della persona oggetto della segnalazione.
187 Nel suo rapporto sulle tipologie cosiddette negative pubblicato nel corso del 2025, il MROS lamenta un deterioramento della qualità di alcune segnalazioni, caratterizzate da fascicoli insufficientemente motivati, mal documentati o privi di reale rilevanza ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro. Il MROS osserva che, in numerosi casi, i fatti sono chiariti solo sommariamente, oppure rimane incerto se siano stati effettuati gli ulteriori chiarimenti richiesti dall’art. 6 LRD. A questa tendenza si affianca un fenomeno di cosiddette segnalazioni «difensive» (defensive reporting); alcuni intermediari finanziari procedono a segnalazioni premature per tutelarsi da un rischio penale o amministrativo, piuttosto che segnalare sulla base di sospetti fondati dopo ulteriori chiarimenti. Per quanto giustificate possano essere queste osservazioni e per quanto importante sia la qualità delle segnalazioni ai fini della lotta contro il riciclaggio di , il comportamento osservato nei soggetti soggetti alla LRD non non è per questo meno comprensibile, poiché esse si espongono a sanzioni penali e/o prudenziali considerevoli in caso di mancata o tardiva segnalazione. A ciò si aggiunge il fatto che la soglia di sospetto che fa scattare l’obbligo di segnalazione è stata abbassata dapprima dalla giurisprudenza, poi dal legislatore (cfr. art. 9 cpv. 1quater LRD). In questo contesto, non sorprende che i soggetti assoggettati alla LRD possano tendere a effettuare le comunicazioni in modo affrettato.
D. Momento della comunicazione
188 L’art. 9 cpv. 1 e cpv. 1bis LRD prevede che la comunicazione debba essere effettuata «immediatamente», senza ulteriori precisazioni. È utile distinguere due aspetti in questa nozione di immediatezza, vale a dire, da un lato, il momento in cui scatta l’obbligo di comunicazione e, dall’altro, il termine concesso per preparare e trasmettere la comunicazione al MROS.
189 Per quanto riguarda il momento che fa scattare l’ obbligo di comunicazione, esso è già stato trattato in precedenza in relazione alle diverse ipotesi enunciate nell’art. 9 LRD. Ad eccezione del caso previsto dall’art. 9 cpv. 1 lett. b LRD, in cui l’obbligo scatta a seguito della rottura delle trattative volte a instaurare il rapporto d’affari a causa di sospetti fondati (cfr. supra N. 131), l’ obbligo di comunicazione sorge generalmente non appena viene raggiunta la soglia del sospetto fondato (cfr. supra N. 99, 144 e 158). È opportuno ricordare che la definizione legale di sospetto fondato prevede, oltre alla presenza di indizi che facciano supporre un nesso con un reato, che gli ulteriori accertamenti effettuati non abbiano permesso di dissipare i sospetti (art. 9 cpv. 1quater LRD; cfr. supra N. 104). Di conseguenza, l’obbligo di comunicazione non sorge non appena sorgono i primi dubbi, ma solo dopo che sono stati effettuati gli accertamenti nella misura ragionevole e necessaria.
190 In linea di principio, i soggetti assoggettati alla LRD devono avviare immediatamente gli accertamenti complementari ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LRD e portarli a termine il più rapidamente possibile, non appena dispongano di un indizio concreto o di più indizi che facciano supporre che i criteri definiti all’art. 9 LRD possano essere soddisfatti (cfr. art. 9 cpv. 1quater LRD). La portata degli accertamenti dipende dalle circostanze concrete. Come esposto sopra, l’intermediario finanziario deve procedere con diligenza ed effettuare almeno gli accertamenti che consentirebbero di dissipare il sospetto iniziale. Una volta effettuati tali accertamenti, se il sospetto o i sospetti non sono stati dissipati, occorre procedere immediatamente alla segnalazione (cfr. supra N. 106 e segg.).
191 Secondo la giurisprudenza, un ritardo nel processo di accertamento non costituisce un motivo valido per sospendere la segnalazione. In pratica, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ritiene di norma che l’intermediario finanziario disponga di un termine di 60 giorni per procedere ai chiarimenti – vale a dire per dissipare completamente i sospetti emersi – pena l’obbligo di procedere alla comunicazione. Tale prassi trova origine in una precedente decisione della Commissione federale delle banche (CFB), la quale aveva ritenuto eccessivo il fatto di chiarire transazioni insolite circa 60 giorni dopo la loro identificazione da parte di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni, fosse eccessivo. La decisione della CFB non ha quindi la portata che le viene attribuita dal DFF. Inoltre, tale decisione non contiene alcuna motivazione esplicita che giustifichi la scelta del termine di 60 giorni. Si osserva del resto che tale riferimento temporale non è stato ripreso né nella LRD, né nell’ OBA-FINMA. In ogni caso, il termine di 60 giorni non può, a nostro avviso, essere inteso se non come un limite assoluto del tempo a disposizione per condurre accertamenti approfonditi. Non può in alcun caso essere interpretato come un termine «standard» o automaticamente applicabile.
192 È inoltre opportuno ricordare che, quando l’intermediario finanziario viene a conoscenza dell’origine criminale dei valori patrimoniali o dispone di un sospetto fin dall’inizio fondato (ad esempio, venendo a sapere da fonte attendibile che il cliente è oggetto di un procedimento penale in relazione ai valori patrimoniali in questione), l’obbligo di comunicazione deve (eccezionalmente) essere adempiuto immediatamente, senza procedere preventivamente a ulteriori accertamenti, purché le informazioni a disposizione consentano di garantire la qualità della comunicazione (cfr. supra N. 110 e segg.).
193 Non appena scatta l’obbligo di comunicazione, questa deve essere effettuata immediatamente. Ciò che ciò significhi concretamente dipende dal caso specifico. È vero che la giurisprudenza suggerisce – non in modo generale, ma in casi concreti – che il soggetto soggetto alla LRD possa essere tenuto a comunicare lo stesso giorno in cui il sospetto è diventato fondato ai senso dell’art. 9 cpv. 1quater LRD. Ciò dovrebbe tuttavia applicarsi solo in casi eccezionali, poiché da un punto di vista puramente pratico è opportuno concedere un tempo sufficiente per decidere in merito alla comunicazione e successivamente prepararla e trasmetterla al MROS. Se sussiste un sospetto fondato, ma viene comunicata al MROS solo in modo incompleto o impreciso a causa della mancanza di tempo, allora tutti gli ulteriori chiarimenti saranno stati vani e l’obiettivo della LRD non sarà stato raggiunto. È opportuno ricordare infatti che, secondo il MROS, «[l]comunicazioni di sospetto […] devono presentare una certa qualità sostanziale affinché il MROS possa trattarle in modo adeguato. I fatti rudimentali o non chiariti rendono l’analisi complicata o addirittura impossibile. Tali segnalazioni di sospetto intasano il sistema informativo e richiedono risorse inutili al MROS. Hanno un effetto negativo sull’efficienza del trattamento delle segnalazioni e indeboliscono complessivamente il sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro ".
194 Di conseguenza, il concetto di «immediatezza» deve essere interpretato in modo teleologico, nel senso che la persona soggetta alla LRD disponga, tra il momento in cui sorge il sospetto fondato e quello in cui la segnalazione viene trasmessa al MROS, del tempo necessario, nell’ambito di una buona organizzazione interna e di una condotta diligente, per decidere di procedere alla segnalazione, redigerla in modo adeguato, con tutti i documenti giustificativi previsti dal quadro giuridico, e infine trasmetterla al MROS tramite un canale sicuro e rapido . Di norma, saranno sufficienti alcuni giorni, dato che il soggetto soggetto alla LBA può basarsi direttamente sui risultati degli accertamenti supplementari effettuati e che il sistema informativo goAML consente una trasmissione elettronica immediata.
VII. Effetti della segnalazione e obblighi paralleli
A. Procedura del MROS
195 Una volta che il MROS ha ricevuto una segnalazione di sospetto, verifica e analizza le informazioni che gli sono state comunicate, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e denuncia immediatamente il caso all’autorità di perseguimento penale competente in presenza di sospetti fondati (cfr. art. 23 cpv. 2 e 4 LRD).
196 Nella sua fase di analisi, il MROS esamina le segnalazioni e procede a ricerche complementari (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. a e b OBCBA). Per l’adempimento dei propri compiti, può ottenere informazioni ai sensi della Legge federale sugli uffici centrali di polizia criminale (art. 6 OBCBA). È inoltre autorizzato a richiedere alle autorità, agli uffici, agli organismi di vigilanza e di autoregolamentazione tutte le informazioni pertinenti, in particolare per verificare l’esistenza di procedimenti penali o amministrativi, la presenza di segnalazioni di polizia relative a persone o società, la situazione di soggiorno e di attività in Svizzera, nonché l’effettivo assoggettamento dell’intermediario alla vigilanza competente (art. 7 OBCBA). Parallelamente, in applicazione dell’art. 11a LBA, l’intermediario finanziario autore della segnalazione e, se del caso, altri intermediari coinvolti nella transazione o nel rapporto d’ affari devono fornire al MROS, su richiesta e entro il termine da esso stabilito, tutte le informazioni disponibili necessarie alla valutazione dei sospetti.
197 Al termine dell’analisi delle informazioni, il MROS segnala immediatamente il caso all’autorità di perseguimento penale competente qualora sussistano sospetti fondati che consentano di presumere che sia stato commesso un reato ai sensi degli artt. 260ter, 305bis o 305ter cpv. 1 CP o che i valori patrimoniali derivino da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, siano soggetti al potere di disposizione di un’organizzazione criminale o terroristica o servano al finanziamento del terrorismo (art. 23 cpv. 4 LRD). Spetta al MROS non solo decidere se trasmettere le informazioni, ma anche quali (art. 1 cpv. 2 lett. c OBCBA). Le informazioni rilevanti e la relativa valutazione effettuata dal MROS vengono trasmesse alle procure sotto forma di rapporti elettronici. Essi non devono contenere alcuna indicazione relativa all’autore della comunicazione o alla persona che ha fornito le informazioni (art. 8 cpv. 1 OBCBA; cfr. anche art. 9 cpv. 1ter LRD). Parallelamente, il MROS informa l’intermediario finanziario (o il consulente) del fatto che trasmette le informazioni comunicate ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD a un’autorità di perseguimento penale (cfr. art. 23 cpv. 5 nLBA e art. 9 cpv. 1 OBCBA).
198 Inoltre, qualora il MROS constati che un intermediario finanziario (o il consulente) non abbia ottemperato ai propri obblighi in caso di sospetti di riciclaggio di denaro, può informarne d’ufficio l’autorità di vigilanza competente, l’ organismo di vigilanza competente o l’organismo di autoregolamentazione (art. 10 cpv. 2 nOBCBA). In teoria, sarebbe persino ipotizzabile che il MROS procedesse a una denuncia penale, di competenza del DFF, per sospetta violazione dell’art. 37 LRD (cfr. art. 301 cpv. 1 CPP). Non siamo tuttavia a conoscenza di casi in cui ciò si sia già verificato.
B. Obblighi paralleli
199 La LRD e le relative ordinanze contengono diversi obblighi paralleli all’obbligo di comunicazione, il cui obiettivo primario è impedire il «tipping off» e di preservare i valori patrimoniali in vista di un’eventuale successiva confisca. La maggior parte di questi obblighi si applica agli intermediari finanziari e ha efficacia a partire dal momento in cui è avvenuta la comunicazione al MROS.
200 Ai sensi dell’art. 10a cpv. 1 e 5 LRD, l’intermediario finanziario – e il commerciante – sono soggetti al divieto di informare le persone interessate e i terzi del fatto di aver effettuato una segnalazione. La LRD prevede diverse eccezioni a questa regola per gli intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda la comunicazione alle loro autorità di vigilanza, ad altri intermediari finanziari (se ciò è necessario per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla LRD) e alla loro società madre all’estero (alle condizioni previste dall’ art. 4quinquies LB; cfr. art. 10a cpv. 1–3bis LBA). Inoltre, il divieto di informare non si applica quando si tratta di tutelare interessi propri nell’ambito di un procedimento civile, penale o amministrativo (art. 10a cpv. 6 LBA).
201 L’intermediario finanziario è inoltre soggetto al divieto di interrompere il rapporto d’affari quando sono soddisfatte le condizioni per una comunicazione (art. 12a cpv. 1 OBA). Tale divieto si applica quindi già prima del momento della comunicazione al MROS, durante il (breve) periodo di preparazione della stessa. Inoltre, dalla formulazione dell’art. 12a cpv. 1 OBA («quando sono soddisfatti i requisiti per una comunicazione») risulta che l’intermediario finanziario non può interrompere un rapporto d’affari allo scopo di eludere o ritardare una comunicazione al MROS. In altre parole, il divieto si applica anche se l’intermediario finanziario rinuncia a comunicare o ritarda la comunicazione.
202 Ciò detto, se il MROS non comunica all’intermediario finanziario di trasmettere le informazioni fornite a un’autorità di perseguimento penale entro 40 giorni lavorativi dalla comunicazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, l’intermediario finanziario può interrompere il rapporto d’ affari (art. 9b cpv. 1 LRD). Ciò vale anche nei casi supplementari previsti dall’art. 12b cpv. 1 OBA. Se l’intermediario finanziario interrompe il rapporto d’affari dopo tale termine, tale circostanza, nonché la data in cui è avvenuta l’interruzione, devono essere comunicate al MROS (art. 9b cpv. 3 LRD; art. 12b cpv. 3 OBA). Inoltre, l’intermediario finanziario può autorizzare il prelievo di valori patrimoniali rilevanti solo in una forma che consenta alle autorità di perseguimento penale di rintracciarli (art. 9b cpv. 2 LBA; cfr. anche art. 12a cpv. 2 lett. b e 12b cpv. 2 OBA). Il divieto di informare continua inoltre ad applicarsi anche dopo la cessazione del rapporto d’affari (art. 9b cpv. 4 LRD).
203 Va notato che l’art. 12a cpv. 1 OBA non impedisce che il rapporto d’affari venga interrotto su iniziativa del cliente. Ciò deriva a contrario dalla formulazione « di propria iniziativa» contenuta nell’art. 12a cpv. 1 OBA e dalla distinzione che la legge opera tra il divieto di interrompere il rapporto d’affari e l’obbligo di bloccare i fondi.
204 Durante l’ analisi effettuata dal MROS, l’intermediario finanziario deve continuare a eseguire gli ordini dei clienti relativi ai valori patrimoniali comunicati ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD (cfr. art. 9a cpv. 1 LRD) . Lo scopo di questa disposizione è evitare che il cliente venga indirettamente informato del fatto che è stata inviata una comunicazione al MROS. L’obiettivo di riservatezza perseguito da questa disposizione non è tuttavia assoluto, poiché l’intermediario finanziario può eseguire gli ordini del cliente relativi a valori patrimoniali di rilievo solo in una forma che consenta alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia (art. 9a cpv. 2 LRD). Se tale condizione non è soddisfatta, l’intermediario finanziario non avrà altra scelta che rifiutare di eseguire le istruzioni del cliente, il che potrebbe allertare quest’ultimo in merito a un’eventuale comunicazione inviata al MROS.
205 Sotto l’ prospettiva del diritto di vigilanza, l’intermediario finanziario soggetto all’OBA-FINMA deve inoltre informare la FINMA o l’organismo di vigilanza delle segnalazioni effettuate quando riguardano rapporti d’affari che comportano valori patrimoniali rilevanti. Deve in particolare procedere a tale informazione quando vi sia motivo di ritenere, alla luce delle circostanze, che il caso all’origine della segnalazione avrà conseguenze sulla reputazione dell’intermediario finanziario o della piazza finanziaria (art. 22a cpv. 1 OBA-FINMA). Va notato che alcuni OAR esigono dai propri membri che li informino immediatamente di ogni comunicazione effettuata.
206 Una norma fondamentale per garantire, a lungo termine, la confisca dei valori patrimoniali connessi al riciclaggio di denaro consiste nel blocco dei beni. Infatti, non appena il MROS notifica all’intermediario finanziario che trasmetterà le informazioni a un’autorità di perseguimento penale, l’intermediario finanziario deve bloccare i valori patrimoniali che gli sono stati affidati e che sono collegati alle informazioni comunicate ai sensi ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD (art. 10 cpv. 1 LRD). Per contro, i valori patrimoniali che gli sono stati affidati e che presentano un nesso con le informazioni comunicate ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD, c’ ovvero la corrispondenza con un elenco di terroristi, devono essere immediatamente bloccati non appena viene effettuata la comunicazione al MROS (art. 10 cpv. 1bis LRD). Il blocco dei valori patrimoniali deve essere mantenuto fino al ricevimento di una decisione dell’autorità di perseguimento penale competente, ma per un massimo di cinque giorni lavorativi a partire dal momento in cui il MROS ha notificato all’intermediario finanziario di aver trasmesso le informazioni a un’autorità di perseguimento penale nel caso di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD o dal momento in cui l’intermediario finanziario ha informato il MROS nel caso di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD (art. 10 cpv. 2 LRD).
207 Inoltre, le ordinanze settoriali obbligano i soggetti ad esse assoggettati a conservare una copia delle comunicazioni effettuate (art. 74 cpv. 1 lett. f OBA-FINMA; art. 23 cpv. 1 lett. f OBA-DFJP; art. 45 cpv. 1 lett. f OBA-OFDF; cfr. art. 21 cpv. 2 lett. g OBA-CFMJ).
208 Resta da menzionare l’obbligo di fornire informazioni supplementari al MROS. Da un lato, l’art. 11a cpv. 1 LRD prevede che l’intermediario finanziario autore della comunicazione debba fornire al MROS, su richiesta e entro il termine da esso fissato, tutte le informazioni disponibili necessarie alla valutazione dei sospetti. D’altro canto, si pone la questione se l’intermediario finanziario (o qualsiasi altra persona soggetta alla LRD) sia tenuto a trasmettere spontaneamente nuove informazioni al MROS, senza previa richiesta. In assenza di una base legale chiara, la risposta deve essere negativa. D’altra parte, l’intermediario finanziario è in linea di principio libero di inviare al MROS informazioni relative a una segnalazione già inviata. Se la segnalazione iniziale è stata trattata dal MROS e quest’ultimo ha già informato l’intermediario finanziario della propria decisione, il MROS considera che qualsiasi informazione e documento trasmesso costituisca una nuova comunicazione, per la quale l’intermediario finanziario deve effettuare un’analisi approfondita e fornire i consueti allegati, poiché un semplice rinvio alla comunicazione iniziale non è sufficiente. Per contro, se l’esame della comunicazione iniziale da parte del MROS non è ancora concluso e le nuove informazioni riguardano esattamente le stesse persone e lo stesso stato di fatto, secondo il MROS, non si tratta di una nuova segnalazione. Il MROS tratta tali informazioni come un’integrazione alla segnalazione iniziale, per cui è sufficiente un semplice rinvio a quest’ultima. Infine, se le nuove informazioni non riguardano gli stessi fatti o le stesse persone, pur presentando un nesso con la segnalazione iniziale, devono essere oggetto di una nuova segnalazione; in questo caso sembra opportuno un riferimento alla segnalazione precedente.
C. Esclusione di responsabilità in caso di segnalazione in buona fede
209 Una segnalazione al MROS è, in linea di principio, in contraddizione con gli obblighi di lealtà e riservatezza che la persona soggetta alla LBA ha nei confronti del proprio cliente. Inoltre, anche se i sospetti comunicati al MROS si rivelino successivamente infondati, la segnalazione può comportare per il cliente interessato procedure onerose e causargli perdite, in particolare a causa delle transazioni finanziarie che non avrà potuto effettuare o dei disagi subiti a seguito del procedimento penale avviato in seguito alla segnalazione. Ciò solleva la questione di eventuali pretese civili nei confronti della persona soggetta soggetta alla LRD. Al fine di evitare che tali rischi influenzino la sua decisione in merito a un’eventuale segnalazione, l’art. 11 cpv. 1 LRD prevede un’esclusione della responsabilità penale e civile. Più precisamente, secondo l’art. 11 cpv. 1 LRD, chiunque effettui una segnalazione in buona fede non può essere perseguito per violazione del segreto d’ufficio, del segreto professionale o del segreto d’affari, né essere ritenuto responsabile di violazione contrattuale.
VIII. Conseguenze in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione
210 La violazione dell’obbligo di segnalazione comporta diverse conseguenze, sul piano amministrativo e/o penale.
211 Da un punto di vista teorico, tre casi principali possono costituire una violazione dell’art. 9 LRD. In primo luogo, se la comunicazione non viene effettuata affatto, pur essendo soddisfatti i requisiti richiesti. In secondo luogo, anche una comunicazione tardiva può costituire una violazione dell’art. 9 LRD, poiché, come previsto dal testo della disposizione, la comunicazione deve avvenire immediatamente. In terzo luogo, l’art. 9 LRD viene violato anche in caso di comunicazione (manifestamente) incompleta o non conforme alla forma prescritta. È già stato sottolineato in precedenza che tale ipotesi deve essere ammessa solo con cautela (cfr. supra N. 183) .
212 Questi tre casi possono essere sanzionati innanzitutto sul piano penale. L’art. 37 LRD prevede infatti una multa fino a 500'000 franchi per chi viola intenzionalmente l’obbligo di comunicazione e una multa di 150'000 franchi in caso di violazione per negligenza. Si tratta di un reato in senso stretto, che può essere commesso solo da una persona soggetta all’art. 9 LRD. Ai sensi dell’art. 6 DPA, la responsabilità penale all’interno dell’impresa ricade sulle persone fisiche che hanno agito (cvp. 1), rispettivamente sui loro superiori gerarchici (cvp. 2) (cfr. supra N. 167 e segg.). L’impresa può essere chiamata a rispondere in via sussidiaria ai sensi dell’art. 49 della Legge sulla sorveglianza dei mercati finanziari (LFINMA).
213 Anche sul piano amministrativo o prudenziale, la violazione dell’art. 9 LRD può comportare diverse conseguenze. Ad esempio, la FINMA può ordinare il ripristino della situazione di conformità (art. 31 LFINMA) o emettere una decisione che constati una violazione grave, nonché procedere all’esecuzione sostitutiva (art. 32 LFINMA). Se la FINMA constata una violazione grave del diritto di vigilanza, può vietare all’autore di esercitare una funzione dirigenziale in un istituto soggetto a vigilanza (art. 33 LFINMA; cfr. art. 9 cpv. 2 OBA -FINMA), poiché la violazione delle norme in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro può compromettere la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’intermediario finanziario (art. 9 cpv. 1 OBA-FINMA). La FINMA può inoltre vietare alla persona di esercitare un’attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulenza alla clientela (art. 33a LFINMA). Inoltre, può ricorrere al naming and shaming (art. 34 LFINMA) e confiscare il guadagno ottenuto da un soggetto assoggettato o da una persona che esercita una funzione dirigenziale in grave violazione del diritto di vigilanza (art. 35 LFINMA; cfr. art. 9 cpv. 2 OBA-FINMA). Infine, può revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, il riconoscimento, l’abilitazione o la registrazione di un soggetto sottoposto a vigilanza, qualora questi non soddisfi più i requisiti richiesti o violi gravemente il diritto di vigilanza (art. 37 LFINMA).
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